ALLEGATO 1
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024. C. 2714 Governo.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2714, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024;
rilevato che:
i servizi regolari di trasporto tra l'Italia e la Svizzera sono erogati in forza dell'Accordo UE-Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del giugno 1999, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364;
l'articolo 20 del citato Accordo UE-Svizzera dispone che, nell'ambito del trasporto di linea transfrontaliero a mezzo autobus, i trasporti esercitati da vettori interni ad uno Stato non sono consentiti nell'altro Stato (divieto di cabotaggio), pur facendo salvi gli accordi bilaterali preesistenti, se non discriminatori nei confronti degli operatori degli altri Stati membri dell'Unione europea e non distorsivi della concorrenza;
in merito a tale questione la Svizzera ha posto l'esigenza che, nell'ambito dei trasporti internazionali svolti con autobus tra i due Paesi, siano consentiti trasporti di cabotaggio, e quindi servizi di trasporto interni all'altro Stato rispetto a quello in cui il vettore ha sede;
pertanto, con decisione (UE) 2020/854 l'Italia è stata autorizzata a negoziare e concludere un accordo in deroga a quanto previsto dal richiamato Accordo UE-Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
l'accordo di cabotaggio in oggetto – costituito da nove articoli e un preambolo – intende superare l'attuale quadro normativo che rende antieconomico e difficoltoso il trasporto collettivo degli oltre 75 mila lavoratori frontalieri lombardi e piemontesi che ogni giorno si recano nel Canton Ticino, con pesanti conseguenze sulla viabilità di confine, sull'ambiente e sull'impatto energetico di detta mobilità;
il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo e stabilisce, altresì, che le amministrazioni interessate svolgono le attività ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:
il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025. C. 2759 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2759, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025;
rilevato che:
l'Accordo di cui il disegno di legge in esame dispone la ratifica è funzionale alla realizzazione dell'iniziativa, avviata dalla Santa Sede nel giugno 2024, per la costruzione di un impianto agrivoltaico nell'area di proprietà della Santa Sede sita in Santa Maria di Galeria, come individuata dall'articolo 1 dell'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti radio vaticani a Santa Maria di Galeria e a Castel Romano, fatto nel Palazzo Apostolico Vaticano 1'8 ottobre 1951, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 1952, n. 680;
l'impianto ha l'obiettivo di soddisfare l'esigenza di approvvigionamento di energia elettrica dello Stato della Città del Vaticano e degli enti e istituzioni collegati con la Santa Sede o facenti parte del bilancio consolidato della Santa Sede, attraverso l'uso di fonti rinnovabili;
secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato (S. 1622), da parte italiana l'iniziativa vaticana «è stata immediatamente condivisa, essendo coerente con la comune partecipazione dell'Italia e della Santa Sede alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 e all'Accordo di Parigi del 2015 ad essa collegato» ed essendo, inoltre, «coerente con gli obiettivi nazionali italiani di sviluppo dell'indipendenza energetica e della valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili, nel contempo tutelando gli usi agricoli del suolo»;
ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:
il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;
ritenuto, altresì, che:
assumono rilievo anche l'articolo 7 della Costituzione, a norma del quale i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi, e l'articolo 9 della Costituzione, che, al terzo comma, prevede che la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Introduzione della qualifica di «docente per l'inclusione». C. 2303.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2303, recante istituzione della qualifica di «docente per l'inclusione», nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato che:
la proposta di legge, all'articolo 1, introduce la qualifica di «docente per l'inclusione», sostitutiva, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, della già prevista qualifica del «docente di sostegno», disponendo di conseguenza che i riferimenti al docente di sostegno contenuti nell'ordinamento vigente si intendono effettuati al docente per l'inclusione;
il medesimo articolo 1 prevede che le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia, promuovono iniziative di formazione finalizzate al potenziamento delle competenze dei docenti curricolari nelle metodologie didattiche inclusive, avvalendosi anche della professionalità dei docenti per l'inclusione; dispone, inoltre, che le funzioni di coordinamento possono essere delegate dal dirigente scolastico anche al docente per l'inclusione ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del testo unico sul pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni della proposta di legge;
ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:
il provvedimento appare riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione);
nella sentenza n. 279 del 2005, la Corte costituzionale – intendendo preliminarmente distinguere la categoria delle «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, da quella dei «principi fondamentali» in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale»;
nella successiva sentenza n. 200 del 2009 la Corte ha rilevato, inoltre, che rientra, tra le norme generali sull'istruzione, la definizione dei princìpi di formazione degli insegnanti,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 4
Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Nuovo testo C. 218 e abb.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 218 e abb., recante «Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale»;
rilevato che:
