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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2026
651.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 257

ALLEGATO 1

DL 19/2026: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. C. 2807 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2807, di conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione;

   premesso che l'articolo 2 reca disposizioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR, prevedendo, tra l'altro, la proroga dei contratti degli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e della struttura di missione istituita presso il medesimo Ministero, nonché l'ampliamento delle modalità di utilizzo delle risorse destinate alle attività di controllo e monitoraggio svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui progetti di competenza afferenti al PNRR;

   considerato che l'articolo 4 introduce misure di semplificazione e accelerazione procedimentale con riguardo agli interventi di protezione civile volti a fronteggiare il rischio di alluvione e idrogeologico, mediante la riduzione dei termini per l'adozione di atti di proposta, di assenso, di concerto o di nulla osta;

   segnalato che l'articolo 5 interviene sulla disciplina della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, riducendo i termini entro i quali le amministrazioni partecipanti devono rendere le proprie determinazioni e prevedendo, tra l'altro, per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, un termine di sessanta giorni;

   evidenziato che l'articolo 9 reca disposizioni di semplificazione procedimentale in materia edilizia, introducendo un regime di autorizzazione preventiva da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la realizzazione di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale;

   valutate le disposizioni di cui all'articolo 14 in materia di bonifiche, industrie insalubri e rifiuti;

   rilevato che l'articolo 20 reca misure di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia volte ad agevolare la realizzazione di alloggi destinati agli studenti universitari;

   sottolineato che l'articolo 23, comma 2, lettera b), reca disposizioni finalizzate a favorire il riutilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dalla realizzazione di infrastrutture ferroviarie mediante progetti di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento dei predetti materiali;

   apprezzato che l'articolo 24 istituisce uno strumento finanziario nazionale unitario per la gestione e l'attuazione delle risorse del PNRR destinate agli investimenti infrastrutturali nel settore idrico e che il comma 3 dell'articolo 28 autorizza uno stanziamento per il finanziamento di interventi su infrastrutture pubbliche nei territori dei comuni intermedi, periferici e ultraperiferici rientranti nella mappatura delle aree interne del periodo di programmazione 2021-2027 finalizzati a concorrere agli obiettivi di prevenzione del rischio sismico;

   preso atto che l'articolo 27 prevede specifici programmi di sovvenzione per la realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 258

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869. Atto n. 369.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (Atto n. 369);

   premesso che il provvedimento è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 18 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante la legge di delegazione europea 2024, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi previsti;

   considerato che l'articolo 2 individua le autorità nazionali competenti per il coordinamento delle attività da svolgere nell'ambito del regolamento, attribuendo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste specifiche competenze in relazione ai diversi ambiti di intervento disciplinati dal regolamento;

   evidenziato che l'articolo 3 disciplina la redazione e l'adozione del Piano nazionale di ripristino, prevedendo attività di concertazione, consultazione e coordinamento tra i soggetti coinvolti, nonché il coinvolgimento della Conferenza unificata, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991;

   sottolineato che l'articolo 5 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico, finalizzato ad assicurare il coordinamento tra le amministrazioni coinvolte;

   valutata l'opportunità di assicurare un coordinamento tra i contenuti del citato Piano, la pianificazione estrattiva regionale e provinciale e le politiche europee sulle materie prime strategiche;

   tenuto conto delle audizioni svolte dalla Commissione nel corso dell'esame del provvedimento;

   preso atto dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere il coinvolgimento, da parte delle Autorità nazionali, degli operatori del settore interessati dal provvedimento, ai fini della predisposizione e del riesame del Piano nazionale di ripristino nonché del monitoraggio e della raccolta di informazioni e dati sulle misure e sulle attività ivi previste;

   b) valuti altresì il Governo l'opportunità di assicurare la coerenza del Piano nazionale di ripristino della natura con la pianificazione estrattiva vigente e con la mappatura ufficiale dei giacimenti e dei poli estrattivi, anche tenuto conto di quanto prevedono le politiche europee sulle materie prime strategiche.

Pag. 259

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869. Atto n. 369.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO
DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

  La Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

   premesso che:

    il provvedimento è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, il primo strumento giuridicamente vincolante che stabilisce obiettivi concreti e misurabili per il recupero degli ecosistemi degradati e dei servizi ecosistemici collegati;

    il regolamento introduce norme di portata storica per la tutela della biodiversità europea, imponendo agli Stati membri interventi strutturali su ecosistemi terrestri, marini, fluviali, forestali, agricoli e urbani. Il Piano Nazionale di Ripristino sarà il principale strumento attuativo e dovrà tradursi in azioni concrete su tutto il territorio nazionale;

    tali obiettivi comportano un significativo rafforzamento delle politiche pubbliche in materia di pianificazione ecologica, gestione sostenibile delle foreste, prevenzione del dissesto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici;

    nel corso dell'attività conoscitiva svolta sono stati acquisiti elementi dai quali emerge:

