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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 febbraio 2026
629.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 180

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Atto n. 367.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali;

   considerato che il regolamento (UE) 2023/2411 introduce, per la prima volta, un sistema unitario di protezione a livello dell'Unione europea delle indicazioni geografiche relative ai prodotti artigianali e industriali, integrando la disciplina già vigente per i prodotti agricoli e alimentari, i vini e le bevande spiritose;

   considerato che lo schema di decreto legislativo definisce un quadro normativo organico, articolato in sette titoli, disciplinando, tra l'altro, le procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle indicazioni geografiche, i profili relativi ai controlli, al monitoraggio e all'apparato sanzionatorio, nonché l'adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo, in coerenza con i criteri di delega e con l'articolo 40 del regolamento (UE) 2023/2411, nonché assicurando un coordinamento con il regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act) per quanto concerne le violazioni commesse tramite piattaforme online;

   evidenziato che la legge n. 206 del 2023 (Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy), agli articoli da 42 a 46, reca norme volte a tutelare e proteggere le indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali;

   rilevato comunque che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   si valuti l'opportunità di introdurre misure di coordinamento tra lo schema di decreto legislativo in esame e le disposizioni di cui agli articoli da 42 a 46 della legge n. 206 del 2023.

Pag. 181

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024. C. 2714 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2714, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024;

   considerato che i servizi regolari transfrontalieri di trasporto con autobus tra Italia e Svizzera sono disciplinati dall'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia concluso il 21 giugno 1999 e ratificato in Italia ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364;

   rilevato che l'articolo 20 dell'Accordo del 1999 prevede, con specifico riferimento alle operazioni di cabotaggio, che «le operazioni di trasporto fra due punti situati nel territorio di una stessa parte contraente, effettuati da trasportatori stabiliti nel territorio dell'altra parte contraente, non sono autorizzati dal presente Accordo», fatti salvi gli accordi bilaterali pre-esistenti;

   preso atto che, in deroga al predetto divieto di cabotaggio, l'Italia è stata autorizzata dalla decisione (UE) 2020/854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere;

   tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo, lo stesso «sarà attuato nel rispetto degli ordinamenti italiano e svizzero, nonché del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Repubblica Italiana all'Unione Europea», richiedendo pertanto un'interpretazione di tutte le disposizioni dello strumento conforme al diritto unionale, anche in merito ai profili di non discriminazione fra trasportatori europei e di non distorsione della concorrenza, e che tale clausola generale prevale sulla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del Trattato, ai cui sensi la deroga al divieto di cabotaggio sarebbe applicabile «nell'ambito dei servizi regolari internazionali effettuati con autobus, rispettivamente da un'impresa stabilita nel territorio dell'Italia o della Svizzera»;

   valutato che il disegno di legge non presenta, alla luce delle considerazioni sopra svolte, profili di radicale incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 182

ALLEGATO 3

Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Nuovo testo C. 218 e abb.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 218 e abb. recante interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale;

   valutato che le disposizioni della presente proposta di legge non presentano profili di rilievo in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

NULLA OSTA.