ALLEGATO
DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Sopprimere il comma 1.
*1.1. Guerra, Sarracino, Lai, Roggiani.
*1.2. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*1.3. Zaratti, Grimaldi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di garantire il rispetto dei princìpi indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, si procede a una revisione e conseguente riformulazione dell'attività istruttoria già in precedenza svolta sulla base dell'articolo 1, commi da 789 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è prorogata al 31 dicembre 2026.
1.4. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2026 con le seguenti: fino al 30 giugno 2026.
1.5. Zaratti, Grimaldi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La proroga di cui al presente comma non pregiudica, per i servizi ambientali e di igiene urbana, l'aggiornamento dei costi e dei fabbisogni standard funzionali alla definizione dei Piani economico-finanziari e alla determinazione delle tariffe, al fine di garantire la continuità e la qualità del servizio a tutela dei cittadini.
1.6. L'Abbate.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 12, comma 1, della legge 4 aprile 2025, n. 42, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2026».
1-ter. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 49.700.000 per il 2026, a euro 51.200.000 per il 2027 e a euro 56.200.000 annui a decorrere dal 2028».
1-quater. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-ter si provvede:
a) quanto a euro 1.050.000 a decorrere dall'anno 2026 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e quanto a euro 2.250.000 a decorrere dall'anno 2026 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
b) quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 a decorrere dall'anno 2027 a valere sulle risorse certe e stabili del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, relativo all'incentivazione del personale non Pag. 42direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) quanto a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2026 a valere sulle risorse certe e stabili del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, relativo all'incentivazione del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2026 e a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1.7. Montaruli.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, è prorogato di 6 mesi.
1-ter. All'articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico»:
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e di parametri socioeconomici» sono inserite le seguenti: «nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite».
1.8. Ferrari, Bonafè, Girelli, Simiani, Ghio, Marino, Fornaro, Vaccari, Sarracino, Curti, Evi, Andrea Rossi, Gribaudo, Roggiani.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, è prorogato di 6 mesi.
1-ter. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, le parole: «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico».
1.9. Simiani, Bonafè, Girelli, Ferrari, Ghio, Marino, Fornaro, Vaccari, Sarracino, Curti, Evi, Andrea Rossi, Gribaudo, Roggiani.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, è prorogato di 6 mesi.
1-ter. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, dopo le parole: «e di parametri socioeconomici» sono inserite le seguenti: «nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite».
1.10. Girelli, Bonafè, Simiani, Ferrari, Ghio, Marino, Fornaro, Vaccari, Sarracino, Curti, Evi, Andrea Rossi, Gribaudo, Roggiani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni»;
Pag. 43b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Rientrano nella definizione di comuni montani i comuni interclusi tra comuni montani e i comuni con un'altitudine media superiore a 300 metri sul livello del mare, che ricadono in una delle tipologie previste dall'articolo 1, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g), della legge 6 ottobre 2017, n. 158»;
c) il quinto e sesto periodo sono soppressi.
1.101. Gatta, Pittalis, Tassinari, Pierro, Davide Bergamini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il Governo assicura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'inserimento tra i livelli essenziali di assistenza delle prestazioni relative alla diagnosi e cura dell'obesità, secondo quanto previsto dalla legge 3 ottobre 2025, n. 149, nei limiti delle risorse disponibili. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
1.12. Benigni, Patriarca.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di rafforzare gli interventi delle azioni di prevenzione in ambito di salute mentale previste dal Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030 (PANSM), è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, da destinare al reclutamento di psicologi per l'assistenza primaria. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.
*1.13. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
*1.14. Madia.
*1.15. Tirelli, Romano.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro il 30 giugno 2026 la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, con particolare riferimento alla quantificazione dei fabbisogni standard necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni insulari, con specifica evidenza per la Regione siciliana.
1.16. Morfino, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 5, lettera e), dopo le parole: il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi di cui al comma 13-bis.1, aggiungere le seguenti: comprensivo delle ricadute sociali e occupazionali e delle modalità di coordinamento con gli strumenti di programmazione nazionale ed europea, ivi inclusi il Fondo sviluppo e coesione e i fondi strutturali dell'Unione europea,.
*1.18. Zinzi, Ottaviani.
*1.19. Ruffino, D'Alessio, Bonetti.
*1.20. Pella, Gentile, Boschi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni e le province autonome sono autorizzate a proporre l'inserimento nel piano straordinario di cui al Pag. 44primo periodo di ulteriori siti ad alta vulnerabilità sociale per la realizzazione di specifici interventi. Per la realizzazione degli interventi da inserire nel piano, le regioni e le province autonome assicurano la completa e piena disponibilità di risorse nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci o attraverso altri strumenti di finanziamento, da versare nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5».
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».
1.21. Cannizzaro, Arruzzolo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il comma 9 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che sono escluse dall'applicazione dei termini di prescrizione ivi indicati, le contribuzioni delle gestioni facenti capo alle previgenti gestioni della Cassa pensioni degli enti locali, Cassa pensioni ufficiali giudiziari, Cassa pensioni insegnanti, Cassa pensioni sanitari e alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, all'ex ENPAS ed ex INADEL confluite nell'ex INPDAP ora INPS e qualsiasi contribuzione riferita ai trattamenti di fine servizio per i pubblici dipendenti comunque denominati.
*1.22. Pella, Gentile.
*1.23. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Boschi.
(Inammissibile)
Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2028.
**1.24. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
**1.25. Pella, Gentile.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le elezioni per il rinnovo dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali si svolgono il giorno 18 ottobre 2026, anche nel caso in cui siano state già convocate, per le province delle regioni a statuto ordinario che per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, devono svolgere le elezioni provinciali tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre del 2026. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica anche in caso di decadenza dei sindaci e dei consiglieri comunali dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo degli organi di governo delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo del presente comma.
1.26. Bonafè, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Roggiani, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Gnassi, Lacarra, Guerra, Gianassi, Curti, Andrea Rossi.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni dal 2026 al 2029 la percentuale di cui al primo periodo è elevata al 40 per cento in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente operaio del comparto idraulico-forestale. Per i medesimi anni, per il personale dipendente di cui al periodo precedente, i termini del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego sono quelli individuati dall'articolo 12, comma 7, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,Pag. 45 con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
7-ter. Agli oneri recati dall'attuazione del comma 7-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2026 e in 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.27. Cannizzaro, Arruzzolo, Mangialavori.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.bis All'articolo 4, comma 9, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026».
1.28. Casu, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.bis All'articolo 4, comma 9, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2026 e nell'anno 2027, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026».
1.29. Casu, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici scadute nell'anno 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2026.
7-ter. Anche nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, procedono ad attivare convenzioni finalizzate ad attingere dalle graduatorie di idonei di altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico.
1.31. Faraone.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici, incluse quelle del personale del comparto sicurezza, in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026.
1.32. Casu, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici del personale del comparto sicurezza, in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi Pag. 46tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026.
1.33. Casu, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici, in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026.
1.34. Casu, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine per la presentazione delle asseverazioni di cui al comma 13 del citato articolo 119 è prorogato al 30 giugno 2026.
1.36. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 9, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, primo periodo, e ovunque ricorrono nel comma, le parole: «del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 settembre 2025, in conseguenza degli eventi sismici a partire dalla data del 13 marzo 2025».
Conseguentemente, al medesimo comma 9:
alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e oltre il 31 dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e oltre il 31 dicembre 2027, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza degli eventi sismici a partire dalla data del 13 marzo 2025»;
alla lettera b), sostituire le parole: di euro 4.063.514 per l'anno 2026 con le seguenti: di euro 5.063.514 per l'anno 2026 e di euro 3.400.000 per l'anno 2027.
1.37. Caso, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
Al comma 9, lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 2026 aggiungere le seguenti: e le parole: «e oltre il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e oltre il 31 dicembre 2027».
Conseguentemente, al medesimo comma 9, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di euro 2.400.000 per l'anno 2027.
1.38. Caso, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. In sede di prima applicazione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dall'articolo 1, comma 17, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica decorso il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 199 del 2025.
9-ter. A decorrere dall'applicazione della disposizione di cui al comma 9-bis, qualora nel corso del periodo d'imposta il contribuente destini alla locazione breve più di tre appartamenti, il medesimo contribuente dispone di un termine di sei mesi per adempiere agli obblighi derivanti dall'applicazione del regime imprenditoriale. Per far fronte alle minori entrate derivanti dagli effetti conseguenti dall'applicazione del presente comma il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di Pag. 47cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.39. Del Barba, Faraone.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. In sede di prima applicazione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dall'articolo 1, comma 17, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica decorso il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 199 del 2025.
1.40. Boschi, Faraone.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica a decorrere dal settimo mese dalla entrata in vigore della medesima disposizione.
1.41. Del Barba, Faraone.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, realizzati su immobili ubicati nei territori dei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, qualora alla data del 31 dicembre 2025 non risultino ultimati i lavori agevolati, le spese sostenute successivamente a tale data restano ammesse alla detrazione di cui al medesimo articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo la disciplina ordinaria vigente, ferma restando la decadenza dei limiti di spesa maggiorati di cui al comma 4-ter dell'articolo 119. Resta ferma la condizione della rinuncia ai contributi per la ricostruzione per le spese ammesse alla detrazione.
1.42. Caparvi.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30.000.000 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «40.000.000 per gli anni 2025 e 2026 anche al fine di compensare i costi fissi e gli eventuali mancati ricavi derivanti dalla sospensione o limitazione dell'attività ordinaria degli impianti a fune e degli impianti sciistici e delle attività ad essi complementari e accessorie, disposte dalle autorità competenti per misure di sicurezza, ordine pubblico e logistica, adottate in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, che ne comportino la chiusura totale o parziale al pubblico»;
b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2025, n. 199».
1.43. Bof, Iezzi, Comaroli, Lazzarini, Bisa, Andreuzza, Coin, Pretto.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di compensare i costi fissi e gli eventuali mancati ricavi derivanti dalla sospensione o limitazione dell'attività ordinaria degli impianti a fune e degli impianti sciistici e delle attività ad essi complementari e accessorie, disposta dalle autorità competenti per misure di sicurezza, ordine pubblico e logistica, adottate in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, che ne comportino la chiusura totale o parziale al pubblico, è prevista la spesa di euro 10 milioni, finalizzata al riconoscimento di indennizzi a favore delle imprese esercenti gli impianti interessati dai suddetti provvedimenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 10 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzionePag. 48 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
1.44. Osnato.
(Inammissibile)
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente
10-bis. In attesa di una revisione della disciplina in materia, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di requisiti sanitari per l'accesso ai gruppi sportivi militari, fino al 31 dicembre 2026, agli atleti e alle atlete di interesse nazionale affetti da patologie croniche, ivi incluse patologie quali il diabete, compatibili con la pratica sportiva agonistica è consentito far parte dei gruppi sportivi militari, sulla base dell'idoneità accertata ai fini dell'attività sportiva agonistica, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
1.45. Berruto, Fornaro.
(Inammissibile)
Sopprimere il comma 11.
1.47. Quartini, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 11, sostituire le parole: Per i titolari con le seguenti: Salvo abbiano familiari a carico, per i titolari.
1.48. Iezzi, Bof.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. In considerazione della chiusura delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, sono revocati i poteri del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, relativi all'esecuzione degli interventi per la realizzazione di parcheggi PUP funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale di cui al programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, il cui inizio dei lavori sia previsto successivamente alla data del 6 gennaio 2026. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio svolto ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Commissario straordinario verifica il grado di attuazione degli interventi e del relativo cronoprogramma procedurale, anche ai fini della verifica della cessazione dei poteri commissariali per effetto della presente disposizione. Conseguentemente tutti gli interventi per la realizzazione dei parcheggi PUP sono sottoposti alle ordinarie procedure relative all'iter autorizzativo e alla verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1.49. Bonelli, Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. In considerazione della chiusura delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al Commissario straordinario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, sono revocati i poteri commissariale per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, la cui entrata in esercizio è prevista successivamente alla data del 6 gennaio 2026.
1.50. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile)
Pag. 49Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Fino al 31 dicembre 2026 non possono essere nominati da parte del Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto (DPCM) Commissari straordinari del Governo gli amministratori di società pubbliche partecipate dallo stato e che operano in regime di house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sui quali i Ministeri esercitano funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa.
1.51. Bonelli, Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. In considerazione della chiusura delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, dispone lo stralcio dall'elenco degli interventi essenziali del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 dell'intervento n. 146 «Porto turistico-crocieristico di Fiumicino Isola Sacra».
1.52. Bonelli, Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis In considerazione della chiusura delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, sono revocati i poteri del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, relativi all'esecuzione dell'intervento n. 146 «Porto turistico-crocieristico di Fiumicino Isola Sacra» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023.
1.53. Bonelli, Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 gennaio 2026».
1.54. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile)
Al comma 13, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il cronoprogramma assicura il coordinamento degli interventi di risanamento con misure di accompagnamento sociale e occupazionale a favore dei nuclei interessati, nonché l'impiego di imprese che garantiscano l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e il rispetto delle norme in materia di sicurezza.
*1.55. Ruffino, D'Alessio, Bonetti.
*1.56. Pella, Gentile.
*1.57. Marino, Boschi.
Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: contratti di lavoro a tempo determinato aggiungere le seguenti: , ivi comprese le forme contrattuali flessibili,.
1.58. Baldelli, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. L'operatività del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogata con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente Pag. 50riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.59. Romeo.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. In deroga all'articolo 1, comma 992, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fino al 31 dicembre 2026, i comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti, che nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, hanno sostenuto maggiori costi per l'ultimazione degli interventi a seguito di un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, definito con sentenza passata in giudicato, possono richiedere alla regione, previa positiva verifica amministrativa ed economica dei competenti uffici regionali, che tali maggiori costi, per lavori e spese tecniche direttamente connesse agli stessi, siano ammessi a contributo aggiuntivo. Tale contributo aggiuntivo è concesso nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998, sulla base delle disponibilità stabilite col Programma finanziario di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto.
1.60. Simiani.
(Inammissibile)
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Dopo il comma 992 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:
«992-bis. I comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti, che nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, hanno sostenuto maggiori costi per l'ultimazione degli interventi a seguito di un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, definito con sentenza passata in giudicato, possono richiedere alla regione, previa positiva verifica amministrativa ed economica dei competenti uffici regionali, che tali maggiori costi, per lavori e spese tecniche direttamente connesse agli stessi, siano ammessi a contributo aggiuntivo. Tale contributo aggiuntivo è concesso nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998, sulla base delle disponibilità stabilite col Programma finanziario di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto.».
1.61. Caparvi.
(Inammissibile)
Al comma 16, sostituire le parole: al fine di consentire l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 con le seguenti: al fine di consentire il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, nonché l'individuazione del soggetto responsabile del completamento degli interventi. Il Commissario delegato di cui al primo periodo, fino all'approvazione del progetto esecutivo e comunque non oltre il 31 marzo 2027, opera con i medesimi compiti, funzioni e poteri, di cui all'articolo 3 della citata ordinanza n. 3702 del 2008.
1.62. Pizzimenti, Iezzi, Comaroli.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
1.63. Pisano, Romano.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
19-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi afferenti al progetto «Bellezza – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», i termini di attuazione degli interventi già ammessi a finanziamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2018, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente.
19-ter. Per effetto della proroga di cui al comma 19-bis, sono riattivati gli interventi già ammessi a finanziamento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 e successive modificazioni, successivamente definanziati dalla delibera CIPE 27 dicembre 2022, n. 45, nel limite complessivo di spesa di euro 48.674.927,09.
19-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sono definite le modalità operative per la riattivazione degli interventi e per la stipula delle convenzioni tra il Ministero della cultura e i soggetti attuatori, sulla base dei criteri e delle procedure già previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018.
19-quinquies. Agli oneri di cui ai commi 19-bis e 19-ter, pari a euro 48.674.927,09 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.64. Bonafè.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
19-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 273:
1) la lettera a-bis) è abrogata;
2) la lettera b) è abrogata;
b) i commi 273-bis e 273-ter sono abrogati.
19-ter. Le risorse disponibili di cui al comma 19-bis, lettera a), numero 1), sono riassegnate al Fondo per lo sviluppo e la coesione periodo di programmazione 2021-2027 per le finalità della programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputate interamente alla quota spettante al Mezzogiorno.
19-quater. Le risorse disponibili di cui al comma 19-bis, lettera a), numero 2), sono riassegnate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle regioni Sicilia e Calabria per l'attuazione delle finalità della programmazione 2021-2027, con priorità di intervento per il rafforzamento della mobilità stradale, marittima e ferroviaria, il completamento di reti autostradali, l'edilizia sanitaria e scolastica, il sostegno alle imprese, la resilienza energetica, la riconversione ecologica e la riqualificazione dei lavoratori, in particolare nei poli industriali in cui insistono asset strategici per la sicurezza nazionale.
19-quinquies. Una quota pari a 1 miliardo di euro delle risorse disponibili di cui al comma 19-bis è destinata agli interventi urgenti e di ripristino dei territori Pag. 52della Sicilia e della Calabria colpiti dagli eventi catastrofali del 20 e 21 gennaio 2026.
1.65. Provenzano, Barbagallo.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
19-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 40 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
19-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 19-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 40 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
19-quater. Agli oneri derivanti dal comma 19-ter, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.66. Madia.
*1.67. Mollicone.
*1.68. Bonelli, Zaratti, Grimaldi.
*1.69. Maccanti, Dara, Iezzi, Comaroli, Bof, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*1.70. Faraone.
*1.71. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
19-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 40 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
19-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 19-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
19-quater. Alla copertura dell'onere di cui al comma 19-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 40 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse destinate Pag. 53al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
1.72. Paolo Emilio Russo, Pella, Cannizzaro, Gentile.
Aggiungere, in fine, seguenti commi:
19-bis. Il periodo transitorio per la messa a regime del servizio di collegamento delle imprese e degli enti del Terzo settore alla Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è prorogato al 30 giugno 2026.
19-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo, le parole: «e 3 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni per l'anno 2026»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai fini dell'erogazione a regime del servizio di cui al comma 1, Unioncamere, per il tramite del gestore informatico del servizio, fruisce dei dati, delle informazioni e dei documenti e dei certificati delle pubbliche amministrazioni disponibili attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati. I dati, le informazioni, i documenti e i certificati sono resi disponibili da parte delle pubbliche amministrazioni e senza alcuna necessità di un preventivo convenzionamento e devono essere trattati da Unioncamere unicamente per le finalità d'uso previste dal comma 1 del presente articolo e nel rispetto della normativa sulla privacy in vigore.
2-ter. In sede di prima applicazione sono resi immediatamente disponibili ai sensi del comma 2-bis attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati i seguenti dati, informazioni, documenti e certificati:
a) Certificato Unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
b) Verifica inadempimenti (ex articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);
c) Dati e informazioni presenti nel Registro nazionale degli aiuti istituito con il regolamento n. 115 del 31 maggio 2017;
d) Dati e informazioni presenti nel Registro unico del Terzo settore istituito con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
e) Regolarità rispetto agli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento (decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79);
f) Regolarità rispetto al non essere destinatari di sanzioni interdittive (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231);
g) Rispetto di soglie specifiche dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi in un determinato periodo dell'anno, anche con riferimento agli anni precedenti;
h) Verifica degli addetti di un operatore economico.
2-quater. Le pubbliche amministrazioni procedenti adeguano i moduli delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai dati, alle informazioni, ai documenti e ai certificati di cui al comma 2-ter.»;
c) al comma 3, le parole: «A decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2026».
1.74. Matone, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
19-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre Pag. 542019, n. 160, in aggiunta alle risorse già previste dalla medesima disposizione e dall'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è autorizzata la spesa di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, che costituisce tetto di spesa, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato, anche nell'anno 2026, dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale le quali presentino al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Con successiva circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità e le istruzioni operative per l'accesso ai suddetti prepensionamenti.
19-ter. Agli oneri derivanti dal comma 19-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità, il suddetto Fondo è incrementato, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
1.75. Pella, Gentile.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
19-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «31 agosto 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2027»;
b) all'articolo 9-bis, comma 1-ter, primo periodo, le parole: «31 agosto 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2027».
19-ter. Agli oneri di cui al comma 19-bis, pari a 625.000 euro per l'anno 2026 e pari a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1.76. Bruzzone, Iezzi, Comaroli.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
19-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, agli organi di vertice delle Agenzie governative che svolgono funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, nonché di rappresentanza legale, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, spetta un trattamento economico annuo onnicomprensivo, pari al parametro massimo di riferimento ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
19-ter. Agli oneri di cui al comma 19-bis, pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.77. Pella, Gentile.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
19-bis. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 Pag. 55dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2026. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2026.
19-ter. Agli oneri di cui al comma 19-bis pari a 8 milioni di euro per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.78. Braga, Bonafè, Casu, Tabacci.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
19-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 432, le parole: «è prorogato fino all'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato fino all'anno 2026»;
b) al comma 433, le parole: «8 milioni di euro per il 2025» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma 19-bis, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.79. Del Barba, Faraone, Della Vedova.
*1.80. Rosato, Bonetti, Richetti.
*1.81. Steger, Manes, Gebhard, Schullian.
*1.82. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*1.83. Comaroli, Maccanti, Dara, Iezzi, Bof, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*1.84. Paolo Emilio Russo, Pella, Gentile, Cannizzaro.
*1.85. Mollicone.
*1.86. Tirelli, Romano.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
19-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, le parole: «entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno del compimento del diciottesimo anno di età del minore».
19-ter. All'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «entro tre anni dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno del compimento del diciottesimo anno di età del minore».
1.88. Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, le parole: «del 31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 maggio 2028».
1.115. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, le parole: «31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
1.123. Onori, Pastorella, Bonetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, le parole: «del 31 maggioPag. 56 2026» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 maggio 2027».
1.114. Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Carè.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2029.
1.124. Lupi, Romano, Tirelli, Billi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. Ai fini del rafforzamento della funzionalità e dell'azione amministrazione, onde ridurre le carenze di organico dell'amministrazione pubblica e rispondere, unitamente alle esigenze del turn over, al necessario e tempestivo potenziamento di personale, nell'ottica della maggiore efficacia ed efficienza delle risorse pubbliche e riduzione dei costi di reclutamento, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico, in corrispondenza dei titoli e delle professionalità richieste, ricorrono allo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria degli idonei del Concorso Unico Funzionari Amministrativi (CUFA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020, la cui validità, in deroga alla disciplina vigente e ai fini di cui al presente comma, è differita al 31 dicembre 2026.
Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle amministrazioni pubbliche.
1.89. Carmina, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «nell'anno 2024 e nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2024-2026» e le parole: «nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026».
Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle amministrazioni pubbliche.
1.90. Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2024-2026, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026».
*1.109. Zinzi, Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.
*1.125. Pella.
*1.126. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
19-bis. All'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «nelle more dell'individuazione» sono aggiunte le seguenti: «, da effettuarsi comunque entro il 31 marzo 2026,» e le parole: «918 milioni di euro per l'anno 2026,» sono soppresse.
19-ter. Per gli interventi urgenti e di ripristino dei territori della Sicilia e della Calabria colpiti dagli eventi catastrofali del 20 e 21 gennaio 2026, ivi compresi gli Pag. 57interventi di messa in sicurezza, ripristino delle infrastrutture pubbliche e sostegno alle attività economiche e produttive danneggiate, è autorizzata la spesa di 918 milioni di euro per l'anno 2026.
1.87. Barbagallo, Provenzano, Iacono, Marino, Stumpo.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. All'individuazione delle risorse atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato di cui al comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si provvede entro il 31 marzo 2026. Nelle more di quanto previsto al primo periodo, la quota pari a 918 milioni di euro per l'anno 2026 di cui al medesimo comma 272 è destinata al finanziamento degli interventi urgenti e di ripristino dei territori delle regioni Sicilia e Calabria colpiti dagli eventi catastrofali verificatisi nei giorni 20 e 21 gennaio 2026, ivi compresi gli interventi di messa in sicurezza, ripristino delle infrastrutture pubbliche e sostegno alle attività economiche e produttive danneggiate.
1.92. Barbagallo, Provenzano, Iacono, Marino, Stumpo.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 252, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prorogata anche per l'anno 2028, per un importo di 7 milioni di euro, per le finalità ivi previste. All'onere di cui al presente comma, quantificato in 7 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
1.93. Pella, Gentile.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»:
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La proroga di cui al precedente periodo si applica esclusivamente ai concessionari che attestino, mediante apposita relazione tecnico-economica asseverata da professionista abilitato, di aver subito uno squilibrio economico-finanziario riconducibile agli effetti del fenomeno pandemico COVID-19, tale da compromettere l'equilibrio originario del rapporto concessorio. La relazione tecnico-economica di cui al periodo precedente è trasmessa all'ente concedente entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. L'ente concedente verifica la sussistenza dei presupposti per la proroga entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine senza comunicazioni ostative, la proroga si intende concessa. Resta ferma la possibilità per l'ente concedente di adottare ulteriori misure di riequilibrio previste dalla normativa vigente, qualora necessarie a garantire la sostenibilità economico-finanziaria della gestione dell'impianto sportivo.».
1.94. Montaruli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. Al fine di garantire, anche per gli anni 2026 e 2027, l'operatività del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e quindi la continuità delle misure già previste a legislazione vigente volte al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilità, le risorse di tale Fondo sono rifinanziate nella misura di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse sono destinate ai comuni per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la Pag. 58scuola secondaria di primo grado. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.95. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. In considerazione delle esigenze operative derivanti dalla prosecuzione e dal completamento, sotto il profilo tecnico, logistico e amministrativo, dalle attività poste in essere ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, i termini di cui al primo periodo del comma 3 del medesimo articolo 15 sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Al relativo onere, quantificato, per l'anno 2026, in euro 650.000, si provvede nell'ambito delle risorse residue disponibili allo scopo a legislazione vigente. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 650.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1.96. Miele, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. Nelle more dell'attuazione della riforma organica della disciplina relativa alla figura del caregiver familiare, al fine di assicurare la continuità, il rafforzamento e l'omogeneità sul territorio nazionale degli interventi di sostegno in favore dei medesimi, sono prorogate per gli anni 2026 e 2027 le misure di supporto già previste a legislazione vigente ed è conseguentemente autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, destinata al finanziamento di interventi economici, servizi di sollievo, percorsi di accompagnamento e misure di conciliazione tra attività di cura e vita lavorativa, in favore dei caregiver familiari. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.97. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 513 è inserito il seguente:
«514. All'articolo 1 del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
“1-quater. Per le dichiarazioni di cui al comma 1-ter rese in favore di figli minori già nati alla data del 25 maggio 2025, non è dovuto il contributo di 250 euro di cui all'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e il termine del 31 maggio 2026 è sostituito da un termine di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e, in ogni caso, non oltre il compimento della maggiore età del minore”».
1.98. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica Pag. 59di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, è autorizzato, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2025, a dare continuità agli interventi di messa in sicurezza e di aumento della capacità di invasamento degli invasi del Rendina, Camastra e Montecotugno, nonché agli interventi per garantire l'aumento delle disponibilità idriche per il settore agricolo metapontino e industriale in Valbasento, da completare entro il 31 dicembre 2026. Per effetto di quanto previsto dal primo periodo, i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al medesimo periodo.
1.99. Amendola.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«13-quater. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente articolo, e in deroga a eventuali termini precedentemente stabiliti per la presentazione delle richieste di sopralluogo relative agli immobili danneggiati, incluse quelle di cui all'articolo 1, comma 5, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 484 del 29 settembre 2017, tutte le richieste di sopralluogo giacenti o pervenute a far data dal 30 ottobre 2017 e fino al 30 marzo 2024, sono acquisite ed elaborate dagli uffici competenti secondo le modalità previste dal presente decreto. Per tali richieste giacenti, è altresì richiesta, per confermare l'esigenza della verifica di agibilità, la presentazione di una perizia giurata a firma di un professionista abilitato».
1.100. Trancassini.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 273-ter, è inserito il seguente:
«273-quater. La manutenzione ordinaria annuale e straordinaria pluriennale del Ponte sullo Stretto di Messina, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è posta interamente a carico del soggetto gestore. L'equilibrio economico-finanziario della gestione del Ponte sullo Stretto di Messina è interamente garantito dalle tariffe stradali e ferroviarie previste per l'attraversamento dello stesso.».
1.102. Provenzano, Barbagallo.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. La misura di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di rimborso delle riduzioni applicate alle tariffe per la spedizione di prodotti editoriali, continua ad applicarsi dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2031. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1.103. Paolo Emilio Russo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
*1.104. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*1.119. Steger, Manes.
*1.121. Pella.
*1.122. Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. All'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultimo anno di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nell'anno successivo»;
b) al secondo periodo, le parole: «per i successivi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno successivo».
1.105. Saccani Jotti, Minardo.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
1.106. Baldelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. Per le aziende di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 4 del medesimo articolo 25-bis si applica a far data dal 1° gennaio 2026. I trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2026 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.
1.107. Pella, Gentile.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. All'articolo 18-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «amministrazioni aggiudicatrici» sono inserite le seguenti: «incluse nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
1.108. Iezzi, Bof, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. All'articolo 57, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».
1.110. Latini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. Al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, il comma 5-quinquies è abrogato;
b) all'articolo 21-bis, comma 1, le parole: «e 2026» sono soppresse.
1.116. Baldino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile limitatamente alla lettera a))
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «2025 e Pag. 612026» sono sostituite dalle seguenti: «2026 e 2027».
1.127. Bonafè, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Roggiani, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Gnassi, Lacarra, Gianassi, Curti, Andrea Rossi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, 2026 e 2027».
1.128. Paolo Emilio Russo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il comma 10-septies è abrogato.
Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle amministrazioni pubbliche.
1.117. Penza, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis.
(Disposizioni per fronteggiare gli interventi urgenti volti al ripristino dei danni infrastrutturali connessi dagli eventi atmosferici verificatisi nel mese di gennaio 2026 nelle regioni Sicilia, Calabria e Sardegna e misure a sostegno dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese ivi aventi sede)
1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti volti al ripristino dei danni infrastrutturali connessi agli eventi atmosferici verificatisi nel mese di gennaio 2026 nei territori delle regioni Sicilia, Calabria e Sardegna nonché le misure a sostegno dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese ivi aventi sede di cui agli articoli da 1-ter a 1-septies, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Per far fronte agli oneri derivanti comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante le rimodulazioni e riduzioni seguenti:
a) allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 – Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11) apportare le seguenti variazioni:
2026:
CP: -138.000.000;
CS: -138.000.000.
2027:
CP: -500.000.000;
CS: -500.000.000.
2028:
CP: -500.000.000;
CS: -500.000.000.;
b) per 362 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 1-ter.
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 1° gennaio 2026, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Sicilia, Calabria e Sardegna di cui allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio Pag. 622018, n. 1, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel mese di gennaio 2026.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 aprile 2026. Per il medesimo periodo sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, ai versamenti, tributari e non tributari, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato.
6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026. Sono sospesi, altresì, per il medesimo periodo, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.
7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2026. Gli adempimenti diversi dai versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 6 sono effettuati entro il 30 settembre 2026.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti relativi agli istituti di definizione agevolata previsti da disposizioni vigenti, che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 aprile 2026.
9. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2026 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti territoriali rientranti nei territori di cui al comma 1 e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei relativi contratti.
10. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026, dei termini di pagamento delle fatture e delle rate relative ai servizi di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti urbani, nonché le eventuali misure compensative a favore dei gestori, per le utenze ubicate nei territori di cui al comma 1.
Art. 1-quater.
(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)
1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate in un periodo compreso tra date da individuare con riferimento agli uffici giudiziari maggiormente colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1-bis, sono rinviate d'ufficio a data successiva al medesimo periodo, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.
2. Nel medesimo periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di Pag. 63qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1, ivi compresi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, delle impugnazioni e dei procedimenti esecutivi.
3. Per i soggetti che, alla data del 1° gennaio 2026, avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa nei territori di cui all'articolo 1, è sospeso, per un periodo fino al 30 aprile 2026, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali.
4. Restano esclusi dalla sospensione i procedimenti e le materie indicate dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in quanto compatibili.
Art. 1-quinquies.
(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi)
1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sede legale od operativa in uno dei territori colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1-ter che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è riconosciuta, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 30 aprile 2026 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.
2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.
4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.
5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di Pag. 64novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015.
