ALLEGATO 1
5-05175 Mari: Iniziative volte ad affrontare la situazione dei contribuenti silenti della Fondazione Enasarco, consentendo forme di cumulo, totalizzazione o valorizzazione dei contributi versati presso Enasarco con quelli in altre gestioni previdenziali.
TESTO DELLA RISPOSTA
L'Onorevole Interrogante con il presente atto di sindacato ispettivo richiama l'attenzione del Governo sul tema dei contributi cosiddetti silenti degli agenti e rappresentanti di commercio nella Fondazione Enasarco e alla possibilità di usufruire per gli iscritti degli istituti del cumulo o della totalizzazione dei contributi con quelli accreditati presso altre gestioni previdenziali; questione già all'attenzione di precedenti Governi e negli atti parlamentari delle precedenti legislature.
Preliminarmente, si evidenzia che la Fondazione Enasarco è un Ente previdenziale di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 e, pertanto, eroga prestazioni aggiuntive rispetto a quelle di Inps.
Gli agenti e rappresentanti di commercio sono obbligatoriamente iscritti sia all'Inps che ad Enasarco, versando una doppia contribuzione che dà luogo a due trattamenti autonomi, maturati secondo le regole di ciascun ente.
La problematica dei cosiddetti iscritti «silenti» riguarda quei professionisti che non hanno maturato presso Enasarco il requisito minimo contributivo di 20 anni — requisito previsto anche nella Gestione commercianti dell'Inps — e che, a differenza di quanto avviene nel sistema di primo pilastro, non possono valorizzare i periodi contributivi coincidenti mediante gli istituti della ricongiunzione, della totalizzazione o del cumulo.
In tali casi, infatti, i periodi assicurativi versati/accreditati presso forme integrative dell'assicurazione generale obbligatoria, non possono essere valorizzati attraverso l'istituto della totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 in assenza di espressa previsione normativa nello stesso decreto.
Da altro punto di vista è necessario evidenziare l'autonomia gestionale riconosciuta alla Fondazione Enasarco dal decreto legislativo n. 509 del 1994, nonché l'obbligo di garantire l'equilibrio finanziario di questo Ente previdenziale di diritto privato anche nel medio e lungo periodo.
Pertanto è opportuno riferire quale sia la consistenza numerica della platea interessata, richiamando i dati disponibili e aggiornati al bilancio tecnico al 31 dicembre 2023, trasmesso dall'Ente ai fini della verifica triennale di sostenibilità ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994.
Alla data del 31 dicembre 2023 risultano:
111.123 iscritti silenti che hanno cessato l'attività con anzianità contributiva inferiore a 5 anni, senza diritto ad alcun trattamento pensionistico;
80.798 iscritti silenti con contribuzione superiore a 5 anni ma inferiore a 20 anni, che hanno versato l'ultimo contributo prima del 2021 e che non possono più accedere alla contribuzione volontaria, ammessa entro tre anni dalla cessazione dell'attività;
437.412 iscritti inattivi di età inferiore a 67 anni, con assenza di versamenti da meno di tre anni, che potrebbero ancora attivare la contribuzione volontaria per colmare le carenze contributive.
È pertanto evidente come eventuali soluzioni richiedano un intervento normativo ad hoc che consenta la valorizzazione di tali periodi di contribuzione mediante l'applicazionePag. 304 di istituti giuridici quali ricongiunzione, cumulo o totalizzazione e fermo restando il rispetto dei requisiti anagrafici e contributivi previsti nel sistema pensionistico di base.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle proprie competenze e nella sua funzione di Vigilanza, conferma la disponibilità ad avviare un confronto tecnico sia con il Parlamento titolare della funzione legislativa che con la Fondazione Enasarco al fine di valutare congiuntamente possibili soluzioni normative migliorative.
ALLEGATO 2
5-05176 Scotto: Iniziative volte a contrastare il fenomeno del lavoro povero nonché il ricorso ai «contratti pirata».
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il presente atto ispettivo, gli Onorevoli Interroganti affrontano l'ampio tema della giusta retribuzione su cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è costantemente impegnato sin dal proprio insediamento.
