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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2026
651.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
Pag. 126

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Atto n. 379.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Atto n. 379.

DELIBERAZIONE APPROVATA

  La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (Atto n. 379);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere alla raccolta e al trattamento dei dati sul divario retributivo di genere tra lavoratori di sesso maschile e femminile, che dovranno essere comunicati, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, dai datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 100 dipendenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    le disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 1, sono coordinate con quelle del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, in quanto esse prevedono un'implementazione qualitativa di dati che già sono comunicati ai sensi dell'articolo 46 del medesimo codice, disponendo l'applicazione degli ulteriori obblighi informativi a una platea di soggetti più ristretta rispetto a quella delle aziende pubbliche e private con oltre 50 dipendenti che, ai sensi del richiamato articolo 46, sono tenute alla redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile;

    in particolare, come risulta dalle più aggiornate informazioni disponibili nell'Archivio statistico delle imprese attive, le imprese private che occupano oltre 100 dipendenti sono pari a 13.863, mentre le istituzioni pubbliche che impiegano oltre 50 dipendenti sono 2.393, non essendo possibile isolare i dati relativi alle istituzioni pubbliche con oltre 100 dipendenti;

    per tali ragioni, il predetto Ministero potrà avvalersi del personale e delle infrastrutture digitali esistenti già impiegati per l'adempimento delle attività connesse all'attuazione del predetto articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, che, dal punto di vista strettamente operativo, non differiscono da quelle introdotte con la disposizione in esame;

    le disposizioni del provvedimento non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica in relazione ad eventuali procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano;

    con riferimento alla disposizione di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 9, che demanda all'adozione di appositi decreti ministeriali la definizione, tra l'altro, di eventuali iniziative di formazione a sostegno dei datori di lavoro al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente provvedimento, per quanto concerne i datori di lavoro pubblici eventuali necessità formative saranno realizzate nel quadro dell'ordinaria programmazione Pag. 133dei fabbisogni formativi delle singole amministrazioni e, in ogni caso, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    l'Organismo di monitoraggio istituito dall'articolo 14 potrà provvedere agli adempimenti di propria competenza nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a tal fine avvalendosi del supporto operativo del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in considerazione delle funzioni che tale Dipartimento già svolge in materia di raccolta e monitoraggio di dati relativi alle retribuzioni e alle politiche salariali;

    il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere alle attività inerenti alla trasmissione su base annuale ad Eurostat dei dati nazionali aggiornati per il calcolo del divario retributivo di genere in forma grezza, ai sensi dell'articolo 15 del provvedimento in esame, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un lato ricorrendo alle risorse finanziarie iscritte sui pertinenti capitoli di spesa delle direzioni generali afferenti al suddetto Dipartimento e, dall'altro, avvalendosi di protocolli d'intesa già in essere con altre amministrazioni, ivi incluso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, concernenti l'analisi dei dati,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Atto n. 379.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAI DEPUTATI GUERRA, TORTO, GRIMALDI, BONETTI E FARAONE

  La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (Atto n. 379);

   premesso che:

    lo schema di decreto legislativo in oggetto presenta numerosi disallineamenti con la direttiva (UE) 2023/970, rendendo il recepimento non coerente con la ratio e le finalità della direttiva stessa, nonché con i princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega di cui all'articolo 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;

    alcuni di questi disallineamenti sono stati rilevati anche nel parere approvato dalla XIV Commissione con riferimento in particolare ai seguenti profili che vengono di seguito citati testualmente:

     «la direttiva è applicabile ai datori di lavoro del settore pubblico e privato e a tutti i lavoratori che hanno un contratto o un rapporto di lavoro (articolo 2 della direttiva), mentre il decreto in esame esclude dal proprio campo di applicazione i contratti di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente (articolo 2, comma 2, del decreto);

     mentre la nozione di “retribuzione” risulta coerente nei due testi normativi, la nozione di “livello retributivo” appare onnicomprensiva nella direttiva (articolo 3 della direttiva), laddove il decreto ne esclude i “trattamenti economici individuali non strutturali quali componenti retributive riconosciute su base personale, discrezionale o temporanea non generalizzate all'interno della medesima categoria di lavoratori e fondate su criteri oggettivi individuali” (articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto);

     riguardo alle informazioni fornite dai datori di lavoro sul divario retributivo fra i lavoratori e le lavoratrici, non è oggetto di recepimento esplicito la previsione (di cui all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva) ai cui sensi l'esattezza delle informazioni è confermata dalla dirigenza del datore di lavoro, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori hanno accesso alle metodologie applicate dal datore di lavoro»;

    è possibile aggiungere a quelle evidenziate dalla XIV Commissione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti carenze di recepimento:

     il comma 1 dell'articolo 4 considera l'applicazione di un contratto collettivo nazionale stipulato da organizzazioni comparativamente più rappresentative come presunzione di conformità ai principi di parità retributiva e trasparenza: ma l'esistenza di un sistema di classificazione e inquadramento collettivo formalmente paritario non garantisce di per sé che i criteri adottati siano effettivamente neutrali sotto il profilo del genere e che non vi siano di Pag. 135fatto effetti discriminatori nella concreta distribuzione dei lavoratori nelle categorie professionali, come richiesto dalla direttiva; l'introduzione di una presunzione legale relativa, superabile solo dimostrando trattamenti retributivi individuali discriminatori, incide inoltre sul regime dell'onere della prova, che risulta aggravato per il ricorrente, il quale si trova così a dover superare una presunzione fondata su un dato meramente formale quale l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro: ciò contrasta con la direttiva che, invece, rafforza i meccanismi di inversione dell'onere della prova in caso di violazione degli obblighi di trasparenza;

     il comma 2 del medesimo articolo 4 dello schema, che reca le nozioni di «stesso lavoro» e «lavoro di pari valore», non risulta coerente con quanto specificamente previsto dalla direttiva all'articolo 4, e con lo specifico criterio di delega di cui articolo 9, comma 1, lettera b), della legge 21 febbraio 2024, n. 15: tali nozioni, come da più parti segnalato nel corso delle audizioni parlamentari, fanno riferimento esclusivamente ai livelli retributivi stabiliti dal contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro, con ciò mettendo sullo stesso piano tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro esistenti ed escludendo altri fattori rilevanti ai fini dell'accuratezza della valutazione del valore del lavoro, basata su criteri oggettivi e neutri, fondamentale per l'effettiva individuazione dei divari;

     l'articolo 6, nel prevedere che i datori di lavoro rendano accessibili i criteri di determinazione della retribuzione, dei livelli retributivi, e della progressione economica, introduce un'esenzione per i datori con meno di 50 dipendenti, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/970, che però è riferita ai soli criteri per la progressione economica, e senza tenere conto di quanto indicato dal considerando 35 della direttiva medesima, da cui emerge che gli obblighi di trasparenza possano essere comunque attuati da tali datori di lavoro su richiesta dei lavoratori;

     l'articolo 7 dello schema di decreto, non contiene un'affermazione esplicita del diritto a conoscere il proprio livello retributivo individuale, come invece previsto dal corrispondente articolo 7 della direttiva, con il rischio per il lavoratore di ricevere dati troppo aggregati e poco utili, soprattutto nelle realtà medio-piccole;

     l'articolo 9 non recepisce la previsione di cui all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva che prevede che l'esattezza delle informazioni sia confermata dalla dirigenza del datore di lavoro, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e che questi ultimi abbiano accesso alle metodologie applicate dal datore di lavoro;

     ulteriori criticità pone l'introduzione, sempre al medesimo articolo 9 dello schema di decreto, della possibilità per il datore di lavoro che adotta una «politica salariale unitaria di gruppo» di fornire le suddette informazioni aggregando i dati a livello nazionale, qualora tale modalità consenta una «rappresentazione più affidabile» dei dati: tale previsione, che introduce nozioni e concetti non sufficientemente definiti, deroga al sistema generale di attuazione del principio di parità retributiva, presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea e costituisce una regressione rispetto alla normativa nazionale vigente, che potrebbe essere facilmente rilevata dalla Commissione europea nell'ambito di una procedura di infrazione;

     quanto agli strumenti di tutela, lo schema sostanzialmente rinvia alle norme dell'ordinamento già vigenti in materia, che tuttavia non equivale a una corretta attuazione della direttiva;

     l'articolo 13 dello schema di decreto, nel rinviare all'articolo 41 del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, sembra limitare l'applicazione delle sanzioni nei casi di appalti pubblici e concessioni alle sole discriminazioni accertate, e non anche alla violazione degli obblighi di trasparenza retributiva, come invece richiesto dalla direttiva;

     lo schema non recepisce espressamente la presunzione legale relativa di Pag. 136discriminazione collegata alla violazione degli obblighi di trasparenza, come già rilevato, e disperde sostanzialmente la portata innovativa della direttiva 2023/970 in chiave di accesso probatorio rafforzato;

     analogamente, manca una disciplina del regime prescrizionale coerente con l'articolo 21 della direttiva, che richiede di far decorrere il termine dalla conoscenza effettiva o potenziale degli elementi necessari per far valere la discriminazione, superando la tradizionale logica della stabilità del rapporto e del metus del lavoratore;

     anche il sostegno all'accesso alla giustizia delle vittime di discriminazione non appare pienamente recepito, laddove l'articolo 22 della direttiva richiede agli Stati membri di provvedere affinché gli organi giurisdizionali nazionali possano valutare se la parte ricorrente soccombente abbia avuto motivi ragionevoli per agire, in particolare quando il convenuto non abbia rispettato gli obblighi di trasparenza, e in tal caso escludere la condanna alle spese;

     la direttiva 2023/970 attua il principio generale di parità retributiva tra donne e uomini previsto nei Trattati ed è strettamente collegata alla direttiva 2006/54, già recepita in Italia con la modifica del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, che definisce le nozioni generali di discriminazione e il sistema dei mezzi di tutela per tutte le discriminazioni di sesso o genere, distinto dal sistema di tutela relativi alle ragioni diverse dal sesso o genere, di cui ai decreti legislativi n. 215 e n. 216 del 2003): tuttavia, lo schema proposto non sembra tenere conto adeguatamente del sistema regolativo in vigore né del necessario raccordo tra regole generali e regole specifiche per le sole discriminazioni retributive, e neppure del coordinamento con il sistema complessivo di tutela contro le discriminazioni di genere, incluse quelle intersezionali;

   preso atto che i chiarimenti forniti dal Governo non rispondono all'interrogativo su come si intenda fare fronte ai costi per la finanza pubblica relativi alle procedure di infrazione in cui il nostro paese potrà incorrere in ragione delle diffuse e rilevanti incompletezze e incongruenze del processo di recepimento, configurandosi, pertanto, una violazione dell'articolo 81 della Costituzione,

VALUTA IN SENSO CONTRARIO

  lo schema di decreto.

  Guerra, Torto, Grimaldi, Bonetti, Faraone.

Pag. 137

ALLEGATO 4

DL 19/2026: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. C. 2807 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Disposizioni per la verifica parlamentare del completamento e dell'impatto del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Entro tre mesi dalla data ultima per il completamento di tutti i traguardi e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione consuntiva predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale sono indicati i risultati raggiunti, in termini di effettiva qualità ed efficacia degli interventi e di impatto reale sulla crescita economica e sui servizi ai cittadini e sul territorio, con particolare riferimento alle priorità trasversali del Piano medesimo.
01.01. De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano, Filippin, Madia, Prestipino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al primo periodo si applica, in ogni caso, per eventuali ritardi riferiti a programmi e investimenti in ambito sanitario anche non afferenti a obiettivi del PNRR.
1.2. Bonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'ultimazione dei lavori è differito, su istanza dell'appaltatore, fino al 31 luglio 2026, anche in deroga alle clausole contrattuali. In tal caso, il responsabile unico del progetto procede a indicare il nuovo termine contrattuale, fatta comunque salva l'esecuzione di eventuali lavori di rifinitura ovvero non sostanziali, fino al 30 settembre 2026.
  1-ter. In caso di raggiungimento degli obiettivi finali di cui al comma 1, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine contrattuale, su istanza dell'appaltatore, è differito dal responsabile unico del progetto per il tempo eventualmente necessario al completamento dei lavori.
*1.3. Lucaselli.
*1.4. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.
*1.5. Alessandro Colucci, Cavo, Semenzato.
*1.6. Mazzetti, D'Attis.
*1.7. Frassini, Comaroli, Ottaviani.
*1.8. Steger, Manes.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire l'effettiva interoperabilità, la qualità e la sovranità del dato, le amministrazioni centrali adottano un modello unificato di gestione e integrazione dei dati relativi agli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Fondo per lo Pag. 138sviluppo e la coesione. Tale modello assicura l'integrazione in tempo reale delle banche dati mediante standard comuni e interoperabili, nonché la definizione di un modello concettuale uniforme per la rendicontazione finanziaria e il monitoraggio fisico dei target.
1.9. Alessandro Colucci, Cavo, Semenzato.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sistema informatico «ReGiS», anche attraverso un'adeguata integrazione con la piattaforma PA digitale 2026, con la Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd) di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché con le principali banche dati pubbliche, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opera come piattaforma unica nazionale per la gestione integrata dei progetti e degli investimenti pubblici, offrendo dati liberamente accessibili, analisi dettagliate e target misurabili riguardo agli obiettivi e alle tempistiche di raggiungimento degli stessi, oltre a report periodici sulle politiche pubbliche finanziate con risorse nazionali ed europee anche successivamente alla conclusione degli adempimenti di cui al primo periodo, con particolare riferimento agli impatti di genere e generazionali delle stesse.
1.15. Bonetti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: azioni di supporto tecnico specialistico aggiungere le seguenti: , limitando gli obblighi documentali o sostanziali a carico dei soggetti attuatori a quelli espressamente previsti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ove ancora applicabile.
*1.16. Frassini, Comaroli, Ottaviani.
*1.17. Castiglione, Lovecchio, De Palma, D'Attis.
*1.19. Roggiani, Simiani, Curti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Cabina di regia per il PNRR)

  1. La Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, continua a operare oltre la chiusura del piano stesso, con le medesime modalità operative già previste a legislazione vigente e con gli stessi compiti e poteri previsti dal comma 2 del citato articolo 2, con particolare riferimento alle riforme e agli investimenti che comportano impatti economici e sociali anche successivamente alla scadenza del piano. La Cabina, inoltre, esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sulle azioni finalizzate a dare continuità agli interventi e agli investimenti del piano.
1.03. Bonetti.

ART. 2.

  Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2029»;

   b) al quinto periodo, le parole: «non eccedente il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «non eccedente il 31 dicembre 2029»;

   c) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «La durata degli incarichi già conferiti ai sensi del presente comma con termine al 31 dicembre 2026 è prorogata a Pag. 139tre anni, se di durata inferiore, a decorrere dalla data di efficacia degli stessi.».
2.4. Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026 tutti gli incarichi dirigenziali e non, attribuiti da comuni e città metropolitane a valere su eventuali economie delle risorse del PNRR assegnate, ovvero con risorse proprie di bilancio e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La relativa spesa non si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
*2.9. Steger, Manes.
*2.10. Ruffino, Bonetti.
*2.11. Roggiani, De Luca, Simiani, Barbagallo.
*2.12. Frassini, Comaroli, Ottaviani.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: maturata aggiungere le seguenti: , in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, e sostituire le parole: titolari di misure con le seguenti: titolari dell'attuazione di misure.
2.18. Caretta, Lucaselli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le assunzioni di cui al presente comma avvengono anche al fine di dare continuità e valorizzare le importanti competenze acquisite nell'ambito delle strutture istituite per il completamento degli obiettivi del PNRR.
2.19. Bonetti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli esperti di cui al primo periodo possono essere impiegati anche al fine di garantire il supporto tecnico necessario ad accelerare l'adozione dei decreti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in raccordo con le attività del Nucleo end of waste istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.27. L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: servizi applicativi in ottica cloud aggiungere le seguenti: e dei servizi di sicurezza da remoto e sopprimere la parola: centrali.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: centrali.
2.32. Alessandro Colucci, Cavo, Semenzato.

  Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

   al primo periodo, sopprimere la parola: centrali;

   al secondo periodo, sostituire le parole da: la proroga non può eccedere fino alla fine del medesimo periodo con le seguenti: gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli accordi quadro, delle convenzioni e dei contratti quadro del medesimo periodo sono incrementati in misura pari al 50 per cento del loro valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento è autorizzato purché riguardi accordi quadro, convenzioni o contratti quadro diversi da quelli per cui sia stato autorizzatoPag. 140 l'incremento da precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto dal presente comma, gli aggiudicatari degli accordi quadro, delle convenzioni e dei contratti quadro possono esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.35. Varchi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. La proroga dell'Accordo quadro avente a oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, si applica a tutti i lotti scaduti e in scadenza.
2.40. D'Attis.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. La durata dell'Accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo (gara ID 2296) è prorogata fino al 31 dicembre 2026 ovvero fino all'effettiva aggiudicazione di una nuova gara avente a oggetto l'affidamento dei medesimi servizi.
*2.41. Osnato, Lucaselli.
*2.42. Centemero, Comaroli, Frassini, Ottaviani.
*2.43. Deborah Bergamini, Cattaneo.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Le risorse di cui al comma 12, primo periodo, sono incrementate di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia con riferimento alle indennità degli orari notturni, festivi e durante le particolari festività. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche predette indennità.
  12-ter. Le risorse di cui al comma 12, primo periodo, sono ulteriormente incrementate di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'incremento a 9 euro del valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dall'anno 2026.
  12-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 12-bis e 12-ter, pari a 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.45. Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Al fine di garantire il completamento dei programmi di edilizia penitenziaria e del Piano nazionale complementare, gestiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i contratti di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti generali preposti all'attuazione delle opere previste nel suddetto Programma, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, possono essere prorogati, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, anche oltre i limiti di età ordinamentali.
2.50. D'Attis, Barelli.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Al fine di garantire il completamento dei programmi di edilizia penitenziariaPag. 141 e del Piano nazionale complementare di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti, i contratti di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti generali preposti all'attuazione delle opere previste nel suddetto Programma, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, possono essere prorogati, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, anche oltre i limiti di età ordinamentali, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
*2.51. D'Attis, Cannizzaro, Gentile.
*2.52. Comaroli, Frassini, Ottaviani.
*2.53. Cesa.

  Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi eventualmente conferiti ai sensi del presente comma sono volti anche a rafforzare le operazioni di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche e di tutti i programmi e gli interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, ivi inclusi quelli non connessi al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
2.55. Bonetti.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

  18-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027».
  18-ter. All'attuazione del comma 18-bis si provvede a valere sulle risorse dei bilanci delle regioni interessate, nell'ambito delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.56. Cannata.

  Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: con articolazione a tempo parziale a 18 ore in base al fabbisogno dell'amministrazione con le seguenti: con articolazione dell'orario di lavoro a tempo pieno.

  Conseguentemente, dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

  21-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 42.955.000 euro per l'anno 2026 e di 85.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a 42.955.000 euro per l'anno 2026 e a 85.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  21-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 21-bis, il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionaliPag. 142 disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 3.000.000 euro per l'anno 2026 e di 6.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a 3.000.000 euro per l'anno 2026 e a 6.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  21-quater. Per le medesime finalità di cui ai commi 21-bis e 21-ter, i commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, sono abrogati.
2.58. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Casu, Marino.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 42.955.000 euro per l'anno 2026 e di 85.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a 42.955.000 euro per l'anno 2026 e a 85.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  21-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 21-bis, il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 3.000.000 euro per l'anno 2026 e di 6.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a 3.000.000 euro per l'anno 2026 e a 6.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*2.62. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Casu, Marino.
*2.63. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.
*2.64. Dori, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Al fine di assicurare il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e la realizzazione e il mantenimento nel tempo degli obiettivi del PNRR assegnati al Ministero della cultura, il medesimo Ministero della cultura è autorizzato, per l'anno 2026, a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato delle unità di personale già impiegate a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nelle more dell'effettuazione delle procedure di stabilizzazione, nei propri ruoli, del medesimo personale.Pag. 143
  21-ter. Possono partecipare alla procedura assunzionale riservata i lavoratori di cui al comma 21-bis che:

   a) erano in servizio alla data del 28 febbraio 2026;

   b) hanno maturato almeno dodici mesi di servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

   c) sono in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e del titolo di studio coerente con l'area e il profilo di inquadramento previsti dal vigente Ccnl Comparto funzioni centrali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  21-quater. L'inquadramento avviene nell'area funzionari e nell'area assistenti nel profilo corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, con articolazione dell'orario di lavoro a tempo pieno. Le assunzioni di cui al comma 21-bis sono effettuate nel rispetto delle dotazioni organiche e della programmazione triennale del fabbisogno. Il Ministero della cultura provvede agli adempimenti connessi all'attuazione dei commi 21-bis e 21-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, salvo far fronte a eventuali maggiori oneri, nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2026, a valere, fino al fabbisogno, sulle risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma 21-quinquies.
  21-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, alla Tabella A, Parte III, il numero 110) è soppresso.
2.66. Mari, Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Al fine di non disperdere le competenze professionali acquisite nell'ambito dell'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di garantire la continuità dell'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche oltre la scadenza del Piano, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in essere alla data del 31 dicembre 2025, possono essere rinnovati nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, fermo restando il limite delle durata complessiva di trentasei mesi anche non consecutivi dei medesimi contratti, fino al 31 dicembre 2026.
  21-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 21-bis, il Ministero della cultura, titolare dei rapporti di lavoro a tempo determinato ivi previsti, è autorizzato a procedere, nel biennio 2026-2027, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, all'assunzione a tempo indeterminato del predetto personale.
2.69. Tucci, Orrico, Baldino, Torto, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in essere alla data del 31 dicembre 2025, possono essere rinnovati, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti, fino al 31 dicembre 2026.
*2.70. Vietri.
*2.71. Cannizzaro, Gentile, Pierro.

Pag. 144

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere rinnovati, per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'anno 2026.
2.73. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Viggiano, Stumpo.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in essere alla data del 31 marzo 2026, possono essere rinnovati, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti, fino al 30 giugno 2027.
2.77. Cannizzaro.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «Al fine di» sono inserite le seguenti: «supportare la realizzazione dei programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico grandi progetti beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e», le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2029» e le parole: «dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024 al 2029»;

   b) al secondo periodo, le parole: «dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024 al 2029»;

   c) al quinto periodo, dopo le parole: «e svolge,» sono inserite le seguenti: «con la Struttura di supporto e, limitatamente agli interventi riguardanti il sito UNESCO di cui al primo periodo, l'Unità “Grande Pompei”,».

  21-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Agli esperti di cui al presente comma possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento.».
2.74. Amorese.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Al fine di assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attività relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo del PNRR e alla gestione dei relativi flussi finanziari, è prorogata al 31 dicembre 2029 la durata degli incarichi conferiti ai dirigenti generali, anche apicali, dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni,Pag. 145 dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativa alle quote di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, è prorogata sino al 31 dicembre 2029.
  21-ter. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «31 dicembre 2026», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».
  21-quater. Gli incarichi di cui ai commi 21-bis e 21-ter sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata.
2.78. Cannizzaro.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Al fine di garantire il buon andamento nell'esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale, gli incarichi di livello dirigenziale, relativi a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati di diritto fino al termine di tre anni dalla data del conferimento.
2.75. Amorese.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di riduzione dei tempi della giustizia e di garantire la continuità operativa dell'«Ufficio per il processo», di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, la validità della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, è prorogata fino al 30 giugno 2027.
  21-ter. La graduatoria di cui al comma 21-bis può essere utilizzata, fino alla medesima data, per la copertura dei posti vacanti e disponibili mediante scorrimento, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché mediante utilizzo del residuo delle facoltà assunzionali relative all'Area assistenti previste nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  21-quater. Per le finalità di cui ai commi 21-bis e 21-ter, il Ministero della giustizia è autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 2027 i contratti di lavoro a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo in scadenza al 30 giugno 2026, anche già in servizio, che residui dalla procedura di stabilizzazione.
2.79. Faraone.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possono essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari, anche al fine di redigere l'elenco dei procedimenti civili per i quali risulti conclusa l'attività istruttoria e al fine di redigere, per ciascuno dei procedimenti, la bozza di proposta conciliativa, sulla base delle risultanze istruttorie, da sottoporre al giudice titolare della causa.
  21-ter. Il giudice, ove ritenga condivisibile la bozza di proposta conciliativa, ovvero dopo avere apportato le eventuali modifiche o integrazioni che ritenga necessarie,Pag. 146 comunica con decreto alle parti la proposta conciliativa e fissa un'udienza per la discussione e la raccolta delle volontà delle parti o, in alternativa alla fissazione dell'udienza, assegna alle parti un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, per depositare la manifestazione di accettazione o rigetto della proposta. Fino a cinque giorni prima della scadenza del suddetto termine, ciascuna parte può chiedere la fissazione di apposita udienza di discussione della proposta conciliativa.
  21-quater. I commi 21-bis e 21-ter non si applicano ai procedimenti civili nei quali siano state formulate eccezioni preliminari di rito o di merito idonee, ove accolte, a definire il giudizio. In questo caso, gli addetti agli uffici per il processo sottopongono i fascicoli in ordine di iscrizione a ruolo ai magistrati titolari, al fine di fissare un'udienza per la discussione delle eccezioni in contraddittorio e l'eventuale decisione sulla definizione o prosecuzione del giudizio.
2.80. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. In considerazione della fase conclusiva di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della revisione approvata con decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, al fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi relativi alla formazione post-universitaria, ivi comprese le scuole di specializzazione e i dottorati di ricerca, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato fino alla data del 31 dicembre 2026, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a bandire due incarichi dirigenziali di livello non generale esterni all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre il contingente già stabilito dal medesimo articolo, da destinare alla Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria.
2.86. Amorese, Cangiano.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Le procedure assunzionali, gli incrementi di unità di personale, sia dirigenziale che non dirigenziale, nonché le proroghe delle unità di missione autorizzati dal presente decreto, possono essere finalizzati a dare continuità alle varie strutture competenti nella gestione di progetti strategici e di investimenti anche al di fuori di quanto previsto nell'ambito del PNRR.
2.90. Bonetti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione Siciliana)

  1.Al fine di rafforzare strutturalmente l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) della Regione Siciliana titolare di progetti finanziati dal PNRR e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni procedono entro il 31 dicembre 2026, nei limiti dei posti disponibili in organico e in coerenza con i propri piani triennali dei fabbisogni, all'inquadramento a tempo indeterminato, nella medesima qualifica posseduta, del personale dipendente dirigente e non dirigente e contrattualizzato in possesso di tutti i seguenti requisiti:

   a) risulti in servizio, con contratto a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso l'amministrazione procedente;

   b) abbia maturato, presso l'amministrazione procedente, dodici mesi continuativi di attività alla data del 31 dicembre 2026.

Pag. 147

  2. Le stabilizzazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuove assunzioni e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.04. Alessandro Colucci, Cavo, Semenzato.

ART. 3.

  Al comma 2, dopo le parole: procedure finanziarie, aggiungere le seguenti: di reclutamento,.
3.7. Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, le parole: «fino a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 abitanti»;

   b) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: fino a 3.000 abitanti.
3.8. Molinari, Bordonali, Andreuzza, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: fino a 3.000 abitanti e sopprimere le parole: , per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali del 16 luglio 2024,.
3.14. Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fino a 3.000 abitanti con le seguenti: fino a 5.000 abitanti.
*3.19. Guerra, Roggiani, Simiani, Barbagallo, De Luca.
*3.20. Cannizzaro, D'Attis.
*3.21. Simiani, Guerra, Bonafè, Roggiani, Curti.
*3.22. Carmina, Torto, Dell'Olio, Donno.
*3.23. Ruffino, Bonetti.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nei comuni tra i 3.000 e i 10.000 abitanti tale spesa non rileva nella misura del 75 per cento.
3.24. Faraone.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Nelle Cabine di coordinamento, istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale di Governo, sono costituite specifiche task force, con il supporto della Ragioneria generale dello Stato, a sostegno degli enti attuatori per la corretta redazione delle rendicontazioni intermedie e di quella finale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
  4-ter. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, agli enti locali è consentita la proroga al 31 dicembre 2026 degli incarichi, ovvero il rinnovo degli stessi, conferiti per la realizzazione degli interventi PNRR di loro competenza.
  4-quater. Al fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché il corretto espletamento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e gestione delle successive verifiche nazionali ed europee, gli enti locali possono procedere, fino al 31 dicembre 2029, ad assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato e al conferimento di incarichi di collaborazione, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa e ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.
3.43. Roggiani, Simiani, Curti.

Pag. 148

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: cinque posizioni dirigenziali di livello non generale, aggiungere le seguenti: queste ultime prioritariamente riservate a personale che già svolge attività di esperto PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, avente la qualifica di dirigente pubblico o che si trovi tuttora in una posizione di idoneità in una graduatoria valida di pubblico concorso espletato da altra pubblica amministrazione,.
3.52. Cerreto.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Le piattaforme digitali di gestione degli interventi assicurano l'integrazione tra sistemi locali e basi dati nazionali mediante interfacce applicative interoperabili, garantendo la comunicazione bidirezionale dei dati. Le amministrazioni applicano il principio di acquisizione d'ufficio delle informazioni già detenute da altre pubbliche amministrazioni, evitando la richiesta reiterata di dati al cittadino o all'impresa.
  7-ter. Al fine di garantire la continuità operativa dei servizi essenziali, le amministrazioni adottano architetture digitali distribuite, scalabili e modulari, idonee ad assicurare la resilienza dei sistemi informativi anche in presenza di anomalie infrastrutturali o interruzioni dei servizi.
3.54. Alessandro Colucci, Cavo, Semenzato.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, accelerare la spesa per investimenti e assicurare l'efficace, efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche, anche con l'obiettivo di promuovere iniziative in sinergia con altre società a partecipazione pubblica che abbiano maturato esperienza in attività di supporto e assistenza tecnica, all'articolo 10, comma 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «piani o strumenti di programmazione europea» sono sostituite dalle seguenti: «piani o strumenti di programmazione pubblica, anche europea». All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che le attività di supporto concorrono a realizzare, e nella misura massima prevista dalla convenzione stipulata con ogni singola amministrazione.
3.56. Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. Al fine di assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attività relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo del PNRR e alla gestione dei relativi flussi finanziari da parte dei soggetti attuatori delle misure del PNRR, all'articolo 10, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «alla durata di attuazione» sono inserite le seguenti: «, monitoraggio, rendicontazione e controllo» e le parole: «il 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2026».
3.63. Giovine.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Deroghe temporanee ai limiti di assegnazione, distacco e collocamento fuori ruolo per esigenze connesse all'attuazione del PNRR e ai programmi di innovazione e intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione)

  1. In via straordinaria e temporanea, fino al 31 dicembre 2026, per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei progetti strategici di innovazione, digitalizzazione e rafforzamento della capacità delle pubbliche amministrazioni, ivi inclusi quelli concernenti l'implementazione di sistemi di intelligenza Pag. 149artificiale nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 14 e 15 della legge 23 settembre 2025, n. 132, è consentito, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, l'assegnazione, il distacco e il collocamento fuori ruolo, anche presso altre amministrazioni pubbliche o enti, anche internazionali, del personale appartenente ai ruoli non contrattualizzati dello Stato, ivi compreso quello della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, dell'Avvocatura dello Stato, della carriera diplomatica e prefettizia e delle Forze armate e di polizia, nonché dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni centrali dello Stato.
  2. La deroga di cui al comma 1 è disposta con decreto del Ministro competente. Per il personale appartenente alla magistratura ordinaria, il collocamento fuori ruolo è autorizzato dall'organo di governo autonomo quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45. L'interesse dell'amministrazione di appartenenza si considera in ogni caso sussistente per gli incarichi relativi a progetti di innovazione digitale, di transizione tecnologica o di implementazione di sistemi di intelligenza artificiale di rilevanza strategica nazionale.
  3. Le amministrazioni o istituzioni presso le quali il personale di cui al comma 1 presta servizio redigono una relazione illustrativa sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
  4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il personale rientra di diritto nei ruoli di appartenenza, senza pregiudizio ai fini della progressione economica e di carriera.
3.01. Cannata.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Stabilizzazione del personale reclutato a tempo pieno e determinato, presso gli Ambiti Territoriali Sociali)

  1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali, i comuni destinatari del personale vincitore del bando «Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.839 unità da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a 36 mesi, presso gli Ambiti Territoriali Sociali» indetto in data 20 giugno 2025 con decreto direttoriale n. 159 della Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei propri ruoli, detto personale alla scadenza dei loro contratti a tempo determinato.
  2. Al fine di finanziare il processo di stabilizzazione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 da ripartire tra i comuni interessati mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione dei dipendenti assegnati sulla base degli esiti del concorso, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*3.02. Malavasi, Guerra, Furfaro, Girelli, Ciani, Filippin.
*3.04. Grimaldi, Zanella, Mari, Zaratti.
*3.05. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Assistenza tecnica ai comuni
del Mezzogiorno)

  1. Al fine di rafforzare la capacità progettuale e amministrativa degli enti locali Pag. 150nelle regioni del Mezzogiorno, il Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove un programma di assistenza tecnica destinato ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
  2. Il programma supporta le attività di progettazione, attuazione e monitoraggio degli interventi finanziati con risorse del PNRR e della politica di coesione.
**3.06. D'Attis.
**3.07. Borrelli, Zaratti, Grimaldi.
**3.08. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano, De Luca.

ART. 4.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per salvaguardare l'interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con fondi del PNRR o con altre fonti di finanziamento, l'amministrazione, in caso di avvio da parte dell'impresa appaltatrice di una procedura concorsuale, seppur tesa alla conservazione dell'impresa anche mediante l'attivazione della composizione negoziata della crisi, può disporre la risoluzione del contratto al fine di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla fonte di finanziamento. Alla risoluzione del contratto consegue esclusivamente l'obbligo per l'impresa del pagamento delle penali da ritardo già maturate all'atto della risoluzione, anche mediante escussione della garanzia definitiva presentata o compensazione dei crediti già maturati dall'impresa verso l'amministrazione. Per le medesime finalità, l'amministrazione utilizza i crediti maturati dall'impresa prima del deposito della domanda di attivazione della procedura concorsuale o di presentazione della domanda di attivazione della procedura di composizione negoziata della crisi, per l'integrale soddisfazione dei crediti retributivi, contributivi e previdenziali maturati dai lavoratori comunque impiegati nell'esecuzione dei lavori, nonché dei subappaltatori e subcontraenti i cui contratti siano stati depositati presso l'amministrazione entro i medesimi termini. I crediti residui sono versati alla massa attiva della procedura secondo le norme vigenti.
  1-ter. In esito alla risoluzione del contratto l'amministrazione procede all'individuazione del nuovo contraente che subentra nell'esecuzione dei lavori secondo quanto stabilito dall'articolo 124 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o, in caso di impossibilità, tramite la procedura di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il subentro avviene in ogni caso alle medesime condizioni del contratto originario e alla medesima amministrazione non è opponibile un eventuale contratto di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda stipulato dall'impresa appaltatrice nei sei mesi precedenti l'attivazione della procedura concorsuale o di composizione negoziata della crisi d'impresa.
  1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano anche ai contratti aventi ad oggetto lavori di edilizia scolastica, di mitigazione del rischio sismico o idrogeologico, di completamento di opere incompiute, di realizzazione di opere strategiche, di ripristino conseguenti a calamità naturali, nonché ai lavori dichiarati urgenti ai fini di tutela della sicurezza della circolazione stradale o di prevenzione delle calamità.
  1-quinquies. In caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi del PNRR, la stazione appaltante può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, disporre motivatamente la disapplicazione delle penali contrattuali previste in corrispondenza dei medesimi termini intermedi qualora, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, non siano adottati i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio Pag. 1512021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. All'articolo 1, comma 145, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non sono sottoposti al recupero di cui al primo periodo i contributi per la realizzazione delle opere per le quali i ritardi non siano imputabili in alcun modo all'amministrazione comunale, opportunamente documentabili. In tal caso, il comune invia formale richiesta di posticipazione al Ministero dell'interno che, valutato il caso in esame, può stabilire eventuali nuovi termini».
4.1. Comaroli, Frassini, Ottaviani.

