ALLEGATO 1
Introduzione della qualifica di «docente per l'inclusione».
C. 2303 Miele.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 1.
(Alunni con disabilità e
docente per l'inclusione)
1. All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «alunni con handicap» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «alunni con disabilità».
2. All'articolo 13, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104:
a) al comma 2 le parole: «personale docente specializzato» sono sostituite dalle seguenti: «docenti per l'inclusione»;
b) al comma 3, le parole: «docenti specializzati» sono sostituite dalle seguenti: «docenti per l'inclusione»;
c) al comma 5, le parole: «docenti di sostegno specializzati» sono sostituite dalle seguenti: «docenti per l'inclusione».
3. Le parole: «docente di sostegno» o «docenti di sostegno» ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «docente per l'inclusione» e «docenti per l'inclusione».
Art. 2.
(Istituzione di classi di concorso per il sostegno didattico agli alunni con disabilità)
1. A partire dall'anno scolastico 2026/2027 sono istituite quattro classi di concorso distinte per le attività di sostegno didattico per l'inclusione degli alunni con disabilità certificata nelle classi comuni del sistema nazionale di istruzione. Le classi di concorso di cui al primo periodo sono istituite per la scuola scuola dell'infanzia e una per ciascun grado di istruzione.
2. I docenti titolari su posto di sostegno didattico a tempo indeterminato, al momento di entrata in vigore della presente legge, transitano nei ruoli delle nuove classi di concorso, mantenendo la sede di titolarità attualmente posseduta e i punteggi fino a allora maturati. Nei cinque anni scolastici successivi al transito nelle nuove classi di concorso i docenti di cui al primo periodo non possono fare domanda di mobilità o utilizzazione provvisoria.
3. Trascorso il medesimo periodo di cui al comma 2, secondo periodo, sono fatti salvi i diritti per la mobilità professionale tramite concorsi per passaggio di cattedra, purché i richiedenti siano in possesso dei requisiti richiesti per insegnare su altre classi di concorso per l'insegnamento.
4. I docenti titolari su cattedra di sostegno di cui al comma 2 che non intendano transitare in una delle classi di concorso di cui ai commi 1 e 2, possono richiedere all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di essere inseriti in un'apposita graduatoria regionale; i predetti Uffici provvedono prioritariamente a effettuare, a domanda, operazioni di mobilità sulle cattedre curricolari disponibili nell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge e, in mancanza, negli anni scolastici successivi, mediante scorrimento dalle predette graduatorie.
5. Al fine di valorizzare la professionalità e le competenze del personale docente è istituito il portfolio professionale del docente di sostegno, quale parte integrante del fascicolo digitale del docente, previsto nel Piano nazionale di formazione di cui Pag. 153all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esso è formato da una parte pubblica, che trova spazio in un'applicazione informatica inserita nel portale web del Ministero dell'istruzione e del merito, e da una parte riservata, a disposizione del docente che ne cura la gestione. Il portfolio professionale del docente deve consentire al docente di descrivere il proprio curriculum professionale, nonché di mettere a disposizione dei dirigenti scolastici il curriculum medesimo come supporto alla scelta per l'assegnazione alla classe. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono elaborati i modelli nazionali di portfolio professionale delle competenze, uno per ciascun grado di istruzione, e sono regolate le modalità di implementazione del sito internet istituzionale del medesimo Ministero volte alla realizzazione di un sistema on line di documentazione del percorso professionale di ciascun docente al fine di valorizzarne ogni passaggio della storia formativa e professionale a diversi livelli nel sistema scolastico.
Art. 3.
(Continuità didattica)
1. Nell'assegnazione dei docenti alle classi, i dirigenti scolastici sono tenuti a garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità. Sulla base di motivate e comprovate esigenze dell'alunno, le famiglie possono chiedere la sostituzione per l'anno scolastico successivo del docente per le attività di sostegno, inoltrando entro il 31 marzo di ciascun anno specifica istanza all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, che decide in merito all'accoglimento entro 30 giorni, previa valutazione di un dirigente tecnico.
2. Ai docenti con contratto a tempo indeterminato specializzati per le attività di sostegno è preclusa la partecipazione alle operazioni di mobilità e di utilizzazione provvisoria sino a quando l'alunno con disabilità loro assegnato risulti iscritto alla medesima istituzione scolastica. Per i docenti della scuola primaria la disposizione di cui al primo periodo non trova applicazione nei casi in cui l'alunno abbia terminato il primo triennio. Per i docenti della scuola secondaria di secondo grado la disposizione di cui al primo periodo non trova applicazione nei casi in cui l'alunno abbia terminato il primo biennio.
2. Qualora il docente specializzato per le attività di sostegno segua più alunni con disabilità che frequentano classi diverse, il dirigente scolastico, raccolto il parere del Gruppo di lavoro per l'inclusione (Gli) a livello di istituzione scolastica e tenuto conto del principio d'accomodamento ragionevole, assegna il docente medesimo all'alunno con disabilità che abbia maggiore necessità di continuità, ai sensi del comma 1.
3. Al fine di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c), numero 2), della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'incarico di supplenza sui posti dei docenti per l'inclusione con contratto a tempo determinato è riservato a docenti specializzati per le attività di sostegno e ha validità biennale, salvo eccezioni debitamente motivate alle famiglie. Qualora, al termine del biennio l'alunno non abbia completato il triennio della scuola dell'infanzia, il primo triennio della scuola primaria o il triennio della scuola secondaria di primo o di secondo grado, l'incarico di supplenza è prorogato di un anno. In caso di parità di punteggio della relativa graduatoria con aspirante a supplenza annuale, la priorità è riconosciuta al docente che completa la continuità didattica.
Art. 4.
(Termine tassativo per la
procedura di nomina)
1. Le procedure di nomina dei docenti per l'inclusione a tempo determinato e indeterminato sono concluse tassativamente entro il 31 agosto di ciascun anno. Il Ministero dell'istruzione e del merito definisce il calendario e i termini delle procedure di mobilità professionale e territoriale nonché per le domande di pensionamento al fine di garantire il rispetto del termine Pag. 154perentorio di cui al periodo precedente. Il rispetto di tale termine è oggetto di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti del Ministero e produce effetti ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, inclusi quelli sanzionatori in caso di superamento della scadenza prevista.
2. Fatta salva la scadenza di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di mobilità professionale e territoriale. Con ordinanza del Ministro, sentite le Organizzazioni Sindacali, possono essere definiti annualmente i tempi e le modalità di cui al periodo precedente per adattarli a situazioni non previste che dovessero verificarsi.
3. Fatta salva la scadenza di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di pensionamento e la messa in quiescenza del personale docente.
Art. 5.
(Istituzione delle Scuole di specializzazione sui bisogni educativi speciali)
1. Presso i dipartimenti di scienze della formazione delle università italiane afferenti alla Conferenza universitaria nazionale di scienze della formazione sono istituite, su proposta dei singoli atenei che ne fanno richiesta e sulla base del possesso dei requisiti di cui al comma 2, le scuole di specializzazione sui bisogni educativi speciali.
2. Le scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono destinate alla formazione iniziale e in servizio del personale scolastico. In particolare, sono attivati presso le stesse scuole:
a) i corsi di specializzazione per il sostegno didattico previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
b) i master di I e II livello sull'inclusione scolastica, destinati al personale docente e ai dirigenti scolastici e tecnici;
c) i corsi di formazione in servizio per i docenti, i dirigenti scolastici e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario su tematiche afferenti all'inclusione scolastica di alunni e studenti con bisogni educativi speciali.
3. Per l'istituzione delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) la presenza nella dotazione organica di almeno un docente ordinario, due docenti associati e tre ricercatori nel settore scientifico disciplinare M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale);
b) il possesso, adeguatamente documentato, di aule e di strumentazione didattica per lo svolgimento dei corsi.
4. La direzione delle scuole di specializzazione istituite ai sensi del presente articolo è affidata esclusivamente a docenti ordinari nel settore scientifico disciplinare M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale).
5. I requisiti di accesso alle scuole di specializzazione istituite ai sensi del presente articolo sono fissati dall'articolo 13, comma 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
6. Al fine di assicurare il funzionamento delle scuole di specializzazione istituite ai sensi del presente articolo, le università sono autorizzate a incrementare di un punto l'organico dei docenti, con riferimento alle figure professionali di cui alla lettera a) del comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo Pag. 1552021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente disposizione.
