ALLEGATO 1
Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.
EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 5.
Al comma 1, dopo le parole: previste dall'articolo 3 aggiungere le seguenti: e, ravvisandone la necessità, di quelle previste dall'articolo 4.
5.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, nei casi di cui all'articolo 7, comma 1-bis, al prefetto del luogo dove dimorano i destinatari delle misure.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Nei casi di grave e imminente pericolo per l'incolumità fisica, le misure di cui all'articolo 3, comma 1, nelle more dell'adozione del programma di cui all'articolo 6, comma 5, sono attuate dal prefetto del luogo dove dimorano i destinatari delle misure.
5.2. La Relatrice.
ART. 10.
Al comma 1, sostituire le parole: comma 1-bis con le seguenti: comma 2.
10.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e si ravvisi un pregiudizio per la loro integrità psicofisica.
10.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
ALLEGATO 2
Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore. C. 2050, approvata dal Senato, e C. 2053 Varchi.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 153 del codice di procedura civile, in materia di improrogabilità dei termini perentori)
1. All'articolo 153 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a lui non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di calendario del processo)
1. All'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando il difensore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo di posta elettronica certificata nei medesimi termini, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza».
Art. 3.
(Modifica all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia di impedimento a comparire del difensore)
1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-ter. Agli effetti di cui al comma 5 costituiscono legittimo impedimento del difensore:
a) l'adozione nazionale e internazionale nonché l'affidamento del minore, avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
Pag. 33b) i comprovati motivi di salute propri, della prole, del coniuge e dei parenti o affini entro il secondo grado di parentela;
c) l'assistenza prestata a familiari con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992, o che siano affetti da patologie invalidanti;
d) un precedente e concomitante impegno professionale documentato.».
ALLEGATO 3
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84.
PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE
ART. 2.
Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 9) con il seguente:
9) che nelle società tra avvocati i titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto debbano essere avvocati iscritti nell'albo ovvero avvocati iscritti nell'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni e che la quota di partecipazione agli utili spettante ai soci della società tra avvocati sia sempre proporzionale alla quota di partecipazione al capitale.
*2.31. (Nuova formulazione) Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
*2.32. (Nuova formulazione) Matone, Morrone, Sudano.
*2.33. (Nuova formulazione) Romano.
*2.34. (Nuova formulazione) Raimondo, Pellicini, Michelotti.
ALLEGATO 4
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. C. 2628 Governo e C. 233 Pittalis.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove il suddetto parere sia reso con osservazioni e queste ultime non siano recepite dal relativo decreto, lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per un nuovo ed ulteriore parere.
1.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.
ART. 2.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) introdurre una definizione costituzionalmente orientata che, valorizzando la funzione economico-sociale del commercialista e dell'esperto contabile, identifichi le specifiche competenze della professione, anche alla luce delle evoluzioni normative e di mercato, con individuazione delle attività costituenti l'oggetto della professione, indicando le attività riservate ovvero esclusive, ferme le specifiche che connotano tipicamente la professione di dottore commercialista e di esperto contabile nell'ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e della crisi d'impresa.
2.1. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: della professione di dottore commercialista e di esperto contabile aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa europea e dei trattati internazionali.
2.2. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: finanziario aggiungere la seguente: , giuslavoristico.
2.3. Almici.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: crisi d'impresa aggiungere le seguenti: nonché in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Conseguentemente, alla medesima lettera a), sopprimere le seguenti parole: o alle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
2.4. Bellomo.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: crisi d'impresa aggiungere le seguenti: nonché in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
2.5. Gallo.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: crisi d'impresa aggiungere le seguenti: , raccordando gli elenchi e i sotto-albi in coerenza con la disciplina vigente in materia di specializzazioni.
2.6. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , ferme restando le competenze fino alla fine della lettera.
2.7. Dori.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: o alle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
2.8. Almici.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nell'esercizio della professione in forma associata l'incarico professionale è conferito al singolo professionista che lo esegue, assumendone la titolarità e la piena responsabilità. In ogni caso, il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, non può introdurre limitazioni, vincoli organizzativi o requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, né incidere sulla libertà di organizzazione societaria e sulla disciplina codicistica delle società tra professionisti.
