ALLEGATO 1
Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Nuovo testo C. 218 D'Attis e abb.
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 218 D'Attis, recante Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, cui sono abbinate le proposte di legge C. 948 Zanella, C. 1078 Sportiello e C. 1198 Girelli;
preso atto che l'articolo 5 disciplina le modalità di accertamento, da parte degli operatori sanitari, dei casi di infezione da HIV ed esclude che la positività sia motivo di discriminazione, in particolare per lo svolgimento di attività scolastiche, formative e sportive, per l'accesso e per il mantenimento di posti di lavoro, per l'accesso al credito e alle coperture assicurative;
considerato che l'articolo 6 dispone il divieto per i datori di lavoro pubblici e privati di svolgere indagini volte ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività all'HIV nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro nonché di accedere ai dati sanitari del lavoratore, disponendo l'applicazione, in caso di violazione di tali divieti, delle sanzioni previste dall'articolo 38 dello Statuto dei lavoratori,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità. C. 2228 Schlein, C. 2 d'iniziativa popolare, C. 323 Orfini, C. 506 Gribaudo, C. 609 Scutellà, C. 802 Gebhard, C. 1107 Grimaldi, C. 1250 del Consiglio regionale del Veneto, C. 1904 Tenerini, C. 1924 Tenerini, C. 2039 Sportiello e C. 2208 Soumahoro.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In coerenza e in applicazione del principio di condivisione della fruizione dei giorni del congedo di cui all'articolo 32 ciascun genitore non può usufruire di più di due dei tre mesi di congedo retribuiti all'80 per cento. Nel caso vi sia un solo genitore, oppure si tratta di genitore al quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio, spetta a quel genitore la fruizione di tutti e tre i mesi di congedo parentale retribuiti all'80 per cento riconosciuti complessivamente alla coppia genitoriale».
Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: 22, aggiungere la seguente: 34,.
1.2. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 28, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
«1-quater. Il congedo si applica anche al genitore adottivo o affidatario ovvero, in assenza della seconda figura genitoriale, ad altra persona indicata dall'unico genitore affidatario.».
Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: 22, aggiungere la seguente: 28,.
1.1. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che i servizi di educazione comprendono i servizi di cura e assistenza in favore dei figli indicati nell'articolo 12 del medesimo testo unico di età inferiore a 14 anni anche se non erogati in ambito scolastico e formativo.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 22, 61, 64, 65, 68, 70, 73 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e interpretazione autentica dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
*1.3. Giaccone, Nisini, Caparvi, Lazzarini, Cavandoli, Gusmeroli.
*1.4. Tenerini, Battilocchio.
ART. 2.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
1. All'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunta, in fine, la seguente parola: «alternativo».
2.4. Tenerini, Battilocchio.
Al comma 1, capoverso «Art. 27-bis», apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: i restanti giorni da utilizzare anche in modo frazionato previa comunicazione al con le seguenti: i restanti giorni, da utilizzare anche in modo frazionato, previo accordo con il;
2) sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Per l'esercizio del diritto di astensione dal lavoro, per i dieci giorni subito dopo la nascita del figlio, il padre lavoratore comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo esatto in cui intende fruire del congedo. Per l'astensione dal lavoro per il restante periodo di congedo paritario, il padre lavoratore propone, in forma scritta, il periodo di fruizione con un anticipo non minore di cinque giorni lavorativi, cui il datore di lavoro deve rispondere nei successivi tre giorni lavorativi. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
2.5. Tenerini, Battilocchio.
Al comma 1, capoverso «Art. 27-bis», comma 3, dopo la parola: padre aggiungere le seguenti: , anche congiuntamente con la madre,.
2.1. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, capoverso «Art. 27-bis», comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, in assenza della seconda figura genitoriale, ad altra persona indicata dall'unico genitore affidatario.
2.2. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, capoverso «Art. 27-bis», comma 6, sostituire le parole: morte perinatale con le seguenti: interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, o morte perinatale.
2.3. Gebhard, Steger, Schullian, Manes.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 219 è inserito il seguente:
«219-bis. Per le madri con due figli entrambe adottivi o per le madri con due figli di cui il secondo figlio è adottivo, l'esonero contributivo di cui al comma 219 spetta fino al compimento del decimo anno dall'ingresso in famiglia del secondo figlio e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età.».
1-ter. Al decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, all'articolo 6, comma 2, primo periodo, dopo le parole «e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le madri con due figli entrambe adottivi o per le madri con due figli di cui il secondo figlio è adottivo fino al mese del compimento del decimo anno dall'ingresso in famiglia del secondo figlio, e comunquePag. 68 non oltre il compimento del diciottesimo anno di età».
2.6. Tenerini, Battilocchio.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 62, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
1. All'articolo 62, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, commi 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo, 54 e 55. Alle lavoratrici e ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari si applica altresì la disciplina di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.01. Soumahoro.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Istituzione del congedo parentale straordinario in seguito all'interruzione della gravidanza o morte perinatale)
1. Dopo l'articolo 32 del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:
«Art. 32-bis.