8. Con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti le modalità di individuazione e di funzionamento, i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici delle scuole di specializzazione istituite ai sensi del presente articolo.
Art. 6.
(Formazione in servizio dei docenti)
1. Al fine di assicurare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e di garantire il principio di contitolarità nella presa in carico degli alunni stessi, è disposta la formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi frequentate da alunni con alunni con disabilità. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso della specializzazione per il sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a venticinque ore annue di impegno complessivo, nonché i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma. Ai fini di cui al primo periodo, ciascuna istituzione scolastica è tenuta a progettare, singolarmente o in rete, in accordo con il direttore del corso, nominato dall'ufficio scolastico regionale, un piano formativo triennale sulle tematiche inclusive speciali articolato in tre moduli: di base, intermedio e avanzato. La direzione scientifica dei corsi, a livello provinciale o di città metropolitana, è affidata a un docente universitario esperto in tematiche inclusive speciali o a un dirigente tecnico competente in tematiche inclusive speciali. La formazione si conclude con una valutazione accertata e certificata dalla direzione scientifica del corso.
2. Nelle more del recepimento di cui all'articolo 10, le attività di formazione in servizio rientrano nelle ore delle attività funzionali all'insegnamento secondo le modalità di cui all'articolo 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021, anche in eccedenza al limite di ore annue ivi previsto.
3. I docenti di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, a tempo indeterminato e determinato, ai quali siano assegnate classi con alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (Dsa) o con ulteriori bisogni educativi speciali (Bes), sono tenuti annualmente, a seguito di apposita sequenza negoziale, ad effettuare sei ore di programmazione, da svolgere all'inizio dell'anno scolastico, preferibilmente prima dell'inizio delle lezioni, finalizzato alla lettura comune della diagnosi funzionale.
Art. 7.
(Formazione iniziale e in servizio dei dirigenti tecnici e dei dirigenti scolastici)
1. Nei bandi di concorso o dei corsi concorso per l'accesso alla carriera di dirigente scolastico e di dirigente tecnico è prevista un'area specifica concernente l'inclusione scolastica con riguardo ai princìpi specifici di carattere pedagogico-didattico, normativo e organizzativo delle scuole singole e associate, anche nei loro rapporti convenzionali con gli enti pubblici, privati e del Terzo settore, operanti o che intendono operare nel territorio delle scuole stesse. Lo stato giuridico dei dirigenti scolastici e dei dirigenti tecnici prevede inoltre l'obbligo di aggiornamento sui princìpi di cui al presente comma.
Pag. 156Art. 8.
(Formazione iniziale e in servizio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario)
1. La formazione iniziale e obbligatoria in servizio dei collaboratori scolastici prevede gli aspetti concernenti l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, come previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Nei bandi di concorso o di corsi concorso per l'accesso alla carriera di direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga) è prevista un'area specifica concernente la formulazione, la gestione e il monitoraggio dei progetti relativi alla scuola, ivi compresa l'inclusione scolastica, il relativo monitoraggio e la documentazione, con sostegno finanziario nazionale, europeo o internazionale, pubblico e privato.
3. Lo stato giuridico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario prevede inoltre l'obbligo di aggiornamento sugli aspetti di cui al presente articolo.
Art. 9.
(Tentativo obbligatorio di conciliazione)
1. In caso di contestazioni da parte delle famiglie di alunni con disabilità relative alla composizione numerica della classe, al numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, all'assegnazione del numero di ore di sostegno didattico, all'assegnazione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, al trasporto gratuito e comunque concernenti il diritto allo studio degli alunni con disabilità, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione con l'amministrazione interessata presso un collegio di conciliazione.
2. Il collegio di conciliazione è costituito da un rappresentante dell'amministrazione interessata munito di poteri decisionali, dai membri della famiglia che hanno il diritto di essere accompagnati da un rappresentante di un'associazione di persone con disabilità o da loro familiari di propria scelta e dal dirigente scolastico della scuola interessata o suo delegato. Il collegio di conciliazione è presieduto dal presidente del consiglio d'istituto o suo delegato.
3. Il collegio si riunisce presso la scuola dell'alunno entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta della famiglia.
4. Qualora le parti in conflitto non raggiungano una conciliazione entro quindici giorni dalla data del primo incontro, la famiglia, ricevuto il verbale di mancata conciliazione, che deve essere consegnato entro e non oltre lo stesso termine, può proporre ricorso in sede giurisdizionale.
5. Per la durata del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al presente articolo la decorrenza dei termini di decadenza per la presentazione del ricorso è sospesa. Trascorso il termine di cui al comma 4, il decorso riprende.
Art. 10.
(Recepimento delle norme sulla formazione e sullo status giuridico dei docenti nel contratto collettivo nazionale di lavoro)
1. Le disposizioni della presente legge concernenti lo status giuridico del personale scolastico e la formazione sono recepite nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca nell'ambito di apposite sessioni negoziali.
Conseguentemente sostituire l'articolo 2, comma 1, con il seguente:
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto agli stanziamenti di bilancio già destinati al personale scolastico.
1.1. Faraone, Giachetti.
(Inammissibile)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Alunni con disabilità e
docente per l'inclusione)
1. All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «alunni con handicapPag. 157 ovunque ricorrono,» sono sostituite dalle seguenti: «alunni con disabilità».
2. All'articolo 13, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104:
a) al comma 2 le parole: «personale docente specializzato» sono sostituite dalle seguenti: «docenti per l'inclusione»;
b) al comma 3, le parole: «docenti specializzati» sono sostituite dalle seguenti: «docenti per l'inclusione»;
c) al comma 5, le parole: «docenti di sostegno specializzati» sono sostituite dalle seguenti: «docenti per l'inclusione»;
3. Le parole: «docente di sostegno» o «docenti di sostegno» ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «docente per l'inclusione» e «docenti per l'inclusione».
1.2. Faraone, Giachetti.
Al comma 1, sostituire le parole: docente per l'inclusione con le seguenti: docente specializzato per l'inclusione.
Conseguentemente:
1) al comma 2, sostituire le parole: docente per l'inclusione con le seguenti: docente specializzato per l'inclusione;
2) dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le competenze del docente specializzato per l'inclusione sono definite nel profilo di cui all'allegato A alla presente proposta di legge, di cui è parte integrante ed essenziale.
ALLEGATO A
Profilo del docente
specializzato per l'inclusione
Il docente specializzato per l'inclusione è figura pedagogica di riferimento per la promozione del diritto all'apprendimento e alla partecipazione di tutte e di tutti. È assegnato alla sezione o alla classe in cui è iscritto un alunno o un'alunna con disabilità e, come previsto dall'articolo 13, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assume la contitolarità della sezione o della classe in cui opera, partecipando attivamente alla programmazione educativa e didattica e alla verifica delle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e dei collegi dei docenti.
Possiede competenze pedagogiche, istituzionali-organizzative, metodologico-didattiche e relazionali specifiche, derivanti da una formazione generale all'insegnamento (laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, laurea Magistrale più percorso abilitante alla classe di concorso) e da una specializzazione mirata alle attività di sostegno, finalizzate a garantire il diritto allo studio e alla piena partecipazione di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, con particolare attenzione agli alunni e alle alunne con disabilità. Nella sua piena contitolarità opera in piena sinergia con tutte/i docenti curricolari, promuovendo e favorendo la co-progettazione, la co-docenza e la corresponsabilità educativa.
Mette a disposizione la propria professionalità e le competenze pedagogiche maturate, in particolare nell'ambito della Pedagogia Speciale e della Didattica Speciale, promuovendo una didattica inclusiva basata su evidenze scientifiche e contribuendo alla costruzione di ambienti di apprendimento accessibili, partecipativi e cooperativi, nel rispetto dei princìpi di corresponsabilità educativa e collegialità.
Tale figura professionale richiede un profilo di competenze articolato e specifico, che integri saperi teorici, metodologici e operativi in una prospettiva pedagogica, didattica e istituzionale orientata all'inclusione.