2.10. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere che i redditi del professionista derivanti dall'esercizio della professione in forma associata o in forma societaria provenienti dalla partecipazione del professionista a società tra professionisti o reti tra professionisti siano sempre qualificati come redditi da lavoro autonomo, con applicazione dei regimi fiscali agevolativi previsti, compreso il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a euro 207 milioni per l'anno 2026, euro 102 milioni per l'anno 2027 ed euro 161 milioni a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: è adottato aggiungere le seguenti: , salvo quanto disposto dalla lettera b-bis),
2.11. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: riordinare con la seguente: modificare.
Conseguentemente, alla medesima lettera c), sostituire le parole: anche individuando ipotesi di deroga temporanea in casi specifici con le seguenti: nel rispetto dei limiti e delle facoltà previsti dalla normativa dell'Unione europea.
2.12. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: esperto contabile aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa dell'Unione europea e dei trattati internazionali.
2.13. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: esperto contabile aggiungere le seguenti: , in coerenza con i principi dell'ordinamento europeo e con le relative interpretazioni giurisprudenziali.
2.14. Dori.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei quali è esclusa l'esistenza in concreto di un effettivo conflitto di interessi con l'attività del professionista e prevedere che:
1) la deroga non possa essere concessa nel caso in cui venga compromessa Pag. 37l'autonomia, l'indipendenza e la libertà intellettuale del professionista;
2) il professionista debba dichiarare preventivamente all'ordine di appartenenza e al cliente l'esistenza di eventuali interessi personali, finanziari o familiari che potrebbero interferire con l'incarico, adottando le misure necessarie per evitare condizionamenti o interferenze.
2.15. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo che la disciplina di dettaglio delle incompatibilità sia adottata con regolamento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dall'assemblea dei presidenti degli ordini territoriali e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia.
2.16. Almici.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in modo tassativo e tipizzato, a tutela dell'indipendenza, dell'imparzialità e della funzione pubblicistica della professione.
2.17. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) fermo restando quanto disposto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49, prevedere che:
1) la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera, purché il compenso sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto specifico e alle caratteristiche delle prestazioni professionali, tenendo conto della natura dell'incarico, del grado di responsabilità professionale e dell'idoneità del professionista a rispondere concretamente alle richieste di risarcimento dei danni;
2) sia garantito in ogni caso il rispetto del principio dell'equo compenso, contemplando la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera;
3) siano aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della giustizia, da adottare su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, specifici parametri per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria, al fine di assicurarne l'adeguamento all'evoluzione del contesto economico e renderli completi, esaustivi e coerenti con le competenze tecniche richieste;
4) sia predisposto un adeguato sistema di controlli volto a garantire l'effettiva, completa e generale applicazione delle misure attuative della presente lettera.
2.18. Gianassi, Gribaudo, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: equo compenso aggiungere le seguenti: , affermando il principio dell'onerosità dell'incarico professionale ed escludendo la previsione di prestazioni gratuite o simboliche in contrasto con i principi deontologici.
2.19. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: e prevedendo che i regolamenti adottati dal Consiglio nazionale garantiscano con le seguenti: prevedendo l'obbligo inderogabile, qualora, alla data di indizione delle elezioni, gli iscritti all'Albo che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età rappresentino almeno il quindici per cento del totale degli iscritti, di riservare a tale fascia generazionale una quota non inferiore a un quinto dei componenti elettivi e prevedendo che i regolamenti adottati Pag. 38dal Consiglio nazionale non possano derogare a tale obbligo e debbano garantire.
2.20. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.