(Congedo parentale straordinario in seguito all'interruzione della gravidanza o morte perinatale)
1. I genitori che subiscano un'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, o una morte perinatale, in aggiunta alle altre forme di tutela previste, hanno diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di cinque giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, dalla data in cui è avvenuta l'interruzione della gravidanza o la morte perinatale.
2. Il congedo di cui al comma 1 spetta:
a) ai genitori lavoratori dipendenti;
b) ai genitori lavoratori autonomi, secondo i criteri previsti nell'articolo 66;
c) ai genitori liberi professionisti, secondo i criteri previsti dall'articolo 70».
2.02. Gebhard, Steger, Schullian, Manes.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Ampliamento del congedo per la malattia del figlio)
1. All'articolo 47, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «nel limite di dieci giorni lavorativi all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di venti giorni lavorativi all'anno».
2.03. Gebhard, Steger, Schullian, Manes.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Computo del congedo per la malattia del figlio ai fini della maturazione delle ferie, Pag. 69della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia)
1. All'articolo 48, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli effetti della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia».
2.04. Gebhard, Steger, Schullian, Manes.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Computo del congedo per la malattia del figlio ai fini della contribuzione figurativa per il trattamento previdenziale)
1. L'articolo 49 del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 49.
(Trattamento previdenziale)
1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25».
2.05. Gebhard, Steger, Schullian, Manes.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Ampliamento del congedo per la malattia del figlio in caso di adozioni e affidamenti)
1. All'articolo 50 del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «Fino al compimento dell'ottavo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al compimento del decimo anno di età»;
b) al comma 3, le parole: «è fruito nei primi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è fruito nei primi sei anni».
2.06. Gebhard, Steger, Schullian, Manes.
ART. 3.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone periodiche campagne informative per informare capillarmente tutta la popolazione sulla possibilità, per entrambe le figure genitoriali, di usufruire del congedo obbligatorio alla nascita. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.1. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
ALLEGATO 3
5-05032 Scotto: Iniziative volte a prevenire e contrastare il diffondersi di condizioni di lavoro in grave violazione del nostro ordinamento, con particolare riguardo al settore dei rider, anche a seguito dell'indagine per caporalato a carico di Foodinho, la società di delivery del colosso Glovo.
TESTO DELLA RISPOSTA
Il quesito posto dagli Onorevoli Interroganti riguarda le condizioni di lavoro dei «cosiddetti Riders», lavoratori impegnati nelle consegne di beni per conto altrui, tramite piattaforme digitali.
Voglio preliminarmente evidenziare che, al fine di evitare forme di lavoro irregolare e forme di sfruttamento mascherate da apparente regolarità contrattuale, il Governo ha introdotto importanti misure volte a contrastare fenomeni come lavoro sommerso, caporalato, dumping e concorrenza sleale che hanno effetti negativi su sicurezza, diritti e sostenibilità del welfare.
È stata, in primis, rafforzata l'attività ispettiva, puntando alla tutela sostanziale dei diritti dei lavoratori, al contrasto dello sfruttamento e alla promozione di condizioni di lavoro sicure, in continuità con il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025.
Nel corso degli ultimi anni, inoltre, sono stati pianificati ed eseguiti da parte dell'INL controlli su tutto il territorio nazionale per contrastare irregolarità nel settore del food delivery.
Tra le operazioni condotte dal Nucleo Carabinieri per la Tutela del Lavoro, sempre inerente all'attività dei riders, grazie alle recenti indagini compiute, com'è noto il 9 febbraio 2026 a Milano e stato disposto il controllo giudiziario urgente di Foodinho s.r.l. (Glovo Italia), con nomina di un amministratore giudiziario.
Alla luce di quanto esposto, il Governo intende proseguire nel potenziamento dei controlli; in tal senso, l'INL con il Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 conferma come obiettivo principale la lotta al lavoro sommerso e irregolare.
Sul tema oggetto di sindacato ispettivo, segnalo che il decreto-legge n. 145 del 2024 (convertito nella legge n. 187 del 2024) ha rafforzato le misure contro lo sfruttamento lavorativo introducendo l'articolo 18-ter nel Testo Unico Immigrazione, che istituisce un nuovo permesso di soggiorno per vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in sostituzione della precedente disciplina.
La riforma prevede, inoltre, tutele estese anche ai familiari entro il secondo grado, tra cui l'accesso ai programmi personalizzati di assistenza e inserimento lavorativo, la possibilità di accedere all'assegno di inclusione (anche in deroga ai requisiti di residenza), misure speciali di protezione e patrocinio gratuito.
Per completezza, si rappresenta che con riferimento alle società operanti nel settore delle consegna a domicilio, proprio per prevenire condizioni di sfruttamento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e attualmente impegnato nel recepimento della direttiva UE 2024/ 2831, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro dei prestatori di attività lavorativa tramite piattaforme digitali.