Area scientifico-culturale
Competenze legate ai fondamenti teorici e ai saperi disciplinari:
a) nell'ambito della Pedagogia Speciale, con riferimento ai princìpi, ai modelli, alle teorie e alle pratiche educative per l'inclusione;
Pag. 158b) in relazione ai fondamenti della Didattica Speciale, finalizzate alla progettazione di percorsi di insegnamento-apprendimento inclusivi, accessibili e personalizzati, nel rispetto dei bisogni formativi di ciascuno;
c) integrazione di saperi pedagogici, metodologico-didattici e disciplinari per la costruzione di curricoli inclusivi e per la promozione di pratiche educative basate sul principio di equità e partecipazione;
d) di natura psico-pedagogica, rispetto ai differenti profili di funzionamento e alle diverse condizioni di disabilità;
e) conoscenze relative alla prospettiva Bio-Psico-Sociale (anche in riferimento all'ICF), quella Sociale, quella della capacitazione (Capability Approach) e quella dello Universal Design for Learning, in coerenza con il principio della valorizzazione delle diversità;
f) relative a una visione interdisciplinare dell'interazione corpo-mente-contesto, della psicomotricità e dei processi di apprendimento, orientata alla costruzione di esperienze educative inclusive;
g) nei processi comunicativi e relazionali, con attenzione ai linguaggi verbali, non verbali e aumentativi-alternativi, a sostegno della partecipazione e della comprensione reciproca;
h) in relazione alla dimensione istituzionale e organizzativa, normativa e giuridica dell'inclusione scolastica e dei diritti umani, con riferimento alla Convenzione ONU e alla normativa nazionale vigente.
Area pedagogica: nell'ambito della Pedagogia Speciale, con riferimento ai princìpi, ai modelli e alle pratiche educative per l'inclusione.
Area didattica: in relazione ai fondamenti teorici e metodologici della Didattica Speciale, orientata alla progettazione di percorsi di apprendimento inclusivi, accessibili e personalizzati, nel rispetto dei bisogni formativi di ciascuno.
Area pedagogico-didattica integrata: integrazione dei saperi pedagogici e didattici per la costruzione di curricoli inclusivi e la promozione di pratiche educative basate sui princìpi di equità e partecipazione.
Area psico-pedagogica: conoscenze e prospettive riferite ai differenti profili di funzionamento e alle diverse condizioni di disabilità, nella prospettiva bio-psico-sociale dell'ICF e in coerenza con il principio della valorizzazione delle diversità.
Area interdisciplinare: riferimento a una visione integrata dell'interazione corpo-mente-contesto, della psicomotricità e dei processi di apprendimento, orientata alla costruzione di esperienze educative inclusive. Area comunicativo-relazionale: attenzione ai processi comunicativi e relazionali, con particolare riguardo ai linguaggi verbali, non verbali e aumentativi-alternativi (CAA), a sostegno della partecipazione e della comprensione reciproca. Area istituzionale e organizzativa, normativa e dei diritti umani: conoscenza della dimensione normativa e giuridica dell'inclusione scolastica, con riferimento alla Convenzione ONU e alla legislazione nazionale vigente; conoscenze e competenze nei processi di progettazione istituzionale (PTOF) in ottica inclusiva, dei processi di autovalutazione (PAI e PdI) e automiglioramento (PdM).
Area teorico-metodologica
Competenze relative a metodologie, strategie didattiche e strumenti operativi:
a) nell'ambito delle metodologie attive, osservative e sperimentali proprie della Pedagogia Speciale e della Didattica Speciale, finalizzate a pratiche educative inclusive basate sulla ricerca;
b) nella progettazione e realizzazione di curricoli e percorsi personalizzati e inclusivi, fondati sulla valorizzazione delle potenzialità e dei ritmi di apprendimento di ciascun alunno;
c) nell'implementazione di procedure osservative (sistematiche, narrative, funzionali, eccetera) volte a rilevare le influenze reciproche tra il funzionamento individuale e le dimensioni (barriere e facilitatori) del contesto;
Pag. 159d) nella gestione di disturbi relazionali e comportamentali attraverso interventi educativi preventivi e di mediazione, promuovendo un clima relazionale positivo ed una più efficace partecipazione all'attività didattica;
e) nella co-progettazione e conduzione di progetti innovativi, orientati ai differenti funzionamenti umani e ispirati all'approccio bio-psico-sociale dell'ICF;
f) nell'uso delle tecnologie per l'apprendimento e la comunicazione (TIC) e delle tecnologie assistive (AT), integrate in percorsi didattici inclusivi e nella documentazione digitale (PEI e piattaforme istituzionali);
g) nello sviluppo comunicativo e linguistico attraverso metodologie multimodali, partecipative e inclusive;
h) nell'analisi dei processi cognitivi individuali e di gruppo, utile alla progettazione didattica e al lavoro cooperativo; nell'osservazione, monitoraggio e valutazione dei percorsi educativi, secondo i princìpi dell'approccio ICF e della valutazione inclusiva, attenta a processi e progressi;
i) nella relazione d'aiuto, fondata sull'ascolto, la fiducia e la valorizzazione della persona.
Area metodologica: metodologie attive, osservative e sperimentali proprie della Pedagogia Speciale e della Didattica Speciale, finalizzate a pratiche educative inclusive basate sulla ricerca e sull'evidenza. Area progettuale: progettazione e realizzazione di curricoli e percorsi personalizzati e inclusivi, fondati sulla valorizzazione delle potenzialità e dei ritmi di apprendimento di ciascun alunno. Area psico-educativa: interventi di prevenzione e mediazione educativa per la gestione dei disturbi relazionali e comportamentali, orientati alla costruzione di un clima positivo.
Area dell'innovazione e della ricerca: co-progettazione, monitoraggio e conduzione di progetti innovativi, orientati ai differenti funzionamenti umani e ispirati all'approccio bio-psico-sociale dell'ICF.
Area tecnologico-digitale: uso delle tecnologie per l'apprendimento e la comunicazione (TIC), delle tecnologie assistive (AT) e degli strumenti digitali (PEI digitale e piattaforme istituzionali) per la didattica e la documentazione inclusiva. Area comunicativa e linguistica: promozione dello sviluppo comunicativo e linguistico mediante metodologie multimodali e partecipative.
Area cognitiva e cooperativa: analisi dei processi cognitivi individuali e di gruppo, a supporto della progettazione didattica e del lavoro cooperativo. Area valutativa: osservazione, monitoraggio e valutazione dei percorsi educativi, secondo i princìpi dell'approccio ICF e della valutazione inclusiva, attenta a processi, progressi e potenzialità.
Area relazionale e di cura: relazione d'aiuto fondata sull'ascolto, la fiducia e la valorizzazione della persona come base del processo educativo.
Area organizzativo-istituzionale
Competenze riferite al lavoro di rete, al contesto scolastico e alla collaborazione istituzionale:
a) nell'ambito della comunicazione educativa e della promozione della corresponsabilità con docenti, operatori dei servizi sociali e sanitari e altri soggetti coinvolti nei percorsi inclusivi;
b) nella collaborazione professionale e nel lavoro di équipe, finalizzati all'organizzazione e al coordinamento dei processi inclusivi a livello di istituto;
c) nella costruzione di reti di collaborazione con CTS, enti del terzo settore e reti di scuole, per la condivisione e la diffusione di pratiche educative efficaci;
d) nel coinvolgimento e nella cooperazione educativa con le famiglie, come parte integrante del progetto educativo e del progetto di vita, in un clima di fiducia e corresponsabilità;
e) nella gestione integrata del gruppo classe e nella promozione di un clima relazionale positivo e inclusivo, fondato su rispetto, collaborazione e partecipazione;
Pag. 160f) nell'applicazione di strategie relazionali e interattive per promuovere relazioni pro-sociali tra pari e con la comunità scolastica;
g) nella conoscenza e lettura critica dell'evoluzione normativa e istituzionale in materia di inclusione scolastica;
h) nella redazione e nello sviluppo del PEI, in coerenza con il Progetto di Vita e con i princìpi di autodeterminazione e partecipazione dell'alunno;
i) nella raccolta, documentazione e analisi dei dati relativi ai processi inclusivi, per sostenere l'autovalutazione d'istituto e i processi di miglioramento;
l) nella progettazione organizzativa finalizzata a definire, attuare e monitorare i processi inclusivi previsti nel PTOF e nel Piano per l'Inclusione.
