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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 marzo 2026
640.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 68

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. La Repubblica riconosce la risorsa umana e professionale quale elemento centrale e strategico per l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 32 della Costituzione e della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine, ne promuove la valorizzazione e la partecipazione ai processi decisionali e di programmazione sanitaria e sociosanitaria, a livello nazionale, regionale e aziendale.
  02. Finalità del presente provvedimento è la modifica della vigente legislazione in materia di stato giuridico, modalità di contrattazione collettiva, partecipazione e formazione delle professioni della salute di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, valorizzandone la specificità e la diversità attraverso l'introduzione di regole proprie, specifiche e differenziate rispetto agli altri comparti del pubblico impiego, in ragione della missione di tutela di un diritto costituzionalmente garantito e della complessità intrinseca del Servizio sanitario nazionale, nel quale operano oltre trenta professioni laureate dotate di autonomia e competenza professionale, nel rispetto degli ambiti di autonomia previsti dalle rispettive leggi di ordinamento.
  03. Costituisce ulteriore finalità del presente provvedimento garantire agli esercenti le professioni mediche, sanitarie e sociosanitarie, in rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, la piena partecipazione ai processi di programmazione, organizzazione, monitoraggio, verifica e conseguente rimodulazione delle politiche della salute e delle attività di produzione dei servizi, a tutti i livelli del Servizio sanitario nazionale: nazionale, regionale e aziendale.
  04. Le finalità di cui ai commi precedenti sono perseguite attraverso:

   a) la definizione di un quadro normativo che assicuri modalità strutturate, cogenti ed effettive di partecipazione dei professionisti della salute alle attività del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantirne la concertazione, la comprensione e la condivisione;

   b) la valorizzazione della specialità del personale del Servizio sanitario nazionale, anche mediante l'introduzione di regole proprie, specifiche e differenziate rispetto agli altri comparti pubblici, in considerazione della funzione di tutela di un diritto costituzionalmente garantito e della complessità derivante dalla pluralità delle professioni sanitarie che vi operano con riconosciuta autonomia e competenza;

   c) il riconoscimento degli esercenti le professioni mediche, sanitarie e sociosanitarie, in rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, quali parti integranti dei processi di programmazione, organizzazione, monitoraggio, verifica e rimodulazione delle politiche della salute e delle attività di produzione dei servizi, attraverso modalità innovative di partecipazione effettiva che assicurino la concertazione, la trasparenza e la condivisione delle scelte, garantendo altresì il diritto alla critica e al dissenso motivato su basi scientifiche e professionali.
1.1. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. La Repubblica riconosce la risorsa umana e professionale del Servizio sanitarioPag. 69 nazionale quale elemento centrale e strategico per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 32 della Costituzione e della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine, ne promuove la valorizzazione e la partecipazione alle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria a livello nazionale, regionale e aziendale.
  02. Il presente provvedimento è volto a modificare la legislazione vigente in materia di stato giuridico, modalità di contrattazione collettiva, partecipazione e formazione delle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, valorizzandone la diversità specifica attraverso l'implementazione di regole proprie, specifiche e distinte da quelle previste per gli altri comparti pubblici, in ragione della tutela di un diritto costituzionalmente garantito e della complessità organizzativa caratterizzata dalla presenza di oltre trenta professioni laureate dotate di autonomia e competenza professionale.
  03. Ulteriore finalità del presente provvedimento è di garantire agli esercenti le professioni mediche, sanitarie e sociosanitarie in rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale la piena partecipazione ai processi di programmazione, organizzazione, monitoraggio, verifica e rimodulazione delle politiche sanitarie, a tutti i livelli del Servizio sanitario nazionale.
  04. Le finalità di cui ai commi precedenti sono attuate mediante:

   a) la definizione di un percorso che preveda modalità cogenti di effettiva partecipazione dei professionisti della salute alle attività del Servizio sanitario nazionale, garantendo concentrazione e comprensione delle scelte;

   b) la valorizzazione della specificità del personale del Servizio sanitario nazionale anche attraverso discipline coerenti con le peculiarità delle funzioni svolte;

   c) la previsione che gli esercenti le professioni mediche, sanitarie e sociosanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale siano riconosciuti quali parte integrante dei processi di programmazione, organizzazione, monitoraggio, verifica e rimodulazione delle politiche sanitarie e delle attività assistenziali, a tutti i livelli del Servizio sanitario nazionale, mediante un percorso normativo che introduca modalità innovative e strutturate di effettiva partecipazione, idonee a garantire concertazione, trasparenza e condivisione delle scelte, nonché il diritto alla critica e al dissenso, ove motivati su basi scientifiche e professionali.
1.2. Faraone.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. La Repubblica considera la risorsa umana e professionale centrale e strategica per l'attuazione dei principi dell'articolo 32 della Costituzione e a tal fine ne promuove la valorizzazione e la partecipazione alle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria a livello nazionale e regionale, valorizzandone la specificità, l'autonomia e la competenza professionale e garantendone la partecipazione al processo di programmazione, organizzazione, monitoraggio, verifica e conseguente rimodulazione delle scelte di politica della salute in tutti i livelli del Servizio sanitario nazionale stesso, nazionale, regionale e aziendale.

  Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: Al fine di aggiungere le seguenti: dare attuazione al comma 01 e.
1.3. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, dopo le parole: potenziare il Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: , tenuto conto dei nuovi bisogni della popolazione, a seguito dei cambiamenti demografici, epidemiologici, sociali e socio-economici, con particolare attenzione alla popolazione scolastica e alla popolazione con età maggiore di 65 anni,.
1.4. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, dopo le parole: livelli essenziali di assistenza aggiungere le seguenti: uniformemente sul territorio nazionale,.
1.5. Zanella.

Pag. 70

  Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2026 con le seguenti: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1.6. Zanella.

  Al comma 1, dopo la parola: costituzionali aggiungere le seguenti: di legalità, determinatezza, proporzionalità e tutela effettiva del diritto alla salute,.
1.7. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il provvedimento promuove l'equità tra le professioni operanti nel Servizio sanitario nazionale, garantendo coerenza normativa e uniformità applicativa, al fine di prevenire disomogeneità interpretative e assicurare l'efficacia del sistema nella tutela del diritto alla salute.
  1-ter. È altresì assicurato agli esercenti professioni mediche, sanitarie, sociosanitarie, professioni di interesse sanitario, professioni appartenenti alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, un ruolo stabile e integrato nei processi di programmazione, organizzazione e valutazione delle politiche della salute a livello nazionale, regionale e aziendale.
1.8. Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Stumpo.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro della salute, aggiungere le seguenti: previo confronto preventivo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.
1.9. Zanella.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle professioni mediche, sanitarie e sociosanitarie.
1.10. Stumpo, Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
*1.11. Zanella.
*1.12. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
*1.17. Sportiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono resi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
1.18. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi sono corredati da una relazione illustrativa e da una relazione tecnica che dia conto, per ciascun criterio direttivo, delle disposizioni introdotte, nonché degli effetti attesi in termini di organizzazione dei servizi, fabbisogno di personale, contenzioso e impatto sui costi assicurativi delle strutture sanitarie. Le relazioni sono trasmesse alle Camere contestualmente agli schemi.
1.19. Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui Pag. 71alla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A tal fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.
1.20. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente Capo, è istituito, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un apposito tavolo di monitoraggio cui partecipano, tra gli altri, rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di monitorare l'attuazione dei princìpi di cui al presente Capo e definire eventuali proposte di modifica al fine di adottare le disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 4 del presente articolo.
*1.21. Quartini.
*1.22. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
*1.23. Zanella.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e sostanziale.
*2.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.
*2.2. Zanella.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo esplicito intervento di modifica della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dei profili professionali del personale infermieristico, al fine di adeguare la professione infermieristica alle competenze, alla valorizzazione e all'autonomia riconosciute nei principali Paesi dell'Unione europea.
2.3. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2.4. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: adeguamento aggiungere le seguenti: , previo parere degli ordini professionali di riferimento,.
2.5. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e disciplinare.
2.6. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sanzioni efficaci aggiungere le seguenti: , immediatamente esecutive.
2.7. Ciocchetti.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il pieno rispetto delle garanzie dei lavoratori e dei princìpi di proporzionalità, gradualità e tipicità della sanzione, salvaguardando le prerogative della contrattazione nazionale e decentrata e garantendo pienamente il diritto alla difesa, al contraddittorio e alla partecipazione.
2.8. Zanella.

Pag. 72

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   c-bis) adozione di un Piano nazionale pluriennale delle risorse umane sanitarie, coordinato con le politiche di mantenimento in servizio del personale di cui all'articolo 3, fondato su indicatori oggettivi e misurabili relativi alla dotazione di professionisti sanitari, sociosanitari, dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, in rapporto alla popolazione, ai tassi di permanenza in servizio, al benessere organizzativo e alla sostenibilità dei carichi di lavoro, al fine di garantire standard di dotazione organica sicura e continuità assistenziale. Il Piano prevede una valutazione preventiva dell'impatto sulle risorse professionali validata dal Ministero della salute, sentite le società scientifiche di riferimento.
*2.9. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
*2.10. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   c-bis) adozione di un Piano nazionale pluriennale delle risorse umane sanitarie, basato su indicatori misurabili quali la densità di professionisti sanitari per abitante, i tassi di mantenimento del personale, gli indicatori di benessere organizzativo e gli standard di dotazione organica sicura, prevedendo altresì una valutazione d'impatto sulla forza lavoro validata dal Ministero della salute e dalle società scientifiche di riferimento.
2.11. Faraone.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   c-bis) adozione di un Piano nazionale pluriennale delle risorse umane sanitarie, basato su indicatori misurabili quali la densità di professionisti sanitari per abitante, i tassi di fidelizzazione del personale, gli indicatori di benessere organizzativo e gli standard di dotazione organica sicura, prevedendo altresì una valutazione d'impatto sulla forza lavoro validata dal Ministero della salute e dalle società scientifiche di riferimento.
2.12. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   c-bis) rendicontazione alle Commissioni parlamentari competenti per materia, mediante apposite relazioni annuali, delle misure adottate con i decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega, con particolare riferimento ai risultati conseguiti e agli obiettivi da perseguire.
2.13. Ciani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   c-bis) assicurare che l'attuazione dei princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge risulti aderente alle peculiarità e caratteristiche proprie della professione veterinaria e del suo relativo ordinamento.
2.14. Zanella.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Princìpi e criteri direttivi specifici per l'adozione di misure in favore della dirigenza medica e sanitaria)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per valorizzare il ruolo e la specificità della dirigenza medica e sanitaria:

   a) prevedere che le materie relative all'organizzazione del lavoro e all'orario di Pag. 73lavoro, di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, siano oggetto di negoziazione tra le parti collettive, istituendo anche livelli di contrattazione regionale, finalizzati a ridurre la variabilità applicativa dei contratti tra le diverse aziende sanitarie all'interno della stessa regione;

   b) promuovere l'adozione di procedure concorsuali semplificate e trasparenti per l'accesso alla dirigenza medica e sanitaria, anche mediante il riordino e la semplificazione delle fonti normative vigenti;

   c) introdurre forme di flessibilità contrattuale, favorendo l'accesso all'istituto del part-time e prevedendo differenti regimi di impegno orario;

   d) prevedere meccanismi di progressione di carriera basati sul principio professionalizzante, eliminando il vincolo quinquennale di anzianità per incarichi di tipo professionale, in coerenza con la disciplina del ruolo unico dirigenziale;

   e) istituire un modello di esercizio della libera professione sanitaria in forma allargata e flessibile (intramoenia diffusa), compatibile con l'orario di lavoro istituzionale e la trasparenza delle prestazioni, senza pregiudicare l'esclusività del rapporto di lavoro, favorendo l'integrazione con l'attività istituzionale e nel rispetto dei limiti sull'orario di lavoro;

   f) promuovere strumenti di incentivazione, inclusi sistemi di agevolazione fiscale.
2.01. Patriarca.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria, limitatamente al principio di cui al comma 1, lettera f))

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: le forme di lavoro flessibile per l'impiego dei medici specializzandi con le seguenti: le prestazioni lavorative consentite alle professioni mediche e sanitarie in formazione specialistica.
3.1. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per l'impiego dei medici specializzandi nel Servizio sanitario nazionale con le seguenti: per l'impiego degli specializzandi nel Servizio sanitario nazionale.

  Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole: previsione del numero dei medici specializzandi in relazione a ciascuna specializzazione medica con le seguenti: previsione del numero degli specializzandi in relazione a ciascuna specializzazione sanitaria.
*3.2. Stumpo, Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani.
*3.3. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei medici specializzandi con le seguenti: dei laureati in discipline mediche e sanitarie iscritti a corsi di formazione specialistica.
3.4. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: specializzandi con le seguenti: in formazione specialistica e in formazione specifica in medicina generale.
3.5. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: specializzandi con le seguenti: in formazione specialistica.
3.11. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: anche attraverso un cambio d'inquadramentoPag. 74 del medico in formazione specialistica,.
3.12. Faraone.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: attraverso un cambio d'inquadramento del medico in formazione specialistica,.
3.13. Giagoni, Loizzo, Matone, Pretto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: compatibilmente con le esigenze di formazione con le seguenti: salvaguardando prioritariamente il percorso formativo.
3.16. Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
*3.17. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.
*3.18. Zanella.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente con le seguenti: con il diritto alla giusta retribuzione, con l'autonomia universitaria ai sensi degli articoli 33 e 36 della Costituzione, nonché con la normativa europea sul lavoro e sul riconoscimento delle qualifiche professionali tra Stati membri dell'Unione europea.
3.19. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , provvedendo contestualmente a un progressivo intervento di riordino del contratto di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per rafforzare la continuità tra il percorso formativo e l'attività lavorativa svolta nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché al miglioramento delle condizioni economiche degli specializzandi, anche attraverso il riconoscimento delle attività assistenziali effettivamente svolte, per superare le criticità strutturali del rapporto tra formazione e lavoro.
3.20. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un'unica modalità di impiego dei medici specializzandi nel Servizio sanitario nazionale con la definizione, attraverso la contrattazione collettiva nazionale dell'area sanità pubblica, di un contratto di formazione-lavoro per questa tipologia di personale.
3.21. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo un'unica modalità di impiego dei medici specializzandi nel Servizio sanitario nazionale con la definizione, attraverso la contrattazione collettiva nazionale dell'area sanità pubblica, di un contratto di formazione-lavoro per questa tipologia di personale.
*3.22. Zanella.
*3.23. Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) superare l'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al fine di favorire l'integrazione multiprofessionale e il Pag. 75potenziamento dell'assistenza territoriale e ospedaliera, prevedendo che i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale e i medici titolari di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale possano svolgere, al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto dei doveri d'ufficio e previa comunicazione all'amministrazione o all'azienda sanitaria di appartenenza, attività professionale aggiuntiva presso soggetti pubblici o privati accreditati, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza delle cure e di tutela della salute pubblica.
3.24. Bagnasco, Benigni, Casasco, Barelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere misure economiche e organizzative finalizzate ad aumentare l'attrattività delle scuole di specializzazione individuate come specialità carenti nel Servizio sanitario nazionale, anche mediante l'introduzione di una componente economica differenziale del trattamento spettante ai medici in formazione specialistica, determinata sulla base del fabbisogno nazionale e regionale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3.25. Faraone.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere misure volte a garantire la trasformazione dell'inquadramento giuridico del medico in formazione specialistica, assicurando il riconoscimento di uno specifico status giuridico coerente con la natura formativa e professionalizzante dell'attività svolta, nonché con le responsabilità assistenziali progressivamente assunte nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
3.26. Patriarca.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere misure volte a introdurre l'equiparazione del compenso annuo lordo corrisposto a ciascuno studente in formazione specifica in medicina generale al trattamento economico annuo onnicomprensivo corrisposto ai medici specializzandi in formazione, di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
3.27. Battilocchio, Bagnasco.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, alla lettera c), dopo la parola: mediante aggiungere le seguenti: incentivi alla permanenza minima presso strutture sanitarie e socio-sanitarie del Servizio sanitario nazionale,.
3.28. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3.29. Zanella.
*3.30. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) adottare misure finalizzate a contrastare la carenza strutturale di personale sanitario e socio-sanitario nelle aree disagiate e interne, compresi i territori delle isole minori marine, anche attraverso incentivi volti a favorire la permanenza nelle predette aree, garantendo l'equità nell'accesso alle prestazioni sanitarie sull'intero territorio nazionale.
3.31. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tempi di permanenza minima obbligatoria con le seguenti: misure incentivanti, anche mediante criteri di priorità e punteggio nelle procedure di progressione e conferimento incarichi.

Pag. 76

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , lagunari e lacustri.
3.32. Faraone.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: , pubbliche o private accreditate, con le seguenti: del Servizio sanitario nazionale.
3.33. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: , pubbliche o private accreditate, con le seguenti: pubbliche.
3.34. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , vincolando tale permanenza al riconoscimento di specifiche forme di premialità nei punteggi delle graduatorie regionali di settore e prevedendo che il periodo di permanenza sia accompagnato dalla messa a disposizione, da parte degli enti locali, di locali ambulatoriali adeguatamente attrezzati a canone zero o calmierato al fine di ridurre i costi di avviamento dell'attività professionale.
3.35. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo, nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche specifici strumenti di incentivazione quali fringe benefit per alloggio e trasporti.
3.36. Girelli, Malavasi, Furfaro, Stumpo, Ciani.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere la revisione organica della disciplina dell'attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, superando la rigida dicotomia tra regime di esclusività e non esclusività e introducendo meccanismi di incentivazione economica e progressione professionale che valorizzino il merito, la produttività e la qualità delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività professionale, anche orientando i sistemi premianti al conseguimento di obiettivi di salute e di riduzione delle liste d'attesa.
3.37. Loizzo, Matone, Pretto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere il superamento del vincolo di incompatibilità per il personale non dirigenziale appartenente alle professioni infermieristiche e ostetriche nonché alle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, consentendo lo svolgimento di ulteriori prestazioni professionali al di fuori dell'orario di servizio.
3.38. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

   c) favorire la permanenza in servizio del personale mediante interventi strutturali volti a migliorare le condizioni organizzative e i percorsi di sviluppo professionale;

   c-bis) disciplinare il reclutamento internazionale di personale in via ordinaria, assicurando adeguate verifiche delle competenze e obblighi formativi;

   c-ter) garantire altresì ai profili di interesse sanitario e al personale appartenente alle arti ausiliarie strumenti di riconoscimento professionale e formazione continua;

Pag. 77

   c-quater) prevedere l'istituzione di una categoria speciale dei professionisti della salute comprendente le professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché i profili di interesse sanitario e il personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, in quanto concorrenti all'attuazione del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione, innovando le modalità di contrattazione collettiva nazionale del personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale attraverso:

    1) un accordo quadro unitario ed unificante del personale a qualsiasi titolo operante nei servizi e presidi a gestione diretta del Servizio sanitario nazionale o con lo stesso accreditati, ivi compresi i profili di interesse sanitario e il personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, propedeutico ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale e delle strutture private accreditate, finalizzato a omogeneizzare gli istituti contrattuali normativi ed economici del personale nel settore pubblico e nel privato accreditato, favorendo la maggiore unificazione possibile dell'attuale molteplicità dei contratti;

    2) l'articolazione del contratto collettivo nazionale della categoria speciale dei professionisti della salute dipendenti del Servizio sanitario nazionale in una parte comune finalizzata a definire la vincolante partecipazione sindacale nella costruzione, verifica e monitoraggio della programmazione sanitaria e sociosanitaria, con un'area contrattuale della dirigenza medica e degli altri professionisti della salute e un'area contrattuale delle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

   c-quinquies) riformare il rapporto di lavoro dei professionisti della salute, nonché dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, valorizzandone le specificità professionali e organizzative, al fine di garantire la migliore qualità delle prestazioni assistenziali nella prevenzione, nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione, nel rispetto dei distinti ambiti di competenza e delle diverse tipologie di organizzazione del lavoro, attraverso istituti contrattuali adeguati alla funzione svolta;

   c-sexies) promuovere la partecipazione vincolante delle rappresentanze ordinistiche, sindacali e dei registri nazionali dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, nelle fasi di elaborazione del Patto della salute tra Stato e regioni, nella programmazione, nel monitoraggio e nella verifica delle politiche sanitarie e sociosanitarie, garantendo a tutti i professionisti e operatori coinvolti un ruolo attivo e riconosciuto nei processi decisionali;

   c-septies) prevedere strumenti di partecipazione consultiva e rappresentativa dei professionisti e degli operatori del sistema sanitario e sociosanitario, ivi compresi i profili di interesse sanitario e il personale appartenente alle arti ausiliarie, nei processi di programmazione, monitoraggio e verifica delle attività delle aziende sanitarie, assicurando forme di tutela della libertà di espressione professionale e del dissenso motivato nell'esercizio delle funzioni;

   c-octies) orientare le politiche di reclutamento del personale sanitario e sociosanitario nonché dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie verso forme di lavoro stabile, limitando il ricorso a rapporti flessibili a situazioni eccezionali e temporanee connesse a emergenze sanitarie o eventi straordinari, promuovendo la riduzione del ricorso a forme di esternalizzazione del lavoro e favorendo il confronto con le rappresentanze sindacali nella programmazione delle assunzioni;

   c-novies) prevedere misure volte a garantire equità e adeguatezza del compenso per i professionisti e gli operatori sanitari e sociosanitari nonché dei profili di interesse Pag. 78sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie che svolgono attività libero-professionale o autonoma presso strutture pubbliche o private accreditate, promuovendo criteri di riferimento economico proporzionati alla responsabilità e alla qualità delle prestazioni, anche attraverso linee guida adottate dal Ministero della salute, d'intesa con le amministrazioni competenti e sentite le rappresentanze professionali e sindacali.
3.39. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

   c) favorire il mantenimento in servizio del personale sanitario, con particolare riferimento alla professione infermieristica, mediante l'adozione di piani strutturali di fidelizzazione che garantiscano benessere organizzativo, carichi di lavoro sostenibili, equilibrio vita-lavoro e progressione di carriera clinica e gestionale;

   c-bis) disciplinare il reclutamento internazionale di personale sanitario, garantendo il rigoroso rispetto del Codice di condotta dell'Organizzazione mondiale della sanità, la certificazione delle competenze linguistiche e la validazione delle competenze cliniche, l'iscrizione agli ordini professionali e l'obbligo di formazione continua, superando definitivamente il regime emergenziale e delle deroghe al riconoscimento dei titoli.
3.40. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) favorire il mantenimento in servizio del personale sanitario, con particolare riferimento alla professione infermieristica, mediante l'adozione di piani strutturali di mantenimento che garantiscano benessere organizzativo, carichi di lavoro sostenibili, equilibrio vita-lavoro e percorsi di progressione di carriera clinica e gestionale; disciplinare il reclutamento internazionale di personale sanitario, uscendo dalla logica emergenziale, garantendo il rispetto del Codice di condotta dell'Organizzazione mondiale della sanità e assicurando la certificazione delle competenze linguistiche, la validazione delle competenze cliniche, l'iscrizione agli ordini professionali e l'obbligo di formazione continua, nonché il pieno superamento del regime derogatorio in materia di riconoscimento dei titoli.

  Conseguentemente:

  al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) sviluppare strumenti per l'equiordinazione normativa, giuridica ed economica della dirigenza e del personale dei comparti delle professioni sanitarie, creando un sistema uniforme che valorizzi la gestione clinica e l'integrazione delle competenze assistenziali e organizzative, consentendo altresì l'estensione alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica dell'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di garantire parità costituzionale e sviluppo professionale;

   c-ter) promuovere soluzioni volte allo sviluppo di una metodologia comune di pianificazione, previsione e attuazione del numero dei medici e operatori sanitari specializzandi in relazione a ciascuna specializzazione medica, prevedendo altresì che, nelle specializzazioni pluriprofessionali, i posti destinati a un profilo professionale possano essere messi a disposizione di altri profili;

  al medesimo comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

   g-bis) prevedere la modifica e l'integrazione delle vigenti norme per l'istituzione della categoria speciale dei professionisti della salute, comprendente i profili professionali di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in quanto assicurano l'attuazione del diritto alla salute individuale e Pag. 79collettiva di cui all'articolo 32 della Costituzione, innovando la contrattazione collettiva nazionale per il personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, prevedendo:

    1) lo svolgimento della negoziazione presso il Ministero della salute tramite una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro o un suo delegato, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della funzione pubblica e della Conferenza delle regioni, istituendo presso il Ministero della salute una struttura dirigenziale dedicata alla gestione delle procedure e delle fasi contrattuali, avvalendosi, se necessario, di personale in comando o mobilità dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e dalla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC);

    2) l'adozione di un accordo quadro di filiera unitario e unificante del personale a qualsiasi titolo operante nei servizi e presidi a gestione diretta del Servizio sanitario nazionale o con lo stesso accreditati, propedeutico ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio Sanitario Nazionale e delle strutture private accreditate e finalizzato a omogeneizzare gli istituti contrattuali normativi ed economici del personale nel pubblico e nel privato accreditato, favorendo la maggiore unificazione possibile dei contratti nel settore privato accreditato;

