ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Atto n. 367.
PARERE APPROVATO
La X Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (Atto n. 367);
considerato che il regolamento (UE) 2023/2411 del 18 ottobre 2023, entrato in vigore il 16 novembre 2023, istituisce una protezione a livello dell'Unione europea delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali integrando, quindi, la protezione UE già esistente per le IG nel settore agricolo;
osservato che lo schema di decreto legislativo è volto ad adeguare la normativa nazionale al menzionato regolamento, in conformità alla delega contenuta nell'articolo 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024»;
richiamato il principio e criterio specifico per l'esercizio della delega di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), relativo alla definizione di procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/2411;
preso atto che l'articolo 3, in coerenza con quanto stabilito dalla menzionata legge delega all'articolo 25, comma 2, lettera a), individua nel Ministero delle imprese e del made in Italy l'autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali ai sensi del regolamento europeo nonché responsabile della fase nazionale delle procedure relative alle modifiche del disciplinare di produzione, alla cancellazione della registrazione e al ritiro della domanda di registrazione;
rilevato che il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, potrebbe risultare non sufficiente per l'espressione del parere di cui al comma 1 da parte della regione o delle regioni competenti;
considerato che l'articolo 15, al comma 5, impone l'uso della dicitura «indicazione geografica sotto protezione nazionale temporanea» vietando l'uso dell'acronimo «IGP» fino alla registrazione a norma del regolamento (UE) 2023/2411, producendo un onere sulle imprese relativo ai costi per la creazione di imballaggi «provvisori» che dovranno essere distrutti una volta ottenuta la registrazione UE definitiva;
considerato che l'articolo 17, al comma 5, in materia di modifica al disciplinare, prevede la semplice facoltà per la divisione competente di chiedere un parere non vincolante alla regione o alle regioni interessate;
osservato che un'adeguata attività di comunicazione potrebbe costituire un efficace strumento di valorizzazione economica delle IG non agroalimentari;
considerato infine che gli articoli da 42 a 46 della legge n. 206/2023 sul made in Italy contengono norme volte a tutelare e proteggere le indicazioni geografiche (IG) Pag. 101per i prodotti artigianali e industriali, in particolare prevedendo che in vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, si demanda alle regioni la possibilità di effettuare una ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche già oggetto di forme di riconoscimento e si consente alle associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica l'adozione di disciplinari di produzione;
tenuto conto delle audizioni svolte e della documentazione trasmessa alla Commissione dai soggetti pubblici e privati interessati;
preso atto del parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 5 febbraio 2026,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di coordinare le disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame con gli articoli da 42 a 46 della legge n. 206 del 2023 sul made in Italy che contengono norme volte a tutelare e proteggere le indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali;
b) valuti il Governo l'opportunità di estendere il termine di cui al comma 2 dell'articolo 6, per le ragioni esposte in premessa;
c) valuti il Governo, in relazione alle disposizioni relative alla protezione nazionale temporanea di cui all'articolo 15, l'opportunità di prevedere la possibilità di utilizzare un logo nazionale transitorio semplificato o consentire l'uso di adesivi o sovrapposizioni temporanee sulle etichette esistenti per la creazione degli imballaggi «provvisori», al fine di evitare sprechi e costi insostenibili per le PMI;
d) all'articolo 17, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole: «paragrafo 5» le seguenti: «del regolamento (UE) 2023/2411»;
e) all'articolo 17, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «ha la facoltà di chiedere» con le seguenti: «chiede»;
f) all'articolo 19, comma 1, valuti il Governo l'opportunità, di sostituire le parole: «all'allegato I al» con le seguenti: «all'articolo 51 del»;
g) all'articolo 25, comma 2, valuti il Governo l'opportunità, di sostituire le parole: «dell'ufficio» con le seguenti: «l'ufficio» nonché di aggiungere dopo la parola: «attribuire» le seguenti: «eventualmente anche»;
h) al fine di migliorare la capacità amministrativa ed accelerare i tempi procedimentali, in coerenza con quanto stabilito dalla menzionata legge delega all'articolo 25, comma 2, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di definire protocolli operativi standard tra autorità competente e organi di controllo per il monitoraggio delle piattaforme online e di istituire di canali rapidi di segnalazione per le violazioni relative alle IG: ai medesimi fini, si valuti altresì l'opportunità di pubblicazione periodica di dati aggregati su segnalazioni, interventi e tempi medi di risposta;
