ALLEGATO 1
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025. C. 2778 Governo.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2778, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025»;
rilevato che:
l'Accordo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, «ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca circa le questioni della sicurezza» e «mira anche ad indurre positivi effetti indiretti su alcuni settori produttivi e commerciali di reciproco interesse»;
ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:
il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
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PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma. C. 813-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 813-B, recante «Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma», approvata, in sede legislativa, dalla XII Commissione della Camera e modificata dal Senato;
rilevato che:
la proposta di legge si compone di 5 articoli, il primo dei quali, modificato dal Senato, istituisce, al comma 1, la Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo, prevedendo al comma 2 che possano essere organizzate attività di sensibilizzazione e di screening per la prevenzione del melanoma cutaneo da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali, nonché delle aziende sanitarie, delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e degli enti del Terzo settore;
l'articolo 2, non modificato dal Senato, attribuisce al Ministero della salute la facoltà di organizzare campagne di informazione e divulgazione scientifica e al Ministero dell'istruzione e del merito la facoltà di promuovere la diffusione di buone norme di prevenzione primaria nelle scuole primaria e secondaria per ridurre i fattori di rischio;
l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce una disciplina sul consenso informato in materia di esecuzione di tatuaggi, demandando ad uno o più decreti del Ministro della salute, da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sentito l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei contenuti, delle modalità e dei tempi di conservazione della documentazione relativa al consenso informato nonché di apposite linee guida in materia;
l'articolo 4, modificato dal Senato, attribuisce a regioni e aziende sanitarie locali la facoltà di promuovere l'organizzazione di campagne di screening dermatologico destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio, in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione, i medici di comunità e delle cure primarie, i medici di medicina generale e le farmacie, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto;
l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria;
ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:
le disposizioni di cui all'articolo 1, che prevedono l'istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, sono riconducibili alla materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono riconducibili alla materia della «tutela della salute», che l'articolo 117, terzo comma della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente;
le iniziative previste dagli articoli 2 e 4 non richiedono forme di raccordo fra Pag. 18Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia;
quanto all'articolo 3, relativo al consenso informato in materia di esecuzione di tatuaggi, alla luce del richiamato concorso di competenze, esso prevede, al comma 3, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, stabilendo che i decreti del Ministro della salute che stabiliscono contenuti, modalità e tempi di conservazione della documentazione attestante l'acquisizione del consenso informato in materia di esecuzione di tatuaggi siano adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
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PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Disposizioni in materia di terapie digitali. Testo unificato
C. 1208 e abb.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge di cui al testo unificato C. 1208 e abb., recante «Disposizioni in materia di terapie digitali», come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato che:
la proposta di legge, composta da 4 articoli, reca disposizioni dirette a disciplinare l'utilizzazione delle terapie digitali, vale a dire delle tecnologie che offrono interventi terapeutici guidati da programmi software;
l'articolo 1 detta la definizione delle terapie digitali – che possono funzionare autonomamente o in combinazione con altre terapie – quali interventi terapeutici mediati da software, con una specifica indicazione terapeutica e progettati per prevenire, gestire o trattare un disturbo medico o una malattia, modificando il comportamento del paziente al fine di migliorarne gli esiti clinici, vale a dire l'efficacia della terapia a parità di effetti;
l'articolo 2, modificato in sede referente, dispone che le terapie digitali, in quanto ricomprese nella categoria dei dispositivi medici, rientrano nell'ambito di applicazione del Programma nazionale di Health technology assesment-Dispositivi medici (PNHTA-DM);
l'articolo 3, modificato in sede referente, prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame venga istituito, presso il Ministero della salute, il Comitato nazionale per le terapie digitali con compiti specificamente individuati, presieduto da un componente con comprovata esperienza in materia di dispositivi medici, incluse le terapie digitali, del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici e delle professioni sanitarie; disciplina, altresì, la composizione e le funzioni del medesimo Comitato, prevedendo che il Ministro della salute, sulla base dell'attività di valutazione e di monitoraggio dell'AGENAS, avvalendosi del supporto del Comitato, presenti alle Camere un rapporto annuale sull'evoluzione delle terapie digitali e sulla loro efficacia, nonché sulla disponibilità delle nuove tecnologie;
l'articolo 4 prevede che con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge n. 208 del 2015, nell'ambito del primo aggiornamento utile dei LEA di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, sono effettuate le necessarie valutazioni ai fini dell'inserimento delle terapie digitali nei livelli essenziali delle prestazioni, sottolineando che per tale inserimento è necessaria validazione clinica metodologicamente conforme alle norme internazionali di medicina basata sulle prove di evidenza, con preferenza per gli studi randomizzati controllati; dispone, inoltre, che le valutazioni di HTA in merito alle terapie digitali segnalate dal Comitato di cui all'articolo 2 sono effettuate attraverso le apposite procedure previste nell'ambito del Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici;
ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:
il provvedimento è riconducibile sia alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di competenzaPag. 20 legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione), che alla tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
a fronte di questo intreccio di competenze, la proposta prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a), stabilisce che un membro del Comitato nazionale per le terapie digitali sia nominato dalla Conferenza Stato-Regioni, mentre l'articolo 4, comma 1, rinvia alla procedura di definizione e aggiornamento dei LEA (articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), la quale include l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'inserimento delle terapie digitali nel nomenclatore tariffario,
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PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 4
Istituzione di spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura. C. 2637.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2637, recante «Istituzione di spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura», come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato che:
il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, prevede l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero della cultura, finalizzato alla concessione, fino al 31 dicembre 2026, di un contributo a fondo perduto per l'allestimento di spazi destinati alla cura e all'allattamento dei neonati presso gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali);
il medesimo comma 1, al secondo periodo, rimette a un decreto del Ministero della cultura, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione degli istituti e dei luoghi della cultura destinatari del contributo;
i commi 2 e 3 concernono le caratteristiche dei predetti spazi sotto i profili igienico-sanitario, della riservatezza e dell'accessibilità, nonché gli obblighi di informazione al pubblico circa la presenza dei predetti spazi in capo agli istituti e ai luoghi della cultura beneficiari dei contributi, mentre il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento;
ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:
il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di «valorizzazione dei beni culturali» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
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PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 5
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 376.
PARERE APPROVATO
La I Commissione della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto n. 376);
considerato che:
la legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), ha delegato il Governo per il recepimento, tra le altre, della direttiva (UE) 2024/1233, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
la direttiva (UE) 2024/1233 procede alla rifusione della direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
rilevato che:
l'articolo 1 dello schema di decreto in esame reca modifiche al testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito «testo unico»;
in particolare, il comma 1, lettera a), dell'articolo 1 modifica il comma 1-bis dell'articolo 4-bis del testo unico, prevedendo che nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione siano fornite allo straniero le informazioni sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e del loro familiari;
l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), modifica il comma 4 dell'articolo 5 del testo unico, estendendo da sessanta a novanta giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno il termine entro il quale deve esserne richiesto il rinnovo;
l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2.1), modifica il comma 8.1 dell'articolo 5 del testo unico, uniformando il modello di permesso di soggiorno a quanto previsto dalla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2022, che ha istituito un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi;
l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2.2) inserisce, al comma 8.1 dell'articoloPag. 23 5 del testo unico, un richiamo espresso ai commi 2-ter e 9-bis dello stesso articolo, al fine di prevedere che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno unico lavoro sia sottoposta al versamento di un contributo – il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento – e che, in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge;
l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3), introduce il comma 8.1-bis all'interno dell'articolo 5 del predetto testo unico, al fine di prevedere che il permesso unico sia rilasciato dal questore entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda, fermo restando il termine di sessanta giorni per il rilascio del nulla osta al lavoro, propedeutico al rilascio del permesso unico;
l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4), reca alcune modifiche al comma 8.2 dell'articolo 5 del testo unico, il quale individua le categorie di stranieri cui non si applica la disciplina relativa al permesso unico lavoro di cui al comma 8.1;
l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), intervenendo sul comma 9 dell'articolo 5 del medesimo testo unico, estende da sessanta a novanta giorni il termine per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno dalla data in cui è stata presentata la domanda; tale estensione del termine, per effetto del successivo numero 6), viene conseguentemente riportata anche al comma 9-bis dello stesso articolo, che consente allo straniero di soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche allorquando non venga rispettato il citato termine;
l'articolo 1, comma 1, lettera c), modifica il comma 5-quinquies dell'articolo 22 del testo unico, al fine di prevedere che il datore di lavoro informi tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all'iter del procedimento per il rilascio del nulla osta al lavoro;
l'articolo 2 designa il Ministero dell'interno quale autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico;
l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria;
l'articolo 4, comma 1, prevede che le disposizioni del decreto si applichino a decorrere dal 22 maggio 2026, data di applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2024/1233;
l'articolo 4, comma 2, reca disposizioni di coordinamento,
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PARERE FAVOREVOLE.