Area comunicativo-relazionale: comunicazione educativa e promozione della corresponsabilità con docenti, operatori dei servizi sociali e sanitari e altri soggetti coinvolti. Area collaborativa e di équipe: collaborazione professionale e lavoro di gruppo per l'organizzazione e il coordinamento dei processi inclusivi. Area di rete e partenariato territoriale: costruzione di reti di collaborazione con CTS, enti del terzo settore e reti di scuole per la diffusione di buone pratiche e l'innovazione inclusiva. Area scuola-famiglia: coinvolgimento e cooperazione educativa con le famiglie, come parte integrante del progetto educativo e del progetto di vita, in un clima di fiducia e corresponsabilità.
Area di gestione della classe: gestione integrata del gruppo classe e promozione di un clima relazionale positivo e inclusivo, fondato su rispetto, collaborazione e partecipazione.
Area relazionale e comunitaria: strategie interattive per favorire relazioni pro-sociali tra pari e tra scuola e comunità scolastica. Area normativa: conoscenza aggiornata del quadro legislativo e istituzionale in materia di inclusione scolastica e diritti educativi.
Area progettuale-pedagogica: redazione e sviluppo del PEI in coerenza con il Progetto di Vita e con i princìpi di autodeterminazione dell'alunno. Area valutativo-documentale: raccolta, documentazione e analisi dei dati relativi ai processi inclusivi a supporto dell'autovalutazione d'istituto e del miglioramento continuo. Area organizzativa e di governance: progettazione e monitoraggio dei processi inclusivi previsti nel PTOF e nel Piano per l'Inclusione, in raccordo con le politiche territoriali e le reti di scuole.
Area dello sviluppo e dell'apprendimento professionale
Competenze legate alla crescita professionale continua e alla riflessione sulla pratica:
a) nell'ambito dell'autovalutazione e della riflessione critica sulla propria azione educativa, intesa come percorso continuo di crescita professionale e miglioramento;
b) nella rielaborazione e analisi delle pratiche educative e didattiche, finalizzate al loro costante aggiornamento e all'innovazione metodologica;
c) nella collaborazione professionale e nella partecipazione a percorsi di formazione permanente, in ottica di apprendimento condiviso e di comunità professionale riflessiva;
d) nell'utilizzo e trasferimento dei risultati della ricerca pedagogica e didattica speciale, per innovare la progettazione educativa e la didattica inclusiva;
e) nella documentazione e diffusione delle esperienze e delle pratiche educative, come strumenti di crescita professionale e di valorizzazione della conoscenza condivisa;
f) nella metodologia della ricerca finalizzata a cogliere criticamente le evoluzioni scientifiche nell'ambito dei bisogni educativi speciali e delle modalità d'intervento maggiormente efficaci;
g) nella cura della propria identità professionale, attraverso processi di autoformazione, confronto tra pari e partecipazione a reti e gruppi di ricerca.
Pag. 161 Area riflessiva: autovalutazione e riflessione critica sulla propria azione educativa, intesa come percorso di miglioramento continuo e di consapevolezza professionale.
Area di analisi e innovazione: rielaborazione delle pratiche educative e didattiche per il loro costante aggiornamento e per la sperimentazione di approcci innovativi.
Area collaborativa e formativa: partecipazione a percorsi di formazione permanente e di aggiornamento in ottica di apprendimento condiviso e cooperativo. Area di ricerca e trasferimento: utilizzo e trasferimento dei risultati della ricerca pedagogica e didattica speciale per rinnovare la progettazione e la didattica inclusiva.
Area documentativa e di condivisione: documentazione e diffusione delle esperienze professionali come strumenti di crescita individuale e collettiva.
Area identitaria e professionale: cura della propria identità docente attraverso pratiche di autoformazione, confronto tra pari e partecipazione a reti e comunità di ricerca.;
3) alla rubrica, dopo la parola: docente aggiungere la seguente: specializzato;
4) al titolo, dopo la parola: docente aggiungere la seguente: specializzato.
1.3. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, sostituire le parole: docente per l'inclusione con le seguenti: docente specializzato per l'inclusione;
Conseguentemente:
a) al comma 2, sostituire le parole: docente per l'inclusione con le seguenti: docente specializzato per l'inclusione
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il docente specializzato per l'inclusione promuove processi inclusivi rivolti all'intera comunità scolastica e a tutti gli studenti, non limitandosi agli alunni con disabilità certificata ai sensi della normativa vigente. Essa concorre, in particolare, alla personalizzazione dei percorsi formativi a favore degli studenti con disabilità, in raccordo e collaborazione con le figure specializzate di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
1.4. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Al comma 1, sostituire le parole: «docente per l'inclusione» con le seguenti: «docente specializzato per l'inclusione».
Conseguentemente:
a) al comma 2, sostituire le parole: «docente per l'inclusione» con le seguenti: «docente specializzato per l'inclusione»;
b) alla rubrica, dopo la parola: docente aggiungere la seguente: specializzato;
c) al titolo, dopo la parola: docente aggiungere la seguente: specializzato.
*1.5. Caso, Amato, Orrico.
*1.6. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Al comma 1, dopo le parole: dalla qualifica di «docente inserire le seguenti: di didattica e pedagogia speciale.
1.7. Faraone, Giachetti.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , il quale concorre, in via collegiale, con il consiglio di classe e il team educativo alla progettazione, attuazione e valutazione delle attività didattiche inclusive.
1.8. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. In aggiunta ai percorsi individuali previsti dalla normativa vigente a favore degli alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità, al docente per l'inclusione è attribuita la funzione di promozione dei processi inclusivi di apprendimento e di inclusione scolastica, in collaborazione con i docenti curriculari, rivolti a tutti gli alunni e alunne, studenti e studentessePag. 162 delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 è altresì definito il profilo del docente per l'inclusione, in coerenza con i princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con ampio coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle professionalità pedagogiche e del personale docente e sentite le associazioni delle famiglie.
1.9. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 3 sostituire le parole da: sono adottate fino alla fine del comma, con le seguenti: è definito il profilo professionale del «docente per l'inclusione», stabilendo:
a) le competenze pedagogiche, didattiche, psicopedagogiche, organizzative e tecnologiche necessarie alla gestione dei processi di inclusione e alla progettazione educativa e didattica individualizzata e personalizzata;
b) i requisiti della formazione iniziale e specialistica, inclusi i crediti formativi universitari e le attività di tirocinio diretto e indiretto;
c) gli obblighi di aggiornamento professionale continuo in materia di inclusione.
1.10. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il decreto di cui al comma 3 prevede percorsi di formazione permanente obbligatoria per tutto il personale docente sui temi dell'inclusione, con particolare riferimento ai princìpi della Didattica universale per l'apprendimento (UDL), al modello ICF e alle metodologie didattiche attive e flessibili, al fine di garantire la collaborazione tra docente per l'inclusione e docenti curricolari.
1.11. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il decreto di cui al comma 3 prevede strumenti di monitoraggio delle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutarne l'efficacia e i risultati degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, la soddisfazione del personale docente, la stabilità del personale coinvolto e il livello di inclusione reale nelle classi.
1.12. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 è, altresì, definito il profilo del docente per l'inclusione, in coerenza con i princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con ampio coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle professionalità pedagogiche e del personale docente e sentite le associazioni delle famiglie.
1.13. Caso, Amato, Orrico.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 3 il Ministero dell'istruzione e del merito assicura il coinvolgimento delle famiglie, delle associazioni maggiormente rappresentative nel campo dell'inclusione scolastica, nonché delle professionalità pedagogiche e scolastiche, al fine di definire in modo partecipato, trasparente e condiviso il profilo professionale del docente per l'inclusione.
1.14. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. È istituita una procedura di monitoraggio triennale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, volta a valutare l'impatto culturale e sociale dell'introduzione della qualifica di docente per l'inclusione, con particolare riferimento alla percezione delle famiglie e all'effettiva efficacia inclusiva nelle istituzioni scolastiche. I risultati del monitoraggioPag. 163 sono trasmessi annualmente alle competenti Commissioni parlamentari.
1.15. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee guida nazionali per la formazione continua dei docenti per l'inclusione, elaborate in raccordo con le Università, le istituzioni dell'alta formazione, le associazioni professionali e le parti sociali, al fine di garantire standard qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale.
1.16. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis.
