Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 giugno 2026
703.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 12

ALLEGATO 1

Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri».
C. 2772, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 2772, approvata dal Senato, e abb., recante «Istituzione dell'area marina protetta “Isola di Capri”»;

   rilevato che:

    la proposta di legge, approvata senza modifiche dal Senato, è composta di un unico articolo;

    il comma 1 interviene sull'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991 al fine di modificare l'elenco delle aree marine protette (AMP), includendovi anche l'Isola di Capri, mentre il comma 2 prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta introdotta dal comma 1, lettera a), del presente articolo, e i commi 3 e 4, nel recare le disposizioni finanziarie, prevedono, tra l'altro, che per le esigenze di funzionamento delle aree marine protette l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027;

   ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

    il provvedimento risulta riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», attribuita alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

    con riferimento alla tutela dell'ambiente, la Corte costituzionale ha escluso che possa identificarsi una «materia» in senso tecnico, non essendo essa configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze;

    la configurazione dell'ambiente in termini di «valore» costituzionalmente protetto delinea una materia «trasversale», in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato la determinazione dei livelli di tutela che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 13

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2825, recante «Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia», nel testo risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

   rilevato che:

    l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, uno o più decreti legislativi concernenti la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani, dettando i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega e disciplinando la procedura per l'adozione dei relativi decreti legislativi;

    l'articolo 2 conferisce al Governo una delega per l'adozione di decreti legislativi volti a razionalizzare le procedure in materia di servizio civile universale, definendo i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, nonché la procedura per l'adozione dei relativi decreti legislativi;

    l'articolo 3 dispone che la Carta giovani nazionale (CGN) è assegnata gratuitamente ai giovani tra i diciotto e i trentacinque anni, cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, nonché stranieri regolarmente residenti in Italia, e che con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di giovani sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della CGN;

    l'articolo 4 istituisce l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in raccordo con le strutture competenti in materia di valutazione di impatto generazionale, svolgendo funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di politiche per i giovani, disciplinando altresì la composizione dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico di cui l'Osservatorio si avvale e specificando le funzioni di supporto che tale Comitato è chiamato a svolgere;

    l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 reca la clausola di salvaguardia, ai sensi della quale le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;

   ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

    il provvedimento risulta riconducibile alle materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea», «difesa e Forze armate», «tutela del risparmio e mercati finanziari», «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «norme generali sull'istruzione», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), d), e), g), l), m), n), della Costituzione;

Pag. 14

    il provvedimento incide, altresì, con riferimento ad alcune specifiche disposizioni, sulle materie «tutela della salute» e «istruzione» (articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2)), «professioni» (articolo 1, comma 1, lettera h)), «promozione e organizzazione di attività culturali» (articolo 3), afferenti alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché sulle materie dell'assistenza sociale e della formazione professionale (articolo 1, comma 1, lettere b), e), numero 2, h)), attribuite alla competenza legislativa residuale regionale ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117;

    la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le politiche giovanili non costituiscono una materia autonoma in senso tecnico, non essendo menzionate né tra gli ambiti di competenza esclusiva statale, né tra quelli di competenza concorrente tra Stato e regioni, in ragione della loro natura intrinsecamente trasversale, da cui discende che sono i singoli ambiti in cui esse si traducono concretamente a stabilire a quale titolo vada ricondotta la competenza legislativa e che, nel sistema di riparto delle competenze legislative delineato dall'articolo 117 della Costituzione, gli interventi normativi riconducibili in senso lato alle politiche per i giovani rientrano, per la maggior parte, quantomeno nell'ambito della competenza concorrente tra Stato e regioni;

    con riguardo, invece, al servizio civile universale, la Corte costituzionale ne ha in più occasioni affermato la riconducibilità alla materia «difesa e Forze armate», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, stante il suo collegamento con la difesa della Patria di cui all'articolo 52 della Costituzione, concetto che non è circoscritto alla sola difesa armata, ma include anche forme di difesa volontaria non violenta e civile in chiave di solidarietà sociale, alternativa al servizio militare;

    a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:

     all'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), introdotta nel corso dell'esame in sede referente, si prevede, quale principio e criterio direttivo, al fine di assicurare il coinvolgimento delle autonomie territoriali, l'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento, composto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, quale sede permanente di confronto e di partecipazione a tutela della coerenza e dell'integrazione delle misure adottate a livello territoriale;

     all'articolo 1, comma 2, è prevista la previa intesa della Conferenza unificata ai fini dell'adozione degli schemi di decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani;

     all'articolo 2, comma 2, è previsto il previo parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione degli schemi di decreti legislativi per la revisione della normativa in materia di servizio civile universale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.