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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 febbraio 2026
624.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 77

ALLEGATO 1

5-04968 Testa: Iniziative volte a riformare la disciplina dell'accesso ai dati bancari da parte dell'Amministrazione finanziaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano, in premessa, la sentenza pubblicata lo scorso 8 gennaio, con la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo, a seguito di contenzioso, ha rilevato la «violazione del diritto alla vita privata, sollecitando un intervento normativo volto a rivedere la vigente disciplina» che prevede l'accesso ai dati bancari dei contribuenti (conti, movimenti, operazioni) per finalità di verifica fiscale.
  Segnatamente la Corte ha ritenuto che l'accesso ai dati bancari (conti, movimenti, operazioni) per finalità di verifica fiscale costituisce una significativa interferenza nella vita privata ai sensi dell'articolo 8 CEDU, mancando, nell'ordinamento italiano, un sistema di garanzie idoneo a prevenire arbitrarietà e abusi.
  In particolare, secondo la Corte, la normativa italiana attribuisce alle autorità fiscali un potere discrezionale sproporzionato, privo di garanzie procedurali effettive e di un controllo giurisdizionale preventivo, rendendo le misure adottate incompatibili con il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio garantito dall'articolo 8 CEDU.
  Ciò premesso, gli Interroganti chiedono di conoscere «quali iniziative di competenza (si) intenda(no) introdurre al fine di riformare la normativa che regola l'accesso ai dati bancari nei confronti dei contribuenti.».
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Vale anzitutto premettere che la giurisprudenza della CEDU, cui fanno riferimento gli interroganti, si riferisce alle cosiddette indagini finanziarie e non anche all'utilizzo dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari, come sembrerebbe, invece, desumersi dal richiamo agli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, cui la pronuncia in esame non può essere tuttavia ritenuta applicabile.
  Le suddette indagini finanziarie rappresentano un importante strumento istruttorio per il contrasto dell'evasione e la relativa disciplina è contenuta in specifiche norme di legge che ne regolamentano le procedure, i limiti e l'ambito di applicazione (cfr. articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633).
  In particolare, le norme citate prevedono che gli uffici finanziari possano, previa autorizzazione dei relativi organi di vertice, «interrogare» la posizione bancaria e finanziaria dei contribuenti e avviare, eventualmente, l'accertamento cosiddetto «da indagini finanziarie» nel caso in cui dovessero rilevarsi movimentazioni o giacenze non coerenti e/o non giustificabili.
  Per quanto di interesse in questa sede, si fa presente che le richiamate disposizioni riconoscono espressamente la partecipazione del contribuente nella fase istruttoria e ciò mediante l'istituto del contraddittorio finalizzato a consentire un esercizio anticipato del suo diritto di difesa, potendo lo stesso fornire già in sede precontenziosa la prova contraria alla pretesa erariale, al fine di evitare l'emissione di avvisi di accertamento.
  Peraltro, il contraddittorio è sempre preceduto da un invito ai sensi del numero 2), primo comma, del citato articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ritualmente notificato al contribuente, nel quale vengono indicate le ragioni dello stesso con la specificazione degli elementi informativi acquisiti «anche Pag. 78relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) (...)». È utile, in tale sede, evidenziare che, in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega 9 agosto 2023, n. 111, con la recente riforma fiscale il legislatore ha ulteriormente rafforzato la tutela contribuente. In particolare, il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, ha apportato sostanziali modifiche allo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), ampliando, tra l'altro, l'ambito applicativo del contraddittorio preventivo.
  Inoltre, la prassi dell'Agenzia ha costantemente ribadito la necessità che la richiesta di attivazione delle indagini finanziarie, puntualmente motivata, presupponga un'attenta analisi preventiva dei fattori di rischio da cui emergano significative anomalie dichiarative che ne giustifichino l'utilizzo (cfr. circolari n. 131 del 30 luglio 1994, n. 32/E del 19 ottobre 2006, n. 25/E del 26 agosto 2014 e n. 16 del 28 aprile 2016).
  Ciò premesso, si fa presente che, al momento, sono in corso approfondimenti per valutare la portata della sentenza in argomento e le eventuali iniziative da adottare.