la proposta di legge in esame intende aggiornare i contenuti della legge 5 giugno 1990, n. 135, di cui, già nel 2017 con il Piano nazionale di interventi contro HIV e AIDS (PNAIDS), è stata richiesta una revisione e un aggiornamento;
il provvedimento riproduce in buona parte il contenuto di una proposta di legge presentata nella XVIII legislatura (C. 1972 e abbinate) ed esaminata in sede referente dalla XII Commissione, il cui iter non è poi stato completato a causa della conclusione anticipata della legislatura;
il testo in esame, risultante dall'adozione di un nuovo testo base, nonché da limitate modifiche intercorse nella fase emendativa, si compone di 10 articoli;
l'articolo 1 aggiorna e consolida i contenuti dell'articolo 1 della citata legge n. 135 del 1990, in particolare autorizzando l'attuazione di una serie di interventi (comma 1) definiti e specificati dal Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e le malattie a trasmissione sessuale, adottato con decreto dal Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni (comma 2);
l'articolo 2 garantisce programmi di screening oncologici gratuiti allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da Human Papilloma Virus (HPV), e rimette ad un decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione del citato screening, mentre l'articolo 3 prevede campagne di sensibilizzazione e informazione nonché di contrasto dello stigma e dei pregiudizi rivolte alla popolazione;
l'articolo 4 impegna i servizi sanitari regionali ad individuare, presso ogni regione e provincia autonoma, un centro regionale pediatrico di riferimento dedicato alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie, mentre l'articolo 5, tra l'altro, assicura che in ogni capoluogo di provincia sia garantito almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al test;
l'articolo 6 vieta ai datori di lavoro, nell'ambito di un rapporto di lavoro, di svolgere indagini volte ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività, nonché di accedere ai dati sanitari del lavoratore, mentre l'articolo 7 istituisce presso il Ministero della salute la sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario;
l'articolo 7-bis dispone che le disposizioni del provvedimento in analisi sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti;
Pag. 28l'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 9 dispone l'abrogazione della legge 5 giugno 1990, n. 135;
ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:
il provvedimento è riconducibile sia alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) sia alla competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma);
a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: all'articolo 1, comma 2, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale contenente il piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni a trasmissione sessuale; all'articolo 2, comma 2, è richiamata la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare i criteri e le modalità di attuazione del programma di screening oncologici gratuiti per il contrasto delle infezioni da Human Papilloma Virus (HPV),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 5
Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale. C. 2564 cost. Governo, C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 Morassut e C. 2001 cost. Giachetti.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 131 della Costituzione)
1. All'articolo 131 della Costituzione, la parola: «Lazio» è sostituita dalla seguente: «Lazio-Roma Capitale».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. La legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sentiti il Consiglio della regione Lazio, la Città metropolitana e l'Assemblea elettiva di Roma Capitale, approva lo Statuto della regione Lazio-Roma Capitale.
2. Fino alla pubblicazione della legge di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le leggi della regione Lazio.
1.2. Zaratti.
Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere le parole: da Roma Capitale,.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso:
al secondo comma, sopprimere le parole: , Roma Capitale;
al terzo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: Capitale;
al quarto comma, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;
al quinto comma, sopprimere la parola: Capitale;
all'articolo 2, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale.
1.3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Morassut.
Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere le parole: da Roma Capitale.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: , Roma Capitale.
1.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Morassut.
Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere la parola: Capitale,.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso:
al secondo comma, sopprimere la parola: Capitale;
Pag. 30al terzo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: Capitale;
al quarto comma, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;
al quinto comma, sopprimere la parola: Capitale;
all'articolo 2, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale.
1.5. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Morassut.
Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per lo svolgimento delle sue funzioni, in qualità di capitale della Repubblica, Roma Capitale esercita la potestà legislativa concorrente nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dell'interesse nazionale nelle materie del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed esercita la potestà legislativa, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; commercio; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale.;
b) dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale costituisce la sede di raccordo istituzionale, collaborazione e azione coordinata sulle funzioni conferite a Roma Capitale ai sensi del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 4.
1.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, capoverso, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: la potestà legislativa aggiungere le seguenti: , previo accordo con gli enti locali della Città metropolitana,.
