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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 febbraio 2026
629.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 70

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. C. 2374 Lupi.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, dopo le parole: «svolgono esclusivamente attività nello spettacolo» sono inserite le seguenti: «nonché atti alla promozione e valorizzazione del territorio e fornitura di servizi turistici».
1.1. Alifano, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso l'effetto applicativo di cui al presente articolo può costituire presupposto di spese per sponsorizzazioni o per qualsiasi altra forma di comunicazione pubblicitaria tesa a incrementare la notorietà e l'immagine verso il pubblico del nome, del marchio, del segno distintivo, del prodotto o del servizio riconducibile alla persona fisica, all'ente non commerciale o al soggetto titolare di reddito di impresa che ha effettuato l'erogazione liberale, nonché ai soggetti di cui al comma 1-bis del presente articolo».
1.2. Alifano, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto anche alle micro donazioni effettuate attraverso forme di finanziamento collettivo di crowdfunding ovvero realizzate mediante il portale di cui al comma 5 del presente articolo per la raccolta di denaro a fini di liberalità».
1.3. Alifano, Raffa, Gubitosa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: associazioni riconosciute, inserire le seguenti: nonché trust,.
1.4. Manzi, Merola, Berruto, D'Alfonso, Orfini, Iacono, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: la conservazione, aggiungere le seguenti: la valorizzazione,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: di conservazione, aggiungere la seguente: valorizzazione,.
1.5. Manzi, Merola, Berruto, D'Alfonso, Orfini, Iacono, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: interventi di conservazione, manutenzione e restauro con le seguenti: interventi di conservazione, manutenzione, manutenzione programmata, prevenzione, monitoraggio e restauro.

Pag. 71

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1-bis, alla lettera b), sostituire le parole: interventi di conservazione, manutenzione e restauro con le seguenti: interventi di conservazione, manutenzione, manutenzione programmata, prevenzione, monitoraggio e restauro.
1.7. Manzi, Merola, Berruto, D'Alfonso, Orfini, Iacono, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) in favore dei trust residenti ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui atto istitutivo preveda tra le finalità la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e l'obbligo di destinare le somme oggetto di erogazione liberale e i relativi proventi agli interventi di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
*1.8. Candiani, Gusmeroli, De Bertoldi.
*1.9. Mulè.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alla promozione della lettura.

  Conseguentemente:

   al medesimo capoverso comma 1-bis aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) in favore di biblioteche e archivi privati, biblioteche ecclesiastiche e analoghe istituzioni non pubbliche che conservino patrimoni di rilevante interesse culturale, purché iscritte all'Anagrafe delle Biblioteche Italiane gestita dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane (ICCU) o a registri equivalenti individuati con decreto del Ministro della cultura, per lo svolgimento di attività di conservazione, tutela, valorizzazione e promozione della lettura;

   al comma 1, lettera c), capoverso comma 5-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto di cui al periodo precedente sono stabilite altresì le modalità con cui le «librerie di qualità», come definite ai sensi dell'articolo 9 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, possono essere riconosciute come partner attuatori di progetti promossi dai soggetti beneficiari dell'Art Bonus di cui all'articolo 1, definendo criteri di tracciamento, rendicontazione e responsabilità nella gestione delle risorse.
1.10. Merola, Iacono, Manzi, Berruto, D'Alfonso, Orfini, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alla promozione della lettura.
1.11. Manzi, Merola, Berruto, D'Alfonso, Orfini, Iacono, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) in favore di biblioteche e archivi privati, biblioteche ecclesiastiche e analoghe istituzioni non pubbliche che conservino patrimoni di rilevante interesse culturale, purché iscritte all'Anagrafe delle Biblioteche Italiane gestita dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane (ICCU) o a registri equivalenti individuati con decreto del Ministro della cultura, per lo svolgimento di attività di conservazione, tutela, valorizzazione e promozione della lettura.
1.12. Merola, Iacono, Manzi, Berruto, D'Alfonso, Orfini, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) in favore di biblioteche indipendenti di interesse culturale.
1.13. Iacono.

Pag. 72

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Al fine di favorire la partecipazione di donatori non residenti e di ampliare le fonti di finanziamento, il credito d'imposta riconosciuto ai sensi del presente articolo può essere ceduto, in tutto o in parte, a soggetti terzi secondo le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della cultura, nel rispetto della normativa antielusiva e delle disposizioni di tracciamento e trasparenza. Il decreto disciplina altresì le condizioni per la fruizione del beneficio da parte di soggetti non residenti, ivi compresa la possibilità di cessione a intermediari finanziari o a soggetti autorizzati alla gestione del credito.
1.14. Manzi, Merola, Berruto, D'Alfonso, Orfini, Iacono, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Sono altresì ammissibili, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le erogazioni liberali destinate a progetti di partenariato speciale pubblico-privato realizzati ai sensi dell'articolo 134 e seguenti del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, purché finalizzati alla tutela, conservazione o valorizzazione del patrimonio culturale e previa verifica dei requisiti di trasparenza, fruizione pubblica e rendicontazione, stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1.16. Merola, Manzi, Berruto, D'Alfonso, Orfini, Iacono, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Il credito d'imposta si applica altresì alle erogazioni in natura, comprese prestazioni di servizi e forniture di beni, valutate secondo criteri di valutazione certificata stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando l'obbligo di certificazione, tracciamento e rendicontazione.
1.17. Manzi, Merola, Berruto, D'Alfonso, Orfini, Iacono, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