9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono erogate con pagamento diretto da parte dell'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande.
10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Per gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2026.
Art. 1-sexies.
(Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le PMI)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori di cui all'articolo 1-ter, a titolo gratuito e fino alla misura:
a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C101/03;
b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.
Art. 1-septies.
(Sospensione di termini in favore delle imprese)
1. Per le società e le imprese che, alla data del 1° gennaio 2026, avevano la sede legale od operativa o unità locali nei territori di cui all'articolo 1-ter, sono sospesi dal 1° gennaio 2026 sino al 30 giugno 2026, senza applicazione di sanzioni e interessi:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Pag. 65b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
2. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
Art. 1-octies.
(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi atmosferici)
1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi di cui all'articolo 1-ter, che abbiano superfici aziendali situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel mese di gennaio 2026 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati.
1.01. Baldino, Morfino, Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Fede, Traversi, Cherchi, Perantoni, Aiello, Cantone, Carmina, D'Orso, Raffa, Scerra, Orrico, Tucci, Alifano, Ascari, Torto, Dell'Olio, Donno.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Precari degli enti locali della Regione siciliana)
1. Ai fini del superamento del precariato, in via eccezionale, gli enti locali della Regione siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico, o che non hanno potuto predisporre gli strumenti finanziari, il termine per l'autorizzazione all'adozione di procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni e integrazioni, del personale precario titolare di contratto subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2020, è prorogato al 31 dicembre 2026.Pag. 66
2. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8.»;
b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento al personale degli enti locali, titolare di contratto subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile, sono prorogate al 31 dicembre 2026».
1.02. Iacono, Barbagallo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroghe in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
2. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2025 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2027.
4. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) è abrogato.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede, fino al Pag. 67relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.07. Ghirra, Zaratti, Mari, Grimaldi, Piccolotti.
(Inammissibile limitatamente al comma 4)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materia di competenza delle amministrazioni pubbliche)
1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
2. Al fine di sostenere i percorsi di stabilizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2022-2025 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2026.
4. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede quanto a 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 1.460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, Pag. 68con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.03. Casu, Scotto, Sarracino.
*1.05. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Auriemma, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile limitatamente al comma 4)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2026.
1.06. Congedo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga di termini per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza»)
1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'anno 2026.
2. Alle medesime finalità di cui al comma 1, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.
3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
1.08. Casu, Scotto, Sarracino.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga del termine per la stabilizzazione del personale precario e istituzione del Fondo Pag. 69per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
2. Al fine di favorire la progressiva riduzione del precariato e sostenere le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
3. Le risorse del fondo sono destinate al cofinanziamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale precario da parte delle amministrazioni statali, regionali e locali, nel rispetto dei vincoli di spesa e delle facoltà assunzionali vigenti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto del fondo, le modalità di erogazione delle risorse e le priorità di destinazione a favore delle amministrazioni che abbiano già avviato o programmato procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – Missione «Fondi di riserva e speciali», Programma «Fondi di riserva e speciali», utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.09. Mari, Zaratti, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga del termine per la stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono ai sensi del successivo comma 497 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.
1.010. Grimaldi, Zaratti, Mari, Ghirra.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga del termine per la stabilizzazione del personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2024» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
1.013. Ghirra, Grimaldi, Zaratti, Mari.
ART. 2.
Sopprimere il comma 1.
2.1. Zaratti, Grimaldi.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: 31 maggio 2026.
2.2. Montaruli.
Sopprimere il comma 2.
*2.3. Casu.
*2.4. Mari, Zaratti, Grimaldi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 9, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 (Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni».
2-ter. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, si applicano altresì ai familiari del personale militare che abbiano contratto patologie oncologiche e pre-oncologiche riconducibili, in via diretta o indiretta, all'esposizione ad amianto o ad altre sostanze nocive derivante dal servizio prestato dal medesimo personale, accertata come dipendente da causa di servizio.
2-quater. Ai soggetti di cui al comma 2-ter sono riconosciuti i benefici, indennitari e previdenziali, per coloro che lavorano e sono ammalati, previsti per le vittime del dovere e per i loro familiari, ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**2.5. Ubaldo Pagano.
**2.6. Pella.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».
2-ter. All'articolo 1, comma 148-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 giugno 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».
2-quater. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono sottoposti al recupero di cui al comma 145 i contributi per la realizzazione delle opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025».
*2.7. Pella.
*2.8. Roggiani, Guerra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono sottoposti al recupero di cui al comma 145 i contributi per la realizzazione delle opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025».
2.82. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027».
2.83. Magi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».
*2.84. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*2.85. Boschi, Faraone.
*2.86. Grimaldi, Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, se alla medesima data risulti stipulato un contratto di affidamento dei lavori, entro il 30 giugno 2027.».
2.87. Magi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera a), le parole: «quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e, alla lettera b), le parole: «venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue mesi». Sono conseguentemente fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di affidamento dei lavori.
2-ter. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: «Il medesimo decreto provvede altresì alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori» sono soppresse.
2.9. Carrà, Sudano.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2026».
2-ter. All'articolo 15, comma 3-bis, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «cinque anni» sono sostituite con le seguenti: «sette anni».
2.10. Grimaldi, Zaratti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 139-ter, ultimo periodo, relativo al termine lavori dei comuni per le opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2026»;
b) al comma 148-ter, terzo periodo, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».
2.11. Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 giugno 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».
*2.12. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*2.13. Ruffino, Bonetti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, si applicano, per il personale proveniente da società a partecipazione pubblica, in deroga ai limiti di durata di cui all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e si intendono riferite anche ai soggetti che hanno svolto attività lavorative aggiuntive a supporto degli organi istituzionali in conformità a leggi regionali, comunquePag. 72 contrattualizzate e ancorché cessate.
**2.14. Zinzi, Patriarca.
**2.15. Patriarca, Zinzi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In via straordinaria e nelle more del superamento della carenza strutturale della categoria professionale dei segretari comunali e provinciali, per garantire la continuità delle funzioni fondamentali degli enti è prorogato per il triennio 2026-2028, a domanda dei segretari interessati, il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, in deroga alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2.16. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento ai contributi già assegnati dalla regione Molise per l'annualità 2022, i termini previsti ai commi da 136 a 136-quater dello stesso articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*2.18. Pella, Gentile.
*2.106. Crippa.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
**2.19. Pella.
**2.20. Roggiani, De Maria, Bonafè, Guerra, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**2.21. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
**2.22. Ruffino, Bonetti.
**2.23. Boschi, Faraone.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «per il triennio 2022-2024» sono inserite le seguenti: «e per il triennio 2026-2028».
*2.24. Pella.
*2.25. Boschi, Faraone.
*2.26. Roggiani, Guerra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*2.27. Ruffino, Bonetti.
*2.105. Ottaviani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
**2.28. Pella, Pierro.
**2.29. Boschi, Faraone.
**2.30. Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
**2.31. Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.
**2.32. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sopprimere il comma 3.
2.33. Grimaldi, Ghirra, Zaratti.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata entro il 31 dicembre 2026 alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.
3-ter. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori per le attività di cui al comma 1, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.34. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
(Inammissibile)
Sopprimere il comma 4.
2.35. Zaratti, Grimaldi, Ghirra.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 538, lettera a), le parole: «quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi»;
b) al comma 539, le parole: «15 settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2026» e le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».
2.37. Mulè.
Al comma 5, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2026 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2027, e comunque fino al completo esaurimento della graduatoria.
2.38. Morfino, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
2.39. Lacarra, Stefanazzi.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 marzo 2026, il Dipartimento della pubblica sicurezza trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di utilizzo delle facoltà assunzionali prorogate, indicando assunzioni effettuate, scorrimenti di graduatorie e fabbisogni residui, con evidenza territoriale.
2.40. Morfino, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2027.
2.41. Zaratti, Grimaldi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni,Pag. 74 dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. In relazione agli alloggi realizzati o acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, destinati, sulla base di provvedimenti prefettizi, alle esigenze di servizio del personale delle amministrazioni dello Stato impegnato in attività di particolare rilevanza connesse al contrasto della criminalità organizzata, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e delle procedure di alienazione, per “assegnatari anche cessati dal servizio” si intendono esclusivamente i soggetti riformati, totalmente o parzialmente, per malattia anche non dipendente da cause di servizio, nonché i soggetti collocati a riposo, purché il diritto di prelazione sia esercitato entro quindici anni dalla cessazione dal servizio ovvero dall'incarico che ha dato titolo all'assegnazione. In caso di decesso dell'assegnatario, il diritto di prelazione è esercitabile dal coniuge superstite e dagli altri aventi diritto entro cinque anni dalla data del decesso. Sono in ogni caso esclusi i soggetti cessati dal servizio per dimissioni volontarie o per licenziamento.»;
b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti seguenti:
«1-quater. Qualora l'avvio o il perfezionamento delle procedure di alienazione risulti subordinato ad atti di assenso, autorizzazione o nulla osta dell'autorità prefettizia o di altre amministrazioni competenti, il termine per l'esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 1-bis resta sospeso sino all'adozione del relativo provvedimento. Resta fermo, per i beneficiari già collocati a riposo e familiari dei deceduti nonché gli orfani, l'accesso al diritto di prelazione all'acquisto degli immobili già assegnati e, pertanto, la permanenza negli stessi in regime locativo sino alla definizione dei provvedimenti di alienazione e vendita degli immobili.».
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche ai procedimenti non definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e alle posizioni in essere alla medesima data, fatti salvi gli effetti degli atti già definitivamente perfezionati.
6-quater. Dall'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono da ritenersi retroattivi per i succitati beneficiari già occupanti gli immobili. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2.43. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2026, la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 500.000 euro annui per spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale.».
6-ter. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2020, n. 71, dopo le parole: «sono assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020» sono aggiunte le seguenti: «e sono assegnate risorse pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026».
6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*2.44. Zaratti, Grimaldi.
*2.45. Boschi, Faraone.
*2.46. Mauri, Guerra, Bonafè, Ferrari, Cuperlo, Fornaro.
*2.47. Ascari, Baldino, Carmina, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Penza, Torto.
(Inammissibile limitatamente al comma 6-ter)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2026, la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 500.000 euro annui per spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale.».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.49. Mauri, Guerra, Bonafè, Ferrari, Cuperlo, Fornaro.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «degli anni 2018, 2019 e 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di ulteriori 3 milioni di euro per l'anno 2026».
2.52. Bonetti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. Gli allievi agenti della Polizia di Stato che sono stati ammessi con riserva e che abbiano prestato servizio per un periodo di almeno otto mesi, senza demeriti, come risulta da atti giurisdizionali emessi dai tribunali amministrativi, potranno essere assunti definitivamente senza necessità di nuovi concorsi selettivi, al fine di riconoscere l'effettiva validità della loro esperienza e garantire loro un trattamento equo e conforme ai principi di giustizia e meritocrazia. Il servizio svolto deve essere stato regolarmente documentato e verificato in conformità alle disposizioni del presente articolo.
6-ter. L'amministrazione della Polizia di Stato procede alle assunzioni di cui al comma 6-bis a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2026, entro un massimo di 100 unità e nei limiti delle cessazioni avvenute nello stesso anno.
6-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.48. Calderone.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025, 2026, 2027 e 2028».
6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.51. Lovecchio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertitoPag. 76 con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:
«2. Le risorse del Fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui precedente periodo, non assegnate nelle annualità dal 2022 al 2025, che possono essere destinate anche ad incentivare forme di gestione associata tra piccoli comuni.».
*2.53. Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.
*2.54. Guerra, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*2.55. Ruffino, Bonetti.
*2.56. Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*2.57. Pella.
*2.58. Boschi, Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Fermo restando l'equilibrio economico-finanziario di ciascun ente territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applicano al personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi di governo e degli staff di supporto agli organi consiliari degli enti territoriali. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente fermo restando, in ogni caso, il rispetto del vincolo di spesa storica di personale complessivamente impegnata di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
**2.59. Sbardella, Bof, Gentile, Romano.
**2.107. Roggiani.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Fino al 31 dicembre 2028, i vicesegretari comunali che abbiano maturato almeno 24 mesi di servizio, ai sensi dell'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono autorizzati ad operare nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura finalizzata alla nomina del segretario titolare sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente.
2.61. Baldelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di Pag. 77un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto di tentato omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, avvenuti tra il 23 luglio 2016 ed il 31 dicembre 2022, per i quali non è stata presentata domanda di indennizzo nel termine di cui al comma 2, il termine di centoventi giorni decorre dal 31 marzo 2026. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 28 febbraio 2026, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della presente legge, si fa riferimento al termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo di cui al comma 2.».
*2.62. Mauri, Guerra, Bonafè, Ferrari, Cuperlo, Fornaro.
*2.63. Bonetti, Richetti.
*2.64. Ascari, Baldino, Carmina, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Penza, Torto.
*2.65. Zaratti, Grimaldi.
*2.66. Boschi, Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025,» sono soppresse.
2.68. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».
2.69. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*2.70. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*2.71. Boschi, Faraone.
*2.72. Gubitosa, Alifano, Raffa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*2.73. Pella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonché l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, ai segretari comunali in quiescenza a decorrere dal 1° gennaio 2026 è consentito, su base volontaria e previa comunicazione all'amministrazione comunale di riferimento, ottenere una proroga del proprio incarico sino al 1° gennaio 2027.
2.74. Ciaburro, Caretta.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,Pag. 78 dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.
*2.76. Tirelli, Romano.
*2.77. Guerra, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*2.78. Pella.
*2.79. Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*2.80. Boschi, Faraone.
*2.81. Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, nonché di assicurare il regolare svolgimento delle attività di ordine e sicurezza pubblica in occasione dell'America's Cup 2027 nella città di Napoli, il termine di validità della graduatoria degli idonei alla prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, è prorogato fino al 31 dicembre 2026.
2.88. Pisano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Il termine di tre mesi previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, limitatamente alle elezioni svoltesi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2024, esclusivamente per i candidati che non hanno sostenuto spese, è posticipato al 30 giugno 2026. Le sanzioni nel frattempo comminate dai collegi regionali di garanzia elettorale, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono sospese, e verranno successivamente revocate al momento della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 515 del 1993.
2.89. Zaratti, Grimaldi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, per gli interventi di cui sono soggetti attuatori comuni e città metropolitane rientranti fra i progetti finanziati a valere sulle risorse in tutto o in parte del PNRR, è consentito l'utilizzo dei ribassi d'asta derivanti dalle gare per il pagamento dei premi di accelerazione di cui all'articolo 126, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2.90. Ruffino, Bonetti.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Al comma 1 dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alla durata e ai limiti di rinnovo dell'incarico dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, dopo le parole: «per più di due volte» è aggiunta la seguente: «consecutive».
2.91. Centemero, Gusmeroli, Comaroli, Iezzi, Frassini, Cattoi, Bof, Ottaviani.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
2.92. Guerra.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e comma 2, lettera a), del decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, n. 70, sono prorogati al 31 dicembre 2026.
2.93. Pella, Gentile.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
*2.94. Grimaldi, Zaratti.
*2.95. Madia, Ascani, Guerra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Quartapelle Procopio.
*2.96. Magi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
**2.97. Grimaldi, Zaratti.
**2.98. Magi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 15 luglio 2025, le parole: «25 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «25 settembre 2027».
2.100. Faraone.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, fino al 31 dicembre 2026 i comuni sono autorizzati a effettuare assunzioni di personale di polizia locale in deroga ai limiti assunzionali dell'ente locale disposti dalla normativa vigente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
2.101. Iezzi, Bof.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Il termine per i ricorsi contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'indizione dei comizi elettorali, ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è prorogato di trenta giorni per gli anni 2026 e 2027.
2.103. Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2025, 2026 e 2027». All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.104. Frassini, Iezzi, Comaroli, Cattoi, Bof, Ottaviani.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Iscrizione dei piloti del Nucleo elicotteri della provincia autonoma di Trento al «Fondo Pag. 80di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea»)
1. I piloti di elicottero dipendenti della provincia autonoma di Trento sono iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea istituito presso l'INPS.
2. I piloti dipendenti della provincia autonoma di Trento in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea con effetto retroattivo dal primo giorno di servizio presso la provincia, ai soli fini pensionistici e non ai fini dei trattamenti di fine servizio.
3. L'INPS provvede al trasferimento al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea dei contributi già versati presso la cassa INPS – Gestione dipendenti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 865 mila euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.01. Ferrari.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Incompatibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)
1. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;
b) le parole «specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,» sono sostituite dalle seguenti: «specialmente durante l'attuazione del PNRR, l'incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,».
*2.04. Faraone.
*2.05. Morrone, Iezzi, Bof, Ziello.
*2.06. Rosato.
*2.07. Tirelli, Romano.
*2.08. Cattaneo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)
1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento di attività o servizi specifici realizzati in attuazione del principio di sussidiarietà, in virtù di convenzioni, appalti, affidamenti o progetti finanziati da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da ETS e fondazioni. In tali ipotesi, la durata dei contratti a termine, anche se eccedente il limite di cui all'articolo 19, comma 1, può coincidere con la durata del progetto, servizio, convenzione o affidamento per il quale sono stati stipulati.».
2.09. Faraone.
(Inammissibile)
Pag. 81Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Trattenimento in servizio dei segretari comunali e provinciali per esigenze di continuità amministrativa)
1. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, a fronte della carenza strutturale di personale appartenente alla categoria professionale dei segretari comunali e provinciali, per il triennio 2026-2028 è consentito, a domanda dell'interessato, il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.
2. Il trattenimento in servizio di cui al comma 1 è disposto in deroga alle condizioni e ai limiti applicativi previsti dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ed è subordinato alla valutazione positiva dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle esigenze organizzative e funzionali dell'ente.
2.010. Lancellotta.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, nonché di assicurare il regolare svolgimento delle attività di ordine e sicurezza pubblica in occasione dell'America's Cup 2027 nella città di Napoli, il termine di validità della graduatoria degli idonei alla prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, è prorogato fino al 31 dicembre 2026.
2. Ai fini dell'attuazione della proroga di cui al comma 1, l'amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a procedere allo scorrimento della graduatoria prorogata, nel rispetto delle riserve di posti previste dall'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Lo scorrimento della graduatoria di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nei confronti dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o inferiore a 8,125 e comunque non inferiore a 7,500, risultati idonei agli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali previsti dalla normativa vigente.
4. Al solo fine di dare attuazione allo scorrimento della graduatoria prorogata, i candidati presentano apposita istanza mediante procedura telematica, attraverso portale reso disponibile dall'amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità e i termini indicati con avviso pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Il personale assunto ai sensi del presente articolo è avviato ai corsi di formazione previsti dall'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2026, in relazione alle cessazioni di personale intervenute entro il 31 dicembre 2025 e nei limiti dei risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2.011. Longi, Maerna.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Dilazione pluriennale delle somme residue dovute dai liberi consorzi comunali della Regione siciliana in dissesto finanziario)
1. In favore dei liberi consorzi comunali della Regione siciliana che versano in stato di dissesto finanziario, le somme residue dovute a titolo di contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché i contributi di cui all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, anche se oggetto di recupero mediante trattenute o compensazioni a valere sui trasferimenti o sulle risorse spettanti agli enti interessati in base alla normativa vigente, possono essere rimborsate mediante dilazione in venti annualità di pari importo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2028.
2. Le annualità di cui al comma 1 sono imputate alla competenza dei rispettivi esercizi finanziari, con modalità analoghe a quelle previste per l'ammortamento dei mutui, senza obbligo di accantonamento a carico dei bilanci degli enti interessati.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate esclusivamente al risanamento e alla stabilizzazione contabile degli enti interessati e non possono essere utilizzate per il finanziamento di nuove spese.
2.012. Longi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 68, della legge 7 aprile 2014, n. 56)
1. All'articolo 1, comma 68, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché a quelli per i quali, alla medesima data, non siano state ancora indette le elezioni. In tali casi, la durata del mandato del consiglio provinciale è rideterminata in quattro anni, decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti.
2.013. Michelotti, Amorese.
(Inammissibile)
ART. 3.
Sopprimerlo.
*3.1. Zaratti, Grimaldi.
*3.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il sistema di rilevazione di cui all'articolo 35-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come modificato dal comma 1, si applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentatività, al 31 dicembre degli anni 2024, 2025 e 2026, delle federazioni sindacali che hanno adempiuto a quanto previsto dall'articolo 35, comma 8, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, nella versione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, nella loro composizione accertata al 31 dicembre 2024 con specifiche circolari del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
3.3. Pittalis, Rossello.
Al comma 2, sostituire le parole: delle organizzazioni sindacali federate ivi indicate con le seguenti: , 2025 e 2026 delle federazioni sindacali che hanno adempiuto a quanto previsto dall'articolo 35, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, nella composizione accertata al 31 dicembre 2024 con specifiche circolari del Dipartimento della Pag. 83pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
*3.4. Cavo, Romano.
*3.5. Saccani Jotti, Minardo, Pella, Gentile, Michelotti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) persona nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa»;
b) all'articolo 55, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) persone nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa».
3.6. Volpi.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di assicurare l'uniformità ordinamentale della durata della riserva selezionata dell'Arma dei Carabinieri rispetto a quella prevista per le altre Forze armate, nelle more di una complessiva revisione della relativa disciplina, l'efficacia del comma 10 dell'articolo 3 del decreto del Ministro della difesa 15 giugno 2022 è temporaneamente sospesa fino al 31 dicembre 2026.
3.7. Pella, Gentile.
ART. 4.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Limitatamente agli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) le parole: «entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre di ciascuno dei tre anni»;
c) le parole: «per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024 e al 6 febbraio 2026 per l'anno 2025».
4.1. Simiani, Curti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.2. Benvenuti Gostoli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo all'efficacia delle disposizioni in materia di calcolo della base imponibile Iva delle operazioni di permuta e dazioni in pagamento, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2026»;
Pag. 84 b) al secondo periodo, le parole: «di entrata in vigore» sono soppresse.
*4.3. Casasco, Pella, Squeri.
*4.4. Ottaviani, Cattoi, Comaroli, Frassini, Bof, Iezzi, Ziello.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui alla legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante «Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale», hanno effetto a decorrere dal 22 gennaio 2027 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
4.5. Alifano, Gubitosa, Raffa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relativo al contributo del datore di lavoro per canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026, 87 milioni di euro per l'anno 2027, 43 milioni di euro per l'anno 2028 e 2 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.7. Casasco, Squeri, Pella.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì ai progetti precedentemente finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC e, a seguito di revisione di questi ultimi, finanziati da diversa fonte finanziaria.
*4.9. Boschi, Faraone.
*4.10. Roggiani, De Luca, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*4.11. Pella.
*4.12. Grimaldi, Zaratti.
*4.13. Ruffino, Bonetti.
*4.14. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana gestiti dai comuni, all'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi revocati sono riassegnati per le finalità di cui al comma 534, ai fini dello scorrimento della graduatoria formatasi secondo le modalità di cui al comma 537.». Per l'anno 2026 è stanziato un contributo di 20 milioni di euro destinato a consentire lo scorrimento della graduatoria, formatasi ai sensi dell'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delle istanze ammesse e individuate con decreto del Ministero dell'interno 19 ottobre 2022, comunicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2022, n. 253, non finanziate per esaurimento dei fondi. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.15. Pierro.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di garantire la prosecuzione del processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni nell'ambito degli obiettivi della Missione 1, Componente Pag. 851, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nelle more della realizzazione da parte di CONSIP del nuovo Accordo quadro servizi applicativi in ottica cloud (SAC4), è prorogata la validità dell'Accordo quadro SAC2.
4.16. Pella.
(Inammissibile)
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il termine dell'Accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali – Ed. 2 – ID 2483 – è prorogato al 20 settembre 2026 ovvero fino alla effettiva aggiudicazione dell'Accordo quadro avente ad oggetto servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali – ID 2860.
4.17. Pella.
Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 7 è abrogato.
*4.18. Roggiani, Merola.
*4.19. Gadda, Faraone.
Al comma 11, sostituire le parole: 30 settembre 2026 con le seguenti: 30 settembre 2028.
**4.20. Roggiani, Merola.
**4.21. Gadda, Faraone.
Al comma 11, sostituire le parole: 30 settembre 2026 con le seguenti: 30 settembre 2027.
*4.22. Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.
*4.23. Romano.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine per l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate delle risorse finanziarie necessarie per l'assunzione di trentadue dirigenti attraverso il corso-concorso specifico, indetto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia con professionalità tecnica in materia fiscale, tributaria e catastale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e alle agenzie fiscali, da avviare ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2028.
4.24. Iezzi, Bof, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. In conseguenza della nuova data di entrata in vigore delle norme richiamate dai commi da 1 a 5 del presente articolo, le regioni che hanno allineato la relativa legislazione regionale alla data della precedente data di decorrenza del 1° gennaio 2026, prorogano le norme in vigore al 31 dicembre 2025 alla data dei richiamati commi da 1 a 5 del presente articolo.
12-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con propria legge, possono istituire il fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali. Il fondo è alimentato, annualmente, con l'accantonamento di una percentuale fino all'uno per cento dell'ammontare del gettito effettivamente riscosso, in conto competenza ed in conto residui, a seguito delle attività di contrasto all'evasione fiscale dei tributi regionali riferito all'esercizio finanziario precedente, come registrato nei rispettivi capitoli di entrata del bilancio regionale.Pag. 86
12-quater. Il Fondo di cui al comma 12-ter è destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, di supporti e servizi informatici ed alla loro manutenzione, all'implementazione delle banche dati per il miglioramento della capacità di lotta all'evasione, alle spese per la frequenza del personale a corsi di formazione specialistica e di aggiornamento, anche con particolare riferimento al miglioramento delle competenze digitali, e all'erogazione di compensi incentivanti per il personale dipendente, appartenente alla struttura tributaria competente, nonché per il personale partecipante, a vario titolo, alle attività propedeutiche al recupero fiscale dei tributi gestiti dalle regioni e dalle province autonome.
12-quinquies. Con propria deliberazione, le giunte regionali e provinciali approvano il regolamento di attuazione che stabilisce gli obiettivi e i limiti della percentuale che alimenta il fondo di cui al comma 12-ter, i criteri di attribuzione e le priorità da finanziare demandando al dirigente preposto alla struttura competente in materia di tributi o ad altro dirigente incaricato dall'ente la quantificazione annuale delle somme da destinare alle finalità di cui al comma 12-quater. La parte del fondo destinata all'erogazione dei compensi incentivanti è comprensiva degli oneri riflessi e fiscali a carico dell'ente ed è attribuita previa contrattazione sindacale. Il beneficio è erogato a ciascun dipendente coinvolto nelle attività di verifica, controllo e riscossione dei tributi, nonché al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale relativo a contenziosi instaurati successivamente a tali attività, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non può superare l'ammontare del cinquanta per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, ridotto al quindici per cento nel caso in cui l'attività di accertamento sia affidata in concessione.
12-sexies. I compensi incentivanti di cui al comma 12-quinquies sono corrisposti altresì al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le regioni e le province autonome che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e al numero dei beneficiari.
4.25. Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.
(Inammissibile limitatamente ai commi da 12-ter a 12-sexies)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con propria legge, possono istituire il fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali. Il fondo è alimentato, annualmente, con l'accantonamento di una percentuale fino all'uno per cento dell'ammontare del gettito effettivamente riscosso, in conto competenza ed in conto residui, a seguito delle attività di contrasto all'evasione fiscale dei tributi regionali riferito all'esercizio finanziario precedente come registrato nei rispettivi capitoli di entrata del bilancio regionale.
12-ter. Il fondo di cui al comma 12-bis è destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, di supporti e servizi informatici ed alla loro manutenzione, all'implementazione delle banche dati per il miglioramento della capacità di lotta all'evasione, alle spese per la frequenza del personale a corsi di formazione specialistica e di aggiornamento, anche con particolare riferimento al miglioramento delle competenze Pag. 87digitali, e all'erogazione di compensi incentivanti per il personale dipendente, appartenente alla struttura tributaria competente nonché per il personale partecipante, a vario titolo, alle attività propedeutiche al recupero fiscale dei tributi gestiti dalle regioni e dalle province autonome.
12-quater. Con propria deliberazione le giunte regionali e provinciali approvano il regolamento di attuazione che stabilisce gli obiettivi e i limiti della percentuale che alimenta il fondo di cui al comma 12-bis, i criteri di attribuzione e le priorità da finanziare, demandando al dirigente preposto alla struttura competente in materia di tributi o ad altro dirigente incaricato dall'ente la quantificazione annuale delle somme da destinare alle finalità di cui al comma 12-ter. La parte del fondo destinata all'erogazione dei compensi incentivanti è comprensiva degli oneri riflessi e fiscali a carico dell'ente ed è attribuita previa contrattazione sindacale. Il beneficio è erogato a ciascun dipendente coinvolto nelle attività di verifica, controllo e riscossione dei tributi, nonché al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale relativo a contenziosi instaurati successivamente a tali attività, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non può superare l'ammontare del cinquanta per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, ridotto al quindici per cento nel caso in cui l'attività di accertamento sia affidata in concessione.
12-quinquies. I compensi incentivanti di cui al comma 12-quater sono corrisposti altresì al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le regioni e le province autonome che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e al numero dei beneficiari.
4.26. Trancassini, Angelo Rossi.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «, e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione,» sono soppresse.
12-ter. All'articolo 259, comma 1-quater, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: «Le componenti della massa passiva e della massa attiva da non includere nel prospetto di cui all'allegato a), Risultato di amministrazione, di cui al primo periodo, sono definite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città».
12-quater. All'articolo 248, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, primo periodo, le parole da: «non producono» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «producono interessi nella misura del tasso legale pro tempore vigente e non sono soggetti a rivalutazione monetaria».
*4.27. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*4.28. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
(Inammissibile)
Pag. 88Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. In via straordinaria e temporanea, al fine di prevenire l'accesso alle procedure di cui ai capi I e II del titolo VIII della parte seconda del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi pubblici locali, i termini di pagamento previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, relativi alle forniture di energia elettrica e di gas funzionali all'erogazione dei servizi comunali direttamente assicurati dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che si trovino in una fase di criticità finanziaria strutturale, caratterizzata da progressiva compromissione degli equilibri di bilancio che non integra ancora i presupposti formali della condizione di ente strutturalmente deficitario, ma che richiede interventi correttivi immediati per evitarne l'attivazione, sono sospesi fino al 31 dicembre 2026.
12-ter. La sospensione di cui al comma 12-bis si applica, su richiesta dei comuni, alle forniture energetiche afferenti all'illuminazione e alla mobilità pubblica, al funzionamento degli edifici comunali, scolastici e delle strutture destinate all'esercizio di servizi civici, educativi, culturali, sportivi, socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-ricreativi, nonché ai servizi cimiteriali. I comuni restano obbligati al pagamento degli interessi maturati secondo le condizioni contrattuali vigenti.
12-quater. La sospensione dei termini di pagamento prevista dal comma 12-bis costituisce deroga espressa, temporanea e motivata alla disciplina in materia di ritardi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, e del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ed è giustificata da ragioni imperative di interesse generale connesse alla continuità dei servizi pubblici essenziali e alla prevenzione di situazioni di dissesto finanziario nei comuni di minori dimensioni. I pagamenti differiti ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 12-bis a 12-sexies del presente articolo non sono computati ai fini dell'indicatore di tempestività dei pagamenti e delle rilevazioni effettuate nell'ambito della piattaforma dei crediti commerciali, non rilevano ai fini dell'applicazione di sanzioni, penalizzazioni o limitazioni alla capacità di spesa dell'ente e non danno luogo a responsabilità amministrativa, contabile o disciplinare in capo agli amministratori e ai funzionari responsabili, purché effettuati nel rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni.
12-quinquies. Per il periodo di sospensione sono altresì sospese, nei confronti dei comuni di cui al comma 12-bis, le azioni esecutive, cautelari e di recupero coattivo relative ai crediti derivanti dalle forniture energetiche ivi indicate.
12-sexies. Al termine del periodo di sospensione, i comuni provvedono al pagamento delle somme dovute, comprensive degli interessi, mediante un piano di rientro articolato in quarantotto rate mensili di pari importo.
