ALLEGATO 1
Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica». Doc. CCXLVII, n. 2.
Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica». Doc. CCXLVII, n. 4.
Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica». Doc. CCXLVII, n. 6.
Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica». Doc. CCXLVII, n. 8.
RILIEVI DELIBERATI
La XII Commissione,
esaminati, per quanto di competenza, gli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativamente agli schemi di cui ai Doc. CCXLVII, nn. 2, 4, 6 e 8, riguardanti le materie «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica»;
rilevato che l'articolo 1 individua l'oggetto degli schemi medesimi nell'attribuzione – ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di regionalismo differenziato – di ulteriori forme di autonomia alle regioni interessate nella materia «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica»;
evidenziato che l'articolo 2 detta i princìpi e le finalità degli schemi prevedendo, in particolare, che le disposizioni volte a garantire alla Regione interessata maggiore autonomia debbano rispettare il principio della garanzia uniforme sul territorio nazionale dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché i princìpi dell'accesso uniforme ed equo alle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale e di equilibrio economico-finanziario del settore sanitario;
osservato che l'articolo 3 reca puntuali disposizioni in materia di gestione delle risorse finanziarie in materia sanitaria, elencando le facoltà gestionali trasferite alle Regioni interessate dallo schema d'intesa, previa intesa con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sulla base delle verifiche da parte del Comitato Pag. 224permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, sentita la Conferenza Stato-regioni e fermo restando il rispetto dei LEA,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
gli schemi di intesa preliminare in oggetto.
ALLEGATO 2
Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica». Doc. CCXLVII, n. 2.
Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica». Doc. CCXLVII, n. 4.
Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica». Doc. CCXLVII, n. 6.
Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica». Doc. CCXLVII, n. 8.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI RILIEVI
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S
La XII Commissione Affari sociali,
esaminati, per quanto di competenza, gli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativamente agli schemi di cui ai Doc. CCXLVII, nn. 2, 4, 6 e 8, riguardanti le materie «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica»;
premesso che:
gli schemi di intesa preliminare in esame presentano l'identico testo per ciascuna delle regioni interessate, fatta eccezione per le premesse, che recano gli adattamenti specifici riferiti a ciascuna regione;
l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessate e sentiti gli enti locali possano essere attribuite forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni (cd. autonomia differenziata o regionalismo differenziato);
tali forme e condizioni particolari di autonomia possono concernere le materie di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e tre competenze legislative esclusive (articolo 117, secondo comma, della Costituzione): organizzazione della giustizia di pace (lettera l); norme generali sull'istruzione (lettera n); tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (lettera s); l'attribuzione di tali forme e condizioni particolari di autonomia dovrà comunque Pag. 226avvenire nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali (cd. federalismo fiscale);
l'esame degli schemi di intesa preliminare avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024; tale legge ha individuato le disposizioni per l'attuazione del richiamato articolo 116, terzo comma, della Costituzione; sulla predetta legge è intervenuta la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità di alcune sue fondanti disposizioni;
la procedura per l'adozione delle intese prevede che l'atto di iniziativa è deliberato dalla regione secondo le forme previste dalla propria autonomia statutaria sentiti gli enti locali; l'atto è trasmesso alla Presidenza del Consiglio e al Ministro degli affari regionali; il Ministro per gli affari regionali acquisisce il parere dei ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia entro sessanta giorni e, decorso il termine, avvia comunque il negoziato per la stipula dell'intesa; il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli affari regionali informa le Camere sull'avvio del negoziato; lo schema di intesa preliminare è approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali; alla riunione partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata; lo