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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 gennaio 2026
621.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 77

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi. Atto n. 355.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi (Atto n. 355);

   considerato che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 13 della legge n. 91 del 2025 (Legge di delegazione europea 2024);

   rilevato, in particolare, che l'articolo 1 modifica il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di adeguarlo alla richiamata direttiva (UE) 2024/927;

   rilevato altresì che la regolamentazione dei gestori di fondi alternativi di investimento è contenuta nella direttiva 2011/61/UE che, in alcune sue disposizioni, non interessate dalla revisione apportata dalla direttiva (UE) 2024/927, prevede misure volte ad incentivarne la costituzione secondo criteri di proporzionalità, che mirano a contemperare gli obiettivi di sviluppo e quelli connessi alla salvaguardia della stabilità finanziaria;

   preso atto della necessità, per esigenze di coordinamento normativo, di integrare il disposto dell'articolo 190 del TUF, in materia di sanzioni;

   rilevata inoltre la necessità di allineare l'articolo 4, comma 5, lettera d-bis), del TUF – introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2, del provvedimento in esame – con l'articolo 7, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, alla luce delle innovazioni apportate al citato TUB dal decreto legislativo n. 208 del 2025, con il quale è stata recepita la direttiva (UE) 2024/1619 in tema di poteri di vigilanza, sanzioni, succursali di paesi terzi e rischi ambientali, sociali e di governance, nonché in tema di requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor, dal momento che entrambe le disposizioni riguardano lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza e l'amministrazione finanziaria e hanno analoghi presupposti e finalità;

   preso atto che il provvedimento in esame modifica la disciplina dei fondi alternativi, tra l'altro consentendo l'erogazione di credito verso i consumatori e l'investimento in crediti, al ricorrere di determinate condizioni e nel rispetto di specifici requisiti;

   considerato infine che il TUF è oggetto di una contestuale riforma organica in attuazione della delega legislativa recata dall'articolo 19 della legge n. 21 del 2024, contenuta nello schema di decreto legislativo attualmente all'esame del Parlamento (Atto n. 331), che, in particolare, reca disposizioni riconducibili all'esercizio di opzioniPag. 78 previste dalla predetta direttiva 2011/61/UE, come nel caso dei cosiddetti gestori sotto-soglia, nonché volte a regolamentare nuovi organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR ascrivibili alla categoria dei fondi di investimento alternativi – FIA,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti il Governo l'opportunità di integrare, per esigenze di coordinamento, l'articolo 190 del TUF con il riferimento alle seguenti disposizioni:

    articolo 8, comma 1-bis, del TUF, per sanzionare le violazioni in materia di obblighi verso la Centrale dei Rischi da parte degli OICR italiani che investono in crediti;

    articolo 33, comma 4-bis, del TUF, ai fini della sanzionabilità del comma 4 (in tema di delega), attualmente richiamato dall'articolo 190 del TUF;

    articolo 34, comma 2-bis, del TUF, per sanzionare il mancato rispetto dell'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia e alla Consob tutte le modifiche sostanziali delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione;

    articolo 35-bis, commi 1-bis e 5-bis, del TUF, allo scopo, rispettivamente, di sanzionare la violazione di obblighi comunicativi alle autorità di vigilanza e di assicurare un adeguato rispetto delle disposizioni applicabili in materia di requisiti prudenziali;

    articolo 35-novies.1, comma 2-bis, del TUF, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera p), dell'Atto n. 331, per le medesime motivazioni richiamate al punto precedente;

    articolo 46-bis, commi 2, 3, 4, 5, del TUF, per sanzionare il complesso delle norme applicabili ai fondi di credito;

    articolo 46-ter, commi 2, 3 e 5, del TUF, per consentire la sanzionabilità delle violazioni in materia di Centrale dei Rischi da parte di FIA UE che investono in crediti;

   b) valuti il Governo l'opportunità di integrare inoltre l'articolo 190 del TUF con un richiamo alle seguenti disposizioni, concernenti la disciplina dei fondi alternativi, innovate o introdotte dall'Atto n. 331:

    articolo 35-bis, commi 6-bis e 6-ter, che rispettivamente definiscono il patrimonio generale delle SICAV e SICAF in gestione interna e dettano disposizioni in materia di separatezza dei comparti in cui possono essere suddivisi gli OICR;

    articolo 35-novies.1, comma 7, che con riferimento alla società di partenariato in gestione interna autorizzata richiama le norme in tema di separatezza dei comparti previste per le SICAV e SICAF;

    articolo 38 (SICAV in gestione esterna e SICAF in gestione esterna), commi 3 (per analogia con i sopra richiamati articoli 35-bis, comma 6-ter, e 35-novies.1, comma 7) e 5 (che attribuisce al gestore esterno la responsabilità per il rispetto dei doveri normativamente previsti in capo alle SICAV e SICAF gestite);

    articolo 38-bis (società di partenariato in gestione esterna), commi 5 (analogo al citato comma 3 dell'articolo 38) e 7 (analogo al citato comma 5 dell'articolo 38);

    articoli da 39-bis a 39-novies, con i quali si trasfondono nel TUF le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30;

   c) valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), del provvedimento in esame con il seguente:

    2) al comma 5, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) ai sensi e per gli effetti della direttiva 2011/61/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, e della direttiva 2009/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, con l'amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richiestePag. 79 nel corso di un'attività di controllo volta ad accertare un illecito fiscale»;

   d) valuti il Governo l'opportunità di intervenire sull'impianto definitorio del TUF, per allineare e coordinare, con finalità di chiarezza normativa e per evitare possibili dubbi interpretativi, la definizione di OICR contenuta nell'articolo 1, lettera k), del medesimo TUF, così da allinearla a quanto previsto dall'articolo 39-bis del TUF – di cui l'articolo 3, comma 1, lettera ee), dell'Atto n. 331 prevede l'introduzione – in materia di oggetto dell'investimento degli OICR, nonché alle innovazioni apportate dal provvedimento in esame per quanto concerne l'attività di erogazione di credito verso i consumatori;

   e) valuti il Governo l'opportunità di razionalizzare il disposto degli articoli 39-quater e 46-bis del TUF – rispettivamente introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera ee), dell'Atto n. 331 e novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del provvedimento in esame – al fine di addivenire ad una unica disposizione che preveda, previo rispetto dei requisiti previsti, la costituzione di FIA di credito italiani in forma aperta;

   f) valuti il Governo l'opportunità di procedere alla rifusione, in un unico testo, del provvedimento in esame e del menzionato Atto n. 331, procedendo alla sua approvazione definitiva nel rispetto del termine di recepimento della direttiva (UE) 2024/927;

   g) valuti il Governo l'opportunità di procedere infine alla redazione di un codice normativo dei mercati finanziari, a conclusione dell'importante ciclo riformatore, riorganizzando e sistematizzando tutte le disposizioni del TUF, a beneficio della chiarezza e della semplificazione normativa, ed eliminando le stratificazioni normative susseguitesi, in particolare, per effetto dei recepimenti e delle attuazioni di atti legislativi di fonte europea.

Pag. 80

ALLEGATO 2

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il disegno di legge C. 2753, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.