4.29. Mascaretti.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 51, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, a qualsiasi titolo, in relazione alla concessione del Pag. 89veicolo. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. Le percentuali del 50 per cento, del 10 per cento e del 20 per cento di cui ai periodi precedenti sono innalzate, rispettivamente, all'80 per cento, al 40 per cento e al 50 per cento al compimento del quinto anno di vetustà del veicolo calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione. Nel caso di veicoli con allestimenti o accessori non valorizzati nelle citate tabelle, fatto salvo il caso in cui detti allestimenti o accessori sono pagati al fornitore direttamente dal dipendente, l'importo di cui al primo periodo è maggiorato in proporzione al rapporto tra il valore di listino degli allestimenti e accessori e il valore di listino del veicolo stesso».
12-ter. Il comma 48-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente:
«48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al compimento del quinto anno di vetustà del veicolo calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo fino al 31 dicembre 2025. Le previsioni di cui al periodo precedente si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente. In ogni caso, successivamente al compimento del quinto anno di vetustà si applica l'articolo 51, comma 4, lettera a), nel testo vigente al 1° gennaio 2026».
12-quater. Sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro, difformi da quanto previsto dalla disposizione di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, in relazione alla concessione in uso di allestimenti o accessori relativi ai veicoli aziendali; su tale profilo, tuttavia, non si dà luogo al rimborso di maggiori imposte eventualmente versate.
12-quinquies. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
4.30. Boschi, Faraone.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 51, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, a qualsiasi titolo, in relazione alla concessione del veicolo. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. Le percentuali del 50 per cento, del 10 per cento e del 20 per cento di cui ai periodi precedenti sono innalzate, rispettivamente, all'80 per cento, al 40 per cento e al 50 per cento al compimento del quinto anno di vetustà del veicolo calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione. Nel caso di veicoli con allestimenti o accessori non valorizzati nelle citate tabelle, Pag. 90fatto salvo il caso in cui detti allestimenti o accessori sono pagati al fornitore direttamente dal dipendente, l'importo di cui al primo periodo è maggiorato in proporzione al rapporto tra il valore di listino degli allestimenti e accessori e il valore di listino del veicolo stesso;».
12-ter. Il comma 48-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente:
«48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al compimento del quinto anno di vetustà del veicolo calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo fino al 31 dicembre 2025. Le previsioni di cui al periodo precedente si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente. In ogni caso, successivamente al compimento del quinto anno di vetustà si applica l'articolo 51, comma 4, lettera a), nel testo vigente al 1° gennaio 2026.».
4.31. Alifano, Gubitosa, Raffa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 51, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, a qualsiasi titolo, in relazione alla concessione del veicolo. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. Le percentuali del 50 per cento, del 10 per cento e del 20 per cento di cui ai periodi precedenti sono innalzate, rispettivamente, all'80 per cento, al 40 per cento e al 50 per cento al compimento del quinto anno di vetustà del veicolo calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione;».
12-ter. Il comma 48-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente:
«48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al compimento del quinto anno di vetustà del veicolo calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo fino al 31 dicembre 2025. Le previsioni di cui al periodo precedente si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente. In ogni caso, successivamente al compimento del quinto anno di vetustà si applica l'articolo 51, Pag. 91comma 4, lettera a), nel testo vigente al 1° gennaio 2026.».
4.32. Alifano, Gubitosa, Raffa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono prorogate a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità previste dai commi da 12-ter a 12-quinquies.
12-ter. Al fine di rilanciare gli investimenti, promuovere la produttività delle imprese e favorire forme di contrattazione aziendale in grado di determinare benefìci economici per i lavoratori, l'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 22 per cento nel caso in cui essi reinvestano almeno il 70 per cento degli utili nell'attività di impresa, destinandone almeno il 30 per cento ad investimenti tecnologici, formazione del personale e programmi di welfare aziendale.
12-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli investimenti eleggibili ai fini del beneficio di cui al comma 12-ter.
12-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.33. Bonetti.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono prorogate, in via sperimentale, per il periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità previste dai commi da 12-ter a 12-quinquies.
12-ter. Al fine di rilanciare gli investimenti, promuovere la produttività delle imprese e favorire forme di contrattazione aziendale in grado di determinare benefìci economici per i lavoratori, l'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 22 per cento nel caso in cui essi reinvestano almeno il 70 per cento degli utili nell'attività di impresa, destinandone almeno il 30 per cento ad investimenti tecnologici, formazione del personale e programmi di welfare aziendale.
12-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli investimenti eleggibili ai fini del beneficio di cui al comma 12-ter.
12-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2027, mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, Pag. 92comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2027, mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.34. Bonetti.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024 e 2026».
12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.35. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani, Bonafè.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 259, comma 1-quater, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al secondo periodo, le parole da: «dieci anni» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni, a quote costanti, a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2025, ovvero, se successivo, a partire dall'anno di avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.». Al comma 6-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni».
12-ter. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «, e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione,» sono soppresse.
12-quater. All'articolo 259, comma 1-quater, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le componenti della massa passiva e della massa attiva da non includere nel prospetto di cui all'allegato a), “Risultato di amministrazione”, di cui al primo periodo, sono definite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».
4.36. Pella.
(Inammissibile limitatamente ai commi 12-ter e 12-quater)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 259, comma 1-quater, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al secondo periodo, le parole da: «dieci anni» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni, a quote costanti, a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2025, ovvero, se successivo, a partire dall'anno di avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.». Al comma 6-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni».
4.37. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. Le procedure di recupero, di accertamento e di riscossione, anche coattiva, relative ai crediti già concessi nei confronti delle imprese del comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e Pag. 93dell'occhialeria ammesse al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono sospese fino al 31 dicembre 2026.
12-ter. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, effettuati nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell'occhialeria, i criteri di ammissibilità si intendono nel senso di considerare ammissibili, costituendo comunque attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante agli effetti del credito d'imposta, le attività relative all'ideazione e alla successiva produzione dei nuovi modelli dei prodotti.
12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.38. Bonafè.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. I commi 138 e 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono abrogati.
12-ter. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita dalla seguente:
«d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore indicato nel contratto riferibile ai beni acquisiti e ai servizi ricevuti in contropartita dei beni ceduti e dei servizi resi oppure dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese, se detto valore non è indicato o risulta inferiore a tali costi. In ogni caso, i suddetti importi sono maggiorati dell'eventuale conguaglio pattuito;».
12-quater. Le disposizioni di cui al comma 12-ter si applicano alle operazioni effettuate soltanto a decorrere dal 1° luglio 2026 se relative a contratti stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per le operazioni effettuate prima del 1° luglio 2026 resta ferma la disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2025.
12-quinquies. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4.39. Alifano, Raffa, Gubitosa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la parola: «2027» è sostituita dalla seguente: «2035».
12-ter. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 12-bis del presente articolo, le risorse accantonate ai sensi del medesimo comma 219, pari a 300 milioni di euro annui dall'anno 2027 all'anno 2034, sono destinate all'ulteriore finanziamento dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, secondo quanto previsto dal comma 12-quater.
12-quater. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, la parola: «20» è sostituita dalla seguente: «60»;
b) al comma 8:
1) al primo periodo, la parola: «30» è sostituita dalla seguente: «60»;
2) al terzo periodo, le parole: «ad annullarsi» sono sostituite dalle seguenti: «alla soglia minima di 30 euro mensili».
4.40. Bonetti.
(Inammissibile)
Pag. 94Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111, la parola: «trentasei» è sostituita dalla seguente: «trentasette».
12-ter. Nelle more della revisione del sistema tributario di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, come prorogata dal comma 12-bis, all'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) gli assegni periodici destinati al mantenimento del coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, qualora il coniuge destinatario non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto;».
4.41. Bonetti.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. Al fine di valorizzare le professionalità, i comuni che non abbiano proceduto, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, alla stabilizzazione del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, prorogare i contratti in scadenza o rinnovare quelli già scaduti di ulteriori trentasei mesi.
12-ter. I comuni possono altresì prorogare di trentasei mesi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i contratti di collaborazione e gli incarichi di lavoro autonomo, conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4.42. Donno, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 1, comma 203-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello al 31 dicembre 2025 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2030, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo».
12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 716-bis, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, introdotto dal comma 12-quater del presente articolo.
12-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, aggiungere il seguente:
«716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 500 milioni di euro annui.».
4.43. Ghirra, Grimaldi, Zaratti, Borrelli.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. La validità della graduatoria di merito approvata con provvedimento del Pag. 95Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 gennaio 2024, prot. n. 5284/2024, relativa alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, è prorogata al 31 dicembre 2027 al fine del suo scorrimento per la copertura dei posti vacanti o che si rendano tali nel triennio, nonché per dare integrale esecuzione alle pronunce giurisdizionali relative alla medesima procedura concorsuale.
12-ter. L'eventuale scorrimento di cui al comma 12-bis è subordinato alla disponibilità dei posti in pianta organica e delle correlate risorse finanziarie già autorizzate nell'ambito della vigente programmazione del fabbisogno.
4.44. De Palma.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In deroga all'articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la modifica regolamentare che introduce l'esenzione di cui al presente comma, qualora deliberata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2026, ha effetto per tutto il periodo di svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”. Il comune è tenuto a inviare la delibera entro trenta giorni dalla sua approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della sua pubblicazione sul portale del federalismo fiscale.».
*4.45. Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.
*4.46. Roggiani.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 21 milioni di euro per l'anno 2028, 31 milioni di euro per l'anno 2029, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 15 milioni di euro per l'anno 2032, 5 milioni di euro per l'anno 2033 e 1 milione di euro per l'anno 2039, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.47. Malavasi, Furfaro, Braga, Simiani, Roggiani, Girelli, Curti, Evi, Ferrari, Ciani, Stumpo.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 0,7 milioni di euro per l'anno 2026, 12,5 milioni di euro per l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.48. Panizzut, Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».Pag. 96
12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.49. Bonetti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. Il regime di ravvedimento speciale di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, si applica anche all'annualità 2023, senza incidenza sul concordato preventivo biennale adottato per le annualità 2024 e 2025.
12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 198 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.50. Pella, Gentile.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 3-bis, comma 2, lettera b), numero 2), del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».
12-ter. All'onere di cui al comma 12-bis, pari a 1,02 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.
4.51. Gusmeroli, Centemero, Candiani, De Bertoldi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 138 si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2026, se relative a contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026.».
12-ter. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi tenuti in conformità all'originaria formulazione dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
4.52. Alifano, Raffa, Gubitosa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la parola: «2026» è sostituita dalla seguente: «2027».
12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 12-bis, valutati in 4,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.53. Centemero, Bof, Iezzi, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «Per gli anni 2025 e 2026» sono aggiunte le seguenti: «e a decorrere dall'anno 2027,».
12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 140,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.54. Bagnai, Centemero, Candiani, Gusmeroli, Cavandoli, De Bertoldi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024 al 2027».
12-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-bis è autorizzata la spesa di 13.655.467 euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.55. Serracchiani, De Maria.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024 e 2026».
12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.56. Zanella, Grimaldi, Zaratti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».
12-ter. All'articolo 1, comma 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023 al 2026».
4.57. Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. La validità delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogata a decorrere dal 1° gennaio 2027.
12-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, restano valide fino al 31 dicembre 2026.
4.58. Bonetti, Richetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 139 è sostituto dal seguente:
«139. Le disposizioni di cui al comma 138 si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2027 in esecuzione di contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi tenuti in conformità all'originaria formulazione del comma 139.».
4.60. Osnato.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
4.61. Giorgianni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 100 è sostituito con il seguente:
«100. Possono essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 anche i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° Pag. 98gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
b) dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.».
4.63. Volpi.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Le previsioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà contenute in un atto pubblico o scrittura privata autenticata soggetta a pubblicità nei registri immobiliari, incluse quelle di cui all'articolo 2648, terzo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 41 della legge 2 dicembre 2025, n. 182. La pubblicità dell'acquisto ereditario è eseguita, indipendentemente dal numero degli accettanti e dalle modalità dell'accettazione, mediante un'unica formalità di trascrizione riferita a ciascun soggetto deceduto.
4.64. Osnato.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. La disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.
*4.65. Mattia.
*4.66. Nevi, Castiglione.
*4.67. Raffa, Alifano, Gubitosa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*4.68. Gadda, Faraone.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, dopo il comma 12-terdecies, sono aggiunti i seguenti:
«12-terdecies.1. Le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche agli atti stipulati entro il 31 dicembre 2028, alle medesime condizioni previste dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al periodo precedente, il requisito anagrafico di età inferiore a trentasei anni e quello relativo all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui sono verificati alla data di stipula dell'atto definitivo di acquisto.
12-terdecies.2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 12-terdecies per gli atti stipulati nel corso del 2024 in esecuzione di contratti preliminari registrati entro il 31 dicembre 2023.».
12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, si provvede mediante le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 12-quater.
12-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, è aggiunto il seguente:
«716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e alla formazione, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma Pag. 993, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire maggiori risparmi pari a 250 milioni di euro per il triennio 2026-2028.».
4.69. Grimaldi, Zaratti, Borrelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. In considerazione della concentrazione di adempimenti informativi relativi agli interventi edilizi agevolati nel corso dell'anno 2025, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente e dai relativi provvedimenti attuativi, i termini per la trasmissione telematica all'ENEA e all'Agenzia delle entrate dei dati relativi agli interventi edilizi agevolati, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogati al 30 giugno 2026 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*4.71. Urzì, Trancassini.
*4.72. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*4.73. Iezzi, Bof, Ziello.
*4.74. Boschi, Faraone.
*4.75. Pella, Gentile.
*4.182. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Per i liberi consorzi comunali della Regione siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e il corrispondente recupero forzoso delle somme, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, sono sospesi fino al 31 dicembre 2027. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per i medesimi enti, ai fini del conseguimento dell'obiettivo di risanamento, è sospesa la trattenuta della somma a tal titolo da riscuotere al 31 dicembre 2025, pari ad euro 29.329.688,47 alla cui copertura si procederà mediante una dilazione delle somme residue in venti annualità, a partire dall'anno 2028.
4.78. Barbagallo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Per i liberi consorzi comunali della Regione siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e il corrispondente recupero forzoso delle somme, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, sono sospesi fino al 31 dicembre 2027.
12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.79. Scerra, Gubitosa, Raffa, Auriemma, Baldino, Bruno, Cantone, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Per i liberi consorzi comunali della Regione siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e il corrispondente recupero forzoso delle somme mediante quanto disposto dall'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 10030 luglio 2010, n. 122, sono sospesi fino al 31 dicembre 2027. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.179. Marino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR, per gli interventi di cui sono soggetti attuatori comuni e città metropolitane rientranti fra i progetti finanziati a valere sulle risorse in tutto o in parte del PNRR, è consentito l'utilizzo dei ribassi d'asta derivanti dalle gare per il pagamento dei premi di accelerazione di cui all'articolo 126, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
4.81. Roggiani, Guerra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 2020, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «legge 9 agosto 2013 n. 98,» sono inserite le seguenti: «nonché alle eventuali aree e porzioni di aree oggetto di successivi provvedimenti di sdemanializzazione ai sensi dell'articolo 35 del Codice della navigazione,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «occupazione delle aree» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle individuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sclassificate ai sensi dell'articolo 35 del Codice della navigazione.»;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992 n. 177,» sono inserite le seguenti: «nonché dalla data di presentazione di istanza di sclassifica per le aree e porzioni di aree oggetto di successivi provvedimenti di sdemanializzazione, rispettivamente» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i procedimenti di riscossione dei proventi fino al perfezionamento dell'acquisto del bene».
4.82. Andreuzza, Bagnai, Comaroli, Iezzi.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Il comma 3-septies dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:
«3-septies. A decorrere dall'anno 2026 ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano, per l'importo e per il periodo in cui sono garantite, le spese di personale coperte da specifico finanziamento a carico di altri soggetti pubblici o da trasferimenti di soggetti privati o che sono da questi soggetti rimborsate e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse. Le spese di personale a carico di altri soggetti non rilevano, altresì, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.».
4.84. Carmina, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. In caso di sopravvenuta condizione di «multiattività», nel biennio di vigenza della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accettata dal contribuente, che costituisce causa di esclusione per l'applicazione degli Indicatori sintetici di affidabilità (ISA), il concordato è Pag. 101prorogato e non si determina né la decadenza né la cessazione ai sensi degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo, sempreché l'attività prevalente resti quella dell'anno di riferimento di accettazione del concordato e senza che assuma rilievo il parametro di cessazione dello stesso consistente nel superamento del limite dei ricavi previsto per l'applicazione degli ISA maggiorato del 50 per cento, non essendo in alcun modo operante tenuto conto, nella fattispecie in oggetto, della causa preminente di esclusione dagli ISA prevista per la casistica di «multiattività».
4.85. Pella, Gentile.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Alla tabella denominata «Gruppo», dell'Allegato A al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo la voce: «Gruppo Friulia» è inserita la seguente: «Gruppo FVG Plus».
4.86. Loperfido.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «al netto di quelli derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a soggetti non residenti nel territorio dello Stato».
4.87. Testa.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 12-ter.
12-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, è aggiunto il seguente:
«716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2026 maggiori risparmi pari a 10 milioni di euro.».
4.88. Zanella, Grimaldi, Zaratti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 1, comma 819, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo all'autorizzazione di spesa aggiuntiva in favore degli investimenti realizzati dalle regioni a statuto ordinario virtuose in materia di riduzione dei costi dei propri apparati amministrativi, le parole: «2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «2025, 2026, 2027, 2028 e 2029».
12-ter. All'onere di cui al comma 12-bis, pari a 19 milioni di euro annui per gli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede, per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per gli anni 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito al primo periodo del comma 757 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
4.89. Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Pag. 102luglio 2025, n. 101, recanti la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale, si applicano con le medesime modalità anche ai soggetti che abbiano la residenza o la sede legale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali occorsi nella Regione siciliana nelle giornate del 20 e 21 gennaio 2026 individuati con ordinanza della protezione civile. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di sospensione dei citati termini di versamento per l'anno 2026 e le modalità di recupero delle somme a partire dall'anno 2027.
4.90. Barbagallo, Iacono, Marino, Provenzano.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «1° aprile e il 31 agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026»;
b) al medesimo comma 1, le parole: «“euro VI”» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a “euro VI” e aventi capacità superiore a nove posti, incluso il conducente»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
*4.91. Pella.
*4.92. Torto, Alifano, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Penza, Raffa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Al fine di assicurare la continuità operativa dei servizi catastali nel periodo di transizione verso l'utilizzo esclusivo delle procedure digitali, il termine per l'obbligatorietà delle modalità telematiche per la presentazione delle volture catastali e degli atti di aggiornamento degli archivi catastali è prorogato al 30 giugno 2026. Fino alla medesima data restano valide le modalità operative vigenti alla data del 31 dicembre 2025, senza applicazione di sanzioni per eventuali ritardi connessi all'adeguamento dei sistemi informatici.
**4.93. Pella, Gentile.
**4.94. Iezzi, Bof, Ziello.
**4.95. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
**4.96. Urzì, Trancassini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge del 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, gli enti locali che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e non hanno provveduto all'invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, possono stabilizzare, entro il 31 dicembre 2026, il personale con contratto di lavoro a tempo determinato con oneri a carico delle regioni nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4.97. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «a decorrere dall'anno 2026, relativamente Pag. 103alle attività rese per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse allocate sul capitolo 3927 del Centro di responsabilità Dipartimento delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4.98. Nevi, Osnato.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Limitatamente all'anno 2025, le delibere regolamentari e di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) sono tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il termine del 31 dicembre 2025. Le delibere inserite ai sensi del periodo precedente sono pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 16 gennaio 2026.
*4.99. Grimaldi, Zaratti.
*4.100. Pella.
*4.101. Ottaviani, Cattoi, Comaroli, Frassini, Bof, Iezzi, Ziello.
*4.70. Simiani, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Al fine di consentire la piena erogazione delle risorse del PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, fermi restando i limiti temporali previsti per il completamento dei traguardi e degli obiettivi per l'attuazione delle riforme e degli investimenti e per la presentazione delle richieste di pagamento, i termini, successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsti dalla normativa vigente per la conclusione dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica, sono differiti al 31 agosto 2026.
4.102. Ascani, De Luca, Manzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Al comma 1-quater, secondo periodo, dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da: «dieci anni» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni, a quote costanti, a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2025, ovvero, se successivo, a partire dall'anno di avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.».
12-ter. Al comma 6-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni».
*4.103. Grimaldi, Zaratti.
*4.104. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
*4.105. Boschi, Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Al comma 1 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, le parole: «Per il solo periodo d'imposta 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta 2024 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 688 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.106. Tirelli, Romano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono sospese fino al 31 dicembre 2026 in favore delle sole imprese di autoriparazione con riferimento all'utilizzo, da parte delle stesse, di strumenti di misura per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, refrigeranti per impianti di climatizzazione, liquido antigelo e liquido lavavetri nell'ambito dell'attività di manutenzione o riparazione di autoveicoli.».
*4.107. Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.
*4.108. Pella.
*4.109. Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Al fine di consentire la piena erogazione delle risorse del PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, fermi restando i limiti temporali previsti per il completamento dei traguardi e degli obiettivi per l'attuazione delle riforme e degli investimenti e per la presentazione delle richieste di pagamento, i termini, successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsti dalla normativa vigente per la conclusione degli interventi, sono differiti al 31 agosto 2026.
4.110. De Luca.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Ai titolari di pensione che hanno subito le decurtazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per aver ricevuto, in data successiva al 15 ottobre 1993, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, la comunicazione della ricongiunzione contributiva di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a decorrere dal settantesimo anno di età, a domanda dell'interessato, è ripristinato l'assegno pensionistico senza le suddette decurtazioni, in applicazione dell'articolo 11, comma 18, della medesima legge n. 537 del 1993.
4.112. Pella, Gentile.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge del 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, gli enti locali che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e non hanno provveduto all'invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, possono stabilizzare il personale con contratto di lavoro a tempo determinato con oneri a carico a della regione.
4.113. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi finanziati dai programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 disciplinati dall'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la data di conclusione delle operazioni finanziate è prorogata al 31 dicembre 2027.
*4.114. Steger, Manes.
*4.115. Roggiani, De Maria, Bonafè, Guerra, De Luca, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*4.116. Pella.
*4.117. Grimaldi, Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, inerente il completamento degli interventi finanziati dai programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, le parole: «31 dicembre 2026.» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
4.118. Lacarra.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 1, comma 720, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 21,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*4.119. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*4.120. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
*4.121. Castiglione, Nevi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 1, comma 720, primo periodo, della legge 31 dicembre 2025, n. 199, le parole: «a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 21,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.180. Grimaldi, Zaratti, Borrelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Al fine di garantire la continuità dei versamenti e la certezza del diritto, l'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che la titolarità del canone spetta a ciascun ente esclusivamente per le strade di propria competenza, come individuate ai sensi del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, restando esclusa ogni forma di doppia imposizione in capo al medesimo soggetto per la stessa diffusione pubblicitaria.
4.122. Patriarca.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementata di 139,5 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 139,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
4.123. Pella.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. Le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali, nonché le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali, ipoteche e pignoramenti, non possono, in ogni caso, essere conservate e rese visibili per un periodo superiore Pag. 106a cinque anni a decorrere dalla data dell'evento.
12-ter. Le disposizioni di cui al comma 12-bis si applicano anche alle situazioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4.124. Pella, Gentile.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Al comma 126 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole: «È istituito» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1° luglio 2026». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 61,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.125. Mazzetti, Boscaini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Al comma 832 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
d-bis) diffusione di messaggi pubblicitari effettuati su aree private o comunque non occupanti il suolo di pertinenza dell'ente proprietario della strada. Gli enti possono prevedere, con deliberazione regolamentare, una riduzione tariffaria proporzionata, in ragione della mancata occupazione del suolo pubblico.
4.127. Patriarca.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite speciali già istituite alla data del 31 dicembre 2023. Ove le licenze speciali da trasformare siano intestate a società la domanda deve essere presentata dall'amministratore o dal gestore materiale.
4.128. Pella.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Il termine del 28 febbraio 2026, di cui all'articolo 1, comma 639, ultimo periodo, e comma 640, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è prorogato al 30 aprile 2026 per le sole regioni nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti la data del 31 dicembre 2025.
4.129. Andreuzza, Bof.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Il termine del 28 febbraio 2026, di cui all'articolo 1, comma 639, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è prorogato al 30 aprile 2026 per le sole regioni a statuto ordinario nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti la data del 31 dicembre 2025.
*4.133. Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.
*4.134. Pella.
*4.178. Giovine, Trancassini, Angelo Rossi.
*4.77. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Limitatamente al 2025, in deroga alla normativa vigente in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti tributari, sono efficaci i provvedimenti deliberati entro i termini di legge e pubblicati sul portale del federalismo fiscale a cura del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economiaPag. 107 e delle finanze fino al 15 dicembre 2025.
4.130. Ubaldo Pagano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».
4.131. De Maria, Bonafè, Guerra.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2024 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.132. Torto, Alifano, Raffa, Gubitosa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «il presupposto del canone è» sono sostituite dalle seguenti: «il presupposto unico del canone è individuato per le seguenti tipologie»;
b) alla lettera b), le parole: «territorio comunale» sono soppresse.
4.135. Patriarca.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
4.136. Centemero, Bof, Iezzi, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale, le parole: «a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026».
*4.137. Bonetti.
*4.138. Pella.
*4.139. Guerra, Roggiani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Al comma 6-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «per l'anno 2023 e 2024 e, limitatamente al medesimo anno,» sono sostituite dalle seguenti parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025 e, limitatamente ai medesimi anni,».
**4.140. Andreuzza, Bof.
**4.141. Trancassini, Angelo Rossi.
**4.142. Andrea Rossi, Vaccari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che non rivestono la qualifica di enti del Terzo Pag. 108settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».
4.143. Torto, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Al comma 820 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «del medesimo comma» sono aggiunte le seguenti: «, anche qualora la diffusione coinvolga la competenza di enti diversi, i quali sono tenuti a coordinare le modalità di riscossione per garantire l'unicità del prelievo».
4.144. Patriarca.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno 2025 può essere utilizzata entro il 31 dicembre 2026.
4.145. Trancassini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Il contributo previsto dai commi 126, 127 e 128 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, trova applicazione, in mancanza dell'introduzione di corrispondenti contributi dell'Unione europea, a decorrere dal 1° novembre 2026.
4.146. Tirelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».
4.147. De Maria, Serracchiani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo al differimento del termine di entrata in vigore dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, la lettera a) è abrogata.
4.149. Ilaria Fontana, Morfino, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*4.155. Boschi, Faraone.
*4.156. Pella, Gentile.
*4.157. Tirelli, Romano.
*4.158. Grippo, Bonetti, Richetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la parola: «quinto» è sostituita dalla seguente «decimo».
4.159. Mulè.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 1, comma 398, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «dal 2023 al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024 al 2028».
4.160. Pella, Gentile.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro settantacinque giorni».
4.161. Lucaselli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa,» sono soppresse;
b) il comma 3-bis è abrogato.
4.162. De Maria, Bonafè, Guerra.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dal 1° marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2028».
4.163. Alifano, Gubitosa, Raffa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dal 1° marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2026».
4.164. Alifano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è sospesa fino al 31 dicembre 2026.
4.165. De Luca, Bonafè.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2024 e 2026».
*4.166. Pella.
*4.167. Faraone.
*4.168. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Al fine di chiarire con apposita circolare dell'Agenzia delle entrate le modalità applicative del nuovo regime in materia di calcolo della base imponibile Iva per le obbligazioni permutative e le dazioni di pagamento di cui ai commi 138 e 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, l'applicazione delle disposizioni di cui ai citati commi è differita al 1° luglio 2026.
4.169. De Palma, Paolo Emilio Russo, Pella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole: «entro il 31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2026»;
b) al comma 34, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 30 novembre 2026, si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis.».
*4.170. Carmina, Baldino, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Auriemma.
*4.171. Ruffino, Bonetti.
*4.172. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*4.173. Boschi, Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Al fine di proseguire nell'agevolazione degli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, le disposizioni di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
4.174. Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Alifano, Gubitosa, Raffa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. In attuazione dell'articolo 8, lettera c), dell'Accordo di Parigi del 26 luglio 1961, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1962, n. 2083, le pensioni, di qualsiasi natura e denominazione, corrisposte al personale a statuto internazionale degli organismi della NATO, ivi comprese quelle erogate dal Consiglio Atlantico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle addizionali regionali e comunali relative, a condizione che il percipiente sia fiscalmente residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del medesimo testo unico.
12-ter. L'esenzione di cui al comma 12-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4.175. Cesa.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. Il contributo di cui ai commi da 126 a 128 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica a decorrere dal 1° luglio 2026.
12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.176. Boschi, Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Il contributo di cui ai commi da 126 a 128 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica a decorrere dal 1° luglio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.
4.177. Roggiani.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per le persone con disabilità, non si considerano redditi derivanti da lavoro dipendente, ai sensi del presente titolo, i compensi, le somme o i valori comunque percepiti da soggetti che, al momento della corresponsione, non risultano essere collocati in alcuna forma contrattuale di lavoro subordinato, parasubordinato o assimilato, né riconducibili a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a qualsiasi altra tipologia contrattuale o incarico formalmente previsto dall'ordinamento giuridico vigente. In tali ipotesi, le somme percepite non sono qualificabili come redditi da lavoro dipendente ai fini fiscali, restando ferma la possibilità di diversa qualificazione reddituale in base alla natura del rapporto o dell'attività svolta, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 53, 67 e seguenti del presente testo unico.
1-ter. Per i soggetti di cui al comma 1-bis, non inquadrati in alcuna forma contrattualePag. 111 di lavoro e percettori unicamente di gettoni di presenza o indennità connessi all'esercizio di cariche pubbliche elettive o di funzioni rappresentative presso enti locali o territoriali, i predetti importi non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente o assimilato, né sono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti minimi economici prescritti dalle normative regionali o da altri enti territoriali.
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter operano a condizione che il percettore non risulti occupato né titolare di alcun rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo al momento della corresponsione. Per i medesimi soggetti, eventuali iscrizioni o registrazioni presso enti regionali, ministeriali o uffici del lavoro, nonché presso gli elenchi delle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, che risultino sospese, decadute o non correttamente mantenute, devono essere recuperate e ripristinate d'ufficio dalla data di emissione delle originarie certificazioni o iscrizioni perdute.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater hanno valore retroattivo ai soli fini del ripristino dei diritti e delle posizioni amministrative dei soggetti iscritti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, senza effetti retroattivi di natura fiscale o contributiva.
1-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-quinquies, valutati in 122 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.01. Faraone.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure urgenti di sostegno finanziario alle imprese beneficiarie di finanziamenti garantiti SACE – Garanzia Italia operanti in settori con sfasamento strutturale dei tempi di incasso)
1. Al fine di assicurare la continuità operativa delle imprese che hanno beneficiato delle misure di sostegno alla liquidità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e che operano in settori nei quali la riscossione dei ricavi avviene con ritardi strutturali legati ai tempi di rendicontazione e liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche, è consentita, previo accordo tra l'impresa debitrice e il soggetto finanziatore, e con il consenso di SACE S.p.A., la rimodulazione del piano di ammortamento dei finanziamenti garantiti ai sensi del medesimo articolo 1.
2. La rimodulazione di cui al comma 1 può consistere nella sospensione del rimborso della sola quota capitale, con corresponsione della sola quota interessi alle scadenze contrattualmente previste, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
3. La sospensione di cui al comma 2 non comporta la revoca, la riduzione o la limitazione della garanzia rilasciata da SACE S.p.A., che rimane valida, efficace e opponibile per l'intera durata del finanziamento rimodulato, nei limiti delle condizioni contrattuali originarie.
4. La rimodulazione del piano di ammortamento effettuata ai sensi del presente articolo non integra nuova concessione di credito né costituisce operazione di aiuto di Stato aggiuntiva rispetto alla garanzia originariamente concessa, purché non comporti aumento dell'importo garantito o modifica delle condizioni economiche in senso più favorevole al debitore.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità operative e i criteri di accesso alle misure di cui al presente articolo.
4.02. Faraone.
(Inammissibile)
Pag. 112Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni di coordinamento tra le procedure di definizione agevolata e le rateizzazioni dei carichi fiscali)
1. Ai fini del coordinamento tra la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, introdotta con i commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e la disciplina della dilazione del pagamento mediante il piano di rateazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la decadenza dal piano di rateazione non preclude la concessione di una nuova dilazione limitatamente ai carichi esclusi dalla definizione agevolata.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che il debitore abbia presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per i carichi ivi rientranti e che la relativa procedura non sia divenuta inefficace per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute.
