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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 febbraio 2026
633.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
Pag. 16

ALLEGATO 1

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo.

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 1.132, 13.69 E 14.150 DEI RELATORI

ART. 1.

  All'emendamento 1.132 dei Relatori, sostituire il comma 19-bis con il seguente:

  19-bis. Le disposizioni di cui alla legge 7 gennaio 2026, n. 1, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2027 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
0.1.132.1. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Irricevibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  19-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, relativo all'obbligo di assicurazione nel caso di assunzione di incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche e la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7), della legge 7 gennaio 2026, n. 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.
1.132. I Relatori.

ART. 13.

  All'emendamento 13.69 dei Relatori, comma 4-bis, lettera c), dopo le parole: affidamento diretto aggiungere le seguenti: per la gestione pubblica del servizio idrico integrato
0.13.69.1. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata, nelle more del completamento della valutazione ambientale strategica del piano d'ambito e della conseguente approvazione definitiva, nonché dell'adozione degli atti di scelta della modalità di gestione ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la durata dell'affidamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogata, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, sino al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

   a) conclusione del procedimento di valutazione ambientale strategica e approvazione definitiva del piano d'ambito da parte dell'ente di governo dell'ambito entro il 30 giugno 2026;

   b) adozione, entro il 31 dicembre 2026, della relazione istruttoria e degli atti presupposti ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio idrico integrato;

   c) presentazione, entro il 30 novembre 2027, dell'eventuale proposta di affidamento diretto a società in house da parte dei gestori pubblici uscenti, corredata del piano economico-finanziario coerente con il piano d'ambito approvato.
13.69. I Relatori.

ART. 14.

  All'emendamento 14.150 dei Relatori, comma 1-bis, sostituire le parole: Il MinisteroPag. 17 del lavoro e delle politiche sociali può con le seguenti: Le regioni possono
0.14.150.1. Auriemma, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al fine di prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può destinare le risorse stanziate, ai sensi del primo periodo, anche alle finalità di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
14.150. I Relatori.

Pag. 18

ALLEGATO 2

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

  16-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 22 e 26, della legge 26 gennaio 2026, n. 9, limitatamente all'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, nonché all'articolo 19, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 9 del 2026, limitatamente alla prescrizione che prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS, è differita al 1° gennaio 2027.
1.131. I Relatori.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  19-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, relativo all'obbligo di assicurazione nel caso di assunzione di incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche e la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7), della legge 7 gennaio 2026, n. 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.
1.132. I Relatori.

ART. 2.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo ai contributi straordinari per le fusioni dei comuni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
*2.19. Pella.
*2.20. Roggiani, De Maria, Bonafè, Guerra, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*2.21. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*2.22. Ruffino, Bonetti.
*2.23. Boschi, Faraone.
*4.131. (Nuova formulazione) De Maria, Bonafè, Guerra, Lai.

ART. 4.

  Al comma 12, sostituire le parole: 30 aprile 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
4.184. I Relatori.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. Limitatamente all'anno 2025, le delibere concernenti i regolamenti e l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti sono considerate tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il termine del 6 marzo 2026. Le delibere inserite ai sensi del primo periodo sono pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai Pag. 19fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 16 marzo 2026.
*4.185. I Relatori.
*4.99. (Nuova formulazione) Grimaldi, Zaratti.
*4.100. (Nuova formulazione) Pella.
*4.101. (Nuova formulazione) Ottaviani, Cattoi, Comaroli, Frassini, Bof, Iezzi, Ziello.
*4.70. (Nuova formulazione) Simiani, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. All'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, in materia di imposta di soggiorno dei comuni e degli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe adottate ai sensi del presente comma e del comma 6 acquistano immediata efficacia con la sola pubblicazione nel sito internet istituzionale del comune e sono trasmesse, tramite il Portale del federalismo fiscale, ai soli fini statistici, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze per la pubblicazione nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento».
*4.45. (Nuova formulazione) Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.
*4.46. (Nuova formulazione) Roggiani, Lai.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. La disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, relativa all'abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Sono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027.
*4.65. (Nuova formulazione) Mattia.
*4.66. (Nuova formulazione) Nevi, Castiglione.
*4.67. (Nuova formulazione) Raffa, Alifano, Gubitosa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*4.68. (Nuova formulazione) Gadda, Faraone.

