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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 febbraio 2026
625.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 233

ALLEGATO 1

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2753, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

   considerato che il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame proroga fino al 31 dicembre 2026 il termine previsto per lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), nonché dei relativi costi e fabbisogni standard, contribuendo al perseguimento degli obiettivi della Riforma del quadro fiscale subnazionale, di cui alla Missione 1 – Componente 1 – Riforma 1.14 del PNRR, in coerenza con le modifiche apportate al Piano a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 novembre 2025;

   considerato che il comma 10 dell'articolo 5 abroga due divieti in materia di procedure sugli animali a fini scientifici, concorrendo in tal modo all'allineamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, senza pregiudicare le condizioni di tutela degli animali stabilite dalla stessa;

   considerato che i commi 2 e 3 dell'articolo 6 prevedono, tra l'altro, la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2026 i contratti a tempo determinato di dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito nelle more dell'espletamento della corrispondente procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato: le norme, pur suscitando taluni dubbi in merito alla loro compatibilità con il diritto unionale, nella loro formulazione testuale si prestano comunque ad essere interpretate ed applicate in senso conforme alla disciplina euro-unitaria, e in particolare alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, che ha posto dei limiti al ricorso a tale forma contrattuale;

   considerato altresì che il comma 2 dell'articolo 13 rinvia al 1° gennaio 2026 la decorrenza dell'obbligo, a carico delle società che vendono energia termica a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui, di garantire l'utilizzo di una quota di energia proveniente da fonti rinnovabili e che tale proroga risulta necessaria per consentire il completamento dell'istruttoria tecnica e per assicurare il pieno coordinamento della disciplina nazionale con le previsioni della direttiva RED III (UE 2023/2413) e con le indicazioni della Commissione europea, nonché con gli obiettivi definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) del 2024, tenuto conto dei ritardi nell'adozione del decreto ministeriale di attuazione e delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia;

   considerato che il provvedimento si inserisce in modo coerente nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in sede europea e non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 234

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Atto n. 363.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (Atto n. 363);

   tenuto conto che il decreto legislativo n. 184 del 2023 è stato adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 127) e che il provvedimento in esame interviene con disposizioni integrative e correttive finalizzate a un più puntuale adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva (UE) 2021/2118;

   considerato che la direttiva (UE) 2021/2118 aggiorna il quadro normativo europeo in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli;

   considerato in particolare che l'articolo 1, comma 1, lettera b), modifica l'articolo 124 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), consentendo agli organizzatori di gare e competizioni sportive con veicoli a motore di ricorrere, in alternativa alla polizza di responsabilità civile auto, a un'assicurazione di responsabilità civile generale, misura volta a tutelare il settore dell'automobilismo sportivo e coerente con le disposizioni della direttiva (UE) 2021/2118, con riferimento a competizioni svolte su circuiti chiusi o su strade interdette alla circolazione;

   rilevato infine che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.