3. La nuova rateizzazione dei carichi esclusi dalla definizione agevolata è concessa dall'agente della riscossione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento al solo ammontare di detti carichi, ivi compresi quelli che facevano parte del piano di rateazione decaduto.
4.03. Pella.
ART. 5.
Sopprimere il comma 1.
*5.1. Mari, Zanella, Grimaldi, Zaratti.
*5.2. Marianna Ricciardi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Sportiello, Torto.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trenta con la seguente: quindici.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b), sostituire le parole: 30 novembre 2026 con le seguenti: 31 maggio 2026 e sostituire le parole: dal 1° gennaio 2027 con le seguenti: dal 1° luglio 2026;
2) sopprimere la lettera c).
5.3. Di Lauro, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nelle more della definizione della valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria per le persone anziane non autosufficienti di cui al comma 1, al fine di garantire un adeguato sostegno alle persone non autosufficienti, a decorrere dal 1° giugno 2026, ai caregiver familiari, con un carico assistenziale di almeno 40 ore settimanali volto ad assicurare la cura e l'assistenza a domicilio in favore di persone con disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale del 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, che siano in possesso di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ordinario o corrente, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità e non superiore a 30.000 euro, è riconosciuto un contributo economico esentasse fino a 800 euro mensili. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né rileva ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e il periodo di cura e assistenza al quale il contributo si riferisce è computato ai fini dell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali. Ai caregiver familiariPag. 113 di cui al presente comma, ove lo richiedano, è altresì garantita:
a) la partecipazione alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto di vita e del PAI, nonché la sostituzione entro 24 ore in emergenze, supporto psicologico, visite e teleconsulti medici, accesso prioritario a interventi sanitari e programmazione tempestiva degli interventi;
b) il riconoscimento delle competenze acquisite nella cura per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria, certificabili dagli organismi competenti e dalle normative regionali di riferimento, per favorire il reinserimento lavorativo;
c) la modifica dell'orario di lavoro e l'impiego del lavoro in modalità agile per attività di cura;
d) la fruizione di ferie e permessi solidali da parte dei colleghi dipendenti dello stesso datore di lavoro;
e) la tutela antidiscriminatoria per condotte discriminatorie subite in ragione dell'attività prestata;
f) la compatibilità dell'orario di servizio civile con l'attività di cura e il riconoscimento dell'esperienza di cura come credito formativo e nei percorsi di formazione scuola-lavoro;
g) l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie;
h) nel caso di cura del figlio minore con disabilità, possibilità di fruizione congiunta per entrambi i genitori non conviventi.
1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori prestazioni di cui al comma 1-bis, le modalità operative per la presentazione delle domande, i criteri di priorità, la documentazione necessaria e le modalità di erogazione della prestazione di cui al comma 1-bis.
1-quater. Per l'attuazione del comma 1-bis è autorizzata la spesa di 3 mila milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 3 mila milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
1-quinquies. Agli oneri di cui al comma 1-quater, pari a 3 mila milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»;
b) all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
c) in considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Pag. 114L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi;
d) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il primo periodo del comma 757 è soppresso e dopo il comma 757 è inserito il seguente:
«757-bis. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».
5.4. Di Lauro, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nelle more della definizione della valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria per le persone anziane non autosufficienti di cui al comma 1, al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire, in condizioni di efficienza e appropriatezza, un'offerta omogenea dei servizi sull'intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di equità sociale e territoriale, nell'ambito del sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dall'anno 2026, è assicurato il livello di spesa idoneo a garantire almeno un assistente sociale ogni 4.000 abitanti a livello di ATS. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la lettera a) è sostituita con la seguente:
«a) un assistente sociale ogni 4.000 abitanti a livello di ATS;».
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.5. Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nelle more della definizione della valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria per le persone anziane non autosufficienti di cui al comma 1, al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire, in condizioni di efficienza e appropriatezza, un'offerta omogeneaPag. 115 dei servizi sull'intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di equità sociale e territoriale, nell'ambito del sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dall'anno 2026, è assicurato il livello di spesa idoneo a garantire almeno 25 ore settimanali di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non autosufficienti, da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 700, lettera c), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: un'ora settimanale sono sostituite dalle seguenti: 25 ore settimanali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.6. Marianna Ricciardi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Sportiello, Torto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nelle more della definizione della valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria per le persone anziane non autosufficienti di cui al comma 1, al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire, in condizioni di efficienza e appropriatezza, un'offerta omogenea dei servizi sull'intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di equità sociale e territoriale, nell'ambito del sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dall'anno 2026, è assicurato il livello di spesa idoneo a garantire almeno 50 ore settimanali di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non autosufficienti, da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 700, lettera c), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: un'ora settimanale sono sostituite dalle seguenti: 50 ore settimanali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.7. Quartini, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2025.
5.8. Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 116legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
5.9. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella fase di sperimentazione di cui all'articolo 33 del presente decreto, il termine di conclusione non è inferiore a centoventi giorni».
*5.10. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*5.136. Pella.
Sopprimere il comma 2.
**5.11. Evi.
**5.12. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Cherchi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al secondo periodo, le parole: «dal 1° settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° settembre 2025».
5.13. Fabrizio Rossi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
5.14. Lacarra.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il numero: «2025», ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: «2027».
5.15. Serracchiani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 164-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*5.16. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Comaroli, Miele, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof, Ziello, Zinzi.
*5.17. Ciancitto.
*5.18. De Monte, Pierro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 164-bis, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del Servizio sanitario nazionale, le parole: «il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2026».
5.19. Almici.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2026 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2027.
Pag. 117Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è aggiornato il quadro tariffario degli schemi-tipo di convenzione per le attività associative e di raccolta di sangue e plasma, tenendo conto dell'andamento dei costi dei beni e dei servizi e assicurando l'adeguata copertura dei costi effettivamente sostenuti.
3-ter. Al fine di garantire l'autosufficienza nazionale nella produzione di medicinali plasmaderivati, il programma di cui all'articolo 15, comma 9, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è prorogato e rifinanziato per l'anno 2026 in misura pari a euro 20.000.000, destinati alle regioni e alle province autonome con vincolo di destinazione al potenziamento delle unità di raccolta associative e relativi fabbisogni organizzativi e tecnologici.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a euro 20.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.20. Tirelli, Romano.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2026 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2027.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire l'autosufficienza nazionale di sangue e plasma, a decorrere dell'anno 2026 sono destinati ulteriori 36.000.000 di euro a valere del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato finalizzati a potenziare l'attività di raccolta da parte delle associazioni e delle fondazioni. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro il 30 giugno 2026 con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*5.21. Boschi, Faraone.
*5.22. Cappellacci, Nazario Pagano.
*5.23. Roggiani, Malavasi, Merola.
*5.24. Cattoi, Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2026 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2027.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire l'autosufficienza nazionale di sangue e plasma, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 sono destinati ulteriori 10.000.000 di euro a valere del fabbisogno sanitario nazionale finalizzati a potenziare l'attività di raccolta da parte delle associazioni e delle fondazioni. Le risorse di cui al secondo periodo sono ripartite entro il 30 giugno 2026 con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5.25. Boschi, Faraone.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 590-sexies», secondo comma, della legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «a causa di imperizia» sono sostituite dalle seguenti: «per l'azione o l'omissione da parte del personale sanitario che sia regolarmente iscritto all'albo professionale di riferimento e che abbia assolto, in misura non inferiore al 70 per Pag. 118cento, l'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina»;
2) le parole: «quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che il fatto non sia avvenuto per errori grossolani e macroscopici. Sono considerati errori grossolani e macroscopici quegli errori presenti nell'elenco elaborato a tal fine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore di santità e l'Istituto superiore di sanità.».
5.26. Marianna Ricciardi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Sportiello, Torto.
(Inammissibile)
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) al fine di rafforzare la solidarietà sociale e contrastare la medicina difensiva, presso il Ministero della salute è istituito un fondo di solidarietà sociale per i danni sanitari, finalizzato ad indennizzare, in alternativa a un eventuale risarcimento ottenuto in sede giudiziaria, i danni irreversibili e gravi avvenuti in corso di trattamento sanitario derivanti da infezioni nosocomiali, danni da farmaci e da incidenti avvenuti nelle strutture ospedaliere e per i quali non sia evincibile una chiara responsabilità del professionista, della struttura o di un produttore. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative e operative del fondo di cui alla presente lettera.
5.27. Marianna Ricciardi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Sportiello, Torto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
3-ter. All'articolo 12-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
5.28. Comaroli, Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Miele, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof.
Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2030.
5.29. Urzì.
Sopprimere il comma 5.
5.30. Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Al comma 5, alle parole: All'articolo 8-bis premettere le seguenti: Ferme restando le disposizioni di cui al successivo comma 5-bis,
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di Pag. 119specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza, almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera a);»;
2) la lettera c) è abrogata;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La commissione valuta il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.»;
4) al comma 7, secondo periodo, le parole: «secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza» sono sostituite dalla seguente: «con»;
5) al comma 7-bis, le parole: «, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b),» sono soppresse;
6) al comma 7-quater, le parole: «60 punti» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta punti»;
7) al comma 7-sexies, le parole: «40 punti» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta punti»;
8) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per gravi e comprovati motivi, per gestione di disavanzo grave o in caso di manifesta violazione di norme di legge o regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione»;
b) all'articolo 2:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, al fine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse e gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e di facile consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare in modo aggregato e analitico, tenendo conto dei criteri valutativi di cui al comma 3 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico o nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario Pag. 120nazionale nel triennio successivo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1. Il mandato del commissario ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi.»;
c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano.»;
d) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti.».
5.31. Quartini, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2026.
5-ter. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 15.655.467 per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
5-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2026 e di euro 15.655.467 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.32. Nazario Pagano.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Dopo il comma 164, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è inserito il seguente:
«164.1. Al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché per fronteggiare la grave carenza di personale nel Servizio sanitario nazionale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2027, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2027. Il Ministero della salute e le Pag. 121università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2026 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione, da parte del medesimo personale, per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.».
5.33. Ciocchetti, Antoniozzi, Colombo, Testa, Pellicini.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 843, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.34. Faraone.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 872, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2026 al 2028». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.35. Faraone.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 952, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.36. Faraone.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di consentire alle regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.
5.39. Quartini, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile)
Al comma 7, sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» con Pag. 122le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025,» sono soppresse.
*5.40. Tirelli, Romano.
*5.42. Pella, Gentile.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, concernenti il regime delle incompatibilità degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, si applicano anche a decorrere dal 1° gennaio 2026.
5.41. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Comaroli, Miele, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof, Ziello.
Al comma 7, sostituire le parole: Fino al 31 dicembre 2026 con le seguenti: A decorrere dal 1° gennaio 2026.
5.43. Bonetti, Richetti.
Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2029.
5.44. Ciocchetti.
Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2027.
5.45. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Comaroli, Miele, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof, Ziello.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli incarichi di cui al primo periodo non si applica l'incumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
5.46. Manes, Steger.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
5.47. Manes, Steger.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale».
5.48. Cannizzaro, Arruzzolo, Pella, Rubano, De Monte, Mangialavori, Nazario Pagano, Cappellacci, Benigni, Gentile.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, recante misure urgenti in materia economica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) la cifra: «2.026.830» ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «137.750.000»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al comma 1-bis, primo periodo, dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, le parole: “a 4.773 euro lordi annui” sono sostituite dalle seguenti: “a 25.000 euro lordi annui”»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 83.523.830 per l'anno 2025 ed euro 137.750.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede quanto a euro 83.523.830 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi dell'articolo 7 e quanto a euro 135.723.170 annui a decorrere dall'anno 2026 con le risorse del Fondo sanitario nazionale incrementate tramite corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a euro 135.723.170 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.50. Marianna Ricciardi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Sportiello, Torto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026».
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a euro 10 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.51. Semenzato.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
b) le parole: «maturato al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «maturato al 31 dicembre 2026»;
c) le parole: «di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025,» sono soppresse.
5.53. Iacono, Barbagallo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istituito per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, è prorogata per gli anni 2026, 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,Pag. 124 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.58. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027».
5.59. Ruffino, Richetti, Bonetti.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Coerentemente con quanto disposto dall'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, si intendono prorogate al 31 dicembre 2026.
*5.60. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Casu.
*5.61. Carmina, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, afferente all'area tecnico-sanitaria, con particolare riferimento ai tecnici sanitari di radiologia medica». Conseguentemente, il regime di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 5 per cento, si applica anche ai compensi percepiti dal personale di cui al presente comma per le prestazioni aggiuntive rese ai sensi della normativa vigente, nei limiti e alle condizioni previste dalla medesima disposizione.
5.62. Pisano.
(Inammissibile)
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al trattenimento in servizio del personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2026, la disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620».
5.63. Sottanelli.
(Inammissibile)
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2027»;
b) al secondo periodo, le parole: «anche negli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «anche negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».
5.64. Patriarca.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'adeguamento degli standard organizzativi e di personale della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
5.65. Gabellone, Vietri, Schifone, Ciocchetti, Congedo.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 31 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2024, e dalle successive disposizioni attuative del decreto del Ministro della salute 23 giugno 2023, l'applicazione del nuovo nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di laboratorio è differita al 31 dicembre 2026.
5.66. Pisano.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026.
5.67. Schifone, Michelotti.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 4, comma 9-quinquiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
5.68. La Salandra.
Sopprimere il comma 10.
*5.69. Zanella, Zaratti, Grimaldi.
*5.70. Di Lauro, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Cherchi.
*5.71. Brambilla, Tirelli, Romano.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante i divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, la lettera e) è soppressa;
b) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a».
5.72. Evi, Prestipino, Pandolfo.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante i divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2028»;
Pag. 126 b) al comma 2, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027».
5.73. Brambilla, Tirelli, Romano.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 42, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante i divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2027».
5.74. Evi, Prestipino, Pandolfo.
Al comma 10, sopprimere la lettera a).
*5.75. Evi, Prestipino, Pandolfo.
*5.76. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Cherchi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. In via sperimentale per gli anni 2026-2027, in deroga a quanto previsto dall'Accordo collettivo nazionale della Medicina Generale vigente per l'anno 2025, ai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio di Assistenza Sanitaria ai Naviganti (SASN), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentita la modulazione del massimale di assistibili nell'ambito dell'attività di medicina generale, in relazione alle ore già convenzionate presso il SASN, al fine di garantire il rispetto del limite massimo di 38 ore settimanali complessive.
10-ter. La facoltà di autolimitazione del massimale di assistibili di cui al comma 1 si applica anche ai medici SASN che assumano incarichi ad orario ridotto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di garantire la continuità e la sostenibilità futura del servizio, in particolare nelle sedi periferiche, montane o insulari.
10-quater. Ai medici di cui ai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le condizioni normative e contrattuali vigenti al momento del conferimento del primo incarico SASN, fatti salvi gli adeguamenti retributivi e contributivi previsti dalla legge e dai contratti collettivi vigenti.
10-quinquies. Le Amministrazioni competenti, di concerto con il Ministero della salute e le regioni interessate, adottano con atto amministrativo di carattere generale di natura interpretativa e operativa le necessarie modalità di attuazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare uniformità applicativa su tutto il territorio nazionale.
10-sexies. La presente disposizione costituisce norma di salvaguardia transitoria, finalizzata a prevenire incompatibilità e garantire la continuità del Servizio di Assistenza Sanitaria ai Naviganti e la reperibilità di medici di medicina generale nelle aree dove sono previsti incarichi SASN ad orario ridotto.
5.77. Malavasi, Simiani.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. In coerenza con gli obiettivi della Missione 6 «Salute» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi al potenziamento della sanità territoriale e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, nonché, nell'ambito della «farmacia dei servizi», di assicurare maggiore efficienza, trasparenza e sostenibilità economica nel settore farmaceutico e sanitario, alla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) al comma 2, dopo le parole: «La partecipazione» sono inserite le seguenti: «, anche indiretta,»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano alle partecipazioni, anche indirette,Pag. 127 detenute dai soggetti indicati alle lettere da a) ad h) del comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi inclusi gli enti locali ovvero da soggetti privati mediante veicoli societari aventi sede legale in Italia, a condizione che:
a) gli organi amministrativi delle società titolari dell'esercizio di farmacia non siano composti da soggetti che rivestano incarichi in società o enti esercenti le attività potenzialmente incompatibili di cui al comma 2;
b) siano adottati protocolli interni di separazione informativa che garantiscano la riservatezza delle decisioni gestionali tra entità controllanti e controllate;
c) le società controllanti adottino un modello organizzativo conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, comprensivo di misure specifiche per la prevenzione del reato di comparaggio e di un organismo di vigilanza autonomo e indipendente.»
3) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
«14-bis. Il Ministero della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, svolge attività di monitoraggio sull'efficacia dei protocolli interni e dei modelli di vigilanza adottati e trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle presenti disposizioni. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1, la lettera b) è soppressa;
2) al comma 2, dopo le parole: «ivi incluse quelle relative alla compagine sociale» sono aggiunte le seguenti: «e ai componenti degli organi di amministrazione». Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né minori entrate e si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.
10-ter. In attuazione della Missione 6 «Salute» del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in coerenza con gli interventi relativi alla farmacia dei servizi, come disciplinati dalla delibera CIPESS del 19 dicembre 2024 n. 90, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2025, le società titolari dell'esercizio di farmacia con ricavi superiori a 7 milioni di euro, oppure in aggregato qualora più società abbiano lo stesso azionista di maggioranza ai sensi degli articoli 2359 e 2497 del codice civile, provvedono a prevedere, nell'ambito delle proprie politiche di responsabilità sociale d'impresa e, ove applicabile, dei piani di sostenibilità redatti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), ovvero, per le imprese non soggette a tale obbligo, su base volontaria e secondo le proprie modalità organizzative, la destinazione annuale di una quota, fino allo 0,20 per cento del proprio utile netto – in presenza di utile netto positivo – a progetti di pubblica utilità e di sostegno socio-sanitario a favore di anziani, disabili o persone fragili nei comuni con popolazione inferiore a millecinquecento abitanti, da realizzarsi in collaborazione con le farmacie nei medesimi comuni o limitrofi. Le modalità di attuazione dei progetti sono definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza trasferimenti obbligatori di somme al bilancio dello Stato.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si inquadrano nell'ambito delle politiche di responsabilità sociale e ambientale del settore farmaceutico e sanitario, in attuazione degli articoli 32, 41, 42 e 118, quarto comma, della Costituzione, e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né minori entrate.
5.78. Pella, Gentile.
(Inammissibile)
Pag. 128Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 412 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli importi lordi dell'indennità di specificità medico veterinaria di cui al periodo precedente sono incrementati per un valore complessivo di 412 milioni di euro annui da erogarsi al di fuori della contrattazione collettiva».
10-ter. All'articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli importi lordi dell'indennità di specificità sanitaria di cui al precedente periodo sono incrementati per un valore complessivo di 13,5 milioni di euro annui da erogarsi al di fuori della contrattazione collettiva».
10-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano ai dirigenti sanitari non medici dipendenti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale.
5.79. Patriarca.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale».
10-ter. Agli incarichi di cui al comma 10-bis non si applica l'incumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
*5.80. Molinari, Comaroli, Loizzo, Miele, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello, Zinzi.
*5.81. Pella.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 4,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».
10-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.82. Tirelli, Romano.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, le parole: «2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «2025, 2026, 2027, 2028 e 2029».
10-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.83. Tirelli, Romano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Nelle more dell'aggiornamento del Piano oncologico nazionale (PON) 2023-2027 e in continuità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 340, lettera g) della Pag. 129legge 30 dicembre 2025, n. 199, il Ministero della salute promuove l'avvio di programmi di screening nutrizionale precoce dei pazienti oncologici, finalizzati all'identificazione tempestiva dei pazienti a rischio di malnutrizione e all'integrazione della valutazione nutrizionale nei percorsi di cura oncologica. Le modalità di riparto delle risorse e i criteri di monitoraggio dell'attuazione dei predetti programmi sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2026.
5.84. Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Stumpo.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Il termine per le attività di sperimentazione previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro della salute 14 maggio 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Esecuzione dello screening nazionale per l'eliminazione del virus dell'HCV» di cui all'articolo 25-sexies comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2027 includendo anche i nati negli anni 1948-1968. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.85. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le aziende del Servizio sanitario nazionale possono affidare a terzi i servizi di emergenza, urgenza e specialistici, anche in più occasioni e con possibilità di proroga, comunque non eccedenti il 30 giugno 2027, nel pieno rispetto delle condizioni previste dalle linee guida contenute nel decreto del Ministro della salute di cui al comma 3 con riferimento alle specifiche tecniche, ai prezzi di riferimento e agli standard qualitativi previsti»;
b) al comma 2, dopo le parole: «i servizi di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «fermo restando quanto previsto al secondo periodo».
5.86. Mulè.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2028, la revisione di cui al comma 1 deve tenere conto anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologiaPag. 130 di paziente o assistito e relativa fragilità; differenziando la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.».
5.87. Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2029»;
b) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si interpretano nel senso che contratti di lavoro a tempo determinato possono avere, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, una durata superiore a ventiquattro mesi, fino alla scadenza della deroga di cui al comma 1».
*5.88. Gebhard, Steger, Schullian, Manes.
*5.89. Roggiani, Merola.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 365, lettera a) della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e degli articoli ad esso collegati, che consentono alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di assumere a tempo indeterminato il personale che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-quinquiesdecies, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 9-septiesdecies, le parole: «non più in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «non più in servizio o in aspettativa da altro contratto di profilo inferiore».
5.90. Iezzi, Bof, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Fino all'entrata in vigore di disposizioni organiche volte a garantire la tutela degli equidi come animali d'affezione e a promuovere la riconversione degli allevamenti verso forme compatibili con tale status o verso produzioni vegetali, è vietata, su tutto il territorio nazionale, la produzione, la commercializzazione, la distribuzione, la somministrazione, l'importazione e l'esportazione di farmaci veterinari contenenti il principio attivo Gonadotropina serica equina (PMSG). Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma.
5.91. Evi.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «ai fini del riconoscimento» fino a: «ai servizi di pronto soccorso,» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici, dal personale medico convenzionato, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori socio-sanitari dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario Pag. 131nazionale operante nei servizi di pronto soccorso, di emergenza-urgenza, 118 e di soccorso sanitario territoriale,»;
b) le parole: «fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2030».
5.92. Richetti, Bonetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e 2025» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «, 2025 e 2026»;
b) al primo periodo, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195»;
c) al secondo periodo, le parole: «ai fini del bilancio triennale 2022-2024» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del bilancio triennale 2026-2028» e le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026».
5.93. Vietri.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. La revisione di cui al comma 1 deve tenere conto anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità, differenziando la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
*5.94. Faraone.
*5.95. Ciocchetti.
*5.96. Mulè.
*5.97. Ciancitto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. All'articolo 14, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera q) è abrogata.
10-ter. Al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 2, le parole: «Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e dall'articolo 4, il divieto di cui al comma 1, non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e l'articolo 4 del medesimo decreto, si applicano»;
b) all'articolo 4, il comma 1 è abrogato;
c) all'articolo 14, il comma 2 è abrogato.
**5.98. Nisini.
**5.99. Tirelli, Romano.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 1-quater, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «di 18,5 milioni di euro per l'anno Pag. 1322026, di 19 milioni di euro per l'anno 2027 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028». Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.100. Di Lauro, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «dai dirigenti medici» sono aggiunte le seguenti: «dal personale medico convenzionato»;
b) le parole: «assegnati ai servizi di pronto soccorso,» sono sostituite dalle seguenti: «operante nei servizi di pronto soccorso, di emergenza-urgenza, 118 e di soccorso sanitario territoriale»;
c) dopo le parole: «fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'area Sanità» sono aggiunte le seguenti: «dei fondi per il trattamento economico del personale medico convenzionato».
*5.101. Pella, Gentile.
*5.102. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo, Boschi.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026»;
b) le parole: «abbia maturato, al 30 giugno 2023, almeno tre anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «abbia maturato, alla data di scadenza del termine di efficacia del presente articolo, e comunque non oltre il 30 giugno 2026, almeno tre anni di servizio».
5.103. Bruzzone, Loizzo, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come da ultimo modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in materia di completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
5.104. De Palma, Caroppo, Pella, Paolo Emilio Russo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi già avviati e finanziati con il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese assegnato al Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'AOU Sant'Andrea, è autorizzata la spesa per il 2026 di euro 50.500.000. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.105. Rampelli.
(Inammissibile)
Pag. 133Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 1, comma 871, lettera b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso comma «383», terzo periodo, le parole: «non si procede al riconoscimento delle risorse di cui al comma 381» sono sostituite dalle seguenti: «il riconoscimento del 50 per cento delle risorse di cui al comma 381 è sospeso fino alla assicurazione degli adempimenti»;
b) al capoverso comma «383-bis», le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2029».
5.106. Lancellotta.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2026» sono aggiunte le seguenti: «e 2027,» e dopo le parole: «e del personale sanitario del comparto Sanità» sono aggiunte le seguenti: «e degli specialisti ambulatoriali interni in regime di convenzione,»;
b) al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
5.107. Richetti, Bonetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 3-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 1, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
c) al comma 2, le parole: «Per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».
*5.108. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Casu.
*5.109. Nevi.
*5.110. Barzotti, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
*5.112. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 3-ter, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025» sono soppresse;
b) al comma 1, le parole: «al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;
c) al comma 2, le parole: «Per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».
**5.111. Bonetti, Boschi.
**5.113. Pella, Gentile.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 499 è sostituito dal seguente:
«499. Per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, che detta norme in materia di disposizioni del proprio corpo e dei tessuti post mortem, ai fini di studio, formazione e di ricerca scientifica, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per Pag. 134ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da erogare esclusivamente ai centri di riferimento riconosciuti con decreto del Ministro della salute».
5.114. Cesa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede nell'ambito delle risorse destinate all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
5.115. Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede nell'ambito delle risorse destinate all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
5.116. Quartini, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
5.117. Donno, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore che, in quanto proprietari di cimiteri, concedono a terzi il diritto di uso per sepoltura, le disposizioni del titolo X decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026».
5.118. Bonafè, Simiani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 e» sono soppresse e, dopo le parole: «sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica» sono inserite le seguenti: «e si applicano a regime».
5.119. Patriarca.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
5.120. Lacarra.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. All'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le parole: «ed è reversibile per 15 anni nella misura del 50 per cento a favore del soggetto o dei soggetti indicati dal beneficiario con dichiarazione, modificabile e revocabile, comunicata al Ministero della salute.».
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.137. Bonetti.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è riconosciuto in forma di assegno mensile vitalizio, reversibile per 15 anni nella misura del 50 per cento a favore del soggetto, o dei soggetti, indicati dal beneficiario con dichiarazione, modificabile e revocabile, comunicata al Ministero della salute.
5.121. Merola.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. A decorrere dall'anno 2019 non si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Restano fermi gli effetti prodotti dai predetti commi per le annualità antecedenti al 2019.
5.122. Cesa.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 377, legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2026 per garantire prestazioni relative alla cura dell'obesità tramite terapie farmacologiche in favore dei soggetti meno abbienti ed economicamente più fragili.
5.123. Benigni, Patriarca.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole: «prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità» sono aggiunte le seguenti: «e degli specialisti ambulatoriali interni in regime di convenzione».
5.124. Pella, Gentile, Boschi.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 1, comma 1250, lettera i-bis), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «incrementato di 500.000 euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028».
5.125. Bonetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, le parole: «L'erogazione delle risorse spettanti è effettuata per ciascuna regione e provincia autonoma entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2» sono soppresse.
5.126. Cesa.
(Inammissibile)
Pag. 136Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 1, comma 406-bis, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «anche negli anni 2024 e 2025» sono aggiunte le seguenti: «nonché nel primo semestre dell'anno 2026».
*5.127. Stumpo, Guerra, Malavasi.
*5.128. Faraone.
*5.129. Frassini, Comaroli, Cattoi, Ottaviani, Iezzi, Bof.
*5.130. Vietri.
*5.131. Pella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «sono prorogati di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di cinque anni».
5.132. Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 36, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
5.133. Patriarca.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 2 dicembre 2025, n. 182, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
5.134. Pella, Gentile.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 622 e 623 sono soppressi.
5.135. Ilaria Fontana, Quartini, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Tutela e valorizzazione delle competenze del personale OSS impiegato nei servizi di assistenza specialistica scolastica)
1. Al fine di garantire la continuità educativa e assistenziale in favore degli studenti con disabilità, nonché di valorizzare le competenze professionali maturate sul campo, le amministrazioni pubbliche che bandiscono concorsi pubblici per l'accesso ai profili professionali attinenti ai servizi aggiuntivi di assistenza non specialistica agli alunni con disabilità e supporto ai servizi amministrativi e tecnici prevedono, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, una quota di riserva dei posti a favore del personale in possesso del titolo di Operatore socio-sanitario (OSS) che abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, presso servizi di assistenza specialistica in favore di studenti con disabilità, svolti presso istituzioni scolastiche statali o paritarie.
2. La riserva di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che il servizio sia stato prestato con contratti di lavoro subordinato o di collaborazione, anche tramite enti appaltatori o affidatari dei servizi, e che le mansioni svolte siano coerenti con il profilo professionale messo a concorso.
3. In ogni caso, resta ferma la verifica del possesso dei requisiti di idoneità e delle competenze professionali richieste dal bando di concorso, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5.01. Donno, Amato, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Torto.
(Inammissibile)
Pag. 137Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Proroga della sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il SSN)
1. All'articolo 36, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, non si applicano all'accreditamento delle cure domiciliari di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recepito con l'accordo Stato-regioni del 4 agosto 2021. La stipula dei contratti per l'avvio del sistema di accreditamento delle cure domiciliari avviene tra tutti i soggetti in possesso dell'accreditamento istituzionale, in modo paritario e non discriminatorio, senza necessità di ricorrere a procedure di evidenza pubblica, nei limiti delle risorse e del fabbisogno programmato assegnato dalla regione.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, sentite le associazioni di categoria di riferimento e d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, propone una revisione dei requisiti di accreditamento per lo svolgimento delle cure domiciliari, al fine di:
a) nei requisiti strutturali, semplificare la dotazione di sedi fisiche nel numero e nelle caratteristiche funzionali, permettendo di accorpare le funzioni che non necessitano di prossimità territoriale;
b) nei requisiti tecnologici, specificare le dotazioni per le attività di telemedicina, in coordinamento con le norme che regolano il funzionamento della piattaforma nazionale di telemedicina, nonché le modalità di digitalizzazione dei processi in raccordo con il fascicolo sanitario elettronico;
c) nei requisiti organizzativi, specificare l'équipe minima di personale necessaria all'erogazione di una assistenza domiciliare qualificata e multiprofessionale.
*5.04. Tirelli.
*5.08. Faraone.
(Inammissibile limitatamente ai commi 2 e 3)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025»;
b) al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2026».
2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 180 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.
3. Alla legge 30 dicembre 2025, dopo l'articolo 1, comma 716, è inserito il seguente:
«716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo Pag. 138da garantire maggiori risparmi pari 60 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 180 milioni di euro per l'anno 2028».
5.05. Grimaldi, Zanella, Mari, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per gli anni 2026 e 2027»;
b) al comma 1-bis, le parole: «Esclusivamente per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2026 e 2027».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari rispettivamente a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere, fino al fabbisogno, sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.
3. La spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva quantificata in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
5.06. Mari, Zaratti, Grimaldi, Ghirra.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Aggiornamento della disciplina sulla donazione di medicinali non utilizzati)
1. L'articolo 15 della legge 19 agosto 2016, n. 166, è sostituito dal seguente:
«Art. 15.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali)
1. Al fine di assicurare il tempestivo aggiornamento della disciplina vigente in materia di donazione di medicinali non utilizzati, all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie. Sono esclusi i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, salvo il caso in cui questi siano stati ceduti direttamente dall'azienda farmaceutica titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), ovvero da suo rappresentante, concessionario o distributore sul territorio nazionale, o da struttura sanitaria; i medicinali contenenti sostanze stupefacenti; i medicinali contenenti sostanze psicotrope, salvo il caso in cui il regime di fornitura sia a ricetta ripetibile senza limitazioni per il trattamento di patologiePag. 139 psichiatriche; nonché i medicinali dispensabili esclusivamente in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Agli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi della normativa vigente. Gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali. È vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione”.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero della salute provvede ad aggiornare le modalità del decreto del Ministro della salute 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 80 del 6 aprile 2018, recante “Individuazione delle modalità che rendono possibile la donazione di medicinali per uso umano non utilizzati a enti del Terzo settore”.».