i) al fine di valorizzare economicamente le IG non agroalimentari, valuti il Governo l'opportunità di potenziare l'attività di comunicazione verso consumatori, mercati esteri e operatori economici.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Atto n. 367.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (Atto n. 367);
premesso che:
lo schema di decreto legislativo in esame è redatto in attuazione della delega disposta con l'articolo 25 della legge n. 91 del 2025 (cd. legge di delegazione europea 2024), la quale prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della citata legge il Governo adotti un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali;
in particolare il provvedimento in esame, composto da 27 articoli, rende operativa nel nostro Paese la nuova disciplina europea delle indicazioni geografiche (IG) per prodotti artigianali e industriali – quali gioielli, prodotti tessili, vetro, porcellana, ceramiche – estendendo a questi ultimi la tutela già esistente per i prodotti agroalimentari, al fine di migliorare la posizione dei produttori contro la contraffazione e, al contempo, incentivare gli investimenti e aumentare la visibilità dei prodotti autentici;
considerato che:
l'IG costituisce un titolo di proprietà industriale valido in tutta l'Unione europea e rappresenta un sigillo di origine, qualità e autenticità dei prodotti che contribuisce a rafforzare ulteriormente la tutela del patrimonio produttivo nazionale, attraverso regole certe e omogenee finalizzate a proteggere ed elevare ulteriormente la qualità dei prodotti artigianali e industriali in tutta l'UE, consentendo altresì di promuovere a livello internazionale le nostre eccellenti produzioni locali e regionali e i loro rispettivi territori;
le indicazioni geografiche per i prodotti «non food» rappresentano una grande opportunità per il nostro sistema economico in quanto valorizzano le produzioni, i territori e le comunità che le esprimono, in chiave sia di mercato, sia culturale che turistico-promozionale. Si aggiunga che le IG possono diventare uno strumento per valorizzare le oltre mille specializzazioni manifatturiere provinciali che si caratterizzano per il forte contenuto qualitativo, di design e tradizione e con elevata presenza di ricerca e sviluppo, costituendo una quota importante dell'export delle PMI, con un'incidenza sul Pil del 7,9 per cento;
osservato che:
sebbene l'impostazione complessiva dell'atto in esame risulti condivisibile negli obiettivi generali e si configuri come la tappa conclusiva di un processo di valorizzazione che intende trasformare il legame tra prodotto e territorio in un vero e proprio titolo di proprietà industriale – capace di garantire certezza giuridica, contrastare fenomeni di imitazione e rafforzare le strategie di internazionalizzazione delle imprese-, dall'analisi delle disposizioni emergono alcune criticità sotto il profilo della chiarezzaPag. 103 applicativa e della funzionalità del sistema che rendono auspicabili taluni interventi correttivi;
con riguardo all'articolo 4 e, segnatamente, alle modalità di deposito delle domande e degli atti attraverso il portale telematico della Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi (DGPI-UIBM), nonostante la digitalizzazione delle procedure rappresenti uno strumento essenziale per assicurare trasparenza, tracciabilità e certezza dei tempi, risulta cruciale strutturare il medesimo in maniera tale che risulti effettivamente accessibile e di semplice utilizzo, attraverso specifiche tecniche predisposte dallo stesso DGPI-UIBM e improntate a criteri di semplicità, chiarezza e proporzionalità, evitando oneri procedurali eccessivi o complessità tecniche che potrebbero rappresentare un ostacolo all'utilizzo del predetto strumento. A ciò si aggiunga l'importanza di affiancare alla procedura telematica adeguate attività di informazione, supporto e assistenza tecnica, in particolare nella fase di avvio del sistema, al fine di accompagnare le imprese e le associazioni di produttori in un percorso nuovo e articolato;
l'attuale formulazione dell'articolo 15, comma 5, impone l'utilizzo della dicitura «indicazione geografica sotto protezione nazionale temporanea», vietando l'uso dell'acronimo «IGP». Tale previsione comporta per le imprese l'onere di sostenere costi significativi per la realizzazione di imballaggi ed etichette di carattere provvisorio, destinati a divenire inutilizzabili una volta conseguita la registrazione definitiva a livello unionale, con conseguenti sprechi e ricadute economiche particolarmente gravose per le PMI;
