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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 gennaio 2026
617.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 152

ALLEGATO 1

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2753 di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

   preso atto che l'articolo 6, comma 6, estende anche all'anno 2026 la non obbligatorietà del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS Academy;

   evidenziato che all'articolo 13, comma 2, viene differito al 1° gennaio 2026 il termine di decorrenza dell'obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) per le forniture di energia superiori a 500 TEP annui;

   considerato che l'articolo 14 proroga di un altro anno il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria, portandolo dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026;

   tenuto conto di quanto disposto all'articolo 16 che:

    al comma 1 proroga al 31 dicembre 2026 la durata della misura di semplificazione per la realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali;

    al comma 2 differisce al 31 marzo 2026 il termine dal quale decorre l'obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali riferito alle piccole e microimprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande oppure operano come imprese turistico-ricettive;

    al comma 3 differisce al 15 dicembre 2026 taluni termini per la presentazione, da parte degli intestatari catastali, di atti di aggiornamento di mappe catastali e del Catasto fabbricati, relativi a strutture ricettive all'aperto,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   si valuti l'opportunità di estendere il differimento dei termini di cui all'articolo 16, comma 2, anche alle piccole e microimprese diverse da quelle che esercitano somministrazione di alimenti e bevande oppure operano come imprese turistico-ricettive.

Pag. 153

ALLEGATO 2

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 e abb.-A.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1928 e abb.-A, recante «Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

   richiamato il parere espresso nella seduta del 31 luglio 2025, con riguardo al testo unificato delle proposte di legge in esame trasmesso dalla Commissione di merito prima del rinvio in Commissione da parte dell'Assemblea;

   preso atto che, con riguardo alle disposizioni di competenza della Commissione Attività produttive, commercio e turismo, vi sono state talune modifiche al testo dell'articolo 3 confermando, tuttavia, tra i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo quelli concernenti: il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale e l'introduzione di criteri di priorità che favoriscano l'accesso alla rete dei progetti di realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di centri di elaborazione dati; la promozione dell'autoproduzione energetica dei centri di elaborazione dati e dell'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di backup a basso impatto ambientale; la promozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della formazione e dello sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS), nelle università e nei centri di ricerca, con particolare attenzione alle competenze richieste dai settori dei centri di elaborazione dati e dell'intelligenza artificiale, attraverso programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione e favorendo la creazione di percorsi professionalizzanti, ivi inclusi stage, dottorati industriali e borse di studio, in collaborazione con le aziende operanti nel settore dei centri di elaborazione dati;

   rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera e), come modificato dalla IX Commissione competente in sede referente, prevede tra i principi e criteri direttivi quello di comprendere gli edifici adibiti a ospitare infrastrutture tecnologiche o di rete per l'elaborazione dei dati e l'erogazione di servizi digitali nella destinazione d'uso produttiva, senza fare riferimento anche alla destinazione d'uso direzionale;

   ricordato che l'articolo 23-ter, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserito dal decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, indica cinque categorie d'uso urbanisticamente funzionali, distinte ed autonome, tra le quali quella produttiva e direzionale, intesa quindi come unica macrocategoria comprendente sia le attività produttive sia quelle direzionali;

Pag. 154

   rilevato al riguardo che la predetta categoria produttiva e direzionale risulta più idonea a rappresentare la natura ibrida dei data center, evitando classificazioni rigide non coerenti con l'evoluzione tecnologica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   per le ragioni esposte in premessa, all'articolo 3, comma 1, lettera e), dopo le parole: «destinazione d'uso produttiva» si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti: «e direzionale».