5.07. Gadda, Mulè, Boschi, Faraone.
(Inammissibile)
ART. 6.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, banditi a decorrere dal 2023, sono integrate, in aggiunta al 30 per cento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per le prove scritte, orali e pratiche, ove previste, e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i candidati di cui al primo periodo potranno essere individuati ai fini della stipula di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, qualora non abilitati, nelle more del conseguimento dell'abilitazione, nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori e dei relativi idonei dei concorsi precedentemente espletati, in base alla sequenza prevista dalla vigente norma, con priorità rispetto allo scorrimento degli elenchi regionali di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 45 del 2025.
6.1. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.
Al comma 1, capoverso «18-bis», secondo periodo, sostituire le parole: delle risorse iscritte sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con le seguenti: del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.2. Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 1, capoverso «18-bis», secondo periodo, sostituire le parole: Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con le seguenti: Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
6.3. Miele.
Al comma 1, capoverso «18-bis», secondo periodo, sostituire le parole: Fondo Pag. 140per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con le seguenti: Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.4. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, banditi a decorrere dal 2023, sono integrate, in aggiunta al 30 per cento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per le prove scritte, orali e pratiche, ove previste, e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i candidati di cui al primo periodo potranno essere individuati ai fini della stipula di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, qualora non abilitati, nelle more del conseguimento dell'abilitazione, nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori e dei relativi idonei dei concorsi precedentemente espletati, in base alla sequenza prevista dalla vigente norma, con priorità rispetto allo scorrimento degli elenchi regionali di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 45 del 2025.
1-ter. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, primo paragrafo, dopo le parole: «della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero della prova unica relativa alla procedura straordinaria bandita con il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510».
6.5. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Ghio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: «dodici» sono sostituite dalle seguenti: «tredici».
6.6. Congedo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: «che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2027».
*6.7. Pella.
*6.8. Steger, Manes.
*6.9. Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle more della conclusione del concorso per il reclutamento di dirigenti tecnici indetto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, al fine di assicurare il potenziamento e l'implementazione dei processi di formazione, vigilanza e supporto alle istituzioni scolastiche autonome e di valorizzare l'esperienza maturata presso l'amministrazione, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La procedura di cui al precedente periodo è riservata ai soggetti in servizio, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in qualità di dirigenti tecnici con funzioni ispettive con incarico a tempo determinato, individuati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativoPag. 141 30 marzo 2001, n. 165, che hanno avuto l'incarico rinnovato o prorogato almeno due volte o con incarico triennale rinnovato o prorogato almeno una volta entro la data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Con il decreto di cui al secondo periodo, sono definite le modalità di partecipazione e lo svolgimento della procedura selettiva che si articola nella valutazione dei titoli e in una prova orale esperienziale superata dai candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 6/10 o equivalente. Alla procedura si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il bando della procedura determina l'ammontare del contributo a carico dei partecipanti alla procedura, in misura tale da assicurarne l'integrale copertura. Fatti salvi i posti assegnati ai vincitori del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad assumere i vincitori della procedura di cui al presente comma nei limiti dei posti vacanti e disponibili nell'ambito della dotazione organica e delle facoltà assunzionali previsti a legislazione vigente per il triennio 2026-2028, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in ogni caso, in coda ai vincitori del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
**6.10. Pella, Gentile, Boschi.
**6.11. Loizzo.
(Inammissibile)
Sopprimere il comma 4.
6.12. Caso, Amato, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il comma 2-bis è sostituito con il seguente:
«2-bis. Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate nei limiti dei posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto, fino al raggiungimento della dotazione organica prevista dall'articolo 2 della legge 18 luglio 2003, n. 186.».
6.13. Patriarca.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-sexies è sostituito dal seguente:
«83-sexies. Le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, adottano la deliberazione di dimensionamento, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, per la definizione del contingente dell'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni relativamente all'anno scolastico 2026/2027, le regioni, che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e Pag. 1422026/2027, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione per i medesimi anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal citato decreto e comunque non superiore al contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/2025, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. In caso di dimensionamento ai sensi del presente comma senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, dal citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, alla regione si applica il comma 83-quinquies del presente articolo e le corrispondenti economie di spesa accrescono il limite di spesa di cui al medesimo comma 83-quinquies. In ogni regione, il numero delle autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.».
6.14. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, De Luca, Ascani, Lai, Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Bonafè, Boldrini, Fossi, Simiani.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nelle more di una compiuta definizione a livello contrattuale delle figure di supporto all'autonomia scolastica, il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:
«5. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, il dirigente scolastico individua nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui delega specifici compiti con riferimento all'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni, della valutazione e della formazione in servizio, dell'orientamento e delle politiche per gli alunni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale. La delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori e questi restano inquadrati nella funzione docente. Per conseguire gli obiettivi il dirigente scolastico predispone il Piano triennale dell'organizzazione e della gestione con il quale prevede le figure di sistema necessarie alla realizzazione del PTOF. Il dirigente scolastico è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 5, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
5-ter. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 5 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 5-bis, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici dà diritto a una riserva di posti in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento. I docenti di cui al comma 5, a seguito di positiva valutazione di un triennio, avranno la riduzione del 25 per cento degli anni di permanenza nella fascia stipendiale di appartenenza e avranno l'obbligo di permanenza nell'istituzione scolastica per il successivo triennio.Pag. 143
5-quater. Per la realizzazione del Piano triennale dell'organizzazione e della gestione è istituito il fondo per l'organizzazione e la gestione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, ai fini del riconoscimento di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.
5-quinquies. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 5-quater e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5-sexies. Dall'anno scolastico 2024-2025, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente per un docente tra i docenti individuati ai sensi del comma 5 la concessione dell'esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni dell'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per anno scolastico.».
6.15. Boschi, Faraone.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato stabilmente, a partire dall'anno scolastico 2024 di 25 milioni di euro ogni anno, oltre a quanto già stanziato dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da destinare alla copertura delle maggiori spese già sostenute a partire dal 1° settembre 2019, al lordo degli oneri a carico dello Stato e dai successivi stanziamenti previsti dalla legge con il solo fine di coprire quanto già corrisposto ed evitarne la restituzione, tenendo in considerazione anche quanto previsto dal decreto ministeriale n. 47 del 12 marzo 2025 in merito al nuovo sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
6.16. Boschi, Faraone.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di garantire la piena attuazione degli obiettivi di cui alla Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di assicurare la continuità e la tempestività delle immissioni in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, la validità della graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 205, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Le graduatorie di cui al presente comma possono essere utilizzate fino alla predetta data per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto dei contingenti annualmente autorizzati e delle facoltà assunzionali vigenti, ivi compresi gli scorrimenti degli idonei nei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo Pag. 14435, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6.17. Pisano.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In deroga alle vigenti disposizioni contrattuali sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità prodromiche all'anno scolastico 2026/2027, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028. Per la procedura di cui al primo periodo non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il biennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.
6.18. Boschi, Faraone.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui al decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024 emanato dal Ministero dell'istruzione e del merito, è prorogata fino al 31 dicembre 2028. La proroga opera nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano ferme le disposizioni in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di contenimento della spesa di cui agli articoli 6 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*6.19. Miele.
*6.47. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ghio
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui al decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024 del Ministero dell'istruzione e del merito, è prorogata sino al suo esaurimento ed è utilizzata a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano ferme le disposizioni in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di contenimento della spesa di cui agli articoli 6 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6.20. Tucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di durata delle graduatorie dei concorsi pubblici, la graduatoria del concorso pubblico di cui al decreto dipartimentale n. 3112 del 12 dicembre 2024 del Ministero dell'istruzione e del merito è valida fino all'esaurimento delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione del piano delle assunzioni relativo al personale dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.21. Romano.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, relativo alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «2025/2026» sono aggiunte le seguenti: «, 2026/2027 e 2027/2028»;
b) al secondo periodo, le parole: «2025/2026 e 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028».
6.22. Tassinari.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A far data dal 1° gennaio 2026, il Fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica è incrementato di 35 milioni di euro a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del primo periodo dell'articolo 1, comma 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
6.23. Boschi, Faraone.
(Inammissibile)
Sopprimere comma 6.
6.24. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 11 della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi all'estero di cui al comma 2, lettera a), è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo sono definiti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
6.25. Patriarca.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-ter è sostituito dal seguente:
«83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2027, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definito, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le regioni, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per i medesimi anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, dal citato decreto n. 127 del 2023. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del citato decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Pag. 146regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina per l'anno scolastico 2026/2027 un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2026/2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2026 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.».
6.26. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, De Luca, Ascani, Lai, Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Bonafè, Boldrini, Fossi, Simiani, Ghio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 83-ter, secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno scolastico 2026/2027»;
b) le parole: «per il solo anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028»;
c) le parole: «per il medesimo anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «per i medesimi anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028».
6.27. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, De Luca, Ascani, Lai, Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Bonafè, Boldrini, Fossi, Simiani, Ghio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11-quinquies, terzo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo,» sono inserite le seguenti: «e delle procedure del concorso ordinario di cui al comma 11-septies.1.»;
b) al comma 11-quinquies, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento, per la regione individuata e a seguito della prova preselettiva, della prova scritta o della prova orale del predetto concorso»;
c) il comma 11-sexies, è sostituito con il seguente:
«11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede e integra le modalità di accesso e svolgimento: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10; per i soggetti partecipanti al concorso di cui al comma 11-septies.1.».
6.28. Bicchielli, Patriarca, Gatta, Pittalis, De Palma, Lovecchio, Pisano.
(Inammissibile)
Pag. 147Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Al fine di evitare il rischio di compromettere il regolare svolgimento dei viaggi di istruzione nell'interesse della collettività, data l'importanza rivestita da quest'ultimi nell'offerta educativa scolastica nonché nell'economia generale in considerazione dell'elevato numero degli operatori coinvolti nell'organizzazione, in deroga a quanto disposto relativamente al conseguimento della qualificazione ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, fino al 31 maggio 2027 è consentito alle istituzioni scolastiche di procedere autonomamente all'acquisizione dei codici identificativi di gara per gli appalti di importo superiore a 140.000 euro relativi a servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti.
6.30. Pastorino.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. L'applicazione dell'articolo 1, commi 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è differita al 1° gennaio 2028. Prima del predetto termine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel testo vigente al 1° gennaio 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.31. Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Dall'anno scolastico 2026/27 è prevista la copertura delle sedi scolastiche in reggenza per l'intero anno scolastico tramite l'assunzione di dirigenti scolastici attingendo dalla graduatoria del concorso riservato bandito con decreto ministeriale n. 107 del 2023 e dalla graduatoria del concorso ordinario bandito con il decreto ministeriale n. 194 del 2022 nelle percentuali del comma precedente.
6.32. Gentile.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, relativo alle risorse per i compensi di natura accessoria spettanti ai Gruppi per l'inclusione territoriale non utilizzate e provenienti da esercizi finanziari pregressi, le parole: «, nell'anno 2024,» sono sostituite dalle seguenti: «, nell'anno 2026,».
6.33. Miele.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Prioritariamente rispetto all'integrazione delle graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79» sono soppresse;
b) le parole: «e terzo» sono soppresse;
c) le parole: «in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;
d) sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e sono prorogate sino al loro esaurimento.».
6.34. Carmina, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile)
Pag. 148Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Per l'anno scolastico 2026/2027, per le operazioni di mobilità dei dirigenti non viene richiesto il parere del direttore generale dell'ufficio scolastico di servizio in deroga all'articolo 39 del CCNL 2019/21 dell'area istruzione e ricerca.
6.35. Gentile.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 5, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*6.29. Roggiani.
*6.36. Pella.
*6.37. Steger, Manes.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, dopo le parole: «anno scolastico 2025/2026» sono inserite le seguenti: «e 2026/2027».
6.38. Ottaviani, Cattoi, Comaroli, Frassini, Bof, Iezzi, Ziello.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2026-2027 nel caso in cui gli uffici scolastici regionali non abbiano pubblicato l'elenco delle strutture convenzionate.
6.39. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Dall'anno scolastico 2026/27 la distribuzione dei posti disponibili è effettuata attingendo per il 50 per cento dei posti disponibili dalla graduatoria del concorso riservato bandito con decreto ministeriale n. 107 del 2023 e per il 50 per cento dalla graduatoria del concorso ordinario bandito con il decreto ministeriale n. 194 del 2022.
6.40. Gentile.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1, comma 83-sexies, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026,» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,» e le parole: «per il medesimo anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «per i medesimi anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,».
6.41. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Ghirra.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,Pag. 149 dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'anno 2025.
6.42. Zinzi, Loizzo.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025, 2026, 2027 e 2028».
6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a euro 200.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.43. Urzì, Montaruli.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 5, comma 11-septies, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «almeno per il 60 per cento dei posti» sono sostituite dalle seguenti: «per il 50 per cento dei posti» e le parole: «fino al 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per il 50 per cento».
6-ter. Per l'anno scolastico 2026/2027 le disponibilità dei posti di dirigenza da assegnare in reggenza possono essere computate ai fini delle immissioni in ruolo.
6.44. Sasso.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, le parole: «a partire dall'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite con le seguenti: «a partire dall'anno scolastico 2027/2028», le parole: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025, 2026 e 2027», e le parole «relativa al triennio 2022-2024» sono soppresse.
6-ter. All'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: «per l'anno scolastico 2025/2026» sono soppresse e le parole: «contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2019-2021» sono sostituite con le seguenti: «contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca vigente».
6.46. Miele.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 11 della legge 15 luglio 2022, n. 99, al comma 2, le parole: «anche per i percorsi attivati all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy» sono soppresse.
6-ter. Al fine dell'internazionalizzazione degli ITS Academy, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la realizzazione di percorsi attivati all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. La dotazione del fondo di cui al primo periodo è pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Il fondo di cui al primo periodo finanzia anche interventi relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy.Pag. 150
6-quater. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6-ter sono definiti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6.48. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
(Inammissibile)
ART. 7.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto e al settimo quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, all'articolo 3-novies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, le parole: «10 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2026».
7.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Al comma 2, sostituire le parole: 10 giugno 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2027.
*7.2. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.
*7.3. Ferrari.
Al comma 2, sostituire le parole: 10 giugno 2026 con le seguenti: 30 giugno 2026.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Anche in relazione alla proroga delle procedure di cui al comma 2, a decorrere dall'anno 2026, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale per la parità di genere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-septies.
2-ter. Nelle more della revisione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al fine di promuovere una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini nel settore dell'università, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, uno o più decreti legislativi per l'adozione e il potenziamento di disposizioni volte a promuovere una rappresentanza equilibrata dei generi nel settore dell'università attraverso la realizzazione di un processo di riequilibrio di genere. Nell'esercizio della delega di cui al presente comma, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) promuovere la parità tra i sessi nel settore della formazione universitaria, favorendo la presenza delle donne nei vari organi degli atenei;
b) realizzare il riordino degli organismi indipendenti di valutazione degli atenei;
c) assicurare che la quota riservata al genere meno rappresentato sia pari ad almeno il 30 per cento del numero dei componenti dell'organo, nonché di tutti gli organi collegiali, ivi compresi gli organi incaricati della valutazione per il reclutamento del personale docente e ricercatore di ciascun ateneo.
2-quater. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2-ter sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunquePag. 151 adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
2-quinquies. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
2-sexies. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite quote premiali di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore degli atenei che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
2-septies. Per i medesimi fini di cui ai commi precedenti, a decorrere dal 1° luglio 2026 i regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, prevedono la pubblicazione degli indicatori relativi alle pari opportunità tra donne e uomini e alle azioni attuate per ridurre le disuguaglianze, secondo le modalità previste con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7.4. Bonetti.
(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.
2-ter. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2-bis è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di categoria EP.
2-quater. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 2-bis. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e quale personale tecnico D ed EP con laurea magistrale o vecchio ordinamento che abbia svolto mansioni equiparabili a quelle del tecnologo.
2-quinquies. In via di prima applicazione, è data, su richiesta, la possibilità, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, nella categoria dei funzionari (ex D) ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, in possesso del titolo di laurea di cui al comma 2-quater in materie coerenti con le attività svolte e che abbia svolto, per almeno cinque anni, documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, alla didattica e alle attività di trasferimento tecnologico presso il dipartimento nel quale presta servizio, di Pag. 152essere inquadrato nell'istituendo ruolo di Tecnologo a tempo indeterminato previa valutazione di idoneità da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma 5.
2-sexies. Le valutazioni di idoneità sono effettuate, presso i dipartimenti di appartenenza, da apposite commissioni composte da tre docenti universitari, possibilmente afferenti a settori scientifici disciplinari coerenti con le attività svolte dai candidati. Le valutazioni sono basate esclusivamente sui titoli e sulle attività svolte dal candidato di cui all'allegato A.
7.5. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ghio.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le procedure di cui al primo periodo si tiene conto dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026»;
b) il comma 4-quater è abrogato;
c) il comma 4-quinquies è sostituito dal seguente:
«4-quinquies. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026».
2. ter. All'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6-vicies semel è sostituito dal seguente:
«6-vicies semel. In via di prima applicazione e comunque entro 24 mesi dalla la stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 6-vicies del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al medesimo articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio, nonché per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240».
7.6. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-quater è abrogato;
b) al comma 4-quinquies le parole: «al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».
2-ter. All'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».
7.7. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le Pag. 153parole «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2026».
2-ter. Possono accedere al contributo di cui al comma 2-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 673, il Ministero verifica il rispetto del requisito di cui al primo periodo ai fini dell'accesso al contributo.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.
*7.8. Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Iezzi, Bof, Ziello.
*7.9. Malagola.
*7.10. Cattaneo.
*7.11. Faraone.
*7.12. Bonetti.
*7.13. Tirelli, Romano.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 312, terzo periodo, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite con le seguenti: «quindici mesi»;
b) al comma 314, le parole: «di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite con le seguenti: «27,91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 22,09 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 20,64 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e a 20,64 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.14. Caso, Amato, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al fine di assicurare il completamento e la piena operatività della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», all'articolo 16-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»;
b) al comma 2, le parole: «1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.15. Donno, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Torto.
(Inammissibile)
Pag. 154Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, terzo periodo, della medesima legge, continua a svolgere le proprie funzioni nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al termine del 31 luglio 2027.
7.16. Pella, Paolo Emilio Russo, Tassinari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, i soggetti che sono o sono stati titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 fino al 31 dicembre 2027».
7.17. Caso, Amato, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».
7.18. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-ter, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 4-quinquies, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».
7.19. Caso, Amato, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-quater è abrogato;
b) al comma 4-quinquies le parole: «al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».
7.20. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma: agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al fine di garantire il mantenimento dell'organico e una programmazione coerente con le funzioni istituzionali e strategiche degli enti medesimi.
7.21. Manzi, Toni Ricciardi, Orfini, Berruto, Iacono.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».
7.22. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il termine finale di applicazione delle procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2027 e il termine per la maturazione dei requisiti è aggiornato al 31 dicembre 2026.
7.23. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «2025/2026».
*7.24. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.
*7.25. Torto, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 14, comma 6-vicies semel, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi dalla stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 24-ter, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240».
**7.27. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.
**7.28. Caso, Amato, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'università e della ricerca 6 dicembre 2024, n. 1835, le parole: «2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «2026/2027».
7.29. Bof.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Limitatamente alle verifiche di profitto, il termine previsto per le misure contenute nell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dell'università e della ricerca 6 dicembre 2024 n. 1835, recante disposizioni su verifiche di profitto e sedi d'esame, è prorogato all'anno accademico 2026/2027.
7.30. Deborah Bergamini, Pella, Colombo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di garantire la continuità delle politiche di reclutamento e stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca le risorse pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, derivanti dall'incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, sono prorogate all'anno 2028 e destinate alle procedure di stabilizzazione del personale.
7.31. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Ai fini delle procedure di stabilizzazione del personale impiegato nei progetti finanziati dal PNRR, è eliminato il termine per la maturazione dei requisiti, che possono essere conseguiti entro la conclusione dei progetti medesimi, considerando utili anche tipologie contrattuali diverse dal lavoro a tempo determinato, incluse quelle finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca.
7.32. Manzi, Toni Ricciardi, Orfini, Berruto, Iacono.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Nelle more del completamento della riforma del sistema delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali,Pag. 156 il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni fino al termine del 31 dicembre 2026. Il mandato degli attuali componenti è prorogato fino al termine di cui al presente comma.
7.33. Pella, Paolo Emilio Russo, Tassinari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il personale docente che ha maturato entro l'anno accademico 2024/2025 tre annualità di servizio nelle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica e musicale nei corsi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nonché il personale idoneo nelle procedure concorsuali bandite ai sensi del decreto del Ministero dell'università e della ricerca 29 marzo 2023, n. 180, è collocato in un albo nazionale dal quale le istituzioni possono attingere ai fini delle immissioni in ruolo. Il personale individuato dal suddetto albo deve aver prestato almeno un anno di servizio nell'istituzione che ne richiede l'assunzione a tempo indeterminato ed ha l'obbligo di permanere in detta sede per sette anni.
7.34. Torto, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di assicurare il completamento delle attività afferenti alla misura M4C1 – Investimento 1.6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, «Orientamento attivo nella transizione scuola-università», i termini per la realizzazione delle attività e per la rendicontazione, come previsti dai provvedimenti attuativi di competenza, sono prorogati al 30 aprile 2027. Le attività eseguite successivamente al 30 giugno 2026 possono essere finanziate, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante apposito riparto disposto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, avvalendosi dell'applicazione ministeriale di rendicontazione già in uso.
7.35. Morfino, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. I termini di validità delle graduatorie relative ai concorsi pubblici banditi dalle università per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo e dirigenziale a tempo indeterminato, in scadenza nell'anno 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2026.
7.36. Faraone.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«10-bis. I soggetti, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che alternativamente risultano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, oppure risultavano beneficiari alla data del 31 dicembre 2025 delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo, ancorché abrogate, i quali, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, o entro dodici mesi dalla data di trasferimento della residenza in Italia, se successiva, possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per ulteriori tre Pag. 157periodi d'imposta soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano acquistato o sottoscritto tramite offerta pubblica iniziale (IPO) un controvalore minimo pari ad almeno 50 mila euro in azioni di società per azioni con sede legale nell'Unione europea, quotate sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa italiana o equivalente. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere b), d) ed e). Il soggetto si impegna a non vendere tali partecipazioni per almeno tre anni, salvo il caso in cui reinvesta un pari controvalore in strumenti equivalenti entro tre mesi;
b) abbiano investito un controvalore complessivo pari ad almeno 50 mila euro in uno o più piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi quelli costituiti ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), d) ed e). Il soggetto si impegna a detenere gli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso;
c) abbiano acquistato o sottoscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento un controvalore minimo pari a 250 mila euro di buoni del Tesoro poliennali o titoli equivalenti degli stati membri dell'Unione europea con vita residua pari ad almeno 10 anni al momento dell'acquisto. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), d) ed e). Il soggetto si impegna a non vendere i titoli per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso;
d) abbiano sottoscritto un controvalore minimo pari ad almeno 50 mila euro in quote degli OICR di nuova costituzione coinvestitori del Fondo nazionale strategico indiretto (FNSI), istituito ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove tali OICR siano aperti alla sottoscrizione da parte di investitori individuali. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b) ed e);
e) abbiano investito un controvalore pari almeno a 50 mila euro in start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b) e d). Il soggetto si impegna a non effettuare operazioni di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni.
10-ter. L'opzione si esercita con il versamento di un importo pari allo 0,5 per cento del reddito oggetto dell'agevolazione relativo al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. In ogni caso, la somma degli investimenti effettuati ai sensi delle lettere a), b) e d) non può essere inferiore a euro 30 mila. L'esercizio dell'opzione è precluso ai lavoratori che non abbiano almeno tre figli a carico al momento dell'esercizio dell'opzione. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per 4 anni; in caso contrario decadono dai benefìci di cui al presente comma e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi. L'esercizio dell'opzione è precluso agli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e agli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
10-quater. In riferimento agli investimenti effettuati ai sensi della lettera e), limitatamente al controvalore degli stessi utilizzato per integrare i requisiti del presentePag. 158 comma, la fruizione dei benefìci di cui al presente comma è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi di cui all'articolo 29, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
10-quinquies. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione.»
2. Il comma 4 dell'articolo 5, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è abrogato. I suoi effetti cessano a partire dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7.02. Patriarca.
ART. 8.
Sopprimere il comma 3.
8.1. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I Ministeri, gli enti statali e territoriali che hanno in uso o sono proprietari di immobili con differenti destinazioni d'uso, ad esclusione del Ministero dell'istruzione e del merito, compresi gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che alla data del 31 dicembre 2024 non abbiano completato o avviato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma degli edifici, provvedono entro il 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse disponibili, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni ovvero l'incremento delle misure gestionali previste per l'emergenza.
8.3. Roggiani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali presso la direzione regionale musei Calabria, il museo archeologico nazionale di Reggio Calabria e i parchi archeologici di Crotone e Sibari, nonché di valorizzare le competenze maturate dal personale già impiegato in qualità di tirocinanti ministeriali e successivamente contrattualizzato con rapporti di lavoro a tempo determinato, il Ministero della cultura è autorizzato, per gli anni 2026 e 2027, a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2025.
8.4. Stumpo.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 554, lettere b), c), d) e e), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027.
5-ter. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, per l'anno 2026 sono riconosciuti integralmente anche in eccedenza rispetto ai limiti massimi di spesa annualmente previsti dalla normativa vigente, sulla base delle domande ammissibili presentate secondo l'ordine cronologico e nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla medesima normativa. Le eventuali eccedenze rispetto ai limiti di spesa annuali concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario degli esercizi successivi e sono coperte a valere sulle risorse annualmente destinate al settore cinematografico e audiovisivo, al fine di garantire la piena fruizione dei crediti d'imposta maturati.
5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati di concerto con il Pag. 159Ministro della cultura, le occorrenti variazioni di bilancio.
8.5. Grippo, Bonetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 554, lettera b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027.
*8.40. Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.
*8.41. Latini.
*8.42. Grippo, Bonetti.
*8.43. Boschi, Faraone.
*8.44. Mollicone, Cangiano, Amorese.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all'articolo 23, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto anche per l'anno 2026, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220.
8.27. Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. All'articolo 12, comma 16-duodevicies, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le disposizioni del primo periodo non si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026”.».
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 2.250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-quater. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «per il triennio 2022-2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2025-2027».
8.6. Mulè.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. All'articolo 12, comma 16-duodevicies, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nell'anno 2027».
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 2.250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-quater. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «per il triennio 2022-2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2025-2027».
8.7. Iezzi, Bof, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. All'articolo 12, comma 16-duodevicies, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le disposizioni del primo periodo non si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026”.».
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 2.250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, Pag. 160comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.8. Orfini, Manzi, Bonafè, Iacono, Berruto.
*8.9. Faraone.
*8.10. Mollicone, Cangiano.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2026-2030. Il CIPESS provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2021-2027, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2026, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.11. Bagnai.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo Nazionale di Fotografia, all'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, le parole: «Fondazione Museo di fotografia contemporanea» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Museo Nazionale di Fotografia» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
8.12. Mollicone, Amorese.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. Nelle more della graduale stabilizzazione del personale di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, assunto mediante procedure selettive pubbliche, e allo scopo di assicurare la continuità delle attività svolte a favore delle amministrazioni ivi previste, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al citato articolo 50-ter, in corso al 31 dicembre 2025, sono rinnovati, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fino al 31 dicembre 2027.
5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, le amministrazioni titolari dei rapporti di lavoro a tempo determinato ivi previsti possono procedere, nel biennio 2026-2027, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, alla graduale stabilizzazione del predetto personale, mediante procedure comparative e all'esito positivo del servizio prestato.
8.13. Cannizzaro, Mangialavori, Loizzo, Arruzzolo, Gentile, Stumpo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto Pag. 161con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di 18 ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le Amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a 36 ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno 18 mesi.
8.20. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'anno 2026.
8.21. Vietri.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in essere alla data del 31 dicembre 2025, possono essere rinnovati, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fino al 31 dicembre 2026.
8.22. Zinzi, Loizzo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Il CIPESS, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici avente sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, risorse per la realizzazione delle attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedenti all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2026-2028, i programmi sono presentati entro il 28 marzo 2026. I programmi triennali indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Istituto presenta una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.
8.14. Pella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, Pag. 162n. 8, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2026-2030. Il CIPESS provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2021-2027, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2026, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.
8.16. Bonafè, Manzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2026-2030. Il CIPESS provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2021-2027, nel limite massimo complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2026, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
8.18. Pella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal presente comma in riferimento all'edizione 2026 del corso»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire l'efficienza dell'azione amministrativa e l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e la Fondazione Scuola del patrimonio è autorizzata a organizzare nel 2026 una seconda edizione del corso di cui al presente comma a favore dei candidati vincitori del concorso risultanti dalla graduatoria approvata con decreto del direttore generale organizzazione del Ministero della cultura dell'8 marzo 2023 e che non sono stati ammessi al corso nell'anno 2023. Il Ministero della cultura può bandire nuovi concorsi da dirigente, solo previo esaurimento anche della graduatoria dei candidati di cui al quinto che abbiano superato il corso nell'edizione 2026».
8.15. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse già selezionate mediante procedura concorsuale, evitando l'onere economico e temporale derivante dall'indizione di un nuovo concorso durante la fase di ultimazione della riforma strutturale del dicastero e stante l'elevato grado di specializzazione per la figura professionale ricercata, la graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della provincia di Bolzano (Gazzetta Ufficiale n. 88 dell'8 novembre 2022) Profilo Codice 05 – FUNZIONARIO STORICO DELL'ARTE, si intende prorogata di un anno dalla data di pubblicazione.
8.17. Manzi, Casu, Orfini, Iacono, Berruto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. I dirigenti risultati idonei all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5 sono immessi in ruolo con priorità rispetto al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, il Ministero della cultura procede all'immissione in ruolo degli idonei prima di conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni o a dirigenti non appartenenti ai ruoli dell'amministrazione, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale».
8.19. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Nei casi di affidamento o utilizzo di beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fino al 31 dicembre 2026, la mancata stipula di contratti assicurativi su tali beni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non determina alcuna preclusione o conseguenza nella valutazione della partecipazione a bandi o gare o nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
*8.23. Evi, Bonafè, Simiani, Curti, Ferrari.
*8.24. Tassinari.
*8.25. Torto, Alifano, Raffa, Gubitosa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno degli anni 2025 e 2026»;
b) le parole: «per il triennio 2022-2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2023-2025»;
c) le parole: «30 giugno 2025, inviano al Ministero della cultura una relazione sull'attività svolta nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025 e 2026, inviano al Ministero della cultura una relazione sull'attività svolta, rispettivamente, nell'anno 2024 e nell'anno 2025».
8.26. Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di garantire il buon andamento nell'esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati di diritto fino al termine di tre anni dalla data del conferimento.
8.28. Mollicone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. In considerazione dell'avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico-sinfoniche del 13 novembre 2024, il medesimo contratto continua ad applicarsi agli strumentisti dell'Istituzione concertistica orchestrale direttamente gestita dalla città metropolitana di Bari.
*8.29. Pella.
*8.30. Boschi, Faraone.
*8.31. Lacarra.
*8.32. Dell'Olio, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 14, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo le parole: «per l'anno 2027» sono inserite le seguenti: «e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029».
8.33. Deborah Bergamini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 14, comma 6, secondo periodo, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «quadriennale». La disposizione si applica agli incarichi già in essere.
*8.34. Cattaneo.
*8.45. Miele.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «per il triennio 2022-2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2025-2027».
**8.35. Mulè.
**8.46. Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: «Entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro cinquantaquattro mesi».
*8.36. Mascaretti.
*8.37. Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.
*8.38. Pella, Mazzetti.
