ALLEGATO 1
DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo.
EMENDAMENTI 1.131, 1.132, 4.184, 4.185, 5.139, 5.140, 6.49, 6.50, 13.69, 14.149 E 14.150 DEI RELATORI
ART. 1.
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 22 e 26, della legge 26 gennaio 2026, n. 9, limitatamente all'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, nonché all'articolo 19, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 9 del 2026, limitatamente alla prescrizione che prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS, è differita al 1° gennaio 2027.
1.131. I Relatori.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, relativo all'obbligo di assicurazione nel caso di assunzione di incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche e la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7), della legge 7 gennaio 2026, n. 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.
1.132. I Relatori.
ART. 4.
Al comma 12, sostituire le parole: 30 aprile 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
4.184. I Relatori.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Limitatamente all'anno 2025, le delibere concernenti i regolamenti e l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti sono considerate tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il termine del 6 marzo 2026. Le delibere inserite ai sensi del primo periodo sono pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 16 marzo 2026.
4.185. I Relatori.
ART. 5.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022 sono prorogate per l'anno 2026. Per le finalità di cui al primo periodo è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9 milioni di euro per l'anno 2027. Il Fondo, nei limiti dell'importo di cui al secondo periodo, è destinato alla copertura, a consuntivo e previa rendicontazione, degli oneri sostenuti dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità.
10-ter. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, le parole: «EntroPag. 20 il 30 aprile 2023,» sono soppresse, e dopo le parole: «e dei dati aggregati delle prestazioni» è inserita la seguente: «anche»;
10-quater. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 20, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, riferite all'annualità 2025. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5.139. I Relatori.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «per una sola volta» sono soppresse e le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;
b) al comma 8, secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».
c) al comma 9-ter, dopo le parole: «commi 7 e 8» sono inserite le seguenti: «, primo periodo. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati».
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 30.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
5.140. I Relatori.
ART. 6.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di istituzione degli ordini dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, le parole: «entro il 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2027».
6.49. I Relatori.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, le parole: «dell'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».
6.50. I Relatori.
ART. 13.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata, nelle more del completamento della valutazione ambientale strategica del piano d'ambito e della conseguente approvazione definitiva, nonché dell'adozione degli atti di scelta della modalità di gestione ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la durata dell'affidamento in Pag. 21corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogata, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, sino al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
a) conclusione del procedimento di valutazione ambientale strategica e approvazione definitiva del piano d'ambito da parte dell'ente di governo dell'ambito entro il 30 giugno 2026;
b) adozione, entro il 31 dicembre 2026, della relazione istruttoria e degli atti presupposti ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio idrico integrato;
c) presentazione, entro il 30 novembre 2027, dell'eventuale proposta di affidamento diretto a società in house da parte dei gestori pubblici uscenti, corredata del piano economico-finanziario coerente con il piano d'ambito approvato.
13.69. I Relatori.
ART. 14.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, comma 3-bis, in materia di visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) all'articolo 33-bis, comma 1, in materia di semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
14.149. I Relatori.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può destinare le risorse stanziate, ai sensi del primo periodo, anche alle finalità di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
14.150. I Relatori.
ALLEGATO 2
DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo.
PROPOSTE DI NUOVA FORMULAZIONE
ART. 1.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. La misura di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di rimborso in favore della società Poste italiane Spa delle riduzioni applicate alle tariffe per la spedizione di prodotti editoriali, continua ad applicarsi dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2031, entro il limite di 30 milioni di euro annui a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
*1.103. (Nuova formulazione) Paolo Emilio Russo.
*1.66. (Nuova formulazione) Madia.
*1.67. (Nuova formulazione) Mollicone.
*1.68. (Nuova formulazione) Bonelli, Zaratti, Grimaldi.
*1.69. (Nuova formulazione) Maccanti, Dara, Iezzi, Comaroli, Bof, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*1.70. (Nuova formulazione) Faraone.
*1.71. (Nuova formulazione) Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
ALLEGATO 3
DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: contratti di lavoro a tempo determinato aggiungere le seguenti: , ivi comprese le forme contrattuali flessibili,.
