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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2026
651.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 46

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. C. 1562 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1562, adottata come testo base, recante «Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione», cui sono abbinate le proposte di legge C. 1169 e C. 2181;

   rilevato che:

    la proposta di legge, composta di 19 articoli, suddivisi in 6 Capi, individua l'oggetto e le finalità del provvedimento (articolo 1);

    reca disposizioni in merito alla ricognizione – da parte di comuni ed enti territoriali – del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale e alla rilevazione del fabbisogno abitativo (articolo 2), nonché alla creazione di una banca dati del patrimonio edilizio inutilizzato (articolo 3);

    reca disposizioni per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, istituendo un fondo per il recupero e la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e prescrivendo che un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, definisca modalità di assegnazione, erogazione, revoca dei finanziamenti e di monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo (articolo 4);

    disciplina, in caso di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione dei citati programmi, le modalità di esercizio del potere sostitutivo, che può essere esercitato anche mediante l'adozione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di ordinanze motivate che deroghino alla legislazione regionale (articolo 5);

    prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in tema di monitoraggio e mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (articolo 6);

    promuove la realizzazione di un programma pluriennale straordinario di edilizia popolare, denominato «programma Abita», prevedendo che la relativa disciplina attuativa sia contenuta in un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 7);

    istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il comitato esecutivo per il programma Abita, stabilendo che sulla proposta di programma – predisposta dal comitato – sia acquisito il parere della Conferenza unificata (articolo 8);

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    prevede l'istituzione del Fondo per il programma Abita e reca le relative disposizioni finanziarie (articolo 9);

    disciplina le modalità di assegnazione e di acquisto degli alloggi realizzati nell'ambito del citato programma (articolo 10);

    prevede incentivi per l'edilizia residenziale pubblica e sociale (articoli 11, 12 e 13), istituendo a tal fine un fondo per sostenere la creazione di comunità energetiche rinnovabili (CER) e l'acquisto di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, prevedendo che un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fondo perduto (articolo 14);

    istituisce il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, prevedendo che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, disciplini il funzionamento del Fondo (articolo 15);

    istituisce il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, rinviando parte della relativa disciplina a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (articolo 16);

    prevede verifiche fiscali e patrimoniali periodiche nei confronti dei soggetti beneficiari dei fondi istituiti dal provvedimento (articolo 17);

    reca le disposizioni finali (articolo 18) e finanziarie, relative alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 16 (articolo 19);

   ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia «governo del territorio», attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

    i profili tradizionalmente concernenti l'urbanistica e l'edilizia costituiscono, secondo la giurisprudenza costituzionale, il nucleo duro della materia «governo del territorio»;

    si ravvisa un intreccio di competenze nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, rispetto alla quale la Corte costituzionale chiarisce che gli spazi normativi coperti dalla potestà legislativa dello Stato sono, da una parte, la determinazione di quei livelli minimali di fabbisogno abitativo che siano strettamente inerenti al nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) e, dall'altra, la fissazione di princìpi generali (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), entro i quali le regioni possono esercitare validamente la loro competenza a programmare e realizzare in concreto insediamenti di edilizia residenziale pubblica;

    integrandosi e completandosi reciprocamente tali competenze, il provvedimento prevede, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in alcuni casi (articoli 4, comma 2, 5, comma 3, 7, comma 4) l'intesa in sede di Conferenza unificata, in altri casi (articoli 6, comma 1, 15, comma 5, 16, comma 6) il parere della Conferenza Stato-regioni, nonché, all'articolo 8, comma 2, il parere della Conferenza unificata sulla proposta di programma nazionale pluriennale straordinario di edilizia residenziale sociale (Abita);

    le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 attengono alla materia «sistema tributarioPag. 48 e contabile dello Stato», attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

    le disposizioni di cui all'articolo 14 disciplinano profili concernenti la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

    a tal riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento all'articolo 14, comma 2, che rimette a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e per l'acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da mettere al servizio delle medesime comunità da parte degli ex IACP comunque denominati, nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere, all'articolo 8, comma 2, anziché il parere, la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'approvazione del programma Abita, anche in analogia con quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, poiché quest'ultimo appare incidere prevalentemente su competenze legislative concorrenti;

   b) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere, all'articolo 14, comma 2, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento al procedimento di adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e per l'acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da mettere al servizio delle medesime comunità da parte degli ex IACP comunque denominati, nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti.

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ALLEGATO 2

DL 21/2026: Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico. C. 2809 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 2809, di conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico;

   rilevato che:

    il provvedimento, costituito da dodici articoli, introduce un contributo straordinario per sostenere i costi di acquisto dell'energia elettrica delle famiglie; reca misure urgenti per la riduzione della componente ASOS (destinata al sostegno delle fonti rinnovabili) sulla bolletta elettrica e per il sostegno alle utenze non domestiche; dispone per i periodi d'imposta 2026 e 2027 l'incremento dell'aliquota IRAP applicabile a specifici soggetti operanti nel comparto energetico, destinando le risorse derivanti alla riduzione della componente ASOS della bolletta elettrica in favore di determinate categorie di utenze non domestiche; introduce un insieme di misure volte a favorire la stipula da parte delle imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese, di contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine (PPA e forme analoghe); reca disposizioni volte a ridurre l'impatto derivante dall'applicazione dei prezzi minimi garantiti (PMG) per gli impianti alimentati da biogas, biomassa e bioliquidi sostenibili sulla già richiamata componente ASOS della bolletta elettrica;

    il provvedimento, inoltre, introduce misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica; interviene in materia di connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, al fine di risolvere il problema della cosiddetta saturazione virtuale della rete elettrica; prevede un procedimento unico per autorizzare la realizzazione e l'ampliamento dei centri dati, nonché delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione; introduce disposizioni urgenti per abbattere il prezzo della bolletta del gas per le imprese; promuove la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas; reca misure urgenti per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie;

   ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    le disposizioni recate dal provvedimento appaiono prevalentemente riconducibili alla competenza concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), nonché alla competenza esclusiva statale in materia di concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione);

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    in merito alla materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia, la Corte costituzionale ha chiarito che «l'espressione utilizzata nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione debba ritenersi corrispondere alla nozione di “settore energetico”, così come alla nozione di “politica energetica nazionale”» (sentenza n. 383 del 2005);

    a tale proposito, la Corte ha rilevato che la riforma operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha introdotto la competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», ma spetta comunque allo Stato intervenire in via esclusiva sugli aspetti riconducibili agli ambiti di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – come per le procedure di assegnazione delle concessioni, che rientrano nella tutela della concorrenza (Corte cost. sentenza n. 1 del 2008) – oltre che stabilire i principi fondamentali per la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia (sentenza 383 del 2005 e sentenza 117 del 2022);

    in linea generale, il giudice costituzionale giustifica e legittima, con riferimento al settore energetico, la norma che attribuisce maggiori poteri amministrativi ad organi statali, in quanto ritenuti gli unici a cui non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e quindi idonei ad operare in modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale, seppure a determinate condizioni. Secondo costante giurisprudenza, infatti, la disciplina statale può conferire allo Stato il potere di emanare degli indirizzi ed anche di incidere indirettamente ed in modo significativo sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali (Corte cost. sentenza n. 383 del 2005 e Corte cost. sentenza n. 303 del 2003);

    con riferimento a specifiche previsioni contenute rispettivamente negli articoli 3 e 8 del decreto in esame, assume rilievo anche la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato e in materia di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione;

    a fronte di tale intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

     l'articolo 8, ascrivibile alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (articolo 117, terzo comma, Cost.), individua al comma 8 nella regione territorialmente interessata l'autorità competente per l'autorizzazione delle opere di connessione relative a progetti di centri-dati che necessitino di connessione di utenza con tensione superiore a 220 kV e che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano già ottenuto i titoli abilitativi necessari;

     l'articolo 11, al comma 1, lettera c), prevede che il rilascio, la modifica o il rinnovo di concessioni finalizzate alla ripresa o all'aumento della produzione di gas siano effettuati alla luce di un procedimento autorizzativo unico attraverso un'apposita conferenza di servizi. Qualora tale procedimento riguardi programmi di produzione ovvero opere di terraferma, è obbligatoria l'acquisizione dell'intesa della regione territorialmente interessata nell'ambito di tale conferenza dei servizi;

   per quanto attiene al rispetto degli altri princìpi costituzionali:

    vengono altresì in rilievo i principi in materia di tutela dell'ambiente ai sensi dell'articolo 9 e di regolazione dei mercati ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti. C. 1704 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 1704, recante «Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti», nel testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

   rilevato che:

    il provvedimento si inserisce nel panorama normativo volto alla tutela del consumatore ed è finalizzato a garantire una maggiore trasparenza tramite la regolamentazione delle pratiche commerciali poste in essere da produttori e professionisti in relazione alla promozione, vendita o fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a soggetti operanti nel settore della beneficenza;

    secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, il provvedimento risponde, in particolare, all'esigenza di garantire che i consumatori ricevano informazioni chiare e non ingannevoli in relazione alle iniziative solidaristiche attuate da produttori e professionisti;

   ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

    il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere e) e l), della Costituzione, entrambe di esclusiva competenza statale, nonché, con riferimento all'attribuzione di poteri sanzionatori all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla materia di competenza esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo, C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: funzioni fondamentali della polizia locale con le seguenti: funzioni di polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane.
*2.3. Alessandro Colucci, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Urzì, De Corato.
*2.4. (Nuova formulazione) Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*2.5. (Nuova formulazione) Paolo Emilio Russo, Gentile.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: alla relativa qualifica, aggiungere le seguenti: con la valorizzazione, per il personale della polizia locale in possesso dei requisiti professionali e formativi prescritti, dell'esperienza maturata con pieno merito nel corpo di polizia locale di appartenenza,.
*3.13. (Nuova formulazione) Paolo Emilio Russo, Gentile.
*3.20. (Nuova formulazione) Bordonali, Iezzi, Bof, Ravetto, Ziello.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) il conferimento dell'incarico a tempo determinato;
**3.21. Paolo Emilio Russo.
**3.24. (Nuova formulazione) Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) ricognizione della disciplina del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto dalle amministrazioni locali quali datori di lavoro, prevedendo in particolare che vengano individuati specifici capitoli dedicati ai rischi derivanti da aggressione fisica, colluttazione e minaccia a mano armata connessi allo svolgimento di:

    1) trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e accertamenti sanitari obbligatori (ASO);

    2) attività di presidio del territorio, posti di controllo e rilievo di sinistri stradali;

    3) interventi di concorso nel mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;

    4) contrasto ai fenomeni di degrado urbano e spaccio di sostanze stupefacenti.
3.70. (Nuova formulazione) Bordonali, Iezzi, Bof, Ravetto, Ziello.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi, senza licenza, per ragioni di servizio o anche fuori dal servizio purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, ovvero anche al di fuori di tale ambito per Pag. 53esigenze di mobilità connesse alle predette ragioni di servizio e al proprio luogo di dimora abituale e nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), alla tenuta e alla custodia dell'armamento, nonché ai casi di revoca o di sospensione dell'affidamento delle armi.
3.93. Bordonali, Iezzi, Alessandro Colucci, Paolo Emilio Russo, Urzì, De Corato.