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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 aprile 2026
656.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 146

ALLEGATO 1

5-05207 Pastorella: Disattivazione dei dispositivi di controllo
della velocità non conformi al «decreto autovelox».

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, è opportuno innanzitutto richiamare il lavoro di riordino e trasparenza avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha portato all'entrata in esercizio della piattaforma nazionale per il censimento dei dispositivi di rilevazione della velocità.
  Si tratta di uno strumento fondamentale, perché consente finalmente di disporre di un quadro univoco – a livello nazionale, regionale e locale – sia sotto il profilo quantitativo sia qualitativo, garantendo che tali strumenti siano utilizzati esclusivamente per finalità di prevenzione e deterrenza, nel rispetto di un quadro normativo certo e dell'equilibrio tra sicurezza stradale e diritto alla difesa dei cittadini.
  Grazie a questa piattaforma, è stato possibile registrare ogni dispositivo, specificandone marca, modello, numero di matricola e riferimenti al decreto di approvazione, in piena conformità con quanto stabilito dal decreto ministeriale del 12 aprile 2024. Questo lavoro ha consentito di accertare che i dispositivi effettivamente in uso sono 3.913, tra rilevatori di velocità puntuale e media, un dato significativamente inferiore rispetto al numero di dispositivi informalmente rilevati sul territorio.
  Per quanto riguarda il percorso normativo, si evidenzia che lo schema di decreto relativo alle modalità di omologazione, taratura e verifica periodica dei dispositivi è stato trasmesso il 30 gennaio al Ministero delle imprese e del made in Italy ed è attualmente sottoposto alla procedura europea TRIS, con termine per eventuali osservazioni fissato al 4 maggio. Contestualmente, il provvedimento è stato inviato al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il necessario parere tecnico.
  Il decreto introduce elementi di chiarezza e certezza: da un lato, riconosce la conformità ai requisiti di omologazione dei dispositivi già approvati ai sensi del decreto ministeriale n. 282 del 2017; dall'altro, non impone la disattivazione automatica degli apparecchi approvati prima dell'entrata in vigore del citato decreto ministeriale n. 282, consentendone invece l'omologazione previa presentazione di idonea documentazione al MIT.
  Alla luce dei dati attualmente disponibili, risultano già omologabili 1.299 dispositivi, cui si aggiungono 1.538 apparecchi che hanno nel frattempo dimostrato la conformità ai requisiti previsti: ciò significa che, all'entrata in vigore del decreto, saranno complessivamente 2.837 i dispositivi omologati, mentre i restanti potranno esserlo su richiesta dei produttori, previa verifica dei requisiti tecnico amministrativi.
  Inoltre, come evidenziato dal Ministero dell'interno, sentito sul punto, la Polizia stradale dispone attualmente di 456 dispositivi già approvati ai sensi del decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017, che saranno pertanto considerati automaticamente omologati. Per quanto riguarda gli altri dispositivi, approvati con provvedimenti più risalenti e ormai obsoleti, si segnala che le aziende produttrici non hanno richiesto né il rinnovo dell'approvazione, né l'omologazione. Per questi strumenti sono già in corso le attività di sostituzione con apparecchi di nuova generazione, pienamente conformi ai requisiti previsti. Alla luce di ciò, anche a seguito dell'approvazione del cosiddetto «decreto autovelox», la Polizia stradale potrà contare su un numero adeguato di dispositivi immediatamentePag. 147 utilizzabili, garantendo così la prosecuzione capillare delle attività di controllo della velocità, a tutela della sicurezza stradale.
  Con riguardo alla rete autostradale, va sottolineato, inoltre, che è già in corso la progressiva sostituzione dei sistemi più datati con tecnologie di nuova generazione, come i Tutor 3.0, pienamente conformi ai nuovi standard. Questo processo di aggiornamento tecnologico contribuirà ulteriormente a rafforzare l'efficacia dei controlli.
  Infine, per quanto riguarda le risorse necessarie all'eventuale sostituzione dei dispositivi non omologabili, si ricorda che la normativa vigente già prevede strumenti adeguati: i proventi derivanti dalle sanzioni, ai sensi dell'articolo 208 del codice della strada, possono essere destinati dagli enti territoriali anche all'acquisto di nuove attrezzature per il controllo e l'accertamento delle violazioni, inclusi i dispositivi di rilevazione della velocità.
  Alla luce di quanto esposto, emerge chiaramente l'impegno del MIT nel garantire trasparenza, legalità ed efficacia nell'utilizzo di questi strumenti, con l'obiettivo prioritario di tutelare la sicurezza dei cittadini e assicurare al contempo il pieno rispetto delle regole.