(Inammissibile limitatamente alle parole: «o con altre fonti di finanziamento», contenute nel primo periodo del comma 1-bis, e al comma 1-quater)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Per assicurare la tempestiva realizzazione degli Investimenti 1.1 “Case della comunità e presa in carico della persona” e 1.3 “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)”, di cui alla Missione 6, Componente 1, del PNRR, e dell'Investimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR, e degli interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti, a condizione che sia garantito il mantenimento dell'equilibrio finanziario dei piani di edilizia sanitaria regionale già approvati. A tal fine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di monitoraggio degli investimenti e i criteri per ripristinare le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, utilizzate per le finalità di cui al presente comma, qualora l'impiego delle stesse pregiudichi l'attuazione di interventi di edilizia sanitaria ordinaria già programmati e ritenuti indifferibili e urgenti.».
4.4. Lai, Guerra, Mancini, Roggiani, Viggiano.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Anche al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle strutture di cui al comma 4, all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della riforma del settore».
  4-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 4-bis, all'articolo 12-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della riforma del settore».
  4-quater. All'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, le parole: «non oltre la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre la data del 31 dicembre 2027, anche nei territori interessati dalla riforma di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62».
4.5. Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in relazione agli interventi finanziati in tutto o Pag. 152in parte con le risorse del PNRR, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, né le disposizioni di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
*4.6. Cannata.
*4.7. Simiani.
*4.8. Richetti, Bonetti.
*4.9. D'Attis.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di garantire la realizzazione dei progetti già avviati, gli obiettivi finali individuati nel cronoprogramma procedurale dell'intervento “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono raggiunti, in deroga alla previsione di cui al comma 1 del presente articolo, entro il termine massimo del 31 dicembre 2028, pena la revoca delle risorse. La presente disposizione si applica esclusivamente agli interventi finanziati a valere sul Fondo complementare al PNRR e non determina alcuna variazione delle risorse stanziate e degli impegni finanziari assunti, né alcuna modifica della destinazione originaria dei finanziamenti.».
4.12. De Luca.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «almeno una unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due unità» e dopo le parole: «un contributo pari a 10.000 euro» sono inserite le seguenti: «per ciascuna unità».
4.17. Piccolotti, Grimaldi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  9-bis. In considerazione del ritardo nell'assegnazione dei contributi di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, il Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026 da destinare ai comuni destinatari di risorse individuati dal decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2025 per la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia.
  9-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 9-bis.
  9-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.24. Lai.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  9-bis. All'articolo 18-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «amministrazioni aggiudicatrici» sono aggiunte le seguenti: «incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».
  9-ter. La previsione di cui al comma 9-bis si applica anche alle istanze di parere già presentate alla data di entrata in vigore Pag. 153della legge di conversione del presente decreto-legge.
4.25. Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 giugno 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
*4.27. Roggiani, Simiani, Barbagallo, De Luca.
*4.28. Steger, Manes.
*4.29. Cannizzaro, D'Attis, Mulè.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono sottoposti al recupero di cui al comma 145 i contributi per la realizzazione delle opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori alla data del 31 dicembre 2025».
**4.30. Roggiani, Simiani, Barbagallo, De Luca.
**4.32. Steger, Manes.
**4.33. Ruffino, Bonetti.
**4.37. Cannizzaro, D'Attis, Mulè.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. Nell'ambito del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali del PNRR, i progetti affidati all'attuazione da parte degli enti locali che alla data del 30 giugno 2026 registrano un livello di attuazione superiore al cinquanta per cento possono essere ultimati entro il 31 dicembre 2026 anche a valere su risorse nazionali eventualmente disponibili.
4.44. D'Attis.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Completamento degli interventi del progetto «Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»

  1. Al fine di consentire il completamento degli interventi afferenti al progetto «Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», i termini di attuazione degli interventi già ammessi a finanziamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2018, n. 265, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente.
  2. Per effetto della proroga di cui al comma 1, sono riattivati gli interventi già ammessi a finanziamento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2018 successivamente definanziati dalla delibera CIPESS 27 dicembre 2022, n. 45, nel limite complessivo di spesa di euro 48.674.927,09.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sono definite le modalità operative per la riattivazione degli interventi e per la stipula delle convenzioni tra il Ministero della cultura e i soggetti attuatori, sulla base dei criteri e delle procedure già previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a euro 48.674.927,09 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.01. Bonafè.

Pag. 154

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Semplificazione dei procedimenti di verifica dei titoli edilizi ai fini della qualificazione SOA)

  1. Nei procedimenti di verifica dei certificati di esecuzione lavori relativi a committenti privati, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le amministrazioni comunali sono tenute a confermare la veridicità dei titoli abilitativi edilizi su richiesta degli organismi di attestazione. Qualora l'amministrazione non comunichi l'esito della verifica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, si applica l'istituto del silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Restano fermi il potere di autotutela dell'Organismo di attestazione, nonché le responsabilità penali del dichiarante e le sanzioni di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4.02. Milani.

ART. 5.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7. Alla conferenza di servizi sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 14-ter, comma 6, le parole: «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono».
5.1. Steger, Manes.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), numero 3), capoverso comma 6, dopo le parole: nella quale prende atto delle rispettive posizioni aggiungere le seguenti: , valuta la possibilità di superare i dissensi espressi;

   b) alla lettera d), numero 2.2.), sostituire le parole: d'ufficio con le seguenti: su richiesta dell'interessato.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 44, comma 9, dopo le parole: «con il dimezzamento dei termini ivi indicati,» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelli pari o inferiori a trenta giorni e»;

   b) all'articolo 49, comma 5, dopo le parole: «con il dimezzamento dei termini ivi indicati,» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelli pari o inferiori a trenta giorni e»;

  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono abrogati.
5.3. Roggiani, De Luca, Simiani, Barbagallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: «Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma NextGenerationEU e per il tempestivo raggiungimentoPag. 155 degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica»;

   b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 centimetri, con profondità variabile da 10 centimetri fino a massimo 35 centimetri), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede senza necessità di procedere a scarifica e ripristino.»;

   c) al comma 5, le parole: «Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».
*5.28. Lai.
*5.29. Deidda.
*5.30. Comaroli, Frassini, Ottaviani.
*5.31. Steger, Manes.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Allo scopo di favorire il raggiungimento degli obiettivi europei di connettività, di cui alla Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2030. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia), nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.
**5.35. Pastorella, Bonetti.
**5.36. Steger, Manes.
**5.37. Frassini, Comaroli, Ottaviani.
**5.38. Lai.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e dall'articolo 10, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
*5.39. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.
*5.40. Steger, Manes.

Pag. 156

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste per le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nella Conferenza di servizi semplificata, si applicano anche a tutti i pareri richiesti ed espressi nei procedimenti in cui la legislazione vigente o la prassi prevedono che sia sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5.49. Cattaneo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, già assegnati dalla regione Molise per l'annualità 2022, i termini previsti ai commi da 136 a 136-quater dello stesso articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5.50. D'Attis, Cannizzaro, Gentile.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)

  1. All'articolo 2, comma 4, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, limitatamente alle sole attività riconducibili alla certificazione documentale, disbrigo pratiche amministrative e informative già previste dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con esclusione in ogni caso delle agenzie per il recupero crediti, delle agenzie di pubblici incanti, delle agenzie matrimoniali e delle agenzie di pubbliche relazioni, purché esercitate dal titolare di un'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto regolarmente autorizzata ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica ed, in particolare, dall'articolo 16 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».
*5.02. Maccanti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.
*5.03. Patriarca.
*5.04. Iaria, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in materia di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale)

  1. In attuazione della Riforma 1.12 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, finalizzata all'incremento del gettito derivante dal recupero fiscale e all'interoperabilità delle banche dati degli enti centrali e territoriali, e per garantire la realizzazione del federalismo fiscale attraverso il rafforzamento delle strutture tributarie regionali preposte alla gestione dei tributi regionali direttamente gestiti dai medesimi enti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propria legge, possono istituire il «Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali». Il Fondo è alimentato, annualmente, con l'accantonamento di una percentuale fino all'1 per cento dell'ammontare del gettito effettivamente riscosso, in conto competenza ed in conto residui, a seguito delle attività di contrasto all'evasione fiscale dei tributi regionali riferito all'esercizio finanziario precedente, come registrato nei rispettivi capitoli di entrata del bilancio regionale.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, di supporti e servizi informatici ed alla loro manutenzione, all'implementazione delle banche dati per il miglioramento della capacità di lotta all'evasione, alle spese per la frequenza del personale a corsi di formazionePag. 157 specialistica e di aggiornamento, anche con particolare riferimento al miglioramento delle competenze digitali.
  3. Con propria deliberazione, le Giunte regionali e provinciali approvano il regolamento di attuazione che stabilisce gli obiettivi e i limiti della percentuale che alimenta il Fondo di cui al comma 1, i criteri di attribuzione e le priorità da finanziare, demandando al dirigente preposto alla struttura competente in materia di tributi o ad altro dirigente incaricato dall'ente la quantificazione annuale delle somme da destinare alle finalità di cui al comma 2. Al personale non dirigente appartenente alla struttura tributaria competente, coinvolto nelle attività di verifica, controllo e riscossione dei tributi, e al personale partecipante, a vario titolo, alle attività propedeutiche al recupero fiscale dei tributi gestiti dalle regioni e dalle province autonome, nel caso in cui l'attività di accertamento non sia affidata in concessione, è riconosciuto, nell'ambito della contrattazione integrativa e delle risorse del Fondo risorse decentrate, un incremento della quota dei compensi correlato alla performance conseguita, sulla base del sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, che non può superare l'ammontare del 30 per cento del trattamento tabellare individuale annuo lordo.
**5.05. Comaroli, Frassini, Ottaviani.
**5.06. Lai, Viggiano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni connesse all'attuazione della Riforma 1.14 della Missione 1, Componente 1, del PNRR)

  1. La conclusione dell'attività istruttoria di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni standard e connessa al raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.14 «Riforma del quadro fiscale subnazionale» di cui alla Missione 1, Componente 1, del PNRR, è anticipata al 30 giugno 2026.
5.08. Zaratti, Grimaldi.

ART. 6.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13 del decreto del Ministero dell'interno 23 dicembre 2015, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure tecniche per l'acquisizione e l'utilizzo in formato digitale della fotografia utilizzata per la Carta d'identità elettronica da parte dei soggetti privati accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale, di cui all'articolo 64-quater, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*6.1. Mollicone.
*6.2. Tenerini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche mediante posta elettronica certificata».
  3-ter. All'articolo 35, sesto comma, del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui Pag. 158al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante posta elettronica certificata all'interessato».
6.4. Bof, Iezzi, Bordonali, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

ART. 7.

  Al comma 1, Allegato 1, quinta riga, dopo la parola: Caserta aggiungere la seguente: , Napoli.
7.2. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Carotenuto, Bruno, Enrico Costa, Caso, Penza, Auriemma, Caramiello, Alifano, Gubitosa, Santillo, Amato, Quartini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, Allegato 1, sedicesima riga, dopo la parola: Messina aggiungere le seguenti: Agrigento, Ragusa, Trapani, Enna.
7.3. Carmina.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 1° settembre 2026, la provincia autonoma di Bolzano provvede alle finalità del presente comma, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dal proprio ordinamento.
7.4. Steger, Gebhard, Schullian.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare l'uniformità applicativa della sperimentazione di cui al comma 1, l'INPS, utilizzando i flussi informativi e le banche dati già disponibili a legislazione vigente, effettua un monitoraggio periodico dei principali indicatori di funzionamento delle commissioni di accertamento, con particolare riferimento ai tempi medi di definizione dei procedimenti, agli esiti delle valutazioni e alle eventuali criticità operative rilevate a livello territoriale. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle Camere.
7.5. Zanella, Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) all'articolo 9, comma 7, le parole: «è autorizzata la spesa di euro 165.196.120 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 119.347.088 euro per l'anno 2026»;

   a-ter) all'articolo 13, comma 1, le parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 2» sono soppresse;

   b) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   c-bis) all'articolo 23:

    1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 15, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 15, comma 1»;

    2) al comma 4, le parole: «o dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 2» sono sostituite dalle seguenti «o dalla ricezione dell'istanza inviata ai sensi dell'articolo 15, comma 1»;

    3) al comma 5:

     3.1) alla lettera a) le parole «o dell'assenso manifestato alla commissione ai sensi dell'articolo 15, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'invio ai sensi dell'articolo 15, comma 1»;

     3.2) alla lettera b) le parole «nel caso di cui all'articolo 15, comma 3»: sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di cui all'articolo 15, comma, 1»;

    4) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In fase di sperimentazione di cui all'articolo 33 del presente decreto, il termine di cui al primo periodo è fissato in centoventi giorni.».

Pag. 159

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 19.420.000 euro per l'anno 2026.
  3-ter. All'articolo 1, comma 232, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 7 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 14.000.000 euro per l'anno 2026».
7.11. Comaroli, Panizzut, Frassini, Ottaviani, Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   c-bis) dopo l'articolo 32, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.
(Unità di supporto)

   1. Al fine di assicurare l'attuazione del presente decreto legislativo anche attraverso un coordinamento tra il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province autonome e i territori interessati sono istituite, sino al 31 dicembre 2027, le unità di supporto di cui al comma 2.
   2. Le Unità di supporto sono composte, su base regionale e salvo quanto previsto dal comma 4, da:

   a) esperti designati dal Ministro per le disabilità nel numero massimo di due, individuati anche tra il personale già dedicato alle attività di formazione di cui all'articolo 32;

   b) rappresentanti della regione o provincia autonoma designati tra dirigenti e funzionari appartenenti alle strutture regionali deputate alla programmazione dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari;

   c) rappresentanti designati dagli Ambiti territoriali sociali (ATS);

   d) rappresentanti designati dalle Aziende Sanitarie o da Aziende Socio-sanitarie;

   e) responsabile della competente struttura dell'INPS;

   f) rappresentanti designati dal Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, nel limite massimo complessivo di 20 componenti per ciascuna unità.

   3. Le Unità di supporto svolgono funzioni di:

   a) rilevazione e condivisione di buone prassi applicative;

   b) individuazione di soluzioni condivise rispetto agli assetti organizzativi;

   c) supporto nell'individuazione di azioni utili all'elaborazione dei Progetti di vita di cui all'articolo 18.

   4. In ragione dell'estensione territoriale, della densità abitativa o dell'organizzazione dei servizi, possono essere istituite più unità di supporto all'interno del medesimo territorio regionale. In tal caso, il coordinamento regionale tra le diverse unità è assicurato secondo le modalità definite ai sensi del comma 5. In ogni caso, il numero complessivo delle unità di supporto non può superare le trenta unità.
   5. La composizione specifica, le modalità di funzionamento e il coordinamento delle Unità di supporto sono definiti con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, sentito il Gruppo di coordinamento di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro per le disabilità 14 gennaio 2025, n. 30.
   6. Agli esperti designati dal Ministro per le disabilità è conferito, per le attività svolte nelle Unità di supporto sino al termine di cui al comma 1, un compenso onnicomprensivo entro il limite massimo complessivo di 498.000 euro nell'anno 2026 e 1.002.000 euro nell'anno 2027, nonché entro il limite massimo individuale, al lordo di qualsiasi onere riflesso, di 8.300 euro nell'anno 2026 e 16.700 euro nell'anno 2027. Agli esperti designati dal Ministro non spettano rimborsi spese. Agli altri componenti Pag. 160delle Unità di supporto non spettano, per l'attività svolta, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, emolumenti o altre utilità comunque denominate. All'istituzione e al funzionamento delle Unità si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
   7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 498.000 euro per l'anno 2026 e 1.002.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità iscritte nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».
7.19. Panizzut, Comaroli, Frassini, Ottaviani, Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

  Sopprimere il comma 4.
7.24. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: secondo modalità che garantiscano un raccordo operativo tra i referenti designati e il Garante, anche ai fini della segnalazione di criticità e del monitoraggio delle politiche di inclusione e accessibilità.
7.28. Zanella, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo per l'attuazione dei progetti di vita delle persone con disabilità)

  1. Al fine di garantire l'effettiva attuazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati previsti dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'attuazione dei progetti di vita delle persone con disabilità
  2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei servizi territoriali, dell'assistenza personale e delle misure di sostegno alla vita indipendente.
  3. La dotazione del Fondo è pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
7.01. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Filippin.

ART. 8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 84, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, dopo le parole: «ovvero dello scontrino fiscale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696» sono aggiunte le seguenti: «rilasciato in modalità digitale sia per gli acquisti effettuati in contanti che con strumenti di pagamento elettronici, salvo richiesta esplicita del consumatore finale di ricevere lo scontrino in modalità cartacea. La registrazione, conservazione e archiviazione in formato elettronico degli scontrini emessi sostituisce in ogni caso la conservazione in formato cartaceo degli stessi».
8.1. Caramanna.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie imprese e favorire la razionalizzazione degli obblighi informativi verso la pubblica amministrazione, all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 125-bis è abrogato;

   b) ai commi 125-ter, 125-quater e 125-quinquies, le parole: «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125».

Pag. 161

   c) al comma 127, le parole: «ai commi 125, 125-bis e 126» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 125 e 126».
*8.4. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.
*8.5. Steger, Manes.
*8.6. Squeri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 125-bis è abrogato;

   b) ai commi 125-ter, 125-quater e 125-quinquies, le parole: «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;

   c) al comma 127, le parole: «ai commi 125, 125-bis e 126» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 125 e 126».
**8.7. Steger.
**8.9. Gadda, Faraone.
**8.10. Peluffo, Simiani.
**8.11. Frassini, Comaroli, Ottaviani, Lazzarini, Cavandoli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 3 dell'Allegato II.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di garantire maggiore trasparenza, efficienza e semplificazione nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, le piattaforme elettroniche di iscrizione e gestione degli elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni devono essere interoperabili e integrate in un sistema unico nazionale.
   2-ter. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un registro unico nazionale dei fornitori accreditati, accessibile a tutte le stazioni appaltanti e interoperabile con le piattaforme digitali regionali e locali. In attuazione degli articoli 24 e 25 del presente codice, è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di documenti già in possesso di una pubblica amministrazione.
   2-quater. Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che i loro sistemi digitali siano compatibili con il registro unico e che i dati siano condivisi in tempo reale, evitando duplicazioni burocratiche per le imprese e riducendo i tempi di verifica dei requisiti.».
8.16. Santillo, L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) per le prestazioni di servizi o esecuzione di lavori da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) nei confronti di un ente pubblico, è ammessa fatturazione unica dalla mandataria o la fatturazione disgiunta da parte delle imprese mandanti.».
8.18. D'Attis, Cannizzaro, Gentile.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure in materia di semplificazione del fascicolo sanitario elettronico e linguaggio standardizzato infermieristico)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. Fermo quanto previsto dal comma 8, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, Pag. 162n. 19, con decreto del Ministero della salute è adottato un linguaggio standardizzato infermieristico che contenga gli elementi di integrazione nel fascicolo sanitario elettronico, di coordinamento e integrazione professionale permanente nonché gli elementi istruttori conoscitivi necessari all'efficienza unitaria del Servizio sanitario nazionale quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali a tutela dei livelli essenziali di assistenza. In sede di prima applicazione del presente comma, il Ministero della salute procede ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sentita la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche.».
*8.01. Schifone.
*8.02. Pagano.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9.2. Alifano, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa.