     la necessità di assicurare una chiara definizione delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un'efficace attuazione delle misure di ripristino;

     l'esigenza di rafforzare gli strumenti di pianificazione forestale e territoriale, assicurando coerenza tra gli obiettivi europei e gli strumenti nazionali e regionali;

     la criticità rappresentata dalla carenza strutturale di personale forestale, sia nei corpi regionali sia nelle amministrazioni competenti, che limita fortemente la capacità di attuazione delle politiche di gestione attiva, prevenzione e monitoraggio;

     l'assenza di una dotazione finanziaria aggiuntiva rispetto alle risorse esistenti che, a fronte degli obiettivi quantitativi e qualitativi richiesti dal regolamento europeo, rischia di determinare un'attuazione meramente formale delle disposizioni europee, considerato che, sebbene lo schema di decreto sia finalizzato all'individuazione della governance, appare imprescindibile che il Governo definisca sin d'ora fondi dedicati e strutturali per le misure di ripristino. Infatti, in ragione della complessità della sfida e delle scadenze fissate al 2030, la sola ripartizione delle competenze non risulta infatti sufficiente in assenza di una programmazione economica certa che vada oltre gli stanziamenti ordinari, garantendo la reale fattibilità ed efficacia degli interventi da attuare attraverso il Piano;

     la necessità di valorizzare il ruolo della gestione attiva delle foreste quale strumento fondamentale per la prevenzione degli incendi, la tutela della biodiversità e lo sviluppo delle filiere economiche forestali;

    il conseguimento degli obiettivi di ripristino degli ecosistemi richiede interventi continuativi, personale qualificato e risorse certe e stabili nel tempo;

Pag. 260

    si valuta favorevolmente l'impianto generale del provvedimento, che si inserisce nel quadro delle politiche europee per la transizione ecologica e la resilienza dei territori, ritenendo tuttavia necessario rafforzarne alcuni profili attuativi, al fine di garantirne l'effettiva efficacia;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) sia previsto un piano straordinario e pluriennale di assunzioni e di qualificazione del personale forestale e tecnico, anche al fine di colmare le carenze strutturali evidenziate nel corso delle audizioni e garantire l'effettiva attuazione degli interventi di gestione, monitoraggio e ripristino degli ecosistemi;

   2) siano incrementate e rese strutturali le risorse destinate all'attuazione del provvedimento, prevedendo specifici stanziamenti pluriennali coerenti con gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1991, anche al fine di evitare squilibri tra obblighi normativi e capacità di spesa;

   3) sia rafforzato il sistema di governance multilivello, prevedendo strumenti di coordinamento vincolanti tra Stato e Regioni e assicurando l'integrazione con gli strumenti di pianificazione forestale e territoriale già esistenti;

   4) siano introdotti meccanismi stringenti di monitoraggio, rendicontazione e verifica degli interventi, con indicatori misurabili e verificabili, anche ai fini del rispetto degli obblighi europei;

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere specifiche misure per il rafforzamento delle filiere forestali sostenibili, anche attraverso incentivi economici e strumenti di sostegno alle imprese del settore;

   b) valuti il Governo l'opportunità di integrare maggiormente le politiche forestali con quelle di prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi, valorizzando la gestione attiva del territorio;

   c) valuti il Governo l'opportunità di favorire il coinvolgimento delle comunità locali e degli enti territoriali nella definizione e attuazione degli interventi di ripristino;

   d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere strumenti di semplificazione amministrativa per l'attuazione degli interventi, in particolare per quanto riguarda le procedure autorizzative;

   e) valuti il Governo l'opportunità di assicurare una maggiore integrazione tra gli obiettivi di ripristino della natura e le politiche agricole, energetiche e di sviluppo territoriale, al fine di garantire coerenza e sostenibilità complessiva delle azioni intraprese;

   f) valuti il Governo l'opportunità di istituire una cabina di regia nazionale con funzioni di coordinamento strategico tra le amministrazioni competenti, in particolare tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, assicurando il coinvolgimento del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e degli enti tecnico-scientifici, al fine di garantire coerenza nell'attuazione delle politiche di ripristino e un'efficace integrazione con gli strumenti di pianificazione territoriale, climatica e settoriale;

   g) valuti il Governo l'opportunità di promuovere azioni idonee per l'adozione di specifici e formali piani di gestione delle riserve biogenetiche, con particolare riferimento a quelle nei siti Natura 2000, rafforzando il coordinamento istituzionale e affidando ad ISPRA il monitoraggio e la verifica scientifica dello stato dei luoghi, assicurando standard uniformi e strumenti trasparenti su tutto il territorio nazionale.

Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Pag. 261

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869. Atto n. 369.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL
GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  L'VIII Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo AG n. 369 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869;

   premesso che:

    il regolamento (UE) 2024/1991 rappresenta uno dei principali strumenti normativi dell'Unione europea per l'attuazione della Strategia europea sulla biodiversità 2030, volto a garantire il recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità, della resilienza degli ecosistemi e della sicurezza alimentare, stabilendo obiettivi vincolanti per il ripristino degli ecosistemi degradati (almeno il 20 per cento delle zone terrestri e marine entro il 2030 e la totalità degli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050), collegati agli obiettivi della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, e in coerenza con gli impegni internazionali dell'Unione (Convenzione sulla diversità biologica, Agenda 2030 ONU);

    il regolamento affida agli Stati membri l'elaborazione e l'attuazione di Piani nazionali di ripristino coerenti con criteri di contenuto molto dettagliati (articoli 14-15), accompagnati da obblighi strutturati di monitoraggio, rendicontazione e partecipazione pubblica (articoli 20-21), nonché da principi di integrazione con le politiche settoriali (agricoltura, energia, pesca, silvicoltura);

    l'articolo 18 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024) reca una delega al Governo finalizzata all'individuazione delle autorità nazionali competenti, del riparto delle responsabilità attuative tra amministrazioni e dell'adozione del previsto decreto legislativo previa intesa della Conferenza unificata, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria;

    lo schema di decreto legislativo in esame, composto da sei articoli, si limita a dare attuazione formale alla delega, prevedendo: la designazione di MASE e MASAF quali autorità nazionali competenti (articoli 2 e 3); la ripartizione delle responsabilità attuative tra amministrazioni centrali, regionali e locali (articolo 4); l'istituzione di un Tavolo interministeriale di coordinamento presso il MASE (articolo 5); la clausola di invarianza finanziaria (articolo 6);

   considerato che:

    la relazione illustrativa enfatizza il rispetto della delega e la necessità di evitare sovrapposizioni di competenze tra MASE e MASAF, ma non sviluppa profili di merito attinenti ai criteri nazionali di priorità del ripristino, all'integrazione del Piano nazionale di ripristino con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in particolare il progetto PNRR MER – Marine Ecosystem Restoration – finanziato con 400 milioni di euro) e con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), alla coerenza con il principio «Do No Significant Harm» (DNSH) e con le strategie settoriali (PAC, forestale, fluviale, urbana);

    la corretta attuazione del regolamento è condizionata non solo dall'adeguamentoPag. 262 formale dei quadri organizzativi, ma dalla qualità, dalla completezza e dalla tempestività della programmazione strategica, dalla partecipazione dei portatori di interesse, dalla disponibilità di risorse adeguate e dal coordinamento efficace tra livelli di governo;

    il decreto avrebbe dovuto esplicitare, fin dall'articolo 1, il riferimento agli obiettivi quantitativi vincolanti del regolamento 2024/1991 (almeno il 20 per cento delle zone terrestri e marine ripristinate entro il 2030; totalità degli ecosistemi degradati entro il 2050) come obiettivo strategico nazionale di riferimento, con impegno a tradurli in target specifici per macro-ecosistemi (habitat terrestri, marini, agricoli, forestali, urbani, fluviali) nel Piano nazionale di ripristino;

    l'articolo 3, nel disciplinare il Piano nazionale di ripristino, rinvia integralmente al contenuto delineato dal regolamento (articoli 14-15), senza definire a livello interno standard minimi, criteri di priorità territoriale per la selezione delle aree da sottoporre a ripristino, nonostante lo stesso regolamento, all'articolo 4, riconosca l'opportunità di attribuire carattere prioritario ai siti Natura 2000, fino al 2030, nonché di privilegiare le zone a maggiore degrado e con massimo potenziale di assorbimento di carbonio ai fini della lotta ai cambiamenti climatici; né sono previsti criteri di integrazione con i piani di bacino distrettuali, con i piani di gestione della Rete Natura 2000, con gli strumenti urbanistici e i piani forestali regionali;

    l'articolo 4 ripartisce le competenze attuative in modo sommario tra amministrazioni statali, regionali, enti gestori e autorità di bacino; inoltre, non sono definiti criteri di raccordo operativo, standard comuni di intervento, meccanismi di monitoraggio congiunto o di presidio sulla coerenza delle misure di ripristino con le politiche di riduzione del consumo di suolo e protezione della biodiversità urbana;

    con riferimento alla disciplina del monitoraggio e della trasmissione dei dati alla Commissione europea, i medesimi articoli 3 e 4 si limitano a rinviare agli obblighi previsti dal regolamento (articoli 20-21), senza istituire un quadro nazionale di indicatori di risultato che consenta il monitoraggio interno del progressivo raggiungimento dei target di ripristino;

    il decreto non codifica procedure strutturate di partecipazione pubblica, consultazione, trasparenza e accesso ai dati, né prevede l'utilizzo della «citizen science» – riconosciuta dal regolamento (articolo 10, par. 4) come opportunità di coinvolgimento del pubblico nella raccolta di dati di monitoraggio –, anche al fine di tenere conto delle evidenze scientifiche più recenti e di garantire la legittimazione democratica dei target e la costruzione del consenso sociale intorno agli obiettivi di ripristino. In linea con l'articolo 14 del regolamento 2024/1991 e con gli impegni della Convenzione di Aarhus, andrebbero definite idonee procedure di consultazione pubblica al fine di garantire possibilità effettive di partecipare alla preparazione del Piano, con il coinvolgimento di ISPRA/SNPA, degli enti di ricerca e delle Università nella definizione dei criteri e dei target di ripristino;