Al comma 1 lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che permettano il raggiungimento della parità di genere negli organi elettivi non monocratici;
2.21. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) prevedere che, per le elezioni in ambito locale del presidente e del consiglio, in osservanza dell'autonomia degli ordini territoriali, ciascun ordine, nella propria circoscrizione, abbia la facoltà di allestire, oltre ad un seggio presso la propria sede, uno o più seggi esterni alla sede medesima nonché, in via alternativa, a consentire forme di voto telematico a distanza, avvalendosi di piattaforme certificate che garantiscano il rispetto dei principi della segretezza e della libertà del voto;
2.22. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:
f) ferma la natura di secondo livello delle elezioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con elettorato attivo attribuito ai Consigli degli ordini territoriali, rivedere le modalità operative delle elezioni del CNDCEC, in coerenza con l'obiettivo della transizione digitale, che garantiscano il rispetto dei principi della segretezza, della libertà del voto e della contemporaneità dello stesso;.
2.23. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: digitale, mediante la previsione fino alla fine della lettera, con le seguenti: digitale:
1) mantenendo ferma per gli ordini territoriali la facoltà di prevedere esclusivamente che le operazioni di voto avvengano in presenza;
2) prevedendo anche la modalità telematica a distanza per l'espressione del voto in via facoltativa e alternativa stabilendo, in tal caso, che l'ordine territoriale determini, con propria deliberazione, la piattaforma di voto elettronico da utilizzare, che garantisca il rispetto dei principi di segretezza, libertà, personalità del voto, nonché sicurezza, verificabilità e trasparenza delle procedure;
3) escludendo che regolamenti del Consiglio nazionale o altri atti di natura non legislativa possano individuare una piattaforma unica o comunque introdurre vincoli o altre imposizioni nella scelta autonoma di ciascun ordine professionale.
2.24. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) tutelare gli ordini territoriali, rafforzandone presenza e competenze quale ineludibile presidio in ogni circoscrizione di tribunale e rivedere la composizione dei consigli degli ordini territoriali e del Consiglio Nazionale, prevedendo una rappresentanza della minoranza con attribuzione di seggi condizionata al conseguimento di una soglia minima di preferenza, applicando per livello nazionale e locale gli stessi criteri e quantità;.
2.25. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: in relazione al numero degli iscritti aggiungere le seguenti: , fermo restando il divieto di accorpamenti, soppressioni o modifiche degli ambiti territoriali degli ordini medesimi e garantendo in ogni caso il mantenimento Pag. 39di almeno un ordine territoriale in ciascun capoluogo di provincia,
2.26. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: due mandati consecutivi aggiungere le seguenti: , valida anche per il presidente e i consiglieri.
2.27. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: mandati consecutivi aggiungere la seguente: quadriennali.
2.28. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: e razionalizzandola fino alla fine della lettera.
2.29. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.
Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:
l) aggiornare le attribuzioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali, ove necessario, in ragione dell'evoluzione della legislazione e dei conseguenti cambiamenti nella disciplina della professione, prevedendo altresì che il conto preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili siano sottoposti all'approvazione dei consigli degli ordini territoriali tramite i propri presidenti, o di componenti del consiglio su delega del presidente riuniti in apposita assemblea e con diritto di voto uguale a quello spettante nelle elezioni del Consiglio nazionale;.
2.30. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: competenze con la seguente: attribuzioni
Conseguentemente, alla medesima lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo il rispetto delle prerogative e delle autonomie degli ordini territoriali, ai cui consigli dovrà essere attribuito il controllo contabile sul Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili tramite l'approvazione dei bilanci dello stesso, i quali dovranno essere improntati al principio di economicità e di parametrazione delle spese solo a quanto necessario per il proprio funzionamento, rimettendo agli ordini territoriali anche l'eventuale riconoscimento di compensi ed emolumenti per le cariche di presidente, consigliere e revisori nazionali.
2.31. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) rivedere la disciplina riguardante le cause di decadenza dalla carica di componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali, prevedendo, in particolare, che sia causa di decadenza automatica la candidatura alle elezioni politiche nazionali ovvero l'assunzione di cariche di governo a livello nazionale;.
2.32. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: prevedendo, in particolare, che esse operino anche nel caso di condanna non definitiva, per reati dolosi puniti nel massimo con una pena non inferiore a tre anni, nonché per reati propri dell'attività professionale, nel rispetto del principio di tipicità delle cause, della tassatività delle fattispecie e dell'applicazione delle garanzie procedimentali.