1.7. Zaratti.
Al comma 1, capoverso, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: trasporto pubblico locale aggiungere le seguenti: e mobilità.
1.8. Zaratti.
Al comma 1, capoverso, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: trasporto pubblico locale; aggiungere le seguenti: ambiente e transizione ecologica;.
1.9. Zaratti.
Al comma 1, capoverso, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: polizia amministrativa locale aggiungere le seguenti: e sicurezza urbana.
1.10. Zaratti.
Al comma 1, capoverso, terzo comma, secondo periodo, dopo la parola: turismo aggiungere le seguenti: e tributi di scopo.
1.11. Zaratti.
Al comma 1, capoverso, terzo comma, secondo periodo, dopo la parola: turismo; aggiungere le seguenti: digitalizzazione e innovazione tecnologica;.
1.12. Zaratti.
Al comma 1, capoverso, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: politiche sociali aggiungere le seguenti: e politiche abitative.
1.13. Zaratti.
Al comma 1, capoverso, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: edilizia residenziale pubblica; aggiungere le seguenti:Pag. 31 urbanistica e pianificazione del territorio;.
1.14. Zaratti.
Al comma 1, capoverso, quarto comma, primo periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei due terzi.
1.15. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, capoverso, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: della regione Lazio aggiungere le seguenti: , il Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale.
1.16. Zaratti.
Al comma 1, capoverso, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: disciplina l'ordinamento di Roma Capitale aggiungere le seguenti: e della Città metropolitana.
1.17. Zaratti.
Al comma 1, capoverso, quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: prevede forme di decentramento amministrativo determinandone i princìpi. Attribuisce a Roma Capitale con la seguente: attribuisce.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto comma, sopprimere le parole: sulla base della legge dello Stato.
1.18. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Morassut.
Al comma 1, capoverso, quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: condizioni peculiari fino alla fine del periodo con le seguenti: forme particolari di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei princìpi di unità e indivisibilità della Repubblica, della garanzia dell'erogazione e del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti alle materie e alle funzioni di potestà legislativa conferite, nonché dell'articolo 119.
1.19. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, capoverso, quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: condizioni peculiari di autonomia con le seguenti: forme particolari di autonomia statutaria, regolamentare,.
1.20. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, capoverso, quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevede la costituzione di una Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, a fini di raccordo istituzionale, collaborazione e azione coordinata sulle funzioni conferite ai sensi della presente legge.
1.21. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, capoverso, quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Riconosce la specialità di Roma Capitale e assicura ad essa le risorse aggiuntive necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni in qualità di capitale della Repubblica.
1.22. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, capoverso, sostituire il quinto comma con il seguente: Lo Statuto di Roma Capitale, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attua il decentramento amministrativo sulla base della legge dello Stato.
1.23. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, capoverso, quinto comma, dopo le parole: Roma Capitale attua il aggiungere le seguenti: pieno e concreto.
1.24. Zaratti.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma: I comuni capoluogo delle città metropolitane esercitano la potestà legislativa nelle materie, tra quelle di cui al terzo comma, individuate con legge della rispettiva regione, sulla base di un'intesa con il comune interessato. Per i medesimi comuni si applica il quarto comma.
Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche con riferimento ai comuni capoluogo delle città metropolitane, di cui all'articolo 114 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, ai rispettivi consigli e alle rispettive regioni di appartenenza. È comunque fatta salva la previa individuazione, con legge della rispettiva regione, delle materie per le quali i comuni capoluogo delle città metropolitane possono esercitare la potestà legislativa, ai sensi dell'articolo 114, sesto comma, della Costituzione, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge costituzionale. Fino alla data di entrata in vigore della legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, ai comuni capoluogo delle città metropolitane continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti.
1.25. Iezzi, Bordonali, Bof, Ravetto.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica degli articoli 118, 119, 120, 127 e 134 della Costituzione)
1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «Città metropolitane,» sono inserite le seguenti: «Roma Capitale,»;
b) al secondo comma, le parole: «e le Città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «, le Città metropolitane e Roma Capitale»;
c) al quarto comma, dopo la parola: «regioni,» sono inserite le seguenti: «Roma Capitale,».
2. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «le Città metropolitane» sono inserite le seguenti: «, Roma Capitale»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «le Città metropolitane» sono inserite le seguenti: «, Roma Capitale»;
c) al quarto comma, dopo le parole: «alle Città metropolitane» sono inserite le seguenti: «, a Roma Capitale»;
d) al quinto comma, dopo le parole: «in favore di» sono inserite le seguenti: «Roma Capitale e di»;
e) al sesto comma, dopo le parole: «Città metropolitane» sono inserite le seguenti: «, Roma Capitale».
3. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delle Città metropolitane,» sono inserite le seguenti: «di Roma Capitale,».
4. All'articolo 127 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «una legge regionale ecceda» sono sostituite dalle seguenti: «una legge regionale o una legge di Roma Capitale eccedano»;
b) al secondo comma, le parole: «dello Stato o di un'altra regione» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato, di un'altra regione o di Roma Capitale».
5. All'articolo 134 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo capoverso, le parole: «dello Stato e delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato, delle regioni e di Roma Capitale»;
Pag. 33b) al secondo capoverso, le parole: «tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra lo Stato e le regioni, tra lo Stato e Roma Capitale, e tra le regioni e Roma Capitale».
Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 6.
1.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
ART. 2.
Al comma 1, dopo le parole: dalla presente legge costituzionale, aggiungere le seguenti: successivamente alla data di entrata in vigore della legge di cui al predetto articolo nonché alla individuazione e alla copertura dei costi, unitamente alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti alle materie e alle funzioni trasferite ai sensi della presente legge e comunque.
Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 3.
2.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole da: a decorrere fino alla fine del comma con le seguenti: successivamente alla data di entrata in vigore della legge dello Stato volta ad assicurare il coordinamento tra i diversi livelli di governo e a disciplinare i rapporti tra la regione Lazio, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, determinando le rispettive competenze in relazione alle funzioni di area metropolitana, nel rispetto dei princìpi di autonomia, sussidiarietà e leale collaborazione.
2.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque non prima della data di entrata in vigore della legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.;
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, disciplina altresì, nel rispetto del principio di leale collaborazione, in modo organico il coordinamento nell'esercizio delle rispettive funzioni tra Roma Capitale, la regione Lazio e la Città metropolitana di Roma Capitale, assicurando la coerenza tra le competenze attribuite, gli ambiti territoriali di esercizio delle stesse e i corrispondenti ambiti di elezione dei rispettivi organi elettivi di Roma Capitale e della regione Lazio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze, contrasti normativi e duplicazioni di funzioni.
1-ter. La medesima legge di cui al comma 1-bis provvede, altresì, al riordino dell'assetto istituzionale del territorio di Roma Capitale, assicurando l'unitarietà e l'integrazione delle funzioni di pianificazione e coordinamento di livello di area vasta, nonché un effettivo governo di prossimità, mediante l'attribuzione di funzioni e risorse alle articolazioni territoriali di Roma Capitale, anche attraverso la definizione e l'eventuale revisione dei relativi ambiti territoriali, fermo restando il rispetto dell'articolo 133 della Costituzione per quanto attiene a eventuali processi di riorganizzazione dei livelli di governo locale.
2.3. Magi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previa determinazione con legge dello Stato dei principi fondamentali della legge elettorale della regione Lazio volti a garantire un più equilibrato bilanciamento tra rappresentanza demografica e rappresentanza dei territori.
2.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La legge dello Stato di cui all'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come Pag. 34sostituito dalla presente legge costituzionale, disciplina la concertazione tra la regione Lazio e Roma Capitale ai fini della determinazione dell'avvio della potestà legislativa nelle singole materie da parte di Roma Capitale.
2.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Dalla data di entrata in vigore della legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, le disposizioni incompatibili con la predetta legge sono abrogate o disapplicate.
2.6. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Morassut.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, in qualità di capitale della Repubblica, Roma Capitale esercita la potestà legislativa concorrente nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dell'interesse nazionale nelle materie del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed esercita la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; commercio; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale.
2.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Sopprimere il comma 5.
2.8. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 5, sostituire le parole: e Roma capitale con le seguenti: , Roma Capitale e la Città metropolitana.
2.10. Zaratti.
ALLEGATO 6
Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale. C. 2564 cost. Governo, C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 Morassut e C. 2001 cost. Giachetti.
PROPOSTA EMENDATIVA DEL GOVERNO
ART. 1.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
La legge dello Stato può attribuire funzioni più ampie ai comuni capoluogo delle Città metropolitane.
1.26. Governo.