1.58. Baldelli, Rachele Silvestri.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. La misura di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di rimborso in favore della società Poste italiane Spa delle riduzioni applicate alle tariffe per la spedizione di prodotti editoriali, continua ad applicarsi dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2031, entro il limite di 30 milioni di euro annui a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
*1.103. (Nuova formulazione) Paolo Emilio Russo.
*1.67. (Nuova formulazione) Mollicone.
*1.69. (Nuova formulazione) Maccanti, Dara, Iezzi, Comaroli, Bof, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, relativo al termine per la presentazione della dichiarazione della volontà di acquisto della cittadinanza da parte del minore, le parole: «31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2029».
*1.123. (Nuova formulazione) Onori, Pastorella, Bonetti.
*1.98. (Nuova formulazione) Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.
*1.124. (Nuova formulazione) Lupi, Romano, Tirelli, Billi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. Al comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in materia di eleggibilità a presidente della provincia, le parole: «e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, 2026 e 2027».
*1.128. Paolo Emilio Russo.
*1.127. (Nuova formulazione) Bonafè, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Roggiani, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Gnassi, Lacarra, Gianassi, Curti, Andrea Rossi, De Luca.
ART. 2.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, Pag. 24n. 145, in materia di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».
*2.7. (Nuova formulazione) Pella.
*2.8. (Nuova formulazione) Roggiani, Guerra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Marino.
*2.11. (Nuova formulazione) Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello, Giaccone.
*2.83. (Nuova formulazione) Magi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2026, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, qualora sia vacante la sede di segreteria e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al primo periodo. Il funzionario incaricato ai sensi del presente comma è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.
6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria avente una popolazione complessiva non superiore a 3.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.
*2.76. (Nuova formulazione) Tirelli, Romano.
*2.77. (Nuova formulazione) Guerra, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*2.78. (Nuova formulazione) Pella.
*2.79. (Nuova formulazione) Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, L'Abbate.
*2.80. (Nuova formulazione) Boschi, Faraone.
*2.81. (Nuova formulazione) Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, in materia di installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
*2.94. Grimaldi, Zaratti.
*2.95. Madia, Ascani, Guerra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Quartapelle Procopio.
*2.96. Magi.
ART. 4.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. La durata dell'Accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali – ID 2483 – seconda edizione – è prorogata fino al 20 settembre 2026 ovvero fino all'effettiva aggiudicazione dell'Accordo quadro avente ad oggetto servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali – ID 2860.
4.17. Pella.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine per l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate delle risorse finanziarie necessarie per l'assunzione di trentadue dirigenti mediante specifico corso-concorso, indetto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia con professionalità tecnica in materia fiscale, tributaria e catastale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e alle agenzie fiscali, da avviare ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2028.
11-ter. Le facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse all'anno 2025 autorizzate nell'anno 2025 con i provvedimenti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere esercitate fino al 30 giugno 2026.
4.24. (Nuova formulazione) Iezzi, Bof, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al contenimento dell'incremento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
4.57. (Nuova formulazione) Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente la facoltà di applicare un'indennità di funzione per il sindaco e gli assessori dei comuni, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, situati nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
4.61. Giorgianni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Il termine del 28 febbraio 2026, di cui all'articolo 1, comma 639, terzo periodo, e comma 640, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di trasferimento a carico del bilancio dello Stato di debiti contratti dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere anticipazioni di liquidità, è prorogato al 30 aprile 2026 per le sole regioni nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti alla data del 31 dicembre 2025.
*4.129. Andreuzza, Bof.
*4.133. (Nuova formulazione) Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.
*4.134. (Nuova formulazione) Pella.
*4.178. (Nuova formulazione) Giovine, Trancassini, Angelo Rossi.
*4.77. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 1, comma 773, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro settantacinque giorni».