Appare infatti opportuno premettere che il Governo ha, nel tempo, introdotto numerose misure volte a favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, quali ad esempio la riduzione del cuneo fiscale; gli incentivi alle imprese che assumono donne, giovani, lavoratori svantaggiati; la detassazione degli aumenti contrattuali e della produttività, nonché misure di sostegno al welfare aziendale.
Con espresso riferimento alla tutela della dignità delle retribuzioni, abbiamo più volte ribadito la centralità della contrattazione collettiva di qualità, andando a contrastare il fenomeno dei contratti cosiddetti «pirata».
Presso il CNEL è stato istituito l'Archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro quale fonte ufficiale in materia di contrattazione collettiva nazionale, così come previsto dall'articolo 17 della legge n. 936 del 30 dicembre 1986, consentendo di monitorare i trattamenti economici e normativi dei lavoratori dei singoli comparti.
Il fenomeno segnalato nel presente atto di sindacato ispettivo, riconducibile a pratiche di cosiddetto dumping contrattuale, è da tempo oggetto di attenzione da parte del Governo e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. L'Ispettorato è costantemente impegnato nel contrasto al lavoro sommerso e allo sfruttamento dei lavoratori, con particolare attenzione alle condizioni di lavoro, alla salute e sicurezza, nonché, dal punto di vista della regolarità contrattuale, con specifica attenzione ai profili retributivi, previdenziali e assicurativi, al fine di garantire un'adeguata tutela dei lavoratori oltre che perseguire il contributivo-fiscale.
Come noto, la pratica imprenditoriale finalizzata a sfruttare le differenze di tutela economica e normativa, determinata dalle clausole collettive previste nei cosiddetti «contratti pirata» e nei contratti di prossimità privi dei requisiti legali, oltre a pregiudicare i diritti dei lavoratori, determina peraltro una concorrenza sleale tra imprese.
Il quadro normativo vigente, come ridefinito dal decreto legislativo n. 36 del 2023, prevede espressamente che, nell'ambito dei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, al personale impiegato debba essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o equivalente, nonché quello il cui perimetro di applicazione risulti strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione, svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
In tale contesto normativo, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito specifici chiarimenti interpretativi evidenziando come l'individuazione del contratto collettivo applicabile debba avvenire sulla base di un criterio sostanziale, fondato sulla effettiva riconducibilità delle prestazioni lavorative all'ambito di applicazione del contratto stesso. Inoltre è stato precisato che l'eventuale applicazione, da parte dell'operatore economico, di un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante è consentita esclusivamente a condizionePag. 306 che siano garantite ai lavoratori le medesime tutele normative ed economiche previste dal contratto di riferimento, secondo il meccanismo della dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e delle verifiche di congruità di cui all'articolo 110 del medesimo decreto. Qualora nel corso dell'attività di vigilanza emergano ipotesi di applicazione di contratti collettivi privi dei requisiti di legittimità o non coerenti con l'oggetto dell'appalto, il personale ispettivo procede ai conseguenti recuperi contributivi e retributivi e ne dà comunicazione alla stazione appaltante, ferma restando l'adozione di ogni ulteriore provvedimento previsto dall'ordinamento.
In conclusione, ribadisco l'impegno del Governo a contrastare ogni forma di sfruttamento dei lavoratori e a proseguire con azioni volte a promuovere la contrattazione collettiva di qualità, riconoscendo condizioni economiche in linea con l'articolo 36 della Carta Costituzionale, nell'ottica di garantire maggiori tutele a tutti i lavoratori.
ALLEGATO 3
5-05177 Barzotti: Iniziative volte ad accertare la legittimità dei licenziamenti e delle sospensioni di lavoratori presso il sito GLS di Sesto Ulteriano e ad intervenire in modo strutturale nel settore della logistica al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori.
TESTO DELLA RISPOSTA
L'Onorevole Interrogante pone all'attenzione del Governo sulla vicenda riguardante il licenziamento e la sospensione di lavoratori addetti allo stabilimento GLS a San Giuliano Milanese, frazione di Sesto Ulteriano in provincia di Milano, ai quali sarebbe stato contestato di aver rallentato i ritmi delle consegne.
