ALLEGATO 1
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025. C. 2778 Governo.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2592, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025»,
premesso che:
l'articolo 8 dell'Accordo disciplina la tutela della proprietà intellettuale e del trattamento dei dati, stabilendo che le Parti si impegnano ad attuare tutte le procedure necessarie per garantire la salvaguardia dei dati, compresi i brevetti scambiati o prodotti nell'ambito dell'Accordo medesimo;
l'articolo 10 disciplina la giurisdizione applicabile alle controversie riguardanti il personale inviato in esecuzione dell'Accordo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 1, dopo le parole: o psicotrope aggiungere le seguenti: o in contesti socio-familiari che arrechino grave pregiudizio, anche mediante condotte di istigazione a commettere reati e sfruttamento dei proventi degli stessi.
1.2. Matone, Bisa, Morrone, Sudano.
Al comma 1, dopo le parole: o psicotrope aggiungere le seguenti: o in quanto vittime di atti di violenza o intimidazione da parte delle medesime organizzazioni criminali.
*1.3. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
*1.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, dopo la parola: grave aggiungere la seguente: , attuale.
1.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
ART. 2.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ai maggiorenni minori di anni venticinque con le seguenti: agli infraventicinquenni.
2.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
ART. 3.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 17, comma 3 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 17, comma 1.
Conseguentemente:
alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i minori e i familiari di riferimento mediante programmi calibrati sulle specifiche esigenze, che garantiscano continuità sino al raggiungimento di un'autonomia esistenziale, da realizzarsi in collaborazione con i servizi sociali e sanitari territorialmente competenti;
alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con il supporto di un tutoraggio individuale;
dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'accesso ai percorsi universitari mediante l'erogazione di borse di studio e con il supporto di un tutoraggio individuale;
alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: da realizzarsi anche mediante accordi con le associazioni datoriali;
aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e-bis) a favorire lo sviluppo di una coscienza civica mediante la partecipazione agevolata ad attività sportive, culturali e a percorsi di educazione alla legalità in favore del minore e, ove disponibili, dei familiari di riferimento, da realizzare con la collaborazione delle organizzazioni di cui all'articolo 6, comma 3, anche nei casi in Pag. 37cui non sia disposto il trasferimento di cui al comma 1, lettera a).
3.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i minori e i familiari di riferimento mediante programmi calibrati sulle specifiche esigenze, che garantiscano continuità di trattamento, da realizzarsi in collaborazione con i servizi sociali e sanitari territorialmente competenti.
Conseguentemente:
alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con il supporto di un tutoraggio individuale;
dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'accesso ai percorsi universitari mediante l'erogazione di borse di studio e con il supporto di un tutoraggio individuale;
alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: da realizzarsi anche mediante accordi con le associazioni datoriali;
aggiungere in fine la seguente lettera:
e-bis) a favorire lo sviluppo di una coscienza civica mediante la partecipazione agevolata ad attività sportive, culturali e a percorsi di educazione alla legalità in favore del minore e, ove disponibili, dei familiari di riferimento, da realizzare con la collaborazione delle organizzazioni di cui all'articolo 6, comma 3, anche nei casi in cui non sia disposto il trasferimento di cui al comma 1, lettera a).
3.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i minori e per l'intero nucleo familiare di riferimento, mediante programmi strutturati e continuativi.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
e-bis) all'accesso a programmi di educazione alla legalità e di reinserimento sociale del minore e, ove disponibili, dei familiari di riferimento, anche nei casi in cui non sia disposto il trasferimento di cui al comma 1, lettera a);
e-ter) all'accesso agevolato ad attività sportive, culturali e associative finalizzate allo sviluppo della coscienza civica;
e-quater) all'accesso a percorsi universitari mediante borse di studio e tutoraggio individuale.
3.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'accesso a programmi di educazione alla legalità per i minori ed i loro familiari, con la collaborazione degli uffici di servizio sociale per i minorenni e di organizzazioni del terzo settore accreditate e specializzate in materia.
