Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 gennaio 2026
621.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 115

ALLEGATO 1

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2753, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

   considerate le diverse disposizioni di proroga di termini in materia di salute, contenute nell'articolo 5 del provvedimento in esame;

   evidenziato, in particolare, il comma 3, lettera b), dell'articolo 5, che, in considerazione dei tempi necessari per il completamento dell'iter legislativo del disegno di legge C. 2700, in corso di esame presso la XII Commissione, il quale all'articolo 7 prevede la revisione del regime di responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie, dispone la proroga al 31 dicembre 2026 della disposizione che limita la responsabilità penale all'ipotesi di colpa grave per i casi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario;

   richiamato altresì il comma 6 del medesimo articolo 5 che, al fine di fare fronte alla carenza delle professionalità mediche nella specializzazione dell'emergenza-urgenza, estende fino al 31 dicembre 2026 gli attuali requisiti di partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza e, al medesimo fine, consente al personale operante nei servizi di emergenza-urgenza di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale;

   osservato, inoltre, che, per rafforzare i servizi sanitari regionali e recuperare le liste d'attesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, il comma 8 dell'articolo 5 prevede che gli enti del SSN potranno ricorrere, anche nel 2026, al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 116

ALLEGATO 2

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La Commissione XII,

   esaminato il disegno di legge C. 2753, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante proroga di termini legislativi (cosiddetto Proroga Termini 2025),

   premesso che:

    l'articolo 5 del decreto-legge n. 200 del 2025 interviene in modo esteso su materie sanitarie e sociosanitarie, non semplicemente con proroghe di termini attuativi ma con diverse estensioni di regimi derogatori che compromettono la stabilità complessiva del Servizio sanitario nazionale (SSN) e confermano la tendenza alla gestione emergenziale permanente del SSN, con particolare riferimento alle strutture portanti del SSN medesimo, quali ad esempio il personale sanitario, la governance, la responsabilità professionale e la riforma della non autosufficienza;

    la proroga dei termini relativi alla valutazione multidimensionale unificata per gli anziani non autosufficienti rappresenta probabilmente l'elemento più critico perché di fatto la riforma, già approvata, viene ulteriormente differita e si prolunga la frammentazione tra ambito sanitario e sociale, indebolendo l'allineamento con gli obiettivi del PNRR e dei LEPS;

    gran parte dei commi del predetto articolo proroga deroghe a requisiti ordinari, in particolare: accesso alla dirigenza; incarichi a specializzandi e laureati; incompatibilità; limiti anagrafici, incrementando la precarizzazione strutturale, riducendo la programmazione del fabbisogno e indebolendo i percorsi formativi e di carriera;

    il pacchetto di proroghe relative al reclutamento (specializzandi al secondo anno, incarichi a laureati privi di specializzazione, deroghe per i servizi di emergenza-urgenza), privo di contestuali misure strutturali, delinea un modello di «sanità precaria»; si tratta di misure «tampone» che finiscono per abbassare gravemente gli standard formativi e professionali, senza risolvere la carenza di attrattività di discipline come la medicina d'emergenza-urgenza, limitandosi a sovraccaricare il personale esistente; si tratta di misure che finiscono per introdurre e aumentare i potenziali rischi di contenzioso per disparità di trattamento e per carenza di adeguata professionalità;

    anche la proroga dello scudo penale sanitario fino al 31 dicembre 2026 se, da un lato, garantisce protezione agli operatori in condizioni difficili, dall'altro, rischia di cristallizzare un regime eccezionale senza riforma organica della responsabilità professionale in modo da contrastare la medicina difensiva, aggravando l'incertezza del quadro giuridico, lo squilibrio tra tutela del professionista e diritto del paziente e rinviando una disciplina stabile della responsabilità sanitaria che difficilmente potrà essere attuata in questa legislatura con la delega approntata dal governo; senza una riforma organica della responsabilità professionale e della legge Gelli-Bianco, si mantiene un equilibrio precario che non tutela adeguatamente né il professionista né il diritto alla salute del paziente;

    le proroghe sui limiti anagrafici per i direttori generali e sanitari rispondono ad una logica conservativa della leadership sanitaria, comprimendo o rallentando il ricambio e una reale attrattività per nuove competenze manageriali; inoltre, la proroga della deroga al regime di incompatibilitàPag. 117 per il personale non medico, seppure risponde alla necessità di implementare gli stipendi iniqui del personale non medico, incrina definitivamente il principio di esclusività del rapporto nel SSN, favorendo un travaso di energie verso il privato e aumentando il rischio di conflitti di interesse;

    il provvedimento in esame, dunque, conferma una gestione del SSN basata su una logica emergenziale e frammentaria e invece di affrontare le carenze strutturali attraverso riforme organiche si ricorre sistematicamente allo strumento della proroga, determinando una progressiva erosione del carattere pubblico e universalistico della sanità italiana;

    l'abrogazione dei divieti su xenotrapianti e sostanze d'abuso rappresenta un arretramento sul piano etico e tale scelta è stata assunta senza un reale confronto con le parti sociali e il mondo scientifico interessato a metodi alternativi, riaprendo una ferita profonda nella sensibilità dei cittadini;

    si rileva con preoccupazione come le disposizioni di competenza della Commissione XII non si limitino a meri differimenti temporali, ma introducano estensioni di regimi derogatori che precarizzano il personale sanitario, cristallizzano modelli di governance obsoleti e rinviano tutele fondamentali per i pazienti e per i professionisti, quali la riforma della non autosufficienza e della responsabilità professionale; tale approccio compromette la certezza del diritto e la capacità di programmazione del fabbisogno sanitario nazionale;

    il ricorso alla «proroga continua» non è una soluzione tecnica, ma una precisa scelta politica volta a rinviare gli investimenti strutturali necessari al SSN che necessita, in primis, di un piano straordinario di assunzioni e di integrazione socio-sanitaria che metta fine alla precarietà di servizi e professionisti;

    per le ragioni suesposte il giudizio sul provvedimento in esame non può che essere radicalmente negativo;

  tutto ciò premesso e considerato, esprime

PARERE CONTRARIO

Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

Pag. 118

ALLEGATO 3

Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. Testo unificato C. 1536 Baldelli e abb.

PARERE APPROVATO

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1536 Baldelli e abb., recante «Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo», quale risultante dalle proposte emendative approvate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.