    l'articolo 5 istituisce un Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento presso il MASE, con composizione limitata ai ministeri competenti, privo di rappresentanza stabile delle Regioni e Province autonome, delle Autorità di bacino distrettuali, dei gestori di aree protette nazionali, di ISPRA/SNPA e della comunità scientifica; inoltre, il Tavolo non include un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, aspetto particolarmente rilevante in relazione alla programmazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino. Tale struttura rischia di compromettere l'effettività dell'attuazione, dal momento che la responsabilità concreta della realizzazione delle misure di ripristino ricade prevalentemente su regioni, province autonome, enti gestori e autorità locali, i quali hanno necessità di coordinamento costante, di condivisione di linee guida comuni e di supporto tecnico-scientifico;

    l'articolo 6, confermando la clausola di invarianza finanziaria, non stabiliscePag. 263 alcun indirizzo vincolante per le amministrazioni pubbliche affinché destinino risorse finanziarie specifiche derivanti dai fondi europei all'attuazione del Piano nazionale di ripristino, pregiudicando il raggiungimento degli obiettivi previsti. In particolare, non precisa che tale vincolo non pregiudica: (a) l'uso prioritario e coordinato dei fondi europei disponibili (LIFE, PAC, FEAMPA, fondi di coesione, InvestEU, Just Transition Fund) per il conseguimento degli obiettivi di ripristino; (b) la possibilità di istituire, con successivi provvedimenti, strumenti finanziari innovativi e dedicati (pagamenti per servizi ecosistemici, certificazione assorbimenti carbonio, ecc.) senza appesantire la finanza pubblica;

   osservato che:

    lo schema di decreto in esame non contiene alcun richiamo esplicito al principio DNSH malgrado quest'ultimo rappresenti un vincolo orizzontale su tutti gli investimenti pubblici, né introduce alcun meccanismo di valutazione ex ante in merito alla coerenza del Piano nazionale di ripristino con il citato principio, con gli obiettivi climatici e con le scadenze PNRR, perdendo l'occasione di usare il provvedimento in esame come cornice ordinamentale unificante tra il nuovo quadro di ripristino della natura e le politiche di transizione ecologica già in corso, e con il rischio di generare una incoerenza programmatoria tra le misure di ripristino finanziabili in base al nuovo regolamento e quelle già finanziate con il PNRR;

    non istituisce obblighi di coordinamento tra le misure di ripristino terrestre e fluviale e le politiche di contrasto al consumo di suolo, né contempla una valorizzazione prioritaria di aree già degradate, impermeabilizzate o oggetto di precedente antropizzazione, in coerenza con l'obiettivo UE di neutralità in termini di degrado del suolo (Soil Strategy 2030);

    non contiene riferimenti espliciti al principio «chi inquina paga» e ai meccanismi di responsabilità per danno ambientale nell'ambito del ripristino degli ecosistemi, né alla progressiva eliminazione di sussidi ambientalmente dannosi (SAD), malgrado il regolamento sottolinei l'importanza di allineare le politiche settoriali (in particolare PAC e fondi forestali) agli obiettivi di ripristino;

    in assenza di un esplicito richiamo a modelli sostenibili di agricoltura estensiva, agroecologia e silvicoltura proattiva, non assicura, per gli ecosistemi agricoli e forestali affidati al MASAF, che il ripristino non sia subordinato a priorità produttivistiche di breve periodo, né istituisce procedimenti di consultazione tra le autorità competenti al fine di evitare soluzione confliggenti;

    per quanto formalmente coerente con l'articolo 18 della legge di delegazione europea 2024, il decreto in esame risulta complessivamente inadeguato sul piano dell'efficacia normativa e non codifica, a livello di fonte primaria, i criteri per l'attuazione del regolamento che potrebbero essere fissati, anche in assenza di nuovi oneri finanziari, mediante il ricorso a strumenti di programmazione, coordinamento e governance già esistenti o facilmente istituibili;

    l'Italia ha già acquisito una significativa esperienza nella progettazione di interventi di ripristino ecosistemico finanziati dal PNRR (PNRR MER, iniziative di ecosystem restoration su larga scala per habitat marini, fluviali e forestali), che rappresenta un patrimonio di conoscenze e di infrastrutture di governance che il decreto dovrebbe valorizzare e integrare nel quadro ordinamentale più ampio del regolamento;

    la tutela dell'ambiente e della salute umana costituisce un principio cardine dell'azione legislativa, e gli atti del Governo vi si devono uniformare, in coerenza con il diritto dell'Unione europea, con i principi di economia circolare, della tutela della biodiversità, del contrasto al consumo di suolo e della progressiva eliminazione di incentivi distorsivi;

    alla luce delle considerazioni esposte, preso atto del parere espresso in sede Pag. 264di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 1, siano introdotte norme volte a definire gli obiettivi strategici nazionali (almeno il 20 per cento delle zone terrestri e marine ripristinate entro il 2030; totalità degli ecosistemi degradati entro il 2050) da tradurre in target specifici e misurabili per macro-ecosistemi nel Piano nazionale di ripristino;