ART. 10.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: presso una provincia della regione aggiungere le seguenti: o delle regioni confinanti.
*10.1. Frijia.
*10.2. Squeri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 10, comma 6-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
10.5. Gaetana Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. All'articolo 5 del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova, indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, che possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, è fissato in quantità non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega. Alle imprese autorizzate a svolgere le attività di imbarco e sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto alla destinazione finale, può comunque essere rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attività operative e dei dipendenti e soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come attestato dalla competente Autorità di sistema portuale. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al presente comma consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo. Tale limite non si applica alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende, Pag. 163università ed enti di ricerca che utilizzano le targhe per attività di ricerca e sperimentazione, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti. Chiunque circola in violazione delle disposizioni del quarto periodo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 98, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

   b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

   «È sempre ammesso il pagamento immediato in misura ridotta con strumenti di pagamento elettronico delle sanzioni e delle cauzioni applicate per una violazione amministrativa. Le medesime disposizioni si applicano per il pagamento delle cauzioni e delle sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
10.7. Maccanti, Dara, Furgiuele, Pizzimenti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

(Inammissibile limitatamente alla lettera b))

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. L'articolo 172-bis, comma 3, del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si interpreta nel senso che il trasbordo anche completo del personale imbarcato tra unità dello stesso armatore non comporta la messa in disarmo dell'unità di provenienza, purché essa rimanga ormeggiata e non impiegata nella navigazione.
*10.12. Caretta, Ciaburro, Cerreto.
*10.13. D'Attis, Battistoni, Gatta.

ART. 11.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le piattaforme digitali e gli applicativi sviluppati o acquisiti con risorse del PNRR devono garantire quale requisito essenziale di finanziabilità:

   a) l'interoperabilità con le banche dati di interesse nazionale mediante interfacce applicative standard (Api) conformi alle linee guida AgID;

   b) l'integrazione con i sistemi di identità digitale nazionale e con le piattaforme abilitanti individuate dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   c) la conformità agli standard europei in materia di interoperabilità e scambio dati.

  1-ter. Le amministrazioni titolari di interventi di digitalizzazione finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR sono tenute, prima dell'attivazione delle relative piattaforme o servizi digitali, a effettuare una revisione organizzativa e procedimentale finalizzata alla semplificazione del procedimento amministrativo interessato.
  1-quater. Le strutture competenti in materia di controllo e audit si avvalgono di strumenti digitali di analisi avanzata dei dati, anche mediante l'impiego di algoritmi di intelligenza artificiale, per l'individuazione preventiva di anomalie nei flussi finanziari e nei procedimenti amministrativi, nonché per la prevenzione dei rischi di frode o di ritardo nel conseguimento degli obiettivi europei.
11.7. Alessandro Colucci, Cavo, Semenzato.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il periodo transitorio per la messa a regime del servizio di collegamento delle imprese e degli enti del Terzo settore alla Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è prorogato al 30 giugno 2026.
  1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, Pag. 164n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «e 3 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per l'anno 2026»;

   b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Ai soli fini dell'erogazione a regime del servizio di cui al comma 1, Unioncamere, per il tramite del gestore informatico del servizio, è autorizzata ad accedere e ad utilizzare i dati, le informazioni, i documenti e i certificati delle pubbliche amministrazioni presenti sulla Piattaforma digitale nazionale dati. I dati, le informazioni, i documenti e i certificati sono resi disponibili da parte delle pubbliche amministrazioni sulla Piattaforma digitale nazionale dati in modalità automatizzata e senza alcuna necessità di un preventivo convenzionamento. I dati devono essere trattati unicamente per le finalità d'uso previste dal comma 1 del presente articolo e nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
   2-ter. In sede di prima applicazione sono resi immediatamente disponibili, ai sensi del comma 2-bis, attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati, i documenti e i certificati nonché i dati e le informazioni sui fatti, stati e le qualità seguenti:

   a) il certificato unico dei debiti tributari, di cui all'articolo 364 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

   b) la verifica degli inadempimenti, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   c) i dati e le informazioni presenti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito con il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115;

   d) i dati e le informazioni presenti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

   e) la regolarità rispetto agli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

   f) la regolarità rispetto al non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

   g) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi in un determinato periodo dell'anno, anche con riferimento agli anni precedenti e al rispetto di specifiche soglie;

   h) la verifica degli addetti di un operatore economico.

   2-quater. Le pubbliche amministrazioni procedenti adeguano i moduli delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai dati, alle informazioni, ai documenti e ai certificati di cui al comma 2-ter»;

   c) al comma 3, le parole: «A decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2026».

  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.8. Cannizzaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il periodo transitorio per la messa a regime del servizio di collegamento delle imprese e degli enti del Terzo settore alla Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è prorogato al 30 giugno 2026.
  1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «e 3 milioni di euro per l'anno Pag. 1652023» sono sostituite dalle seguenti: «, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2026»;

   b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Ai fini dell'erogazione a regime del servizio di cui al comma 1, Unioncamere, per il tramite del gestore informatico del servizio, fruisce dei dati, delle informazioni e dei documenti e dei certificati delle pubbliche amministrazioni disponibili attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati. I dati, le informazioni, i documenti e i certificati sono resi disponibili da parte delle pubbliche amministrazioni e senza alcuna necessità di un preventivo convenzionamento e devono essere trattati da Unioncamere unicamente per le finalità d'uso previste dal comma 1 del presente articolo e nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
   2-ter. In sede di prima applicazione sono resi immediatamente disponibili ai sensi del comma 2-bis attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati i seguenti dati, informazioni, documenti e certificati:

   a) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

   b) la verifica degli inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   c) i dati e le informazioni presenti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito con il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115;

   d) i dati e le informazioni presenti nel Registro unico nazionale del Terzo settore istituito dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

   e) la regolarità rispetto agli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

   f) la regolarità rispetto al non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

   g) il rispetto di soglie specifiche dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi in un determinato periodo dell'anno, anche con riferimento agli anni precedenti;

   h) la verifica degli addetti di un operatore economico.

   2-quater. Le pubbliche amministrazioni procedenti adeguano i moduli delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai dati, alle informazioni, ai documenti e ai certificati di cui al comma 2-ter.»;

   c) al comma 3, le parole: «A decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2026».

  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
11.10. Matone, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Intervento straordinario per il potenziamento dell'attività di emissione della CIE da parte dei comuni)

  1. Al fine di fronteggiare l'incremento delle richieste di emissione di carte d'identità elettroniche da parte dei cittadini per effetto dell'eliminazione, a decorrere dal 3 agosto 2026, delle carte d'identità cartacee non conformi al Regolamento (UE) 2025/1208 del Consiglio del 12 giugno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026, Pag. 166in favore dei comuni per le maggiori spese relative alle attività di emissione della carta d'identità elettronica.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 ai comuni.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto del limite pari alle risorse complessivamente assegnate ad ogni singolo comune, i comuni possono assumere personale con qualifica non dirigenziale con contratto a tempo determinato con validità non superiore al 31 dicembre 2026 in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4. Per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto del limite pari alle risorse complessivamente assegnate ad ogni singolo comune, il personale dei comuni può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di sessanta ore mensili, per il periodo intercorrente tra l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 e dicembre 2026.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.01. Amich.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Potenziamento dell'infrastruttura di emissione della carta d'identità elettronica)

  1. Le risorse di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, iscritte nel conto dei residui nello stato di previsione del Ministero dell'interno e destinate alle spese di investimento per la produzione, l'emissione e il rilascio della carta d'identità elettronica nonché di tenuta dell'archivio informatico sono utilizzate per le esigenze del Ministero dell'interno al fine di garantire gli standard di sicurezza cibernetica nonché il livello prestazionale del sistema di emissione della carta d'identità elettronica.
11.05. Amich.

ART. 12.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2-quaterdecies.1», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentite le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
*12.1. Frassini, Comaroli, Ottaviani.
*12.2. Squeri.
*12.4. Faraone.
*12.5. Torto.
*12.6. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.
*12.7. Steger, Manes.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) alcole etilico ad accisa assolta, condizionato e munito di contrassegno fiscale ai sensi dell'articolo 37, in quantità Pag. 167massima di 50 litri, destinato esclusivamente come ingrediente per la produzione di alimenti e prodotti alimentari non alcolici destinati al consumo diretto;».
**12.18. Roggiani, Peluffo, Simiani.
**12.19. Gadda, Faraone.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Le imprese di autoriparazione sono esonerate dall'obbligo di utilizzare gli strumenti di misura di cui all'articolo 1 per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, di refrigeranti per impianti di climatizzazione, di liquido antigelo e liquido lavavetri, in quanto l'impiego di detti liquidi non è riconducibile ad attività commerciale, ma funzionale all'erogazione del servizio di riparazione o manutenzione dei veicoli.».
*12.20. Steger.
*12.21. Faraone.
*12.22. Frassini, Comaroli, Ottaviani, Lazzarini, Cavandoli.
*12.23. Roggiani, Peluffo.

ART. 13.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 43, comma 1, alinea:

    1) la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

    2) dopo le parole: «di espropriazione» sono inserite le seguenti: «ovvero entro novanta giorni qualora debbano procedere all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio»;

    3) le parole: «ai sensi degli articoli 44, 49 e 50» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 44, 49, 50 e 51»;

   0b) all'articolo 44, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sia in corso di validità sia cessati nella loro efficacia»;

   0c) all'articolo 51, comma 3:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «l'operatore» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1 lettera ll), del presente decreto»;

    2) al primo periodo, le parole: «la procedura per l'emanazione» sono sostituite dalle seguenti: «la fase di emanazione»;

    3) all'ultimo periodo, le parole: «Tale procedura può essere esperita» sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto di esproprio può essere emesso dall'operatore, fatta salva l'applicazione degli articoli 22 e 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,».
13.3. Tremaglia.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 44, comma 10, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero non sia stata indetta apposita conferenza di servizi».
13.4. Longi, Deidda.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 49, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di regolamentazione della circolazione stradale, e di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché in deroga ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutturePag. 168 a banda ultra larga, che comportino scavi e infilaggi di lunghezza massima di 40 metri:

   a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale ovvero totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nell'Allegato n. 12-bis al presente decreto. Dopo l'invio della predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'operatore provvede a inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, apposita istanza per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale, allegando i relativi schemi di cantierizzazione ai sensi del decreto ministeriale 10 luglio 2002. Tali provvedimenti dovranno essere rilasciati dagli enti preposti entro cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, decorsi inutilmente i quali l'operatore può dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione;

   b) nei casi in cui esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non preveda una chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete si limita a comunicare, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nell'Allegato n. 12-bis al presente decreto. Decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore può dare avvio ai lavori.

   7-ter. Per gli interventi di cui al comma 7-bis, l'ente gestore o titolare della strada, può concordare con l'operatore accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori.»;

   b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
*13.7. Frassini, Comaroli, Ottaviani.
*13.8. Lai.
*13.9. Pastorella, Bonetti.
*13.10. Steger, Manes.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 51, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto o, qualora intervenga successivamente, dalla data di ricezione della comunicazione di subentro da parte del nuovo proprietario, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa».
13.11. Giorgianni.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sanzioni si applicano decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
13.13. Dara, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

ART. 14.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 185-bis, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,Pag. 169 con decreto del Direttore competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, è adottato un modello semplificato di formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti in uscita dal luogo di deposito temporaneo allestito dalle cooperative e dai consorzi, ai sensi del comma 1, lettera a), che consenta l'individuazione dei diversi produttori che hanno conferito i rifiuti e preveda la possibilità di sottoscrizione da parte della cooperativa o del consorzio, quali soggetti delegati dai produttori. Il medesimo modello può essere adottato in tutte le ipotesi disciplinate dal presente articolo. Fermo restando il rispetto delle condizioni indicate al comma 2 e l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e di iscrizione al RENTRI, ai sensi degli articoli 188-bis e 190 del presente decreto, per i rifiuti prodotti nell'ambito della propria attività, i soggetti che allestiscono il deposito temporaneo non sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti ed all'iscrizione al RENTRI con riferimento ai rifiuti conferiti dai produttori ai sensi del comma 1.».
14.4. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 190, comma 6, alinea, dopo le parole: «produttori iniziali di rifiuti pericolosi» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, gli enti religiosi, le associazioni di volontariato, gli enti del Terzo settore che hanno le caratteristiche delle microimprese, enti ed imprese che producono o depositano esclusivamente rifiuti elettrici ed elettronici, anche pericolosi, con le caratteristiche indicate dall'articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49».
*14.5. Roggiani, Guerra, Lai, Mancini, Viggiano.
*14.6. Faraone.
*14.7. D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 241, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree effettivamente utilizzate per la produzione agricola e per l'allevamento, individuate sulla base dell'uso reale e concreto del suolo, indipendentemente dalla mera destinazione urbanistica prevista dagli strumenti di pianificazione, è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali.».
14.10. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: , fatto salvo fino alla fine della lettera con le seguenti: e restano subordinati al rispetto delle prescrizioni e dei programmi di monitoraggio ambientale ivi previsti o stabiliti dall'autorità competente. L'autorità competente procede al riesame dei titoli rilasciati, anche d'ufficio, sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio ambientale, qualora da nuove informazioni tecnico-scientifiche emergano variazioni significative delle condizioni ambientali del sito idonee a incidere sull'efficacia o sull'adeguatezza delle misure di bonifica o di messa in sicurezza e in caso di modifiche sostanziali del progetto approvato.
14.11. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché il riesame disposto dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale a vario titolo chiamate ad esprimersi in seno alla conferenza di servizi, comunque quando le modifiche Pag. 170alle migliori tecniche disponibili (BAT) di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati indicano la necessità di aggiornare le autorizzazioni per garantire che il progetto di bonifica e le relative prescrizioni corrispondano alle migliori tecniche disponibili (BAT) o qualora lo richiedano sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali.
14.12. Ilaria Fontana, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Sopprimere il comma 3.
*14.23. Ilaria Fontana, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
*14.24. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a condizione che tali autorizzazioni siano pienamente efficaci e non sospese, riesaminate o oggetto di provvedimenti limitativi, e che non contengano prescrizioni la cui attuazione sia rinviata a fasi istruttorie successive prive di termini certi. L'esclusione di cui al presente comma non si applica qualora le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi non risultino attuate nei termini stabiliti, ovvero qualora siano pendenti procedimenti di sospensione, revoca o riesame dell'autorizzazione per motivi di tutela della salute o dell'ambiente. Sono in ogni caso fatte salve le prerogative del sindaco previste dagli articoli 50, comma 5, e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14.25. Viggiano, Stefanazzi, Simiani, Guerra.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
14.28. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni sui piatti e sugli altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati ad entrare in contatto con alimenti)

  1. Nell'ambito di attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali a condizione che rispondano alle seguenti caratteristiche tecniche:

   a) piatti in plastica:

    1) piatti con diametro inferiore a diciannove centimetri e peso superiore a quarantacinque grammi;

    2) piatti con diametro tra diciannove e ventiquattro centimetri e peso superiore a ottanta grammi;

    3) piatti con diametro superiore a ventiquattro centimetri e peso superiore a centodieci grammi;

   b) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette) in plastica che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro;

   c) cannucce in plastica a uso alimentare che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;

   d) agitatori per bevande in plastica che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro.

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.Pag. 171
  3. Al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso, ai fini della modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili conformi alle caratteristiche di cui al comma 1, la misura di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, è rifinanziata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserve speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

   a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

   b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
14.01. Zinzi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

Art. 15-bis.
(Misure urgenti per la digitalizzazione delle comunicazioni relative ai programmi di screening)

  1. Al fine di incrementare l'adesione ai programmi di screening garantiti dal Servizio sanitario nazionale e favorire la digitalizzazione dei servizi sanitari, in coerenza con gli interventi previsti nell'ambito della Missione 6, Componente 2, del PNRR, le regioni e le province autonome adottano strumenti digitali per la promozione dei programmi di screening e per l'invio di comunicazioni e avvisi informativi ai soggetti destinatari dei programmi medesimi.
  2. Gli strumenti di cui al comma 1 si affiancano alle modalità di comunicazione già adottate dalle aziende sanitarie e assicurano l'interoperabilità con il fascicolo sanitario elettronico e il punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche mediante dispositivi mobili.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.
  4. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15-ter.
(Misure urgenti per il rafforzamento delle competenze digitali dei professionisti del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di sostenere il processo di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e garantire l'efficace attuazione degli interventi previsti nell'ambito della Missione 6, Componente 2, del PNRR, le regioni e le province autonome promuovono, nell'ambito del sistema di formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iniziativePag. 172 di formazione e aggiornamento finalizzate al rafforzamento delle competenze digitali dei professionisti del Servizio sanitario nazionale.
  2. Le attività di formazione di cui al comma 1 sono erogate da soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati con esperienza nel settore delle tecnologie digitali applicate alla sanità.
  3. Le attestazioni conseguite nell'ambito delle attività formative di cui al comma 1 possono costituire titolo valutabile nelle procedure concorsuali per il reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  4. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15.01. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rafforzamento dell'operatività della Rete Nazionale Tumori Rari e definizione di standard nazionali uniformi)

  1. Al fine di garantire equità di accesso, omogeneità dei percorsi assistenziali e tempestiva presa in carico delle persone con sospetto o diagnosi di tumore raro, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce standard nazionali minimi e uniformi per il funzionamento della Rete Nazionale Tumori Rari (RNTR), di cui all'Accordo Stato-regioni del 21 settembre 2023.
  2. Gli standard di cui al comma 1 includono almeno:

   a) tempi massimi garantiti per l'attivazione e la risposta dei teleconsulti tra centri user e centri provider;

   b) la chiara definizione delle responsabilità cliniche, organizzative e documentali tra centro inviante e centro consulente;

   c) l'adozione di flussi informativi nazionali obbligatori, interoperabili con i sistemi regionali, per la tracciabilità dell'intero percorso del paziente;

   d) criteri uniformi per la presa in carico tempestiva e per l'invio ai centri esperti, integrati nei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) regionali.

