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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 luglio 2026
707.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 169

ALLEGATO 1

DL 108/2026: Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. C. 2988 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2988, di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità;

   considerato che il provvedimento reca disposizioni urgenti volte, da un lato, ad adempiere agli impegni assunti a garanzia della candidatura italiana ai grandi eventi sportivi che l'Italia ospiterà e, dall'altro, a supportare la pratica sportiva di base e il corretto funzionamento degli organismi sportivi;

   considerato, in particolare, che l'articolo 3, comma 1, capoverso 6-quinquies, introduce una deroga temporanea e limitata al principio di reciprocità nei rimborsi IVA a favore di soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione in Italia, al fine di agevolare lo svolgimento e l'organizzazione dell'evento «38ª edizione dell'America's Cup – Napoli 2027»;

   rilevato che tale disposizione risulta pienamente compatibile con la normativa unionale, in quanto l'articolo 2, paragrafo 2, della tredicesima Direttiva del Consiglio del 17 novembre 1986, sulle modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, consente agli Stati membri di subordinare il rimborso dell'imposta alla concessione di analoghi vantaggi da parte degli Stati terzi senza tuttavia imporre loro un obbligo in tal senso;

   tenuto conto che l'articolo 4 riconosce un esonero contributivo nel limite di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026 e di 1.800.000 euro per l'anno 2027 per i lavoratori assunti a tempo determinato in vista dell'evento sportivo, espressamente condizionato al rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti de minimis;

   esaminato l'articolo 11, il quale disciplina la validità transitoria della carta d'identità cartacea, disponendone l'utilizzabilità a fini identificativi nei rapporti contrattuali stipulati entro il 3 agosto 2026 fino alla naturale scadenza (comma 1) e, nelle more del rilascio della CIE, fino al 31 gennaio 2027 ai soli fini del riconoscimento (comma 2), nonché prevede, a determinate condizioni, il rilascio d'urgenza di documenti provvisori di identità diversi dalla carta d'identità elettronica aventi validità pari o inferiore a sei mesi e non rinnovabili (commi 3 e 4);

   rilevato che la materia è disciplinata dal regolamento (UE) 2025/1208 relativo al rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione, in ottemperanza al quale tutti i documenti d'identità in formato cartaceo devono tassativamente cessare di avere validità a partire dal 3 agosto 2026;

   valutato che i commi 1 e 2 dell'articolo 11, nel prorogare l'utilizzabilità dei documenti cartacei ai soli fini interni senza incidere sull'uso degli stessi ai fini della libertà di movimento e di soggiorno, risultano compatibili con la disciplina unionale;

   valutato altresì che i commi 3 e 4 dei medesimi articoli, nel consentire il rilascio di documenti di identità provvisori, sono compatibili con il citato regolamento del 2025, che non si applica ai Pag. 170documenti di identificazione rilasciati a titolo provvisorio aventi un periodo di validità pari o inferiore a sei mesi (articolo 2, paragrafo 2);

   rilevato che il provvedimento non evidenzia profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 171

ALLEGATO 2

Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri». C. 2772, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 2772, approvata dal Senato, recante Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri», e abbinate;

   considerato che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 172

ALLEGATO 3

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2670, recante misure per il coordinamento e sviluppo del settore agricolo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   considerato che il provvedimento in esame introduce misure volte al sostegno e alla valorizzazione del comparto agricolo e agroalimentare nazionale, operando in un quadro di stretta coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, etichettatura dei prodotti e pratiche enologiche;

   considerato altresì che le disposizioni volte a favorire l'accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA risultano coerenti con i principi dell'Unione europea in materia di non discriminazione e libera circolazione e contribuiscono al ricambio generazionale nel settore agricolo, rafforzando la competitività del comparto e favorendo la continuità delle attività produttive, in particolare nelle aree rurali, interne e montane;

   rilevato che il disegno di legge, in particolare:

    disciplina, all'articolo 2, l'istituzione di un credito d'imposta per i contratti della filiera del frumento, subordinandone l'efficacia alla preventiva notifica e alla successiva approvazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