ART. 5.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2026 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2027.
*5.20. (Nuova formulazione) Tirelli, Romano.
*5.21. (Nuova formulazione) Boschi, Faraone.
*5.22. (Nuova formulazione) Cappellacci, Nazario Pagano.
*5.23. (Nuova formulazione) Roggiani, Malavasi, Merola, Lai.
*5.24. (Nuova formulazione) Cattoi, Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof, Lazzarini, Mascaretti.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2027
5.29. (Nuova formulazione) Urzì.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  10-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, in materia di assistenza sanitaria agli sfollati dall'Ucraina,Pag. 20 è prorogata fino al 31 dicembre 2026. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9 milioni di euro per l'anno 2027. Il Fondo, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo, è destinato alla copertura, a consuntivo e previa rendicontazione, degli oneri sostenuti dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità.
  10-ter. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, in materia di verifica dei costi sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'ambito dell'attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, le parole: «Entro il 30 aprile 2023, il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero» e dopo le parole: «e dei dati aggregati delle prestazioni» è inserita la seguente: «anche»;
  10-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, riferite all'annualità 2025. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5.139. I Relatori.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  10-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «per una sola volta,» sono soppresse e le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;

   b) al comma 8, secondo periodo, le parole: «Per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027»;

   c) al comma 9-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, primo periodo. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati».

  10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 30.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
5.140. I Relatori.

ART. 6.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di istituzione degli ordini dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, le parole: «entro il 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2027».
6.49. I Relatori.

Pag. 21

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, in materia di esercizio delle attività di meccanica e motoristica e di elettrauto nel settore delle autoriparazioni, le parole: «dodici anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni e sei mesi».
6.6. Congedo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, le parole: «dell'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».
6.50. I Relatori.

ART. 9.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Le misure di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la facoltà delle Autorità di sistema portuale di procedere all'erogazione di risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, sono prorogate anche in relazione alle crisi internazionali dell'anno 2026. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
*9.71. (Nuova formulazione) Bruzzone, Iezzi, Comaroli, Bof, Frassini, Cattoi, Ottaviani
*9.47. (Nuova formulazione) Ghio, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut, Lai.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di proroga di contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
9.68. Urzì.

ART. 13.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata, nelle more del completamento della valutazione ambientale strategica del piano d'ambito e della conseguente approvazione definitiva, nonché dell'adozione degli atti di scelta della modalità di gestione ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la durata dell'affidamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogata, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, sino al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

   a) conclusione del procedimento di valutazione ambientale strategica e approvazione definitiva del piano d'ambito da parte dell'ente di governo dell'ambito entro il 30 giugno 2026;

Pag. 22

   b) adozione, entro il 31 dicembre 2026, della relazione istruttoria e degli atti presupposti ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio idrico integrato;

   c) presentazione, entro il 30 novembre 2027, dell'eventuale proposta di affidamento diretto a società in house da parte dei gestori pubblici uscenti, corredata del piano economico-finanziario coerente con il piano d'ambito approvato.
13.69. I Relatori.

ART. 14.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 33, comma 3-bis, in materia di visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) all'articolo 33-bis, comma 1, in materia di semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
14.149. I Relatori.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al fine di prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può destinare le risorse stanziate, ai sensi del primo periodo, anche alle finalità di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
14.150. I Relatori.

ART. 16.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini e di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, in favore del comune di Pietrelcina è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2026.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 130.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 498, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
16.24. (Nuova formulazione) Rubano.