ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di terapie digitali. Testo unificato C. 1208 e abb.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1208, C. 2095 e C. 2220, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, recante disposizioni in materia di terapie digitali;
tenuto conto che l'articolo 1 definisce le terapie digitali come i dispositivi medici software marcati CE ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, destinati ad attenuare o trattare una malattia, un disturbo di salute, una lesione o una disabilità, generando un impatto positivo sulla salute;
rammentato che il citato regolamento disciplina la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici per uso umano e degli accessori per tali dispositivi nell'Unione, e prevede, all'articolo 20, che i dispositivi (diversi da quelli su misura od oggetto di indagine) ritenuti conformi alle prescrizioni del regolamento medesimo recano la marcatura CE di conformità;
considerato che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2809, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali. Atto n. 378.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2809, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (Atto n. 378);
considerato che lo schema di decreto legislativo attua la delega conferita dalla legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), che fissa specifici princìpi e criteri direttivi per il recepimento delle direttive (UE) 2024/2811 e 2024/2809;
considerato che lo schema di decreto legislativo, all'articolo 1, introduce modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 58 del 1998 (c.d. «Testo unico in materia di intermediazione finanziaria – TUF») che disciplinano i criteri generali per la ricerca in materia di investimenti, al fine di recepire il contenuto della direttiva (UE) 2024/2811, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali;
considerato che lo schema di decreto legislativo, all'articolo 2, introduce modifiche alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2809 (c.d. «Listing Act»), in attuazione della delega di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 91 del 2025 (c.d. «legge di delegazione europea 2024») al fine di introdurre delle modifiche in materia di accesso delle piccole e medie imprese ai capitali;
rilevato che lo schema di decreto legislativo non presenta disposizioni incompatibili con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura e certificazione e determinate norme relative agli scambi con i paesi terzi. COM(2025) 780 final.
DOCUMENTO APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura e certificazione e determinate norme relative agli scambi con i Paesi terzi (COM(2025) 780 final);
premesso che:
il settore dell'agricoltura biologica nell'Unione europea è in costante crescita e rappresenta una componente strategica della Politica agricola comune, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e della Strategia dal produttore al consumatore;
le misure proposte risultano in linea generale condivisibili, in quanto volte ad evitare perturbazioni negli scambi di prodotti biologici, prorogando fino al 31 dicembre 2036 il riconoscimento dei Paesi terzi equivalenti, che altrimenti scadrebbe alla fine del corrente anno: tale proroga, proposta per un congruo arco di tempo, è quanto mai urgente per evitare incertezze giuridiche dannose per consumatori e operatori del settore;
anche l'aggiornamento delle norme relative all'etichettatura e all'impiego del logo UE dei prodotti biologici va considerato necessario e urgente per evitare gravi ripercussioni sulle catene di approvvigionamento di molti prodotti biologici d'importazione e difficoltà per produttori e importatori dell'UE;
la proposta elimina alcune barriere allo sviluppo della produzione biologica e riduce oneri burocratici non necessari;
rilevato, con riguardo al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alla politica agricola comune;
ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto le disposizioni oggetto di modifica incidono su ambiti – etichettatura, certificazione e scambi commerciali con Paesi terzi – intrinsecamente operanti nel contesto del mercato interno e degli scambi transfrontalieri, ambiti in cui interventi nazionali degli Stati membri non potrebbero garantire la necessaria armonizzazione normativa, rischiando al contrario di compromettere la fiducia dei consumatori e la parità di condizioni tra operatori: pertanto un'iniziativa a livello dell'Unione risulta necessaria e più efficace rispetto a interventi autonomi degli Stati membri;
considerato tuttavia che la Commissione europea non ha effettuato una valutazione di impatto della proposta, richiamando l'urgenza dell'intervento: tale motivazione, già utilizzata in relazione a numerose altre proposte presentate nella legislatura europea in corso, appare tautologica e in evidente contrasto con l'articolo 5 del Protocollo n. 2; la mancanza della valutazione di impatto costituisce infatti un elemento gravissimo, in quanto non consente di ponderare gli indicatori qualitativi e quantitativi alla base delle scelte della Commissione, nonché gli effetti delle misure proposte, in particolare con riferimento agli oneri per gli operatori e all'impatto sul sistema dei controlli;
Pag. 136considerata la proposta parzialmente conforme al principio di proporzionalità, giacché, in particolare, al fine di allineare interamente la proposta a tale principio, sarebbe opportuno modificare la norma che consente, nei prodotti biologici importati in regime di equivalenza, una soglia del 5 per cento di ingredienti non conformi agli standard biologici dell'UE ed introdurre norme che consentano agli Stati membri di introdurre deroghe volte a consentire l'utilizzo nell'acquacoltura biologica di avannotti non biologici, alla luce dell'accertata carenza di novellame biologico;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.