schema di intesa preliminare è quindi trasmesso alla Conferenza unificata che si esprime entro sessanta giorni; decorso il termine di sessanta giorni, lo schema di intesa preliminare è quindi trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessato; il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali, valutati il parere della Conferenza unificata e gli atti di indirizzo parlamentari e comunque decorso il termine di novanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario; se il Presidente del Consiglio ritiene di non conformarsi, integralmente o parzialmente, agli atti di indirizzo parlamentari riferisce sul punto alle Camere con una relazione che deve contenere un'adeguata motivazione; lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata che lo approva secondo le modalità previste dalla propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali interessati ed entro i quarantacinque giorni successivi lo schema di intesa definitivo, corredato da relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri; il Consiglio dei ministri delibera un disegno di legge al quale è allegata l'intesa definitiva; alla riunione partecipa anche il Presidente della Giunta regionale interessata; l'intesa definitiva è sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale interessata e il disegno di legge cui è allegata l'intesa è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
considerato che:
gli schemi in esame appaiono in contrasto non soltanto con lo spirito, ma con alcuni principi fondamentali affermati dalle sentenze n. 192 del 2024 e n. 10 del 2025 della Corte costituzionale, la quale ha subordinato ogni percorso di autonomia differenziata al rigoroso rispetto dell'unità della Repubblica, dell'eguaglianza sostanziale dei cittadini, del principio di sussidiarietà e della centralità del Parlamento nella composizione degli interessi nazionali;
la Corte costituzionale con le predette sentenze ha chiarito in modo inequivocabile che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non consente trasferimenti generalizzati di materie, ma esclusivamente l'attribuzione di specifiche funzioni, motivate da peculiari esigenze, giustificate da una rigorosa istruttoria fondata sul principio di sussidiarietà;
la Consulta ha affermato che il trasferimento deve essere sostenuto dalla dimostrazione che l'esercizio della funzione a livello regionale realizzi in modo più efficace, efficiente ed equo gli interessi costituzionalmentePag. 227 rilevanti e sotto questo profilo, gli schemi di intesa risultano gravemente carenti; essi non forniscono infatti alcuna dimostrazione concreta e analitica della superiorità dell'esercizio regionale delle funzioni richieste rispetto all'esercizio statale e non viene illustrato perché il trasferimento richiesto sia necessario, quali inefficienze dell'assetto vigente intenderebbe correggere, quali benefici misurabili produrrebbe per i cittadini e in che modo tali benefici sarebbero compatibili con l'esigenza di garantire livelli uniformi di tutela dei diritti sull'intero territorio nazionale;
la richiesta di maggiore autonomia appare quindi sorretta da una rivendicazione politico-istituzionale di carattere generale, mentre la Corte costituzionale ha imposto che ogni trasferimento sia puntualmente giustificato e limitato a specifiche funzioni individuate sulla base di un rigoroso accertamento di adeguatezza;
la Corte costituzionale ha attribuito alla procedura di autonomia differenziata una natura eminentemente democratica e partecipativa, richiedendo che essa sia il risultato di una costante verifica dell'interesse pubblico e della leale collaborazione tra tutti i livelli di governo e, pertanto, utilizzare atti di impulso politico adottati da assemblee regionali ormai cessate da lungo tempo, in un contesto politico, economico, finanziario e sanitario profondamente mutato, rischia di compromettere la stessa legittimazione sostanziale del procedimento;
con le predette sentenze la Corte ha effettuato un richiamo di straordinaria importanza costituzionale, laddove afferma che esiste un solo popolo italiano, una sola nazione e una sola rappresentanza politica nazionale, affidata al Parlamento della Repubblica; tale affermazione non costituisce un inciso marginale, bensì il fondamento stesso dell'intera decisione ed è sulla base di tale fondamento che l'autonomia differenziata non può essere interpretata come un percorso di progressiva separazione degli interessi territoriali, ma deve restare uno strumento eccezionale e rigorosamente delimitato per migliorare l'efficienza amministrativa nell'ambito dell'unità politica della Repubblica; ebbene, gli schemi di intesa in esame non forniscono sufficienti garanzie che l'equilibrio dell'assetto unitario della Repubblica venga preservato!