La Prefettura di Milano, espressamente interpellata sulla vicenda, ha rappresentato che presso il suddetto sito logistico GLS è operante la società «La Piramide», attiva nel settore del facchinaggio e della distribuzione espressa. Secondo quanto riferito dalla stessa Prefettura, nel mese di febbraio la società ha segnalato diffuse condotte illegali da parte di un gruppo di lavoratori, consistenti in episodi di intimidazione, minacce e un sistematico boicottaggio delle attività produttive, rappresentando, inoltre, l'intenzione di avviare procedimenti disciplinari a carico dei responsabili.
La Prefettura di Milano ha riferito che a partire dal 13 marzo scorso, la società «La Piramide» ha proceduto alla notifica di 19 provvedimenti di licenziamento e 18 provvedimenti di sospensione disciplinare. Nelle giornate interessate dall'esecuzione di detti provvedimenti, non si sono registrate, nell'immediato, reazioni sindacali o altre criticità.
Inoltre, a seguito di tali iniziative da parte aziendale, il 19 marzo scorso, l'Organizzazione sindacale USB ha proclamato lo stato di agitazione nazionale nella filiera logistica della multinazionale GLS, al fine di contestare i licenziamenti, ritenuti illegittimi e pretestuosi, adottati nei confronti delle proprie RSA a Sesto Ulteriano e Verona.
Ciò detto, nell'evidenziare la rilevanza locale della vicenda, in linea generale per quanto di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali debbo rappresentare che, con riferimento al quadro normativo vigente, nell'ipotesi di comportamento datoriale ritenuto antisindacale è esperibile lo strumento previsto dall'articolo 28 (Repressione della condotta antisindacale) della legge 20 maggio 1970, n. 300 cosiddetto Statuto dei lavoratori.
Come noto si tratta di uno speciale procedimento d'urgenza, attivabile su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, presso il Giudice del Lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato; quest'ultimo infatti «nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti».
Per quanto concerne, i provvedimenti datoriali descritti dall'Interrogante, sia i licenziamenti che i provvedimenti disciplinari di sospensione – ove ritenuti discriminatori perché adottati in violazione dell'articolo 15 dello Statuto dei lavoratori – possono essere impugnati presso il Giudice del Lavoro per farne acclarare la nullità. Nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio o nullo si ricorda che l'ordinamento prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 300 del 1970 e dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2015, con applicazione della tutela reintegratoria piena sia per i lavoratori assunti Pag. 308prima del 7 marzo 2015 sia per quelli assunti a decorrere da tale data.
In linea generale, per quanto di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con riferimento al fenomeno del dumping contrattuale, anche al fine di contrastare lo stesso nel contesto dei contratti pubblici, con decreto direttoriale n. 135 del 19 dicembre 2025 sono state approvate le tabelle del costo del lavoro nel settore logistica, trasporto merci e spedizione.
Da ultimo, si rappresenta che regione Lombardia, espressamente interpellata, ha manifestato in ogni caso piena disponibilità a supportare le parti, su loro richiesta e in merito agli aspetti di interesse e competenza ovvero la salvaguardia dei livelli occupazionali mediante idoneo sostegno dei lavoratori coinvolti, tramite i servizi al lavoro.
Concludo assicurando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali seguirà l'evolversi della vicenda, valutando, ove richiesto, ogni possibile strumento volto alla tutela e alla salvaguardia occupazionale dei lavoratori coinvolti.
ALLEGATO 4
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Atto n. 379.