(Incarichi dei docenti su posti comuni e di sostegno)
1. Al fine di promuovere in ambito scolastico la valorizzazione delle differenze e delle potenzialità di ciascuno anche attraverso strategie organizzative volte a garantire la continuità educativa e didattica a favore di tutte le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, nel rispetto del principio di autodeterminazione e nella prospettiva di una migliore qualità della vita, a decorrere dal sesto anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nelle scuole di ogni ordine e grado tutti i docenti incaricati sui posti comuni effettuano una parte del loro orario con incarico su posto di sostegno, mentre tutti i docenti con incarico su posto di sostegno effettuano, anche nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa dell'istituto, una parte del loro orario su posto comune. Il presente comma non si applica ai docenti che abbiano raggiunto, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'età anagrafica di anni sessanta o che abbiano maturato un'anzianità di servizio di ruolo e pre-ruolo superiore ai venticinque anni, fatta salva diversa richiesta da parte degli stessi.
2. Le istituzioni scolastiche autonome, coerentemente con le indicazioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concretizzano le finalità e gli obiettivi della presente legge nell'identità culturale, educativa, progettuale, nel curricolo e nell'organizzazione, per garantire alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti con disabilità maggiori opportunità formative e un'effettiva inclusione scolastica e sociale. Le attività didattiche e formative sono attuate valorizzando il principio dell'autonomia organizzativa, didattica e curricolare e sviluppando forme di flessibilità, anche con il supporto del coordinamento pedagogico di cui al successivo articolo 1-quinquies.
3. Nel primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge gli incarichi sono assegnati dai dirigenti scolastici, secondo le modalità di cui al precedente comma 1, nei confronti di non meno del dieci per cento dei docenti in servizio presso ogni istituzione scolastica, utilizzando i docenti incaricati sui posti comuni già in possesso di specializzazione per il sostegno che si dichiarino disponibili per l'ulteriore incarico su posto di sostegno e i docenti con incarico su posto di sostegno già in possesso di abilitazione all'insegnamento che si dichiarino disponibili per l'ulteriore incarico su posto comune. Ove i docenti disponibili non risultino sufficienti a raggiungere la percentuale indicata, il dirigente scolastico procederà incaricando d'ufficio i docenti con minore età anagrafica.
4. A decorrere dal secondo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge gli incarichi sono assegnati dai dirigenti scolastici, secondo le modalità di cui al precedente comma 1, nei confronti di una percentuale crescente di docenti che, tenuto conto del piano straordinario di formazione in servizio di cui al seguente articolo 1-ter, è definita annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, fino a raggiungere, nel sesto anno scolastico successivo all'entrata in vigore Pag. 164della presente legge, la totalità del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado con l'esclusione dei docenti che abbiano raggiunto, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'età anagrafica di anni sessanta o che abbiano maturato un'anzianità di servizio di ruolo e preruolo superiore ai venticinque anni, fatta salva diversa richiesta da parte degli stessi.
Art. 1-ter.
(Piano straordinario di
formazione in servizio)
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano straordinario pluriennale di formazione in servizio rivolto a tutto il personale docente di cui al precedente articolo 1-bis incaricato su posto comune e non in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico, con la previsione della riduzione dell'orario di servizio, nei limiti delle risorse di cui ai successivi articoli 1-septies e 1-octies.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano straordinario pluriennale di formazione in servizio rivolto a tutto il personale docente di cui al precedente articolo 1-bis incaricato su posto di sostegno, in possesso della richiesta specializzazione e non ancora abilitato all'insegnamento, ai fini del conseguimento di tale abilitazione, nei limiti delle risorse di cui ai successivi 1-septies e 1-octies. Con l'entrata in vigore della presente legge, l'articolo 3 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, perde di efficacia nella parte in cui prevede l'accesso al corso di specializzazione in assenza del possesso di un'abilitazione all'insegnamento.
3. La formazione per il personale di cui ai precedenti commi è organizzata dalle università all'interno del piano pluriennale di formazione, attraverso due diversi corsi, entrambi organizzati in due anni accademici, ciascuno corrispondente a 30 CFU, da erogarsi per almeno il 50 per cento in presenza e il restante in modalità telematica, e da concludersi entro il secondo anno accademico.
Art. 1-quater.
(Formazione iniziale)
1. Il percorso universitario di formazione iniziale e di abilitazione all'insegnamento dei docenti di posto comune delle scuole di ogni ordine e grado comprende la formazione volta a sviluppare e accertare, nei docenti abilitati, le competenze culturali, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, necessarie a promuovere l'inclusione scolastica ed in particolare l'inclusione degli alunni con disabilità.
2. Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma 1, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, è effettuata una revisione delle modalità di formazione iniziale e di accesso ai ruoli del personale docente.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, nelle more della revisione di cui al precedente comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, è modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, prevedendo che almeno un terzo dei CFU/CFA ivi previsti, distribuiti tra le diverse aree e discipline, siano dedicati ad aspetti metodologico-didattici per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Il tirocinio diretto dovrà essere svolto nelle classi ove siano iscritti alunni con disabilità certificata.
Art. 1-quinquies.
(Coordinamento pedagogico dell'istituzione scolastica autonoma)
1. A decorrere dal primo anno scolastico, successivo all'entrata in vigore della presente legge, in ogni istituzione scolastica Pag. 165autonoma è istituito il Coordinamento pedagogico con funzioni di supervisione pedagogica degli insegnanti anche attraverso compresenze mutuamente formanti e situate. Il Coordinamento pedagogico è costituito da un numero di docenti pari a quattro nel primo anno, a cinque nel terzo anno e nella proporzione di uno ogni trenta docenti in servizio presso l'istituzione scolastica a decorrere dal quinto anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. I docenti componenti del coordinamento pedagogico dispongono dei requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito e comunque devono aver prestato servizio in qualità di docenti per non meno di dieci anni scolastici o prestato servizio con incarico sul sostegno per non meno di cinque anni scolastici.
3. Il coordinamento pedagogico persegue il raggiungimento degli obiettivi del piano dell'offerta formativa e sostiene la qualità dell'insegnamento attraverso supervisioni, supporto formativo e attività inclusive promosse nell'istituzione scolastica, valorizzando le differenze, favorendo la partecipazione, il dialogo, la collaborazione tra le componenti dell'istituzione scolastica.
4. I docenti componenti del coordinamento pedagogico sono distaccati dall'insegnamento per metà orario del servizio prestato. Ogni tre mesi il coordinamento pedagogico relaziona al Collegio docenti rispetto alle attività svolte.
5. La dotazione necessaria di personale per la costituzione dei coordinamenti pedagogici in ogni istituto viene assegnata, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, a valere sui posti che si renderanno disponibili in relazione alla diminuzione della popolazione scolastica, secondo quanto previsto nei successivi articolo 1-septies e 1 octies.
Art. 1-sexies.
(Coordinamento pedagogico territoriale)
1. In ogni ambito territoriale provinciale è istituito almeno un Coordinamento pedagogico territoriale per l'inclusione (CPTI). In relazione al numero degli alunni alla data di entrata in vigore della presente legge, negli ambiti territoriali con più di centomila, duecentomila e trecentomila alunni sono istituiti, rispettivamente, almeno due, quattro o sei CPTI.
2. Il coordinamento pedagogico territoriale per l'inclusione supporta le istituzioni scolastiche autonome e i coordinamenti pedagogici d'istituto di cui al precedente articolo 1-quinquies nel promuovere iniziative, attività e servizi per l'inclusione che necessitino, per essere attuati nel modo più efficace ed efficiente, di un contesto più ampio rispetto agli ambiti di pertinenza delle singole istituzioni scolastiche e di un raccordo tra i servizi degli enti locali, sanitari, di ricerca e con il terzo settore.
3. Il coordinamento pedagogico territoriale per l'inclusione ha sede fisica ed amministrativa presso un istituto scolastico operante nell'ambito territoriale di riferimento, ha propri autonomi spazi e ad esso sono assegnati un dirigente tecnico, almeno quattro docenti, un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Centri Territoriali di Supporto (CTS), le attività svolte dalle scuole polo per l'inclusione, i Centri Territoriali per l'Integrazione (CTI) e i futuri GIT, previsti dalla normativa ma ancora non attivati, confluiscono nei Coordinamenti pedagogici territoriali per l'inclusione (CPTI) ed entro il successivo anno le amministrazioni scolastiche propongono la revisione di eventuali accordi che prevedano strutture di supporto alle scuole per l'inclusione scolastica, al fine di collocare le relative funzioni nell'ambito dei CPTI.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito l'Osservatorio per l'inclusione scolastica, sono definite le competenze, le risorse e le fasi temporali di attuazione per rendere operativo quanto previsto dal presente articolo.