    prevede, agli articoli 3 e 6, contributi per gli investimenti nella produzione di carne bovina e misure di sostegno creditizio per le imprese colpite da epizoozie, garantendo il rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dai regolamenti europei in materia di aiuti de minimis (regolamento (UE) n. 1408/2013 e regolamento (UE) 2023/2831) e – ai sensi di una disposizione inserita in sede referente – nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2472 in materia di esenzione per categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale;

    stanzia, all'articolo 5, risorse per la riconversione olivicola verso varietà resistenti ai patogeni o a condizioni ambientali avverse, richiamando espressamente l'obbligo di conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato;

    contiene, all'articolo 6, misure di sostegno creditizio per le imprese colpite da epizoozie, specificando che le agevolazioni si applicano nel rispetto dei limiti stabiliti dai regolamenti europei sugli aiuti de minimis nei settori di riferimento (regolamenti (UE) n. 1408/2013, n. 2023/2831 e n. 717/2014);

    stabilisce, all'articolo 8, in materia di procedure competitive per l'accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA, l'apertura della partecipazione ai cittadini italiani, di altri Paesi dell'Unione europea o ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, garantendo la non discriminazione e la libera circolazione all'interno del mercato unico;

    definisce, all'articolo 9, i criteri per il recupero dei terreni abbandonati e silenti, richiamando a tal fine i principi fissati dal regolamento (UE) n. 1307/2013;

    regolamenta, all'articolo 13, la detenzione di alcol derivante dai processi di dealcolazione negli stabilimenti enologici, Pag. 173recependo le definizioni, le soglie percentuali e gli standard tecnici introdotti dal regolamento (UE) 2021/2117 per i prodotti vitivinicoli dealcolati o parzialmente dealcolati;

    stabilisce, all'articolo 16, che, in conformità al regolamento (UE) n. 1308/2013, a decorrere dal 1° dicembre 2025 sono esentate dall'obbligo di stampigliatura nel luogo di produzione le uova prodotte in allevamenti direttamente collegati o convenzionati con i centri di imballaggio;

    interviene, all'articolo 17, sul Testo unico del vino (legge n. 238/2016) per aggiornare i riferimenti normativi unionali;

    reca, all'articolo 19-quater, inserito in sede referente, una delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (EUDR), fissando criteri direttivi specifici tra cui: l'individuazione del MASAF quale autorità nazionale competente; la cooperazione doganale per l'import/export; la previsione di sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive commisurate al danno ambientale e al valore delle merci; l'applicazione del principio del minor aggravio per i soggetti controllati; la tutela dei segnalanti; nonché il rafforzamento della dotazione organica del Ministero con 38 nuove unità per far fronte ai nuovi compiti di vigilanza;

    prevede, all'articolo 19-quinquies, inserito in sede referente, norme in materia di verifiche e controlli per l'importazione dei prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, demandando lo svolgimento delle predette attività al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

   valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 174

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali. Atto n. 411.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (Atto del Governo n. 411);

   considerato che il provvedimento è volto a completare il processo di recepimento e attuazione nell'ordinamento nazionale del cosiddetto e-evidence package, definendo un quadro avanzato di cooperazione giudiziaria euro-unitaria per l'acquisizione e la gestione delle prove digitali nei procedimenti penali;

   tenuto conto che l'atto definisce l'ambito di applicazione dello schema di decreto e conforma gli obblighi informativi rivolti all'utente interessato dalle misure di acquisizione ai tempi e ai modi previsti dall'ordinamento interno per il trattamento dei dati in ambito giudiziario, in linea con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

   rilevato che lo schema di decreto introduce all'articolo 3 un rigoroso ed efficace sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per l'inottemperanza dei prestatori di servizi ai singoli ordini di produzione e conservazione, parametrandole anche sulla base del fatturato globale e devolvendone la competenza applicativa al giudice per le indagini preliminari;

   tenuto conto che il provvedimento reca, all'articolo 4, una puntuale disciplina dei mezzi di ricorso, riconoscendo alla persona i cui dati sono stati acquisiti la facoltà di contestare la legittimità, la necessità e la proporzionalità dell'ordine europeo di produzione dinanzi al tribunale del riesame o al giudice per le indagini preliminari, a seconda dell'autorità che ha emanato l'atto;

   rilevato che le disposizioni relative all'implementazione del sistema informatico decentrato e le correlate clausole finanziarie garantiscono la piena operatività strutturale della misura;

   rilevato che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.