2.33. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera n), dopo le parole: relativi procedimenti aggiungere le seguenti: prevedendo altresì la puntuale individuazione delle cause di incompatibilità tra la carica di componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la carica di componente del Consiglio di disciplina nazionale,
2.34. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , del diritto di difesa, dei principi di tipicità degli illeciti disciplinari e proporzionalità delle relative sanzioni.
2.35. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.
Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:
p) prevedere la possibilità di specializzazioni, solo previo riconoscimento di esclusive ed unicamente in materie differenti rispetto a quelle che già rientrano nelle competenze dei commercialisti e degli esperti contabili, nonché differenti da quelle già oggetto di formazione abilitante annuale, secondo la normativa vigente;.
2.36. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, lettera p), dopo le parole: Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili aggiungere le seguenti: , assicurando che le specializzazioni non comportino riserve di attività interne al medesimo Albo, né limitazioni all'esercizio della professione o forme di gerarchizzazione tra gli iscritti, e che la relativa disciplina sia fondata su criteri oggettivi, trasparenti e uniformi,
2.37. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.
Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: , evitando la proliferazione di sotto-albi o elenchi professionali autonomi e prevedendo una chiara perimetrazione delle funzioni delle figure specialistiche.
2.38. Almici.
Al comma 1, sostituire lettera q) con la seguente:
q) rivedere le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione, prevedendo l'integrazione tra formazione universitaria ed esperienza professionale, assicurando che almeno dodici mesi del tirocinio siano svolti successivamente al conseguimento del titolo di studio universitario, garantendo adeguate forme di remunerazione del tirocinio professionale e prevedendo misure di incentivazione, anche di natura fiscale o contributiva, a favore degli studi professionali che ospitano tirocinanti.
2.39. Almici.
(Inammissibile per carenza di quantificazione e copertura finanziaria)
Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:
q) prevedere che, al fine di consentire al tirocinante di avere una prospettiva anche temporale certa per l'esercizio dell'attività professionale e fermo restando la necessità di un congruo periodo di tirocinio post-laurea, il superamento dell'esame di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile consenta l'esercizio della professione senza limitazioni connesse all'anzianità di iscrizione.
2.40. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le parole: , garantendo in ogni caso la qualità della formazione, la coerenza del tirocinio con le attività professionali e l'assenzaPag. 41 di automatismi che incidano sull'abilitazione all'esercizio della professione.
2.41. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.
Al comma 1, sopprimere la lettera r).
*2.42. Dori.
*2.43. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera r), sopprimere la seguente parola: eventualmente.
Conseguentemente, alla medesima lettera r), sopprimere le parole da: se non coperti fino alla fine della lettera.
2.44. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.
Al comma 1, sopprimere la lettera s).
2.45. Bellomo.
Al comma 1, lettera s), sostituire la parola: consiliatura con le seguenti: durata quadriennale del mandato.
2.46. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
s-bis) prevedere, nell'ambito della disciplina dell'ordinamento della professione, l'incompatibilità tra la carica di componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ivi compresa la carica di Presidente, e il contemporaneo svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici, società a partecipazione pubblica, nonché incarichi conferiti per designazione o nomina ministeriale o parlamentare, al fine di garantire l'indipendenza, l'autonomia e l'imparzialità dell'organo di rappresentanza istituzionale della professione.
2.47. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
s-bis) prevedere che il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili siano sottoposti all'esame e all'approvazione dell'assemblea dei presidenti degli ordini territoriali, quale sede di raccordo istituzionale e di rappresentanza degli iscritti, al fine di favorire la condivisione delle scelte di programmazione economico-finanziaria e rafforzare i principi di trasparenza, partecipazione e responsabilità nella gestione delle risorse dell'ente.
2.48. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
s-bis) prevedere, nell'ambito dell'ordinamento della professione, una disciplina organica dei comitati per le pari opportunità presso gli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, assicurandone il riconoscimento normativo, l'autonomia funzionale e organizzativa, nonché il ruolo di promozione, vigilanza e proposta in materia di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni, anche attraverso forme di coordinamento a livello nazionale.
2.49. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.