analoga criticità si ravvisa all'articolo 16, che disciplina la procedura di transizione dei cosiddetti «nomi giuridicamente protetti o acquisiti con l'uso» conformi agli articoli 3, 6, 9 e 10 del regolamento. Il termine perentorio di 90 giorni previsto dal comma 1 per la presentazione della domanda di accesso al sistema europeo appare, infatti, eccessivamente ristretto in considerazione dei tempi tecnici necessari alle associazioni e ai consorzi per le deliberazioni interne e l'adeguamento dei disciplinari agli standard UE, con il rischio concreto di perdita della tutela per denominazioni storiche;
con riferimento al coordinamento tra il sistema sanzionatorio in materia di indicazioni geografiche e la disciplina delle pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del consumo di competenza dell'AGCM di cui agli articoli 20-22, la possibilità che una medesima condotta – consistente nell'utilizzo di segni o diciture evocative idonee a indurre in errore il consumatore circa l'esistenza di un'IG protetta – integri sia l'illecito amministrativo di cui all'articolo 22, comma 5, sia una pratica commerciale ingannevole di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 206 del 2005, espone l'operatore economico al rischio di una duplicazione sanzionatoria per il medesimo fatto storico. La clausola di riserva prevista dall'articolo 22, limitata al solo concorso con il reato, non appare idonea a disciplinare in modo compiuto il concorso tra sanzioni amministrative eterogenee, con potenziali profili di contrasto con il principio del ne bis in idem sostanziale, come elaborato dalla giurisprudenza eurounitaria;
l'articolo 23 attribuisce alle Camere di commercio la competenza alla ricezione dei rapporti relativi alle violazioni amministrative in materia di indicazioni geografiche, secondo il modello procedurale di cui alla legge n. 689 del 1981, motivando tale scelta, come indicato nella relazione tecnica, dal trasferimento delle funzioni già facenti capo all'ex-UPICA e configurando la citata attività sanzionatoria come estensione delle ordinarie funzioni di vigilanza e controllo sulla conformità dei prodotti attribuite alle Camere di commercio dalla legge n. 580 del 1993. Tale impostazione, pur comprensibile nella logica di continuità con precedenti assetti amministrativi, appare tuttavia suscettibile di generare disallineamenti funzionali, in quanto la materia delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, come delineata dal regolamento (UE) 2023/2411 e dallo schema di decreto in esame, presenta un elevato Pag. 104grado di complessità tecnica e una forte integrazione con procedimenti di natura valutativa e istruttoria accentrati presso l'amministrazione centrale, rendendo preferibile un modello fondato su unitarietà decisionale e specializzazione delle funzioni sanzionatorie;
l'articolo 24 dello schema di decreto in esame rinvia all'articolo 45 del regolamento (UE) 2023/2411 per la disciplina della struttura e del funzionamento delle associazioni di produttori. A tal fine appare opportuno che i decreti attuativi specifichino l'adozione, da parte dei Gruppi di produttori, di statuti ispirati ai principi della «porta aperta» e della democraticità del voto, secondo il criterio «una testa, un voto», in coerenza con i modelli propri della cooperazione al fine di scongiurare che il rischio che la governance delle nuove indicazioni geografiche possa essere concentrata in capo a pochi operatori di maggiori dimensioni, a discapito della partecipazione del tessuto artigianale diffuso;
con riguardo ai disciplinari di produzione, si segnala che l'articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», prevedeva, inter alia, un contributo alle associazioni di produttori per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici, volto a valorizzare e favorire i processi di tutela degli stessi e destinato alla copertura delle spese sostenute per la consulenza professionale relative alla qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto. Al fine di garantire la possibilità di beneficiare di questa fondamentale tutela europea e permettere alle associazioni di produttori che non hanno ancora predisposto i disciplinari di coprire i costi di consulenza tecnica, appare essenziale reintrodurre tale contributo per il 2026;
tenuto conto infine che la dimensione digitale costituisce oggi il principale canale di diffusione di prodotti che sfruttano impropriamente riferimenti geografici e che il marketplace, il social commerce e i domini web rappresentano aree ad alto rischio per il nostro sistema produttivo, risulta cruciale definire protocolli operativi standard tra autorità competenti e organi di controllo per il monitoraggio delle piattaforme online, istituire canali rapidi di segnalazione per le violazioni relative alle indicazioni geografiche nonché pubblicare periodicamente dati aggregati relativi a segnalazioni, interventi e tempi medi di risposta;
alla luce delle considerazioni sopra esposte, preso atto del parere reso in Conferenza Stato-regioni nonché delle audizioni svolte e dei contributi acquisiti,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 4, si valuti l'opportunità di:
1. strutturare il portale telematico della Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi (DGPI-UIBM) – in modo accessibile e di semplice utilizzo, attraverso specifiche tecniche, predisposte dalla stessa DGPI-UIBM, ispirate ai principi di semplicità, chiarezza e proporzionalità, al fine di evitare oneri procedurali o complessità tecniche eccessive che possano costituire un ostacolo all'utilizzo del predetto strumento;
2. affiancare alla procedura telematica adeguate attività di informazione, supporto e assistenza tecnica, in particolare nella fase di avvio del sistema, al fine di accompagnare le piccole e medie imprese e le associazioni di produttori in un percorso nuovo e articolato nonché di rendere il sistema delle indicazioni geografiche realmente fruibile per tutto il tessuto produttivo italiano e non uno strumento riservato solo a realtà strutturate;
b) con riferimento all'articolo 15, comma 5, si valuti di introdurre soluzioni transitorie atte a ridurre gli oneri a carico delle imprese nella fase antecedente alla registrazione unionale e tali da scongiurare ricadute economiche particolarmente gravose per le PMI;
Pag. 105c) con riguardo all'articolo 16, comma 1, si valuti di estendere da 90 a 180 giorni il termine perentorio ivi previsto per la presentazione della domanda di accesso al sistema europeo, al fine di garantire una transizione ordinata verso il medesimo e compatibile con i tempi tecnici necessari per le deliberazioni interne e l'adeguamento dei disciplinari agli standard UE;
d) con riferimento al sistema sanzionatorio di cui al combinato disposto di cui agli articoli 20-22, si valuti di:
1. rafforzare i meccanismi di coordinamento tra il sistema sanzionatorio in materia di indicazioni geografiche e la disciplina delle pratiche commerciali scorrette, al fine di evitare duplicazioni sanzionatorie per il medesimo fatto, in coerenza con i principi dell'ordinamento unionale;
2. prevedere l'applicazione di aggravanti in caso di recidiva o di condotte sistematiche;
3. prevedere l'adozione di misure accessorie, quali la pubblicazione del provvedimento o l'imposizione di obblighi correttivi;
e) in merito alla procedura di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 23, si valuti l'opportunità di accentrare la funzione di irrogazione delle sanzioni in materia di indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali in capo all'autorità competente prevista dallo schema di decreto, eliminando l'attuale competenza delle Camere di commercio, al fine di garantire coerenza con l'assetto procedurale complessivo;
f) con riguardo all'articolo 24, si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei decreti attuativi, che i gruppi di produttori adottino assetti statutari ispirati ai principi della «porta aperta» e della democraticità del voto, secondo il criterio «una testa, un voto», al fine di garantire un'equa rappresentanza di tutti i produttori e prevenire fenomeni di monopolizzazione delle nuove indicazioni geografiche;
g) si valuti l'opportunità di reintrodurre per l'anno 2026 la concessione del contributo previsto dall'articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, finalizzato alla copertura dei costi di consulenza tecnica sostenuti dalle associazioni di produttori per la predisposizione dei disciplinari dei prodotti industriali e artigianali tipici, in funzione dell'accesso al sistema di tutela delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) 2023/2411;
h) si valuti l'opportunità, al fine di garantire la giusta coerenza tra le indicazioni geografiche e i marchi, di predisporre linee guida operative volte a chiarire i parametri per la valutazione del rischio di confusione e di evocazione, le modalità di gestione dei conflitti tra indicazioni geografiche e marchi anteriori nonché gli strumenti di conciliazione e di coesistenza, al fine di ridurre il contenzioso;
i) al fine di garantire l'efficacia e la credibilità del nuovo sistema di protezione delle indicazioni geografiche nell'ambiente digitale, si valuti l'opportunità di:
definire protocolli operativi standard tra autorità competenti e organi di controllo per il monitoraggio delle piattaforme online;
istituire canali rapidi di segnalazione per le violazioni relative alle indicazioni geografiche;
pubblicare periodicamente dati aggregati relativi a segnalazioni, interventi e tempi medi di risposta;
l) si valuti l'opportunità di istituire sportelli di supporto dedicati alle piccole e medie imprese, anche mediante il coinvolgimento delle Case del Made in Italy, al fine di accompagnarle efficacemente nella predisposizione e presentazione delle domande di registrazione delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP);
m) si valuti l'opportunità di promuovere ampie campagne di sensibilizzazione e informazione istituzionale rivolte sia ai consumatori che agli operatori commerciali al fine di rendere immediatamente comprensibile il significato delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) per i prodotti non agroalimentari.