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ALLEGATO 2

5-04969 De Palma: Definizione dei tempi e delle procedure della «rottamazione quinquies» per i carichi di competenza delle regioni e degli enti locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel richiamare le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2026 che hanno introdotto la cosiddetto «rottamazione quinquies», fa presente come tale disciplina si applichi in via diretta solo ai carichi statali mentre, per quanto concerne i tributi locali, la definizione agevolata deve invece essere prevista dai regolamenti dei singoli enti.
  Tanto premesso, l'Interrogante chiede di sapere se «sia rimessa all'autonomia delle regioni e degli enti locali la definizione delle procedure e dei termini entro cui concludere la definizione agevolata per i carichi di propria competenza ovvero ci si debba attenere agli adempimenti e ai tempi fissati per il pagamento dei tributi statali».
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova, anzitutto, evidenziare che i commi da 102 a 110 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) stabiliscono che le regioni e gli enti locali «possono introdurre autonomamente» tipologie di definizione agevolata che prevedono «l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni» per le ipotesi in cui, «entro un termine appositamente fissato da ciascun ente», i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
  L'intento del legislatore risulta evidente già dalla terminologia adottata lì dove si prevede che gli enti territoriali «possono introdurre autonomamente» tipologie di definizione agevolata, slegate cioè da qualsiasi forma di definizione agevolata stabilita per i tributi erariali.
  Viene, infatti, in tal modo valorizzata l'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali.
  Naturalmente ogni regione ed ente locale – attraverso rispettivamente lo strumento legislativo ed il regolamento adottato ai sensi dall'articolo 52 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 – potrà disciplinare la propria forma di definizione agevolata, stabilendo i termini e le procedure più consone alle proprie esigenze organizzative.
  Per assicurare la necessaria chiarezza e conoscibilità delle disposizioni in questione, il comma 102 della legge di bilancio innanzi richiamato stabilisce che la data per adempiere agli obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti deve essere stabilita entro un termine «non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale».
  Particolare interesse riflette ai fini qui in rilievo acquista anche la norma di cui al comma 104, che consente alle regioni e agli enti locali, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre analoghe forme di definizione agevolata, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  Da quanto illustrato, si deve concludere che, in base all'articolo 1, commi 102 e 103, della legge n. 199 del 2025 gli enti territoriali sono liberi di definire, entro i limiti stabiliti dalla medesima legge, le procedure e i termini per la definizione agevolata dei tributi e delle entrate patrimoniali di propria competenza.Pag. 80
  Per quanto riguarda il citato comma 104, si deve sottolineare che esso rappresenta un caso residuale di definizione che può essere attivato solo nell'ipotesi in cui il legislatore ha disposto la definizione per le entrate erariali e questa coinvolga le entrate degli enti territoriali gestite da ADER). Al fine di assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario l'ente territoriale che effettua direttamente la riscossione coattiva o si avvale dei concessionari di cui al menzionato articolo 52, comma 5, lettera b) può prevedere «analoghe forme di definizione» e che, altrimenti, sarebbero esclusi dalla definizione introdotta dalla legge statale.

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ALLEGATO 3

5-04970 Centemero: Chiarimenti sulle soglie minime di investimenti in start-up da parte delle casse di previdenza private ai fini dell'applicazione delle relative agevolazioni fiscali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti richiamano le disposizioni introdotte dall'articolo 18 del decreto legge 30 giugno 2025, n. 95, volte a interpretare e a modificare la disciplina dell'esenzione dall'imposta sul reddito per gli investimenti in start-up, scale up innovative e PMI tramite Fondi di Venture Capital (FVC) effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (casse previdenziali) e dalle forme di previdenza complementare, prevista dall'articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017).
  In tema, gli Interroganti segnalano l'esigenza di alcuni chiarimenti applicativi.
  In particolare, rispetto all'evento che fissa l'effettiva realizzazione degli investimenti qualificati andrebbe chiarito se debba farsi riferimento alla data della delibera da parte dei consigli di amministrazione delle casse di previdenza e dei fondi pensione ovvero alla data di sottoscrizione del contratto di investimento.
  Parimenti, andrebbe approfondito se l'importo delle risorse investite da casse di previdenza e fondi pensione sia da intendersi con riferimento ai capitali raccolti dai FVC nel corso della loro durata e destinati a PMI che abbiano le caratteristiche richieste dal comma 213 legge n. 145 del 2018;
  Inoltre, andrebbe chiarito se la suddetta esenzione possa riconoscersi anche nell'ipotesi di mancato raggiungimento della soglia di investimenti qualificati prevista per l'anno in corso, purché quelle per le due successive annualità vengano integralmente realizzate.
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, commi da 88 a 96, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), ha introdotto, nell'ordinamento, un'esenzione per i redditi di natura finanziaria derivanti da determinati investimenti qualificati effettuati – nel rispetto delle condizioni poste dalla legge – dalle casse previdenziali e dai fondi pensione. La disciplina introdotta dal legislatore di bilancio del 2017, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche e, da ultimo, l'articolo 18 del decreto-legge n. 95 del 2025 è intervenuto al fine di:

   1. chiarire che per «investimenti qualificati» di cui ai commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 si intendono «gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati»;

   2. precisare che il vincolo agli investimenti in fondi per il venture capitai (FVC), declinato nelle diverse soglie previste dalla vigente normativa, decorre dal 1° gennaio 2025;

   3. attenuare la portata del vincolo agli investimenti introdotto dal citato articolo 33 della legge n. 193 del 2024; in particolare, la soglia inizialmente prevista per il 2025, pari al 5 per cento degli investimenti è stata ridotta fino al 3 per cento, quella prevista al 10 per cento a decorrere dal 2026 è stata ridotta fino al 5 per cento e solo dal 2027 è stata fissata al 10 per cento.

  A seguito di tali modifiche, la disciplina dell'esenzione per gli investimenti qualificati degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, prevista dall'articolo 1, commi da 88 a 96, della legge n. 232 del 2016, attualmente vigente è quella illustrata di seguito.
  Le casse previdenziali e i fondi pensione possono destinare somme, per un importo Pag. 82massimo pari al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine e ai seguenti investimenti qualificati:

   1) azioni o quote di imprese fiscalmente residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea (UE) o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) con stabile organizzazione in Italia;

   2) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) fiscalmente residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'accordo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari indicati alla lettera a);

   3) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, da istituti di pagamento o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea;

   4) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital (FVC) fiscalmente residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE e individuati all'articolo 1, comma 213, della legge n. 145 del 2018.

  I redditi derivanti dagli investimenti effettuati dalle casse previdenziali e dai fondi pensione sono esenti dalle imposte sui redditi a condizione che gli investimenti in quote o azioni di FVC siano almeno pari:

   per l'anno 2025, al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente;

   per l'anno 2026, al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente;

   a decorrere dall'anno 2027, al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

  Ciò posto, con riferimento alla prima richiesta di chiarimento formulata dagli Onorevoli Interroganti, relativamente al dies a quo della effettiva realizzazione degli investimenti, si rappresenta che la normativa vigente non offre in via diretta una specifica esplicitazione della tipologia di evento in relazione al quale possa ritenersi soddisfatta la condizione dell'effettiva realizzazione degli investimenti qualificati. Tanto premesso, non sembra condivisibile l'opzione esegetica di agganciare alla data delle delibere adottate dai consigli di amministrazione delle casse di previdenza e dei fondi pensione il riferimento temporale più opportuno per ritenere integrata, in termini obiettivi, l'effettiva realizzazione dell'investimento. Peraltro, la medesima data potrebbe essere distante anche di molto rispetto all'effettivo perfezionamento dell'investimento da parte dei medesimi soggetti. L'evento della sottoscrizione, invece, costituisce quantomeno un presupposto del commitment.
  Con riguardo, invece, alla richiesta relativa all'importo delle risorse investite dalle casse di previdenza e dai fondi pensione, si rammenta che il beneficio agevolativo in commento è destinato alle casse di previdenza e alle forme di previdenza complementare e, segnatamente, viene riconosciuto per gli investimenti effettuati dai menzionati enti di previdenza nei FVC che soddisfano tutte le condizioni poste dalla normativa di riferimento.
  Infine, quanto alla possibilità che l'esenzione in argomento possa riconoscersi anche nell'ipotesi di mancato raggiungimento della soglia di investimenti qualificati prevista per il 2025, si ritiene, in coerenza con lo stesso valore semantico della littera legis, che il beneficio recato dalla normativa di esenzione non possa, a legislazione vigente, essere riconosciuto anche nel caso del mancato raggiungimento della soglia imposta per l'anno 2025, nonostante la «ridotta tempistica di adeguamento» menzionata dagli Onorevoli Interroganti.
  Sul punto, eventuali iniziative normative potranno essere utilmente coltivate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