   2) all'articolo 2, comma 3, sia sostituita la lettera b) con la seguente: «b) la tutela, il ripristino e il monitoraggio delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento UE 2024/1991»;

   3) all'articolo 4, commi 2, 3, e 4, dopo le parole: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», siano inserite le seguenti: «gli enti gestori pubblici e privati delle aree naturali protette e dei siti Natura 2000»;

   4) all'articolo 5, comma 1, siano apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;»

    b) dopo la lettera l), inserire le seguenti: «l-bis) un rappresentante della Conferenza delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; l-ter) un rappresentante delle autorità di bacino distrettuali; l-quater) un rappresentante degli enti gestori delle aree naturali protette e dei siti Natura 2000 designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge n. 349 del 1986; l-quinquies) un rappresentante di ISPRA;»

    c) al comma 2, sostituire la parola «annuale» con la seguente «semestrale»;

   5) all'articolo 6, siano aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale, le amministrazioni pubbliche competenti destinano specifiche risorse finanziarie provenienti dai fondi dell'Unione europea, nazionali e regionali per l'attuazione del piano nazionale di ripristino previsto dal Capo III del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024. 1-ter. All'attuazione del piano nazionale di ripristino di cui al Capo III del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 possono contribuire anche imprese e altri soggetti privati, ai quali sono riconosciute agevolazioni fiscali sotto forma di crediti d'imposta, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

   6) siano inserite disposizioni volte:

    a) a introdurre espressamente nel Piano nazionale di ripristino una valutazione ex ante della coerenza con il principio DNSH, con i target climatici di riduzione delle emissioni nette e di neutralità del degrado del suolo, con gli obiettivi del PNRR e con le scadenze temporali del regolamento, nonché a definire specifici criteri volti a garantire l'applicazione del principio «chi inquina paga» nella definizione e attuazione delle misure di ripristino ecosistemico;

    b) a valorizzare e potenziare il ruolo di ISPRA e del Sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA) come fornitori di expertise scientifica, supporto metodologico e monitoraggio indipendente dello stato degli ecosistemi;

    c) a istituire un comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanti di ISPRA/SNPA, delle università, della comunità scientifica, con funzione di supporto alla definizione dei criteri di priorità, alla raccolta e valutazione di dati, alla misurazione dei risultati;

    d) a introdurre procedure strutturate e vincolanti di partecipazione e consultazione pubblica, anche mediante piattaforme digitali dedicate, audizioni delle parti interessate presso il Tavolo interministeriale,Pag. 265 trasparenza e accessibilità dei dati relativi al Piano, in conformità alle norme INSPIRE di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 e agli obblighi di open data ambientale;

    e) a promuovere, in accordo con ISPRA e nel contesto della Strategia nazionale per la biodiversità, il monitoraggio della biodiversità, degli impollinatori, degli habitat agricoli e urbani, delle popolazioni di uccelli selvatici, della connettività fluviale, definendo: protocolli di raccolta dei dati coerenti con gli standard scientifici riconosciuti; piattaforme digitali per la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati; incentivi e riconoscimenti per i soggetti e le organizzazioni che contribuiscono al monitoraggio; integrazione dei dati raccolti mediante citizen science nelle relazioni nazionali di cui all'articolo 21 del regolamento, destinati alla Commissione europea;

    f) a prevedere che il Piano nazionale di ripristino, nel rispetto della delega conferita dall'articolo 18 della legge n. 91 del 2025, espliciti i criteri di priorità territoriale per la selezione delle aree da sottoporre a ripristino, privilegiando: i siti della Rete Natura 2000, conformemente all'articolo 4 del regolamento 2024/1991 (priorità fino al 2030); le aree caratterizzate da degrado ecologico severo e con massimo potenziale di assorbimento carbonio ai fini della mitigazione climatica; i corridoi fluviali e le zone umide di connessione tra ecosistemi frammentati; gli ecosistemi urbani, in particolare gli spazi verdi e le infrastrutture verdi in contesti densamente antropizzati; i suoli già compromessi, impermeabilizzati o precedentemente antropizzati, ove il ripristino produca benefìci di rigenerazione senza ulteriore consumo di suolo naturale o agricolo;

    g) a promuovere nella definizione del Piano nazionale di ripristino un approccio sinergico tra, ripristino della natura e riduzione del rischio idrogeologico, nonché tra ripristino della natura e contrasto al consumo di suolo, in coerenza con la Soil Strategy 2030 dell'UE e con i target di neutralità del degrado del suolo;