Art. 1-septies.
(Stanziamenti)
1. Per il piano straordinario di formazione in servizio di cui all'articolo 1-ter si Pag. 166provvede mediante stanziamento delle risorse necessarie aggiuntive, pari a 150 milioni annui dal primo al sesto anno scolastico interessati dal piano per un totale complessivo di 900 milioni, ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 1-octies.
(Norma finale e transitoria)
1. Fino al completamento del piano straordinario di formazione in servizio di cui all'articolo 1-ter gli incarichi sul sostegno ai docenti su posto comune, di cui all'articolo 1-bis possono essere affidati dopo il primo anno di frequenza dei percorsi formativi di detto piano.
2. All'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «vigente regime autorizzatorio delle assunzioni» è inserito il seguente periodo: «Per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità è comunque richiesto il possesso di una laurea abilitante o di un'abilitazione all'insegnamento».
1.01. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis.
(Formazione in servizio dei docenti)
1. Al fine di assicurare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e di garantire il principio di contitolarità nella presa in carico degli alunni stessi, è disposta la formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi frequentate da alunni con alunni con disabilità. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso della specializzazione per il sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a venticinque ore annue di impegno complessivo, nonché i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma. Ai fini di cui al primo periodo, ciascuna istituzione scolastica è tenuta a progettare, singolarmente o in rete, in accordo con il direttore del corso, nominato dall'ufficio scolastico regionale, un piano formativo triennale sulle tematiche inclusive speciali articolato in tre moduli: di base, intermedio e avanzato. La direzione scientifica dei corsi, a livello provinciale o di città metropolitana, è affidata a un docente universitario esperto in tematiche inclusive speciali o a un dirigente tecnico competente in tematiche inclusive speciali. La formazione si conclude con una valutazione accertata e certificata dalla direzione scientifica del corso.
2. Nelle more del recepimento di cui all'articolo 1-quinquies, le attività di formazione in servizio rientrano nelle ore delle attività funzionali all'insegnamento secondo le modalità di cui all'articolo 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021, anche in eccedenza al limite di ore annue ivi previsto.
3. I docenti di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, a tempo indeterminato e determinato, ai quali siano assegnate classi con alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (Dsa) o con ulteriori bisogni educativi speciali (Bes), sono tenuti annualmente, a seguito di apposita sequenza negoziale, ad effettuare sei ore di programmazione, da svolgere all'inizio dell'anno scolastico, preferibilmente prima dell'inizio delle lezioni, finalizzato alla lettura comune della diagnosi funzionale.
Art. 1-ter.
(Formazione iniziale e in servizio dei dirigenti tecnici e dei dirigenti scolastici)
1. Nei bandi di concorso o dei corsi concorso per l'accesso alla carriera di dirigentePag. 167 scolastico e di dirigente tecnico è prevista un'area specifica concernente l'inclusione scolastica con riguardo ai princìpi specifici di carattere pedagogico-didattico, normativo e organizzativo delle scuole singole e associate, anche nei loro rapporti convenzionali con gli enti pubblici, privati e del Terzo settore, operanti o che intendono operare nel territorio delle scuole stesse. Lo stato giuridico dei dirigenti scolastici e dei dirigenti tecnici prevede inoltre l'obbligo di aggiornamento permanente sui princìpi di cui al presente comma.
Art. 1-quater.
(Formazione iniziale e in servizio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario)
1. La formazione iniziale e obbligatoria in servizio dei collaboratori scolastici prevede gli aspetti concernenti l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, come previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Nei bandi di concorso o di corsi concorso per l'accesso alla carriera di direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga) è prevista un'area specifica concernente la formulazione, la gestione e il monitoraggio dei progetti relativi alla scuola, ivi compresa l'inclusione scolastica, il relativo monitoraggio e la documentazione, con sostegno finanziario nazionale, europeo o internazionale, pubblico e privato.
3. Lo stato giuridico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario prevede inoltre l'obbligo di aggiornamento permanente sugli aspetti di cui al presente articolo.
Art. 1-quinquies.
(Recepimento delle norme sulla formazione e sullo status giuridico dei docenti nel contratto collettivo nazionale di lavoro)
1. Le disposizioni della presente legge concernenti lo status giuridico del personale scolastico e la formazione sono recepite nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca nell'ambito di apposite sessioni negoziali.
1.02. Faraone, Giachetti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis.
(Formazione in servizio dei docenti)
1. Al fine di assicurare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e di garantire il principio di contitolarità nella presa in carico degli alunni stessi, è disposta la formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso della specializzazione per il sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a venticinque ore annue di impegno complessivo, nonché i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma. Ai fini di cui al primo periodo, ciascuna istituzione scolastica è tenuta a progettare, singolarmente o in rete, in accordo con il direttore del corso, nominato dall'ufficio scolastico regionale, un piano formativo triennale sulle tematiche inclusive speciali articolato in tre moduli: di base, intermedio e avanzato. La direzione scientifica dei corsi, a livello provinciale o di città metropolitana, è affidata a un docente universitario esperto in tematiche inclusive speciali o a un dirigente tecnico competente in tematiche inclusive speciali. La formazione si conclude con una valutazione accertata e certificata dalla direzione scientifica del corso.
2. Le attività di formazione in servizio rientrano nelle ore delle attività funzionali all'insegnamento di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009.Pag. 168
3. I docenti di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, a tempo indeterminato e determinato, che abbiano in classe alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con ulteriori bisogni educativi speciali (BES), sono tenuti annualmente, a seguito di apposita sequenza negoziale, ad effettuare sei ore di programmazione, da svolgere all'inizio dell'anno scolastico, preferibilmente prima dell'inizio delle lezioni, finalizzato alla lettura comune della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale o del profilo di funzionamento dell'alunno con disabilità, alla formulazione e alla verifica comune del Piano educativo individualizzato (PEI), nonché del progetto didattico personalizzato degli alunni con DSA e con ulteriori bisogni educativi speciali; inoltre al termine di ogni quadrimestre i medesimi docenti sono tenuti a svolgere due ore per la valutazione congiunta dello svolgimento del PEI e la formulazione di proposte migliorative; le dieci ore complessive, rientranti nelle ore funzionali all'insegnamento, di cui all'articolo 29 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro, debbono comprendere una parte teorica e una laboratoriale incentrate sui documenti di cui al presente comma.
4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 destinati alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
Art. 1-ter.
(Formazione iniziale e in servizio dei dirigenti tecnici e dei dirigenti scolastici)
1. Nei bandi di concorso o dei corsi di concorso per l'accesso alla carriera di dirigente scolastico e di dirigente tecnico deve essere prevista un'area specifica concernente l'inclusione scolastica con riguardo ai princìpi specifici di carattere pedagogico didattico, normativo e organizzativo delle scuole singole e associate, anche nei loro rapporti convenzionali con gli enti pubblici, privati e del Terzo settore, operanti o che intendono operare nel territorio delle scuole stesse. Lo stato giuridico dei dirigenti scolastici e dei dirigenti tecnici deve inoltre prevedere l'obbligo di aggiornamento permanente sui princìpi di cui al presente comma.
Art. 1-quater.
(Formazione iniziale e in servizio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario)
1. La formazione iniziale e obbligatoria in servizio dei collaboratori scolastici deve prevedere gli aspetti concernenti l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, come previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Nei bandi di concorso o di corsi di concorso per l'accesso alla carriera di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) deve essere prevista un'area specifica concernente la formulazione, la gestione e il monitoraggio dei progetti relativi alla scuola, ivi compresa l'inclusione scolastica, il relativo monitoraggio e la documentazione, con sostegno finanziario nazionale, europeo o internazionale, pubblico e privato.
3. Lo stato giuridico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario deve inoltre prevedere l'obbligo di aggiornamento permanente sugli aspetti di cui al presente articolo.