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (Atto n. 379);
considerato che lo schema di decreto legislativo è stato adottato sulla base della delega conferita dagli articoli 1 e 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023);
ritenuto che il concetto di «livello retributivo» è centrale per un pieno recepimento della direttiva in oggetto nonché per garantire un'applicazione uniforme della nuova normativa e che pertanto occorre una definizione che superi ogni incertezza interpretativa ed applicativa;
ritenuto che i concetti di «stesso lavoro» e di «lavoro di pari valore» debbano essere definiti con riferimento alla contrattazione collettiva delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di ciascun settore;
ritenuta eccessivamente onerosa per il datore di lavoro la previsione di un obbligo di informativa (di cui all'articolo 7, comma 1, dello schema) senza una cadenza temporale minima;
ritenuto opportuno chiarire i criteri di computo dei lavoratori a tutti i fini di cui al decreto legislativo in oggetto;
richiamata l'opportunità che tutti gli operatori del mercato del lavoro possano disporre di indicazioni chiare sulla nuova normativa fin dal momento della pubblicazione del suddetto decreto legislativo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, che specifica che il decreto in esame si applica sia ai datori di lavoro del settore pubblico sia a quelli del settore privato, con riferimento a tutti i contratti di lavoro subordinato (anche a termine o a tempo parziale o relativi a funzioni dirigenziali), ad esclusione dei contratti di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente, si consideri l'opportunità di valutare le predette esclusioni operate dal comma 2, nonché i termini e la portata delle stesse esclusioni, tenendo conto del considerando n. 18 del preambolo della direttiva, ai sensi del quale i «lavoratori domestici, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a voucher, i lavoratori tramite piattaforma digitale, i lavoratori nell'ambito del lavoro protetto, i tirocinanti e gli apprendisti rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva a condizione che soddisfino i criteri pertinenti»;
b) all'articolo 2, si valuti altresì l'opportunità di precisare che, ai fini del presente decreto, nell'ambito dei contratti di lavoro di somministrazione per datore di lavoro è da intendersi l'azienda utilizzatrice;
Pag. 310c) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 1, lettera b), al fine di chiarire la definizione di «livello retributivo» mediante una più puntuale individuazione delle voci retributive che lo compongono, anche per evitare incertezze interpretative e applicazioni disomogenee tra le imprese: in particolare, si valuti l'opportunità di precisare che per «livello retributivo» si intende la retribuzione annua lorda comprensiva degli elementi retributivi continuativi e fissi corrisposti in attuazione del contratto collettivo e del contratto individuale di lavoro, con esclusione delle indennità corrisposte in ragione delle specifiche circostanze e condizioni che caratterizzano la prestazione lavorativa;
d) all'articolo 3, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di modificare la definizione di cui alla lettera o), relativa ai «rappresentanti dei lavoratori», al fine di semplificare le interlocuzioni sindacali nelle imprese e nei gruppi di imprese, prevedendo la possibilità di svolgere le interlocuzioni previste dalla normativa anche direttamente con i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda, a prescindere dalla presenza delle RSU e delle RSA, sopprimendo quindi l'inciso «, in assenza di queste,»; si valuti inoltre l'opportunità di inserire, tra i rappresentanti dei lavoratori, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
e) con riferimento alla medesima lettera o) del comma 1 dell'articolo 3, considerato che la direttiva oggetto di recepimento prevede che la definizione di rappresentanti dei lavoratori sia operata conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali, appare inoltre opportuno espungere dal testo il riferimento generico – peraltro suscettibile di determinare incertezze applicative – a soggetti a cui i lavoratori possano conferire legalmente specifico mandato;
f) con riferimento all'articolo 4, al fine di evitare il rischio di legittimare una disparità di trattamento tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni o mansioni di pari valore e al fine di assicurare la valutazione del lavoro di pari valore sulla base di criteri uniformi (oltre che oggettivi e neutrali rispetto al genere), si valuti l'opportunità, al comma 2, lettere a) e b), di fare riferimento in via tassativa (e non suppletiva) ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento (fermo restando anche il riferimento al contratto collettivo nazionale applicato dal datore di lavoro);
