Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 gennaio 2026
617.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 188

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. Atto n. 344.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (Atto n. 344);

   considerato che il regolamento (UE) 2023/1542 introduce un quadro armonizzato e direttamente applicabile in materia di progettazione, immissione sul mercato, etichettatura, tracciabilità, raccolta, gestione dei rifiuti e responsabilità estesa del produttore nel settore delle batterie, prevedendo per gli Stati membri specifici obblighi nazionali limitati alla designazione delle autorità competenti, all'organizzazione dei controlli e alla definizione del quadro sanzionatorio;

   considerato che il decreto legislativo in esame si inserisce coerentemente nel quadro normativo europeo sopra richiamato, provvedendo alla rimozione delle disposizioni nazionali incompatibili e all'introduzione delle misure necessarie a garantire l'applicazione del regolamento a livello interno;

   osservato che l'articolo 27, nel regolare, al comma 17, l'adeguamento degli statuti dei «sistemi di raccolta collettivi» al nuovo statuto-tipo, fissa un termine esplicito per la generalità dei sistemi collettivi, ma omette di fissare un termine per l'adeguamento alle previsioni del presente decreto dei «sistemi collettivi RAEE» (disciplinati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014) che adempiono per conto dei produttori di batterie agli obblighi di cui al presente decreto, termine che sarebbe ricavabile solo in via interpretativa;

   rilevato infine che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   con riferimento alle previsioni di cui al comma 17 dell'articolo 27 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di fissare esplicitamente un termine per l'adeguamento alle previsioni del presente decreto dei sistemi collettivi disciplinati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014 che adempiono per conto dei produttori di batterie agli obblighi di cui al presente decreto.

Pag. 189

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi. Atto n. 355.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi (Atto n. 355);

   considerato che la direttiva (UE) 2024/927 è volta a rafforzare l'armonizzazione del quadro normativo europeo in materia di gestione collettiva del risparmio, nonché a migliorare l'efficacia della vigilanza e il coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri, anche attraverso il potenziamento dei flussi informativi e dei presidi di gestione dei rischi;

   considerato che lo schema di decreto legislativo in esame provvede al recepimento delle disposizioni della direttiva mediante una complessiva novella del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, assicurando un adeguamento coerente e sistematico dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea;

   rilevato che le disposizioni introdotte rafforzano i meccanismi di cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza e le autorità europee competenti, in linea con i principi di leale collaborazione, mutuo riconoscimento e supervisione integrata propri dell'ordinamento dell'Unione;

   tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in esame non recepisce il paragrafo 12 dell'articolo 1 né il paragrafo 7 dell'articolo 2 della direttiva, ma la relazione illustrativa evidenzia che per recepire tali disposizioni occorre attendere che l'ESMA, come previsto dalle norme medesime, elabori i progetti di norme tecniche di regolamentazione;

   rilevato infine che il provvedimento, sul piano della disciplina sostanziale, non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

   evidenziato che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto in esame, la Banca d'Italia e la Consob adottano le disposizioni attuative ad esse demandate entro il 16 ottobre 2026, mentre l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in recepimento dispone che gli Stati membri adottino entro il 16 aprile 2026 le disposizioni non solo legislative, ma anche regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di allineare i termini fissati per l'adozione delle norme regolamentari da parte della Consob e della Banca d'Italia a quelli fissati dall'articolo 3 della direttiva (UE) 2024/927 per il suo recepimento.

Pag. 190

ALLEGATO 3

DL 201/2025: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance. C. 2754 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2754, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance;

   richiamate le comunicazioni del Ministro della difesa in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina rese presso la Camera dei deputati nella seduta del 15 gennaio scorso, nonché gli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea nella medesima seduta che impegnano il Governo, fra l'altro, a continuare a sostenere l'Ucraina, in coordinamento con la NATO, l'Unione europea, i Paesi G7, e gli alleati internazionali, attraverso un contributo coerente con gli impegni assunti e finalizzato alla difesa della popolazione, delle infrastrutture critiche e considerato il quadro politico e finanziario definito a livello dell'Unione europea, con particolare riferimento al perdurante e fermo sostegno alla sovranità dell'Ucraina, nonché l'impegno a garantire un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare a scopo difensivo e diplomatico;

   considerato che il Consiglio europeo ha approvato la concessione di un prestito di 90 miliardi di euro a favore dell'Ucraina per il biennio 2026-2027, coperto dal margine di manovra del bilancio dell'Unione europea;

   tenuto conto che, nell'ambito della politica di sicurezza e difesa comune, è operativa la Missione di assistenza militare EUMAM-Ucraina, prorogata fino al 15 novembre 2026, e che le cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari da parte degli Stati membri sono parzialmente rimborsate dall'Unione europea tramite lo Strumento europeo per la pace;

   rilevato che l'articolo 1, comma 1, del provvedimento proroga fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative ucraine, introducendo una esplicita indicazione delle priorità, in coerenza con il quadro normativo nazionale ed europeo di riferimento;

   osservato altresì che il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede il rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale dei cittadini ucraini, in coerenza con la decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione europea, che ha prorogato la protezione temporanea fino al 4 marzo 2027;

   considerato che la prospettiva del nostro Paese è il perseguimento della via diplomatica anche tenendo conto degli sforzi degli Stati Uniti;

   considerato che il provvedimento si inserisce in modo coerente nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in sede europea e non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.