una lettura costituzionalmente corretta della sentenza n. 192 del 2024 impone di respingere ogni interpretazione volta a considerare tale pronuncia come una sostanziale validazione del progetto di autonomia differenziata sostenuto dal Governo; la Corte costituzionale non ha affatto attribuito una patente di legittimità generalizzata al percorso di devoluzione avviato sulla base della legge n. 86 del 2024 ma, al contrario, essa è intervenuta demolendo parti essenziali dell'impianto normativo originario, dichiarando l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni e introducendo una serie di vincoli interpretativi particolarmente rigorosi;
l'intera motivazione della sentenza è infatti attraversata da una costante preoccupazione ovverosia quella di evitare che l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione si trasformi in un processo di destrutturazione dell'ordinamento repubblicano e di progressiva disarticolazione dell'eguaglianza sostanziale dei cittadini;
la Corte non considera l'autonomia differenziata come un valore autonomo e autosufficiente, bensì come uno strumento eccezionale e subordinato rispetto ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale; da ciò ne deriva che ogni dubbio interpretativo dovrebbe essere risolto in senso restrittivo e non certamente espansivo; gli schemi di intesa in esame sembrano invece muoversi nella direzione opposta, assumendo la differenziazione quale obiettivo politico da perseguire e relegando i limiti costituzionali individuati dalla Consulta a mere clausole di stile;
la Corte afferma espressamente che il trasferimento di funzioni può avvenire soltanto quando sia dimostrato che il livello regionale sia concretamente più adeguato rispetto a quello statale per il perseguimento dell'interesse pubblico e, secondo Pag. 228tale assunto, il principio di sussidiarietà non costituisce pertanto un elemento accessorio del procedimento, bensì la sua giustificazione costituzionale fondamentale;
tale accertamento richiede un'istruttoria approfondita, fondata su parametri verificabili di efficacia, efficienza, responsabilità ed equità; ebbene, negli schemi di intesa tale dimostrazione non è rinvenibile, non vengono individuate le specifiche criticità dell'assetto vigente, non vengono prodotti indicatori comparativi e non vengono elaborate simulazioni; non vengono soprattutto forniti elementi oggettivi che consentano di verificare l'effettivo miglioramento derivante dal trasferimento delle funzioni richieste;
si assiste così ad una sostanziale inversione dell'onere della prova dove non è più la Regione a dover dimostrare la necessità dell'autonomia ma diventa invece lo Stato (e il Parlamento in sua vece) a dover dimostrare perché essa non dovrebbe essere concessa; una simile impostazione contraddice radicalmente la ratio della sentenza costituzionale;
gli schemi di intesa non devono pertanto essere considerati come semplici proposte suscettibili di profonde modificazioni parlamentari ma ove tali modificazioni risultino incompatibili con il contenuto negoziato, l'intesa stessa dovrebbe essere riaperta e rinegoziata, senza dunque comprimere in alcun modo le prerogative parlamentari in una materia che riguarda il nucleo essenziale della sovranità democratica;
oltretutto, la materia oggetto delle intese presenta una peculiarità che la rende costituzionalmente più delicata rispetto ad altre; la tutela della salute costituisce infatti un diritto fondamentale della persona e rappresenta uno degli ambiti nei quali il principio di uguaglianza assume la massima intensità; la Corte ha riconosciuto che in tale materia i LEA svolgono la funzione di LEP, costituiscono il presidio minimo e inderogabile dell'eguaglianza sostanziale dei cittadini e, pertanto, il regionalismo differenziato non può tradursi in un indebolimento della garanzia uniforme dei diritti civili e sociali;
gli schemi di intesa affermano formalmente il rispetto dei LEA, ma non offrono alcuna dimostrazione circa l'assenza di effetti indiretti sulle diseguaglianze territoriali già esistenti e non chiariscono in che modo il trasferimento delle funzioni richieste possa evitare di accentuare il divario tra sistemi sanitari regionali forti e sistemi sanitari regionali in maggiore difficoltà; si tratta di una lacuna particolarmente grave in un settore che incide direttamente sul diritto fondamentale alla salute tutelato dall'articolo 32 della Costituzione;