    1) al primo periodo, le parole: «del comma 1,» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-bis»;

    2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di evitare il rischio che le erogazioni liberali per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo possano costituire una forma di pubblicità indiretta, il credito d'imposta non è riconosciuto, in relazione alla natura dell'attività svolta, alle società farmaceutiche, del tabacco e del gioco d'azzardo.».
1.18. Alifano, Raffa, Gubitosa.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 5, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso comma 5-bis, sopprimere le parole da: le comunicazioni previste fino alla fine del capoverso.
1.19. Alifano, Gubitosa, Raffa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione per l'acquisto di libri)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, ai contribuenti Pag. 73persone fisiche è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda IRPEF pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di libri, fino a un limite annuo di spesa di euro 500 per contribuente.
  2. Ai fini del presente articolo, per «libri» si intendono le opere editoriali monografiche in formato cartaceo o digitale, escluse le pubblicazioni periodiche e i prodotti editoriali aventi finalità promozionali o pubblicitarie.
  3. Le spese sono documentate mediante scontrino o fattura elettronica recante la specifica voce «acquisto libri» ovvero mediante altra documentazione idonea stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della cultura.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalità applicative, i criteri di tracciamento e le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente all'articolo 2 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, della presente legge, valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01. Manzi, Merola, Berruto, D'Alfonso, Orfini, Iacono, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per costi di carta delle imprese editoriali indipendenti)

  1. Alle imprese editoriali indipendenti con ricavi annui non superiori a euro 5.000.000 è riconosciuta un credito d'imposta utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 30 per cento delle spese documentate sostenute per l'acquisto di carta destinata alla stampa di titoli a bassa o media tiratura, entro il limite massimo annuo di euro 100.000 per impresa. Il credito di cui al periodo precedente non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  2. Per «imprese editoriali indipendenti» si intendono le imprese che non fanno parte di gruppi editoriali controllanti o controllati e che dimostrino continuità di produzione editoriale con almeno due titoli pubblicati nell'ultimo biennio.
  3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di ammissibilità, le modalità di documentazione e rendicontazione delle spese, nonché le modalità di applicazione della detrazione.

  Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, della presente legge, valutati in 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.02. Manzi, Merola, Berruto, D'Alfonso, Orfini, Iacono, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

(Inammissibile)

Pag. 74

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per editori indipendenti)

  1. Alle imprese editoriali indipendenti con ricavi annui non superiori a euro 5.000.000 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per attività editoriali e di promozione della lettura, comprese produzione, traduzione, promozione e distribuzione locale, fino a un massimale annuo di euro 150.000 per beneficiario.
  2. Il beneficio è subordinato alla presentazione di un piano annuale di attività culturali e di promozione della lettura, contenente obiettivi, titoli coinvolti e modalità di rendicontazione, e alla conservazione della documentazione probatoria per cinque anni.
  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio, i criteri di ammissibilità, le modalità di rendicontazione e controllo e le eventuali incompatibilità con altre agevolazioni.

  Conseguentemente all'articolo 2 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, della presente legge, valutati in 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.03. Manzi, Merola, Berruto, D'Alfonso, Orfini, Iacono, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, che abbiano subito danni in conseguenza di eventi sismici o eventi meteorologici estremi e che non abbiano usufruito di contributi pubblici connessi alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché di sostegno degli istituti e dei luoghi di cultura, anche ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche presso gli stessi, realizzati dai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
  2. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
1.04. Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Pag. 75

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
2.1. Alifano, Raffa, Gubitosa.

Pag. 76

ALLEGATO 2

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2370 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2370, recante modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 77

ALLEGATO 3

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2605 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2605, approvato dal Senato, recante modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 78

ALLEGATO 4

Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Nuovo testo C. 218 D'Attis e abb.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione,

   esaminato il nuovo testo, adottato come nuovo testo base dalla XII Commissione nella seduta del 21 gennaio 2026, della proposta di legge C. 218 D'Attis, recante interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 79

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Atto n. 363.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (Atto n. 363);

   tenuto conto che la formulazione della nozione di «parte essenziale che renda un veicolo inidoneo al suo utilizzo in maniera stabile» di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), appare suscettibile di più precisa specificazione;

   rilevato inoltre che i veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60, comma 4, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, fruiscono delle agevolazioni tributarie – previste ex lege in funzione dell'anzianità – a condizione che vi sia stato un apposito aggiornamento della carta di circolazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), dello schema di decreto legislativo in esame, allo scopo di chiarire la portata della nozione di «parte essenziale che renda un veicolo inidoneo al suo utilizzo in maniera stabile», anche ricorrendo a definizioni normative da emanare in riferimento alle specifiche tecniche dei motoveicoli;

   b) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), dello schema di decreto legislativo in esame, allo scopo di sostituire la dicitura «rischio derivante dal movimento» con quella di «rischio dinamico», nonché la dicitura «derivante dallo stazionamento» con quella di «rischio statico»;

   c) valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo in esame, al fine di specificare che il regime dei veicoli di interesse storico e collezionistico trovi applicazione solo ove la relativa carta di circolazione riporti la classificazione conseguita e i dati del certificato di rilevanza storica, non limitandosi a un riferimento generico ai veicoli di cui all'articolo 60 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.