Nell'ambito delle attività avviate per il recepimento della direttiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 9 del 18 aprile 2025, volta a fornire agli operatori del settore linee guida e di orientamento utili al più corretto inquadramento dell'attività del «ciclo-fattorini delle piattaforme digitali», così da dissipare le incertezze applicative connesse alla normativa vigente (decreto legislativo 81 del 2015), che prevede già un insieme di tutele specifiche per tali lavoratori.Pag. 71
In tale direzione, anche l'Inail con la circolare n. 40 del 4 luglio 2025, ha fornito indicazioni puntuali sui profili assicurativi dei lavoratori che svolgono consegne tramite piattaforma digitali.
In quest'ottica si continuerà ad attuare azioni volte a implementare il Portale del lavoro sommerso, una piattaforma strategica istituita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro e finanziata dal PNRR che centralizza i dati di Inl, Inps INAIL e Forze dell'ordine per combattere il lavoro irregolare, integrando banche dati esistenti per una condivisione efficace e controlli coordinati.
Concludo, inoltre, rassicurando gli interroganti che l'attenzione del Governo rimane massima, ponendo al centro di ogni decisione politica e legislativa il benessere e le condizioni lavorative degli operatori del settore.
ALLEGATO 4
5-05033 Carotenuto: Sull'inevitabile aumento del rischio di disagio economico e sociale a seguito della significativa riduzione della platea dei beneficiari del sostegno al reddito con il passaggio dal Reddito di cittadinanza all'Assegno di inclusione (ADI), nonché del dimezzamento dell'importo della prima mensilità dell'Assegno di inclusione al momento del rinnovo della prestazione.
TESTO DELLA RISPOSTA
Grazie Presidente,
il quesito sollevato dagli Onorevoli interroganti affronta il tema dell'efficacia dell'Assegno di inclusione, anche alla luce delle recenti modiche introdotte con la legge di Bilancio 2026.
Preliminarmente, e necessario chiarire che l'Adi e il SFL sono misure dinamiche non direttamente comparabili al reddito di cittadinanza; tali strumenti riconoscono le specificità delle singole situazioni personali e costruiscono percorsi personalizzati di inserimento sociale finalizzati all'uscita dalla condizione di fragilità.
Si precisa, inoltre, che l'ADI a differenza del Reddito di cittadinanza non prevede la sospensione di un mese tra un ciclo di fruizione e l'altro, intervenendo, così, su una grave criticità delle precedenti misure.
La nuova previsione ha come obiettivo il rafforzamento del contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e tiene in considerazione i risultati del monitoraggio costante della misura, introdotta con il decreto-legge n. 48 del 2023.
In particolare, con la riformulazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, si dispone che il beneficio economico dell'ADI sia erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e rinnovabile previa presentazione di apposita domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi.
Pertanto, la riforma introdotta con la citata Legge di bilancio ha consentito di superare il meccanismo della sospensione, in precedenza previsto, tra il termine della fruizione della misura e la presentazione della domanda di rinnovo, lasciando, di fatto, i beneficiari privi del sostegno economico.
Nell'ottica del rafforzamento della misura, voglio ricordare che già con il decreto-legge n. 92 del 2025 e stata inserita una norma, fortemente voluta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la quale e stato riconosciuto un contributo straordinario per i beneficiari dell'Assegno di inclusione che nel 2025 hanno concluso le prime 18 mensilità di fruizione ADI e che hanno percepito la prima mensilità del rinnovo entro dicembre. Con la legge di bilancio 2026 e stato esteso il contributo straordinario anche a chi ha terminato il ciclo dei 18 mesi a novembre 2025 (articolo 1, comma 159).
Ciò esposto, segnalo che ulteriori istruzioni di dettaglio relative all'applicazione delle modifiche introdotte, saranno fornite dall'INPS.
Infine, relativamente alla platea di destinatari, mi preme precisare che, secondo i dati dell'Osservatorio dell'Inps, nel solo anno 2025, l'importo medio erogato per nucleo e pari a euro 755 mensili, superiore – di fatto – all'importo medio mensile del RDC (pari a 563 euro). Inoltre a differenza del reddito di cittadinanza, l'ADI consente, tra l'altro, la fruizione integrale dell'Assegno Unico Universale e non subisce decurtazioni proporzionali o ricalcoli in base al sussidio percepito.
I dati INPS di monitoraggio sull'Assegno d'Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro confermano la strada già tracciata dalle precedenti rilevazioni. Le misure ADI e SFL hanno superato la precedente visione assistenzialista rendendo Pag. 73concreta la prospettiva delle politiche attive del lavoro e una presa in carico integrata e multidisciplinare attraverso l'interoperabilità, possibile grazie alla piattaforma SIISL.
Concludo assicurando la massima attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai più fragili. Nel rammentare che con la legge di bilancio 2025 e 2026 si è provveduto rispettivamente ad aumentare le soglie economiche di accesso e gli importi erogati, proseguiranno in tal senso le azioni dirette al monitoraggio e allo sviluppo dell'ADI, al fine di verificare e garantire l'accessibilità e la fruibilità da parte dei cittadini richiedenti.
Continueranno altresì le attività di valutazione della misura e della sua efficacia al fine di migliorarne l'attuazione, garantendo che nessuna persona o famiglia in reale condizione di fragilità resti esclusa da un sostegno essenziale.