tale carenza istruttoria risulta ancora più evidente alla luce dei dati recentemente illustrati dalla Fondazione GIMBE nel corso dell'audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, dai quali emerge che le quattro Regioni interessate dagli schemi di intesa presentano condizioni profondamente differenti quanto a livelli di adempimento dei LEA, accessibilità alle cure, mobilità sanitaria e disponibilità di personale sanitario;
in particolare, secondo Gimbe, il Nuovo Sistema di Garanzia 2023 evidenzia come la Regione Liguria risulti inadempiente sui LEA in una delle macro-aree di valutazione, mentre Veneto, Piemonte e Lombardia presentano livelli di performance significativamente diversi tra loro e appare pertanto del tutto irragionevole che Regioni caratterizzate da condizioni assistenziali così eterogenee richiedano competenze sostanzialmente identiche sulla base di schemi di intesa pressoché sovrapponibili, in assenza di specifiche istruttorie differenziate e puntualmente motivate;
le Regioni economicamente più forti registrano sistematicamente livelli di performance superiori, mentre le Regioni più fragili continuano invece ad accumulare ritardi strutturali e in tale contesto, attribuire ulteriori competenze alle Regioni che già dispongono delle maggiori capacità organizzative e finanziarie rischia di accentuarePag. 229 dinamiche centrifughe già ampiamente visibili, con la conseguenza di una progressiva trasformazione del Servizio sanitario nazionale da sistema universalistico a sistema territorialmente differenziato; si tratta di un rischio che la Corte costituzionale ha chiaramente inteso scongiurare!
gli uffici del Senato, nel corso dell'istruttoria sugli schemi di intesa, hanno evidenziato come il procedimento di attuazione dell'autonomia differenziata presenti tuttora rilevanti criticità proprio sotto il profilo della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, del loro finanziamento e dell'assenza di un sistema indipendente di monitoraggio degli effetti prodotti dall'eventuale trasferimento delle funzioni; secondo i rilievi formulati, l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia in assenza di livelli essenziali pienamente definiti, finanziati e verificabili rischia di determinare un progressivo ampliamento delle disuguaglianze territoriali già esistenti, consolidando differenze strutturali tra le diverse aree del Paese anziché concorrere alla loro riduzione;
anche la medesima istruttoria tecnica ha evidenziato come le Regioni interessate dagli schemi di intesa presentino condizioni profondamente differenziate sotto il profilo economico, sociale, organizzativo e della capacità amministrativa, circostanza che rende ancora più evidente l'inadeguatezza di schemi di intesa sostanzialmente identici e privi di una specifica istruttoria calibrata sulle caratteristiche di ciascun territorio;
è stato inoltre rilevato come d'altronde il procedimento delineato dalla legge n. 86 del 2024 non preveda strumenti idonei a verificare, in modo continuo e indipendente, gli effetti dell'attribuzione delle ulteriori competenze sull'effettività dei diritti costituzionali, sulla riduzione dei divari territoriali e sulla coesione economica e sociale della Repubblica;
l'assenza di una preventiva valutazione degli effetti economici e sociali delle intese impedisce di verificare se il trasferimento delle funzioni richieste sia effettivamente idoneo a migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa ovvero se esso possa determinare, al contrario, un incremento delle disparità territoriali nel funzionamento del mercato del lavoro e nella fruizione delle tutele riconosciute ai lavoratori; è stato altresì evidenziato come la determinazione dei costi standard rappresenti un presupposto essenziale per superare definitivamente il criterio della spesa storica, evitando che il trasferimento di ulteriori funzioni possa tradursi nel consolidamento delle diseguaglianze territoriali derivanti da differenti livelli di spesa maturati nel tempo e garantendo, invece, un criterio uniforme di finanziamento delle prestazioni;
i Servizi parlamentari hanno inoltre richiamato l'esigenza di chiarire le modalità di funzionamento dei meccanismi di perequazione finanziaria, evidenziando la necessità di verificare che l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non determini effetti pregiudizievoli sulla capacità delle Regioni non interessate dalle intese di assicurare il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
