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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 febbraio 2026
632.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 61

ALLEGATO 1

Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177. C. 2713 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2713, recante «Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177» (C. 2713 Governo);

   rilevato che:

    il disegno di legge in esame è volto, da un lato, a prorogare da dodici a diciotto mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, in materia di revisione del codice della strada, e, dall'altro, a specificarne l'oggetto, precisando che la delega potrà essere esercitata anche mediante la redazione di un nuovo codice della strada, non dovendosi quindi necessariamente limitare alla revisione e al riordino del codice vigente;

   ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

   la disciplina della circolazione stradale, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 77 del 2013, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004), è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, inerendo a varie materie ad essa riservate in base all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e, in particolare, alla materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale», di cui alla lettera h);

   nella parte in cui proroga il termine previsto per l'esercizio di deleghe legislative, il provvedimento interviene su un profilo prettamente ordinamentale, rientrando quindi, anche sotto questo aspetto, nella competenza esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 62

ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre. C. 2228 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 2228 e abb., recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre»;

   rilevato che:

    la proposta di legge, composta di 4 articoli e non modificata nel corso dell'esame in sede referente, novella diversi articoli del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, elevando al massimo in percentuale la misura dell'indennità giornaliera prevista per il congedo di maternità e di paternità di diverse categorie di lavoratrici e lavoratori, nonché dell'indennità corrisposta alle libere professioniste in caso di interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, incidendo altresì sull'assegno di maternità previsto per lavoratori atipici e discontinui (articolo 1), sostituendo l'articolo 27-bis del citato decreto legislativo, al fine di estendere la durata del congedo di paternità obbligatorio, modificando ed ampliando altresì l'arco temporale entro cui è fruibile (articolo 2), disponendo che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti alle Camere una relazione annuale concernente i dati trasmessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale relativi all'attuazione delle disposizioni del provvedimento (articolo 3) e provvedendo alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025 (articolo 4);

   ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

    la proposta di legge risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, intervenendo sulla regolazione del rapporto di lavoro e sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro;

   all'interno della proposta di legge si rinvengono, altresì, profili inerenti alla materia della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», parimenti di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.