ALLEGATO 1
DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 5.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale medico, veterinario e sanitario in quiescenza, e parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
10-ter. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente il trattenimento o la riammissione in servizio di dirigenti medici e sanitari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al secondo periodo, le parole: «e le università possono» sono sostituite dalla seguente: «può», le parole: «, rispettivamente,» sono soppresse e le parole: «, e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia» sono soppresse;
c) al quarto periodo, le parole: «e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia» sono soppresse.
*5.138. Il Governo.
*5.33. (Nuova formulazione) Ciocchetti, Antoniozzi, Colombo, Testa, Pellicini.
*5.13. (Nuova formulazione) Fabrizio Rossi.
*5.16. (Nuova formulazione) Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Comaroli, Miele, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof, Ziello, Zinzi, Lazzarini.
*5.17. (Nuova formulazione) Ciancitto.
*5.18. (Nuova formulazione) De Monte, Pierro.
*5.19. (Nuova formulazione) Almici.
*5.46. (Nuova formulazione) Manes, Steger.
*5.48. (Nuova formulazione) Cannizzaro, Arruzzolo, Pella, Rubano, De Monte, Mangialavori, Nazario Pagano, Cappellacci, Benigni, Gentile.
Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2027.
*5.45. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Comaroli, Miele, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof, Ziello, Lazzarini.
*5.40. (Nuova formulazione) Tirelli, Romano.
*5.42. (Nuova formulazione) Pella, Gentile.
*5.43. (Nuova formulazione) Bonetti, Richetti.
*5.44. (Nuova formulazione) Ciocchetti.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo Pag. 30obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026.
5.67. Schifone, Michelotti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'adeguamento degli standard organizzativi e di personale della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*5.65. Gabellone, Vietri, Schifone, Ciocchetti, Congedo.
*5.104. (Nuova formulazione) De Palma, Caroppo, Pella, Paolo Emilio Russo.
*5.117. (Nuova formulazione) Donno, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Torto.
*5.9. (Nuova formulazione) Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof, Lazzarini.
*5.120. (Nuova formulazione) Lacarra.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026».
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
*5.58. (Nuova formulazione) Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.
*5.59. (Nuova formulazione) Ruffino, Richetti, Bonetti.
*5.51. (Nuova formulazione) Semenzato.
*5.116. (Nuova formulazione) Quartini, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di modalità di utilizzo del promemoria cartaceo della ricetta elettronica, le parole: «sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 e» sono soppresse e, dopo le parole: «sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica» sono aggiunte le seguenti: «e si applicano a regime».
5.119. Patriarca.
ART. 6.
Al comma 1, capoverso 18-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» con le seguenti: «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».
6.3. Miele.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 5, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla definizionePag. 31 delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*6.29. Roggiani.
*6.36. Pella.
*6.37. Steger, Manes.
ART. 7.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 21, comma 3, terzo periodo, della citata legge n. 240 del 2010, continuano a svolgere le proprie funzioni fino al 31 luglio 2027.
7.16. Pella, Paolo Emilio Russo, Tassinari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Limitatamente alle verifiche di profitto e all'esame finale degli studenti stabilmente impegnati all'estero in Stati che partecipano al Piano Mattei e di quelli coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici, il termine di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1835 del 6 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2025, è prorogato all'anno accademico 2026/2027.
7.30. (Nuova formulazione) Deborah Bergamini, Pella, Colombo, Bof.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Nelle more del completamento della riforma del sistema delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2026. Il mandato degli attuali componenti è prorogato fino al termine di cui al primo periodo.
7.33. Pella, Paolo Emilio Russo, Tassinari.
ART. 8.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Nelle more della riforma della disciplina del cinema e dell'audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, limitatamente all'anno 2026, i limiti di spesa dei crediti di imposta di cui agli articoli 15 e 19 della citata legge n. 220 del 2016 possono essere incrementati rispetto a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della suddetta legge n. 220 del 2016. L'incremento di cui al primo periodo non può, comunque, superare il limite massimo complessivo del finanziamento degli interventi previsti dal capo III, sezioni II, III, IV e V, della legge n. 220 del 2016, come ripartiti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, commi 1, ultimo periodo, e 6, della medesima legge n. 220 del 2016.
*8.5. (Nuova formulazione) Grippo, Bonetti.
*8.40. (Nuova formulazione) Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.
*8.41. (Nuova formulazione) Latini.
*8.43. (Nuova formulazione) Boschi, Faraone.
*8.44. (Nuova formulazione) Mollicone, Cangiano, Amorese.
*8.27. (Nuova formulazione) Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo Nazionale di Fotografia, all'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, le parole: «Fondazione Museo di fotografia contemporanea» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Museo Nazionale di Fotografia» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
8.12. Mollicone, Amorese.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, concernente l'adozione di disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, le parole: «Entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro cinquantaquattro mesi».
*8.36. Mascaretti, Matera.
*8.37. Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.
*8.38. Pella, Mazzetti.
*8.39. Tirelli, Romano.
ART. 9.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo ai termini dei lavori in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;
b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
*9.18. Montemagni, Bof, Iezzi, Comaroli.
*9.19. (Nuova formulazione) Tirelli, Romano.
*9.20. (Nuova formulazione) Pella, Gentile.
*9.21. (Nuova formulazione) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*9.22. (Nuova formulazione) Carloni, Cavandoli, Iezzi, Comaroli.