le osservazioni formulate dal Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica e dal Servizio Studi della Camera dei deputati evidenziano come numerose funzioni oggetto dello schema di intesa risultino formulate in termini tali da rendere incerta la loro effettiva portata innovativa rispetto all'assetto normativo vigente, rendendo necessario acquisire ulteriori elementi istruttori circa l'effettivo contenuto delle competenze richieste e le conseguenze finanziarie e organizzative derivanti dal loro trasferimento;
con riferimento alla facoltà attribuita alle Regioni di determinare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali, i medesimi Servizi hanno rilevato che l'ordinamento vigente sembrerebbe già consentire alle Regioni di fissare tariffe superiori a quelle massime nazionali con oneri a carico dei rispettivi bilanci, evidenziando pertanto la Pag. 230necessità di chiarire quale sia l'effettiva portata innovativa della disposizione, quali ulteriori margini di flessibilità essa intenda riconoscere e con quali strumenti si intenda garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale e l'assicurazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza;
in relazione alla facoltà di istituire e gestire fondi sanitari integrativi, è stato rilevato come sia necessario verificare che l'eventuale ampliamento del ricorso a tali strumenti non determini effetti negativi sui saldi della finanza pubblica, anche in considerazione del regime fiscale agevolato riconosciuto ai relativi contributi;
con riferimento invece alla facoltà di destinare ulteriori risorse regionali all'assunzione di personale sanitario e all'incremento delle prestazioni aggiuntive, i Servizi parlamentari hanno osservato come l'ordinamento già preveda specifici strumenti che consentono alle Regioni in equilibrio economico-finanziario di procedere in tale direzione, rilevando pertanto la necessità di chiarire quali deroghe ulteriori verrebbero introdotte, quali effetti esse produrrebbero sotto il profilo finanziario e organizzativo e se possano determinare effetti indiretti sulle altre Regioni, anche in relazione alla maggiore attrattività del Servizio sanitario regionale conseguente al potenziamento delle dotazioni di personale;
i medesimi Servizi hanno infine osservato che le richieste di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia risultano formulate in termini tali da rendere complessa la valutazione della relativa portata applicativa e dei conseguenti effetti finanziari e organizzativi, non risultando chiaramente individuati l'ambito effettivo delle competenze trasferite, i relativi limiti, le disposizioni legislative statali destinate a cessare di avere efficacia, i meccanismi di salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, le modalità di verifica dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario nazionale e regionale, nonché gli strumenti di monitoraggio dell'attuazione delle intese;
è stato altresì evidenziato come la disciplina concernente le verifiche e il monitoraggio presenti una significativa differenza rispetto agli schemi di intesa relativi ad altre materie, non prevedendo un'espressa informativa alle Camere sugli esiti della valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle intese, circostanza che, secondo i Servizi parlamentari, meriterebbe un'esplicita integrazione al fine di assicurare la piena partecipazione del Parlamento al controllo sull'attuazione dell'autonomia differenziata;
i tecnici del Senato hanno pertanto sottolineato la necessità di sospendere l'attuazione delle intese fino alla completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, alla determinazione dei relativi fabbisogni standard e all'istituzione di un sistema nazionale di monitoraggio indipendente, ritenendo che soltanto tali condizioni possano consentire una verifica oggettiva della compatibilità dell'autonomia differenziata con i principi di uguaglianza sostanziale, solidarietà e coesione territoriale sanciti dalla Costituzione;
anche la stessa Fondazione GIMBE, nell'audizione succitata, ha evidenziato come l'attuale sistema nazionale di monitoraggio dei LEA presenti limiti rilevanti nel cogliere le reali diseguaglianze territoriali e non sia oggi in grado di garantire un'effettiva misurazione dell'equità di accesso alle cure; a tal riguardo, la Fondazione Gimbe ha rappresentato come risulti particolarmente significativo il dato relativo alla mobilità sanitaria interregionale, che rappresenta uno degli indicatori più affidabili delle diseguaglianze effettivamente percepite dai cittadini;