*8.39. Tirelli, Romano.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Proroga di termini in materia di contributi previsti dal Fondo unico per lo spettacolo per soggetti colpiti da eventi sismici)
1. In considerazione degli effetti prodotti dagli eventi sismici verificatisi nell'anno 2009, per gli enti dello spettacolo riconosciuti quali enti morali e operanti nei territori colpiti dai medesimi eventi, sono prorogati al 31 dicembre 2026, i termini per la rendicontazione e la liquidazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, relativi alle annualità 2011 e 2012, nonché per il contributo relativo all'annualità 2013, già stanziati e non ancora liquidati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1, l'impossibilità di procedere alla rendicontazione delle annualità pregresse, derivante da eventi direttamente riconducibili al sisma del 2009, non costituisce causa ostativa, ferma restando la verifica dei requisiti soggettivi e dell'attività svolta.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8.03. Testa.
(Inammissibile)
ART. 9.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 20, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «strutture alberghiere» sono inserite Pag. 165le seguenti: «ed extralberghiere imprenditoriali».
9.1. Simiani.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 20 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. I comuni, nel rispetto delle esigenze di sicurezza stradale e di fluidità della circolazione, possono concedere in via temporanea porzioni della sede stradale o stalli di sosta a favore delle strutture ricettive extralberghiere esercitate in forma imprenditoriale, esclusivamente per le seguenti finalità:
a) operazioni di carico e scarico da parte dei titolati dell'attività ricettiva, dei loro ospiti e fornitori, per il tempo strettamente occorrente alle menzionate operazioni, nonché per le operazioni di identificazione di cui all'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) sosta temporanea degli ospiti, nei limiti massimi di seguito indicati:
1) strutture con due o tre camere: un solo stallo;
2) strutture con quattro o cinque camere: fino a due stalli;
3) strutture con sei o più camere: fino a tre stalli.
1-quater. Le concessioni di cui al comma 1-ter:
a) hanno durata temporanea e non possono costituire, per il concessionario, il presupposto per vantare diritti nei confronti dell'Ente concedente;
b) sono subordinate al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico secondo la normativa vigente;
c) non possono essere rilasciate a favore delle locazioni turistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, né delle attività ricettive esercitate in forma non imprenditoriale.».
9.2. Simiani.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 115, comma 2, del codice della strada, di cui al citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «sessantotto anni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «settanta anni».
9.3. Cattoi, Maccanti, Comaroli, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-quater) accertamento delle violazioni di cui all'articolo 157, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e all'articolo 158, con rilevazione effettuata con dispositivi mobili individuali di uso comune, per mezzo di sistemi digitali o software, o entrambi, approvati dal Ministero.»;
b) al comma 1-quater:
1) al primo periodo, dopo le parole: «In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis)» sono inserite le seguenti: «e g-quater)»;
2) al secondo periodo, le parole: «Tali strumenti devono essere gestiti» sono sostituite dalle seguenti: «La rilevazione effettuata con tali strumenti viene gestita».
9.4. Cesa.
(Inammissibile)
Pag. 166Al comma 2, sostituire le parole: entro e non oltre il 30 giugno 2026 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2026.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere le parole: Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.
9.5. Barzotti, Iaria, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 2, sostituire le parole: entro e non oltre il 30 giugno 2026 con le seguenti: entro e non oltre il 31 dicembre 2026.
*9.6. Cavandoli, Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.
*9.7. Ruffino, Bonetti.
*9.8. Grimaldi, Zaratti.
*9.9. Fornaro, Guerra, Berruto, Gribaudo, Laus, Roggiani.
*9.10. Pella.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo a misure sul trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026» e le parole: «a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027».
2-ter. Per l'anno 2026, almeno l'incremento dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2026, è ripartito proporzionalmente tra le regioni che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo di cui al primo periodo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020.
9.11. Comaroli, Iezzi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido nel territorio nazionale, in particolare nel settore marittimo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, per i progetti relativi a opere strategiche e di pubblica utilità ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e oggetto di valutazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021, il termine massimo per il conseguimento degli obiettivi finali individuati nei relativi cronoprogrammi procedurali è fissato al 31 dicembre 2028. A tal fine, è autorizzata la spesa di 6,142 milioni di euro per l'anno 2026, di 5,710 milioni di euro per l'anno 2027 e di 5,427 milioni di euro per l'anno 2028. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, all'eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi si provvede con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articoloPag. 167 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 6,142 milioni di euro per l'anno 2026, a 5,710 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5,427 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante rimodulazione delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e non utilizzate.
9.12. Bruzzone, Comaroli, Iezzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 57, comma 14-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ente proprietario della strada, in caso di rinnovo tecnologico delle infrastrutture di ricarica, su istanza dell'interessato, rimodula la durata prevista dai provvedimenti di occupazione del suolo pubblico, anche se già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tale da consentire il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale investito.».
9.13. Pella.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire la diffusione della mobilità elettrica, all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:
«14-ter. I comuni possono autorizzare, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e della disciplina della circolazione stradale, la realizzazione su suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di uso pubblico di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in prossimità delle strutture ricettive extralberghiere esercitate in forma imprenditoriale, nonché di spazi riservati alla ricarica di biciclette elettriche, quali servizi di mobilità sostenibile ad accesso pubblico. Tali infrastrutture sono considerate opere di interesse generale e sono realizzate nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente, nel rispetto delle procedure semplificate e dei principi di non discriminazione di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.».
9.15. Simiani.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione per la viabilità di accesso a Maratea, considerato l'elevato pregio paesistico e ambientale dell'area interessata dall'intervento e l'elevato rischio idrogeologico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è incaricato di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi per la realizzazione della galleria di accesso a Maratea. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i termini, le modalità, i tempi, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,Pag. 168 dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.
9.16. Furgiuele, Latini.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, finalizzato all'erogazione di contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli, è rifinanziata per l'anno 2026 con una dotazione pari a 80 milioni di euro ed è prorogata per gli anni 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, a 100 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9.17. Furfaro, Braga, Simiani, Ciani, Malavasi, Girelli, Curti, Evi, Ferrari, Stumpo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo ai termini dei lavori in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;
b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
9.18. Montemagni, Bof, Iezzi, Comaroli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 10-septies, comma 1, alinea, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»
9.19. Tirelli, Romano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;
b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
*9.20. Pella, Gentile.
*9.21. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*9.22. Carloni, Cavandoli, Iezzi, Comaroli.
*9.23. Gadda, Faraone.
*9.24. Nevi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo a misure sul trasporto pubblico Pag. 169locale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026» e le parole: «a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027».
**9.25. Molinari, Maccanti, Bof, Gusmeroli, Giglio Vigna, Giaccone, Zinzi, Andreuzza, Bisa, Coin, Pretto, Carrà, Sudano, Di Mattina, Loizzo, Furgiuele, Miele, Matone, Ottaviani, Benvenuto.
**9.26. Pella.
**9.27. Giovine, Montaruli, Amich, Frijia, Zurzolo.
**9.28. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole: «al fine della ripartizione del medesimo Fondo a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al fine della ripartizione del medesimo Fondo a decorrere dall'anno 2027».
9.29. Baldelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 27, comma 2-quater, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».
*9.30. Steger, Manes.
*9.31. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra.
*9.32. Pella.
*9.33. Grimaldi, Zaratti.
*9.34. Iaria, Fede, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*9.35. Boschi, Faraone.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 giugno 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».
9.36. Grimaldi, Zaratti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:
«471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 di un contributo, denominato “ buono portuale ”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 6, comma 10, 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il Pag. 170contributo di cui al primo periodo è destinato a:
a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;
b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG) a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.37. Ghio, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:
«471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030 di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, ovvero stazioni marittime passeggeri autorizzate ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:
a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;
b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;
c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi Pag. 171di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (a titolo esemplificativo ESG) a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per ciascun anno dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.38. Ghio, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:
«471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030 di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero Stazioni Marittime Passeggeri autorizzate ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:
a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;
b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;
c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (a titolo esemplificativo ESG) a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.».
*9.41. Deidda, Frijia.
*9.42. Pastorino.
*9.44. Tenerini.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea:
1) dopo le parole: «dal 2023 al 2026» sono inserite le seguenti: «, e di 2 milioni di euro per l'anno 2027»;
2) le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
3) dopo le parole: «ai sensi degli articoli» sono inserite le seguenti: «6, comma 10,»;
Pag. 172b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;»;
c) alla lettera b), le parole: «pari a 10.000 euro per ciascuna impresa» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027»;
d) alla lettera c), le parole da: «automazione e digitalizzazione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG) a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9.39. Bruzzone, Iezzi, Comaroli, Bof, Frassini, Cattoi, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di prorogare le misure volte ad incentivare il lavoro portuale, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:
«471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029 di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:
a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;
b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029;
c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG) a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari Pag. 173a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.».
9.45. Traversi, Fede, Iaria, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 1, comma 471, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026» sono inserite le seguenti: «e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per ciascun anno dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.40. Ghio, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di provvedere allo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.46. Iaria, Fede, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, le parole: «crisi nel» sono sostituite dalle seguenti: «crisi internazionali comprese quelle nel», e le parole: «anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2024, 2025 e 2026».
3-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9.71. Bruzzone, Iezzi, Comaroli, Bof, Frassini, Cattoi, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. In considerazione del persistere e dell'aggravarsi delle crisi internazionali, all'articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso,» sono sostituite dalle seguenti: «e delle crisi internazionali comprese quelle nel Medio Oriente e nel Mar Rosso,»;
b) le parole: «e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026,».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturaliPag. 174 di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.47. Ghio, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
9.48. Marino.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
9.49. Gaetana Russo, Cerreto, Sbardella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo sono posti a carico dei gestori, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio e individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore dell'Agenzia, sono devoluti direttamente all'Agenzia a titolo di entrata propria e sono destinate al potenziamento delle attività ispettive e di controllo dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e ad alimentare il Fondo delle risorse decentrate.»;
b) al comma 9, lettera b), le parole: «668 unità, di cui 48 di livello dirigenziale non generale e 3 uffici di livello dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «642 unità, di cui 46 di livello dirigenziale non generale e 4 uffici di livello dirigenziale generale»;
c) al comma 10:
1) al primo periodo, le parole: «e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelle relative ai regolamenti di amministrazione che comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;
2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le deliberazioni del comitato direttivo relative ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia, qualora non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;
d) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. In aggiunta ai trasferimenti statali già previsti a legislazione vigente, costituiscono entrate proprie riscosse direttamente dall'Agenzia:
a) le somme riscosse a seguito delle sanzioni irrogate ai sensi del comma 5;
Pag. 175b) i proventi derivanti dal pagamento in favore dell'Agenzia delle tariffe previste per le attività di cui agli articoli 5, 6 e 6-bis del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, nonché di quelle previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e dal comma 4-quater del presente articolo.»;
e) al comma 13, le parole: «tre posizioni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro posizioni».
9.52. Faraone.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività delle scuole per l'educazione marinaresca, della formazione e della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le scuole nautiche e i consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, adeguano lo svolgimento della propria attività alla disciplina di cui al medesimo articolo 49-septies del codice e alle disposizioni del medesimo regolamento n. 142 del 2023 entro il 31 ottobre 2027, ovvero, se antecedente, entro la data di presentazione della prima SCIA di variazione.
9.53. Maccanti, Iezzi, Comaroli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, è prorogato al 31 dicembre 2027.
*9.54. Caroppo.
*9.56. Casu.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, lettera b):
1) al numero 3) le parole: «28 febbraio», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;
2) al numero 3.1) le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre»;
3) al numero 3.2) le parole: «15 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026»;
4) è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«3.3) gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di cui al numero 3.2) si intendono assolti anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»;
b) al comma 9, primo periodo, le parole: «28 febbraio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole: «15 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026».
**9.57. Braga, Simiani, Bonafè, Roggiani, Curti, Evi, Ferrari, Gnassi, Stefanazzi, Gianassi, Ubaldo Pagano, Lacarra, Andrea Rossi.
**9.58. Pella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel Pag. 176limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030».
*9.60. Casu, Ghio, Bakkali, Barbagallo, Morassut.
*9.61. Osnato, Frijia, Deidda.
*9.62. Cesa.
*9.63. Pella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la qualità delle relazioni territoriali sulla linea ferroviaria Parma-La Spezia, tratta funzionale del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero e nelle more della consegna all'esercizio del progetto Nodo di Genova Terzo Valico dei Giovi, il progetto «Completamento raddoppio asse ferroviario Pontremolese – 1a fase – Raddoppio tratta Parma-Vicofertile» include la realizzazione dell'opera «Parma Fiera-nuova fermata AV», ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. I finanziamenti assegnati a Rete ferroviaria italiana ai sensi della delibera Cipe n. 19/2009 sono integrati di una dotazione finanziaria aggiuntiva e vincolati alla realizzazione della fermata «Parma Fiera-nuova fermata AV», per 20 milioni di euro nel 2026 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 a valere sulle risorse apportate dalla rimodulazione delle risorse assegnate alla Missione M2 C2, Investimento 3.4 della tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, così come aggiornata, da ultimo, il 9 settembre 2025. Eventuali determinazioni assunte dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e adottate secondo le modalità ivi previste, tengono conto dei motivi di sicurezza e qualità delle relazioni di cui al primo periodo e dell'attuazione del progetto di cui al secondo periodo.
9.64. Cattaneo.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di assicurare il completamento della progettazione esecutiva del tratto Anselmetti-Orbassano della Metro Linea 2 di Torino, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito fondo, denominato «Fondo per la realizzazione del tratto Anselmetti-Orbassano della Metro Linea 2 di Torino», con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e a 25 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.65. Iaria, Fede, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» Pag. 177dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Conseguentemente, si applica anche all'anno 2027 la contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 477, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e in conformità alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
9.66. Bellomo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. L'operatività del Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogata per gli anni gli anni 2026, 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9.67. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di politiche abitative, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
9.68. Urzì.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di garantire la continuità realizzativa dell'intervento «Metrotranvia Milano Parco Nord-Seregno» (CUP D21E08000000001), incluso nel Programma delle infrastrutture strategiche ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e finanziato con delibere CIPE n. 52/2008 e n. 67/2008 e CIPESS n. 23/2022, i termini di utilizzo delle risorse statali ivi autorizzate sono prorogati al 31 dicembre 2028, comprensivi delle occorrenze di collaudo e rendicontazione. Fino al medesimo termine, i relativi stanziamenti sono sottratti ai meccanismi di perenzione e sono consentite, senza perdita del contributo, rimodulazioni del quadro economico e varianti strettamente necessarie al superamento delle interferenze e all'adeguamento alle prescrizioni della CIPESS n. 23/2022, nel rispetto della spesa autorizzata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate ulteriori risorse, a valere sul Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, per la copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e non altrimenti coperti.
9.69. Roggiani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di consentire il completamento dei lavori relativi alla realizzazione della Metrotranvia Milano Parco Nord-Seregno (CUP D21E08000000001), incluso nel Programma delle infrastrutture strategiche ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e finanziato con delibera CIPE n. 52/2008 e n. 67/2008 e CIPESS n. 23/2022, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 a valere sul Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Pag. 178Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto delle diverse fonti di finanziamento insistenti sull'opera. È, altresì, prorogato il termine di utilizzo sino al momento del collaudo e della rendicontazione comprese.
9.70. Roggiani.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. L'operatività del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è prorogata per gli anni 2026, 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a ulteriori 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9.72. Ferrari, Braga, Simiani, Furfaro, Curti, Evi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «Per gli anni dal 2019 al 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2026,».
9.73. Montaruli, Longi, Trancassini.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 31 dicembre 2026. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.
9.74. Pella, Gentile.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Dopo l'articolo 22 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è inserito il seguente:
«Art. 22-bis.
(Modifiche in materia di periodicità delle revisioni)
1. I controlli periodici cui devono essere sottoposte le zattere di salvataggio previsti dall'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, n. 219, sono posticipati di un anno.».
9.75. Congedo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 62, comma 9, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle parole: «Il ricorso alla stazione appaltante» sono premesse le seguenti: «Senza applicare le procedure di affidamento di cui al presente Codice»;
b) dopo le parole: «mediante apposita convenzione», sono aggiunte le seguenti: «ovvero attraverso società interamente pubblica costituita ai sensi dell'articolo 4, comma Pag. 1792, lettera e), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».
*9.76. Zinzi.
*9.105. Volpi.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di garantire continuità al servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione balneare 2026, all'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-decies, primo periodo, le parole: «30 settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026»;
b) al comma 4-undecies, le parole: «30 settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».
9.103. Frijia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2026, il termine di cui all'articolo 7, comma 4-undecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2026.
9.79. Pella, Paolo Emilio Russo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, la sospensione di cui all'articolo 7, comma 4-undecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è prorogata sino alla fine della stagione balneare 2026, come definita ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, e comunque non oltre il 1° ottobre 2026.
9.80. Di Mattina.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 7, comma 4-undecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «30 settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».
9.104. Gadda, Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il termine per l'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è fissato al 30 giugno 2026. Il decreto di cui al primo periodo prevede che non possano essere ammessi agli interventi di sostegno abitativo quanti non ottemperino, ove stabiliti, agli obblighi di mantenimento dell'ex coniuge e dei figli, nonché alle altre prescrizioni di natura personale e patrimoniale contenute negli accordi o nei provvedimenti di separazione e divorzio.
9.82. Bonetti.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle piccole imprese di trasporto nonché incentivare gli investimenti nella logistica a minor impatto ambientale, all'articolo 1, comma 698, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026». Conseguentemente, le risorse di cui al medesimo articolo 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro per l'anno 2027.
9.84. Iaria, Fede, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo cause non direttamente imputabili al comune beneficiario ovvero cause di forza maggiore, eventi imprevedibili opportunamente comprovati».
9.85. Fascina.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 marzo 2027»;
b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026».
*9.86. Casasco, Squeri, Pella.
*9.87. Comaroli, Barabotti, Dara, Maccanti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.
*9.88. Boschi, Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;
b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2026».
9.89. Deidda, Amich, Frijia, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo, Baldelli, Longi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, sono valide le domande presentate anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 31 marzo 2026.
*9.90. Frassini, Maccanti, De Bertoldi, Comaroli, Cattoi, Ottaviani, Iezzi, Bof.
*9.91. Caroppo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 747, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prorogata anche per l'anno 2028 per un importo pari a 1,5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
9.93. Caroppo, Pella, Paolo Emilio Russo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, le parole: «stipulati entro il 31 maggio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «stipulati entro il 31 dicembre 1991».
*9.94. Zaratti, Grimaldi.
*9.95. Bonafè, Mancini.
(Inammissibile)
Pag. 181Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. L'incarico del presidente pro tempore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è prorogato fino alla scadenza del consiglio di amministrazione del medesimo Ente e, comunque, non oltre il 10 aprile 2027, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9.96. Iezzi, Comaroli, Bof, Frassini, Cattoi, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 32, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
9.97. Di Mattina, Andreuzza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
9.98. Iaria, Fede, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. A decorrere dal 30 giugno 2026, l'articolo 25 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è abrogato.
9.99. Faraone.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico nonché di mantenere gli attuali livelli occupazionali, nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario e della puntuale definizione degli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell'impianto funiviario di Savona, anche in funzione di prospettive di coinvolgimento di soggetti privati nella gestione dell'infrastruttura attualmente in corso di valutazione, il termine della gestione commissariale di cui all'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, viene prorogato al 31 dicembre 2027, senza ulteriori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
9.100. Bruzzone, Iezzi, Comaroli, Frassini, Cattoi, Bof, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si interpreta nel senso che la proroga della durata delle concessioni ivi prevista si applica a tutti i contratti di affidamento, sia totali che parziali, dei servizi e delle attività svolte in sub-concessione presso le aree di servizio autostradali. Al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali e la tutela dei livelli occupazionali nelle aree di servizio autostradali, la suddetta proroga opera anche in favore dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge.
9.101. Squeri.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di garantire il mantenimento di un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2026, per l'aeroporto di Crotone. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, Pag. 182con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.102. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e dell'occupazione di aree demaniali)
1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 26 è sostituito dal seguente:
«26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'Allegato 1, Tipologie da 1. a 6., nell'ambito dell'intero territorio nazionale, purché non rientrino nei casi di insuscettibilità assoluta di sanatoria previsti dal comma 27 del presente articolo e fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli immobili situati in aree soggette a vincolo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni devono adottare una legge di attuazione del presente comma con la quale sono determinate le possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria delle predette tipologie di abuso edilizio.»;
b) al comma 27, lettera d):
1) dopo le parole: «qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere» sono inserite le seguenti: «e comportanti inedificabilità assoluta»;
2) le parole: «e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici» sono soppresse.
2. Ai fini della presente legge sono sospesi tutti i procedimenti e i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali, anche esecutivi, di natura amministrativa e penale, fino alla definizione delle predette istanze.
9.02. Patriarca, Pierro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Interventi di rigenerazione urbana)
1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 26 è sostituito dal seguente:
«26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'Allegato 1, Tipologie da 1. a 6., nell'ambito dell'intero territorio nazionale, purché non rientrino nei casi di insuscettibilità assoluta di sanatoria previsti dal comma 27 del presente articolo e fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli immobili situati in aree soggette a vincolo. Ai fini della sanatoria, per le costruzioni in zona sismica, rimane, in ogni caso, ferma la necessità che l'intervento risulti conforme alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento del rilascio del titolo in sanatoria. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni devono adottare una legge di attuazione del presente comma con la quale sono determinate le possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria delle predette tipologie di abuso edilizio.».
*9.03. Vietri, Cangiano, Cerreto, Schifone, Schiano di Visconti, Giorgianni, Rotondi.
*9.07. Zinzi.
*9.08. Patriarca, Pierro.
(Inammissibile)
ART. 10.
Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027 con le seguenti: al 31 dicembre 2028 e al 31 marzo 2029.
*10.1. Paolo Emilio Russo, Gentile.
*10.2. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.
Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027 con le seguenti: al 31 dicembre 2027 e al 31 marzo 2028.
10.11. Tirelli, Romano.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono prorogate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dall'articolo 1, comma 323, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2028. Conseguentemente, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di voto, in coerenza con il principio di universalità dello stesso, e di superare la modalità di voto cosiddetta «opzione inversa», le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 15 milioni di euro per l'anno 2026.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.3. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.
(Inammissibile limitatamente al terzo periodo del capoverso 1-bis e al comma 1-ter)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono prorogate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dall'articolo 1, comma 323, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2028. Conseguentemente, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di voto, in coerenza con il principio di universalità dello stesso, e di superare la modalità di voto cosiddetta «opzione inversa», le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 15 milioni di euro per l'anno 2028.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.4. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.
(Inammissibile limitatamente al terzo periodo del capoverso 1-bis e al comma 1-ter)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono prorogate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dall'articolo 1, comma 323, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioniPag. 184 hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2028.
10.5. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono prorogate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dall'articolo 1, comma 323, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2027.
10.6. Di Giuseppe.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 504 è inserito il seguente:
«504-bis. Per consentire la continuità delle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, disciplinati ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dal decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico 22 novembre 2012, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, nell'ambito della disponibilità finanziaria di cui al comma 504, con provvedimento di concessione delle agevolazioni a cura dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, istituita dall'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».
10.7. Cattaneo.
(Inammissibile)
ART. 11.
Aggiungere, in fine, il seguente comma::
2-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2026».
11.2. Pellegrini, Lomuti, Perantoni, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2026 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11.3. Maiorano.
ART. 12.
Sopprimere i commi 1 e 2.
*12.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Casu, Ghio.
*12.2. Pella, Gentile.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In considerazione della peculiare natura delle funzioni attribuite all'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati e della necessità di assicurare la piena operatività dell'ente, anche in relazione agli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il divieto di mobilità volontaria del personale appartenente al Ministero della giustizia non si applica al personale che:
a) abbia partecipato alle procedure di mobilità volontaria bandite dall'Agenzia nazionalePag. 185 per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
b) sia risultato idoneo o vincitore delle procedure di cui alla lettera a) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. Il trasferimento del personale di cui al comma 1-bis avviene nei limiti delle unità già individuate dalle procedure di mobilità concluse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12.3. Iacono, Barbagallo.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non successiva al 31 dicembre 2026»;
b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «prorogabile fino al 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile fino al 31 dicembre 2026».
1-ter. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, anche per le finalità connesse alla stabilizzazione integrale del contingente di personale della giustizia reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e all'efficienza della giustizia.
2-quater. Per le finalità del precedente comma 2-ter è autorizzata la spesa di 194.000.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'annuale e progressiva eliminazione, finalizzata ad assicurare maggiori risparmi pari a 194.000.000 euro a decorrere dall'anno 2026, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».
12.4. Grimaldi, Dori, Zaratti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Per consentire la stabilizzazione integrale del contingente reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia è autorizzato a indire ulteriori procedure di stabilizzazione, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nei limiti di 3.800 unità nell'Area dei funzionari e di 700 unità nell'Area degli assistenti per ciascuno degli anni 2026 e 2027, con conseguente incremento della dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.
2-ter. Per l'attuazione del comma 2-bis è autorizzata la spesa di 101.829.195 euro per l'anno 2026, di 305.487.584 euro per l'anno 2027 e di 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.Pag. 186
2-quater. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2-bis, i contratti del personale reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati fino al 31 dicembre 2028.
2-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 101.829.195 euro per l'anno 2026, a 305.487.584 euro per l'anno 2027 e a 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 716-bis, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, è inserito il seguente:
«716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 129, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva pari a 101.829.195 euro per l'anno 2026, a 305.487.584 euro per l'anno 2027 e a 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028.».
12.5. Dori, Grimaldi, Zaratti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate Ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato del personale reclutato ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al 31 dicembre 2026. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministero della giustizia è altresì autorizzato a stabilizzare il medesimo personale, nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, previa verifica che il predetto personale possieda il requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione. Per le finalità di cui al primo e secondo periodo è autorizzata la spesa di 205.000.000 euro per l'anno 2026 e di 410.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 205.000.000 euro per l'anno 2026 e a 410.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, quanto a 5.000.000 euro per l'anno 2026 e a 210.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato del personale reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al 31 dicembre 2026. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Segretariato generale della giustizia amministrativa è altresì autorizzato a stabilizzare il medesimo personale, nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, previa verifica che il predetto personale possieda il requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2026 e di 6.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri di cui al presente Pag. 187comma, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2026 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
12.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Casu, Ghio, Barbagallo.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di garantire la continuità e il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 194.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, per gli anni 2026 e 2027, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
12.7. Grimaldi, Dori, Zaratti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di garantire la continuità e il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 120.071.098 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di garantire la continuità e il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.Pag. 188
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a euro 120.071.098 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.31. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la continuità e il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
12.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Casu, Marino, Iacono, Ghio, Barbagallo.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 4-quater, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «limitatamente alle sessioni da indire per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle sessioni da indire per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».
3-ter. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «tredici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni».
*12.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
*12.11. Morrone.
*12.12. Dori, Grimaldi, Zaratti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nelle more di una riforma organica della professione forense, all'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «tredici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni».
12.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «entro tredici anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattordici anni».
*12.14. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
*12.16. Morrone.
*12.17. Dori, Grimaldi, Zaratti.
*12.18. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni dell'Ufficio per il processo, per il personale tecnico di amministrazione e data entry non stabilizzato e reclutato a tempo determinato tramite concorso deliberato dalla Commissione RIPAM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 26 del 1° aprile 2022, la Pag. 189permanenza in servizio è prorogata al 31 dicembre 2026.
12.19. Pittalis, Bicchielli.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
5-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 5-bis, valutate in 2,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.20. Bagnai.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 445, comma 2, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
b) all'articolo 460, comma 5, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
12.22. D'Alfonso.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi del Programma di edilizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, ivi inclusi quelli previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, i contratti di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti generali preposti all'attuazione delle opere previste nel suddetto Programma, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, possono essere prorogati, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, anche oltre i limiti di età previsti a legislazione vigente.
*12.23. Furgiuele, Iezzi, Comaroli.
*12.24. Pella, Gentile.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di garantire il completamento dei programmi di edilizia penitenziaria e del PNC, ivi inclusi quelli gestiti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, i contratti di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti generali preposti all'attuazione delle opere previste nel suddetto Programma, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, possono essere prorogati, per un periodo non superiore a 24 mesi, anche oltre i limiti di età ordinamentali.
12.38. Cesa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Il termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo differito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2025, n. 100, relativo alla responsabilità erariale, è differito al 31 dicembre 2026. La disciplina ivi prevista trova applicazione anche per i fatti commessi tra il 1° gennaio 2026 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12.25. Panizzut, Comaroli, Iezzi, Bof, Frassini, Cattoi, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Il termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo differito dall'articolo 1, comma 1, Pag. 190del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2025, n. 100, relativo alla responsabilità erariale, è differito al 31 dicembre 2026.
*12.26. Pella, Mazzetti.
*12.27. Tirelli, Romano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026».
12.28. Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: «entro il 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2027».
*12.29. Grippo, Bonetti.
*12.30. Boschi, Faraone.
*12.32. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «31 ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2027».
12.34. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
12.35. D'Orso, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Nelle more della riforma della disciplina degli ordinamenti professionali, lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali degli ordini e collegi professionali delle professioni regolamentate è sospeso per la durata di un anno. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad esercitare le proprie funzioni al fine di garantire la continuità istituzionale e amministrativa degli enti. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di scioglimento degli organi per gravi irregolarità o commissariamento, nonché le competenze degli organi di vigilanza ministeriale.
12.36. Palombi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire il rafforzamento delle strutture organizzative del Ministero della giustizia, la validità della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 1.000 unità di personale non dirigenziale con profilo di conducente di automezzi, bandito con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione (rif. prot. D.O.G. num. 14436.ID del 7 agosto 2024) del Ministero della giustizia, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. La graduatoria di cui al presente comma può essere utilizzata, fino alla medesima data, per la copertura dei posti vacanti e disponibili, mediante scorrimento, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e delle risorse finanziarie disponibili a legislazionePag. 191 vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle disposizioni in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale.
12.37. Pisano.
ART. 13.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la continuità della capacità operativa necessaria all'attuazione degli interventi relativi al contrasto al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, e favorire la stabilizzazione del personale ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga al limite di durata massima complessiva di trentasei mesi per ciascun contratto. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 704, della medesima legge n. 178 del 2020 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.1. Morfino, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di contrasto alla crisi idrica, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*13.2. Rotelli, Trancassini, Cerreto, Testa.
*13.4. Carloni, Bruzzone, Cavandoli, Iezzi, Comaroli.
*13.5. Squeri.
*13.6. Tirelli, Romano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 837-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2027».
13.7. Bruzzone, Carloni, Cavandoli, Frassini, Cattoi, Bof, Iezzi, Comaroli.
Sopprimere il comma 2.
13.8. Cappelletti, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è prorogato al 31 dicembre 2026.
2-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimentoPag. 192 degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.
1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, deve prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della Pag. 193concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico-privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Costituisce condizione per la riassegnazione della concessione l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
1-bis.6. Le regioni e le province autonome, qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5, adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5.».
13.9. Peluffo, Simiani, Roggiani, Girelli, Ferrari.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2031». Conseguentemente, l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
13.10. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2031».
*13.61. Squeri, Casasco, Cattaneo, Pella.
*13.62. Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027». Conseguentemente, l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
13.11. Gusmeroli, Zucconi, Squeri, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani, Casasco, Polidori, Milani, Mascaretti, Giovine, Maerna, Comba, Iaia, Schiano di Visconti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
*13.12. Patriarca.
*13.13. Boschi, Faraone.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «centottanta».
13.14. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.
Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al quarto periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono aggiunte le seguenti: «, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».
13.17. De Palma.
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la lettera b);
b) alla lettera d), dopo le parole: diciassettesimo periodo, aggiungere le seguenti: le parole: «e dei subcommissari» sono soppresse e.
13.15. Lovecchio.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 4, comma 5-bis, terzo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»
13.16. Milani.
Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: , finalizzato al completamento degli interventi di bonifica e di ambientalizzazione del sito di interesse nazionale di Taranto.
13.18. L'Abbate, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il cronoprogramma procedurale e finanziario include specifici indicatori relativi all'impatto occupazionale degli interventi di bonifica, alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati e all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore. Il Commissario straordinario assicura il coinvolgimento delle parti sociali territoriali attraverso apposite forme di informazione periodica.
*13.19. Ruffino, D'Alessio.
*13.20. De Palma, Pella, Gentile.
*13.21. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, l'obbligo di emissione e gestione in modalità digitale del formulario di identificazione del rifiuto è prorogato al 13 agosto 2026.