    h) a istituire, presso le amministrazioni responsabili dell'attuazione delle misure di ripristino (regioni, province autonome, enti gestori, autorità di bacino) meccanismi di coordinamento per verificare la coerenza degli strumenti urbanistici, dei piani paesaggistici e dei piani di settore con le medesime misure al fine di evitare incongruenze e contraddizioni nella pianificazione e garantire un approccio ecosistemico integrato che consenta di massimizzare il contributo delle regioni e delle comunità interessate al ripristino della natura e allo sviluppo sostenibile;

    i) a definire linee guida e atti di indirizzo volti ad agevolare le amministrazioni locali nell'adozione di misure compatibili con l'articolo 8 del regolamento sul ripristino degli ecosistemi urbani, accompagnati da standard tecnici e modalità di calcolo degli spazi verdi e della copertura della volta arborea urbana al fine di rendere misurabili e verificabili gli obiettivi della perdita netta zero al 31 dicembre 2030 e dell'aumento della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani dal 2031;

    l) ad avviare, presso i ministeri competenti (MASE, MASAF, MiTE) e in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, una valutazione sistematica della compatibilità di sussidi, agevolazioni fiscali, finanziamenti pubblici settoriali (agricoltura, foreste, pesca, energia, infrastrutture) con gli obiettivi e i target del regolamento 2024/1991, al fine di identificare progressivamente i sussidi ambientalmente dannosi e reindirizzare le risorse pubbliche verso pratiche sostenibili e coerenti con il ripristino della natura;

    m) a istituire, presso il Tavolo interministeriale o presso una struttura di coordinamento dedicata, un gruppo di lavoro permanente incaricato di verificare la coerenza tra le nuove misure di supporto settoriale (PAC, fondi forestali, fondi della pesca, bonus energetici, etc.) e i target di ripristino del regolamento 2024/1991, relazionando periodicamente al Parlamento;

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    n) a favorire il coinvolgimento del settore privato (imprese, fondazioni, organizzazioni non profit) nel finanziamento degli interventi di ripristino, mediante l'istituzione di agevolazioni fiscali sotto forma di crediti d'imposta, da definirsi con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il MASE;

    o) a garantire che il Piano nazionale di ripristino e i successivi strumenti di programmazione nazionale individuino e adottino un sistema coerente di indicatori di risultato nazionali che consentano un monitoraggio e una rendicontazione costante, in coerenza con gli indicatori e i target di ripristino richiesti dal regolamento 2024/1991 e con gli standard metodologici europei (INSPIRE, Reportnet, EEA), al fine di garantire la comparabilità a livello europeo e l'affidabilità scientifica dei dati;

    p) ad assicurare il coordinamento del Piano nazionale di ripristino con:

     i piani strategici PAC 2023-2027, affinché gli eco-schemi e i pagamenti diretti agro-ambientali siano allineati con i target di ripristino degli ecosistemi agricoli (articolo 11, Reg. 2024/1991);

     la Strategia forestale nazionale 2035 e i piani forestali regionali, al fine di conciliare la gestione produttiva con la conservazione della biodiversità forestale e il raggiungimento dei target di ripristino (articolo 12, Reg. 2024/1991);

     i piani di bacino distrettuali e gli interventi di restoration della connettività fluviale già avviati, per sinergie di programmazione e attuazione;

     il PNRR, in particolare il progetto MER (Marine Ecosystem Restoration) e altri interventi di ecosystem restoration già finanziati, affinché le competenze, le metodologie e gli assetti di governance sviluppati siano integrati nel quadro ordinamentale del regolamento e non vadano dispersi al termine dei periodi di finanziamento;

   e con le seguenti osservazioni:

    1) al fine di garantire l'attuazione efficace del regolamento 2024/1991 mediante un significativo rafforzamento delle capacità amministrative, tecnico-scientifiche e finanziarie, valuti il Governo l'opportunità di:

     1.1) istituire, presso il MASE, una struttura dedicata incaricata del coordinamento dell'attuazione nazionale, con funzioni di supporto tecnico, raccordo istituzionale, monitoraggio dei progressi e rendicontazione;

     1.2) promuovere percorsi di formazione e capacity building rivolti alle amministrazioni regionali, alle autorità di bacino, ai gestori di aree protette, ai comuni, allo scopo di uniformare approcci metodologici, criteri di priorità e strumenti di monitoraggio;

     1.3) avviare una progressiva revisione della normativa settoriale nazionale (codici agricolo, forestale, delle acque, paesaggistico) al fine di armonizzarla con gli obiettivi e i principi del regolamento 2024/1991, eliminando norme in contrasto con il ripristino della natura;

     1.4) promuovere l'aggiornamento dei regolamenti regionali in materia di ambiente, agricoltura, foreste, acque, al fine di assicurare coerenza con i target nazionali di ripristino;

    2) al fine di rafforzare gli strumenti di partecipazione del pubblico, di sensibilizzazione e coinvolgimento delle comunità locali e dei portatori di interessi nella definizione del Piano nazionale di ripristino, valuti il Governo l'opportunità di:

     2.1) avviare una campagna strutturata di comunicazione pubblica sui target e i benefìci del regolamento 2024/1991, rivolta sia ai professionisti (agricoltori, forestali, pescatori, urbanisti) che alla cittadinanza;

     2.2) promuovere, anche attraverso il sistema educativo e le università, programmi di educazione ambientale e di citizen science sulla biodiversità e il ripristino degli ecosistemi, al fine di costruire consapevolezza e partecipazione attiva;

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     2.3) valorizzare e rendere visibili i numerosi benefici derivanti dal ripristino della natura: mitigazione climatica, riduzione del rischio idrogeologico, miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua, benefìci socio-economici per le comunità locali, maggiore attrattività turistica.

Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869. Atto n. 369.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL
GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA

  La Commissione VIII,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (AG369),

   premesso che:

    la Strategia dell'Ue sulla biodiversità per il 2030 prevede in generale la protezione normativa di almeno il 30 per cento della superficie terrestre, comprese le acque interne, e del 30 per cento dei mari dell'Unione e che almeno il 30 per cento delle specie e degli habitat, la cui conservazione non è soddisfacente, lo diventi entro il 2030;

    al fine di avviare e attuare politiche ambientali rivolte al raggiungimento di tali traguardi, è stato approvato ed emanato il regolamento (UE) 2024/1991 (di seguito «Regolamento»), che stabilisce norme sul ripristino della natura e che modifica il regolamento 2022/869 (sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee), obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ed entrato in vigore dal 18 agosto 2024;

    le norme previste impattano su ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce, forestali, agricoli e urbani, comprendenti zone umide, formazione erbose, foreste, fiumi e laghi, nonché ecosistemi marini, inclusi praterie marine, banchi di spugne e banchi coralliferi;

    gli Stati membri sono chiamati a definire e ad attuare interventi per ripristinare congiuntamente, quale obiettivo dell'UE, almeno il 20 per cento delle zone terrestri e marine dell'UE entro il 2030, e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050;

    per quanto riguarda gli habitat ritenuti in cattive condizioni, elencati nel Regolamento, gli Stati membri dovranno adottare misure volte a ripristinare:

     almeno il 30 per cento entro il 2030;

     almeno il 60 per cento entro il 2040;

     almeno il 90 per cento entro il 2050;

    ciascuno Stato membro è tenuto a elaborare e a presentare alla Commissione entro il 1° settembre 2026 un piano nazionale di ripristino indicante le misure ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi;

   considerato che:

    il Regolamento (UE) 2024/1991, pur essendo un atto vincolante e prescrittivo direttamente applicabile senza necessità di leggi di recepimento nazionali, richiede la realizzazione di misure attuative specifiche rappresentate dai piani nazionali di ripristino (PNR) e la definizione dell'assetto della governance, chiarendo ruoli e funzioni delle autorità competenti e individuando le amministrazioni responsabili, inclusi i soggetti territoriali, per l'attuazione di misure e azioni specifiche;

    l'articolo 18 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea Pag. 2692024): - al comma 1, reca una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (vale a dire entro il 10 gennaio 2026), per l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni contenute nel regolamento (UE) 2024/1991;

    lo schema di decreto legislativo in esame, nel rispetto della norma di delega, disciplina: l'individuazione delle autorità nazionali competenti (articolo 2); la procedura per la redazione, adozione e aggiornamento del Piano Nazionale di Ripristino (articolo 3); il riparto delle responsabilità attuative tra amministrazioni statali, regionali e locali (articolo 4); il funzionamento del Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico (articolo 5) e la clausola di invarianza finanziaria (articolo 6);

   tenuto conto che:

    dall'esame del provvedimento si individuano diverse criticità a partire dalla richiamata concertazione e consultazione tra i soggetti responsabili (articolo 3) senza individuare tuttavia strumenti minimi vincolanti in termini di modalità, tempistiche e accessibilità dei dati, oppure un insufficiente approfondimento che sarebbe necessario per gli aspetti relativi agli adeguamenti normativi. In questo senso, infatti, lo Schema di decreto afferma di non modificare la normativa vigente, nonostante l'adeguamento al Regolamento (UE) 2024/1991, per portata e impatti, incide necessariamente su ambiti centrali dell'ordinamento come la pianificazione urbanistica (legge nazionale e normative regionali), il Codice dell'Ambiente o la legge sulle aree protette (legge n. 394 del 1991);

    tra gli obiettivi del provvedimento, manca un esplicito riferimento alla tutela della fauna selvatica, quale obiettivo primario del ripristino. Tale omissione rischia di ridurre il ripristino degli ecosistemi a un intervento prevalentemente vegetazionale o paesaggistico in senso stretto, mentre la logica del Regolamento (UE) 2024/1991 è quella di ricostituire ecosistemi pienamente funzionali, capaci di sostenere popolazioni vitali di specie animali e vegetali;