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ALLEGATO 4

5-04971 Raffa: Dati relativi all'operatività del Concordato Preventivo Biennale (CPB) e misure correttive dell'istituto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nel documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'istituto del Concordato Preventivo Biennale (CPB) introdotto con il decreto legislativo n. 13 del 2024 in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023).
  A parere degli Interroganti, il CPB avrebbe operato come un veicolo per la sanatoria del passato piuttosto che come un puro strumento di compliance futura, nonostante i risultati raggiunti in termini di gettito, la cui qualità strutturale resterebbe, tuttavia, dubbia.
  Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono di sapere «quali correttivi si intendano introdurre per rendere più attrattivo lo strumento e quali siano i dati relativi alla sua operatività, sia con riferimento alla quota di gettito attribuibile al Ravvedimento Speciale che al numero di aderenti con voto ISA inferiore a 6 nell'anno precedente».
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Per quanto riguarda la numerosità delle adesioni al primo biennio del CPB si fa presente che nel primo anno di operatività (2024) dell'istituto del CPB si è registrata un'adesione di più di 460.000 contribuenti tenuti all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, laddove, invece, la platea complessiva di coloro che hanno applicato gli ISA, per il medesimo periodo di imposta (2024), ammonta a circa 2.700.000 contribuenti.
  Segnatamente, si rappresenta che la platea delle adesioni, con punteggio ISA inferiore a 8, è pari a circa 188.600 contribuenti.
  In tal modo, e proprio per effetto della disciplina in argomento, i suddetti contribuenti sono stati spinti a elevare le proprie basi imponibili per armonizzarle con le proposte di CPB, allineandosi così ai parametri ordinari di affidabilità fiscale.
  Per quanto riguarda i dati relativi all'adesione al ravvedimento per le annualità pregresse, si fa rinvio al contributo già offerto in riscontro con risposta all'interrogazione n. 5-04220.
  Giova rammentare che la disciplina di settore prevede, con riferimento al gettito riscosso con i codici tributo del Ravvedimento Speciale, la possibilità di rateizzare i versamenti in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi.
  Infine, con specifico riferimento alle possibili misure correttive auspicate dagli Onorevoli interroganti, si ritiene opportuno premettere, in ragione dell'esemplificazione indicata nel quesito, la distinzione tra le fattispecie che determinano ipotesi di decadenza rispetto a quelle a cui è, invece, connessa la cessazione dal CPB.
  In particolare, la decadenza dal CPB è disciplinata dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024 e, come chiarito dalla circolare 9/E del 24 giugno 2025 dell'Agenzia delle entrate, si tratta di tutte «fattispecie ritenute potenzialmente sintomatiche di comportamenti scarsamente affidabili» riconducibili a casistiche di infedeltà fiscale o non corretto svolgimento degli adempimenti.
  Gli effetti della decadenza consistono nella cessazione dell'efficacia del CPB per entrambi i periodi di imposta vincolando, comunque, il contribuente al versamento delle somme dovute a seguito dell'adesione se maggiori di quelle effettive.Pag. 84
  Ben diverso è invece il caso della cessazione disciplinato dagli articoli 19 e 21 del citato decreto legislativo n. 13 del 2024.
  Tali casistiche non derivano da un comportamento del contribuente sintomatico di scarsa affidabilità, ma insorgono laddove si verifichino delle situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l'accordo tra Fisco e contribuente.
  La presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura rilevante – evenienza cui fa riferimento l'interrogazione – è sussumibile nella fattispecie della cessazione e la soglia prevista dalla norma in commento è fissata al 30 per cento e non al 50 per cento.

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ALLEGATO 5

5-04972 Merola: Chiarimenti sulla nozione di pensione di sicurezza sociale erogata dalla Repubblica di San Marino agli ex lavoratori frontalieri ai fini del relativo trattamento fiscale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama l'articolo 18 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in relazione alle pensioni e agli altri pagamenti analoghi ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente.
  L'Interrogante lamenta, invero, in subiecta materia difformità applicative da parte degli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate.
  Tenuto conto che in sede di legge di bilancio per il 2026 è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a risolvere le suddette criticità, l'Onorevole chiede di sapere se lo stesso sia a conoscenza delle difformità interpretative sulla nozione di pensioni di «sicurezza sociale» e quali iniziative intenda adottare per superare tale divergenza e fornire una lettura definitiva e univoca di tale concetto.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e San Marino prevede, quale regola generale, la tassazione esclusiva delle pensioni, pagate in relazione ad un cessato impiego privato, nello Stato di residenza del contribuente. Tuttavia, in deroga a tale regola generale, il successivo paragrafo 3 prevede che «le pensioni e gli altri pagamenti analoghi, ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente», siano assoggettati a imposizione esclusiva nello Stato della fonte del reddito.
  Definito tale contesto, la problematica concernente i pensionati ex frontalieri a San Marino residenti in Italia ha origine da alcune circolari interpretative emanate da San Marino (in particolare la Circolare 14227/2014 del 7 febbraio 2014) che avrebbero generato un'asimmetria applicativa dell'articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra i due Paesi, di fatto «svuotandolo» di contenuto.
  Infatti, per quanto riguarda le pensioni erogate a fronte di contributi obbligatori per legge, la linea interpretativa proposta da San Marino avrebbe comportato che:

   le pensioni erogate dall'INPS a residenti sammarinesi fossero tassate – ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 – esclusivamente nello Stato di residenza, cioè a San Marino;

   le pensioni erogate dall'istituto per la Sicurezza Sociale sammarinese-ISS (equivalente all'INPS italiana) a residenti in Italia venissero tassate, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, esclusivamente nello Stato della fonte, cioè anche in questo caso a San Marino.

  Pertanto, conseguenza diretta dell'interpretazione sostenuta da San Marino sarebbe che all'Italia non spetterebbero mai diritti di imposizione, mentre San Marino avrebbe il diritto di tassare sempre.
  Di contro, sul versante nazionale, l'Agenzia delle entrate, nella sua prassi, si attiene alla definizione di «sicurezza sociale» fornita nella circolare 41/E del 21 luglio 2003, in base alla quale: «Per somme pagate nell'ambito di un sistema di sicurezza sociale, conformemente all'attuale Commentario all'articolo 18 del ModelloOCSE, si intendono le prestazioni garantite dallo Stato, al fine di perseguire obiettivi generali di solidarietà, a coloro che versano in una situazione ritenuta dalla legge meritevole di tutela (si pensi alle cosiddette “pensioni sociali” erogate a Pag. 86soggetti privi di copertura previdenziale che versano in difficoltà economiche, o alle “pensioni d'invalidità” erogate a soggetti che, a causa delle loro minorazioni fisiche, hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa)».
  In base alle precisazioni contenute nella citata circolare, solo le pensioni sociali, le pensioni di invalidità e le integrazioni al minimo, erogate dagli enti sammarinesi, ricadono nell'ambito applicativo dell'articolo 18, paragrafo 3, della Convenzione con conseguente assoggettamento ad imposizione esclusiva delle medesime a San Marino, Stato della fonte.
  Le pensioni corrisposte a ex lavoratori del settore privato sammarinese attualmente residenti in Italia, a fronte del versamento di contributi, rientrano tra i trattamenti di previdenza sociale e sono, quindi, ricondotte, nell'ambito del paragrafo 1 dell'articolo 18 della Convenzione, con conseguente assoggettamento ad imposizione esclusiva in Italia, Stato di residenza dei percettori.
  L'approccio dell'Agenzia delle entrate risulta coerente, dunque, e uniforme a livello nazionale, in linea con la prassi e coerente rispetto agli altri Paesi convenzionati.
  A fronte di tale divergenza di linee interpretative e a valle di diversi incontri tecnici tra il Dipartimento delle Finanze e gli omologhi sammarinesi, si è constatata l'impossibilità di giungere a soluzioni esegetiche condivise.
  Anche in ragione di ciò, da parte italiana, è stata proposta una modifica, tramite Protocollo emendativo della Convenzione, dell'articolo 18 della Convenzione, al fine di prevedere una tassazione concorrente.
  La risoluzione della richiamata asimmetria mediante la previsione della tassazione concorrente presenterebbe infatti diversi vantaggi, in quanto consentirebbe:

   a San Marino di mantenere i diritti di imposizione sulle pensioni erogate dall'ISS a soggetti residenti in Italia;

   all'Italia di mantenere a propria volta i diritti di imposizione su tali redditi per i soggetti residenti in Italia, riconoscendo il credito per le imposte pagate a San Marino;

   ai soggetti residenti in Italia, come gli ex frontalieri, di non subire alcuna doppia imposizione, in quanto beneficerebbero in Italia del credito per le imposte applicate da San Marino.

  La richiamata proposta, già avanzata nel 2018, è stata nuovamente trasmessa a San Marino per il tramite dei canali diplomatici lo scorso 19 agosto e le autorità sammarinesi si sono riservate di esaminarla con le Amministrazioni competenti.