5-ter. Fino alla data di cui al comma 5-bis continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.
5-quater. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, relative unicamente ai formulari di identificazione rifiuti, entrano in vigore a partire dal 15 settembre 2026.»
13.22. Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, l'obbligo di emissione e gestione in modalità digitale del formulario di identificazione del rifiuto è prorogato al 13 agosto 2026.
5-ter. Fino alla data di cui al comma 5-bis continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.
13.23. Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. Il termine di cui all'articolo 17 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è prorogato fino al 30 giugno 2026.
5-ter. Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del termine massimo previsto nel comma 5-bis, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto, per le finalità di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13.24. Pella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la disponibilità delle tecnologie di geolocalizzazione sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del termine massimo previsto nel primo periodo, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto, per le finalità di cui al successivo comma 3, lettera b).».
13.25. Squeri.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. All'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
Pag. 196b) alla lettera b), le parole: «venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue mesi».
5-ter. Sono conseguentemente fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di affidamento dei lavori.
5-ter. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, l'ultimo periodo è soppresso.
13.26. Cannizzaro.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «31 dicembre 2030» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2031».
5-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i commi da 50 a 53 sono soppressi.
5-quater. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 5-ter, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.27. Bonetti.
(Inammissibile limitatamente ai commi 5-ter e 5-quater)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, le parole: «dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2026»;
b) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre del 2026, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico»;
c) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2026 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 maggio 2026».
5-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 5-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
13.28. Cappelletti, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023 al 2027»;
b) al secondo periodo, le parole: «degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».
5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamentoPag. 197 relativo al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica.
13.29. Paolo Emilio Russo, Pella, Gentile, Cannizzaro.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) dopo le parole: «svolgimento delle operazioni R1» sono inserite le seguenti: «o all'utilizzo di CSS-Combustibile conforme ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;
2) dopo le parole: «si considera vincolante» sono inserite le seguenti: «, per i quantitativi effettivamente impiegati nello svolgimento del processo produttivo,»;
3) le parole: «limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico» sono soppresse;
b) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
13.30. Furgiuele, Barabotti, Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof, Ziello.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, l'operatività del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è prorogata per gli anni 2026, 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13.32. Evi, Simiani, Curti, Ferrari, Fornaro.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Allo scopo di assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito, continuano a operare sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Qualora sia prevista la realizzazione di opere per il mantenimento ovvero l'esercizio degli impianti di cui al primo periodo in altro sito, l'efficacia dell'autorizzazione originaria e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, è prorogata sino all'ultimazione delle opere medesime.
13.33. Pella, Paolo Emilio Russo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Gli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, si Pag. 198applicano fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW e comunque non oltre il 31 dicembre 2029. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla modifica del termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale, in conformità alla presente disposizione.
*13.34. Tassinari.
*13.35. Torto, Pavanelli, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Cappelletti.
*13.36. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*13.37. Bakkali, Simiani, Gnassi, Evi, Curti, Ferrari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di garantire la prosecuzione di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento della qualità dell'aria nell'area della pianura padana, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2026 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.39. Ascari, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Fino al 31 dicembre 2026 e al fine di dare continuità alle misure di incentivazione per le piccole aziende agricole di montagna di cui all'articolo 39-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nelle zone montane le misure d'incentivazione di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, si applicano anche alle aziende agricole il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.
13.40. Schullian, Steger, Manes, Gebhard.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Fermo restando gli obblighi di tracciabilità dei rifiuti, in sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, relative unicamente ai formulari di identificazione rifiuti, entrano in vigore a partire dal 15 settembre 2026.».
13.45. Ghirra, Zaratti, Grimaldi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, relative unicamente ai formulari di identificazione rifiuti, entrano in vigore a partire dal 15 settembre 2026.».
*13.41. Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*13.42. Pietrella.
*13.43. Pella.
*13.44. Benzoni.
*13.46. Boschi, Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 ottobre 2026, in alternativa alle modalità indicate nell'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in modalità cartacea.
**13.48. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
**13.49. Tassinari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 188-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito digitalmente secondo le modalità contenute nel decreto di cui al comma 1, a partire dal quarantesimo mese dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.».
*13.50. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*13.51. Pella.
*13.52. Faraone.
*13.53. Benzoni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «non dirigenziale» sono soppresse;
b) alla lettera a), le parole: «risulti in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «abbia prestato servizio»;
c) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026» e le parole: «quindici mesi continuativi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi continuativi e non».
13.54. Romano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «non dirigenziale» sono soppresse;
b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
13.55. Romano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: «A partire dalla data» fino a: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, e per i dodici mesi successivi».
13.56. Tirelli, Romano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole da: «A partire dalla data» fino a: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: Pag. 200«A partire dal 1° marzo 2026 e non oltre il 30 giugno 2026».
*13.57. Nevi.
*13.58. Caretta, Giorgianni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, sostituire le parole: «A partire dalla data» fino a: «31 dicembre 2025», con le seguenti: «A partire dal 1° marzo 2026 e non oltre il 30 giugno 2026, con priorità per gli impianti asserviti».
13.31. Mattia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
13.60. Bof, Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Ziello.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 , dopo le parole: «transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2026».
13.63. Ilaria Fontana, Morfino, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Il termine operativo delle centrali a carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica, fissato dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), è differito al 31 dicembre 2038 su tutto il territorio nazionale.
13.64. Richetti, Bonetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 11, comma 2-sexies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) le parole: «entro il 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027».
13.65. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
13.66. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2030».
13.68. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Coordinamento con la programmazione europea)
1. Le amministrazioni competenti assicurano il coordinamento degli interventi Pag. 201prorogati o finanziati ai sensi del presente decreto-legge con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027, nel rispetto del principio di partenariato economico e sociale.
*13.01. Ruffino.
*13.02. De Luca, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Boschi.
*13.04. Pella, Gentile.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Blue Community)
1. Dopo l'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è aggiunto il seguente:
«Art. 72-bis.
(Strategia nazionale delle Blue Community)
1. Entro il 31 dicembre 2026 la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove la predisposizione della Strategia nazionale delle Blue Community, finalizzata alla valorizzazione, rigenerazione e gestione sostenibile dei territori costieri e marini della Repubblica, nel quadro dei principi dell'economia blu, della transizione ecologica e dell'ecologia integrale.
2. La Strategia nazionale delle Blue Community riconosce il valore strategico delle comunità costiere, insulari e lagunari che intendono utilizzare in modo equilibrato e innovativo le proprie risorse naturali, ambientali, culturali e produttive – tra cui mare, coste, biodiversità marina, pesca, energia rinnovabile e patrimonio portuale – favorendo la nascita di modelli territoriali di Blue Regeneration & Resilience e promuovendo un nuovo rapporto di scambio e cooperazione con le comunità interne e urbane, al fine di costruire un modello integrato di sviluppo sostenibile nei seguenti ambiti:
a) gestione integrata e certificata degli ecosistemi marini e costieri, comprendente la tutela della biodiversità, il ripristino degli habitat, la pianificazione dello spazio marittimo e le misure di adattamento ai cambiamenti climatici;
b) gestione sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi di pesca, con particolare attenzione alla pesca artigianale, alla diversificazione produttiva e alla valorizzazione delle pratiche tradizionali;
c) promozione della bioeconomia blu e della ricerca applicata alle biotecnologie marine, alle alghe, ai bioprodotti e alla valorizzazione dei sottoprodotti della pesca in ottica di economia circolare;
d) produzione di energia da fonti marine rinnovabili, ivi comprese l'eolico offshore, il moto ondoso, le correnti marine e la desalinizzazione sostenibile;
e) sviluppo di infrastrutture e portualità sostenibile, mediante la riduzione dell'impatto ambientale, la digitalizzazione dei sistemi portuali e la promozione di modelli di logistica blu a basso impatto;
f) promozione di un turismo blu sostenibile, capace di valorizzare la cultura marittima, la dieta mediterranea, le produzioni locali e il patrimonio naturale e culturale costiero;
g) rigenerazione urbana e costiera fondata su criteri di resilienza, innovazione sociale e transizione ecologica delle comunità;
h) mobilità marittima e costiera integrata e intelligente, finalizzata a connettere in modo sostenibile porti, borghi costieri, isole minori e aree interne;
Pag. 202i) educazione, ricerca e formazione alla cultura del mare e dell'economia blu, attraverso programmi di apprendimento esperienziale, accademie territoriali e partenariati pubblico-privati.
3. Con proprie leggi o atti di programmazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare le modalità, i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei quali le Unioni di comuni costieri, le Città metropolitane, i distretti della pesca e le Autorità di sistema portuale promuovono l'attuazione della Strategia nazionale di cui al presente articolo, anche mediante strumenti di cooperazione istituzionale ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. La Strategia nazionale delle Blue Community costituisce quadro di riferimento per l'attuazione coordinata dei programmi e fondi europei destinati alla transizione blu e alla gestione sostenibile delle aree costiere, in particolare per gli interventi finanziati nell'ambito del Programma nazionale FEAMPA 2021-2027, del Programma operativo regionale FESR, del PNRR – Missione 2 – Componente 4, e delle iniziative dell'Unione europea per la Blue Economy e della Mission “Restore our Ocean and Waters by 2030”.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
**13.05. Pella.
**13.06. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**13.07. L'Abbate, Morfino, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile)
ART. 14.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 14.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy)
1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese:
a) all'alinea, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;
b) alla lettera b), dopo le parole: «di incubatori certificati,» sono aggiunte le seguenti: «dal 1° luglio 2026» e le parole: «fino alla misura massima del 50 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate “PMI”, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità, alle seguenti condizioni: fino alla misura massima del 50 per cento per le operazioni finanziarie oltre i 12 mesi, e del 40 per cento per le operazioni fino a 12 mesi di durata, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate “PMI”, rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, e fino alla misura massima del 70 per cento per le operazioni finanziare oltre i 12 mesi e al 50 per cento per le operazioni fino a 12 mesi di durata, riferite Pag. 203alle PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione.».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*14.1. Centemero, Bof, Iezzi, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.
*14.2. Squeri.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;
b) alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal primo periodo, per l'anno 2026, alle fondazioni che si qualificano come enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che prestano servizi socio-sanitari e assistenziali in regime residenziale e semiresidenziale e che sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche se non iscritte al repertorio delle notizie economiche e amministrative, l'importo massimo garantito dal Fondo è quello previsto dalla lettera a).».
14.3. Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2027.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo al Fondo a sostegno dell'impresa femminile, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
14.5. Bonetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 97 è aggiunto il seguente:
«97-bis. Il Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui al comma 97 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
14.4. Tenerini.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Il termine per la rendicontazione degli interventi e delle misure che consentono l'accesso al «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere», di cui all'articolo 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è differito al 30 aprile 2027, anche ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 1-ter a 1-sexies.
1-ter. Anche alla luce della proroga di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio 2027, l'esonero contributivo previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 novembre 2021, n. 162, è rideterminato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 100.000 euro annui per ciascuna azienda e ciascun ente con un numero di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta, ovvero in misura non superiore al 2 per cento e nel limite massimo di 100.000 euro annui per ciascuna azienda e ciascun ente con un numero di dipendenti fino a duecentocinquanta, riparametrato e applicato su base mensile, entro il limite massimo di spesa di 100 milioni di Pag. 204euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-quater. Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio 2027, l'accesso ad appalti pubblici e a finanziamenti statali è consentito, per le aziende e gli enti con un numero di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta, solamente se in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
1-quinquies. All'articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2027, le aziende pubbliche e private che impiegano almeno duecentocinquanta dipendenti sono tenute a dotarsi della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».
1-sexies. Al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 46-bis è inserito il seguente:
«Art. 46-ter.
(Rapporto sulla rappresentanza di genere)
1. Il datore di lavoro delle aziende pubbliche e private che occupano almeno duecentocinquanta dipendenti per il terzo esercizio consecutivo è tenuto a redigere un rapporto, da pubblicare annualmente nel sito internet dell'azienda, sulla situazione della rappresentanza maschile e femminile nella dirigenza e nei componenti degli organi direttivi, secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Ciascun sesso non può essere rappresentato in misura inferiore al 30 per cento all'interno della dirigenza e di ciascuno degli organi di cui al comma 1. Tale percentuale è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2030, in misura non inferiore al 40 per cento.
3. Le aziende pubbliche e private che non rispettino le soglie percentuali di cui al comma 2 sono tenute a inserire nel rapporto di cui al comma 1 le previsioni di allineamento alle soglie di misurazione degli indicatori chiave di prestazione previsti dalla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) il 16 marzo 2022.
4. Ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1, in conformità con la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, con proprio decreto, definisce le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso comprendere:
a) il numero dei dirigenti e dei componenti degli organi direttivi di sesso femminile e di sesso maschile, le differenze tra le retribuzioni divise per sesso, nonché l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascuno. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l'identità del dirigente o del componente dell'organo direttivo, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre con la specificazione del sesso, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;
b) le informazioni e i dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambientePag. 205 di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera».
14.6. Bonetti, Gribaudo.
(Inammissibile limitatamente ai commi da 1-ter a 1-sexies)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «non» è soppressa;
b) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».
14.133. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 5, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2026 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico. L'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dei predetti amministratori e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria».
1-ter. L'articolo 16, comma 6-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, non trova applicazione nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio dei procedimenti di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
1-quater. Anche al fine di una più ordinata ed efficiente gestione delle procedure di assegnazione del domicilio digitale da parte dell'ufficio del registro delle imprese, all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi.»;
b) al comma 5, le parole: «, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri,» sono soppresse.
In considerazione delle disposizioni di cui al presente comma, per le società di capitali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il termine, anche se già decorso, per la presentazione di formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, è prorogato al 30 giugno 2026.
1-quinquies. Al fine di allineare il numero dei mandati degli organi delle camere di commercio, il mandato dei membri della giunta di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o conferiti successivamente a essa, è rinnovabile per non più di due volte.
14.7. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
(Inammissibile limitatamente al comma 1-quater e alle parole «o conferitiPag. 206 successivamente a essa» del comma 1-quinquies)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 5, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2026 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico. L'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dei predetti amministratori e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria».
1-ter. L'articolo 16, comma 6-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, non trova applicazione nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio dei procedimenti di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
1-quater. Anche al fine di una più ordinata ed efficiente gestione delle procedure di assegnazione del domicilio digitale da parte dell'ufficio del registro delle imprese, all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi.»;
b) al comma 5, le parole: «, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri,» sono soppresse.
In considerazione delle disposizioni di cui al presente comma, per le società di capitali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il termine, anche se già decorso, per la presentazione di formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, è prorogato al 30 aprile 2026.
1-quinquies. Al fine di allineare il numero dei mandati degli organi delle camere di commercio, il mandato dei membri della giunta di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o conferiti successivamente a essa, è rinnovabile per non più di due volte.
*14.8. Pella.
*14.9. Torto, Pavanelli, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno.
(Inammissibile limitatamente al comma 1-quater e alle parole «o conferiti successivamente a essa» del comma 1-quinquies)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 5, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2026 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico. L'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dei predetti amministratori e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.».
1-ter. Al fine di allineare il numero dei mandati degli organi delle camere di commercio,Pag. 207 il mandato dei membri della giunta di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o conferiti successivamente a essa, è rinnovabile per non più di due volte.
**14.10. Pietrella.
**14.11. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani, Bonafè.
**14.12. Faraone.
(Inammissibile limitatamente alle parole «o conferiti successivamente a essa» del comma 1-ter)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 5, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».
1-ter. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 2, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte»;
b) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:
«Art. 22-bis.
(Mandati dei componenti degli organi camerali)
1. Ai fini del rispetto dei limiti ai mandati dei componenti degli organi camerali stabiliti dagli articoli 10, comma 7, 14, comma 2 e 16, comma 3, non si conteggia il mandato svolto parzialmente qualora la sua durata sia inferiore alla metà dei giorni più uno della durata effettiva del mandato del Consiglio camerale, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
2. Nel computo dei mandati degli organi camerali, non rilevano quelli eventualmente svolti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.».
*14.21. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.
*14.22. Battistoni, Gentile.
(Inammissibile limitatamente al comma 1-ter)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 5, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».
14.143. Trancassini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine prorogato, secondo quanto previsto dall'articolo 54-bis;»;
b) dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:
«Art. 54-bis.
(Proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano una durata contrattuale di almeno sei mesi e alla lavoratrice che alla data di scadenza del contratto si trovi in stato di gravidanza o fino a quattro mesi dopo la data presunta del parto, ovvero alla lavoratrice che adotta o cui è affidato un minore e che alla data di scadenza del contratto si trovi entro i terminiPag. 208 del congedo previsti dall'articolo 26, ovvero al lavoratore che usufruisce del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28.
2. Il termine del contratto di lavoro subordinato alla scadenza è automaticamente prorogato per un numero di mesi pari alla somma dei cinque mesi del periodo di congedo di maternità a cui inserire gli eventuali mesi usufruiti di divieto e interdizione anticipata di cui all'articolo 17 e quelli usufruiti di sospensione del congedo di maternità previsti dall'articolo 16-bis. Il numero di mesi di proroga del termine del contratto, qualora non interi, viene calcolato arrotondando per eccesso.
3. Se durante il periodo di proroga del termine del contratto di cui al comma 2 la lavoratrice usufruisce di periodi di divieto e interdizione previsti dall'articolo 17 o di sospensione previsti dall'articolo 16-bis, il contratto di lavoro prorogato, alla nuova scadenza, sarà automaticamente ulteriormente prorogato per un periodo di durata pari ai mesi usufruiti non già calcolati nella precedente proroga.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non trovano applicazione se alla scadenza del termine del contratto il datore di lavoro, di comune accordo con la lavoratrice o il lavoratore, rinnova il contratto per un periodo superiore rispetto al termine calcolato ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3, ovvero a tempo indeterminato, a patto che le mansioni e condizioni contrattuali siano le medesime, equivalenti o superiori.
5. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro per i periodi di proroga del termine del contratto di lavoro di cui ai commi 2 e 3, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se il contratto, secondo quanto previsto dal comma 4, viene rinnovato per un periodo superiore, ovvero a tempo indeterminato, è concesso un medesimo sgravio contributivo. Quando il rapporto di lavoro avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
6. Lo sgravio contributivo di cui al comma 5 è concesso per il periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, quando ne ricorrano tutte le altre condizioni, anche ai contratti già prorogati, ovvero già rinnovati a tempo indeterminato, prima della data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Lo sgravio si applica solo ai mesi residui dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza del termine previsto.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
14.13. Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Le iniziative di investimento di cui all'articolo 58-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, vengono definite con le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
1-ter. Il decreto di cui all'articolo 58-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è emanato entro il 30 giugno 2026.
1-quater. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter, Pag. 209sono consentite le operazioni di investimento da parte dei Fondi pensione finalizzate all'ottenimento della garanzia, di cui al comma 1 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, previe verifiche istruttorie che ne attestino il perseguimento oggettivo di un incremento della redditività prospettica, tenuto conto degli specifici profili di rischio, e la coerenza con i principi di sostenibilità delineati dall'ordinamento europeo. Possono essere attivate le iniziative di investimento più coerenti con lo specifico contesto e più funzionali con le esigenze di innovazione e supporto, digitale, strumentale e logistico, per l'accelerazione dei processi di capitalizzazione, ripatrimonializzazione e internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese. Tali iniziative sono sottoposte al Comitato previdenza Italia di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, in caso di valutazione positiva, procede all'inoltro delle relative richieste al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia può essere concessa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, di norma in misura non superiore all'80 per cento della singola operazione finanziaria. Ai predetti fini, i contributi spettanti al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare, in relazione a somme impegnate e non ancora erogate, sono riconosciuti entro il termine previsto dall'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, previa rendicontazione delle attività svolte in coerenza con gli indirizzi ricevuti e con il quadro normativo vigente.
14.14. Romano.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al fine di garantire certezza amministrativa, semplificazione procedurale e coerenza con i principi di trasparenza e neutralità economica, è prorogato, entro e non oltre il 31 marzo 2026, il termine per il pagamento, da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), degli indennizzi a favore dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativi ai procedimenti già avviati, riferiti alle somme impegnate e conservate in conto residui per gli anni 2023 e 2024, e per i quali la documentazione istruttoria è stata integralmente trasmessa ai sensi dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 dicembre 2023 e del 16 luglio 2024. Per i procedimenti di cui all'anno 2025, il termine di pagamento è prorogato al 31 maggio 2026.
1-ter. Le somme che, all'esito dei predetti pagamenti, risultino non utilizzate sono destinate, nell'esercizio 2026, all'accoglimento delle domande presentate dai lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dipendenti da società non partecipate pubbliche titolari dei cantieri navali, o dai loro eredi, nonché dalle medesime società non partecipate pubbliche, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al successivo comma 1-quinquies.
1-quater. Per l'anno 2026, le risorse annualmente disponibili del Fondo sono destinate:
a) in favore dei lavoratori, nonché dei loro eredi, che abbiano prestato attività lavorativa presso i cantieri navali di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società datrice di lavoro;
b) in favore delle società titolari dei medesimi cantieri navali, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto Pag. 210ministeriale di cui al successivo comma 1-quinquies. Il riparto è effettuato in base all'ordine di arrivo delle richieste.
1-quinquies. Il decreto di cui al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e il decreto di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, devono essere aggiornati al fine di dare attuazione ai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa.
Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, al secondo periodo dopo le parole: società partecipate di cui al suddetto periodo sono inserite le seguenti: , per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al successivo periodo.
14.15. Paolo Emilio Russo, Gentile.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a), b) e b-bis) sono sostituite dalle seguenti:
«a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;
c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022.»;
c) il comma 5-bis è soppresso.
1-ter. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «di quanto disposto dal primo», sono aggiunte le seguenti: «e dal secondo».
1-quater. All'articolo 24 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1-ter è soppresso.
1-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.17. Carotenuto, Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti economici e occupazionali derivanti dall'applicazione dei criteri di riparto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, limitatamente agli anni Pag. 2112026 e 2027, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo straordinario di perequazione per le emittenti televisive locali, con una dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis sono destinate alle imprese editoriali televisive locali collocate oltre la centesima posizione dell'ultima graduatoria definitiva approvata dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che risultino presenti in almeno quattro delle ultime graduatorie definitive, incluse quelle temporaneamente escluse dalla fascia delle prime cento per effetto del turn-over annuale.
1-quater. Il riparto delle risorse avviene secondo criteri perequativi e proporzionali, tenendo conto del numero di dipendenti e giornalisti impiegati, espressi in unità di lavoro annue (ULA), sulla base dell'ultima graduatoria definitiva approvata dal Ministero delle imprese e del made in Italy.
1-quinquies. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione della misura.
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*14.18. Di Mattina, Bagnai.
*14.19. Pella.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione del Paese, accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile di nuova generazione e promuovere la concorrenza, con riferimento alle risorse spettrali i cui diritti d'uso scadono il 31 dicembre 2029, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centoventi giorni dalla definizione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle procedure di allocazione ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono stabilite le modalità operative e i criteri amministrativi per l'assolvimento dei corrispettivi dovuti in denaro ovvero, in tutto o in parte, mediante realizzazione di investimenti di valore equivalente. Il decreto individua le tipologie di investimenti ammissibili, le metriche di valorizzazione degli stessi e i relativi limiti massimi, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
1-ter. Il decreto di cui al comma 1-bis definisce inoltre obblighi di esecuzione e di rendicontazione, garanzie e sanzioni, anche a carattere restitutorio, in caso di inadempimento. Restano fermi i contributi e gli oneri previsti dalla normativa vigente per le parti non assolte mediante investimenti di valore equivalente.
1-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14.20. Patriarca.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel triennio 2024-2026» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2026-2029».
1-ter. All'articolo 1, comma 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2030».
1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo Pag. 21210, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*14.23. Mauri, Guerra, Bonafè, Ferrari, Cuperlo, Fornaro.
*14.24. Magi.
*14.25. Boschi, Faraone.
*14.26. Zaratti, Grimaldi.
*14.27. Carfagna, Romano.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel triennio 2024-2026» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2026-2028».
1-ter. All'articolo 1, comma 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2029».
1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 3,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.28. Ascari, Baldino, Carmina, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogata per il triennio 2027-2029. I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 3,8 milioni di euro per l'anno 2029, 2,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2031.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 3,8 milioni di euro per l'anno 2029, 2,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.29. Mauri, Guerra, Bonafè, Ferrari, Cuperlo, Fornaro.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. La misura di cui all'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa al beneficio per i datori di lavoro privato che assumono donne disoccupate vittime di violenza, è prorogata per il triennio 2027-2029.
14.30. Bonetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 193, è aggiunto il seguente:
«193-bis. La disposizione di cui al comma 191 è prorogata per il triennio 2027-2029. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 3 milioni di euro per l'anno 2029, 2,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
*14.31. Mauri, Guerra, Bonafè, Ferrari, Cuperlo, Fornaro.
*14.32. Zaratti, Grimaldi.
*14.33. Boschi, Faraone.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
1-ter. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'Allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2026.
1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
14.34. Barzotti, Aiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, nel limite di spesa pari a 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e a 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.
14.36. Mari, Ghirra, Grimaldi, Zaratti, Borrelli.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Per l'anno 2026, al fine di garantire la distribuzione della Carta europea della disabilità (Disability card) in formato fisico a tutti i soggetti aventi diritto, è disposto un finanziamento di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Nelle more dell'adozione delle misure di erogazione della Carta europea della disabilità in formato fisico, ai soggetti aventi diritto è consentito, in ogni caso, fare richiesta della versione digitale della predetta Carta.
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.37. Marianna Ricciardi.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al fine di completare il processo di riorganizzazione aziendale, favorire il ricambio generazionale e garantire il pieno sviluppo dei processi di formazione, le disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano altresì per gli anni 2026 e 2027.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 80,4 milioni di euro per l'anno 2026, 225 milioni di euro per l'anno 2027, 270 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 54 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.38. Tucci, Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per combattere la «desertificazione commerciale» dei centri urbani, ovvero ridurre le chiusure dei negozi e favorire nuove aperture riducendo i costi di affitto, le misure previste dall'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano per gli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.40. Romeo, Pandolfo.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è prorogato fino al 31 dicembre 2027 il regime di liquidazione anticipata della NASpI in un'unica soluzione, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, limitatamente ai casi in cui l'anticipazione è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.41. De Micheli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, viene prorogato il regime di liquidazione anticipata della NASpI in un'unica soluzione, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, limitatamente ai casi in cui l'anticipazione è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
14.42. Tenerini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. L'efficacia della disposizione di cui dall'articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è sospesa fino al 31 dicembre 2027, limitatamente ai casi in cui l'anticipazione è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e 6 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.
14.43. De Micheli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 427, le parole: «30 settembre 2028» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028, ovvero fino al 30 giugno 2029, a condizione che entro il 31 dicembre 2028 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20 per cento del costo di acquisizione»;
b) dopo il comma 427, è aggiunto il seguente:
«427-bis. Le disposizioni di cui al comma 427 si applicano, con le medesime modalità, anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2028, ovvero fino al 30 giugno 2029, a condizione che entro il 31 dicembre 2028 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20 per cento del costo di acquisizione, in beni definiti nella TariffaPag. 215 doganale d'uso integrata, di cui ai capitoli 84 e 87, e identificati con le voci da 8427 a 8441, 8474 e 8701, anche se prodotti in uno dei Paesi aderenti al Gruppo dei Sette.».
14.44. Mancini, Roggiani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di salvaguardare l'abitazione nelle procedure di recupero crediti e potenziare lo strumento della cartolarizzazione sociale, all'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti da finanziamenti in qualunque forma concessi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore»;
b) al comma 2 le parole: «del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dei debitori ceduti, sia persone fisiche sia imprese, nel rispetto delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1-ter, ovvero, solo nei casi di rifinanziamento dei predetti crediti, della condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite del soggetto di cui al comma 7»;
c) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
«8-ter. Tutte le agevolazioni di cui al comma 8-bis trovano applicazione anche laddove la società veicolo di appoggio acquisisca la proprietà dell'immobile a garanzia del credito ceduto direttamente dal debitore e provveda contestualmente a cederlo in locazione a quest'ultimo, con la partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, anche qualora ciò avvenga al di fuori di operazioni di cui al comma 1 aventi una valenza sociale.».
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.45. Barzotti, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Aiello, Alifano, Carotenuto, Gubitosa, Raffa, Tucci.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) il comma 1-bis è abrogato;
c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2026, 461,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,3 milioni di euro per l'anno 2028 e 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.46. Morfino, Appendino, Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Auriemma, Baldino,Pag. 216 Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 412,1 milioni di euro per l'anno 2026, 320 milioni di euro per l'anno 2027, 233 milioni di euro per l'anno 2028, 206,3 milioni di euro per l'anno 2029 e 99,6 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede:
a) quanto a 250,3 milioni di euro per l'anno 2026, 320 milioni di euro per l'anno 2027, 233 milioni di euro per l'anno 2028, 206,3 milioni di euro per l'anno 2029 e 99,6 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 161,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.47. Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025»;
b) al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2026».
14.48. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Malavasi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025 e fino a giugno 2026»;
b) al comma 14, le parole: «e 12,2 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «17,2 milioni di euro per l'anno 2028 e 8 milioni di euro per l'anno 2029»;
c) al comma 15:
1) all'alinea, le parole: «e 3,5 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «17,2 milioni di euro per l'anno 2028 e 8 milioni di euro per l'anno 2029»;
2) alla lettera a), le parole: «, 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,1 milioni di euro per l'anno 2029» sono sostituite dalle seguenti: «17,2 milioni di euro per l'anno 2028, 8 milioni di euro per l'anno 2029».
14.49. Volpi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche per gli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, Pag. 217convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
14.50. Guerra, Scotto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Sono prorogate per gli anni 2026 e 2027 le disposizioni di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
*14.51. Guerra, Scotto.
*14.52. Carotenuto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2-ter.1, è inserito il seguente:
«2-ter.2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, coerentemente ai più recenti orientamenti giurisprudenziali in virtù dei quali, a far data dal mese di novembre del 2018, la società Acciaierie d'Italia S.p.A. è ritenuta responsabile di ogni eventuale danno connesso alla produzione degli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2-quater, anche i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stato emesso un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni a carico della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.»;
b) al comma 2-quater, le parole: «commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis, 2-ter e 2-ter.2», e dopo le parole: «comma 2-ter» sono inserite le seguenti: «e 2-ter.2».
14.53. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «31 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
14.54. Ghirra, Mari, Grimaldi, Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «31 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
*14.55. Pietrella.
*14.56. Bonafè, Guerra, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani.
*14.57. Barabotti, Nisini, Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.
*14.58. Pella.
*14.60. Torto, Pavanelli, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno.
*14.61. Faraone.
*14.62. Tirelli, Romano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 1, relativo agli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2026» ;
b) all'articolo 22, comma 1, relativo agli incentivi per favorire l'occupazione giovanile, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
c) all'articolo 23, comma 1, relativo agli incentivi per favorire l'occupazione delle lavoratrici svantaggiate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
d) all'articolo 24, comma 1, relativo agli incentivi per sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
14.63. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2026» e le parole: «31 dicembre 2028» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»;
b) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2028» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»;
c) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2028» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»;
d) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 19,3 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «107,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 38,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2029»;
2) al secondo periodo, le parole: «19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «di 38,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 13,8 milioni di euro per l'anno 2028 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2029»;
3) al quinto periodo, le parole «72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 26,2 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «145,8 milioni di euro per l'anno 2027, 52,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 26,2 milioni di euro per l'anno 2029».
*14.64. Faraone.
*14.65. Tenerini, Pella.
*14.66. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 7, primo periodo, le parole: «e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: Pag. 219«, di 508,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2028»;
c) al medesimo comma 7, quarto periodo, le parole: «e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 508,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2028»;
d) al comma 9, le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
**14.67. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
**14.68. Faraone.
**14.69. Tenerini, Pella.
**14.70. Tirelli, Romano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 4, le parole: «e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 231,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 115,7 milioni di euro per l'anno 2028»;
c) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
*14.71. Faraone.
*14.72. Tenerini, Pella.