    riguardo gli obiettivi di tutela della biodiversità e del ripristino delle popolazioni di impollinatori, si ritiene che manchi il supporto di un ente tecnico. Le misure volte a raggiungere tali obiettivi, infatti, non possono prescindere da un'analisi tecnico-scientifica del contesto di riferimento, anche in virtù della delicatezza della complessità delle questioni ecologiche sottese;

    non vengono delineate le modalità di raccolta dei dati, né viene prevista la pubblicazione e la divulgazione degli stessi ai fini della redazione del Piano Nazionale di Ripristino e del coinvolgimento dei diversi portatori d'interesse nei processi partecipativi;

    non si prevede, in relazione ai dati da monitorare e riportare, indicatori specifici riferiti alla fauna selvatica per la valutazione dello stato degli ecosistemi e dell'efficacia delle misure di ripristino. In assenza di tali indicatori faunistici specifici, il monitoraggio rischia di risultare incompleto e di non restituire una rappresentazione adeguata degli effetti delle misure di ripristino sulla biodiversità animale;

    manca un supporto tecnico-scientifico stabile per l'esercizio del funzioni di coordinamento delle attività di attuazione del Regolamento da parte del Tavolo interministeriale, le quali richiedono valutazioni scientifiche complesse relative allo stato degli ecosistemi, alla dinamica delle popolazioni si specie animali e vegetali e all'efficacia delle misure d'intervento;

    lo stesso Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico prevede la rappresentanza dei soli Ministeri, nonostante la pluralità delle Amministrazioni ed enti di gestione coinvolti nella sua governance, cui sono attribuite funzioni e competenze per la sua attuazione;

    l'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 6 del provvedimento, risulta sostenibile per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto relative alla mera governance del regolamento, ma in considerazione delle finalità del decreto, è necessario individuare le modalità di reperimentoPag. 270 delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano nazionale di ripristino, che costituisce il principale strumento attuativo del regolamento europeo;

    in assenza di adeguate risorse finanziarie specificatamente destinate all'attuazione del Piano nazionale di ripristino, sarà impossibile rispettare gli impegni e conseguire gli obiettivi previsti dal Regolamento, considerando che l'articolo 15, comma 3, lettera u) prevede che il Piano contenga la stima delle esigenze di finanziamento per l'attuazione delle misure di ripristino, una descrizione del sostegno ai portatori di interesse toccati dalle misure di ripristino o da altri nuovi obblighi derivanti dal Regolamento e i mezzi di finanziamento previsti, pubblici o privati, compreso il finanziamento o cofinanziamento con strumenti di finanziamento dell'Unione;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento agli specifici riferimenti alla tutela della fauna selvatica, valuti il Governo di aggiungere dopo il comma 1 dell'articolo 1 il seguente comma:

    «2. L'attuazione del presente decreto assicura il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi e della tutela dei singoli animali che li compongono, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione»;

   b) con riferimento alle competenze del MASE relative alla tutela e il ripristino delle popolazioni di impollinatori, valuti il Governo di prevedere che lo stesso operi in coordinamento con ISPRA, oltre che con il MASAF;

   c) con riferimento alle attività delle competenti autorità nazionali relative alla raccolta dei dati e delle informazioni necessarie alla redazione del Piano nazionale di ripristino, valuti il Governo di prevedere che gli stessi siano pubblicati dal MASE sul proprio sito istituzionale, entro 60 giorni dalla trasmissione;

   d) con riferimento alla mancanza di indicatori specifici riferiti alla fauna selvatica per la valutazione dello stato degli ecosistemi e dell'efficacia delle misure di ripristino, valuti il Governo dopo il comma 7, dell'articolo 4, di aggiungere il seguente:

    «8. Il sistema di monitoraggio di cui l'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1991 include indicatori relativi allo stato delle popolazioni degli individui di fauna selvatica rientranti negli allegati IV e V della direttiva habitat e nell'articolo 1 della direttiva uccelli, nonché ai dati relativi alla loro mortalità di origine antropica.»;

   e) con riferimento all'assenza di un supporto tecnico-scientifico stabile per l'esercizio delle funzioni di coordinamento da parte del Tavolo interministeriale, valuti il Governo di prevedere che lo stesso si avvalga stabilmente del supporto tecnico-scientifico di ISPRA e del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;

   f) valuti il Governo di prevedere il coinvolgimento nel Tavolo di indirizzo e coordinamento dei rappresentanti di tutte le Amministrazioni ed enti gestori con competenze nell'attuazione del Regolamento, nonché dell'ISPRA essendo l'istituto formalmente delegato alla scrittura e al monitoraggio del Piano e detentore dei dati scientifici relativi ai diversi articoli del Regolamento, anche in vista delle revisioni periodiche del Piano;

   g) con riferimento alle risorse specificatamente destinate all'attuazione del Piano nazionale di ripristino, valuti il Governo di indicare le modalità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del Piano, che costituisce il principale strumento attuativo del Regolamento.

Bonelli.