    3) articolare il contratto collettivo nazionale della categoria speciale dei professionisti della salute dipendenti del Servizio sanitario nazionale in: una parte comune, finalizzata a definire la partecipazione sindacale vincolante nella costruzione, nella verifica e nel monitoraggio della programmazione sanitaria e sociosanitaria; un'area contrattuale della dirigenza medica e degli altri professionisti della salute; un'area contrattuale dei professionisti della salute di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3;

   g-ter) riformare il rapporto di lavoro dei professionisti della salute per valorizzare l'esercizio di una professione intellettuale e liberale in grado di sviluppare l'intrinsecità e la specificità del tempo di lavoro medico, sanitario e sociosanitario, con l'obiettivo di garantire la migliore prestazione professionale del professionista della salute in scienza e coscienza per la tutela della salute nella prevenzione, nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione, tenendo conto che gli stessi hanno tutti propri, autonomi ambiti di competenza, con tipologie di organizzazione del lavoro ed istituti contrattuali specifici, talora non omogenei né paragonabili né assimilabili al personale degli altri comparti;

   g-quater) riconoscere al lavoro medico, sanitario e sociosanitario la garanzia che si espleta valorizzando al massimo la sua potenzialità, autonomia e capacità intrinseche e proprie dello specifico sapere ed agire professionale riducendo al massimo adempimenti non sanitari o non clinici che rientrano, invece, nelle competenze di quei professionisti che rivestano incarichi gestionali o apicali o, se di minor rilievo, a profili professionali degli altri ruoli;

   g-quinquies) normare il rapporto di lavoro del personale medico, sanitario e sociosanitario, sia dipendente che convenzionato, stabilendo che una parte della remunerazione sia collegata al raggiungimento, tenendo conto delle situazioni avverse che non hanno consentito oggettivamente il pieno raggiungimento di obiettivi di salute concordati, monitorati e verificati, tenendo conto di situazioni avverse che possano impedire oggettivamente il pieno conseguimento degli obiettivi, quali sotto organico di personale, carenza di dotazioni strumentali, eventi pandemici o catastrofici;

   g-sexies) prevedere modalità per cui il personale dirigenziale e le elevate professionalità possano svolgere la propria prestazione di lavoro al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute concordati, senza vincoli sull'osservanza formale dell'orario di lavoro, in conformità alle caratteristiche di ciascun rapporto di lavoro, sia dirigenziale sia professionale, fermo restando il riconoscimento della retribuzionePag. 80 distinta per guardie, reperibilità, lavoro notturno e festivo;

   g-septies) promuovere la partecipazione vincolante delle rappresentanze ordinistiche e sindacali nelle fasi di elaborazione del Patto della salute tra Stato e regioni, nella programmazione, nell'elaborazione delle scelte programmatiche, nel loro monitoraggio, verifica e rimodulazione al fine di garantire ai professionisti produttori di salute il loro protagonismo positivo nella concertazione, comprensione e condivisione delle politiche per la salute per far sì che la contrattazione sia uno strumento attuativo delle scelte programmatorie in sanità, adottando analoga procedura concertativa, consultiva e partecipativa a anche per gli specifici Piani e programmi sanitari e sociosanitari nonché in caso di emanazione di provvedimenti riguardante il personale della presente legge, garantendo alle rappresentanze ordinistiche e sindacali, quali soggetti contribuenti all'elaborazione del Patto per la Salute, di essere abilitate a richiedere, di norma annualmente, il monitoraggio e la verifica della programmazione sanitaria e sociosanitaria e a proporre correzioni in corso d'opera;

   g-opties) quale naturale conseguenza ed evoluzione per il miglior funzionamento del Servizio sanitario nazionale e la sua capacità di erogare prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione efficaci ed efficienti, promuovere lo sviluppo di una reale democratizzazione dell'attività professionale e dell'organizzazione del lavoro all'interno delle aziende sanitarie, riformando il potere monocratico del direttore generale, attraverso forme di partecipazione reali in grado di incidere, proporre, verificare e, se necessario, correggere le scelte di programmazione e le conseguenti azioni di loro concretizzazione, sia nelle fasi della contrattazione collettiva aziendale tra parte pubblica e parte sindacale che nella promozione di un nuovo e positivo protagonismo di chi operi all'interno dell'organizzazione del lavoro sanitario e sociosanitario, affinché le scelte di politica della salute aziendale siano comprese e condivise come proprie da ogni professionista della salute;

   g-novies) precisare che l'assunzione di professionisti della salute sono di norma a tempo indeterminato e che possono essere effettuate a tempo determinato solo con motivazioni di eccezionalità e in casi di pandemia o catastrofi assunzioni con rapporto flessibile per un tempo limitato, in ambedue le fattispecie d'intesa con i sindacati rappresentativi del personale interessato, che è vietato l'utilizzo di agenzie o cooperative per la copertura di professionisti e operatori della salute con lavoro interinale nelle dotazioni organiche delle Aziende sanitarie; in caso di violazione di quanto sopra decada dalla nomina il direttore generale dell'azienda sanitaria su delibera motivata della Giunta regionale;

   g-decies) prevedere l'applicazione della legge 21 aprile 2023, n. 49, avendo come parametro di riferimento le tariffe professionali stabilite dal competente Ordine professionale, ai professionisti sanitari che operino come liberi professionisti sia con partita IVA che con contratto d'opera, con strutture sanitarie private o pubbliche, cooperative o società di servizi sanitari, quali: aziende sanitarie pubbliche, ospedali privati accreditati, RSA gestite da enti di grandi dimensioni, cooperative o società sopra le soglie fissate dalla legge di 10 dipendenti e 2 milioni di euro di fatturato, attraverso l'emanazione di linee guida emanate dal Ministero della salute di concerto con il Ministero della giustizia, sentite la Conferenza delle regioni e Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi.

   Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, sentiti gli ordini nazionali delle professioni e previo confronto con i sindacati rappresentativi della categorie interessate, è delegato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge a emanare la normativa che detti i criteri e i contenuti per riformare, potenziandone Pag. 81ruolo e funzioni, il Consiglio sanitario aziendale, i Consigli di dipartimento e di distretto con la caratteristica di essere elettivi e rappresentativi di tutte le professionalità presenti garantendo loro poteri reali nelle procedure di programmazione, monitoraggio e verifica delle scelte aziendali, dipartimentali e distrettuali in materia di attuazione del diritto alla salute, fermo restando il diritto ed il dovere del singolo professionista della salute di esprimere contrarietà e critica in caso di direttiva che si ritenga errata deontologicamente, legalmente o pericolosa per la persona in cura, assicurando il diritto alla critica e al dissenso, motivato scientificamente e professionalmente garantendo ai professionisti eletti negli organismi di cui sopra la non punibilità nelle dichiarazioni e negli atti esercitati in virtù del loro mandato elettivo, allorché esprimono il loro pensiero anche critico e/o di dissenso;
3.41. Faraone.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) favorire il mantenimento in servizio del personale sanitario, con particolare riferimento alla professione infermieristica, mediante l'adozione di piani strutturali di retention che garantiscano benessere organizzativo, carichi di lavoro sostenibili, equilibrio vita-lavoro e progressione di carriera clinica e gestionale, e disciplinare il reclutamento internazionale di personale sanitario uscendo dalla logica emergenziale, garantendo il rigoroso rispetto del Codice di condotta dell'Organizzazione mondiale della sanità, la certificazione delle competenze linguistiche e la validazione delle competenze cliniche, l'iscrizione agli Ordini professionali e l'obbligo di formazione continua, superando definitivamente il regime delle deroghe al riconoscimento dei titoli.
3.42. Ciocchetti.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) favorire la permanenza in servizio del personale mediante interventi strutturali volti a migliorare le condizioni organizzative e i percorsi di sviluppo professionale; disciplinare il reclutamento internazionale di personale in via ordinaria, assicurando adeguate verifiche delle competenze e obblighi formativi; garantire altresì ai profili di interesse sanitario e al personale appartenente alle arti ausiliarie strumenti di riconoscimento professionale e formazione continua secondo quanto previsto dai decreti attuativi.
3.43. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) prevedere la redazione di una relazione annuale finalizzata all'individuazione delle criticità e delle necessità del personale sanitario che presta servizio in aree disagiate o in strutture caratterizzate da elevata affluenza, anche al fine di definire eventuali misure e incentivi volti al mantenimento in servizio. La relazione è trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.
3.44. Ciani, Malavasi, Girelli, Furfaro, Stumpo.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) introdurre, nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, misure organizzative e specifiche indennità, disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale, in favore del personale che opera in particolari condizioni di lavoro nelle strutture e nei servizi collocati in aree disagiate, ivi compresi i territori delle isole minori marine.
3.45. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) introdurre misure organizzative e specifiche indennità, disciplinate dalla contrattazionePag. 82 collettiva nazionale, in favore del personale che opera in particolari condizioni di lavoro nelle strutture e nei servizi collocati in aree disagiate, ivi compresi i territori delle isole minori marine.
*3.46. Zanella.
*3.47. Sportiello.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: riconoscimenti professionali per lo sviluppo della carriera e l'individuazione di misure organizzative e riconoscimenti professionali con le seguenti: punteggi aggiuntivi nei concorsi pubblici e nelle procedure comparative bandite dal Servizio sanitario nazionale, titoli preferenziali per l'accesso a incarichi di responsabilità e coordinamento, priorità nelle procedure di mobilità volontaria, subordinatamente al rispetto di un periodo minimo di permanenza, nonché di valorizzazione dell'anzianità di servizio.
3.48. Tucci, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: in favore del personale che opera in particolari condizioni di lavoro aggiungere le seguenti: , come i contesti di esposizione alle aggressioni,.
*3.49. Ciocchetti.
*3.50. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
*3.51. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.
*3.52. Zanella.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: isole minori marine aggiungere le seguenti: , prevedendo anche la possibilità di accesso ad appositi fringe benefit in materia di alloggi e trasporti.
3.53. Zanella.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine le seguenti parole: , prevedendo, nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche specifici strumenti di incentivazione quali fringe benefit per alloggio e trasporti.
3.54. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spese di personale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3.55. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spese di personale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: promuovendo altresì misure organizzative volte a migliorare le condizioni di lavoro, ridurre i carichi assistenziali e sviluppare la telemedicina.
3.56. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: individuando a tale fine le risorse da destinare all'attuazione della presente lettera.
3.57. Zanella.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

Pag. 83

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere, nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera, ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità, al contenuto specifico e alle caratteristiche delle prestazioni professionali, e garantisca comunque un equo compenso nonché prevedere che, per ciascun ordine professionale, siano stabiliti o aggiornati, con decreto del Ministro vigilante, su proposta del consiglio nazionale di ciascuna professione, da adottare quale allegato attuativo di natura regolamentare del relativo decreto legislativo, i parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria oppure rese in procedimenti giudiziali di qualsiasi natura.
3.58. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere, nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'estensione dell'equo compenso a tutti i rapporti professionali intercorrenti tra professionisti sanitari e contraenti, ivi inclusi enti pubblici, strutture sanitarie private, imprese di assicurazione e società partecipate, nonché la revisione e l'aggiornamento dei decreti ministeriali recanti i parametri per la determinazione dei compensi, compreso il decreto del Ministro della salute 19 luglio 2016, n. 165, in modo da garantire che il compenso sia proporzionato alla quantità, qualità e complessità della prestazione professionale.
3.59. Ciani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) sviluppare strumenti per l'equiordinazione normativa, giuridica ed economica della dirigenza e del personale appartenente ai comparti appartenenti delle professioni sanitarie, con la creazione di un sistema uniforme che valorizzi la gestione clinica e l'integrazione delle competenze assistenziali e organizzative, consentendo altresì l'estensione alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica dell'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per palesi motivi di eguaglianza costituzionale e di sviluppo professionale.
3.60. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere che le disposizioni di cui al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applichino ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici, dagli infermieri, dagli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della prevenzione e della riabilitazione, dagli assistenti infermieri e dagli operatori socio-sanitari.
3.61. Vietri.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) riordinare e armonizzare la disciplina delle indennità correlate a specifici ambiti assistenziali o a particolari condizioni di lavoro del personale sanitario, nonché dei regimi di tassazione agevolata applicabili ai compensi per lavoro straordinario del medesimo personale, valutando anche l'estensione dell'ambito di applicazione soggettiva di tali indennità e agevolazioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e dei principi di equità fiscale e parità di trattamento.
3.62. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere misure volte alla revisione del tetto di spesa per il personale Pag. 84sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, in coerenza con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera e territoriale, allo scopo di far fronte alla carenza di personale sanitario e assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
3.63. Battilocchio, Bagnasco.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) favorire il miglioramento dei contratti di lavoro, sia in allineamento alle indicizzazioni monetarie, sia attraverso la previsione di percorsi di carriera interni, collegabili a percorsi curricolari e a competenze avanzate, con riconoscimenti a livello tabellare, a motivazione e valorizzazione dei professionisti ed a rafforzamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
3.64. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) nell'ambito della riforma dell'assistenza territoriale, riconoscere il ruolo del pediatra di libera scelta come professionista responsabile della presa in carico della bambina o del bambino e dell'adolescente, integrato funzionalmente nelle Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e nelle Case della comunità.
3.65. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) assicurare che l'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge risultino aderenti alle peculiarità e caratteristiche proprie della professione veterinaria e del suo relativo ordinamento.
3.66. Malavasi.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , riconoscendo espressamente il carattere usurante e ad alto rischio psicosociale dell'attività sanitaria e rafforzando la disciplina di prevenzione e contrasto delle aggressioni al personale sanitario, anche mediante il recepimento della raccomandazione del Ministero della salute n. 8 del 2007.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , riconoscendo espressamente il carattere usurante e ad alto rischio psicosociale dell'attività sanitaria e rafforzando la disciplina di prevenzione e contrasto delle aggressioni al personale sanitario, anche mediante il recepimento della raccomandazione del Ministero della salute n. 8 del 2007.
3.67. Zanella.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche mediante il sostegno all'adozione di strumenti di intelligenza artificiale finalizzati a tale obiettivo.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) prevedere l'acquisizione di competenze nell'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale in ambito sanitario, anche ai fini del supporto all'attività organizzativa e della semplificazione dei processi amministrativi.
*3.68. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo.
*3.69. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: mediante l'adozione di standard minimi nazionali di interoperabilitàPag. 85 dei sistemi informativi clinico-assistenziali e la definizione di indicatori di riduzione del tempo documentale, con monitoraggio annuale da parte del Ministero della salute.
3.70. Faraone.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: attraverso obiettivi chiari e criteri di attuazione adattabili alle specificità regionali al fine di garantirne efficacia e sostenibilità nel rispetto delle competenze delle regioni.
3.71. Ciani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche attraverso l'accesso ai dati sanitari da parte di tutti i professionisti sanitari coinvolti nel percorso di cura e assistenza dei pazienti.
*3.72. Ciocchetti.
*3.73. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.
*3.74. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo appositi e adeguati standard organizzativi e di personale amministrativo omogenei e uniformi sul territorio nazionale.
**3.75. Zanella.
**3.76. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
**3.77. Quartini.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e trasferendo le attività al personale amministrativo.
3.78. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , istituendo corsi di formazione finalizzati alla prevenzione, alla gestione delle situazioni di conflitto nonché alle tecniche di comunicazione efficace e di de-escalation delle situazioni potenzialmente violente per acquisire le competenze sulla prevenzione delle aggressioni e sulla gestione delle dinamiche conflittuali con i pazienti e i loro familiari.
3.79. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , istituendo un Fondo finalizzato ad assicurare i presìdi della Polizia di Stato nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che necessitano del rafforzamento della sicurezza e dell'incolumità del personale esercente la professione sanitaria e socio-sanitaria.
3.80. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche mediante l'adozione di interventi idonei a prevenire e contenere il fenomeno delle aggressioni, nonché a valorizzare in modo esplicito il carattere usurante dell'attività sanitaria.
3.81. Patriarca.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) estendere ai medici e sanitari in formazione i diritti e le tutele tipiche del lavoro subordinato in caso di malattia, escludendo la risoluzione del contratto di formazione e consentendo ove necessario il recupero delle ore di formazione.
3.82. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

Pag. 86

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*3.83. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
*3.84. Zanella.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: promuovere la definizione di con la seguente: definire.
3.85. Zanella.