  3. Le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dall'adozione degli standard nazionali, ove non abbiano già provveduto, provvedono al loro recepimento e alla piena integrazione della RNTR nelle reti oncologiche regionali, assicurando:

   a) la nomina di un referente regionale RNTR, con funzioni di coordinamento e responsabilità sull'attuazione degli standard;

   b) l'inserimento dei percorsi di attivazione della RNTR nei PDTA oncologici e nei sistemi informativi regionali;

   c) la garanzia dell'accesso alla seconda opinione specialistica e ai teleconsulti, senza oneri aggiuntivi per il paziente.

  4. L'AGENAS assicura il monitoraggio annuale del funzionamento della RNTR, con particolare riferimento a tempi di attivazione e risposta dei teleconsulti, volumi di attività dei centri user e provider, mobilità sanitaria evitabile, esiti e indicatori di equità territoriale, ascolto delle associazioni dei pazienti. I risultati del monitoraggio sono pubblicati in un rapporto annuale accessibile al pubblico sul portale istituzionale del Ministero della salute e di AGENAS.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri Pag. 173a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15.02. Malavasi, Loizzo, Lovecchio, Lucaselli, Zanella, Nisini, Giaccone, Maerna, Quartini, Bonetti, Marrocco, Gebhard.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure di semplificazione amministrativa per il rinnovo dei Piani terapeutici e la continuità assistenziale)

  1. Al fine di contribuire alla riduzione delle liste di attesa presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, nei casi in cui l'accesso alle medesime sia motivato esclusivamente da esigenze di rinnovo dei piani terapeutici ovvero da altri adempimenti connessi a strumenti amministrativi adottati a livello regionale, finalizzati a garantire la continuità terapeutica per pazienti già in trattamento, sono introdotte misure di semplificazione amministrativa volte a rendere più efficienti i percorsi di cura e a tutelare il diritto alla salute.
  2. I piani terapeutici e gli ulteriori strumenti amministrativi regionali relativi a medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, destinati al trattamento continuativo di patologie croniche e somministrati presso il domicilio del paziente, decadono, salvo diversa e motivata disposizione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), trascorsi ventiquattro mesi dalla data di autorizzazione alla rimborsabilità da parte della medesima Agenzia.
  3. Decorso il termine di cui al comma 2, l'AIFA, al fine di garantire l'appropriatezza prescrittiva, può disporre l'istituzione di una «Nota AIFA», o il suo mantenimento. Le regioni provvedono a verificare l'aderenza dei medici prescrittori alle disposizioni contenute nelle Note AIFA, avvalendosi dei dati ordinariamente acquisiti attraverso i flussi amministrativi regionali.
  4. Successivamente al termine di cui al comma 2, i medicinali ivi indicati possono continuare ad essere prescritti, dai medici specialisti operanti nel Servizio sanitario nazionale nonché dai medici di medicina generale, nel rispetto dei limiti prescrittivi stabiliti dall'AIFA per ciascuna specialità medicinale, nell'ambito della rimborsabilità.
  5. Al fine di assicurare un accesso omogeneo ai medicinali rimborsabili da parte dei pazienti sull'intero territorio nazionale, i limiti prescrittivi e le modalità di accesso ai trattamenti sono definiti a livello nazionale, sulla base delle disposizioni adottate dall'AIFA.
15.04. Patriarca.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure di semplificazione per l'attuazione della Riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» della Missione 1, Componente 1, del PNRR, con riferimento all'accesso alle terapie avanzate)

  1. Al fine di garantire tempestivo e uniforme accesso alle terapie avanzate, come definite dal regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e nell'ambito della Riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» della Missione 1, Componente 1, del PNRR, relativa all'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale fondato sul principio accrual, l'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali condizionati agli esiti clinici attesi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui Pag. 174si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
*15.09. Comaroli, Frassini, Ottaviani.
*15.010. D'Attis.

ART. 16.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) all'articolo 4-quinquies, comma 1, terzo periodo, le parole: «i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti di corte e di sezione delle corti di giustizia tributaria di cui all'articolo 3, presso i quali i magistrati nominati svolgono il tirocinio»;

   al medesimo comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   d-bis) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, che abbiano conseguito un'anzianità nelle Corti di primo grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 1-bis.»;

   dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   2-bis. All'articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «Dipartimento delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento della giustizia tributaria»;

   al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) all'articolo 9, comma 2, terzo periodo, le parole: «i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti di corte e di sezione delle corti di giustizia tributaria di cui all'articolo 4, presso i quali i magistrati nominati svolgono il tirocinio»;

   al medesimo comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   d-bis) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 4, che abbiano conseguito un'anzianità nelle Corti di primo grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 2, comma 2.».
16.3. Congedo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: «all'assegnazione» sono aggiunte le seguenti: «del medesimo incarico in altra sede o» e dopo le parole: «di altri» sono aggiunte le seguenti: «e differenti»;

   d-ter) all'articolo 11, comma 4-bis:

    1) al primo periodo, le parole: «per trasferimento» sono soppresse;

    2) al secondo periodo:

     2.1) le parole: «e a quelle per diverso incarico» sono soppresse;

     2.2) dopo le parole: «interpelli per» sono aggiunte le seguenti: «l'assegnazione dei posti vacanti ai quali possono partecipare i componenti»;

     2.3) le parole: «il trasferimento di giudici» sono soppresse;

Pag. 175

     2.4) la parola: «superiore» è sostituita dalla seguente: «diversa»;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai bandi, agli interpelli e alle assegnazioni al medesimo o a diverso incarico deliberati in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.;

   al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) all'articolo 17, comma 4, dopo le parole: «all'assegnazione» sono aggiunte le seguenti: «del medesimo incarico in altra sede o» e dopo le parole: «di altri» sono aggiunte le seguenti: «e differenti»;

   d-ter) all'articolo 17, il comma 5, è sostituito dal seguente:

   «5. Ferme restando le modalità indicate nel seguente comma 6, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla Tabella C allegata al presente decreto legislativo. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vicepresidente e di componente presso una sede giudiziaria di Corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 5, interpelli per l'assegnazione dei posti vacanti ai quali possono partecipare i componenti che ricoprono la medesima funzione o una funzione diversa.».
16.4. Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Al fine di completare il processo di riforma e di riorganizzazione della giustizia tributaria di cui alla legge 31 agosto 2022, n. 130, alla legge 9 agosto 2023, n. 111, e al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali, nell'ambito del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, sono istituite tre direzioni territoriali con sede in Milano, Roma e Napoli, presso, rispettivamente, gli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, del Lazio e della Campania. A ogni direzione territoriale, articolata ciascuna in due uffici dirigenziali non generali, è preposto un dirigente di livello generale con corrispondente incremento della dotazione organica del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze e alla stessa è attribuito un contingente di venti unità di personale amministrativo, di cui dodici unità di area funzionari e otto unità di area assistenti. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali, il relativo contingente di personale amministrativo di cui al primo periodo è assicurato assegnando le unità presenti presso le Corti di giustizia tributaria di secondo grado delle sedi di Milano, Roma e Napoli che svolgono le attività di cui al comma 6-ter e avvalendosi delle vacanze della dotazione organica delle aree del personale degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria aventi sede nei rispettivi ambiti territoriali indicati nella tabella allegata al presente decreto, nel rispetto delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  6-ter. I direttori con funzioni dirigenziali di livello generale delle direzioni territoriali di cui al comma 6-bis, nell'ambito territoriale di competenza individuato nella tabella allegata al presente decreto, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, assicurano:

   a) la vigilanza sulla qualità e l'efficienza delle attività e dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria al fine di segnalarne risultanze e criticità al Dipartimento della giustizia tributaria e di proporre soluzioni organizzative,Pag. 176 basate anche sul criterio della sussidiarietà, funzionali al corretto svolgimento dell'attività di supporto alla funzione giurisdizionale;

   b) lo studio delle questioni di maggiore rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attività istituzionali e dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria al fine di formulare proposte di soluzioni al Dipartimento della giustizia tributaria;

   c) la formulazione al Dipartimento della giustizia tributaria di proposte in materia di fabbisogni delle risorse umane e dei profili professionali degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, ivi compresa la formazione del relativo personale, nonché di proposte in materia di lavori e di fabbisogni di beni e servizi, anche informatici, funzionali all'efficiente svolgimento delle attività dei medesimi uffici;

   d) il supporto al Dipartimento della giustizia tributaria per la definizione, l'attuazione e il monitoraggio delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e della illegalità;

   e) la corretta attuazione delle linee di indirizzo e di coordinamento del Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito delle attività e dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria;

   f) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;

   g) la gestione delle procedure di liquidazione degli stipendi dei magistrati tributari e dei compensi dei giudici tributari;

   h) la gestione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento, stipula ed esecuzione dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare il buon andamento delle attività e dei servizi della direzione territoriale e delle corti di giustizia tributaria, in forza del decentramento delle risorse operato dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

   i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione della logistica delle corti di giustizia tributaria, d'intesa con il Dipartimento della giustizia tributaria;

   l) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

  6-quater. I direttori di cui al comma 6-ter nell'ambito delle rispettive Direzioni territoriali, oltre alle attività e alle funzioni ivi indicate, assicurano:

   a) l'indirizzo degli affari generali e di segreteria, della gestione delle risorse umane e strumentali e della gestione del contenzioso;

   b) la gestione della logistica e della salute e sicurezza sul lavoro;

   c) la gestione delle relazioni sindacali.

  6-quinquies. Ai due uffici dirigenziali non generali presenti in ciascuna delle direzioni territoriali di cui al comma 6-bis, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, è assegnata la dotazione organica rispettivamente di cinque unità di area funzionari e quattro unità di area assistenti e di sette unità di area funzionari e quattro unità di area assistenti. Al primo ufficio sono attribuite le attività e le funzioni indicate al comma 6-ter, lettere da a) a e), e quelle indicate al comma 6-quater, lettere a) e c). Al secondo ufficio sono attribuite le attività e le funzioni indicate nel comma 6-ter, lettere da f) a i), e quelle indicate nel comma 6-quater, lettera b).
  6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 6-bis a 6-quinquies si provvede mediante la soppressione di venti posti in organico nel ruolo del personale appartenente all'area dei funzionari e di ventuno posti in organico nel ruolo del personale appartenente all'area degli assistenti assegnati al Dipartimento della giustizia tributaria, complessivamente equivalenti sotto il Pag. 177profilo finanziario, con corrispondente riduzione dell'ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  6-septies. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali di cui al comma 6-bis, si provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale previsti nei commi da 6-bis a 6-quinquies.
16.6. Congedo, De Palma.

ART. 17.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026», sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non successiva al 31 dicembre 2026»;

   b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «prorogabile fino al 30 giugno 2026», sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile fino al 31 dicembre 2026».

  2-ter. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

   «2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, anche per le finalità connesse alla stabilizzazione integrale del contingente di personale della giustizia reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e all'efficienza della giustizia.
   2-quater. Per le finalità del comma 2-ter è autorizzata la spesa di 194 milioni di euro per l'anno 2026, alla quale si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 2-quinquies.
   2-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla Tabella A Parte II, numero 19, le parole: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” sono soppresse;

   b) alla Tabella A Parte III, i numeri 110 e 127-sexiesdecies sono soppressi».
17.5. Grimaldi, Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Piano straordinario per il raggiungimento degli obiettivi in materia di processo civile)

  1. Al fine di rafforzare l'efficienza della giustizia civile attraverso il potenziamento degli strumenti stragiudiziali e a favorire una significativa riduzione dell'arretrato giudiziario, così come previsto dai target del PNRR, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia avente ad oggetto diritti disponibili, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  2. Per le cause aventi ad oggetto diritti disponibili pendenti in primo grado da oltre tre anni e che non sia stata rimessa in decisione, il giudice dispone con ordinanza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'esperimento di un procedimento di mediazione e ne fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  3. Per le cause aventi ad oggetto diritti disponibili pendenti in secondo grado da oltre due anni e che non sia stata rimessa in decisione, il giudice dispone con ordinanza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'esperimento di un procedimento di mediazione e ne fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.Pag. 178
  4. La mediazione disposta dal giudice nei casi di cui ai commi 2 e 3 è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e si applica il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.
  5. All'udienza di cui ai commi 2 e 3, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle cause per le quali il giudice ha disposto la mediazione ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia per cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia attiva procedure di monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione e ne pubblica i risultati sul proprio sito istituzionale.
17.02. Rosato, Bonetti.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni volte a rafforzare l'efficienza della giustizia civile)

  1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia avente ad oggetto diritti disponibili, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28. Tale disposizione ha efficacia per i cinque anni successivi alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Al termine di tre anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
  2. Per le cause aventi ad oggetto diritti disponibili pendenti in primo grado da oltre tre anni e che non sia stata rimessa in decisione, il giudice dispone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.
  3. La mediazione disposta dal giudice ai sensi dei commi 1 e 2 è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e si applica il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.
  4. All'udienza di cui ai commi 1 e 2, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
  5. I commi 1 e 2 non si applicano alle cause per le quali il giudice ha disposto la mediazione ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.
  6. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno efficacia per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al termine di tre anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato, su iniziativa del Ministero della giustizia, il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
17.03. Dondi.

ART. 18.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ferma restando, in ogni caso, la possibilità per il docente di presentare domanda di assegnazione provvisoria, provinciale e interprovinciale, per il ricongiungimento con un genitore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.»;

   b) al comma 3-ter, ultimo periodo, le parole: «nell'ambito di tali concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle prove scritte e orali di tali concorsi.»;

Pag. 179

  Conseguentemente:

   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di favorire la riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis.1. Le Indicazioni nazionali relative al liceo scientifico a indirizzo sportivo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, e al liceo del made in Italy di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono aggiornate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.»;

  3-ter. Al fine di garantire un più efficace raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma degli ITS Academy – Missione 4, Componente 1, Investimento 1.5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), all'articolo 11, comma 9, della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo le parole: «da soggetti pubblici e privati» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di risorse derivanti dalla concessione in uso temporaneo dei laboratori alle imprese del settore produttivo che utilizzano le tecnologie caratterizzanti l'ITS Academy afferente a una delle Aree tecnologiche di riferimento. La concessione dei laboratori è consentita al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività formative degli ITS Academy o di qualsiasi altra attività rientrante nella missione di cui al medesimo articolo 2»;
  3-quater. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

   «1-quater. Per i progetti ricompresi nella Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 “Asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, e nella Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, è consentito agli enti locali beneficiari di utilizzare, ove disponibili, le economie di progetto dei quadri economici già autorizzati, per l'acquisto di arredi didattici, a condizione che tali interventi non abbiano già beneficiato di risorse destinate alla medesima finalità.»;

   dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. La regione Friuli-Venezia Giulia può attivare, per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, in deroga ai contingenti dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il triennio di riferimento, definiti per le scuole di lingua slovena dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui ai commi 5-quater o 5-quinquies dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché in deroga al comma 5-sexies del citato articolo 19, un ulteriore numero di autonomie scolastiche non superiore a due, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 43.120,73 euro per l'anno 2027 e di 129.362,20 euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030. Agli oneri di cui al secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
18.7. Miele, Latini, Loizzo, Panizzut.

(Inammissibile limitatamente al capoverso 3-bis della lettera a) della parte consequenziale)

Pag. 180

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «Prioritariamente rispetto all'integrazione delle graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79» sono soppresse;

   b) al primo periodo, le parole: «e terzo» sono soppresse;

   c) al primo periodo, le parole: «in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

   d) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono prorogate sino al loro esaurimento.»
18.15. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 26-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028».
18.20. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 19 milioni con le seguenti: 50 milioni e, al quarto periodo, sopprimere le parole: nelle regioni di cui al terzo periodo;

   al comma 5, sopprimere le parole: delle regioni di cui al comma 4, terzo periodo;

   al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 19 milioni con le seguenti: 50 milioni.
18.25. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, De Luca, Ascani, Lai, Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Bonafè, Boldrini, Fossi, Simiani, Ghio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa e la piena attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), resisi tali per progressioni di carriera, passaggi di area o altri istituti previsti dalla normativa vigente diversi dalle cessazioni, sono destinati alle immissioni in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, nel limite del numero dei posti temporaneamente coperti ai sensi del comma 4. Per il medesimo anno scolastico, le relative assunzioni sono effettuate in deroga ai limiti ordinari di turn-over previsti dalla legislazione vigente, nei limiti delle risorse già stanziate a legislazione vigente per la copertura dei medesimi posti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*18.27. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
*18.28. Piccolotti, Grimaldi.
*18.29. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 83-sexies, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026,» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,»

Pag. 181

   b) le parole: «per il medesimo anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «per i medesimi anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,».
18.30. Ghirra, Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Istituzione della scuola di alta formazione per il turismo e l'innovazione digitale)

  1. Al fine di rafforzare e dare continuità agli interventi strategici avviati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento al Tourism Digital Hub (TDH) e alle politiche di innovazione, digitalizzazione e qualificazione del settore turistico nazionale e di qualificazione del capitale umano, e in deroga ai limiti e ai divieti previsti nei decreti di programmazione per il triennio 2024-2026 adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è istituita, fermi restando i requisiti e le procedure per l'accreditamento di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, la Scuola superiore non statale a ordinamento speciale denominata «Scuola di alta formazione per il turismo e l'innovazione digitale», a carattere residenziale e con sede nel territorio italiano.
  2. La scuola è attivata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del turismo, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
  3. Con il decreto di cui al comma 2, oltre a disciplinare le modalità e i tempi di attivazione, si provvede alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico, con riferimento ai settori del turismo, relativamente all'innovazione digitale, alla sostenibilità e ai servizi ad alta intensità tecnologica.
  4. Alla promozione e allo sviluppo della scuola partecipano soggetti pubblici e privati, dotati di documentata esperienza pluriennale nel campo universitario, della ricerca, dell'innovazione, del turismo, della trasformazione digitale ovvero della gestione di ecosistemi territoriali complessi, i quali presentano apposita istanza al Ministero dell'università e della ricerca secondo le modalità definite nelle istruzioni operative pubblicate nel sito istituzionale del Ministero entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Alla scuola si applicano, ove compatibili, le disposizioni previste per le università non statali legalmente riconosciute, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243.
18.01. Caramanna, Squeri, Schiano di Visconti, Zucconi, Bicchielli, Comba.

