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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 aprile 2026
662.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 110

ALLEGATO 1

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALLE PROPOSTE
EMENDATIVE 1.7, 5.3 e 7.01 DALLA RELATRICE

ART. 1.

  All'emendamento 1.7 della Relatrice, parte principale, sopprimere le seguenti parole: e dei giovani adulti.
0.1.7.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'emendamento 1.7 della Relatrice, parte principale, dopo la parola: grave, aggiungere la seguente: , attuale.
0.1.7.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'emendamento 1.7 della Relatrice, parte principale, aggiungere, in fine, le parole: o nell'ambito di associazioni criminali che pongano in essere condotte di istigazione a commettere reati o sfruttamento dei relativi proventi.
0.1.7.3. Matone, Bisa, Morrone, Sudano.

(Irricevibile)

ART. 5.

  All'emendamento della Relatrice 5.3, al comma 5, sostituire le parole: decreto-legge n. 123 del 2023 con le seguenti: decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.
0.5.3.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'emendamento 5.3 della Relatrice, sostituire i commi 6, 7 e 8 con il seguente:

  6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Libro II, Titolo IV-bis, del codice di procedura civile.

  Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole da: sono sempre adottate fino alla fine del comma, con le seguenti: possono essere coperte da segreto su disposizione dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge.
*0.5.3.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
*0.5.3.5. Vinci.

  All'emendamento 5.3 della Relatrice, sostituire i commi 6, 7 e 8 con il seguente:

  6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Libro II, Titolo IV-bis, del codice di procedura civile.

  Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole da: sono sempre adottate fino alla fine del comma, con le seguenti: possono essere coperte da segreto su

Pag. 111

disposizione dell'autorità giudiziaria quando è richiesta la collaborazione del Servizio centrale di protezione.
0.5.3.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  All'emendamento 5.3 della Relatrice, al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da svolgersi non oltre quindici giorni.
0.5.3.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 7.

  All'articolo aggiuntivo 7.01 della Relatrice, sostituire le parole: sono coperti dal segreto di ufficio con le seguenti: possono essere coperti da segreto su disposizione dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge.
0.7.01.1. Vinci.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

PROPOSTE EMENDATIVE E SUBEMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole da: i quali, a causa fino alla fine del comma con le seguenti: e dei giovani adulti che si trovino in condizione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica in quanto vittime di organizzazioni criminali ovvero a causa dell'appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso o dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  Conseguentemente, all'articolo 2:

   a) al comma 1:

    1) lettera a), dopo le parole: per i delitti di cui agli articoli inserire le seguenti: 416 e;

    2) lettera b), dopo le parole: per i delitti di cui agli articoli inserire le seguenti: 416 e;

   b) al comma 2:

    1) alla lettera a), sostituire le parole: dal contesto di criminalità organizzata con le seguenti: dai contesti;

    2) alla lettera b), sostituire le parole: dal contesto di criminalità organizzata con le seguenti: dai contesti;

   c) al comma 3, sopprimere la parola: , altresì,.
1.7. La Relatrice.

  Al comma 1, dopo le parole: o psicotrope aggiungere le seguenti: o nell'ambito di associazioni criminali che pongano in essere nei loro confronti condotte di istigazione a commettere reati o sfruttamento dei relativi proventi.
1.2. (Nuova formulazione) Matone, Bisa, Morrone, Sudano.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: , autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, ove l'interessato ne faccia specifica richiesta.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, dopo le parole: Ministri della giustizia, aggiungere le seguenti: dell'economia e delle finanze,;

   b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: dell'interno, aggiungere le seguenti: dell'economia e delle finanze,.
3.5. La Relatrice.

ART. 4.

  Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , se indicato dall'autorità giudiziaria.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: prorogabile di sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: prorogabile per un anno, a istanza del beneficiario, previa valutazione dell'autoritàPag. 113 giudiziaria circa la persistenza delle condizioni legittimanti.
*4.1. (Nuova formulazione) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
*4.5. (Nuova formulazione) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 5.

  All'emendamento 5.3 della Relatrice, sostituire i commi 6, 7 e 8 con il seguente:

  6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Libro II, Titolo IV-bis, del codice di procedura civile.

  Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole da: sono sempre adottate fino alla fine del comma, con le seguenti: possono essere coperte da segreto su disposizione dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge.
*0.5.3.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
*0.5.3.5. Vinci.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Adozione delle misure)

  1. Quando il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni acquisisce conoscenza della ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 1 e 2, anche a seguito di denuncia, querela, esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti scolastici, da enti preposti alla cura e all'assistenza dei minori, nonché a seguito dell'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, o di istanza dell'interessato, propone al tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale dell'interessato l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 e, ravvisandone la necessità, di quelle previste dall'articolo 4.
  2. L'autorità giudiziaria che adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 330 e 333 del codice civile nei casi previsti dagli articoli 1 e 2, ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
  3. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni acquisisce:

   a) ove non pregiudizievole per il superiore interesse del minore, le dichiarazioni del minore, del genitore, del tutore, del curatore e del curatore speciale, nonché di ogni altro soggetto interessato;

   b) il parere del procuratore della Repubblica distrettuale competente per i reati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ovvero competente in relazione alle organizzazioni criminali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

  4. La proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni contiene l'indicazione:

   a) della sussistenza dei presupposti previsti dagli articoli 1 e 2 nonché dei pericoli cui sono esposti i soggetti di cui all'articolo 2;

   b) delle misure di protezione di cui all'articolo 3, adeguate al caso specifico;

   c) dell'eventuale necessità di applicazione delle misure di assistenza economica di cui all'articolo 4.

  5. Ove l'iniziativa derivi da informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 123 del 2023, il procuratore della Repubblica procedente e il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni si coordinano tra loro al fine del contemperamento delle esigenze di segretezza delle indagini con la tutela tempestiva del minore. Del predetto coordinamento e dei provvedimenti adottati è data tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.Pag. 114
  6. Il tribunale per i minorenni fissa con decreto la data dell'udienza innanzi a sé. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, che cura le comunicazioni ai soggetti interessati. All'udienza sentite le parti, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio, il tribunale procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza immediatamente esecutiva.
  7. Nei casi di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorra sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei soggetti di cui all'articolo 2. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza davanti al tribunale per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con decreto. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, che cura le comunicazioni ai soggetti interessati.
  8. Contro l'ordinanza di cui al comma 6 e contro quella con cui il tribunale conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati con decreto si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza o dalla comunicazione. Il collegio, assicurato il contraddittorio, pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.
  9. Quando il giudice procede all'ascolto del minore si applicano gli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
  10. Le misure previste dall'articolo 3 sono sempre adottate con separato provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio e coperto da segreto.

  Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere il comma 1-bis.
5.3. La Relatrice.

ART. 6.

  Sopprimere i commi da 5 a 8.
6.5. La Relatrice.

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Attuazione delle misure)

  1. Il tribunale per i minorenni che adotta le misure previste dagli articoli 3 e 4 detta le relative disposizioni attuative, anche avvalendosi degli uffici di servizio sociale per i minorenni, in coordinamento con i servizi sociali e sanitari del comune competente per territorio e, ove necessario in relazione al contenuto dei provvedimenti pronunciati, del Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
  2. Le misure di protezione personale e di assistenza economica di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, nei casi di soggetti imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice ovvero per i delitti di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si integrano con i progetti di intervento e di recupero previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonché con le misure penali di comunità di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
7.3. La Relatrice.

  All'articolo aggiuntivo 7.01 della Relatrice, sostituire le parole: sono coperti dal segreto di ufficio con le seguenti: possono essere coperti da segreto su disposizione Pag. 115dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge.
0.7.01.1. Vinci.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Segretezza dei procedimenti)

  1. Le notizie, gli atti ed i provvedimenti concernenti le misure di cui all'articolo 3 della presente legge e quelli relativi alle attività del servizio centrale di protezione sono coperti dal segreto di ufficio.
  2. Si applica l'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 119 del 1993.
7.01. La Relatrice.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: Il tribunale per i minorenni, sentito il procuratore della Repubblica e le persone interessate nonché acquisiti tutti gli elementi necessari, provvede alla modifica, alla revoca o alla sospensione delle con le seguenti: Su istanza del procuratore della Repubblica o delle persone interessate il tribunale per i minorenni, acquisiti tutti gli elementi necessari, modifica, revoca o sospende le.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Si applicano i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 5, in quanto compatibili.
8.1. La Relatrice.

TIT.

  Sostituire il titolo con il seguente: Liberi di Scegliere. Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata.
Tit.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) che il mandato conferito ad una associazione professionale consenta a ciascun associato, indicato nella procura alle liti, anche disgiuntamente, di stare in giudizio per conto della stessa.
2.27. (Nuova formulazione) Cerreto.

  Al comma 1, lettera h), numero 11), dopo la parola: attività aggiungere le seguenti: in misura prevalente.
*2.36. Pellicini, Raimondo, Michelotti.
*2.37. Matone, Morrone, Sudano.
*2.38. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire la parola: trimestre con la seguente: quadrimestre.
2.54. (Nuova formulazione) Matone, Morrone, Sudano.

  Al comma 1, lettera p), numero 2.8), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero l'attività di insegnamento svolta dai professionisti della montagna iscritti nei rispettivi albi.
2.66. Tremaglia.

  Al comma 1, lettera u), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) che ammetta candidature individuali, garantendo l'equilibrio di genere.