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ALLEGATO 2

5-05208 Maccanti: Nuova normativa sulla circolazione
dei monopattini elettrici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'onorevole interrogante per il quesito posto, che ci offre l'occasione per ritornare su un tema che riguarda da vicino la sicurezza dei cittadini, l'ordine nelle nostre città e l'evoluzione della mobilità urbana: la regolamentazione della circolazione dei dispositivi di micromobilità elettrica.
  Negli ultimi anni abbiamo assistito a una diffusione rapidissima di questi mezzi. Una diffusione che ha portato indubbi vantaggi in termini di sostenibilità ambientale e di flessibilità negli spostamenti, ma che ha anche evidenziato criticità non più ignorabili: incidenti, difficoltà nell'attribuzione delle responsabilità, assenza di strumenti adeguati di controllo.
  Come già ricordato dall'onorevole interrogante, con la legge 25 novembre 2024, n. 177, è stato avviato un percorso organico finalizzato al rafforzamento dei livelli di sicurezza nella circolazione stradale. In tale ambito, con specifico riferimento al settore della micromobilità elettrica, sono stati previsti interventi mirati a garantire standard di sicurezza più elevati, attraverso la definizione di requisiti più stringenti per l'utilizzo dei relativi dispositivi e l'introduzione di adeguate forme di regolamentazione.
  Tra le misure adottate rientrano l'introduzione dell'obbligo di targa e della copertura assicurativa per i monopattini elettrici. Fin da gennaio 2025, il MIT ha avviato interlocuzioni tecniche con l'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per definire materiali, caratteristiche e modalità operative dei contrassegni, nonché i criteri per le combinazioni alfanumeriche.
  Sulla base di tali attività sono stati adottati il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti del 27 giugno 2025, che definisce criteri e modalità di stampa dei contrassegni per monopattini elettrici e la formazione delle combinazioni alfanumeriche, e il decreto ministeriale del 6 ottobre 2025, che ha definito prezzo, modalità di richiesta e rilascio dei contrassegni. Infine, con il decreto MIT n. 110 del 6 marzo 2026, – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo – sono state stabilite le modalità di funzionamento della piattaforma telematica per la richiesta e il rilascio del contrassegno identificativo, completando così il quadro normativo.
  Pertanto, a partire dal prossimo 16 maggio (ossia il 60° giorno dall'entrata in vigore dell'ultimo decreto citato), i monopattini potranno circolare su strada pubblica solo se muniti del contrassegno personale, recante la combinazione alfanumerica univoca assegnata a ciascuna unità, e rilasciati in conformità con i decreti sopra richiamati.
  Parallelamente, a seguito del completamento delle interlocuzioni con l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), il MIT sta perfezionando i servizi di interoperabilità, al fine di mettere a disposizione delle forze di polizia informazioni puntuali sulle coperture assicurative e sui dati delle polizze associate ai contrassegni identificativi, assicurando un sistema di controllo e verifica efficiente e affidabile.
  Il Ministero continuerà a vigilare con attenzione sull'attuazione delle misure adottate, assicurando che ogni azione sia guidata da un principio fondamentale: promuovere la libertà di movimento dei cittadini nel pieno rispetto della sicurezza e della responsabilità.