  Al comma 1, lettera f), dopo la parola: promuovere aggiungere le seguenti: , nell'ambito della contrattazione sindacale collettiva di primo e secondo livello,.
3.86. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , all'appropriatezza prescrittiva e alla capacità di gestire in ambito ambulatoriale patologie croniche e/o acute, in raccordo con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, come previsto anche dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3.87. Stumpo, Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

   f-bis) prevedere l'erogazione delle indennità di specificità medico veterinaria e sanitaria di cui ai commi 350 e 351 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al di fuori della contrattazione collettiva;

   f-ter) prevedere l'estensione ai dirigenti sanitari non medici dipendenti delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
3.88. Patriarca.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere che le disposizioni di cui al comma 944 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al 5 per cento, si applichino, a decorrere dal 2026, anche ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate, appartenente alle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
3.89. Vietri.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) disciplinare le modalità di prescrizione dei farmaci sottoposti a piani terapeutici.
3.90. Patriarca.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) definire una metodologia per la determinazione del fabbisogno di medici specialisti, per ciascuna specializzazione medica, e di medici di medicina generale, tenendo conto dell'effettivo fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e introducendo un sistema di monitoraggio che consenta di intervenire negli ambiti in cui si registrano le carenze e di allineare i posti dei corsi di laurea delle università ovvero dei corsi di formazione in medicina generale all'effettivo fabbisogno di professionalità del sistema sanitario, sociale e produttivo.
3.91. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

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  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) promuovere, per le specializzazioni mediche e delle altre professioni sanitarie, soluzioni volte allo sviluppo di una metodologia comune di pianificazione, previsione e attuazione del numero dei medici e sanitari specializzandi in relazione a ciascuna specializzazione medica e alla previsione che nelle specializzazioni pluriprofessionali i posti resi disponibili per un profilo professionale possano essere messi a disposizione di altro profilo professionale.
3.92. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , nonché di tutte le professioni sanitarie.
3.94. Cappellacci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

   g-bis) rivedere l'articolazione, la distribuzione e la numerosità delle 23 professioni sanitarie, evitando sovrapposizioni di ruoli e attività, in allineamento a quanto avviene a livello europeo, anche attraverso l'implementazione e lo sviluppo di percorsi formativi di II livello, master e lauree magistrali ad indirizzo clinico riguardanti le professioni sanitarie;

   g-ter) promuovere la riorganizzazione dei sistemi assistenziali attraverso l'inserimento delle figure professionali di supporto socio-sanitarie, quali nuovo operatore socio-sanitario (OSS) e assistente infermiere, per una migliore organizzazione dei servizi, in risposta alle necessità di funzionamento delle strutture ed ai nuovi bisogni della popolazione, in linea con quanto già in essere negli altri paesi europei;

   g-quater) promuovere la revisione dei modelli organizzativi e dei sistemi di cura e assistenza, in allineamento alle evoluzioni normative e formative che hanno riguardato le professioni sanitarie, nel rispetto delle caratterizzazioni e specificità professionali e dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno.
3.95. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) prevedere, con riferimento ai professionisti sanitari autorizzati a esercitare temporaneamente l'attività professionale in deroga ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, l'obbligo del previo superamento di un esame di accertamento della conoscenza della lingua italiana, da svolgersi presso gli Ordini delle professioni sanitarie territorialmente competenti, quale requisito necessario per l'avvio o la prosecuzione dell'attività lavorativa in deroga, al fine di garantire la sicurezza delle cure e l'adeguata comunicazione con i pazienti.
3.96. Pretto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) prevedere la riorganizzazione dipartimentale territoriale del sistema di emergenza-urgenza 118, assicurandone l'integrazione con la rete ospedaliera e con l'assistenza territoriale, nonché la valorizzazione delle professioni sanitarie coinvolte, anche attraverso la definizione di modelli organizzativi che favoriscano la stabilità del personale, la sicurezza degli operatori e il riconoscimento delle competenze professionali.
*3.97. Cappellacci.
*3.98. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) favorire, da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, il reclutamento diretto del personale infermieristico Pag. 88attraverso contratti di collaborazione libero-professionale, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3.99. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) riconoscere le prestazioni infermieristiche all'interno dei livelli essenziali di assistenza, prevedendo l'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, al fine di garantire l'universalità dell'accesso a tali prestazioni e la loro erogazione omogenea su tutto il territorio nazionale.
3.100. Giagoni, Loizzo, Matone, Pretto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) prevedere il riordino delle specializzazioni della professione di psicologo.
3.101. Vietri.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) potenziare il numero degli psicologi specializzandi in relazione a ciascuna specializzazione di area psicologica, adeguando le loro borse di studio e quelle delle altre professioni sanitarie a quelle di area medica.
3.102. Ciocchetti.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) potenziare il numero degli psicologi specializzandi in relazione a ciascuna specializzazione di area psicologica, adeguando le borse di studio a quelle di area medica.
3.127. Zanella.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) prevedere l'istituzione della categoria speciale dei professionisti della salute comprendente i profili professionali di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in quanto assicurano l'attuazione del diritto alla salute individuale e collettiva in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, innovando la modalità di contrattazione collettiva nazionale del personale dipendente e di quello convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che preveda:

    1) lo svolgimento della negoziazione presso il Ministero della salute attraverso una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro pro tempore o un suo delegato, da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della funzione pubblica e della Conferenza delle regioni, istituendo presso il Ministero della salute la specifica struttura dirigenziale per la gestione delle procedure e delle fasi contrattuali avvalendosi, se ritenuto necessario, anche di personale in comando o in mobilità dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e dalla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC);

    2) un Accordo quadro di filiera unitario ed unificante del personale a qualsiasi titolo operante nei servizi e presìdi a gestione diretta del Servizio sanitario nazionale o con lo stesso accreditati propedeutico ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale e delle strutture private accreditate finalizzato a omogeneizzare gli istituti contrattuali normativi ed economici del personale nel pubblico e nel privato accreditato, favorendo la maggiore unificazione possibile dell'attuale molteplicità dei contratti in quest'ultimo settore;

Pag. 89

    3) l'articolazione del contratto collettivo nazionale della categoria speciale dei professionisti della salute dipendenti del Servizio sanitario nazionale in: una parte comune finalizzata a definire la vincolante partecipazione sindacale nella costruzione, verifica e monitoraggio della programmazione sanitaria e sociosanitaria, un'area contrattuale della dirigenza medica e degli altri professionisti della salute, un'area contrattuale dei professionisti della salute di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3.
3.103. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) promuovere la partecipazione vincolante delle rappresentanze ordinistiche e sindacali nelle fasi di elaborazione del Patto della salute tra Stato e regioni nella programmazione, nell'elaborazione delle scelte programmatiche, nel loro monitoraggio, verifica e rimodulazione al fine di garantire ai professionisti il loro protagonismo positivo nella concertazione, comprensione e condivisione delle politiche per la salute e per far sì che la contrattazione sia uno strumento attuativo delle scelte programmatorie in sanità, adottando analoga procedura concertativa, consultiva e partecipativa a anche per gli specifici Piani e programmi sanitari e sociosanitari, garantendo alle rappresentanze ordinistiche e sindacali, quali soggetti contribuenti all'elaborazione del Patto per la salute, di essere abilitate a richiedere, di norma annualmente, il monitoraggio e la verifica della programmazione sanitaria e sociosanitaria e a proporre correzioni in corso d'opera.
3.104. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la partecipazione vincolante delle rappresentanze ordinistiche, sindacali e dei registri nazionali dei profili di interesse e del personale appartenenti alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, nelle fasi di elaborazione del Patto della salute tra Stato e regioni, nella programmazione, nel monitoraggio e nella verifica delle politiche sanitarie e sociosanitarie, garantendo a tutti i professionisti e operatori coinvolti un ruolo attivo e riconosciuto nei processi decisionali.
3.105. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) quale naturale conseguenza ed evoluzione per il miglior funzionamento del Servizio sanitario nazionale e la sua capacità di erogare prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione efficaci ed efficienti, garantire lo sviluppo di una reale ed incisiva democratizzazione dell'attività professionale e dell'organizzazione del lavoro all'interno delle aziende sanitarie, riformando il potere monocratico del direttore generale, attraverso forme di partecipazione reali in grado di incidere, proporre, verificare e, ove necessario, correggere le scelte di programmazione e le conseguenti azioni sia nelle fasi della contrattazione collettiva aziendale tra parte pubblica e parte sindacale sia all'interno dell'organizzazione del lavoro sanitario e sociosanitario, affinché le scelte di politica della salute aziendale siano comprese e condivise come proprie da ogni professionista della salute.
3.106. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) prevedere l'applicazione della legge 21 aprile 2023, n. 49, avendo come parametro di riferimento le tariffe professionali stabilite dal competente Ordine professionale ai professionisti sanitari che operino come liberi professionisti sia con partitaPag. 90 IVA che con contratto d'opera, con strutture sanitarie private o pubbliche, cooperative o società di servizi sanitari, quali: aziende sanitarie pubbliche, ospedali privati accreditati, Residenze sanitarie assistenziali gestite da enti di grandi dimensioni, cooperative o società sopra le soglie fissate dalla legge di 10 dipendenti e 2 milioni di euro di fatturato, attraverso l'emanazione di linee guida emanate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentite la Conferenza delle regioni, le Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi.
3.107. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) riformare, potenziandone ruolo e funzioni, il Consiglio sanitario aziendale, i consigli di dipartimento e di distretto, con l'obiettivo di renderli elettivi e rappresentativi di tutte le professionalità presenti, garantendo loro poteri reali nelle procedure di programmazione, monitoraggio e verifica delle scelte aziendali, dipartimentali e distrettuali in materia di attuazione del diritto alla salute, salvaguardando il diritto alla critica e al dissenso, motivato scientificamente e professionalmente e garantendo ai professionisti eletti negli organismi di cui sopra la non punibilità nelle dichiarazioni e negli atti esercitati in virtù del loro mandato elettivo, allorché esprimono il loro pensiero anche critico o di dissenso.
3.108. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) prevedere, nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, misure volte a garantire equità e adeguatezza del compenso per i professionisti e gli operatori sanitari e sociosanitari nonché dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie che svolgono attività libero-professionale o autonoma presso strutture pubbliche o private accreditate, promuovendo criteri di riferimento economico proporzionati alla responsabilità e alla qualità delle prestazioni, anche attraverso linee guida adottate dal Ministero della salute, d'intesa con le amministrazioni competenti e sentite le rappresentanze professionali e sindacali.
3.109. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) prevedere che l'assunzione dei professionisti della salute sono di norma a tempo indeterminato, consentendo le assunzioni a tempo determinato o con rapporti di lavoro flessibile per un tempo limitato e solo con motivazioni di eccezionalità ovvero in casi di pandemia o catastrofi, sempre d'intesa con i sindacati maggiormente rappresentativi del personale interessato, vietando in ogni caso l'impiego di personale attraverso agenzie o cooperative ovvero con forme di lavoro interinale, nelle dotazioni organiche delle aziende sanitarie e prevedendo, in caso di violazione, la decadenza dalla nomina del direttore generale dell'azienda sanitaria.
3.112. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) riformare il rapporto di lavoro dei professionisti della salute per valorizzare l'esercizio di ciascuna professione intellettuale in grado di sviluppare l'intrinsecità e la specificità del tempo di lavoro medico, sanitario e sociosanitario con l'obiettivo di garantire la migliore prestazione professionale del professionista della salute in scienza e coscienza per la tutela della salute nella prevenzione, nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione, tenendo conto che gli stessi hanno tutti propri e autonomi Pag. 91ambiti di competenza, con tipologie di organizzazione del lavoro ed istituti contrattuali specifici.
3.113. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) riformare il rapporto di lavoro dei professionisti della salute, nonché dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, valorizzandone le specificità professionali e organizzative, al fine di garantire la migliore qualità delle prestazioni assistenziali nella prevenzione, nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione, nel rispetto dei distinti ambiti di competenza e delle diverse tipologie di organizzazione del lavoro, attraverso istituti contrattuali adeguati alla funzione svolta.
3.114. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) prevedere, a modifica e integrazione delle vigenti norme, l'istituzione di una categoria speciale dei professionisti della salute comprendente le professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché i profili di interesse sanitario e il personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, in quanto concorrenti all'attuazione del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione, innovando le modalità di contrattazione collettiva nazionale del personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
3.115. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) orientare le politiche di reclutamento del personale sanitario e sociosanitario nonché dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie verso forme di lavoro stabile, limitando il ricorso a rapporti flessibili a situazioni eccezionali e temporanee connesse a emergenze sanitarie o eventi straordinari, promuovendo la riduzione del ricorso a forme di esternalizzazione del lavoro e favorendo il confronto con le rappresentanze sindacali nella programmazione delle assunzioni.
3.116. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) definire criteri uniformi di inquadramento professionale, tutele, rappresentanza sindacale e trattamento economico per il personale operante presso le strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, promuovendo l'armonizzazione dei contratti collettivi applicabili, prevenendo fenomeni di dumping contrattuale riconoscendo il ruolo del personale nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in coerenza con il finanziamento a carico del Fondo sanitario nazionale e con gli standard qualitativi richiesti.
3.117. Patriarca.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, strumenti di partecipazione consultiva e rappresentativa dei professionisti e degli operatori del sistema sanitario e sociosanitario, ivi compresi i profili di interesse sanitario e il personale appartenente alle arti ausiliarie, nei processi di programmazione, monitoraggio e verifica delle attività delle aziende sanitarie, assicurando forme di tutela della libertà di espressione professionale e del dissenso motivato nell'esercizio delle funzioni.
3.118. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