ALLEGATO 4
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure volte ad agevolare il trasporto di materiali, merci e personale militari in tutta l'Unione. COM(2025) 847 final.
DOCUMENTO APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure volte ad agevolare il trasporto di materiali, merci e personale militari in tutta l'Unione (COM(2025) 847 final);
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;
premesso che:
la proposta si colloca nel quadro delle iniziative volte al rafforzamento della capacità europea di risposta in materia di sicurezza e difesa, in un contesto internazionale caratterizzato da crescente instabilità e da un accresciuto fabbisogno di prontezza operativa;
il Libro bianco sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 comprende la mobilità militare tra i settori strategici prioritari per il rafforzamento della cooperazione europea nel settore della difesa;
le norme degli Stati membri relative al trasporto militare mancano, a livello giuridico ed amministrativo, delle necessarie misure di coordinamento transfrontaliero, strutturale e organico, rendendo inefficienti, malgrado il buon livello di preparazione materiale, sistemi e operazioni di trasporto tra uno Stato e l'altro;
iniziative unilaterali o accordi bilaterali tra Stati membri non sarebbero idonei a garantire livelli adeguati di interoperabilità, prevedibilità e rapidità delle procedure autorizzative, fondamentali per una risposta europea coerente e rapida alle crisi;
per l'uso prevalente di infrastrutture civili, appare necessario assicurare procedure uniformi e tempi certi, al fine di garantire il minor detrimento possibile alla popolazione e agli operatori economici;
la proposta introduce un sistema europeo di risposta rafforzata per la mobilità militare, cosiddetto EMERS, che richiede, per sua natura, un coordinamento sovranazionale, per evitare interruzioni nelle catene di trasporto;
la proposta è volta ad introdurre norme idonee a dare attuazione al coordinamento tra gli Stati membri dell'UE senza pregiudizio della loro sovranità in materia di difesa, in particolare quanto alla facoltà di concedere o negare l'autorizzazione al transito sul proprio territorio a truppe straniere, ancorché di Stati membri dell'Unione;
l'entrata in vigore del regolamento proposto dovrà essere seguita da un opportuno coordinamento con la normativa nazionale, nonché dall'integrazione della piattaforma digitale europea per le autorizzazioni dei movimenti con punti di contatto nazionali, e che il rilascio di autorizzazioni permanenti o ad hoc non potrà essere interpretato come attestazione di adeguatezza dell'infrastruttura al trasporto militare;
considerato che:
non è stata effettuata una valutazione di impatto della proposta, motivata Pag. 138dalla Commissione europea con l'urgenza dell'intervento;
pur comprendendo le esigenze di rapidità connesse al contesto geopolitico, tale scelta costituisce un elemento critico, in quanto non consente di valutare appieno gli effetti delle misure proposte sotto il profilo economico, amministrativo e infrastrutturale;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica della proposta è correttamente individuata negli articoli 91 e 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla politica comune dei trasporti;
ritenuta la proposta in esame conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi perseguiti – consistenti nel garantire interoperabilità normativa, standardizzazione procedurale e rapidità dei movimenti militari tra Stati membri – presentano natura intrinsecamente transnazionale e non potrebbero essere conseguiti in misura sufficiente mediante interventi autonomi degli Stati membri;
tenuto conto che:
l'azione a livello dell'Unione risulta, come recentemente sottolineato anche dalla Corte dei conti europea nelle proprie analisi, necessaria e più efficace rispetto ad interventi autonomi degli Stati membri al fine di rimuovere gli ostacoli alla mobilità militare;
il valore aggiunto dell'iniziativa legislativa dell'Unione risiede nella sua idoneità a garantire, tramite misure di coordinamento, l'integrazione amministrativa e operativa indispensabile per una migliore attuazione di decisioni sovrane degli Stati membri, nonché nell'introduzione di nuovi strumenti comuni a livello dell'Unione, quali il Sistema europeo di risposta rafforzata alla mobilità militare (EMERS) e la previsione della riserva di capacità di mobilità militare non realizzabili efficacemente su base esclusivamente nazionale;
considerata la proposta conforme al principio di proporzionalità, in quanto le misure proposte rappresentano un punto di equilibrio tra l'esigenza di introdurre norme e procedure comuni e la primaria responsabilità degli Stati membri in materia di mobilità militare, nel pieno rispetto della sovranità di questi ultimi: le nuove norme mirano ad assicurare un ottimale coordinamento delle decisioni autonomamente assunte a livello nazionale rispetto all'impiego e al dispiegamento delle proprie forze armate e dei loro mezzi militari; esse contemperano inoltre la duplice esigenza di agevolare le operazioni di trasporto militare e di attenuare al massimo il loro impatto sui trasporti civili;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.