Pavanelli, Appendino, Cappelletti,
Ferrara.
ALLEGATO 3
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE. Atto n. 368.
PARERE APPROVATO
La X Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE (Atto n. 368);
preso atto della necessità di modificare l'attuale normativa vigente relativa alla sicurezza generale dei prodotti contenuta nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), nonché disporre l'abrogazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73 relativo ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori;
apprezzate le finalità del provvedimento, che mira a una maggiore responsabilità per gli operatori economici operanti online, a garantire maggiori poteri alle Autorità nazionali per condurre ispezioni più efficaci dei prodotti e intervenire contro quelli non sicuri, a fornire ai consumatori maggiori informazioni e strumenti per segnalare i prodotti non sicuri, attraverso un portale dedicato;
preso atto che la procedura di notifica all'Unione europea TRIS 2025/0187/IT, concernente la proposta di regola tecnica per la definizione dei requisiti di riutilizzabilità dei prodotti in plastica destinati ad entrare in contatto con gli alimenti di cui all'allegato, parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 (prodotti riutilizzabili SUP), si è conclusa positivamente senza che né la Commissione europea, né altri Stati membri, abbiano sollevato obiezioni;
rilevata al riguardo l'opportunità di rafforzare la sicurezza per i consumatori circa l'utilizzo di tali prodotti e considerato che ad oggi manca ancora nell'ordinamento la definizione di prodotti riutilizzabili SUP;
tenuto conto delle audizioni svolte e della documentazione trasmessa alla Commissione dai soggetti pubblici e privati interessati,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di inserire al comma 3 dell'articolo 104 del Codice del consumo, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), dello schema di decreto, alla fine del primo periodo, le parole: «ben visibile»;
b) al comma 5 dell'articolo 110 del Codice del consumo, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera i), dello schema di decreto, e al comma 2 del nuovo articolo 110-bis del medesimo Codice, così come inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera l), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole: «assicurando ampia informazione ai consumatori»;
c) valuti il Governo l'opportunità di supportare con risorse adeguate sul piano finanziario e organizzativo l'incremento dell'attività di vigilanza prevista dal provvedimento in esame;
d) valuti il Governo l'opportunità di inserire un articolo aggiuntivo recante la Pag. 107definizione dei requisiti di riutilizzabilità dei prodotti in plastica destinati ad entrare in contatto con gli alimenti di cui all'allegato, parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, nel medesimo testo oggetto della notifica TRIS all'UE 2025/0187/IT, al fine di consentire ai consumatori di rinvenire sul mercato prodotti realmente riutilizzabili, usabili in sicurezza più e più volte per il contatto con gli alimenti.
ALLEGATO 4
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre. C. 2228 Schlein e abb.
PARERE APPROVATO
La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge C. 2228 Schlein e abb., recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre»,
esprime
PARERE CONTRARIO.
ALLEGATO 5
Modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale. C. 2212 Ascani.
PARERE APPROVATO
La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge C. 2212 Ascani, recante «Modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale»,
esprime
PARERE CONTRARIO.