ALLEGATO 1
Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale. C. 2564 cost. Governo e abb.
PARERE APPROVATO
La VIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge costituzionale C. 2564, recante modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale, adottato come testo base nella seduta del 22 ottobre 2025, a cui sono abbinate le proposte di legge costituzionali C. 278 Morassut, C. 514 Barelli, C. 1241 Morassut e C. 2001 Giachetti;
considerato che il disegno di legge costituzionale inserisce Roma Capitale tra i livelli di governo di cui si compone la Repubblica e disciplina l'attribuzione di poteri e funzioni nonché di un ordinamento speciale rispetto agli altri enti territoriali, tenuto conto dell'esigenza di dotare la capitale della Repubblica di un modello organizzativo adeguato alle sue peculiarità;
valutato che il disegno di legge attribuisce a Roma Capitale la potestà legislativa in una pluralità di materie tra le quali il governo del territorio, la valorizzazione dei beni ambientali e l'edilizia residenziale pubblica;
evidenziato che la potestà legislativa attribuita a Roma Capitale è esercitata, nelle materie di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato e, nelle altre materie di competenza residuale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici. C. 1786 Padovani e abb. C. 2209 L'Abbate.
EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 1.
Al comma 1, capoverso comma 2-ter, sostituire la parola: emanare con la seguente: adottare e sostituire le parole da: i tempi fino a: tecnici con le seguenti: i requisiti di sicurezza e le modalità con cui possono essere messi a disposizione delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti tecnologici.
*1.2. (Nuova formulazione) Ferrari.
*1.3. (Nuova formulazione) L'Abbate.
Al comma 1, capoverso comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.9. Il Relatore.
ALLEGATO 3
Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta. C. 2111 Milani.
EMENDAMENTO APPROVATO
ART. 2
All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). – 1. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.4. Il Relatore.