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ALLEGATO 3

5-05209 Iaria: Standard di controllo sulle merci in transito
adottati nel porto di Cagliari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.
  In premessa, occorre precisare che il trasporto marittimo di merci pericolose e le correlate attività di sicurezza e controllo coinvolgono una pluralità di soggetti istituzionali – tra cui Capitaneria di porto, Vigili del Fuoco, Prefetture, chimico del porto e operatori autorizzati –, secondo competenze settoriali e procedure operative definite. Per quanto attiene, invece, al ruolo delle Autorità di sistema portuale, le stesse intervengono sul piano delle prescrizioni e del coordinamento nell'ambito portuale.
  Infatti, le AdSP, a seguito della ricezione della comunicazione di movimentazione da parte di un'impresa portuale autorizzata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, trasmettono una nota recante il riepilogo delle prescrizioni connesse alla specifica movimentazione.
  Le prescrizioni individuate dall'AdSP vengono definite al termine di una riunione dedicata, che coinvolge tutti i soggetti istituzionali interessati – dall'Autorità marittima ai Vigili del Fuoco, dal chimico del porto all'impresa portuale. Da questo confronto nasce un insieme articolato di condizioni operative: si va dalle misure per evitare danni alle infrastrutture portuali e garantire il ripristino delle aree, al rispetto della normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fino alle prescrizioni ambientali richiamate dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Con riferimento all'episodio richiamato dell'onorevole interrogante e relativo allo scalo portuale di Cagliari, la Capitaneria di Porto territorialmente competente, sentita per il tramite del Comando Generale, ha riferito che, lo scorso 24 marzo, la motonave MSC VEGA, previa formale richiesta di accosto, faceva scalo presso il porto Canale di Cagliari, proveniente dallo scalo del Pireo (Grecia). Al momento dell'arrivo non risultavano richieste autorizzazioni per il trattamento di merci pericolose, poiché la nave avrebbe dovuto limitarsi a caricare container vuoti prima di ripartire il 26 marzo verso Valencia.
  Il giorno successivo, tuttavia, le autorità portuali – Capitaneria di porto, Autorità di sistema portuale, Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza – ricevevano una segnalazione da parte dello studio legale Elsa Kiranmoyee Chaudhuri, per conto dell'ELSC, che ipotizzava un sospetto trasporto, a bordo della predetta motonave, di materiali siderurgici (acciaio balistico dual use) potenzialmente suscettibili di impiego nell'industria militare israeliana.
  A seguito della segnalazione, il competente ufficio regionale dell'Agenzia delle Dogane, con il supporto della Guardia di Finanza, avviava immediatamente gli accertamenti necessari. Le verifiche portavano allo sbarco e al controllo in banchina di 11 container contenenti materiali siderurgici classificati come dual use. Alle operazioni presenziava in banchina anche personale militare del nucleo Nostromi della Capitaneria di porto cagliaritana, deputato a garantire lo svolgimento in sicurezza delle medesime operazioni di sbarco.
  Allo stato attuale, i predetti materiali si trovano in «ammissione temporanea» presso idonea area portuale, sotto disposizione dell'Agenzia delle Dogane, e rimarranno custoditi fino alle determinazioni dell'UAMA, ossia l'autorità nazionale responsabile del controllo, esportazione, importazione e del transito dei materiali di armamento e prodotti dual use.
  Completate le operazioni di sbarco e controllo, la MSC VEGA ha ottenuto le autorizzazioni alla partenza e ha lasciato il Pag. 150porto Canale di Cagliari alle 4:00 del 27 marzo, diretta a Valencia.
  Con riguardo alle determinazioni dell'Autorità UAMA, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha riferito che la stessa è in procinto di emettere un provvedimento di tipo «catch-all», ai sensi degli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 221 del 2017 e dell'articolo 7 del reg. (UE) n. 821 del 2021, sottoponendo l'operazione di transito/trasbordo all'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva, previa presentazione della relativa istanza.
  L'effettiva natura di tali beni e il loro utilizzatore finale potranno essere determinati soltanto quando, e se, il responsabile legale dell'operazione di transito presenterà specifica istanza all'UAMA per ottenere la necessaria autorizzazione preventiva. Non è da escludere che quest'ultimo, sulla base di eventuali istruzioni ricevute dallo speditore, possa decidere di sospendere le operazioni di transito e rimandare pertanto le merci al Paese di origine.
  Il MAECI ha, altresì, confermato che sulla questione dell'esportazione di armi verso Israele il Governo continua ad operare nel pieno rispetto della normativa nazionale, europea e internazionale in materia di esportazione di materiali d'armamento e di prodotti a duplice uso, nello specifico la legge n. 185 del 1990, il decreto legislativo n. 221 del 2017, la posizione comune UE 2008/944, il regolamento UE 2021/821 e il Trattato sul Commercio delle Armi. Come noto, dall'inizio del conflitto il Governo italiano ha sospeso nuove autorizzazioni all'esportazione ai sensi della legge n. 185 del 1990. Tale sospensione prosegue tuttora. Sono state sospese anche le autorizzazioni alla conclusione delle trattative contrattuali con Israele. L'Italia è infatti uno dei pochi Paesi al mondo a prevedere un doppio sistema di controllo preventivo: non solo sulle licenze di esportazione ma – ancor prima – anche sulla stipula dei contratti. In questo modo, in un'ottica di cautela, è stato posto un ulteriore blocco su eventuali future forniture.
  Quello adottato è un approccio particolarmente restrittivo, che stiamo mantenendo tutt'ora. Lo dimostra la diminuzione nel tempo del valore delle esportazioni italiane di armamenti autorizzate verso Israele, che sono passate dai 28,7 milioni di euro del 2019 agli 0 euro del 2024 (per effetto della sospensione delle licenze sopra illustrata).