  Conseguentemente, alla medesima lettera u):

   a) al numero 7), sopprimere le parole: nonché l'eventuale raggruppamento in liste;

   b) al numero 8), sopprimere le parole da: ovvero il nome della lista, fino alla fine del numero;

   c) al numero 13), sopprimere le parole: sulla formazione delle liste e.
*2.78. (Nuova formulazione) Lucaselli, La Salandra
*2.79. (Nuova formulazione) Morrone.

  Al comma 1, lettera aa), numero 2), sostituire le parole: non inferiore a diciotto mesi con le seguenti: di dodici mesi.
**2.115. (Nuova formulazione) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
**2.116. Dori.

  Al comma 1, lettera aa), numero 3), dopo le parole: sostenibilità economica dei corsi aggiungere le seguenti: , nonché la gratuità della frequenza per i praticanti con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense.
2.117. Dori.

Pag. 117

  Al comma 1, lettera aa), numero 4), sostituire le parole: , nonché la possibilità di svolgere il tirocinio, per non più di sei mesi, durante l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea con le seguenti: , nonché la possibilità che il tirocinio sia svolto, per non più di sei mesi, dagli studenti, anche fuori corso, che hanno completato gli esami previsti dal corso di studio per il conseguimento della laurea.
2.118. Dori.

  Al comma 1, lettera aa), dopo il numero 7) inserire il seguente:

    7-bis) che al praticante che svolge il tirocinio presso uno studio professionale privato sia riconosciuto il rimborso delle spese autorizzate sostenute per conto dello studio stesso.
2.119. (Nuova formulazione) Matone, Morrone, Sudano.

  Al comma 1, lettera bb), numero 3), dopo le parole: diritto ecclesiastico aggiungere le seguenti: , il diritto internazionale privato e processuale.
*2.128. Cavo, Romano.
*2.129. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
*2.130. (Nuova formulazione) Dori.

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ALLEGATO 4

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84.

EMENDAMENTO DEI RELATORI

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere, il seguente:

    3-bis) consenta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi a oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, prevedendo che:

   a) se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

   b) se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile a un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati e iscritti.
2.153. I Relatori.

Pag. 119

ALLEGATO 5

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone.

EMENDAMENTO 1.32 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  All'emendamento 1.32 del Relatore, parte principale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: limitatamente alle ipotesi in cui risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato.
0.1.32.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'emendamento 1.32 del Relatore, alla parte consequenziale, lettera b), sostituire la parola: analoga pubblicità con le seguenti: appropriato rilievo.

  Conseguentemente, alla medesima lettera b) sopprimere le parole: , con rilievo adeguato allo spazio riservato al relativo procedimento penale.
0.1.32.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  All'emendamento 1.32 del Relatore, alla parte consequenziale, lettera b), dopo le parole: quest'ultimo aggiungere le seguenti: di cui al presente comma.
0.1.32.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'emendamento 1.32 del Relatore, alla parte consequenziale, lettera b), sostituire le parole: con rilievo adeguato allo spazio riservato al relativo procedimento penale con le seguenti: con appropriato rilievo.
0.1.32.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'emendamento 1.32 del Relatore, alla parte consequenziale, lettera b), dopo le parole: allo spazio aggiungere la seguente: già.
0.1.32.5. Pittalis.

  All'emendamento 1.32 del Relatore, alla parte consequenziale, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al capoverso, comma 2, sostituire le parole da: il quale fino alla fine del comma con le seguenti: . Il Garante, nei cinque giorni successivi, decide e all'esito di tale procedimento può ordinare la pubblicazione della notizia del provvedimento favorevole all'indagato o all'imputato.

  Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, sopprimere la lettera d).
0.1.32.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  All'emendamento 1.32 del Relatore, alla parte consequenziale, lettera c) dopo la parola: indagato aggiungere la seguente: prosciolto e dopo la parola: imputato aggiungere la seguente: assolto.
0.1.32.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: dell'imputato assolto con Pag. 120sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto con le seguenti: della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere, ovvero provvedimento di archiviazione,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) al capoverso, comma 1, sostituire le parole: abbia dato notizia dell'avvio con le seguenti: ha dato notizia;

   b) al capoverso, comma 1, sostituire le parole da: dichiarazioni, informazioni o atti fino alla fine del comma, con le seguenti: atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento, è tenuto a dare analoga pubblicità alla notizia, senza oneri per l'interessato, dei provvedimenti favorevoli a quest'ultimo, con rilievo adeguato allo spazio riservato al relativo procedimento penale;

   c) al capoverso, comma 2, sostituire le parole da: da parte del direttore fino alla fine del comma, con le seguenti: a quanto previsto dal comma 1, può proporre reclamo. Il Garante, fermo restando la facoltà di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento, nei cinque giorni successivi, decide ai sensi dell'articolo 143 e può ordinare la pubblicazione della notizia del provvedimento favorevole all'indagato o all'imputato;

   d) al capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Pubblicità dei provvedimenti favorevoli all'imputato e all'indagato resi nel procedimento penale. Reclami al Garante.
1.32. Il Relatore.