g) all'articolo 4, comma 2, occorrerebbe inoltre modificare le nozioni di «stesso lavoro» e di «lavoro di pari valore», definendo lo stesso lavoro come «la prestazione lavorativa avente ad oggetto mansioni identiche o analoghe o riconducibili alla stessa qualifica esemplificativa nell'ambito del medesimo livello retributivo e categoria legale di inquadramento, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento» e il lavoro di pari valore come «la prestazione lavorativa diversa avente ad oggetto mansioni comparabili e riconducibili allo stesso livello di inquadramento secondo quanto previsto dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento»;
h) all'articolo 4, comma 4, si valuti l'opportunità di precisare che l'integrazione dei sistemi di classificazione professionale possa avvenire anche mediante l'adozione dei sistemi di job levelling maggiormente diffusi e applicati a livello internazionale, basati su criteri oggettivi tra cui competenze, responsabilità, autonomia decisionale e impatto delle decisioni, stabilendo che l'adozione di tali sistemi costituisce elemento idoneo a garantire la presunzione di conformità ai criteri di oggettività e neutralità sotto il profilo di genere previsti dalla normativa;
i) all'articolo 5, concernente la trasparenza retributiva nella fase precedente Pag. 311all'assunzione, si valuti l'opportunità di modificare il comma 1, al fine di allineare la disciplina nazionale al contenuto della direttiva europea, prevedendo che le informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia retributiva inerente alla posizione siano fornite al candidato in tempo utile a garantire una trattativa informata e trasparente sulla retribuzione, senza introdurre l'obbligo di indicarle negli avvisi o nei bandi con cui vengono rese note le opportunità di lavoro;
j) all'articolo 6, riguardo alla retribuzione e ai livelli retributivi, il comma 1 si riferisce all'obbligo di informazione sui criteri relativi ai livelli retributivi, elaborati sulla base dell'articolo 4 (neutralità rispetto al genere), e sui criteri stabiliti per la progressione economica, «ove esistenti»; tenuto conto che la direttiva oggetto di recepimento prevede, in merito a tale obbligo, solo l'esclusione per i datori di lavoro con meno di cinquanta lavoratori, si consideri l'opportunità di valutare se la suddetta locuzione debba riferirsi all'esistenza della progressione economica, anziché alla sussistenza dei relativi criteri;
k) nell'articolo 7, comma 1, occorrerebbe definire la cadenza temporale di esercizio del diritto di richiesta del lavoratore, prevedendo che tale diritto possa essere esercitato non più di una volta all'anno;
l) con riferimento agli obblighi per i datori di lavoro concernenti le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo di genere, previsti dall'articolo 9 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità, ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, di estendere ad una più ampia platea di destinatari i predetti obblighi, considerato quanto già previsto dalla normativa vigente di cui alla legge n. 162 del 2021;
m) con riferimento alla fattispecie di richiesta di chiarimenti (o di ulteriori dettagli) sui dati forniti dal datore di lavoro in merito al divario retributivo di genere, di cui all'articolo 9, comma 6, appare opportuno specificare che il datore di lavoro, nell'ipotesi in cui la richiesta sia presentata da lavoratori o da loro rappresentanti, possa, come prima fase successiva, svolgere un confronto con l'Ispettorato del lavoro e gli organismi di parità;
n) si consideri l'opportunità di valutare che l'articolo 9 dello schema di decreto non recepisce la previsione di cui all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva, il quale prevede che l'esattezza delle informazioni sia confermata dalla dirigenza del datore di lavoro, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e che questi ultimi abbiano accesso alle metodologie applicate dal datore di lavoro;
o) con riferimento alla valutazione congiunta delle retribuzioni di cui all'articolo 10, appare opportuno inserire la previsione che, nel caso di sistemi di classificazione professionale e di valutazione decisi (a integrazione delle determinazioni dei contratti collettivi) dal datore di lavoro, sia possibile, prima della valutazione congiunta contemplata dal suddetto articolo, un confronto con l'Ispettorato del lavoro e gli organismi di parità;
p) con riferimento all'articolo 14, appare opportuno specificare che la relazione alla Commissione europea in ordine all'attuazione delle misure previste nel presente decreto, di cui al comma 2, rechi anche i dati in forma integrale, come appare stabilito dalla corrispondente norma della direttiva (all'articolo 29, paragrafo 4);
q) a tutti i fini della disciplina in questione, occorrerebbe specificare che il computo dei lavoratori è effettuato in conformità ai criteri contenuti nell'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970 e negli articoli 9, 18, 27 e 47 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
r) si valuti l'opportunità di prevedere – compatibilmente con il termine per il recepimento della direttiva, fissato al 7 giugno 2026 – disposizioni transitorie che assicurino la piena conoscibilità degli obblighi derivanti dalla nuova disciplina sulla trasparenza retributiva prima della sua applicazione, consentendo alle imprese l'adeguamento agli obblighi previsti dalla medesima disciplina.