3.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
ART. 4.
Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , se indicato dall'autorità giudiziaria.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: prorogabile di sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: prorogabile per periodi di un anno per volta, a istanza del beneficiario, previa valutazione dell'autorità giudiziaria circa la persistenza delle condizioni legittimanti.
4.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , se indicato dall'autorità giudiziaria.
4.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza pretendere alcuna garanzia da parte dei soggetti beneficiari.
4.3. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 4, sostituire le parole da: non può essere superiore fino alla fine del comma con le seguenti: è stabilita in relazione all'esito del percorso di studi, ovvero di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo.
4.4. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 4, sostituire le parole da: prorogabile di sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: prorogabile per periodi di un anno per volta, a istanza del beneficiario, previa valutazione dell'autorità giudiziaria circa la persistenza delle condizioni legittimanti.
4.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
ART. 5.
Al comma 1, dopo le parole: previste dall'articolo 3 aggiungere le seguenti: e, ravvisandone la necessità, di quelle previste dall'articolo 4.
5.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
ART. 6.
Sopprimere il comma 6.
6.1. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il programma di cui al comma 5 è immediatamente trasmesso all'ufficio di servizio sociale per i minorenni e, ove indicato dall'autorità giudiziaria, al Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
6.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 6, dopo la parola: trasmesso aggiungere le seguenti: all'ufficio di servizio sociale per i minorenni e.
6.3. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 7, dopo la parola: soggetti aggiungere la seguente: minorenni.
6.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
ART. 7.
Al comma 1, dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti: l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, in coordinamento con i servizi sociali e sanitari del comune competente per territorio e, ove indicato dall'autorità giudiziaria,
Conseguentemente, dopo la parola: sociali aggiungere le seguenti: e sanitari
7.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, sostituire le parole da: Il Servizio centrale di protezione fino alla fine del comma con le seguenti: l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, in coordinamento con i servizi sociali e sanitari dei comuni competenti per territorio e, ove indicato dall'autorità giudiziaria, con il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, limitatamente all'attuazione delle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), della presente legge.
7.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
ART. 9.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le seguenti parole: , ove siano state accertate situazioni pregiudizievoli della loro integrità psicofisica.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile con le seguenti: per le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica del minore legittimanti iniziative ai sensi dell'articolo 336 del codice civile o ai sensi degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.
9.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le seguenti parole: , ove siano state accertate situazioni pregiudizievoli della loro integrità psicofisica.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: ed emerge una situazione pregiudizievole fino alla fine del capoverso con le seguenti: , se i fatti riguardano genitori di minorenni, la polizia giudiziaria ne informa contestualmente il procuratore della Repubblica distrettuale procedente ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.
9.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o ai sensi degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.
9.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
ART. 10.
Al comma 1, sostituire le parole: comma 1-bis con le seguenti: comma 2.
10.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e si ravvisi un pregiudizio per la loro integrità psicofisica.
10.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
ART. 11.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 149 del 2022 e per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.
11.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Disposizioni di coordinamento)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge e, in particolare, nei procedimenti di separazione e divorzio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.
11.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
ART. 12.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
TIT.
Sostituire il titolo con il seguente: Liberi di Scegliere. Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata.
Tit.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Liberi di scegliere».
Tit.2. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
ALLEGATO 3
Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.
EMENDAMENTO 5.2 DELLA RELATRICE
ART. 5.
Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, nei casi di cui all'articolo 7, comma 1-bis, al prefetto del luogo dove dimorano i destinatari delle misure.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Nei casi di grave e imminente pericolo per l'incolumità fisica, le misure di cui all'articolo 3, comma 1, nelle more dell'adozione del programma di cui all'articolo 6, comma 5, sono attuate dal prefetto del luogo dove dimorano i destinatari delle misure.
5.2. La Relatrice.