ART. 19.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Al fine di assicurare il tempestivo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC), relativi all'Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» della Missione 4, Componente 1, prevenendo il rischio della perdita di finanziamenti connesso alla mancata ultimazione delle opere entro i termini originariamente previsti, il termine finale per l'ultimazione dei relativi lavori di cui i comuni e le città metropolitane sono soggetti attuatori è differito, laddove necessario per comprovate ragioni tecniche o di mercato, al 31 agosto 2026. Conseguentemente, i termini per l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione, di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono prorogati fino al 30 settembre 2026. Le stazioni appaltanti Pag. 182procedono alla necessaria rimodulazione dei cronoprogrammi operando, ove occorra, in deroga alle clausole difformi contenute nei bandi di gara, negli atti di affidamento o negli atti d'obbligo, nel rispetto del termine ultimo di rendicontazione finale fissato dalla normativa europea.
19.3. D'Orso, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 1.3 «Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola» e dell'Investimento 3.3 «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, prevenendo il rischio della perdita di finanziamenti connesso alla mancata ultimazione delle opere entro i termini originariamente previsti, il termine finale per l'ultimazione dei relativi lavori di cui i comuni e le città metropolitane sono soggetti attuatori è differito, laddove necessario per comprovate ragioni tecniche o di mercato, al 31 agosto 2026. Conseguentemente, i termini per l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione, di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono prorogati fino al 30 settembre 2026. Le stazioni appaltanti procedono alla necessaria rimodulazione dei cronoprogrammi operando, ove occorra, in deroga alle clausole difformi contenute nei bandi di gara, negli atti di affidamento o negli atti d'obbligo, nel rispetto del termine ultimo di rendicontazione finale fissato dalla normativa europea.
19.5. Morfino, Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Al fine di garantire il raggiungimento dei target previsti per il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, per gli interventi che rientrano negli Investimenti 1.2, 1.3 e 3.3 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, il termine per la conclusione dei lavori è il 30 giugno 2026, fermo restando il termine del 31 dicembre 2026 per il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera e per la rendicontazione finale dell'intervento.
*19.6. Roggiani, Simiani, Curti, De Luca.
*19.7. Zaratti, Piccolotti, Grimaldi.
*19.8. Giaccone, Montemagni, Comaroli, Frassini, Ottaviani.
*19.9. Castiglione, Lovecchio, De Palma, D'Attis.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Per gli interventi relativi all'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado delle province e delle città metropolitane riferiti agli Investimenti 1.2, 1.3 e 3.3 della Missione 4, Componente 1, finanziati con fondi del PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito trasferisce a province e città metropolitane quota delle economie della Missione 4, Componente 1, generate da progetti del PNRR completati, per la copertura dei maggiori oneri rendicontabili sostenuti dagli enti, causati dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, fermo restando il rispetto delle condizionalità del PNRR.
**19.10. Castiglione, Lovecchio, De Palma, D'Attis.
**19.11. Roggiani, Simiani, Curti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Gli interventi autorizzati di cui all'Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici» della Missione 2, Componente 3, del PNRR che alla data di scadenza prevista per il termine dei lavori non sono stati completati, rientrano in via prioritaria fra quelli finanziati dalla programmazione nazionale triennale per l'edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione e del merito.
19.13. Montemagni.

Pag. 183

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni relative all'Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» della Missione 4, Componente 1, e all'Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici» della Missione 2, Componente 3, del PNRR)

  1. Con riferimento all'Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» della Missione 4, Componente 1, e all'Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici» della Missione 2, Componente 3, del PNRR, le risorse che residuano nei quadri economici già autorizzati possono essere utilizzate anche per l'acquisto di arredi didattici, per chi non abbia già beneficiato di risorse per la medesima finalità.
*19.01. Bonetti, Ruffino.
*19.02. Roggiani, Simiani, Barbagallo, De Luca.
*19.03. Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

ART. 20.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di conseguire in maniera efficace gli obiettivi previsti dalla Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, all'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

   «12-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca effettua un monitoraggio sulla realizzazione degli alloggi finanziati e trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione annuale, redatta dal Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, evidenziando il numero di posti letto assegnati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio e quelle assegnate sulla base delle graduatorie di merito. Il Ministero pubblica la relazione sul sito internet istituzionale del Ministero e provvede ad aggiornarla semestralmente.»
20.8. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Nell'ambito delle attività relative all'attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338 finalizzata alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, il Ministero dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno 2026, può avvalersi, altresì, del supporto tecnico operativo di Invitalia S.p.a., mediante un'apposita convenzione quadro. La remunerazione della predetta attività di supporto è quantificata nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo, a valere e nei limiti dell'1 per cento dei fondi statali, ivi inclusi i fondi per gli investimenti, comunque destinati all'intervento dello Stato per il finanziamento di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla predetta legge 14 novembre 2000, n. 338 e versati sul corrispondente conto di Tesoreria del Ministero dell'università e della ricerca.».
20.9. Tassinari, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle more dell'attuazione della misura di cui al comma 1 e in considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle Università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge Pag. 18430 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, volti al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del predetto Fondo, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.13. Baldino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

ART. 21.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, nonché da finanziamenti esterni finalizzati in tutto o in parte alla copertura di spese di personale, ivi comprese le risorse del PNRR»;

   b) all'articolo 22-ter, comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché da finanziamenti esterni finalizzati in tutto o in parte alla copertura di spese di personale, ivi comprese le risorse del PNRR».

  4-ter. L'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è abrogato.
21.12. Tassinari, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di rafforzare la mobilità dei ricercatori, attuando la Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché di sostenere il percorso professionale dei ricercatori, al comma 6-duodevicies dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, le parole «Fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2032».
21.20. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Al fine di finanziare annualmente i dottorati di ricerca attivati dalle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche per l'attuazione e il consolidamento dell'Investimento 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» e dell'Investimento 4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, nonché dell'Investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese» della Missione 4, Componente 2, del PNRR, il Fondo per il funzionamento ordinario delle predette istituzioni è incrementato di euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti Pag. 185dal presente comma, pari a euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
21.23. Tassinari, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Scorrimento graduatorie M4C2-1.bis)

  1. Al fine di sostenere e dare continuità ai progetti presentati nel quadro dell'attuazione dell'Investimento 1.2 «Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori» della Missione 4, Componente 2, del PNRR, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 20 febbraio 2025 n. 47, recante Avviso per l'assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato PNRR – Missione 4 «Istruzione e Ricerca» Componente 2 «Dalla Ricerca all'Impresa» – Investimento 1.2 «Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori», il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2026, in favore dei progetti idonei non beneficiari di cui alle graduatorie predisposte ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del medesimo decreto direttoriale n. 47 del 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.09. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riprogrammazione di risorse del PNRR di competenza del Ministero della salute in favore del Consorzio CNCCS)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante disposizioni in materia di ricerca scientifica internazionale, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da erogare a favore del Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro screening), al fine di potenziare e intensificare il programma scientifico nell'ambito delle iniziative di collaborazione internazionale volte alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante la riprogrammazione delle risorse del PNRR di competenza del Ministero della salute, di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 30, assegnate ai soggetti gestori degli strumenti finanziari e rimaste, in tutto o in parte, inutilizzate a seguito della mancata o parziale realizzazione degli interventi ovvero dell'indebito o mancato utilizzo delle medesime risorse.
21.010. Gardini, Cangiano, Patriarca.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni urgenti per i progetti PNRR degli enti pubblici di ricerca)

  1. Al fine di garantire il completamento dei progetti finanziati con risorse del PNRR a titolarità degli enti pubblici di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è Pag. 186incrementato di euro 22.496.836 per l'anno 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 22.496.836 per l'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a euro 14.500.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   b) quanto a euro 7.996.836 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
21.013. Tassinari, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 22.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

  2-bis) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
  «7-ter. Ove il parere delle Commissioni parlamentari, di cui al comma 7-bis, indichi specificamente talune disposizioni come non adeguate alle finalità di efficientamento della pianificazione e della gestione degli investimenti infrastrutturali nel settore ferroviario, ovvero proponga ulteriori disposizioni per l'attuazione degli indirizzi strategici contenuti nel Dspm, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione, decorso tale termine il documento può essere comunque approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito delle proprie competenze, rende consultabile nei modi più opportuni il Dspm ai soggetti interessati prima dell'espressione del parere.».
22.3. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

   1-bis) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «informa» sono inserite le seguenti: «le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono in relazione alla coerenza con gli obiettivi del Dspm di cui all'articolo 1, comma 7,».
22.4. Deidda.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso comma 5-ter, sostituire le parole: la conseguente attivazione con le seguenti: l'attivazione.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso comma 5-quater, sostituire le parole: dall'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: dalla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 223, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, dopo le parole: “Per le medesime attività di cui al comma 2,” sono inserite le seguenti: “nonché per quelle di cui all'articolo 9, comma 1-bis, della legge 5 agosto 2022, n. 118,”».
22.5. Maccanti, Dara, Furgiuele, Pizzimenti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per la gestione del ciclo di vita delle opere finanziate sono promosse l'adozione di modelli digitali integrati e sistemiPag. 187 di monitoraggio in tempo reale dei cantieri e la pianificazione della manutenzione predittiva delle infrastrutture tramite processi di intervento automatizzati.
22.6. Alessandro Colucci, Cavo, Semenzato.

  Al comma 3, lettera b), capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle procedure competitive di cui al comma 2, nonché nei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari intercity oggetto di affidamento ai sensi del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inserisce nei bandi di gara, nei capitolati e nei contratti di servizio apposite clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'esecuzione dei medesimi servizi dal gestore uscente, nonché dell'indotto, prevedendo il riassorbimento del personale da parte dell'operatore economico subentrante per tutta la durata dell'affidamento con vincolo di applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Mobilità/Area attività ferroviarie e la salvaguardia di tutti gli istituiti economici aziendali di provenienza, salve restando le pattuizioni di miglior favore.
22.9. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Comunicazione conclusione dei lavori degli interventi finanziati dal PNRR, dal PNC e da programmi cofinanziati dall'Unione europea)

  1. In relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, il direttore dei lavori comunica senza indugio al RUP la conclusione dei lavori del subappaltatore. In mancanza, lo comunica l'appaltatore. In ogni caso, ai fini del pagamento dei SAL o del saldo finale successivi alla conclusione del subappalto, il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11, comma 6, 119, comma 7, e 125, commi 5 e 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, deve essere acquisito dalla stazione appaltante entro e non oltre dieci giorni dalla predetta conclusione.
*23.02. Steger, Manes.
*23.03. Frassini, Comaroli, Ottaviani.
*23.04. Mazzetti, D'Attis.
*23.05. Lucaselli.

ART. 24.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure urgenti per la continuità e la resilienza del servizio idrico integrato in Sicilia alla Società Consortile AICA)

  1. Al fine di garantire la continuità e l'effettiva attuazione degli interventi nel settore del servizio idrico integrato connessi agli obiettivi di resilienza e riduzione delle perdite previsti dalla Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito delle risorse destinate alla Regione Siciliana a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026, la destinazione di una quota delle risorse relative agli interventi nel settore idrico in favore della società consortile Azienda idrica comuni agrigentini AICA, costituita ai sensi della legge regionale della Regione Siciliana 4 agosto 2015, n. 19, operante nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento, per assicurare la continuità gestionale, la messa in sicurezza delle reti e Pag. 188degli impianti, nonché il completamento degli interventi urgenti e indifferibili del servizio idrico integrato.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2021-2027 già destinate alla Regione Siciliana per interventi nel settore idrico.
*24.04. Pisano.
*24.05. Semenzato, Cavo, Alessandro Colucci.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Fondo per la riqualificazione e la rigenerazione dei piccoli siti)

  1 Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi relativi all'Investimento 2.4 «Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d'arte» della Missione 1, Componente 3, del PNRR, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2026.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 può essere altresì alimentato dalle eventuali risorse, derivanti dalle riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR e al medesimo assegnate nel rispetto delle competenze e delle procedure previste a legislazione vigente nel quale confluiscono anche le risorse rinvenienti dalla eventuale rimodulazione degli interventi.
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente, in un'ottica di riqualificazione e di rigenerazione dei piccoli siti, alla realizzazione degli interventi finalizzati al recupero architettonico-funzionale e alla messa in sicurezza del patrimonio artistico-religioso situato nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con particolare riferimento alle strutture localizzate nei centri storici aggrediti dal fenomeno della desertificazione.
  4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse e le procedure di erogazione delle stesse per le finalità di cui al comma 3.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.06. Torto.

ART. 25.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5-bis. All'articolo 1, comma 19-sexies, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, le parole: «4 milioni di euro per il 2026» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro per il 2026».
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
*25.1. Faraone, Del Barba.
*25.2. D'Attis.
*25.3. Braga, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.

Pag. 189

*25.4. Comaroli, Frassini, Ottaviani.
*25.5. Rosato, Bonetti.
*25.7. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*25.8. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.
*25.9. Marattin.
*25.10. Della Vedova, Magi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5-bis. In deroga all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2020, per gli investimenti nel capitale di start-up innovative aventi i requisiti per il riconoscimento in capo all'investitore dell'incentivo di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025, l'impresa beneficiaria può presentare la relativa istanza anche successivamente all'effettuazione dell'investimento, purché entro il 30 aprile 2026. Per gli investimenti di cui al primo periodo, ferme restando le ulteriori disposizioni di cui al predetto articolo 5 del citato decreto del 28 dicembre 2020, nell'istanza è indicato l'ammontare dell'investimento realizzato in luogo dell'ammontare dell'investimento che l'investitore intende effettuare di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo.
  5-ter. Il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, tramite il registro nazionale degli aiuti, il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale «de minimis», di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2020, notificando gli esiti dell'accertamento sia all'impresa beneficiaria che al soggetto investitore e dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate tramite aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 5, comma 8, del predetto decreto. L'esito negativo dell'accertamento è ostativo alla fruizione dell'incentivo.
25.13. Semenzato, Cavo, Alessandro Colucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. All'articolo 1, comma 326, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole da: «a istituire 40 posizioni dell'area» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 40 unità di personale da inquadrare nell'area delle elevate professionalità prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali, tramite concorso pubblico ovvero passaggio tra le aree o mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica».
25.14. Giovine.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 1.3 «Sistema di certificazione della parità di genere» della Missione 5, Componente 1, del PNRR)

  1. Al fine di rafforzare e implementare pienamente il Sistema di certificazione della parità di genere di cui all'Investimento 1.3 della Missione 5, Componente 1, del PNRR, a decorrere dal 1° luglio 2026, l'accesso ad appalti pubblici e a finanziamenti statali è consentito, per le aziende e gli enti con un numero di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta, solamente se in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.Pag. 190
  2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, all'articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. A decorrere dal 1° luglio 2027, le aziende pubbliche e private che impiegano almeno duecentocinquanta dipendenti sono tenute a dotarsi della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».

  3. Per i medesimi fini di cui al comma 1, al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 46-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 46-ter.
(Rapporto sulla rappresentanza di genere)

   1. Il datore di lavoro delle aziende pubbliche e private che occupano almeno duecentocinquanta dipendenti per il terzo esercizio consecutivo è tenuto a redigere un rapporto, da pubblicare annualmente nel sito internet dell'azienda, sulla situazione della rappresentanza maschile e femminile nella dirigenza e nei componenti degli organi direttivi, secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
   2. Ciascun sesso non può essere rappresentato in misura inferiore al 30 per cento all'interno della dirigenza e di ciascuno degli organi di cui al comma 1. Tale percentuale è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2030, in misura non inferiore al 40 per cento.
   3. Le aziende pubbliche e private che non rispettino le soglie percentuali di cui al comma 2 sono tenute a inserire nel rapporto di cui al comma 1 le previsioni di allineamento alle soglie di misurazione degli indicatori chiave di prestazione previsti dalla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) il 16 marzo 2022.
   4. Ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1, in conformità con la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, con proprio decreto, definisce le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso comprendere:

   a) il numero dei dirigenti e dei componenti degli organi direttivi di sesso femminile e di sesso maschile, le differenze tra le retribuzioni divise per sesso, nonché l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascuno. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l'identità del dirigente o del componente dell'organo direttivo, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre con la specificazione del sesso, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;

   b) le informazioni e i dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera».
25.02. Bonetti, Gribaudo.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, Pag. 191n. 162, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Nell'ambito di progetti di investimento unitari che comprendano contestualmente l'acquisizione o la realizzazione di immobili strumentali e l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature funzionalmente connessi agli stessi, il credito d'imposta maturato sulla componente immobiliare è fruibile in via progressiva in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori, a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale i relativi costi sono sostenuti ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indipendentemente dal completamento dell'opera, a condizione che:

   a) ciascuno stato di avanzamento dei lavori sia certificato da un tecnico abilitato e sia documentato da contabilità di cantiere, da verbale di SAL sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'impresa appaltatrice, nonché dal relativo titolo abilitativo edilizio;

   b) il completamento della componente immobiliare avvenga entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di inizio della fruizione del credito sulla medesima componente, salvo proroga motivata da cause oggettive non imputabili al beneficiario, documentabili e previamente comunicate all'Agenzia delle entrate;

   c) in caso di mancato completamento della componente immobiliare nei termini di cui alla lettera b), il credito fruito sulla componente immobiliare per stati di avanzamento rimane acquisito nei limiti della quota corrispondente ai lavori effettivamente realizzati e certificati; si procede al ricalcolo della spettanza complessiva del beneficio sull'intero investimento, con restituzione della sola quota eventualmente eccedente, maggiorata degli interessi legali e senza applicazione di sanzioni, salvo il caso di condotte fraudolente».
25.03. D'Attis, Cannizzaro, Gentile.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Estensione del credito d'imposta ZES unica agli impianti agrivoltaici in via alternativa ai contributi PNRR)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli impianti agrivoltaici nelle regioni del Mezzogiorno, in coerenza con gli obiettivi del Piano strategico della Zona Economica Speciale unica e in continuità temporale con i finanziamenti previsti dall'Investimento 1.1 «Sviluppo Agro-voltaico» della Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole: «delle infrastrutture energetiche» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione».
  2. L'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, limitatamente agli impianti agrivoltaici di cui al comma 3 del medesimo articolo 16 è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:

   a) conformità ai requisiti tecnici previsti dalle linee guida in materia di impianti agrivoltaici adottate dal Ministero della transizione ecologica il 27 giugno 2022;

   b) implementazione di sistemi di monitoraggio che verifichino l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

   c) salvaguardia della produzione agricola vendibile, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11-bis, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

Pag. 192

  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non è cumulabile con i contributi in conto capitale previsti dall'articolo 27 del presente decreto per gli Investimenti 1.1, 1.2 e 1.4 della Missione 2, Componente 2, del PNRR, né con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241. I soggetti che intendono accedere al credito d'imposta di cui al comma 2 devono dichiarare espressamente, all'atto della presentazione dell'istanza, di non aver richiesto né ottenuto i contributi PNRR di cui all'articolo 27 del presente decreto per il medesimo impianto e di rinunciare irrevocabilmente alla possibilità di richiederli.
  4. Ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 3, il Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi PNRR di cui all'articolo 27 del presente decreto, con indicazione degli impianti oggetto di finanziamento e degli importi erogati. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dei controlli di competenza, verifica la non cumulabilità del credito d'imposta con i contributi PNRR e, in caso di violazione, procede al recupero del credito d'imposta indebitamente fruito, con applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
25.09. Alessandro Colucci, Cavo, Semenzato.