1.03. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche ai percorsi di specializzazione per ottenere la qualifica di docente per l'inclusione)
1. Al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, nonché alla normativa vigente in materia di percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità,Pag. 169 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i corsi di formazione (TFA sostegno) sono gratuiti per i partecipanti, in quanto riconosciuti quali percorsi di interesse pubblico strategico per la garanzia del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
b) gli oneri relativi all'organizzazione dei percorsi di formazione sono a carico dello Stato, mediante apposito stanziamento nel Fondo per il funzionamento delle università, con vincolo di destinazione per la formazione iniziale e specialistica dei docenti per l'inclusione;
c) è superato il sistema del numero chiuso programmato, sostituendolo con un sistema di accesso programmato su base nazionale, correlato al reale fabbisogno di docenti di inclusione, determinato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca;
d) le università sono tenute ad attivare un numero di corsi coerente con il fabbisogno nazionale e regionale, assicurando la piena copertura della domanda formativa.
2. I percorsi TFA sostegno sono confermati quale canale ordinario, strutturale e prioritario di formazione dei docenti per l'inclusione, caratterizzati da:
a) elevata qualificazione scientifica e didattica;
b) centralità del tirocinio diretto e indiretto nelle istituzioni scolastiche;
c) integrazione tra competenze pedagogiche, didattiche, psicologiche e inclusive;
d) piena coerenza con i principi dell'inclusione scolastica sanciti dalla normativa nazionale e internazionale.
3. È fatto divieto di introdurre canali formativi alternativi o semplificati che non garantiscano standard qualitativi equivalenti a quelli dei percorsi universitari TFA, al fine di evitare disomogeneità nella formazione dei docenti di inclusione e disparità di trattamento tra i lavoratori, nonché per garantire un adeguato livello di sostegno a tutti gli alunni con disabilità.
4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli standard qualitativi minimi dei percorsi, l'uniformità nazionale dell'offerta formativa, la gratuità dei percorsi, la programmazione dell'offerta in base al fabbisogno reale delle istituzioni scolastiche e la definizione delle risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università.
Conseguentemente:
1) sopprimere l'articolo 2;
2) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e modifiche ai relativi percorsi di specializzazione;
3) al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e modifiche ai relativi percorsi di specializzazione.
1.04. Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Istituzione delle Scuole di specializzazione sui bisogni educativi speciali)
1. Presso i dipartimenti di scienze della formazione delle università italiane afferenti alla Conferenza universitaria nazionale di scienze della formazione sono istituite, su proposta dei singoli atenei che ne fanno richiesta e sulla base del possesso dei requisiti di cui al comma 2, le scuole di specializzazione sui bisogni educativi speciali.
2. Le scuole di specializzazione sui bisogni educativi speciali sono destinate alla formazione iniziale e in servizio del personale scolastico. In particolare, sono attivati presso le stesse scuole:
a) i corsi di specializzazione per il sostegno didattico previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,Pag. 170 dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
b) i master di I e II livello sull'inclusione scolastica, destinati al personale docente e ai dirigenti scolastici e tecnici;
c) i corsi di formazione in servizio per i docenti, i dirigenti scolastici e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario su tematiche afferenti all'inclusione scolastica di alunni e studenti con bisogni educativi speciali.
3. Per l'istituzione delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) la presenza nella dotazione organica di almeno un docente ordinario, due docenti associati e tre ricercatori nel settore scientifico disciplinare M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale);
b) il possesso, adeguatamente documentato, di aule e di strumentazione didattica per lo svolgimento dei corsi.
4. La direzione delle scuole di specializzazione istituite ai sensi del presente articolo è affidata esclusivamente a docenti ordinari nel settore scientifico disciplinare M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale).
5. I requisiti di accesso alle scuole di specializzazione istituite ai sensi del presente articolo sono fissati dall'articolo 13, comma 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
6. Al fine di assicurare il funzionamento delle scuole di specializzazione istituite ai sensi del presente articolo, le università sono autorizzate a incrementare di un punto l'organico dei docenti, con riferimento alle figure professionali di cui alla lettera a) del comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente disposizione.
7. Con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti le modalità di individuazione e di funzionamento, i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici delle scuole di specializzazione istituite ai sensi del presente articolo.
Conseguentemente sostituire l'articolo 2, comma 1, con il seguente:
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis, dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto agli stanziamenti di bilancio già destinati al personale scolastico.
1.05. Faraone, Giachetti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Incremento organico)
1. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 le parole: «di 134 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 5000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027».
2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.06. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Istituzione di classi di concorso per il sostegno didattico agli alunni con disabilità)
1. A partire dall'anno scolastico 2026/2027 sono istituite quattro classi di concorso distinte per le attività di sostegno didattico per l'inclusione degli alunni con disabilità certificata nelle classi comuni del sistema nazionale di istruzione. Le classi di concorso di cui al primo periodo sono istituite per la scuola dell'infanzia e una per ciascun grado di istruzione.
2. I docenti titolari su posto di sostegno didattico a tempo indeterminato, al momento di entrata in vigore della presente legge, transitano nei ruoli delle nuove classi di concorso, mantenendo la sede di titolarità attualmente posseduta e i punteggi fino ad allora maturati. Nei cinque anni scolastici successivi al transito nelle nuove classi di concorso i docenti di cui al primo periodo non possono fare domanda di mobilità o utilizzazione provvisoria.
3. Trascorso il medesimo periodo di cui al comma 2, secondo periodo, sono fatti salvi i diritti per la mobilità professionale tramite concorsi per passaggio di cattedra, purché i richiedenti siano in possesso dei requisiti richiesti per insegnare su altre classi di concorso per l'insegnamento.
4. I docenti titolari su cattedra di sostegno di cui al comma 2 che non intendano transitare in una delle classi di concorso di cui ai commi 1 e 2, possono richiedere al rispettivo Ufficio scolastico regionale, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di essere inseriti in un'apposita graduatoria regionale; i predetti Uffici provvedono prioritariamente ad effettuare, a domanda, operazioni di mobilità sulle cattedre curricolari disponibili nell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge ed, in mancanza, negli anni scolastici successivi, mediante scorrimento dalle predette graduatorie.
5. Al fine di valorizzare la professionalità e le competenze del personale docente è istituito il portfolio professionale del docente di sostegno, quale parte integrante del fascicolo digitale del docente, previsto nel Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esso è formato da una parte pubblica, che trova spazio in un'applicazione informatica inserita nel portale web del Ministero dell'istruzione e del merito, e da una parte riservata, a disposizione del docente che ne cura la gestione. Il portfolio professionale del docente deve consentire al docente di descrivere il proprio curriculum professionale, nonché di mettere a disposizione dei dirigenti scolastici il curriculum medesimo come supporto alla scelta per l'assegnazione alla classe. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono elaborati i modelli nazionali di portfolio professionale delle competenze, uno per ciascun grado di istruzione, e sono regolate le modalità di implementazione del sito internet istituzionale del medesimo Ministero volte alla realizzazione di un sistema on line di documentazione del percorso professionale di ciascun docente al fine di valorizzarne ogni passaggio della storia formativa e professionale a diversi livelli nel sistema scolastico.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono recepite nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca nell'ambito di apposite sessioni negoziali.
1.07. Faraone, Giachetti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Continuità didattica)
1. Nell'assegnazione dei docenti alle classi, i dirigenti scolastici sono tenuti a garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità. Sulla base di motivate e comprovate esigenze dell'alunno, le famiglie possono chiedere la sostituzione per l'anno scolastico successivo del docente per le attività di sostegno, inoltrando entro il 31 marzo di ciascun anno specifica istanza Pag. 172all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, che decide in merito all'accoglimento entro 30 giorni, previa valutazione di un dirigente tecnico.
2. Ai docenti con contratto a tempo indeterminato specializzati per le attività di sostegno è preclusa la partecipazione alle operazioni di mobilità e di utilizzazione provvisoria sino a quando l'alunno con disabilità loro assegnato risulti iscritto alla medesima istituzione scolastica. Per i docenti della scuola primaria la disposizione di cui al primo periodo non trova applicazione nei casi in cui l'alunno abbia terminato il primo triennio. Per i docenti della scuola secondaria di secondo grado la disposizione di cui al primo periodo non trova applicazione nei casi in cui l'alunno abbia terminato il primo biennio.
3. Qualora il docente specializzato per le attività di sostegno segua più alunni con disabilità che frequentano classi diverse, il dirigente scolastico, raccolto il parere del Gruppo di lavoro per l'inclusione (Gli) a livello di istituzione scolastica e tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole, assegna il docente medesimo all'alunno con disabilità che abbia maggiore necessità di continuità, ai sensi del comma 1.