Pag. 92

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) disciplinare il rapporto di lavoro del personale medico, sanitario e sociosanitario, sia dipendente che convenzionato, per obiettivi di salute concordati, monitorati e verificati, con la conseguente individuazione di una parte della remunerazione legata al loro raggiungimento, tenendo conto delle situazioni avverse che non hanno consentito oggettivamente il pieno raggiungimento degli obiettivi stessi quali ad esempio il sottorganico di personale, la minore dotazione strumentale e gli eventi pandemici e catastrofici.
3.120. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) prevedere le modalità per le quali il personale dirigenziale e le elevate professionalità, nell'esecuzione della prestazione di lavoro, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di salute concordati, non è condizionata dall'osservanza formale dell'orario di lavoro, secondo le modalità regolamentate dalla contrattazione collettiva, ferma restando la retribuzione distinta per le guardie, la reperibilità, il lavoro notturno e festivo.
3.121. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) promuovere, nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, soluzioni volte a sviluppare una metodologia di pianificazione e previsione dei medici specializzandi in relazione a ciascuna specializzazione medica e a migliorare l'attrattività delle specializzazioni meno scelte dai candidati, mediante interventi mirati quali incentivi economici, opportunità formative, percorsi di carriera e misure organizzative.
3.122. Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) prevedere la possibilità per le strutture socio-sanitarie di trattenere o richiamare in servizio, su istanza degli interessati, gli operatori socio-sanitari e socio-assistenziali collocati in quiescenza, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, fino al compimento del settantesimo anno di età.
3.123. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) prevedere l'inserimento delle professioni sanitarie tra le categorie di lavori particolarmente usuranti, anche ai fini dell'accesso anticipato al trattamento pensionistico, in ragione della natura continuativa dell'attività assistenziale, dell'esposizione a rischio biologico e del carico psico-fisico connesso allo svolgimento delle prestazioni.
3.124. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) riconoscere al lavoro medico, sanitario e sociosanitario la garanzia che si espleta valorizzando al massimo la sua potenzialità, autonomia e capacità intrinseche e proprie dello specifico sapere ed agire professionale riducendo al massimo adempimenti non sanitari o non clinici che rientrano nei profili professionali degli altri ruoli.
3.125. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) prevedere la possibilità di istituire una sezione speciale dell'albo degli Pag. 93odontoiatri della provincia autonoma di Bolzano alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca.
3.126. Schullian, Gebhard, Steger.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) potenziare il numero degli psicologi specializzandi, nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in relazione a ciascuna specializzazione di area psicologica, adeguando le borse di studio a quelle di area medica.
3.128. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) potenziare il numero degli psicologi specializzandi in relazione a ciascuna specializzazione di area psicologica, incrementando, previo confronto con gli ordini professionali di riferimento e le organizzazioni sindacali, le borse di studio.
3.129. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) prevedere l'estensione al personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate, appartenente alle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, della normativa in materia di compensi erogati per lavoro straordinario di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
3.130. Cappellacci.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) prevedere l'estensione agli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della prevenzione e della riabilitazione dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, assegnati ai servizi di pronto soccorso, della normativa di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
3.131. Cappellacci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g-bis) favorire, da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, il reclutamento diretto del personale infermieristico attraverso contratti di collaborazione libero-professionale, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3.132. Ciocchetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'attuazione dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo prevede misure minime nazionali per la prevenzione e la gestione delle aggressioni e degli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, socio-sanitario e di assistenza, anche tramite:

   a) l'inclusione della violenza come rischio specifico nella valutazione dei rischi aziendali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con piani di prevenzione e formazione periodica obbligatoria;

   b) l'adozione di protocolli organizzativi standardizzati di segnalazione, risposta e protezione, anche con uso di tecnologie di Pag. 94allerta e coordinamento con le Forze dell'ordine;

   c) il monitoraggio con raccolta dati nazionale e la trasmissione biennale di una relazione alle Camere sulle dimensioni del fenomeno, gli esiti delle misure adottate e le eventuali azioni correttive da assumere, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
3.133. Faraone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo assicura il monitoraggio periodico dell'attrattività del Servizio sanitario nazionale, anche mediante l'analisi dei livelli di copertura dei posti vacanti, dei tempi medi di reclutamento, dei flussi di mobilità verso il settore privato o l'estero e dei livelli di abbandono, con trasmissione di una relazione alle Camere con cadenza biennale.
3.134. Faraone.

ART. 4.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: valorizzazione delle competenze professionali del personale sanitario con le seguenti: definizione puntuale e valorizzazione delle competenze e degli ambiti di intervento delle professioni sanitarie.
4.1. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: , ivi compresi il personale di interesse sanitario e il personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni di odontotecnico e di ottico-optometrista, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a), dopo le parole: nuove tecnologie aggiungere le seguenti: , anche attraverso la razionalizzazione dei profili professionali delle professioni sanitarie e dei profili professionali di interesse sanitario, adeguandole ed implementandole di conseguenza;

   al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) promuovere l'istituzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica, articolato in livelli generalisti, specialistici e avanzati, a carattere volontario e premiante, affidandone la validazione alle società scientifiche e alle associazioni tecnico-scientifiche accreditate, in accordo con gli enti di certificazione accreditati;

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) disciplinare l'esercizio delle competenze specialistiche e di pratica avanzata per le professioni sanitarie, inclusa la prescrizione infermieristica di presìdi e farmaci, estendendo analoghi principi alle altre professioni sanitarie per gli ambiti di specifica competenza, al fine di migliorare l'efficienza del sistema e la tempestività di risposta ai bisogni di salute;

   alla lettera d), dopo le parole: criteri aggiornati per la formazione manageriale aggiungere le seguenti: e per la leadership clinica ed organizzativa.
4.2. Faraone.

  Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: , ivi compresi il personale di interesse sanitario e il personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni di odontotecnico e di ottico-optometrista, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

Pag. 95

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riconoscimento e valorizzazione della professione di odontotecnico)

  1. L'odontotecnico è riconosciuto come professione sanitaria autonoma e laureata, in coerenza con la legge 26 febbraio 1999, n. 42.
  2. L'odontotecnico, in possesso del titolo universitario abilitante e dell'iscrizione allo specifico albo professionale, esercita attività di progettazione, fabbricazione e adattamento di dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in piena coerenza con le prescrizioni cliniche dell'odontoiatra.
  3. L'odontotecnico assume responsabilità diretta quale fabbricante di dispositivi medici su misura, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745, garantendo conformità, tracciabilità e sicurezza dei dispositivi.
  4. L'odontotecnico collabora con l'odontoiatra solo all'interno di strutture autorizzate, nel rispetto delle competenze cliniche e senza alcuna invasione degli atti riservati all'odontoiatra.
  5. L'odontotecnico è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti, nonché della formazione del personale tecnico e dell'attività didattica prevista dalla normativa vigente.
  6. I requisiti di struttura, strumenti e autorizzazioni dei laboratori odontotecnici devono rispettare la normativa vigente per la sicurezza dei dispositivi medici e la tutela del paziente.
  7. Il riconoscimento dell'odontotecnico quale professione sanitaria si applica anche ai professionisti già operanti, garantendo un percorso transitorio di aggiornamento e regolarizzazione formativa, senza pregiudicare l'esperienza acquisita.
4.3. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: anche per favorire, nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un'adeguata valorizzazione economica e corrispondenza tra percorsi formativi e percorsi professionali e di carriera nella contrattazione collettiva nazionale del personale.
4.4. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: anche per favorire un'adeguata valorizzazione economica e corrispondenza tra percorsi formativi e percorsi professionali e di carriera nella contrattazione collettiva nazionale del personale.
4.6. Zanella.

  Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: , degli operatori di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.
*4.7. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
*4.8. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e alle nuove tecnologie con le seguenti: , alle nuove tecnologie e ai progressi scientifici, nonché promuovere un approccio integrato «One Health» finalizzato alla prevenzione, diagnosi e gestione delle malattie attraverso la considerazione congiunta della salute umana, animale e ambientale, favorendo la collaborazione multidisciplinare tra professionisti dei diversi settori sanitari e ambientali.
4.9. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , anche attraverso la razionalizzazione e l'aggiornamento dei profili Pag. 96professionali delle professioni sanitarie, dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, con il conseguente adeguamento e sviluppo delle relative competenze.
4.10. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , anche attraverso la razionalizzazione dei profili professionali delle professioni sanitarie e dei profili professionali di interesse sanitario, adeguandole ed implementandole di conseguenza.
4.11. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto del principio di tipicità delle professioni regolamentate.
4.12. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di un piano nazionale dei fabbisogni.
4.14. Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , previa definizione dell'atto medico.
4.15. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere il rafforzamento del ruolo delle professioni sanitarie della riabilitazione nell'ambito dell'assistenza territoriale e domiciliare, anche attraverso il loro pieno coinvolgimento nei percorsi dell'assistenza domiciliare integrata e nelle Case della comunità, in coerenza con l'evoluzione demografica in atto e con le migliori pratiche internazionali.
4.16. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) definire in modo tassativo gli atti riservati alle singole professioni sanitarie.
4.17. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

   b) promuovere l'istituzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica, nonché dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, articolato in livelli progressivi e differenziati;

   b-bis) disciplinare l'evoluzione delle competenze operative dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, al fine di migliorare l'efficienza del sistema e la tempestività della risposta ai bisogni di salute.
4.18. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

   b) promuovere l'istituzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica, articolato in livelli generalisti, specialistici e avanzati;

Pag. 97

   b-bis) disciplinare l'esercizio delle competenze specialistiche e di pratica avanzata per le professioni sanitarie, estendendo analoghi princìpi alle altre professioni sanitarie per gli ambiti di specifica competenza, al fine di migliorare l'efficienza del sistema e la tempestività di risposta ai bisogni di salute.
4.19. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) promuovere l'istituzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, nonché dei profili di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, articolato in livelli progressivi e differenziati, a carattere volontario e premiante, affidandone la validazione alle società scientifiche e alle associazioni tecnico-scientifiche accreditate, in accordo con gli enti di certificazione accreditati.
4.20. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per il settore sanitario, aggiungere le seguenti: gestito dalle Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie e quale evoluzione della formazione continua in medicina,.
4.21. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: assicurando il coordinamento con l'educazione continua in medicina, con i sistemi concorsuali e con l'autonomia degli ordini professionali, ed evitando duplicazioni di adempimenti. I criteri del sistema nazionale sono definiti previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
4.22. Faraone.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nonché dal personale di interesse sanitario e dal personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, valutando le modalità di estensione dell'applicazione della legge 8 marzo 2017, n. 24.
4.24. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , dal personale di interesse sanitario e dal personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, prevedendo le modalità di estensione della applicazione della legge 8 marzo 2017, n. 24.
4.25. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , dal personale di interesse sanitario e dal personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
4.26. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto dell'autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione e nel rispetto del principio di tipicità delle professioni regolamentate.
4.27. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , previo concerto con le Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie e con il Ministero dell'università e della ricerca.
4.28. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

Pag. 98

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) disciplinare l'evoluzione delle competenze operative dei profili professionali di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, al fine di migliorare l'efficienza del sistema e la tempestività della risposta ai bisogni di salute.
4.29. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dell'uso dell'intelligenza artificiale nel settore sanitario aggiungere le seguenti: quale strumento di supporto e non sostitutivo del giudizio clinico da parte del professionista sanitario.
4.30. Zanella.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e promuovere l'adozione di un approccio integrato basato sul principio «One Health», che riconosca l'interconnessione tra la salute umana, la salute animale e la salute ambientale. La strategia dovrà prevedere linee guida, protocolli di monitoraggio e strumenti di valutazione dei rischi e dei benefìci dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario, assicurando trasparenza, sicurezza, equità e sostenibilità, e favorendo la collaborazione tra istituzioni sanitarie, enti di ricerca e organismi di tutela ambientale.
4.31. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nonché nel rispetto della normativa vigente in materia e con particolare riguardo al rispetto dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
*4.32. Zanella.
*4.33. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
*4.34. Di Lauro.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo requisiti minimi nazionali di validazione, audit, tracciabilità delle decisioni e gestione degli aggiornamenti dei sistemi, nonché la chiara individuazione dei profili di responsabilità tra struttura, professionista e fornitore, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati.
4.35. Faraone.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e che assicuri un sistema di audit e tracciabilità delle decisioni cliniche e di trasparenza nei confronti del paziente.
4.37. Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e che non esoneri il professionista sanitario dalla responsabilità decisionale e professionale.
4.38. Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) promuovere l'attivazione di corsi regionali di formazione in materia di digitalizzazione della sanità pubblica, finalizzati anche all'acquisizione di competenze nell'uso degli strumenti di intelligenza artificiale applicati all'ambito sanitario, in coerenza con la strategia di sistema di cui alla lettera c);

   c-ter) prevedere che il possesso degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di cui alla lettera c-bis) costituisca elemento qualificante ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali del Servizio sanitario nazionale, del conferimento degli incarichi di direzione e dell'iscrizione negli elenchi di cui al decreto legislativo 4 agosto Pag. 992016, n. 171, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e gradualità.
4.39. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

