Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 febbraio 2026
633.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 88

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024. C. 2714 Governo.

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2714, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 89

ALLEGATO 2

Modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale. C. 2212 Ascani.

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 2212 Ascani, recante «Modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale»;

   rilevato che:

    il provvedimento interviene in materia di propaganda elettorale, introducendo divieti, obblighi di etichettatura e poteri di inibizione e blocco in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con riferimento ai contenuti generati o manipolati mediante sistemi di intelligenza artificiale;

    pur risultando condivisibili le finalità di contrasto alla disinformazione e all'uso distorsivo delle tecnologie di intelligenza artificiale in ambito elettorale, i contenuti della proposta di legge in esame presentano profili di criticità legati alla sovrapposizione normativa con il diritto dell'Unione europea e con la disciplina nazionale dell'intelligenza artificiale, con possibili rischi di conflitto;

    il Regolamento UE 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (cd. AI Act) già prevede infatti una disciplina in materia di trasparenza e obblighi relativi ai sistemi di intelligenza artificiale, differenziandoli in base al rischio: quelli che influenzano il comportamento degli elettori rientrano tra i sistemi ad alto rischio ai sensi dell'Allegato III, punto 8, lettera b), rispetto ai quali, dunque, la normativa europea prescrive l'osservanza di requisiti specifici che non trovano piena corrispondenza con le misure introdotte dalla proposta di legge in esame;

    le definizioni dei «contenuti generati con sistemi di IA» e dei «contenuti audio o video ingannevoli o manipolati generati con sistemi di IA» non sono conformi alle definizioni dell'AI Act e, in particolare, alla definizione di «deep fake» (articolo 3, numero 60, dell'AI Act); alcune definizioni della proposta di legge risultano, peraltro, più stringenti di quelle adottate dal Regolamento, comportando perciò il rischio di creare incertezze applicative;

    gli obblighi di etichettatura introdotti dal nuovo articolo 9-quater risultano sovrapponibili e non coordinati con gli obblighi di trasparenza già previsti, in materia di deep fake, dall'articolo 50, paragrafo 4, dell'AI Act, con il rischio di duplicazioni prescrittive, incertezze applicative per i soggetti obbligati e possibili disallineamenti nella definizione dell'ambito oggettivo e delle modalità di adempimento;

    il rinvio a «standard internazionalmente riconosciuti, aperti e interoperabili» non ulteriormente specificati demanda alla normazione secondaria e alla prassi tecnica la concreta delimitazione di obblighi che incidono su diritti fondamentali; il mancato riferimento ai meccanismi europei di standardizzazione (CEN, CENELEC, ETSI) previsti dall'AI Act comporta inoltre rischi di incompatibilità tecnica e di disallineamento nell'implementazione;

Pag. 90

    con riferimento alla normativa nazionale, i poteri assegnati all'AGCOM rischiano di confliggere con le competenze attribuite all'AgID e all'ACN, in quanto Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, dall'articolo 20 della legge 23 settembre 2025, n. 132, e con le competenze attribuite all'AI Office dall'AI Act, comportando potenziali interferenze nelle rispettive sfere di competenza e generando, perciò, incertezza in ordine ai meccanismi di controllo e sanzionatori da applicare;

    tale disciplina si sovrappone inoltre a quanto previsto dall'articolo 24 della medesima legge n. 132 del 2025, che attribuisce al Governo una delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689, prevedendo altresì sanzioni e poteri inibitori in caso di diffusione di contenuti generati illecitamente con sistemi di intelligenza artificiale;

    la fattispecie di reato introdotta dal nuovo articolo 9-novies richiede infine un coordinamento con l'articolo 26 della legge n. 132 del 2025, che disciplina l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione di reati, prevedendo, oltre a circostanze aggravanti comuni e ad effetto speciale, anche il nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati tramite sistemi di intelligenza artificiale,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

Pag. 91

ALLEGATO 3

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928-2083-2091-2152-2194-A.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  All'articolo 3, comma 1:

   alla lettera a), le parole: «di quelle» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture»;

   alla lettera a-bis), la parola: «definire» è sostituita dalle seguenti: «prevedere la definizione di»;

   alla lettera b):

    le parole: «percorsi di» sono sostituite dalle seguenti: «percorsi celeri e con tempi certi per la» e le parole: «celeri e con tempi certi,» sono soppresse;

    la parola: «, nonché» è sostituita dalle seguenti: «e dei progetti»;

    alla lettera i), le parole: «tempi di realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «tempi di attuazione dei progetti medesimi»;

    alla lettera s), le parole: «data center» sono sostituite dalle seguenti: «centri di elaborazione dati».