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ALLEGATO 4

5-05210 Casu: Impatto sulla logistica nazionale del contributo
sui piccoli pacchi provenienti da Paesi extra-europei.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento al quesito posto, si rappresenta che l'atto di sindacato ispettivo in esame afferisce prevalentemente a profili di natura fiscale e doganale, concernenti l'introduzione, la sospensione e la decorrenza applicativa del contributo sui piccoli pacchi provenienti da Paesi extra europei.
  Tali ambiti non risultano riconducibili alle competenze dirette del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le cui attribuzioni possono eventualmente rilevare solo in via indiretta, con riferimento agli effetti di sistema sulla catena logistica nazionale, sulla distribuzione dei flussi di traffico e sul comparto del trasporto merci intermodale.
  Come rilevato dall'onorevole interrogante, l'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per il 2026), ha introdotto un contributo fisso, dell'ammontare di due euro, destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi a spedizioni di beni provenienti da Paesi terzi non appartenenti alla Ue, il cui valore dichiarato non sia superiore a 150 euro.
  L'applicazione di tale misura è stata differita al 1° luglio 2026 dal decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica». Si tratta di un rinvio tecnico volto a consentire il completamento dell'adeguamento dei sistemi informatici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  Al momento sono in corso attività di valutazione e monitoraggio dei possibili effetti della misura sulle operazioni di sdoganamento sul territorio nazionale e sui flussi logistici, con particolare attenzione a eventuali dinamiche di riallocazione verso hub europei limitrofi e all'operatività dei nodi logistici e interportuali italiani.
  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma il supporto al settore dell'autotrasporto, riconoscendone il ruolo strategico per il funzionamento delle catene di approvvigionamento e per la competitività del sistema produttivo nazionale.
  In tale ottica, il Ministero continuerà a garantire un confronto con le associazioni di categoria e con tutti gli operatori interessati, proseguendo nell'attività di monitoraggio dell'evoluzione del comparto.