  Al comma 1, lettera d), dopo la parola: individuare aggiungere le seguenti: , nell'ambito di un Accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,.
4.41. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera d), dopo la parola: manageriale aggiungere le seguenti: e per la leadership clinica e organizzativa.
4.42. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d-bis) definire, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indirizzi di chiarimento del profilo professionale dell'osteopata e dei relativi ambiti di intervento, volti a garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale, nonché prevedere modelli organizzativi per l'inserimento progressivo dell'osteopata nei setting territoriali e ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale e presso le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, promuovendone l'integrazione nei team multiprofessionali e nei percorsi assistenziali, previsti dagli standard dell'assistenza territoriale di cui al decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77, anche mediante protocolli operativi di raccordo con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in coerenza con il Piano nazionale della prevenzione e con il Piano nazionale della cronicità, nel rispetto dei profili di competenza delle altre professioni sanitarie e della sicurezza delle cure.
*4.43. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.
*4.44. Malavasi, Girelli, Ciani, Furfaro, Stumpo.
*4.45. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d-bis) promuovere l'adozione di un linguaggio standardizzato infermieristico che contenga, nel tempo della sua adozione generalizzata, gli elementi di integrazione nel fascicolo sanitario elettronico, contribuendo a realizzare le finalità di cui alle lettere a), b) e c).
4.46. Lancellotta.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d-bis) individuare criteri per la costruzione di un sistema integrato di collaborazione interdisciplinare tra gli specialisti in medicina dello sport, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ai fini del riconoscimento e della promozione dell'esercizio fisico strutturato quale strumento per il benessere fisico e mentale della persona. Nella definizione del sistema di cui al precedente periodo si prevede la predisposizione di specifici protocolli adottati sulla base delle linee guida definite dalla Federazione medico sportiva italiana, validati dall'Istituto superiore di sanità.
4.47. Casasco.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo stabilisce che:

   a) il sistema di formazione continua per il personale sanitario definito ECM – educazione continua in medicina è rinominato come formazione continua per le professioni sanitarie – ECPS;

Pag. 100

   b) sono introdotti meccanismi di attribuzione dei crediti ECPS tenendo conto dell'autoformazione nel corso dell'esperienza professionale, la ricerca, la formazione sul campo e le attività di supervisione;

   c) sono previste regole premiali per gli ordini che svolgono attività di provider ECPS senza finanziamenti esterni, e che garantiscono corsi gratuiti per gli iscritti, riconoscendo l'alto valore pubblico di tale funzione.

  1-ter. Per la professione di psicologo, il Governo provvede ad adeguare la disciplina dei corsi di laurea a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163, tenendo conto della necessità di inserire detti corsi di laurea, con riferimento all'accreditamento universitario, nell'area A ovvero nell'area B per un corretto rapporto tra docenti ed iscritti.
*4.48. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.
*4.49. Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Stumpo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, è in ogni caso assicurata la consultazione preventiva e favorevole con le federazioni degli ordini delle professioni sanitarie.
4.50. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, è in ogni caso assicurata l'armonizzazione con i sistemi formativi europei.
4.51. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di garantire il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli rilasciati ai massofisioterapisti, successivamente alla data del 19 marzo 1999, è istituito un piano nazionale di integrazione formativa.
  2. Il piano è riservato a coloro i quali risultano in possesso di un diploma di massofisioterapista rilasciato al termine di un periodo triennale di studi e conseguito successivamente al 19 marzo 1999 ed iscritto presso gli elenchi speciali tenuti dagli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, aventi 36 mesi di attività lavorativa maturata al 30 giugno 2026.
  3. Il piano di integrazione formativa, finalizzato al conseguimento e al rilascio e dell'equivalenza al titolo di laurea in fisioterapia ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994 n. 741, è definito con decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, previa valutazione individuale del curriculum di studi, dell'esperienza professionale maturata e della documentazione presentata dagli interessati e definisce quanti crediti formativi occorre acquisire presso l'università.
  4. Il piano interessa le seguenti aree disciplinari: scienze biomediche, scienze cliniche, metodologia della riabilitazione, etica e deontologia professionale, con particolare riferimento alle competenze previste dal profilo professionale del fisioterapista.
  5. Gli elenchi speciali di cui al comma precedente saranno definitivamente chiusi al 31 dicembre 2030.
  6. Il superamento del piano di integrazione formativa e l'acquisizione dei relativi crediti comportano il rilascio, da parte del Ministero della salute, dell'attestato di equivalenza al titolo di laurea in fisioterapia ai sensi degli articoli 4, 4-bis e 4-ter della legge 26 febbraio 1999, n. 42, producendo i seguenti effetti:

   a) esercizio dell'attività professionale, di natura subordinata o autonoma, su tutto il territorio nazionale;

Pag. 101

   b) possibilità di iscrizione dell'Albo dei fisioterapisti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

   c) accesso ai percorsi di formazione post-base e specialistica.
4.01. Ciocchetti.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

   a) definire nuovi criteri per la stipula dei protocolli d'intesa tra università e regioni, al fine di garantire la qualità formativa e l'integrazione tra assistenza, didattica e ricerca, prevedendo:

    1) la valorizzazione giuridica ed economica dell'attività di docenza e tutoraggio clinico svolta dal personale del Servizio sanitario nazionale, riconoscendola come obiettivo istituzionale e titolo valutabile per il conferimento di incarichi gestionali e professionali;

    2) l'istituzione di ruoli e incarichi congiunti che permettano l'interscambio tra personale accademico e personale del Servizio sanitario nazionale, garantendo ai docenti universitari delle professioni sanitarie l'assunzione di responsabilità assistenziali e gestionali dirette e ai professionisti del Servizio sanitario nazionale l'accesso a funzioni accademiche di governo dei corsi di laurea;

    3) il potenziamento dell'organico del personale docente e ricercatore afferente e della specificità dei settori scientifico-disciplinari, anche ai fini delle procedure di reclutamento mirate al conseguimento di un ottimale rapporto tra docenti e studenti, nonché alla costituzione di strutture didattico-organizzative specificamente dedicate alla formazione delle professioni sanitarie;

   b) riformare il sistema di educazione continua in medicina, valorizzando le metodologie formative con utilizzo di tecnologie digitali ed il riconoscimento concreto dell'aggiornamento professionale nelle progressioni di carriera;

   c) definire una specifica specializzazione universitaria per la formazione dei medici di medicina generale.
5.2. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: amministrazioni competenti con le seguenti: organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale e della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
5.4. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , con l'obiettivo di migliorare la qualità e l'uniformità della formazione specialistica su tutto il territorio nazionale, aggiornare i curricula secondo le più recenti evidenze scientifiche e le reali esigenze del Servizio sanitario nazionale, integrare metodologie didattiche innovative, sia cliniche sia digitali, e rafforzare il legame tra formazione universitaria e pratica sul territorio prevedendo la trasformazione, nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del percorso formativo in medicina generale in Scuola di specializzazione universitaria in medicina generale e di prossimità, disciplinata ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con piena equiparazione ordinamentale, giuridica ed economica alle altre scuole di specializzazione di area sanitaria, assicurando:

    1) l'inserimento della scuola nell'area medica delle specializzazioni universitarie, con durata quadriennale e conseguimento di 240 crediti formativi universitari;

    2) l'applicazione del contratto di formazione specialistica sin dal primo anno di corso, con trattamento economico e previdenzialePag. 102 omogeneo a quello previsto per gli altri medici in formazione specialistica;

    3) la definizione di standard nazionali uniformi di qualità della formazione, validi su tutto il territorio nazionale, superando la frammentazione regionale e garantendo omogeneità dei percorsi didattici, dei criteri di valutazione e delle competenze in uscita;

    4) l'integrazione strutturale tra formazione universitaria, attività assistenziale ospedaliera e pratica territoriale nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, incluse le case della comunità e gli ambulatori convenzionati.
5.6. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: coerentemente con il principio della piena equiparazione, normativa ed economica, alle altre scuole di specializzazione medica, nonché per la piena equiparazione normativa ed economica delle scuole di specializzazione in psicologia, biologia, chimica, farmacia, fisica, veterinaria e per la dirigenza delle professioni sanitarie.
5.7. Zanella.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e la formazione specialistica post laurea delle professioni sanitarie di farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo, nonché delle professioni mediche di odontoiatra e veterinario, che avviene con le medesime modalità previste per i laureati in medicina e chirurgia, ivi compreso il trattamento economico e normativo.
5.8. Vietri.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine le parole: prevedendo, nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un graduale allineamento dei trattamenti economici dei medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, a quelli previsti per i medici in formazione specialistica, anche mediante il riconoscimento delle attività professionalizzanti proprie della medicina generale, svolte nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con i princìpi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
5.9. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , anche con riferimento alle patologie croniche, inclusa l'obesità, anche attraverso la definizione, nell'ambito del prossimo Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di specifici obiettivi e strumenti di incentivazione per la presa in carico dei pazienti affetti da obesità da parte dei medici di medicina generale.
5.11. Patriarca, Benigni.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: consentendo, anche ai fini dell'accesso alla professione di medico di medicina generale in rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale, anche la formazione specialistica universitaria attraverso l'istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina generale, di comunità e cure primarie.
5.12. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina Pag. 103generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale sia necessario il possesso del diploma di specializzazione universitaria, il cui corso di formazione specialistica in medicina generale sia gestito dagli Atenei, con il concorso delle regioni e delle province autonome, e il relativo ordinamento degli studi sia determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, assicurando che i diplomi già conseguiti o in corso di conseguimento continuino a essere titolo per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale e che il trattamento economico e normativo dei medici che frequentano il corso di formazione specialistica universitaria in medicina generale sia analogo a quello in vigore per i medici frequentanti gli altri corsi universitari di specializzazione.
5.13. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) adottare misure finalizzate a realizzare lo svolgimento del tirocinio per la formazione specialistica universitaria in medicina generale anche all'interno della rete formativa delle aziende sanitarie, compresi gli studi di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta, nonché nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
5.14. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) sviluppare e valorizzare la dirigenza delle professioni sanitarie attraverso un'articolazione organizzativa che preveda uno sviluppo a livello della direzione aziendale, dei singoli presìdi ospedalieri e a livello distrettuale, in maniera uniforme sul territorio nazionale, tenuto conto delle specificità e caratterizzazioni della dirigenza sanitaria e delle complessità organizzative delle strutture ospedaliere di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dei servizi territoriali di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77.
5.15. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) adottare misure finalizzate a coordinare le università e le strutture del Servizio sanitario nazionale a fini didattici e di ricerca, attraverso la creazione di un percorso unitario che favorisca la qualità e le capacità formative, al fine di potenziare e adeguare l'assistenza primaria alla evoluzione del quadro demografico, epidemiologico e nosologico, rispondendo ai nuovi bisogni di salute individuale e collettiva e alle specifiche esigenze dei servizi sanitari regionali.
5.16. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

  Al comma 1,dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) regolamentare i contratti di formazione lavoro per i medici e le altre professioni sanitarie iscritte e frequentanti il corso di specializzazione post laurea i cui istituti normativi, previdenziali ed economici siano disciplinati da un'apposita sezione contrattuale del contratto collettivo nazionale della dirigenza medica e sanitaria prevedendo l'estensione agli specializzandi dei medesimi diritti e doveri del personale a tempo indeterminato tenuto conto dello status di dirigenti in formazione.
5.17. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

Pag. 104

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) aggiornare, con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti e delle società scientifiche di settore, la formazione nell'ambito della riabilitazione neurologica e della neurologia interventistica applicata alla gestione dell'ictus.
*5.19. Ciocchetti.
*5.21. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ai fini dell'esercizio dell'attività professionale aggiungere le seguenti: anche attraverso un'adeguata valorizzazione del sistema degli incarichi professionali nelle rispettive discipline contrattuali.
**5.22. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
**5.23. Marianna Ricciardi.
**5.24. Zanella.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente:

    1) alla professione sanitaria di chimico e fisico, per ampliare le possibilità di accesso agli impieghi nel Servizio sanitario nazionale e garantire il ricambio generazionale, rispondendo anche all'esigenza di disporre di professionisti nell'ambito dell'igiene pubblica a indirizzo ambientale, prevenzione e sicurezza sul lavoro;
*5.25. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.
*5.26. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: e anche nello specifico ambito della biologia della riproduzione umana, prevedendo, per quest'ambito, il riconoscimento dell'esperienza maturata dai professionisti già operanti in detto ruolo e l'istituzione di un indirizzo universitario di specializzazione.
5.27. Maccari, Vietri, Ciocchetti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: e nell'ambito della biologia della riproduzione-embriologia clinica.
5.28. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: e dell'anatomia patologica.
5.29. Bagnasco, Benigni, Patriarca.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    4) alla professione sanitaria di biologo, prevedendo l'istituzione di una scuola di specializzazione di area sanitaria dedicata alle applicazioni cliniche di cellule e tessuti umani con l'individuazione di percorso specifico per l'embriologo clinico onde garantire sistemi di qualità nelle fasi di donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione di cellule e tessuti, nonché la gestione del rischio biologico.
5.30. Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Furfaro.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    4) alla professione sanitaria di psicologo, per rispondere all'esigenza di disporre di specializzati con ulteriori competenze, attraverso la definizione di specifiche specializzazioni autonome e distinte dalla specializzazione di cui all'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, utili per l'accesso al Servizio sanitario, in:

     4.1) psicologia delle cure primarie;

     4.2) psicologia del ciclo di vita;

     4.3) neuropsicologia;

     4.4) psicologia dell'emergenza urgenza.
5.31. Vietri.