*9.23. (Nuova formulazione) Gadda, Faraone.
*9.24. (Nuova formulazione) Nevi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, concernente la revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: Pag. 33«31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
9.49. (Nuova formulazione) Gaetana Russo, Cerreto, Sbardella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività delle scuole per l'educazione marinaresca, della formazione e della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le scuole nautiche e i consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, adeguano la propria attività alle disposizioni del citato articolo 49-septies del codice della nautica da diporto e del citato regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre 2027 ovvero entro la data, se antecedente, di presentazione della prima segnalazione certificata di inizio attività di variazione.
*9.53. Maccanti, Iezzi, Comaroli.
*9.54. (Nuova formulazione) Caroppo.
*9.56. (Nuova formulazione) Casu.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relativo all'assegnazione di un contributo in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030».
*9.60. Casu, Ghio, Bakkali, Barbagallo, Morassut.
*9.61. Osnato, Frijia, Deidda.
*9.62. Cesa.
*9.63. Pella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativo alle modalità di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, le parole: «Per gli anni dal 2019 al 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2026,».
9.73. Montaruli, Longi, Trancassini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, la sospensione dell'efficacia del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnanti, di cui al comma 4-undecies dell'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è prorogata sino alla fine della stagione balneare 2026, come definita ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, e comunque non oltre il 1° ottobre 2026.
*9.80. Di Mattina, Miele.
*9.103. (Nuova formulazione) Frijia.
*9.79. (Nuova formulazione) Pella, Paolo Emilio Russo.
*9.104. (nuova formulazione) Gadda, Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla piena operatività del sistema centralizzato di cui all'articolo 13, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e all'aggiornamento delle linee guida ai sensi del comma 2-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027»;
b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2027».
*9.86. (Nuova formulazione) Casasco, Squeri, Pella.
*9.87. (Nuova formulazione) Comaroli, Barabotti, Dara, Maccanti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.
*9.88. (Nuova formulazione) Boschi, Faraone.
*9.89. (Nuova formulazione) Deidda, Amich, Frijia, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo, Baldelli, Longi.
ART. 10.
Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027 con le seguenti: al 31 dicembre 2028 e al 31 marzo 2029.
*10.1. Paolo Emilio Russo, Gentile, Tirelli.
*10.2. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.
ART. 11.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2026 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11.3. Maiorano.
ART. 13.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.
*13.22. (Nuova formulazione) Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi.
*13.48. (Nuova formulazione) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*13.49. (Nuova formulazione) Tassinari.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico,Pag. 35 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023 al 2027»;
b) al secondo periodo, le parole: «degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».
5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica.
13.29. Paolo Emilio Russo, Pella, Gentile, Cannizzaro.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. Il termine di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali, è differito al 30 giugno 2026.
5-ter. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del termine previsto dal comma 5-bis del presente articolo, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto, per le finalità di cui all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13.24. Pella.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo a sanzioni per la violazione di obblighi in materia di tenuta di registri, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all'articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026».
5-ter. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è abrogato.
*13.41. (Nuova formulazione) Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*13.42. (Nuova formulazione) Pietrella.
*13.43. (Nuova formulazione) Pella.
*13.44. (Nuova formulazione) Benzoni.
*13.46. (Nuova formulazione) Boschi, Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 4, comma 5-bis, terzo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di mitigazione degli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese energivore, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*13.16. Milani.
*13.30. (Nuova formulazione) Furgiuele, Barabotti, Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof, Ziello.
ART. 15.
Sopprimere il comma 1.
*15.1. Zaratti, Grimaldi.
*15.2. Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, Gori, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Mattia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:
a) per i veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2026;
b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2027;
c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2028;
d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2024, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.
*15.8. Carloni, Cavandoli, Comaroli, Iezzi, Frassini, Bof, Cattoi, Ottaviani.
*15.33. (Nuova formulazione) La Salandra, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, Gori, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Mattia.
*15.34. (Nuova formulazione) Nevi.
*15.35. (Nuova formulazione) Schullian, Steger, Manes, Gebhard.
*15.36. (Nuova formulazione) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*15.59. (Nuova formulazione) Caramiello, Fede, Iaria, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Cherchi, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1, comma 837-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di gestione delle specie ittiche alieutiche, le parole: «31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
15.53. Ciaburro, Caretta.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 3, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, in materia di trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
15.56. Maiorano.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 78, comma 1-quater, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nel corso del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025» e le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
3-ter. Al fine di accelerare l'erogazione dei contributi e semplificare le procedure amministrative, fino al 31 dicembre 2026 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può procedere alla sottoscrizione dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rinviando l'esecuzione degli adempimenti previsti all'articolo 78, comma 1-quinquies, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, Pag. 37dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al momento dell'erogazione del finanziamento.
15.57. (Nuova formulazione) Maiorano.
ART. 16.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'attuazione del Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
*16.31. Caramanna.
*16.33. Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.
*16.34. Torto, Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
ALLEGATO 2
DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo.
PROPOSTE DI NUOVA FORMULAZIONE
ART. 5.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 4, comma 9-quinquiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*5.68. La Salandra.
*5.90. (Nuova formulazione) Iezzi, Bof, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
ART. 6.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, le parole: «dell'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».
*6.19. (Nuova formulazione) Miele.
*6.47. (Nuova formulazione) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ghio.
*6.21. (Nuova formulazione) Romano.