4. Al fine di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c), numero 2), della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'incarico di supplenza sui posti dei docenti per l'inclusione con contratto a tempo determinato è riservato a docenti specializzati per le attività di sostegno e ha validità biennale, salvo eccezioni debitamente motivate alle famiglie. Qualora, al termine del biennio l'alunno non abbia completato il triennio della scuola dell'infanzia, il primo triennio della scuola primaria o il triennio della scuola secondaria di primo o di secondo grado, l'incarico di supplenza è prorogato di un anno. In caso di parità di punteggio della relativa graduatoria con aspirante a supplenza annuale, la priorità è riconosciuta al docente che completa la continuità didattica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono recepite nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca nell'ambito di apposite sessioni negoziali.
1.08. Faraone, Giachetti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Tentativo obbligatorio di conciliazione)
1. In caso di contestazioni da parte delle famiglie di alunni con disabilità relative alla composizione numerica della classe, al numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, all'assegnazione del numero di ore di sostegno didattico, all'assegnazione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, al trasporto gratuito e comunque concernenti il diritto allo studio degli alunni con disabilità, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione con l'amministrazione interessata presso un collegio di conciliazione.
2. Il collegio di conciliazione è costituito da un rappresentante dell'amministrazione interessata munito di poteri decisionali, dai membri della famiglia che hanno il diritto di essere accompagnati da un rappresentante di un'associazione di persone con disabilità o da loro familiari di propria scelta e dal dirigente scolastico della scuola interessata o suo delegato. Il collegio di conciliazione è presieduto dal presidente del consiglio d'istituto o suo delegato.
3. Il collegio si riunisce presso la scuola dell'alunno entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta della famiglia.
4. Qualora le parti in conflitto non raggiungano una conciliazione entro quindici giorni dalla data del primo incontro, la famiglia, ricevuto il verbale di mancata conciliazione, che deve essere consegnato entro e non oltre lo stesso termine, può proporre ricorso in sede giurisdizionale.
5. Per la durata del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al presente articolo la decorrenza dei termini di decadenza per la presentazione del ricorso è Pag. 173sospesa. Trascorso il termine di cui al comma 4, il decorso riprende.
1.09. Faraone, Giachetti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Termine perentorio per la procedura di nomina)
1. Le procedure di nomina dei docenti per l'inclusione a tempo determinato e indeterminato sono concluse tassativamente entro il 31 agosto di ciascun anno. Il Ministero dell'istruzione e del merito definisce il calendario delle procedure di mobilità professionale e territoriale e i termini nonché per le domande di pensionamento al fine di garantire il rispetto del termine perentorio di cui al periodo precedente. Il rispetto di tale termine è oggetto di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti del Ministero e produce effetti, inclusi quelli sanzionatori in caso di superamento, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009 , n. 150.
2. Fatta salva la scadenza di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di mobilità professionale e territoriale. Con ordinanza del Ministro, sentite le Organizzazioni Sindacali, possono essere definiti annualmente i tempi e le modalità di cui al periodo precedente per adattarli a situazioni impreviste che dovessero verificarsi.
3. Fatta salva la scadenza di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di pensionamento e la messa in quiescenza del personale docente.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono recepite nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca nell'ambito di apposite sessioni negoziali.
1.010. Faraone, Giachetti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Monitoraggio dell'impatto culturale del docente per l'inclusione)
1. Il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio triennale sull'effettiva efficacia del cambio di denominazione del docente per l'inclusione sui processi di inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione sui risultati del monitoraggio stesso.
1.011. Caso, Amato, Orrico.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Valorizzazione dell'inclusione scolastica)
1. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono iniziative di formazione finalizzate al potenziamento delle competenze dei docenti curricolari nelle metodologie didattiche inclusive, avvalendosi della professionalità dei docenti specializzati sul sostegno, al fine di garantire l'effettiva attuazione del principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno o dello studente con disabilità.
1.012. La Relatrice.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Attribuzione della funzione di coordinatore di classe al docente di sostegno)
1. Nelle classi nelle quali il docente specializzato sul sostegno presta servizio Pag. 174per l'intera copertura dell'orario settimanale, ovvero per una quota oraria superiore al cinquanta per cento dello stesso, al medesimo può essere attribuita la funzione di coordinatore di classe. Nell'espletamento di tale funzione, il docente cura le attività di raccordo con le famiglie e con gli altri soggetti istituzionali e professionali coinvolti nei processi educativi e formativi della classe.
1.013. La Relatrice.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di organico dell'autonomia e stabilizzazione organico di sostegno)
1. Al fine di ridurre i contratti a tempo determinato stipulati in favore di docenti non specializzati e l'utilizzo di personale non specializzato per le attività di sostegno, garantendo altresì una maggiore continuità didattica ed educativa per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 15.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027. A tal fine è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per il 2026 e 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.014. Caso, Amato, Orrico.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo per l'inclusione scolastica)
1. Nello stato di previsione del ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato Fondo per l'inclusione scolastica, finalizzato a promuovere l'integrazione scolastica, quale processo di inclusione che coinvolge tutta la comunità educante, la comunità scolastica e le famiglie, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della prese legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.015. Caso, Amato, Orrico.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Reclutamento e potenziamento dei docenti per l'inclusione)
1. Al fine di garantire la piena attuazione della qualifica di docente per l'inclusione di cui all'articolo 1 e rafforzare la funzione specializzata nel sistema nazionale di istruzione, il Ministero dell'istruzione e del merito, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove un piano triennale di assunzioni aggiuntive di docenti per l'inclusione, destinato in via prioritaria a stabilizzare il personale docente specializzato già in servizio su posti di sostegno e a incrementare l'organico strutturale nelle scuole con alta presenza di alunni con disabilità.
2. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, emana entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, sono definite:
a) il fabbisogno dei docenti per l'inclusione per ciascuna scuola e tipologia di grado;
Pag. 175b) le modalità di reclutamento;
c) un cronoprogramma annuale delle assunzioni con obiettivi quantitativi certificati;
d) un sistema di monitoraggio e valutazione che preveda una relazione annuale al Parlamento sui risultati;
3. Il Ministero dell'istruzione e del merito prevede altresì misure di formazione continua, aggiornamento e valorizzazione professionale per i docenti per l'inclusione, con attenzione alle migliori pratiche pedagogiche e alla corresponsabilità con il collegio docenti.
1.016. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Formazione per i docenti per l'inclusione e docenti curriculari)
1. Al fine di promuovere l'integrazione scolastica, quale processo di apprendimento e di inclusione, il Ministero dell'istruzione e del merito inserisce tra le priorità del Piano nazionale di formazione, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione, rivolta al tutto il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, inerente all'inclusione scolastica. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.017. Caso, Amato, Orrico.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Formazione obbligatoria)
1. Al fine di assicurare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità è disposta la formazione obbligatoria permanente per tutto il personale docente sui temi dell'inclusione, con particolare riferimento ai principi della Didattica Universale per l'Apprendimento (UDL), al modello ICF e alle metodologie didattiche attive e flessibili, al fine di garantire la collaborazione tra docente per l'inclusione e docenti curricolari.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto, a decorrere dall'anno 2026, uno stanziamento di 5 milioni di euro.
1.018. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
ALLEGATO 2
Introduzione della qualifica di «docente per l'inclusione».
C. 2303 Miele.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono iniziative di formazione finalizzate al potenziamento delle competenze dei docenti curricolari nelle metodologie didattiche inclusive, avvalendosi anche della professionalità dei docenti per l'inclusione, al fine di garantire l'effettiva attuazione del principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno o dello studente con disabilità.
1.012. La Relatrice (Nuova formulazione).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Le funzioni di coordinamento possono essere delegate dal dirigente scolastico anche al docente per l'inclusione ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1.013. La Relatrice (Nuova formulazione).
ALLEGATO 3
Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli. C. 1840 Amorese.
PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA
ART. 2.
Al comma 1, sostituire le parole: complessivo di 3 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2028 con le seguenti: pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
Conseguentemente:
al medesimo articolo 2, sopprimere il comma 2;
all'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
2.4. Il Relatore.
ALLEGATO 4
DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo.
PARERE APPROVATO
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2753, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante Disposizioni urgenti in materia di termini normativi,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.