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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 aprile 2026
661.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 26

ALLEGATO 1

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DALLA RELATRICE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole da: i quali, a causa fino alla fine del comma, con le seguenti: e dei giovani adulti che si trovino in condizione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica in quanto vittime di organizzazioni criminali oppure a causa dell'appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso o dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  Conseguentemente, all'articolo 2:

    1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 416 e;

    2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 416 e;

    3) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dal contesto di criminalità organizzata con le seguenti: dai contesti;

    4) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: dal contesto di criminalità organizzata con le seguenti: dai contesti;

    5) al comma 3, sopprimere la parola: , altresì,.
1.7. La Relatrice.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: , autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, ove l'interessato ne faccia richiesta.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, dopo le parole: Ministri della giustizia, aggiungere le seguenti: dell'economia e delle finanze,;

   b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: dell'interno, aggiungere le seguenti: dell'economia e delle finanze,;
3.5. La Relatrice.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Adozione delle misure)

  1. Quando il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni acquisisce conoscenza della ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 1 e 2, anche a seguito di denuncia, querela, esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti scolastici, da enti preposti alla cura e all'assistenza dei minori, nonché a seguito dell'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, o di istanza dell'interessato, propone al tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale dell'interessato l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 e, ravvisandone la necessità, di quelle previste dall'articolo 4.Pag. 27
  2. L'autorità giudiziaria che adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 330 e 333 del codice civile nei casi previsti dagli articoli 1 e 2, ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
  3. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni acquisisce:

   a) ove non pregiudizievole per il superiore interesse del minore, le dichiarazioni del minore, del genitore, del tutore, del curatore e del curatore speciale, nonché di ogni altro soggetto interessato;

   b) il parere del procuratore della Repubblica distrettuale competente per i reati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ovvero competente in relazione alle organizzazioni criminali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

  4. La proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni contiene l'indicazione:

   a) della sussistenza dei presupposti previsti dagli articoli 1 e 2 nonché dei pericoli cui sono esposti i soggetti di cui all'articolo 2;

   b) delle misure di protezione di cui all'articolo 3, adeguate al caso specifico;

   c) dell'eventuale necessità di applicazione delle misure di assistenza economica di cui all'articolo 4.

  5. Ove l'iniziativa derivi da informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 123 del 2023, il procuratore della Repubblica procedente e il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni si coordinano tra loro al fine del contemperamento delle esigenze di segretezza delle indagini con la tutela tempestiva del minore. Del predetto coordinamento e dei provvedimenti adottati è data tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.
  6. Il tribunale per i minorenni fissa con decreto la data dell'udienza innanzi a sé. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, che cura le comunicazioni ai soggetti interessati. All'udienza sentite le parti, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio, il tribunale procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza immediatamente esecutiva.
  7. Nei casi di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorra sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei soggetti di cui all'articolo 2. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza davanti al tribunale per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con decreto. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, che cura le comunicazioni ai soggetti interessati.
  8. Contro l'ordinanza di cui al comma 6 e contro quella con cui il tribunale conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati con decreto si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza o dalla comunicazione. Il collegio, assicurato il contraddittorio, pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.
  9. Quando il giudice procede all'ascolto del minore si applicano gli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
  10. Le misure previste dall'articolo 3 sono sempre adottate con separato provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio e coperto da segreto.

  Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere il comma 1-bis.
5.3. La Relatrice.

Pag. 28

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Attuazione delle misure)

  1. Il tribunale per i minorenni che adotta le misure previste dagli articoli 3 e 4 detta le relative disposizioni attuative, anche avvalendosi degli uffici di servizio sociale per i minorenni, in coordinamento con i servizi sociali e sanitari del comune competente per territorio e, ove necessario in relazione al contenuto dei provvedimenti pronunciati, del Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
  2. Le misure di protezione personale e di assistenza economica di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, nei casi di soggetti imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice ovvero per i delitti di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si integrano con i progetti di intervento e di recupero previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonché con le misure penali di comunità di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
7.3. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Segretezza dei procedimenti)

  1. Le notizie, gli atti ed i provvedimenti concernenti le misure di cui all'articolo 3 della presente legge e quelli relativi alle attività del servizio centrale di protezione sono coperti dal segreto di ufficio.
  2. Si applica l'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 119 del 1993.
7.01. La Relatrice.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: Il tribunale per i minorenni, sentito il procuratore della Repubblica e le persone interessate nonché acquisiti tutti gli elementi necessari, provvede alla modifica, alla revoca o alla sospensione delle con le seguenti: Su istanza del procuratore della Repubblica o delle persone interessate il tribunale per i minorenni, acquisiti tutti gli elementi necessari, modifica, revoca o sospende le.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Si applicano i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 5, in quanto compatibili.
8.1. La Relatrice.

Pag. 29

ALLEGATO 2

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE

ART. 6.

  Sopprimere i commi da 5 a 8.
6.1. (Nuova formulazione) Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Pag. 30

ALLEGATO 3

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84.

EMENDAMENTO DEI RELATORI

ART. 2.

  Al comma 1, lettera s), dopo il numero 3) inserire il seguente:

    3-bis) che presso ciascun ordine circondariale venga costituito un comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di finanziamento;.
2.152. I Relatori.

Pag. 31

ALLEGATO 4

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 2.

  Al comma 1, alla lettera q), numero 3), sostituire le parole: dell'ordine con le seguenti: distrettuale di disciplina avente sede nel capoluogo del distretto in cui ricade l'ordine.
*2.68. Perantoni, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Dell'Olio.
*2.69. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.