ART. 26.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   al numero 1), sostituire le parole: , sentite le altre autorità competenti, con le seguenti: ovvero le altre autorità di regolazione competenti nel caso di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la parola: «effettua» è sostituita dalla seguente: «effettuano»;

   dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. Per i servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), non trovano applicazione i commi 1-ter e 1-quater. Per le medesime finalità di cui ai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando le discipline di settore, le autorità di regolazione individuano, nell'ambito delle proprie competenze, i criteri di valutazione dell'efficienza gestionale e disciplinano le conseguenze in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis.».
*26.1. Roggiani.
*26.2. Cortelazzo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. La revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della contrattualizzazione degli erogatori di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il rispetto del diritto dell'Unione europea e dei princìpi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, e di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità.»;

   c) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. La contrattualizzazione di cui al comma 1-bis prevede un sistema premiale che valorizza l'erogatore con riferimento:

   a) alla capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarità dei Pag. 193servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;

   b) agli investimenti realizzati sul territorio in cui insiste l'accreditamento per migliorare la qualità delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;

   c) all'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti;

   d) alla capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste d'attesa nella banca di accreditamento, in deroga ai tetti di spesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

   e) per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificità del territorio di riferimento e dei relativi setting assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità.».
**26.8. Faraone.
**26.9. Patriarca, Mulè.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. La revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della individuazione degli erogatori con cui stipulare gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la definizione di un procedimento che, nel rispetto dei princìpi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, consenta tuttavia di salvaguardare i livelli occupazionali, gli investimenti effettuati per il miglioramento e la qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari e la continuità assistenziale quale presa in carico del paziente per completezza del percorso di cura, articolata per coerenza disciplinare, prossimità e correlate fragilità. Al fine di evitare una frammentazione delle modalità operative di individuazione degli erogatori a livello regionale, nell'ambito della revisione di cui al comma 1 si provvede all'elaborazione di uno schema-tipo a valenza nazionale recante le indicazioni dei principali contenuti, delle caratteristiche e dei requisiti dei procedimenti di individuazione dei contraenti, con particolare riferimento alla definizione di una congrua periodicità di svolgimento degli stessi, comunque non inferiore a cinque anni, e al divieto di sconti sulle tariffe applicate per la remunerazione delle prestazioni.»;

   b) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Nell'ambito della revisione di cui al comma 1 si prevede un sistema premiale che valorizzi l'erogatore con riferimento:

   a) alla capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarità dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli ultimi cinque anni in regime di accreditamento;

   b) agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;

   c) alla capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nelle singole branche disciplinari di accreditamento;

   d) all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificità del territorio di riferimento e dei relativi setting assistenziali,Pag. 194 con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità.».
*26.12. Alessandro Colucci, Cavo, Semenzato.
*26.13. D'Attis, Cannizzaro, Gentile, Bagnasco, Cappellacci.
*26.14. Faraone.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 36, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
26.11. Faraone.

  Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: di trasparenza e di proporzionalità, aggiungere le seguenti: nonché di tutela della concorrenza e di garanzia della più ampia partecipazione da parte di operatori interessati,.
26.15. Marattin.

  Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1-ter, lettera a), dopo le parole: alla capacità aggiungere le seguenti: di qualsiasi operatore potenzialmente interessato e sopprimere le parole: eseguite negli anni.
26.18. Marattin.

  Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1-ter, lettera e), dopo le parole: tecnologico-strutturale, aggiungere le seguenti: pur salvaguardando al massimo i principi di concorrenza,.
26.29. Marattin.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8-ter, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dai target per l'Investimento 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona” e l'Investimento 1.3 “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)” della Missione 6, Componente 1, nonché per il Subinvestimento 1.1.1 “Digitalizzazione-rafforzamento strutturale SSN (Progetti in essere ex articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2020)” della Missione 6, Componente 2, del PNRR l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 del presente articolo, relativa a nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione delle stesse, si intende rilasciata contestualmente alla presentazione dell'istanza da parte dell'Azienda sanitaria interessata, come documentata dal certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi ai fini dell'adozione del provvedimento espresso.»;

   b) all'articolo 8-quater, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In conformità a quanto disposto all'articolo 8-ter, comma 5-bis, limitatamente agli interventi del PNRR ivi individuati, l'accreditamento è rilasciato contestualmente all'autorizzazione all'esercizio. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di cui al medesimo articolo 8-ter, comma 5-bis, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della permanenza dei requisiti ulteriori di qualificazione, ai fini dell'adozione del provvedimento espresso.».

  3-ter. Sono prorogati di ulteriori tre anni i termini, rispetto a quelli previsti dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione agli obblighi di adeguamento in capo alle strutture sanitarie pubbliche alla normativa antincendio, anche non ricomprese nel PNRR, ferma restando Pag. 195l'adozione di misure compensative del rischio incendio e i requisiti minimi di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
26.33. Cannizzaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  3-ter. Il decreto adottato ai sensi del comma 3-bis in particolare definisce:

   a) i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente a:

    1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

    2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

    3) gli esiti delle attività ispettive;

   b) un piano di controlli ove siano indicati:

    1) il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare;

    2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

    3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, e alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alla previsione di commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

    4) i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

   c) le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

   d) le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del budget e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva;

   e) i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
26.36. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Pag. 196

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dai target per l'Investimento 1.1 «Case della Comunità e presa in carico della persona» e per l'Investimento 1.3 «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)» della Missione 6, Componente 1, nonché per il subinvestimento 1.1.1 «Digitalizzazione-rafforzamento strutturale SSN (Progetti in essere ex articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2020)» della Missione 6, Componente 2, del PNRR nonché per garantire l'adeguamento antincendio delle strutture sanitarie che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, non hanno completato i lavori programmati entro le scadenze, i termini previsti dal decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, n. 70, e successive modificazioni, relativi agli adempimenti a carico delle strutture sanitarie, scaduti e in scadenza il 24 aprile 2026, sono prorogati al 24 aprile 2027.
26.35. Miele.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per definire i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza nonché le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.
26.38. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «8-bis. L'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché il possesso dei medesimi requisiti organizzativi e di organico delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, costituisce specifico requisito necessario ai fini delle procedure di rilascio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'accreditamento istituzionale.
   8-ter. Nel caso in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto con le associazioni comparativamente più rappresentative degli erogatori privati non è rinnovato alle medesime vigenze del contratto collettivo nazionale della sanità pubblica, ai dipendenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie private viene applicato quest'ultimo CCNL nelle more del predetto rinnovo, ai fini delle procedure di rilascio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'accreditamento istituzionale.
   8-quater. È condizione essenziale, preordinata all'accreditamento e alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo Pag. 1978-quinquies, comma 1-bis, del presente decreto degli erogatori privati, a pena di nullità degli accordi contrattuali medesimi eventualmente stipulati, il rispetto dei requisiti organizzativi e di organico richiesti nel settore pubblico dalla normativa vigente, nonché l'aver adempiuto alle scadenze fissate per i rinnovi contrattuali, analogamente a quanto previsto per gli erogatori pubblici.».
26.42. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni urgenti per gli investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)

  1. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni Marche, Umbria e».
  2. In relazione agli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026 nei territori di cui al comma 1 del citato articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai fini della fruizione dell'agevolazione, i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la comunicazione integrativa di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 25986/2025.
  3. Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è aggiornato il citato provvedimento protocollo n. 25986/2025 al fine di consentire ai soggetti interessati la presentazione della comunicazione integrativa di cui al comma 2.
*26.01. Carloni, Marchetti, Nevi.
*26.02. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*26.03. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*26.04. Gadda, Faraone.

ART. 27.

  Al comma 1, dopo le parole: produzione di biometano, aggiungere le seguenti: di biogas e di energia da biomasse di origine agricola, zootecnica e forestale.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: produzione di biometano, aggiungere le seguenti: di biogas e di energia da biomasse di origine agricola, zootecnica e forestale.
*27.3. Faraone.
*27.4. D'Attis, Cannizzaro.
*27.5. Roggiani, Guerra, Lai, Mancini, Viggiano.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: accordi sottoscritti aggiungere le seguenti: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**27.7. Squeri.
**27.8. Dell'Olio, Cappelletti, Carmina, Donno, Torto.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo comprovati motivi di forza maggiore o ritardi non imputabili al beneficiario, in presenza dei quali il termine può essere prorogato di ulteriori sei mesi.

  Conseguentemente, al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il termine di cui al primo periodo, in caso di comprovate difficoltà procedurali o amministrative, è prorogabile di ulteriori sessantaPag. 198 giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
27.11. Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di garantire il conseguimento del target M2C2-45 di installazione di almeno 900 MW di sistemi agrivoltaici, previsto dall'Investimento 1.1 «Sviluppo agro-voltaico» della Missione 2, Componente 2, del PNRR, in deroga al comma 3, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. può proporre al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una ulteriore procedura competitiva da concludersi entro il 30 giugno 2026 ovvero può raccogliere, sempre entro il 30 giugno 2026, manifestazioni di interesse per progetti presentati da imprenditori agricoli e loro aggregazioni o associazioni temporanee di imprese che comprendano almeno un imprenditore agricolo, in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, di:

   a) autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;

   b) contratto di connessione alla rete di trasmissione nazionale formalizzato con Terna S.p.A.;

  3-ter. Per impianti agrivoltaici aventi una potenza minima in immissione di 50 MW, resta ferma la condizione che non abbiano dato avvio ai lavori di costruzione dell'impianto alla data di presentazione dell'istanza.
  3-quater. Per gli impianti agrivoltaici di cui ai commi 3-bis e 3-ter, l'incentivo è composto da:

   a) un contributo in conto capitale, nella misura massima del 40 per cento delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione dell'impianto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

   b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete, secondo le modalità definite dalle regole operative di cui al comma 8.

  3-quinquies. Gli impianti agrivoltaici devono rispettare la definizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
  3-sexies. Le modalità di calcolo e di erogazione degli incentivi di cui al comma 3-quater, nonché le modalità di verifica del rispetto dei requisiti, sono definite dalle regole operative di cui al comma 8, nel rispetto della decisione della Commissione europea C(2023) 7744 final del 10 novembre 2023.
  3-septies. I progetti ammessi agli incentivi di cui al commi da 3-bis a 3-sexies non sono tenuti al rispetto dei requisiti stabiliti dai decreti attuativi di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, fermo restando l'obbligo di rispettare il principio «Do No Significant Harm» (DNSH) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e il termine massimo di ventiquattro mesi per l'entrata in esercizio degli impianti decorrente dalla data di comunicazione degli accordi di concessione.

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: fino a concorrenza degli importi allocati per ciascun investimento di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , tenuto conto dei progetti ammessi ai sensi del comma 3-bis.
27.13. Alessandro Colucci, Cavo, Semenzato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di favorire il pieno conseguimento degli obiettivi della misura relativa allo sviluppo dell'agrivoltaico di cui all'Investimento 1.1 della Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i soggetti titolari di progetti agrivoltaici risultati aggiudicatari delle procedure di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, possono presentare al Gestore dei servizi energeticiPag. 199 - GSE S.p.A., su base volontaria, specifica istanza di accesso al contributo in conto capitale previsto per la misura agrivoltaica, fermo restando il mantenimento del regime tariffario già riconosciuto nell'ambito delle procedure di cui al medesimo decreto ministeriale. Nell'accoglimento dell'istanza il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. verifica la compatibilità dei medesimi progetti con i requisiti previsti dalla citata misura del PNRR nonché il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

  Conseguentemente, al comma 8, lettera a), dopo le parole: dei termini di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti aggiungere le seguenti: , nonché dell'obbligo per i soggetti beneficiari di comunicare al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. l'avvio dei lavori entro trenta giorni dalla stipula dell'accordo di concessione, mediante trasmissione della documentazione attestante l'effettivo inizio delle attività realizzative.
27.14. Del Barba, Faraone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I provvedimenti abilitativi comunque denominati e le soluzioni di connessione alla rete rilasciate dai gestori di rete e accettate dai proponenti relative agli impianti rientranti nei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 mantengono validità, ai soli fini della realizzazione dei medesimi impianti, fino al termine di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione stipulati ai sensi del comma 6.
*27.15. Squeri.
*27.16. Dell'Olio, Cappelletti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-bis. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini possono essere costituite in forma di società di capitali benefit ai sensi dell'articolo 1, commi da 376 a 384, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La conformità al modello previsto dall'articolo 2, numero 16, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio è garantita dall'integrazione statutaria dell'oggetto sociale con le finalità di beneficio ambientale, economico e sociale di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, assicurando che lo scopo di lucro non risulti prevalente rispetto a quello di utilità collettiva.
  8-ter. Le comunità energetiche rinnovabili costituite come società benefit devono prevedere nei propri statuti:

   a) meccanismi che garantiscano il controllo effettivo esclusivamente ai soggetti individuati dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 199 del 2021;

   b) obbligo di redazione e pubblicazione della relazione annuale sull'impatto generato, con specifica rendicontazione dei benefici economici distribuiti ai membri vulnerabili o a basso reddito.

  8-quater. Le configurazioni esistenti che operano come produttori terzi possono trasformarsi in comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di società benefit previa delibera assembleare di adeguamento statutario.
  8-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. adegua le procedure tecnico-operative per l'accesso agli incentivi per le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di società benefit.
27.19. Del Barba, Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare che l'obiettivo principale sia quello di fornire benefìci ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali e non quello di realizzare profitti finanziari, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente,Pag. 200 a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti. Nelle comunità di energia di cui al presente comma, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati.
*27.23. D'Attis, Cannizzaro.
*27.24. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
*27.25. Lai, Guerra, Roggiani, Mancini, Viggiano.
*27.26. Faraone, Del Barba.
*27.27. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido nel territorio nazionale, in particolare nel settore marittimo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, per i progetti di relativi a opere strategiche e di pubblica utilità ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e ammessi a finanziamento ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 ottobre 2021, n. 388, il termine massimo per il conseguimento degli obiettivi finali individuati nei relativi cronoprogrammi procedurali è fissato al 31 dicembre 2028.
27.28. Maccanti, Dara, Furgiuele, Pizzimenti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Proroga in materia di grandi derivazioni idroelettriche)

  1. All'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
27.02. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.

ART. 28.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: fino al 20 per cento con le seguenti: fino al 30 per cento.
28.2. De Luca.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, è prevista, nell'ambito del Piano strategico nazionale delle aree interne 2021-2027 (PSNAI) di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nella mappatura delle aree interne del periodo di programmazione 2021-2027, d'intesa con le amministrazioni competenti, una rivalutazione della classificazione dei comuni dell'area interna «Appennino Forlivese-Cesenate», tra cui Predappio e Dovadola, anche al fine di assicurare un'applicazione coerente dei criteri e di non penalizzare territori che presentano esigenze di riequilibrio e servizi tipiche delle aree interne e tale da consentire un più adeguato accesso alle misure e ai benefìci connessi alle politiche per le aree Pag. 201interne, rafforzandone l'identità economica e sociale.
28.4. Buonguerrieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, sono apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «Palermo-Borgo Nuovo» sono inserite le seguenti: «e ai siti di Arghillà (Reggio Calabria) e Scordovillo (Lamezia, Catanzaro)»

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano, le regioni e le province autonome possono intervenire attraverso la disponibilità di risorse nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci o attraverso altri strumenti di finanziamento, incluse le risorse disponibili nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, da versare nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5».
28.5. Cannizzaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono resi strutturali a decorrere dall'anno 2026. A tal fine, è autorizzata la spesa nel limite complessivo non inferiore a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il CIPESS provvede, con propria delibera, all'assegnazione delle risorse sulla base di programmi pluriennali presentati dai soggetti beneficiari secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, individuati dall'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
28.6. Bonafè, Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2026-2030. Il CIPESS provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2021-2027, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2026, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
28.7. Mollicone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di concorrere alla realizzazione delle attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, è disposta l'assegnazione in favore dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, di un contributo annuo, da ripartirsi in pari misura, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
28.8. Vietri, Schiano di Visconti, Lucaselli.

Pag. 202

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali esistenti e di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture, nonché salvaguardare la destinazione propria delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi 272, 273 e 274 sono abrogati.
28.9. Morfino, Santillo, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è incrementata di 600.000 euro per l'anno 2028, di 500.000 euro per l'anno 2029 e di 500.000 euro per l'anno 2030, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
28.11. Patriarca.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole: nei territori del Mezzogiorno d'Italia aggiungere le seguenti: , nonché agli obiettivi di riqualificazione e di valorizzazione di spazi ed edifici pubblici,;

   b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) della somma complessiva di 4,9 milioni di euro, per il completamento dell'investimento relativo al Polo Scolastico Alta Val di Trebbia nel comune di Bobbio, in provincia di Piacenza.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: euro 15,7 milioni di euro con le seguenti: 20,6 milioni di euro.
28.12. Pietrella, Lucaselli.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole: nei territori del Mezzogiorno d'Italia aggiungere le seguenti: , nonché agli obiettivi di riqualificazione e di valorizzazione di spazi ed edifici pubblici,;

   b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) della somma complessiva di 7 milioni di euro, per la realizzazione di interventi di valorizzazione e riqualificazione dell'area dell'ex base NATO nel comune di Affi, in provincia di Verona.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: euro 15,7 milioni di euro con le seguenti: 22,7 milioni di euro.
28.13. Ambrosi, Lucaselli, Boscaini, Malaguti, Mollicone, Giovine, Schiano di Visconti, Chiesa, Morgante, Maschio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 383, terzo periodo, le parole: «non si procede al riconoscimento delle risorse di cui al comma 381» sono sostituite dalle seguenti: «il riconoscimento dell'80 per cento delle risorse di cui al comma 381 è sospeso fino alla assicurazione degli adempimenti»;

   b) al comma 383-bis, le parole: «entro il 31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2028»;

   c) al comma 384, è aggiunto il seguente periodo: «La quota di cui al primo Pag. 203periodo è rideterminata in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».
*28.14. D'Attis, Barelli.
*28.15. Lancellotta.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi finanziati dai programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 disciplinati dall'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la data di conclusione delle operazioni finanziate è prorogata al 31 dicembre 2027. Conseguentemente, all'articolo 242, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
**28.17. Roggiani, De Luca, Simiani, Barbagallo.
**28.18. Steger, Manes.
**28.19. Ottaviani, Comaroli, Frassini.
**28.20. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
**28.21. Lai.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1» sono soppresse.
28.22. Mantovani, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Bonifiche e rigenerazione industriale)

  1. Gli interventi di bonifica dei siti contaminati e di recupero delle aree industriali dismesse costituiscono priorità nell'ambito degli investimenti finanziati con risorse della politica di coesione e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati alla rigenerazione produttiva dei territori, allo sviluppo delle filiere dell'economia circolare e alla creazione di occupazione qualificata.
*28.04. D'Attis.
*28.05. Ghirra, Zaratti, Grimaldi.