Pag. 105

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    4) alla professione sanitaria di psicologo, per la definizione di ulteriori percorsi di specializzazione post laurea universitaria in psicologia per l'assistenza primaria, psicologia dello sviluppo nei contesti di vita, psicologia sociale e welfare e psicologia dell'emergenza-urgenza, garantendo in ogni caso la possibilità di accesso agli impieghi nel Servizio sanitario nazionale.
5.32. Ciocchetti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    4) alla professione sanitaria di psicologo, per rispondere all'esigenza di disporre di ulteriori percorsi di specializzazione post laurea universitaria in psicologia per l'assistenza primaria, psicologia dello sviluppo nei contesti di vita, psicologia sociale e welfare e psicologia dell'emergenza-urgenza, prevedendo la possibilità di accesso agli impieghi nel Servizio sanitario nazionale.
*5.33. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
*5.34. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.
*5.35. Zanella.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    4) alla professione sanitaria dello psicologo psicoterapeuta per corrispondere all'esigenza di inserire la figura specialistica dello psico-oncologo, definendone le competenze specifiche e il percorso formativo post-specialistico certificato dal Ministero della salute.
5.36. Loizzo, Cattoi, Giagoni, Matone, Pretto.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    4) alla medicina veterinaria, al fine di potenziare le scuole di specializzazione, prevedendo percorsi formativi specificamente dedicati alla formazione dei veterinari che intendano accedere al Servizio sanitario nazionale, con programmi adeguati e appositi, di durata congrua e comunque non inferiore a quattro anni, in analogia con le scuole di specializzazione di area medica, nonché mediante l'espressa classificazione delle predette scuole tra le specializzazioni di area medica.
5.37. Malavasi, Girelli, Ciani, Furfaro, Stumpo.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    4) alla professione sanitaria dell'ostetrica di comunità, che opera, con autonomia professionale, in cooperazione con le strutture ospedaliere e i presìdi sanitari del territorio, per la prevenzione, la cura e la tutela della salute della donna e del puerperio.
5.38. Morgante, Ciocchetti, Lancellotta.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    4) alla professione sanitaria di ostetrica, al fine di valorizzarne le competenze cliniche, preventive e di supporto alla maternità, ampliare le possibilità di accesso agli impieghi nel Servizio sanitario nazionale in particolare per quanto riguarda la sanità territoriale.
5.39. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    4) alla professione sanitaria di infermiere, per corrispondere all'esigenza di disporre di professionisti specialisti con specifiche competenze in risposta ai complessi bisogni di salute nel quadro epidemiologico e di invecchiamento della popolazione.
5.40. Cappellacci.

Pag. 106

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    4) alla professione sanitaria di ottico-optometrista, per valorizzare il loro contributo nella prevenzione e tutela della salute visiva, ampliare le possibilità di accesso agli impieghi nel Servizio sanitario nazionale.
5.41. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    4) alla professione sanitaria dei laureati in farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche, esercenti la propria attività professionale all'interno delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, per consentire lo svolgimento di nuove mansioni sanitarie nell'ambito delle cure primarie di primo soccorso.
5.42. Giagoni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri, specifici princìpi e criteri direttivi per il potenziamento, la riorganizzazione e l'eventuale specializzazione dei percorsi formativi delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, ivi comprese le professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e la professione ostetrica, assicurando:

    1) il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze avanzate e specialistiche;

    2) la definizione di eventuali percorsi di formazione specialistica post-base, anche attraverso modelli di integrazione e di skill mix tra le diverse figure professionali, chiarendone finalità, ambito applicativo e impatto sull'assetto dei profili professionali;

    3) la salvaguardia dell'autonomia e della specificità delle singole professioni sanitarie, evitando riduzioni o soppressioni non motivate dei profili professionali;

    4) il coinvolgimento delle rappresentanze professionali e delle università nella definizione dei percorsi formativi e dei relativi sbocchi professionali nel Servizio sanitario nazionale.
5.43. Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) sviluppare un percorso formativo universitario che integri la scuola di specializzazione in chirurgia generale con l'attivazione di un indirizzo senologico, tenendo conto dei seguenti criteri:

    1) strutturare un percorso didattico comune a quello della specializzazione in chirurgia generale, di durata triennale, atto a garantire una preparazione teorica e pratica adeguata alla chirurgia generale e l'equipollenza tra la specializzazione in chirurgia generale e la specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo senologico;

    2) prevedere un successivo indirizzo specifico di attività professionalizzanti, di durata biennale, atto a conferire un'adeguata preparazione allo specialista, in coerenza con gli indicatori di performance quantitativi e qualitativi richiesti.
5.44. Nisini, Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) istituire la professione sanitaria del chinesiologo di base per i laureati in Scienze delle attività motorie e sportive – classe di studio L-22, e del chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate – classe di studio LM-67, ai sensi degli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, garantendo ai laureati triennali in Scienze delle attività motorie e sportive – classe di studio L-22, e magistrali in Scienze delle attività motorie Pag. 107preventive e adattate – classe di studio LM-67, ciascuno per lo specifico livello, al momento dell'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, la possibilità di poter essere inclusi nel corrispondente ordine professionale.
5.46. Frijia.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) promuovere lo sviluppo di percorsi formativi per i profili di interesse sanitario e per il personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, anche attraverso gli istituti formativi del sistema sociosanitario, in coerenza con i fabbisogni assistenziali del Servizio sanitario nazionale e nell'ambito di programmi di aggiornamento professionale continuo.
*5.18. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
*5.47. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e per la governance del Servizio sanitario nazionale.
5.48. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la formazione universitaria e i tirocini clinico-pratici delle professioni sanitarie di recente istituzione)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e ai criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, al fine di garantire la sostenibilità, la qualità e l'omogeneità della formazione universitaria professionalizzante delle professioni sanitarie di recente istituzione, con particolare riferimento alla professione sanitaria di osteopata:

   a) prevedere, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, criteri e standard nazionali per l'individuazione e l'accreditamento di una rete di sedi formative e tirocinanti, anche clinico-pratiche, presso aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, distretti, IRCCS, policlinici universitari, Case della Comunità e strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, assicurando requisiti uniformi in termini di qualità, sicurezza, tutoraggio e supervisione;

   b) favorire l'attivazione progressiva, nei policlinici universitari e nei servizi territoriali e ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, di ambulatori e servizi dedicati o integrati funzionali allo svolgimento dei tirocini clinico-pratici e all'integrazione multiprofessionale in fase di training, anche in forma sperimentale, nel rispetto delle competenze delle professioni sanitarie e dei modelli organizzativi regionali;

   c) prevedere protocolli operativi di collaborazione e supervisione multiprofessionale a tutela degli studenti e dei cittadini, anche al fine di assicurare coerenza tra obiettivi formativi, setting di tirocinio e percorsi assistenziali territoriali ed ospedalieri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*5.01. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.
*5.02. Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Stumpo.
*5.03. Giagoni, Loizzo, Matone, Pretto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la formazione universitaria e i tirocini clinico-pratici delle professioni sanitarie di recente istituzione)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai Pag. 108princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici al fine di garantire la sostenibilità, la qualità e l'omogeneità della formazione universitaria professionalizzante delle professioni sanitarie di recente istituzione:

   a) prevedere, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, criteri e standard nazionali per l'individuazione e l'accreditamento di una rete di sedi formative e tirocinanti, anche clinico-pratiche, presso aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, distretti, IRCCS, policlinici universitari, Case della Comunità e strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, assicurando requisiti uniformi in termini di qualità, sicurezza, tutoraggio e supervisione;

   b) favorire l'attivazione progressiva, nei policlinici universitari e nei servizi territoriali e ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, di ambulatori e servizi dedicati o integrati funzionali allo svolgimento dei tirocini clinico-pratici e all'integrazione multiprofessionale in fase di training, anche in forma sperimentale, nel rispetto delle competenze delle professioni sanitarie e dei modelli organizzativi regionali;

   c) prevedere protocolli operativi di collaborazione e supervisione multiprofessionale a tutela degli studenti e dei cittadini, anche al fine di assicurare coerenza tra obiettivi formativi, setting di tirocinio e percorsi assistenziali (PDTA) territoriali ed ospedalieri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5.04. Ciocchetti.

ART. 6.

  Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: e delle relative federazioni nazionali.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto di criteri uniformi di trasparenza, pubblicità degli atti e prevenzione dei conflitti di interesse.
6.2. Faraone.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: alla scadenza aggiungere le seguenti: e ai limiti.
6.3. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , assicurando che le votazioni per l'elezione degli organi direttivi degli ordini professionali nazionali e territoriali e delle rispettive casse previdenziali durino da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgano anche in modalità telematica, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità e sicurezza a tutti gli iscritti.
6.4. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché alle competenze dell'assemblea degli iscritti, con particolare riguardo all'approvazione del bilancio e della determinazione della quota di iscrizione.
*6.5. Di Lauro.
*6.6. Zanella.
*6.7. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , al fine di garantire il principio di rappresentatività democratica e ricambio generazionale.
6.8. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

Pag. 109

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , sia ordinari che straordinari.
*6.9. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
*6.29. Malavasi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al fine di garantire l'uniforme allineamento temporale delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi degli ordini delle professioni sanitarie sull'intero territorio nazionale e di assicurare la piena applicazione della disciplina introdotta dai decreti legislativi attuativi della presente legge, prevedere che le elezioni degli ordini che, per effetto di commissariamento o di diversa scadenza del mandato, risultino disallineate rispetto alla tornata elettorale nazionale prevista per l'anno 2029, siano prorogate sino a tale data e, comunque, si svolgano in epoca successiva all'entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi. I mandati in corso sono conseguentemente prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi eletti.
6.10. Ciani.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al fine di rafforzare la rappresentatività degli organi di vertice, estendere all'elezione del Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi lo strumento del voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
6.11. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere la costituzione dell'Ordine delle professioni sanitarie della riabilitazione, articolato in ordini territoriali e Federazione nazionale, nonché il riassetto degli ordini esistenti afferenti alle medesime professioni, al fine di assicurare adeguata rappresentanza e valorizzazione delle professioni dell'area riabilitativa.
6.12. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere la revisione della disciplina delle Commissioni d'albo nazionali, attribuendo alle medesime autonomia funzionale e poteri di rappresentanza esterna, ivi inclusa la partecipazione diretta ai tavoli tecnici ministeriali e istituzionali, nelle materie attinenti alla specifica area professionale.
6.14. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*6.15. Zanella.
*6.16. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

   b-bis) per la professione di psicologo, abrogare la sezione B dell'Albo e i riferimenti ad essa contenuti negli articoli 50 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nonché nel decreto del Ministro della salute 23 ottobre 2024, n. 172, prevedendo la sola Sezione A. Sono attribuite agli psicologi iscritti alla sezione A dell'Albo tutte le competenze professionali attribuite dalla normativa vigente agli iscritti alla sezione B. Gli iscritti alla sezione B dell'Albo degli psicologi sono collocati in un elenco ad esaurimento tenuto presso il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con la previsione di forme semplificate per gli iscritti da oltre cinque anni per il passaggio alla sezione A;

   b-ter) prevedere l'attualizzazione dell'Allegato 1-Tabella C di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto 19 luglio 2016, n. 165, Pag. 110richiamato dalla legge 21 aprile 2023, n. 49, in materia di equo compenso.

   Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. All'articolo 28, comma 6, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

   «c-bis) redige il Regolamento disciplinare per il funzionamento degli Uffici istruttori istituiti ai sensi del decreto 23 ottobre 2024, n. 172.».
6.17. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria, limitatamente alla lettera b-ter))

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

   b-bis) per la professione di psicologo, abrogare la Sezione B dell'Albo e i riferimenti ad essa contenuti negli articoli 50 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nonché nel decreto del Ministro della salute 23 ottobre 2024, n. 172, prevedendo la sola Sezione A. Gli iscritti alla Sezione B dell'Albo degli psicologi, al momento dell'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, sono collocati in un elenco a esaurimento tenuto presso il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi;

   b-ter) prevedere l'attualizzazione dell'Allegato 1 – Tabella C, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto 19 luglio 2016, n. 165, richiamato dalla legge 21 aprile 2023, n. 49.
*6.18. Malavasi.
*6.19. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria, limitatamente alla lettera b-ter))