nel 2023 la Lombardia ha registrato un saldo positivo pari a circa 646 milioni di euro e il Veneto pari a oltre 212 milioni di euro, mentre Piemonte e Liguria hanno registrato saldi negativi rispettivamente pari a circa 21 e 74 milioni di euro; tali dati dimostrano che le quattro Regioni richiedenti non costituiscono affatto un insieme omogeneo sotto il profilo della capacità attrattiva dei propri servizi sanitari e confermano la necessità di una valutazione Pag. 231specifica e differenziata per ciascuna realtà regionale; secondo l'indagine ISTAT 2024, ha rinunciato a prestazioni sanitarie il 10,3 per cento della popolazione lombarda, il 10,1 per cento di quella ligure, il 9,2 per cento di quella piemontese e il 7,9 per cento di quella veneta; anche sul personale sanitario esistono carenze e forti differenze tra le predette Regioni laddove, ad esempio, è particolarmente marcata la variabilità nella dotazione di infermieri dipendenti che passa da 6,86 ogni 1.000 abitanti in Liguria a 3,80 in Lombardia;
a ciò la Fondazione Gimbe aggiunge la condivisibile considerazione secondo cui le ulteriori competenze richieste dalle Regioni interessate riguardano ambiti particolarmente sensibili quali la possibilità di prevedere tariffe regionali differenziate, una più ampia autonomia nella gestione delle risorse destinate all'edilizia sanitaria e alle tecnologie, l'istituzione di fondi sanitari integrativi regionali e maggiori margini di spesa per il personale sanitario; si tratta di strumenti che, ove esercitati da Regioni dotate di maggiore capacità fiscale e organizzativa, rischiano di determinare un effetto cumulativo idoneo ad ampliare ulteriormente i divari territoriali, favorendo fenomeni di competizione tra sistemi regionali, una crescente concentrazione delle prestazioni nelle aree economicamente più forti e una progressiva espansione del ricorso alla sanità integrativa e privata;
è dunque gravemente riduttivo sostenere che la mera permanenza formale dei LEA sia sufficiente a scongiurare ogni rischio di diseguaglianza; l'esperienza concreta degli ultimi vent'anni, infatti, dimostra esattamente il contrario e cioè che i LEA rappresentano di fatto una soglia minima poiché non eliminano le profonde differenze territoriali esistenti in termini di tempi di attesa, qualità dei servizi, disponibilità di personale, accessibilità delle prestazioni e mobilità sanitaria;
quanto al coordinamento della finanza pubblica, la Corte costituzionale ha affermato che la legge sull'autonomia differenziata incide sul cuore delle competenze parlamentari, poiché riguarda l'allocazione delle risorse pubbliche e gli equilibri finanziari complessivi della Repubblica e proprio per questo ha escluso qualsiasi iter di approvazione parlamentare meramente notarile o fondato sulla logica del «prendere o lasciare»;
il trasferimento delle funzioni deve avvenire secondo criteri di efficienza e non sulla base della mera spesa storica e sul punto la Corte ha richiamato l'esigenza di garantire un sistema effettivo di perequazione e ha rivolto un esplicito monito al legislatore per la persistente mancata attuazione del fondo perequativo previsto dal federalismo fiscale; è dunque profondamente contraddittorio procedere verso ulteriori forme di autonomia finanziaria senza che sia stato ancora completato il sistema perequativo necessario a garantire l'effettiva solidarietà territoriale tra le diverse aree del Paese;
il Parlamento non può limitarsi a prendere atto dell'intesa negoziata dal Governo ma, al contrario, ha il dovere costituzionale di verificare nel merito la sostenibilità finanziaria delle funzioni trasferite, la compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica e gli effetti sull'eguaglianza sostanziale dei cittadini e sotto tale profilo gli schemi appaiono privi di un quadro finanziario sufficientemente definito;
l'autonomia differenziata non può essere concepita come una sottrazione di risorse al circuito solidaristico nazionale poiché la gestione della finanza pubblica costituisce uno dei principali strumenti attraverso i quali la Repubblica realizza i principi di solidarietà e uguaglianza sostanziale sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione; è questa la ragione per cui tutte le Regioni concorrono agli obiettivi di finanza pubblica in condizioni di parità e comunque nell'ambito di un sistema che dovrebbe essere, per l'appunto, perequativo, come sottolineato anche dalla stessa Corte costituzionale nelle succitate sentenze;