ART. 29.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
29.2. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-sexies, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , nonché gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,.

   b) al secondo e al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: e agli enti.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 3 a 11 con i seguenti:

  3. Al fine di assicurare il rafforzamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 3, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le indennità di carica sono, a decorrere dal 1° aprile 2026, quelle previste per i membri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.»;

   b) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «la qualifica di direttore generale» sono aggiunte le seguenti: «e di segretario generale»; al sesto periodo le parole: «è definito, nei limiti dell'ottanta per Pag. 204cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'» sono sostituite dalle seguenti: «, a decorrere dal 1° aprile 2026, è definito in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore presso l'»; dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: «L'assunzione del personale avviene mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, nei limiti del venti per cento dei posti previsti dalla pianta organica, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.».

  4. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il quinto periodo è soppresso.
  5. I fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, a partire dall'esercizio 2025, mettono a disposizione del pubblico, gratuitamente presso la sede sociale e sul sito internet, i bilanci di esercizio o rendiconti annuali comunque denominati e, ove previsti, i documenti contabili infrannuali o equivalenti. Tale documentazione è pubblicata entro il termine di sessanta giorni dalla data di approvazione da parte degli organi competenti individuati dallo statuto, dal regolamento o dalla fonte istitutiva e resta pubblicata e liberamente accessibile al pubblico per almeno dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.
29.3. Nisini, Caparvi, Giaccone, Lazzarini, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-sexies, comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , nonché gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,.
*29.4. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
*29.5. Rizzetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 19-quater, commi 1 e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «a euro 500.000» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «a euro 50.000».
**29.7. D'Attis.
**29.8. Guerra, Lai, Roggiani, Mancini, Viggiano.

  Sopprimere i commi da 3 a 11.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: nonché di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale.
*29.9. D'Attis.
*29.11. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.
*29.12. Ciocchetti, Cavo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:

  3. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, la COVIP tiene conto dei seguenti principi:

   a) le forme di assistenza sanitaria complementare, in una logica di sussidiarietà con il Servizio sanitario nazionale, costituiscono uno strumento funzionale per la politica sanitaria, anche al fine di poter assistere un maggior numero di cittadini;

   b) l'attività dei fondi sociosanitari sia conforme ai princìpi ispiratori del Servizio sanitario nazionale;

Pag. 205

   c) la trasparenza nelle azioni e nelle attività dei fondi sociosanitari verso i propri assistiti;

   d) la mutualità e la solidarietà tra gli iscritti.

  4. La vigilanza di cui al comma 3 è esercitata, in particolare, sui seguenti soggetti:

   a) i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

   b) gli enti e le casse aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi dai Fondi di cui alla lettera a) del presente comma;

   c) le forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purché organizzate in forma stabile, dotate di autonomia giuridica, gestionale e finalizzate, in via esclusiva e principale, all'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (long term care) in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e dei relativi familiari. Restano in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma:

   d) le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferme restando le competenze dell'IVASS;

   e) le società di mutuo soccorso vigilate dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818;

  5. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui al comma 3, la COVIP:

   a) tiene il Registro unico nazionale dei fondi sanitari;

   b) verifica la soglia delle risorse vincolate e relativi adempimenti ai sensi del decreto ministeriale 27 ottobre 2009 nonché svolge le funzioni di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2022;

   c) vigila su statuti, regolamenti, fonti istitutive, modelli organizzativi e sistemi di governance;

   d) esercita il controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale, inclusa la verifica della sostenibilità degli impegni assunti, determinate secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza in funzione della natura delle prestazioni erogate;

   e) vigila sul rispetto delle regole di trasparenza e di informativa agli iscritti, nonché di rendicontazione;

   f) verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nel rispetto dei sistemi di governance, delle dimensioni e delle forme assunte dai soggetti del precedente comma 4;

   g) esercita i poteri ispettivi e di intervento, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità;

   h) per i profili attinenti alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e alle convenzioni con strutture pubbliche, private o accreditate, si avvale del supporto tecnico dell'Agenas, che esprime parere obbligatorio ai fini della verifica di coerenza con la programmazione sanitaria nazionale e regionale, restando ferma la competenza decisionale della COVIP per i profili organizzativi, finanziari e di trasparenza;

   b) sopprimere il comma 6;

   c) sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

  7. In attuazione e nel rispetto del decreto di cui al comma 8, con regolamento della COVIP, da adottare, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Osservatorio nazionale permanente dei Fondi sanitari integrativi (OFSI), istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativoPag. 206 30 dicembre 1992, n. 502, e attuato dal decreto ministeriale 15 settembre 2022, entro il 28 febbraio 2027, sono definite le istruzioni di vigilanza, nonché le disposizioni attuative del decreto di cui al comma 8. Per assolvere i compiti di cui al presente articolo, sono adottati dalla COVIP provvedimenti di carattere generale. Il regolamento e i provvedimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.
  8. Resta ferma l'alta vigilanza del Ministero della salute sul settore della sanità integrativa e sociosanitaria. A tale Ministero della salute competono le funzioni di indirizzo generale, il monitoraggio dell'integrazione con il Servizio sanitario nazionale e la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con i principi di universalità, equità e solidarietà del sistema sanitario pubblico. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione e mediante forme di coordinamento informativo tra le amministrazioni competenti. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Osservatorio nazionale permanente dei Fondi sanitari integrativi (OFSI), istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e attuato dal decreto ministeriale 15 settembre 2022, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto dei principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti e delle diverse forme e delle diverse qualifiche assunte dai soggetti di cui al precedente comma 3, sono adottati:

   a) il funzionamento del Registro unico nazionale dei Fondi sanitari e il rapporto con altri albi o registri presso altre autorità o istituti di vigilanza o ministeri;

   b) gli schemi di rendicontazione;

   c) le regole di trasparenza e di informativa agli iscritti;

   d) gli schemi di statuto;

   e) i criteri di classificazione delle diverse tipologie di fondi sanitari e sociosanitari;

   f) i requisiti patrimoniali, anche in funzione della natura delle prestazioni erogate;

   g) le modalità di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, con il Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti;

   h) i princìpi e criteri del regolamento di cui al precedente comma 7;

   i) i princìpi e criteri della vigilanza esercitata dalla COVIP;

   l) le modalità e i termini di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, inclusi l'adeguamento degli statuti, dei modelli di governance, dei sistemi di rendicontazione e l'iscrizione al registro, assicurando un'applicazione graduale e proporzionata;

   d) sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue all'iscrizione nel registro; per tali fondi, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti. Per i soggetti di cui al comma 3 già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ottengono l'iscrizione al presente registro, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, o al registro unico nazionale del Terzo settore è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione al presente registro. Nel periodo di sospensione, i predetti soggetti non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Dell'avvenuta iscrizione al presente registro nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione,Pag. 207 da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla prefettura o alla regione o provincia autonoma competente o al registro unico nazionale del Terzo settore. Il registro assolve anche alle finalità dell'attuale anagrafe dei fondi sanitari, istituita con decreto ministeriale 31 marzo 2008.
**29.14. Faraone.
**29.15. Steger, Manes.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. La COVIP esercita la vigilanza sulla corretta gestione, la trasparenza e la solidità dei fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, assicurando che essi operino secondo le normative, i percorsi e i criteri definiti tramite apposito decreto interministeriale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale.
29.17. Bonetti.

  Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) le forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettive o individuali, purché finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (long term care). In caso di forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare istituite da imprese di assicurazione vigilate, ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, restano di competenza dell'IVASS la vigilanza sui profili organizzativi, di governo societario, amministrativi, finanziari e contabili di cui al comma 4 nonché l'esercizio del controllo di cui al comma 6, lettera c) del presente articolo.
29.20. Rizzetto, Iaia.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  11-bis. Nelle more dell'adozione decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 58-bis, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, allo scopo di accelerare i processi di aggregazione, capitalizzazione, ripatrimonializzazione e internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, nel pieno rispetto della disciplina vigente e purché rispondenti ai princìpi di prudenza e sostenibilità, sono consentite le operazioni di investimento da parte dei Fondi pensione più coerenti con lo specifico contesto e più funzionali con le esigenze di innovazione e supporto, digitale, strumentale e logistico.
  11-ter. Per le finalità di cui al comma 11-bis del presente articolo, i contributi spettanti al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare, in relazione a somme impegnate e non ancora erogate, sono riconosciuti entro il termine previsto dall'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, previa rendicontazione delle attività svolte in coerenza con gli indirizzi ricevuti e con il quadro normativo vigente.
*29.35. D'Attis, Cannizzaro, Gentile.
*29.37. Alessandro Colucci, Cavo, Semenzato.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11-bis. Gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, durano in carica quattro esercizi e non possono essere rinnovati per più di tre mandati consecutivi. Il presidente e il vicepresidente sono eletti dall'organo di amministrazione tra i propri componenti rappresentanti le imprese e i lavoratori. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
29.39. Pulciani.

Pag. 208

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 202 è sostituito dal seguente:

   «202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026, fatta eccezione per le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie istruzioni entro le rispettive date.»
29.40. Barelli, D'Attis, Casasco.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 202 è sostituito dal seguente:

   «202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201 che si applica a decorrere dal 31 ottobre 2026. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie istruzioni entro le rispettive date.»
29.41. Ottaviani, Comaroli, Frassini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11-bis. All'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole: «dal 1° luglio 2026» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quanto previsto alla lettera c) del comma 201 la cui decorrenza è fissata al 1° luglio 2027».
29.42. Guerra, Scotto.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di forme di assistenza sanitaria integrativa)

  1. Nel rispetto dei princìpi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 29 del presente decreto che erogano forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa possono fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie e sociosanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate nonché le prestazioni sanitarie e sociosanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito.
  2. I soggetti di cui di cui al comma 4 dell'articolo 29 del presente decreto riservano una quota delle proprie risorse annue:

   a) pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei LEA;

   b) pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito anche relativa agli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito.

  3. I soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 29 del presente decreto operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie. Gli stessi assicurano altresì la stabilità della gestione economica e possono accedere ai benefìci e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente subordinatamente all'osservanza dei princìpi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ai sensi del titolo V del libro quinto del codice civile.
  4. L'adesione alle forme di assistenza sanitaria integrativa è libera. Per le forme di assistenza sanitaria integrativa costituite sulla base di accordi contrattuali o collettivi relativi a specifiche categorie di lavoratori subordinati, di lavoratori autonomi o di liberi professionisti, l'adesione, individuale o collettiva, può avvenire esclusivamente su base volontaria del singolo.Pag. 209
  5. Le forme di assistenza sanitaria integrativa affidate alla gestione esterna di soggetti che svolgono attività a fini di lucro non possono accedere agli incentivi fiscali, in forma diretta o indiretta. I datori di lavoro, le organizzazioni sindacali o i promotori delle forme di assistenza sanitaria integrativa non possono in alcun caso far parte di organi di gestione e amministrazione di forme di assistenza sanitaria integrativa, di enti gestori delle medesime o di imprese di assicurazione che provvedono al loro finanziamento o alla loro gestione né possono ricevere benefìci o vantaggi di alcun genere come conseguenza dell'adesione a forme di assistenza sanitaria integrativa da parte dei propri dipendenti, iscritti o associati.
  6. Sono vietate le campagne pubblicitarie di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e di polizze di assicurazione sanitarie che diffondano messaggi basati sulle criticità nell'accesso alle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale o sull'inappropriatezza delle cure erogate ovvero che promuovano la medicalizzazione della società nonché i fenomeni di sovra-diagnosi e di sovra-trattamento.
  7. L'anagrafe dei Fondi sanitari istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2008, è pubblica, è integralmente consultabile da chiunque nel sito internet istituzionale del Ministero della salute e reca gli statuti, i bilanci e ogni documento contabile utile a evidenziare le agevolazioni fiscali di cui ciascun soggetto interessato ha beneficiato per ciascun anno nonché la chiara e completa rappresentazione della struttura societaria diretta e indiretta. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alla tipologia dei propri iscritti, al numero e alla tipologia dei beneficiari delle prestazioni nonché ai volumi e alla tipologia delle prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale e altre tipologie.
  8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a riordinare i benefìci e le agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria e sociosanitaria erogata dai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 29 del presente decreto, assicurando che qualsiasi beneficio fiscale sia riconosciuto esclusivamente per le prestazioni non comprese nei LEA e per i soggetti di cui al comma 4 che abbiano riservato una quota delle proprie risorse annue pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei LEA, e una quota pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito. I benefici fiscali e di qualsiasi genere possono essere riconosciuti ai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 29 del presente decreto che operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie.
29.01. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modalità di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione)

  1. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «per l'anno 2023 e 2024 e, limitatamente al medesimo anno,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025 e, limitatamente ai medesimi anni,»
*29.014. Angelo Rossi, Volpi, Palombi, Perissa, Rampelli, Pulciani.
*29.015. Lai, Viggiano.

Pag. 210

ART. 30.

  Al comma 3, premettere il seguente periodo: Qualora la Commissione europea accerti, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, il conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi di una determinata misura del PNRR, e nell'ambito della medesima misura siano finanziati ulteriori progetti che non concorrono al raggiungimento degli obiettivi, pur presentando obbligazioni giuridiche vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per questi ultimi non si provvede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora l'intervento o il programma sia completato, anche oltre il termine per il conseguimento dell'obiettivo, entro il 31 agosto 2026 o altro termine successivo previsto per la rendicontazione.
30.2. Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, si provvede alla riassegnazione delle risorse individuate ai sensi del comma 3, anche mediante rifinanziamento, rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, esclusivamente in favore di interventi coerenti con le finalità originarie delle misure cui le medesime risorse afferivano e insistenti nei medesimi territori. Il decreto di cui al presente comma definisce le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica indicati nell'ultimo documento di finanza pubblica approvato.
30.6. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 5,;

   b) sostituire le parole da: in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, fino alla fine del periodo con le seguenti: prioritariamente in favore dei medesimi interventi del PNRR cui erano originariamente destinate e che abbiano raggiunto la percentuale minima di attuazione del 30 per cento,.

  Conseguentemente, al comma 5, alinea, sostituire le parole: dispone prioritariamente con le seguenti: fatto salvo quanto previsto dal comma 4, primo periodo, dispone.
30.8. De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano, Filippin, Madia, Prestipino.

  Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 5,;

   b) sostituire le parole da: in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, fino alla fine del periodo con le seguenti: prioritariamente in favore degli interventi del PNRR finalizzati al raggiungimento degli obiettivi trasversali del PNRR,.

  Conseguentemente, al comma 5, alinea, sostituire le parole: dispone prioritariamente con le seguenti: fatto salvo quanto previsto dal comma 4, primo periodo, dispone.
30.9. De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano, Filippin, Madia, Prestipino.

Pag. 211

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) delle autorizzazioni di spesa per il Ministero dell'istruzione e del merito per la prosecuzione e il completamento dei lavori relativi agli Investimenti 1.2, 1.3 e 3.3 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, per interventi non conclusi per cause non imputabili ai soggetti attuatori, per i quali sia stata presentata, entro la data del 30 giugno 2026, una rendicontazione degli stati di avanzamento pari o superiore al 50 per cento delle opere da realizzare.
*30.11. Castiglione, Lovecchio, De Palma, D'Attis.
*30.12. Roggiani, Simiani, Curti.
*30.13. Grimaldi, Zaratti, Piccolotti.

  Al comma 8, dopo le parole: a carico dei soggetti gestori, aggiungere le seguenti: nonché degli adempimenti di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,.
30.18. Bonetti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. In caso di complessivo raggiungimento, per ciascuna misura di investimento in cui si articola il PNRR, dei traguardi e degli obiettivi declinati a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, e dell'erogazione dell'ultima tranche di pagamento da parte della Commissione europea in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, si provvede ad una ricognizione degli interventi che non hanno contribuito al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nazionali, per non essersi conclusi nei termini assegnati, da parte di ciascun soggetto attuatore ed alla definizione dei criteri per il mantenimento in capo al soggetto attuatore medesimo delle risorse già assegnate e necessarie per il completamento dell'intervento purché sussistano, alla data del 30 giugno 2026, obbligazioni giuridicamente vincolanti, fermo restando che l'ultimazione dei lavori, la consegna dei beni nelle forniture o lo svolgimento del servizio possano essere certificati entro il 30 giugno 2028. Il decreto di cui al presente comma, da adottare entro il 30 settembre 2026, definisce altresì le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa. Nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, entro il termine del 30 giugno 2028, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti attuatori, ai fini della restituzione delle risorse al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e modalità da individuare nel medesimo decreto.
30.19. Roggiani.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. All'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «e 2026» sono soppresse. Le risorse rinvenienti dalla soppressione di cui al primo periodo, nonché gli eventuali residui per gli anni 2023, 2024 e 2025 del medesimo Fondo, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
30.23. Serracchiani, Guerra, Scotto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  11-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di bonifica di luoghi pubblici e privati aperti al pubblico contaminati da amianto, il Fondo di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.Pag. 212
  11-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse e i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.
  11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30.25. Sergio Costa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  11-bis. All'articolo 18-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può destinare una quota della sezione di cui al comma 1 non superiore a 150 milioni di euro a interventi in Africa realizzati anche senza il coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A.».
  11-ter. La dotazione di cui all'articolo 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma primo, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al netto delle dotazioni delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 474, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
30.26. D'Attis, Cannizzaro.