*14.74. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 24, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 7, le parole: «e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, di 230,4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2028»;
c) al medesimo comma 7, quarto periodo, le parole: «e 115,2 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 230,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2028»;
d) al comma 9, le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
**14.75. Faraone.
**14.76. Tenerini, Pella.
**14.77. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, De Luca.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 7, primo periodo, le parole: «e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, di 165,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 180 milioni di euro per l'anno 2028».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 180 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembrePag. 220 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.78. Pella, Gentile.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dopo le parole: «della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica» sono inserite le seguenti: «e dei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
14.79. Ottaviani, Comaroli, Bof, Cattoi, Frassini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
14.80. Sottanelli, D'Alessio.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2026, in considerazione della ridotta aspettativa di vita, ai lavoratori e alle lavoratrici, pubblici e privati, che abbiano subito un trapianto d'organo o che abbiano il diabete insulinodipendente da almeno 20 anni è riconosciuto il medesimo anticipo pensionistico previsto per i lavoratori che abbiano una percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento e che consente il collocamento in quiescenza all'età di 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini qualora abbiano versato almeno 20 anni di contributi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate le necessarie disposizioni attuative.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.81. Perantoni, Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le Pag. 221verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, come sopra specificate, è escluso dal periodo di comporto.
14.82. Sportiello, Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. L'attuazione della disposizione di cui al comma 201, lettera c), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è prorogata al 1° gennaio 2027.
14.83. Ottaviani, Comaroli, Cattoi, Frassini, Iezzi, Bof.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 202 è sostituito dal seguente:
«202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 fatta eccezione per le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 201 che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie istruzioni entro le rispettive date.».
14.84. Pella, Paolo Emilio Russo, Cannizzaro, Gentile, Casasco.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 202, relativo all'efficacia delle disposizioni in materia di previdenza complementare, è sostituito dal seguente:
«202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026, ad eccezione di quelle di cui alla lettera c) che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2027. Entro il 1° luglio 2026, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie istruzioni.».
14.85. Casasco, Squeri, Pella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201 entra in vigore il 1° luglio 2027».
*14.86. Guerra, Scotto.
*14.87. Tassinari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole: «dal 1° luglio 2026» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quanto previsto alla lettera c), la cui decorrenza è fissata al 1° luglio 2027».
14.88. Guerra, Scotto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al fine di assicurare il completamento dei percorsi di accompagnamento all'autonomia personale, di inclusione sociale e di inserimento nell'ambito lavorativo dei soggetti con disabilità, avviati mediante il ricorso a progetti finanziati con risorse PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2, Investimenti 1.2, in scadenza a giugno 2026, è autorizzata, a favore degli enti del Terzo settore operanti nel territorio della regione Piemonte, la concessione di contributi, pari a 200.000 euro annui a cooperativa, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. I contributi di Pag. 222cui al primo periodo sono concessi nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la regione Piemonte, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.89. Appendino, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Iaria.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogate, in via sperimentale, per gli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri, valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo:
a) i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al presente comma;
b) il numero e l'importo dei voucher di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della citata legge 28 giugno 2012, n. 92, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.
14.90. Bonetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle funzioni attribuite agli uffici regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il personale assunto a seguito di procedura concorsuale pubblica espletata nell'anno 2024, in servizio a decorrere da gennaio 2025 con contratto di lavoro a tempo determinato, è inquadrato con contratto di lavoro a tempo indeterminato. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie già stanziate e disponibili a legislazione vigente, comprese quelle assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il funzionamento degli uffici del RUNTS, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incremento della dotazione organica complessiva, nell'ambito del fabbisogno di personale già autorizzato.
14.91. Furgiuele.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al secondo periodo, le parole: «50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «56 milioni di euro per l'anno 2024, 39 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026»;
c) al sesto periodo, le parole: «11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni Pag. 223di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «13 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 8 milioni di euro per l'anno 2026».
14.92. Carotenuto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. L'esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro che assumono mediante contratto di lavoro di apprendistato, di cui agli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è pari al 100 per cento, senza limite di importo massimo annuale, per tutta la durata del contratto. Tale beneficio è prorogato di un anno dalla data di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Il beneficio di cui al presente comma si applica nel limite complessivo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.93. Tucci, Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 495, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
b) dopo il comma 495, è aggiunto il seguente:
«495-bis. Le deroghe di cui al comma 495 si applicano, entro il limite complessivo vigente di spesa per il personale, anche alle procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che interessano i lavoratori assunti ai sensi del medesimo comma 495. In tali casi, l'amministrazione di destinazione subentra nella copertura finanziaria dei relativi posti e rappresenta nel piano triennale di fabbisogno del personale i soli costi a proprio carico».
14.94. Cannizzaro, Arruzzolo, Gentile.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*14.95. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
*14.96. D'Alessio.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Nelle more dell'adozione delle linee guida nazionali previste dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, in materia di concessioni per il commercio su aree pubbliche, al fine di garantire uniformità applicativa, certezza giuridica e continuità amministrativa, le concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogate fino al 31 dicembre 2027.
1-ter. La proroga di cui al comma 1-bis non si applica alle concessioni:
a) già rilasciate o rinnovate a seguito di procedure di evidenza pubblica, svolte nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza;
b) aventi scadenza successiva al 31 dicembre 2027.
1-quater. Restano ferme le disposizioni della legge 30 dicembre 2023, n. 214, e l'obbligo di adeguamento alle linee guida nazionali, una volta adottate.
14.97. Tenerini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 11 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «l'eventuale inerzia dei comuni» sono inserite le seguenti: «o provvedimenti già avviati e successivamente interrotti, sospesi o annullati anche in via di autotutela»;
b) al medesimo comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le concessioni comunque rilasciate nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 si intendono prorogate fino alla stessa data di scadenza delle concessioni interessate dalle procedure di rinnovo di cui al presente comma.»;
c) il comma 6 è abrogato.
*14.98. Ottaviani.
*14.99. Pella, Gentile.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 11, comma 6, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2032».
**14.100. Comaroli, Iezzi, Frassini, Cattoi, Ottaviani.
**14.101. Pella, Gentile.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 11, comma 6, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
14.102. Appendino, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. I titoli concessori di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, si intendono comunque validi nelle more della definizione delle linee guida di cui al comma 1 del medesimo articolo 11 e dello svolgimento da parte degli enti interessati delle relative gare.
*14.103. Steger, Manes.
*14.104. Pella.
*14.105. Appendino, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*14.106. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*14.107. Boschi, Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 18 gennaio 2024 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»;
b) al comma 2-bis, le parole: «anche per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2024, 2025 e 2026»;
c) al comma 2-ter, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».
14.108. Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si interpreta nel senso che, in caso di cumulo del reddito da pensione di cui al comma 1 del medesimo articolo con altri redditi da lavoro fuori dei casi consentiti, è prevista la restituzione di una quota del reddito da pensione pari al totale dei redditi da lavoro percepiti in Pag. 225violazione del divieto di cumulo di cui al medesimo articolo 14, comma 3.
14.109. Deborah Bergamini.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 43, comma 1, alinea, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
b) dopo le parole: «di espropriazione» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero entro novanta giorni qualora debbano procedere all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio»;
c) le parole: «ai sensi degli articoli 44, 49 e 50» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 44, 49, 50 e 51».
*14.110. Bof.
*14.111. Ottaviani.
*14.112. Patriarca.
*14.113. Tremaglia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Agli investitori che, nell'anno 2025, hanno effettuato versamenti a titolo personale affinché le start-up innovative potessero prendere vita e svilupparsi, è riconosciuto l'incentivo di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche se il versamento è stato effettuato prima della apposita domanda prevista sulla piattaforma di Invitalia, purché la start-up presenti istanza in deroga entro il 30 giugno 2026.
14.114. Semenzato, Romano, Polidori.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il comma 228 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:
«228. All'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal comma 227 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
14.115. Torto, Alifano, Gubitosa, Raffa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026 e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'articolo 1, comma 105-bis della legge 30 dicembre 2023, n. 213».
*14.116. Faraone.
*14.117. Pella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 394, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «e a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a 5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 15 milioni di euro per l'anno 2028». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 15 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzionePag. 226 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.118. Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 394, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «e a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a 5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 15 milioni di euro per l'anno 2028».
*14.119. Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof.
*14.120. Tirelli, Romano.
*14.121. Bonetti.
*14.122. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*14.123. Roggiani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Ai titolari di incarichi negli organi sociali delle società controllate dalle regioni coinvolte nella realizzazione di progetti PNRR o di preminente interesse regionale non si applicano i divieti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
14.124. Trancassini.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il termine di cui alle disposizioni transitorie dell'Accordo Rep. Atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 24 maggio 2027.
14.125. Schullian, Steger, Manes, Gebhard.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026»;
b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 maggio 2026».
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.126. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani, Bonafè.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2026»;
b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 maggio 2026».
1-ter. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.128. Torto, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2026»;
b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 maggio 2026».
*14.130. Boschi, Faraone.
*14.131. Pella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, le parole: «dal 1° aprile 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027».
**14.134. Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.
**14.135. Faraone.
**14.136. Benzoni.
**14.137. Pella.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;
b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2026».
1-ter. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.138. Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse e le parole: «lo svolgimento della» sono sostituite dalle seguenti: «la possibilità di svolgere la».
14.139. Sportiello, Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «al periodo 2018-2026» sono sostituite dalle seguenti: «al periodo 2018-2029».
*14.140. Ottaviani, Cattoi, Comaroli, Frassini, Bof, Iezzi, Ziello.
*14.141. Pella, Nevi, Cattaneo, Tenerini.
*14.142. Rizzetto, Malagola, Michelotti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: Pag. 228«al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».
14.144. Pella, Gentile.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.146. Zanella, Grimaldi, Zaratti, Borrelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. La disposizione di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14.147. Gubitosa, Alifano, Raffa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un apposito tavolo tecnico-politico, finalizzato a formulare proposte di carattere normativo in materia di contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici che stabiliscano, in particolare, la nullità delle clausole che obbligano il lavoratore ad avvalersi esclusivamente di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici e la possibilità per il lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo. Al tavolo di cui al precedente periodo partecipano rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese assicurative e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da individuare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai partecipanti al tavolo di cui al presente comma non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti, né rimborsi spese.
14.148. Raffa, Alifano, Gubitosa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile)
Pag. 229Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Misure per il rafforzamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione-COVIP)
1. Al fine di assicurare il rafforzamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione-COVIP, all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2026, le indennità di cui al periodo precedente sono determinate nel limite delle indennità previste per i membri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.»;
b) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «la qualifica di direttore generale» sono aggiunte le seguenti: «e di segretario generale»;
c) al comma 4, sesto periodo, le parole: «è definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'» sono sostituite dalle seguenti: «, a far data dal 1° gennaio 2026, è definito in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore presso l'»;
d) al comma 4, dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: «L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, nei limiti del venti per cento dei posti previsti dalla pianta organica. La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.».
2. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il quinto periodo è soppresso.
3. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni a fine anno».
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 5.288.347 per l'anno 2026, a euro 5.379.952 per l'anno 2027, a euro 5.474.306 per l'anno 2028, a euro 5.571.490 per l'anno 2029, a euro 5.671.590 per l'anno 2030, a euro 5.774.692 per l'anno 2031, a euro 5.880.888 per l'anno 2032, a euro 5.990.270 per l'anno 2033, a euro 6.102.933 per l'anno 2034 e a euro 6.218.976 a decorrere dall'anno 2035, si provvede a valere sul bilancio della Commissione, anche tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 3.
14.01. Iezzi, Bof, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Riconoscimento contributivo dei periodi di attività svolti nei lavori socialmente utili)
1. Al fine di garantire equità previdenziale e di evitare effetti finanziari immediati sul bilancio dello Stato, ai lavoratori che abbiano svolto attività nell'ambito dei lavori socialmente utili è riconosciuto, ai soli fini del diritto alla pensione, un periodo contributivo figurativo massimo di cinque anni, riferito esclusivamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2006.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 opera in modo progressivo, seguendo l'ordine naturale dei pensionamenti e limitatamente ai soggetti che maturano il diritto Pag. 230al trattamento pensionistico successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Il riconoscimento dei periodi contributivi figurativi è prioritariamente attribuito ai lavoratori che, in assenza di tale riconoscimento, maturerebbero un'anzianità contributiva pari o inferiore a venti anni. In tali casi, il riconoscimento può essere utilizzato al fine di conseguire un'anzianità contributiva complessiva fino a un massimo di venticinque anni.
4. Per i lavoratori che maturano autonomamente un'anzianità contributiva superiore ai limiti di cui al comma 3, il riconoscimento dei periodi di cui al comma 1 può essere escluso o modulato, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Il riconoscimento contributivo di cui al presente articolo:
a) non ha effetti retroattivi;
b) non dà luogo a corresponsione di arretrati;
c) è applicato fino a esaurimento della platea dei beneficiari;
d) non è suscettibile di estensione temporale o soggettiva.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14.02. Cannizzaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)
1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026» e, al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 21 milioni di euro per l'anno 2026».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*14.03. Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.
*14.04. Pella, Mazzetti.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni per il sostegno delle PMI dell'indotto di grandi imprese in crisi)
1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con grandi imprese in crisi.
3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime de minimis, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle grandi imprese in crisi e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce le modalità di attuazione del Pag. 231Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.07. Carotenuto.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni concernenti termini in materia di economia dello spazio – regime transitorio)
1. All'articolo 31 della legge 13 giugno 2025, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 12, 16, comma 3, 17, comma 2, lettera e), 18, 19, 21 e 29 acquistano efficacia decorso il termine di novanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 13 e si applicano alle attività spaziali avviate successivamente a tale termine. Alle attività spaziali disciplinate da contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché a quelle in corso alla data di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data. Nel caso di contratti per fasi successive di missioni già in corso, fa fede la data del primo contratto stipulato per la prima fase della missione.
1-ter. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui all'articolo 13, sono adottate le misure correttive e integrative della presente legge che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, al fine di assicurare la piena funzionalità e coerenza della disciplina.».
*14.010. Ottaviani, Cattoi, Comaroli, Frassini, Bof, Iezzi, Ziello.
*14.017. Squeri, Casasco, Pella.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni concernenti termini in materia di economia dello spazio – regime transitorio)
1. All'articolo 31 della legge 13 giugno 2025, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 12, 16, comma 3, 17, comma 2, lettera e), 18, 19, 21 e 29, acquistano efficacia decorso il termine di novanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 13 e si applicano alle attività spaziali avviate successivamente a tale termine. Alle attività spaziali disciplinate da contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché a quelle in corso alla data di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data; nel caso di estensioni di contratti per fasi successive di missioni già in corso, fa fede la data del primo contratto stipulato per la prima fase della missione.
1-ter. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui all'articolo 13, sono adottate eventuali misure correttive e integrative della presente legge che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, al fine di assicurare la piena funzionalità e coerenza della disciplina».
14.011. Mascaretti.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Fondo per il benessere psicologico)
1. All'articolo 1, comma 863, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «per Pag. 232ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.013. Faraone.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;
2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
3) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2026, il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo ordinarie vigenti in base alla storia assicurativa del lavoratore»;
b) al comma 5, dopo le parole: «se maturati negli anni 2024 e 2025» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nell'anno 2026 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi»;
c) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «se maturati negli anni 2024 e 2025» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nell'anno 2026 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi»;
d) al comma 7, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».
2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi del successivo comma 3.
3. Alla legge 30 dicembre 2025, dopo l'articolo 1, comma 716, è inserito il seguente:
«716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire maggiori risparmi pari a 120 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per l'anno 2028».
14.016. Mari, Zaratti, Grimaldi.
ART. 15.
Sopprimere il comma 1.
*15.1. Zaratti, Grimaldi.
*15.2. Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, Gori, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: al 31 marzo 2026 con le seguenti: al 31 dicembre 2026;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro la data di cui al presente Pag. 233comma, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individua i criteri di attuazione dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, ai sensi del medesimo articolo, e le modalità con cui le cooperative e le imprese di pesca e di acquacoltura adempiono all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, mediante le disposizioni attuative del Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura.
**15.3. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
**15.4. Tassinari.
Al comma 2, sostituire le parole: al 31 marzo 2026 con le seguenti: al 31 dicembre 2026.
Conseguentemente, all'articolo 16, comma 2:
sopprimere le parole: Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico ricettive;
sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
15.6. Steger, Manes.
Al comma 2, sostituire le parole: al 31 marzo 2026 con le seguenti: al 31 dicembre 2026.
15.7. Malaguti, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, Gori, La Salandra, Marchetto Aliprandi, Mattia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:
a) per i veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2026;
b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2027;
c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2028;
d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2024, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.
15.8. Carloni, Cavandoli, Comaroli, Iezzi, Frassini, Bof, Cattoi, Ottaviani.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2027 con le seguenti: 30 giugno 2026.
15.9. Zaratti, Grimaldi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Limitatamente alle imprese di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificate come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che non abbiano beneficiato degli aiuti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le disposizioni di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2024 sono prorogate al 2026. A tal fine, all'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi Pag. 234a partire dal 1° maggio 2023, per i periodi di competenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è riconosciuto alle imprese cooperative e loro consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 ed alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ed operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico, a titolo di compensazione dei danni, fino a concorrenza dell'importo quantificato ai sensi del comma 1-ter del presente articolo.»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1 sono subordinate al rispetto dei limiti e degli obblighi, anche di pubblicazione e trasparenza, previsti dagli articoli 9, 11 e 37 del regolamento (UE) 2022/2472 ed alla condizione che i beneficiari non abbiano fruito degli aiuti della medesima natura previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.»;
c) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. L'importo dell'agevolazione è calcolato in base alla perdita di reddito subita dal beneficiario in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al comma 1, e calcolato in conformità all'articolo 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472. I beneficiari devono dimostrare la perdita di reddito subita mediante perizia asseverata redatta da un professionista abilitato. Al fine di garantire l'effettività del ristoro e in conformità all'articolo 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472 il calcolo della riduzione della produzione è effettuato, distintamente per ciascun beneficiario, a livello della singola coltura o unità produttiva colpita dall'evento (crop level o affected unit level), escludendo dal computo le unità produttive aziendali non interessate dall'evento calamitoso. Il calcolo della perdita deve comprendere:
a) la differenza tra il valore della produzione agricola media annua delle sole superfici o unità produttive colpite (calcolata secondo il criterio della media olimpica o degli ultimi tre anni) e il valore della produzione agricola effettiva delle medesime superfici registrata nell'anno dell'evento;
b) la deduzione dei costi non sostenuti a causa della calamità, corrispondenti ai soli costi diretti variabili risparmiati per effetto dei minori volumi prodotti e gestiti, determinati anche mediante l'utilizzo di parametri tecnici e indici settoriali adottati dalla regione;
c) l'esclusione dal calcolo dei costi fissi o indiretti, in quanto comunque sostenuti, e dei costi aggiuntivi nella misura in cui siano stati coperti da risarcimenti assicurativi. L'intensità dell'aiuto, inteso come somma dell'agevolazione contributiva e di ogni altro indennizzo percepito, non deve superare il 100 per cento dei costi ammissibili così calcolati. La regione competente per territorio determina il danno calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario cui l'aiuto viene versato direttamente.
1-quater. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2472 con altri aiuti di Stato, inclusi quelli erogati dal Fondo AgriCat, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili o, se coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto massima di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Presso ciascuna regione interessata è istituito un Nucleo tecnico di supporto composto da rappresentanti della regione, del CREA e delle organizzazioni agricole, con funzioni di armonizzazione e uniformazione dei criteri di valutazione. Pag. 235Per le imprese con attività miste o diversificate, il Nucleo valida la metodologia di separazione contabile necessaria ad isolare i costi e i ricavi dell'area colpita di cui al comma 1-ter.
1-sexies. La domanda è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, all'esito della quantificazione operata dalla regione ai sensi del comma 1-ter, accredita l'importo dell'agevolazione sull'estratto conto aziendale delle imprese che hanno presentato la domanda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge. La fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-septies. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse previa comunicazione del regime di aiuto alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2472, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 30,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche e integrazioni, specificamente destinate alle misure di ricostruzione privata. A tal fine, il medesimo Commissario straordinario provvede al versamento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15.11. Buonguerrieri, Angelo Rossi, Lucaselli.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità dei servizi sanitari offerti, gli istituti zooprofilattici sperimentali sono tenuti a coprire i posti disponibili nel piano dei fabbisogni di personale, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando le graduatorie vigenti per i vari profili professionali approvate in esito alle procedure di selezione ad evidenza pubblica già espletati presso tutti gli istituti zooprofilattici sperimentali d'Italia, fino ad esaurimento a partire da quelle con maggiore anzianità desumibile dalla data di pubblicazione delle stesse.
3-ter. Per l'attuazione delle previsioni di cui al comma 3-bis, gli istituti zooprofilattici sperimentali adeguano la programmazione dei fabbisogni di personale riguardo le modalità di reclutamento anche per le posizioni da coprire mediante procedure concorsuali già bandite ma non ancora espletate, adottando ogni ulteriore atto di competenza.
3-quater. L'efficacia delle graduatorie, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei concorsi pubblici indetti dagli istituti zooprofilattici sperimentali è prorogata di un anno dalla scadenza.
15.12. Sottanelli, Bonetti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025, 2026, 2027 e 2028».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 750.000 euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.14. Gadda, Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025, 2026, 2027 e 2028».
*15.15. Nevi.
*15.17. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ad impianti fotovoltaici con moduli a terra, di potenza fino ad 1 MW, che aderiscono alle comunità energetiche rinnovabili.»;
b) al comma 2-quater, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
**15.18. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
**15.19. Carloni, Cavandoli, Iezzi, Comaroli.
**15.20. Gadda, Faraone.
**15.22. Nevi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026».
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.23. Carloni, Cavandoli, Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026».
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*15.24. Schullian, Steger, Manes.
*15.25. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*15.27. Gadda, Faraone.
*15.30. Romano.
*15.31. Castiglione, Nevi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. È prorogato, per l'anno 2026, il funzionamento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, per interventi di prevenzione e per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, ivi compresi quelli per i quali i relativi interventi compensativi non sono stati ancora liquidati alla data del 31 dicembre 2025, assegnando la somma di 5 milioni di euro destinati al relativo capitolo di parte corrente 1476 «Fondo di solidarietà nazionale», istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.32. Caretta, Ciaburro.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 23725 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
c) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
d) alla lettera d), le parole: «dopo il 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 1° gennaio 2021».
15.60. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
c) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
*15.33. La Salandra, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, Gori, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Mattia.
*15.34. Nevi.
*15.35. Schullian, Steger, Manes, Gebhard.
*15.36. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*15.59. Caramiello, Fede, Iaria, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Cherchi, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 224, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «“entro il termine di sei mesi”. Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «“entro il termine di sei mesi”. Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti, ivi compresi quelli in cui si controverta della decadenza dal diritto di riscatto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
15.37. Pella, Gentile.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 139, primo periodo, le parole: «che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo» sono sostituite dalle seguenti: «che acquisiscono da terzi e vendono, a qualsiasi titolo»;
b) al comma 142, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° febbraio 2026».
15.38. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
Pag. 238 b) al comma 1-bis, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2028».
15.39. Carloni, Cavandoli, Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*15.40. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*15.42. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*15.43. Romano.
*15.44. Schullian, Steger, Manes.
*15.45. Gadda, Faraone.
*15.48. Castiglione, Nevi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
**15.49. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
**15.50. Carloni, Cavandoli, Iezzi, Comaroli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1, comma 38, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024, 2025 e 2026».
*15.51. Schullian, Steger, Manes, Gebhard.
*15.52. Carloni, Cavandoli, Iezzi, Comaroli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1, comma 837-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
15.53. Ciaburro, Caretta.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, è differita al 1° luglio 2027.
15.54. Vaccari, Ubaldo Pagano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Limitatamente ai mezzi agricoli di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine ultimo per la consegna dei beni strumentali agevolabili, previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024, è prorogato al 31 marzo 2026. Il termine di cui all'articolo 12, comma 6, del medesimo decreto è prorogato al 30 aprile 2026.
*15.55. Maiorano.
*15.58. Caramiello, Fede, Iaria, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Cherchi, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le parole: «31 dicembre Pag. 2392026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
15.56. Maiorano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nel corso del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025» e le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di accelerare l'erogazione dei contributi e semplificare le procedure amministrative, fino al 31 dicembre 2026 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può procedere alla sottoscrizione dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rinviando l'esecuzione degli adempimenti previsti all'articolo 78, comma 1-quinquies, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al momento dell'erogazione del finanziamento. L'erogazione è comunque subordinata alla verifica, in sede di saldo, della regolarità contributiva e della posizione debitoria dei beneficiari. In caso di esito negativo di tali verifiche, i contratti sono soggetti a clausola risolutiva espressa con effetti retroattivi e alla restituzione delle somme eventualmente già corrisposte.»
15.57. Maiorano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)
1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è abrogato;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite.»
15.01. Ferrari.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Proroga termini in materia di incentivi all'imprenditoria giovanile e femminile)
1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2026».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
*15.04. Gadda, Faraone.
*15.07. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*15.09. Schullian, Steger, Manes.
*15.012. Castiglione, Nevi.
*15.013. Romano.
*15.014. Borrelli, Zaratti, Grimaldi, Mari.
ART. 16.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativi all'obbligo di stipula di contratti assicurativi per i rischi catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito fino a novanta giorni a decorrere dalla piena operatività del portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione previsto dall'articolo 1, comma 105-bis, della legge 30 dicembre 2023, 213.
16.1. Simiani, Bonafè, Guerra, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 2, sopprimere le parole da: Per gli esercizi fino a: imprese turistico ricettive.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
*16.2. Pella.
*16.4. Ghirra, Grimaldi, Zaratti.
*16.5. Boschi, Faraone.
*16.7. Curti, Pandolfo, Bonafè, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani, Evi, Ferrari.
Al comma 2, sopprimere le parole da: Per gli esercizi fino a: imprese turistico ricettive.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: 30 giugno 2026.
16.8. Iezzi, Bof, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani, Ziello.
Al comma 2, sopprimere le parole da: Per gli esercizi fino a: imprese turistico ricettive.
16.10. Torto, Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 2, dopo le parole: legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: per le imprese di gestione di stabilimenti balneari,.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1, comma 101, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «le inondazioni» sono aggiunte le seguenti: «le mareggiate,».
16.11. Simiani, Bonafè, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 2, dopo le parole: legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: per le imprese di gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante,.
16.12. Simiani, Bonafè, Curti, Ferrari, Romeo.
Al comma 2, dopo le parole: legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: per le imprese di gestione di cinema, teatri, musei, di luoghi e istituti culturali,.
16.13. Ferrari, Bonafè, Simiani, Curti, Evi.
Al comma 2, dopo le parole: turistico ricettive aggiungere le seguenti: e termali.
*16.14. Bonafè, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
*16.15. Deborah Bergamini, De Palma, Tenerini, Pella.
*16.16. Giuliano, Pavanelli, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 2, dopo le parole: imprese turistico ricettive aggiungere le seguenti: , Pag. 241per le imprese che hanno optato per il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, non dotate di immobilizzazioni di cui alla voce B-II, numero 1) dell'articolo 2424, primo comma, del codice civile, nonché per le imprese dotate esclusivamente dei beni di cui alla voce B-II, numeri 2) e 3) dell'articolo 2424, primo comma, del codice civile, di valore inferiore a ventimila euro al netto degli ammortamenti dedotti alla data di stipula della polizza assicurativa.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
**16.17. Pella.
**16.18. Torto, Alifano, Raffa, Gubitosa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.
**16.19. Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani, Bonafè, Curti, Evi, Ferrari.
**16.20. Boschi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga al comma 102 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, fino al 31 dicembre 2026, nei casi di affidamento o utilizzo di beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la mancata stipula di contratti assicurativi sui tali beni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 101, della medesima legge 30 dicembre 2023, n. 213, non determina alcuna preclusione o conseguenza nella valutazione della partecipazione a bandi o gare o nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
16.22. Curti, Bonafè, Simiani, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'Allegato 1 al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, all'articolo 11-bis della Tabella C, dopo le parole: «Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo» sono inserite le seguenti: «nonché assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi stipulate dalle imprese ai sensi dell'articolo 1, commi 100 a 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».
16.23. Torto, Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, destinata al comune di Pietrelcina, è rifinanziata per l'importo di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.24. Rubano.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è prorogato, per gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, al 1° gennaio 2028.
16.27. Frijia, Giorgianni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, Pag. 242n. 199, è prorogato, per le agenzie di viaggio e turismo, al 1° gennaio 2028.
16.28. Caramanna.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dal 1° marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° maggio 2026».
16.39. Osnato.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
16.29. Steger, Manes.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
16.30. Torto, Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
*16.31. Caramanna.
*16.33. Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.
*16.34. Torto, Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di consentire, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, la definizione di un quadro regolatorio nazionale coerente con le disposizioni applicate negli altri Paesi dell'Unione, sino al dodicesimo mese successivo all'applicazione degli esiti delle procedure di infrazione INFR(2024)2243 (Grecia) e INFR(2022)4121 (Regno di Spagna), la disciplina di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, non si applica alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive asservite alle strutture turistico ricettive.
**16.35. Deborah Bergamini, Tassinari, Pierro.
**16.36. Steger, Manes.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono prorogate limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2026 e il 31 agosto 2026. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
16.38. Merola.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, Pag. 243sono prorogate per il periodo compreso tra il 1° aprile 2026 e il 31 agosto 2026.
16.37. Boschi, Faraone.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Proroga di termini in materia elettorale)
1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 gennaio 2026» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
16.01. Magi.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Termini normativi per la durata delle autorità indipendenti)
1. All'articolo 153 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con voto limitato» aggiungere: «e con maggioranza dei tre quinti».
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «durata settennale» sono sostituite dalle seguenti: «durata quinquennale».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede alla nomina del nuovo collegio del Garante per la protezione dei dati personali.
16.02. Bonelli, Piccolotti, Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)
1. All'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota è attribuita al Fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il riparto fra le regioni, secondo la disciplina ivi disposta e nel rispetto dei tempi di predisposizione del relativo bilancio regionale di previsione.».
2. All'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità a decorrere dall'anno 2026 il Fondo è alimentato con la quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 632, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
3. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «in materia di sport» sono inserite le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il riparto del fondo fra le regioni e le province autonome, effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di autocoordinamento.».
*16.05. Pella.
*16.06. Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile)
Pag. 244Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno – ZES Unica)
1. A decorrere dal 30 giugno 2026, ai fini dell'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nella Zona Economica Speciale Unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono considerate ammissibili anche le spese sostenute per la realizzazione di opere murarie, opere edili e interventi assimilati, qualora funzionali e strettamente pertinenti al programma di investimenti produttivi, anche se realizzate su immobili non di proprietà dell'impresa beneficiaria, purché l'impresa ne abbia la legittima disponibilità in forza di contratti di locazione, concessione amministrativa, concessione demaniale o altro titolo giuridico idoneo ai sensi dell'ordinamento vigente. Le spese di cui al primo periodo sono agevolabili indipendentemente dalla loro classificazione contabile, ivi incluse quelle iscritte tra le immobilizzazioni immateriali quali «migliorie su beni di terzi» o «beni gratuitamente devolvibili», ai sensi dei principi contabili applicabili, a condizione che siano capitalizzate in bilancio e destinate in modo durevole all'esercizio dell'attività economica svolta nella ZES Unica.
2. Ai fini delle comunicazioni e degli adempimenti necessari per la fruizione del credito d'imposta, le spese di cui al comma 1 sono ricomprese nella categoria «Immobili» ovvero, in alternativa, in apposita categoria dedicata individuata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, senza che la loro diversa classificazione contabile pregiudichi l'accesso all'agevolazione.
16.022. Faraone.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno – ZES Unica)
1. A decorrere dal 30 giugno 2026, ai fini dell'applicazione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il limite secondo cui le spese relative all'acquisto, alla realizzazione o all'ampliamento di immobili e alle opere murarie e assimilate non possono eccedere il cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'investimento agevolabile, deve intendersi riferito all'intero programma di investimento nel suo complesso, anche se realizzato in più periodi d'imposta. Il rispetto del predetto limite è verificato con riferimento al totale degli investimenti agevolabili effettuati nel periodo di vigenza dell'agevolazione di cui al presente articolo, ricompreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028, e non con riferimento alle singole annualità di realizzazione degli investimenti.
2. La ripartizione temporale degli investimenti tra le diverse categorie di spesa nel corso delle annualità 2026, 2027 e 2028 non rileva ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1, purché, al termine del programma di investimento, l'ammontare complessivo delle spese per immobili e opere murarie non ecceda il cinquanta per cento del valore totale dell'investimento agevolato.
16.025. Faraone.
(Inammissibile)