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) aggiornare il sistema di educazione continua in medicina in modo da conseguire una maggiore integrazione formativa tra i professionisti sanitari, che ne favorisca la collaborazione interprofessionale, tenendo conto dei sistemi innovativi di formazione e dell'esigenza di potenziare l'autoformazione; sostenere l'attività di provider degli ordini e dei relativi Consigli e federazioni nazionali quando mettono a disposizione eventi formativi ad accesso gratuito privi di contributi di terzi; rivedere composizione, competenze e il sistema di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua;

   b-ter) prevedere il concorso degli ordini e dei relativi Consigli e federazioni nazionali all'orientamento scolastico propedeutico alla scelta del percorso formativo universitario ed al supporto agli studenti iscritti a quest'ultimo;

   b-quater) delegare ai Consigli e alle federazioni nazionali funzioni e attività di competenza del Ministero della salute e di altri Dicasteri, in coerenza con il principio di sussidiarietà e speditezza dell'azione amministrativa.
6.20. Pretto, Loizzo, Giagoni, Matone.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) aggiornare il sistema di educazione continua in medicina in modo da conseguire una maggiore integrazione formativa tra i professionisti sanitari, che ne favorisca la collaborazione interprofessionale, tenendo conto dei sistemi innovativi di formazione, dell'esigenza di potenziare l'autoformazione; sostenere l'attività di provider degli ordini e dei relativi Consigli e federazioni nazionali quando mettono a disposizione eventi formativi ad accesso gratuito privi di contributi di terzi; rivedere composizione, competenze e il sistema di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua.
6.21. Vietri.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) riformare funzioni e attività della Commissione centrale per gli esercenti le Pag. 111professioni sanitarie, garantendo l'incompatibilità con cariche elettive ordinistiche, per assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dell'organo e stabilire che i suoi componenti, designati dal Ministro della salute siano tra professionisti di comprovata esperienza inseriti in un apposito elenco nazionale.
6.22. Stumpo, Ciani, Malavasi, Girelli, Furfaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) adottare misure volte a garantire la consultazione e l'effettiva partecipazione delle professioni mediche, sanitarie e sociosanitarie nei processi di programmazione, organizzazione, monitoraggio, verifica e rimodulazione delle scelte di politica della salute.
6.23. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) rivedere l'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, e il conseguente obbligo del versamento contributivo alle casse di previdenza delle professioni sanitarie, per i professionisti sanitari che sono iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria ovvero per coloro che sono disoccupati e privi di reddito.
6.25. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) promuovere l'istituzione di un organismo deputato alla risoluzione dei conflitti di competenza tra i profili professionali, all'interno del quale gli ordini rivestono una funzione di indirizzo.
6.26. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) garantire la piena rappresentatività democratica, compresa la parità di genere, negli organi direttivi e la trasparenza degli ordini professionali con l'introduzione di norme in materia di trasparenza amministrativa, incompatibilità e conflitto d'interessi per tutti i componenti degli organi operativi.
6.28. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Princìpi e criteri direttivi specifici per la corretta applicazione del principio dell'equo compenso per medici chirurghi e odontoiatri).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la corretta applicazione del principio dell'equo compenso per medici chirurghi e odontoiatri:

   a) prevedere l'applicazione della legge 21 aprile 2023, n. 49 ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, regolati da convenzioni concernenti lo svolgimento di attività professionali in favore di persone fisiche;

   b) garantire una corretta applicazione del principio dell'equo compenso per medici chirurghi e odontoiatri, istituendo un tavolo tecnico interministeriale per la definizione dei parametri relativi ai compensi delle prestazioni professionali rese dai medici chirurghi e dagli odontoiatri, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, nonché da rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e da rappresentanti delle società scientifiche afferenti alla Federazione delle società medico-scientifiche italiane,Pag. 112 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.01. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Principi e criteri direttivi specifici per la stabilizzazione dei massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la stabilizzazione dei massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali a esaurimento:

   a) prevedere la stabilizzazione, anche mediante misure compensative da definirsi, dei massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento dell'Ordine TSRM-PSTRP, ai sensi dell'articolo 4, commi 4-bis e 4-ter, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dal decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, nonché in conformità all'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 e al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1997, n. 105.
6.02. Bof, Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Capo I-BIS.
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Art. 6-bis.
(Delega al Governo in materia di arti
ausiliarie delle professioni sanitarie)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi finalizzati all'aggiornamento della disciplina in materia di arti ausiliarie delle professioni sanitarie, nel rispetto dei princìpi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei princìpi e criteri direttivi specifici di cui al comma 5 del presente articolo.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con gli altri Ministri competenti per materia. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso successivamente alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al comma 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsti dal comma 1, ovvero successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
  4. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, con la procedura indicata al comma 2 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
  5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, al fine di garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni;

   b) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta e adozione delle opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate;

   c) aggiornamento della disciplina normativa, anche in considerazione dell'evoluzionePag. 113 tecnologica degli strumenti impiegabili nell'esercizio delle competenze professionali;

   d) garanzia di coerenza tra formazione e competenze esercitabili, allineando ai percorsi formativi le attività effettivamente consentite nell'esercizio delle professioni.

  6. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e di arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
*6.04. Peluffo, Pandolfo.
*6.05. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Capo I-BIS.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA DIRIGENZA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 6-bis.
(Equiparazione dei requisiti di accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale a quelli previsti per le Amministrazioni statali)

  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. In deroga al requisito di cinque anni di servizio effettivo previsto dal comma 1, i candidati ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale sono ammessi alla procedura concorsuale anche se in possesso di un dottorato di ricerca o di un diploma di specializzazione, purché abbiano maturato almeno tre anni di servizio effettivo nella medesima professionalità.».
6.06. Patriarca.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Capo I-BIS.
ISTITUZIONE DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN OPERATORE ESTETICO ONCOLOGICO

Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante disciplina dell'attività di estetista)

  1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione del corso di specializzazione in operatore estetico oncologico).

   1. In conformità ai princìpi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla presente legge, le regioni, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, istituiscono corsi di specializzazione, della durata di almeno seicento ore, in operatore estetico oncologico, destinati a chi è già in possesso della qualifica professionale di estetista, mirati all'acquisizione di competenze tecnico-scientifiche, pratiche, relazionali ed empatiche specifiche per l'assistenza al paziente oncologico.
6.07. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 590-sexies» con il seguente: «Art. 590-sexies. (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione Pag. 114sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

   Qualora l'evento si sia verificato per l'azione o l'omissione da parte del personale sanitario che sia regolarmente iscritto all'albo professionale di riferimento e che abbia assolto, in misura non inferiore al 70 per cento, l'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina, la punibilità è esclusa salvo che il fatto non sia avvenuto per errori grossolani e macroscopici.

   Per le finalità di cui al presente articolo, sono considerati errori grossolani e macroscopici quegli errori presenti nell'elenco elaborato a tal fine, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità.».
7.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 590-sexies», sostituire le parole: nell'esercizio dell'attività sanitaria con le seguenti: nell'esercizio di una professione sanitaria.
7.2. Faraone.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221)

  1. Dopo l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è aggiunto il seguente:

   «Art. 42-bis. – 1. Il sanitario radiato dall'albo per fatti non dolosi connessi alla pandemia può chiedere, ove penda il ricorso dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Se la radiazione è derivata da condanna penale deve essere intervenuta la riabilitazione.».
7.01. Buonguerrieri.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Nomina dei periti e dei consulenti tecnici in ambito sanitario)

  1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

   «Art. 37-bis. – 1. In ambito di responsabilità per attività sanitaria, l'autorità giudiziaria, tenendo conto degli appositi albi professionali affida l'espletamento della perizia e della consulenza tecnica a uno o più esperti che abbiano specifica e pratica conoscenza dell'oggetto del procedimento.
   2. Gli albi professionali, tenuti secondo il decreto 4 agosto 2023, debbono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie tra i quali scegliere l'esperto da nominare.
   3. Il giudice accerta l'assenza di conflitti di interessi con le parti del procedimento giudiziario e con la struttura di appartenenza del medico sottoposto a giudizio.
   4. È prioritaria, ma non necessaria, l'individuazione di consulenti tecnici che hanno residenza anagrafica o domicilio professionale, ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nel circondario del tribunale.
   5. Possono essere iscritti nell'albo professionale di riferimento coloro che: appartengono ai rispettivi ordini professionali per il comparto sanitario; hanno conseguito titolo specialistico rilevante nel caso concreto; sono ancora in attività; appartengono alle rispettive società scientifiche; hanno almeno cinque anni di esperienza clinica nella specializzazione di appartenenza, comprovata da attestazione di servizio maturata presso strutture pubbliche, private accreditate o private dopo il periodoPag. 115 di specializzazione; con attestazione altresì della dimostrata competenza ed esperienza specifica da parte delle rispettive società scientifiche; sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti. Nelle specialità chirurgiche, il giudice tiene altresì conto: della quantità degli interventi chirurgici o procedure interventistiche della stessa specie dell'intervento o procedura oggetto di valutazione giudiziaria, sul presupposto di un'adeguata casistica chirurgica da primo operatore, attestata dalla direzione sanitaria dell'ospedale; dell'eventuale attività di ricerca clinica o specialistica rilevante nel caso concreto.».
7.02. Ciocchetti.

ART. 8.

  Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24, si applicano anche ai profili professionali sociosanitari di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
8.1. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Relazione al Parlamento sul riordino delle professioni sanitarie)

  1. Al fine di garantire trasparenza, monitoraggio e valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate in materia di riordino delle professioni sanitarie, il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
  2. La relazione di cui al comma 1 fornisce, in particolare, un'analisi dettagliata:

   a) dello stato di attuazione dei decreti legislativi adottati in materia di riordino delle professioni sanitarie, con riferimento alla revisione dei profili professionali, degli ordinamenti didattici e dei percorsi formativi;

   b) delle misure volte alla valorizzazione delle competenze, allo sviluppo delle carriere, al riconoscimento delle specializzazioni e all'eventuale introduzione di nuove figure professionali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

   c) dell'impatto del riordino sull'organizzazione dei servizi sanitari, sull'integrazione multiprofessionale e sull'efficienza dei modelli assistenziali, anche in relazione ai fabbisogni di personale;

   d) delle iniziative adottate per migliorare le condizioni di lavoro, la sicurezza, l'attrattività delle professioni sanitarie e per contrastare fenomeni di carenza di organico e abbandono professionale;

   e) delle eventuali criticità di natura organizzativa, finanziaria o normativa emerse in sede di attuazione, nonché delle misure correttive adottate o programmate;

   f) delle ulteriori proposte o indirizzi di intervento finalizzati a rafforzare il ruolo delle professioni sanitarie, garantirne il pieno riconoscimento nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e assicurare la qualità e la sicurezza delle cure.
8.02. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Monitoraggio)

  1. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero della giustizia, trasmette alle Camere, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sul contenzioso penale e civile in materia sanitaria e sull'andamento dei costi assicurativi delle strutture del Servizio sanitario nazionale, anche ai fini di eventuali interventi correttivi.
8.03. Faraone.

Pag. 116

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istituzione del Fondo di solidarietà sociale per i danni sanitari)

  1. Al fine di rafforzare la solidarietà sociale e contrastare la medicina difensiva, a decorrere dall'anno 2026, presso il Ministero della salute è istituito un Fondo di solidarietà sociale per i danni sanitari con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, finalizzato ad indennizzare, in alternativa ad un eventuale risarcimento ottenuto in sede giudiziaria, i danni irreversibili e gravi avvenuti in corso di trattamento sanitario derivanti da infezioni nosocomiali, danni da farmaci e da incidenti avvenuti nelle strutture ospedaliere e per i quali non sia evincibile una chiara responsabilità del professionista, della struttura o di un produttore.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative ed operative del Fondo di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.04. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di prevenzione da applicare nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)

  1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche, private e private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, sono tenute a mantenere un «Registro dei mancati infortuni», come definiti dalla norma UNI EN ISO 45001, in cui sono registrate le segnalazioni da parte del personale alle loro dipendenze degli eventi che, pur non causando un infortunio o malattia, abbiano le potenzialità per farlo dato l'elevato grado di pericolo associato all'evento stesso, come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  2. I soggetti di cui al comma 1, nell'elaborazione dei rispettivi documenti di valutazione del rischio aziendale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, tengono conto delle segnalazioni riportate nel Registro di cui al comma 1 nelle misure organizzative da adottare.
  3. L'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo costituiscono elemento qualificante ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
*8.05. Zanella.
*8.06. Marianna Ricciardi.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare del personale impiegato nel Servizio sanitario nazionale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato «Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio sanitario nazionale», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via esclusiva, alla realizzazione e alla gestione, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, di ambienti da adibire ad asili nido o a centri polifunzionali per l'erogazione di servizi di cura e accudimento destinati a bambini e ragazzi fino ai Pag. 117quattordici anni di età, in favore dei dipendenti delle predette strutture, nonché alla copertura degli oneri relativi al personale impiegato nelle suddette attività.
  3. Ai fini di cui al comma 1, le strutture sanitarie pubbliche elaborano progetti relativi alla realizzazione e alla gestione degli spazi e dei servizi indicati nell'articolo medesimo.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

   a) le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al comma 3;

   b) i criteri per il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, ivi inclusi eventuali trasferimenti alle regioni interessate.

  5. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4, sono individuati:

   a) gli enti beneficiari delle risorse;

   b) gli interventi ammessi al finanziamento;

   c) l'importo assegnato a ciascun intervento.

  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 191.
8.07. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Congedo per le vittime di aggressione)

  1. Le strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, sono tenuti alla segnalazione all'autorità giudiziaria del fatto ed alla costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario conseguente. Il personale vittima di un'aggressione di cui al primo periodo ha diritto ad accedere alla medesima tutela legale prevista per i dirigenti responsabili della struttura presso cui presta la propria attività lavorativa.
  2. Il personale vittima di un'aggressione di cui al medesimo articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.
  3. Durante il periodo di congedo di cui al comma 2, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenzialePag. 118 competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
  4. Il congedo di cui al comma 2 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante le maggiori entrate di cui agli introiti dalle spese legali di cui al comma 1.
*8.08. Zanella.
*8.09. Marianna Ricciardi.

(Inammissibile per estraneità di materia e in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233)

  1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, l'articolo 38-bis è abrogato.
8.010. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. All'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi di cui all'articolo 1 nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al fine di provvedere ad eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente legge, accertati annualmente con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, per la pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca, in sede di legge di bilancio vengono individuate le eventuali maggiori risorse necessarie al fine di garantire la piena ed effettiva realizzazione degli obiettivi delle deleghe di cui all'articolo 1, alle quali si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate assicurate da variazioni delle aliquote di imposta e da riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
9.3. Zanella.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

Pag. 119

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. All'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi di cui all'articolo 1 nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al fine di provvedere ad eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, accertati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, per la pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca, in sede di legge di bilancio, vengono individuate le eventuali maggiori risorse necessarie al fine di garantire la piena ed effettiva realizzazione degli obiettivi delle deleghe di cui all'articolo 1.
9.4. Zanella.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le parole: e finali.
9.01. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.