procedere oggi verso ulteriori forme di autonomia senza avere preventivamente completato l'architettura della perequazionePag. 232 significa costruire il tetto prima delle fondamenta, con l'inevitabile conseguenza dell'ampliamento dei divari territoriali e dell'indebolimento della coesione nazionale;
ulteriore ed importante considerazione risiede nel fatto che agli schemi in esame manca una valutazione complessiva degli effetti derivanti dalla contemporanea approvazione di analoghe intese per più Regioni; anche su tale punto la Corte costituzionale ha più volte sottolineato che il regionalismo differenziato deve essere valutato alla luce dell'interesse nazionale complessivo e non è quindi sufficiente analizzare gli effetti prodotti sulla singola regione richiedente ma occorre verificare le conseguenze sull'intero sistema istituzionale;
sugli schemi trasmessi alle Camere manca infatti un'analisi complessiva e una valutazione aggregata dell'impatto sui flussi finanziari, sugli effetti della mobilità sanitaria, sugli effetti redistributivi e, soprattutto, manca una valutazione sugli effetti prodotti nei confronti delle Regioni non richiedenti; l'assenza di tale istruttoria impedisce al Parlamento di esercitare pienamente le proprie funzioni costituzionali;
considerato pertanto che:
le sentenze succitate della Corte costituzionale non rappresentano il punto di partenza di un regionalismo differenziato senza limiti ma costituiscono, al contrario, una rigorosa delimitazione costituzionale dell'istituto e gli schemi di intesa sottoposti all'esame parlamentare non appaiono conformi a tale impostazione;
persistono gravi incertezze in ordine alla giustificazione sussidiaria delle funzioni richieste, alla tutela effettiva del diritto alla salute, alla sostenibilità finanziaria del trasferimento, alla salvaguardia della solidarietà territoriale e alla piena valorizzazione del ruolo del Parlamento;
tutto ciò premesso e considerato,
ESPRIME UNA VALUTAZIONE
CONTRARIA
sugli schemi di intesa preliminare in oggetto.
Marianna Ricciardi, Di Lauro,
Sportiello, Quartini.
ALLEGATO 3
Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 3.
Al comma 1, lettere a) e g), sostituire la parola: specializzandi con le seguenti: in formazione specialistica
*3.3. (Nuova formulazione) Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.
*3.11. (Nuova formulazione) Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g-bis) prevedere il riordino delle specializzazioni della professione di psicologo.
3.101. Vietri.
ART. 4.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) promuovere la razionalizzazione e l'aggiornamento della disciplina delle figure ausiliarie delle professioni sanitarie, fermo restando il loro inquadramento secondo la normativa vigente;.
4.100. (Nuova formulazione) La Relatrice.
ART. 5.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) alla professione sanitaria di ostetrica, anche nell'ambito dei presìdi territoriali di comunità, che opera, con autonomia professionale, in cooperazione con le strutture ospedaliere e con i presìdi sanitari del territorio, per la prevenzione, la cura e la tutela della salute della donna e del puerperio mediante una razionalizzazione e un aggiornamento dei percorsi formativi già esistenti.
5.38. (Nuova formulazione) Morgante, Ciocchetti, Lancellotta.
ART. 6.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , sia ordinari sia straordinari.
*6.9. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
*6.29. Malavasi.
*6.10. (Nuova formulazione) Ciani.
ALLEGATO 4
Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. C. 2789 Governo, C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini, C. 1507 Stefani, C. 1682 Giorgianni, C. 1690 Ciocchetti e C. 2007 Zanella.
EMENDAMENTO 1.100 DEL RELATORE
ART. 1.
Al comma 1, dopo le parole: la presente legge aggiungere le seguenti: , in conformità ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.
1.100. Il Relatore.
ALLEGATO 5
Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. C. 2789 Governo, C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini, C. 1507 Stefani, C. 1682 Giorgianni, C. 1690 Ciocchetti e C. 2007 Zanella.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: La presente legge tutela inserire le seguenti: , riconosce e valorizza.
1.2. Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.
ART. 2.
Al comma 5, alinea, dopo la parola: familiare inserire le seguenti: , come definito ai sensi del comma 1 del presente articolo,.
2.54. Montaruli.