ALLEGATO 5
DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. C. 2823 Governo.
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2823, di conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile;
rilevato che l'articolo 2 del decreto-legge riconosce, al ricorrere di determinati presupposti, la sospensione, dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari (con alcune eccezioni) e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi assicurativi obbligatori, ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, in immobili danneggiati situati nei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatesi a partire dal 18 gennaio 2026;
rilevato inoltre che l'articolo 5 riconosce un'integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che, alla medesima data, risiedevano o erano domiciliati o lavoravano presso un'impresa con sede produttiva o operativa in uno dei territori dei comuni interessati dai suddetti eventi, o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori;
considerato che l'articolo 12 autorizza la Regione Calabria, la Regione autonoma Sardegna e la Regione Siciliana, in via straordinaria e per il triennio 2026-2028, al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'assolvimento delle attività tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure conseguenti allo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, nonché delle altre attività istituzionali di competenza delle Direzioni regionali di protezione civile, ad assumere personale non dirigenziale a tempo determinato o a conferire incarichi di collaborazione, nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro o incarico;
preso atto delle disposizioni dell'articolo 14, volte ad assicurare il mantenimento dell'occupazione e il recupero della capacità produttiva delle zone interessate dai recenti eventi meteorologici avversi, verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026;
preso atto altresì delle misure di sostegno del lavoro in agricoltura a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio del 2023, recate dall'articolo 22,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 6
Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. C. 1562 Santillo e abb.
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 1562 Santillo, recante disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione, a cui sono abbinate le proposte di legge C. 1169 Furfaro e C. 2181 Grimaldi;
non ravvisandosi nel provvedimento in oggetto particolari profili di competenza della XI Commissione,
esprime
NULLA OSTA.
ALLEGATO 7
DL 19/2026: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. C. 2807 Governo.
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il sul disegno di legge C. 2807, di conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione;
rilevato che l'articolo 2, comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 la durata degli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale conferiti alla struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché alle unità di missione ovvero strutture di livello dirigenziale presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, mentre il comma 2 dell'articolo 2 amplia la dotazione organica della Presidenza del Consiglio di ventisei unità di personale non dirigenziale, da assumere con concorso pubblico per titoli ed esami;
rilevato inoltre che l'articolo 2, comma 7, proroga al 31 dicembre 2029 la struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
considerato che l'articolo 3, commi da 5 a 7, con riferimento alla Presidenza del Consiglio, incrementa la dotazione organica dirigenziale di una posizione di livello generale e di cinque posizioni di livello non generale, da assegnare alla struttura competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, mentre la dotazione organica dei funzionari di categoria A F1 è incrementata di centotrenta unità;
preso atto che l'articolo 18 interviene su diverse disposizioni connesse all'attuazione delle Riforme della Missione 4 – Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, mentre l'articolo 19 modifica diverse disposizioni di legge concernenti le attività dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività di controllo e monitoraggio di tale unità;
considerato inoltre che l'articolo 30, comma 11, specifica l'ambito di operatività del Fondo per le vittime dell'amianto istituito per gli anni dal 2023 al 2026 in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali (o, in caso di decesso, in favore dei loro eredi), amplia tale ambito per il 2026, disponendo che per tale anno gli indennizzi siano erogati in favore dei lavoratori di cantieri navali o delle società titolari dei cantieri stessi indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società, e interviene sulla definizione delle modalità di erogazione degli indennizzi, precisando l'ordine di priorità nell'utilizzo delle risorse già stanziate, e di presentazione delle relative domande,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.