4.161. Lucaselli.
ART. 9.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo a misure sul trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per l'anno 2026, al riparto del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, si provvede sulla base dei seguenti criteri:
1) una quota pari a 4.873.335.361,50 euro, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, è suddivisa tra tutte le regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020;
2) una quota pari a 50 milioni di euro è ripartita proporzionalmente tra le sole regioni a statuto ordinario che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard di cui al comma 2, lettera a), presentano percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020;
3) la quota residua del Fondo è ripartita tra tutte le regioni a statuto ordinario in proporzione ai costi standard di cui al medesimo comma 2, lettera a);
b) al comma 6, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026» e le parole: «a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027».
*9.11. (Nuova formulazione) Comaroli, Iezzi.
*9.25. (Nuova formulazione) Molinari, Maccanti, Bof, Gusmeroli, Giglio Vigna, Giaccone, Zinzi, Andreuzza, Bisa, Coin, Pretto, Carrà, Sudano, Di Mattina, Loizzo, Furgiuele, Miele, Matone, Ottaviani, Benvenuto.
*9.26. (Nuova formulazione) Pella.
*9.27. (Nuova formulazione) Giovine, Montaruli, Amich, Frijia, Zurzolo.
*9.28. (Nuova formulazione) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra.
*9.29. (Nuova formulazione) Baldelli.
*9.30. (Nuova formulazione) Steger, Manes.
*9.33. (Nuova formulazione) Grimaldi, Zaratti.
*9.34. (Nuova formulazione) Iaria, Fede, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*9.35. (Nuova formulazione) Boschi, Faraone.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo al contributo denominato «buono portuale», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea:
1) dopo le parole: «dal 2023 al 2026» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2027»;
2) le parole «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
3) dopo le parole: «ai sensi degli articoli» sono inserite le seguenti: «6, comma 10,»;
4) dopo le parole «Il contributo di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti:Pag. 27 «è erogato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;»;
c) alla lettera b), le parole: «pari a 10.000 euro per ciascuna impresa» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027»;
d) alla lettera c), le parole da: «automazione e digitalizzazione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG) a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
*9.37. (Nuova formulazione) Ghio, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut.
*9.41. (Nuova formulazione) Deidda, Frijia.
*9.42. (Nuova formulazione) Pastorino.
*9.44. (Nuova formulazione) Tenerini.
*9.45. (Nuova formulazione) Traversi, Fede, Iaria, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*9.39. (Nuova formulazione) Bruzzone, Iezzi, Comaroli, Bof, Frassini, Cattoi, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo all'autorizzazione di spesa per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, le parole: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9.66. (Nuova formulazione) Bellomo.
ART. 13.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, relativo al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».Pag. 28
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185.
*13.2. (Nuova formulazione) Rotelli, Trancassini, Cerreto, Testa.
*13.4. (Nuova formulazione) Carloni, Bruzzone, Cavandoli, Iezzi, Comaroli.
*13.5. (Nuova formulazione) Squeri.
*13.6. (Nuova formulazione) Tirelli, Romano.
ART. 14.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di giovani (bonus giovani):
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole: «del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati» sono sostituite dalle seguenti: «dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis»;
2) al comma 3, dopo le parole: «e Sardegna,» sono inserite le seguenti: «nonché, per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, anche nelle regioni Marche e Umbria,»;
3) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto»;
4) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025»;
b) all'articolo 23, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di donne residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (bonus donne):
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
2) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025»;
c) all'articolo 24, relativo a misure di esonero contributivo per lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole: «del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dei complessiviPag. 29 contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura del 100 per cento per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis»;
2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto»;
3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025».
1-ter. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificati dal comma 1-bis del presente articolo, e a seguito delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 83,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 100,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2028;
b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 48,1 milioni di euro per l'anno 2028;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 84,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 14,1 milioni di euro per l'anno 2028.
1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter del presente decreto, pari a 153,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 184,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 78,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
*14.63. (Nuova formulazione) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
*14.68. (Nuova formulazione) Faraone.
*14.69. (Nuova formulazione) Tenerini, Pella.
*14.70. (Nuova formulazione) Tirelli, Romano.
*14.80. (Nuova formulazione) Sottanelli, D'Alessio.