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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2026
712.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 304

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. C. 2961 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2961, approvato dal Senato, recante «Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 305

ALLEGATO 2

DL 108/2026 recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. C. 2988 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2988, di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante «Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 306

ALLEGATO 3

Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro. C. 2554 CNEL.

PARERE APPROVATO

  La XII Commissione,

   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2554 CNEL, recante «Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro», quale risultante dalle proposte emendative approvate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 307

ALLEGATO 4

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. C. 2789 Governo, C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini, C. 1507 Stefani, C. 1682 Giorgianni, C. 1690 Ciocchetti e C. 2007 Zanella.

PROPOSTA DI NUOVA FORMULAZIONE

Art. 4

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza per il riconoscimento del caregiver familiare di cui al comma 2, l'interessato può presentare istanza di riesame all'INPS entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego.
  L'istanza si intende respinta quando siano decorsi novanta giorni dalla sua presentazione senza che l'Istituto si sia pronunciato e costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale.
  La domanda giudiziale non può essere proposta se non sono decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Per assolvere alla condizione di proponibilità l'interessato, al fine di favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative al riconoscimento del caregiver familiare, può, in alternativa all'istanza di cui al primo periodo, esperire la procedura di negoziazione assistita nelle forme previste dal capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
  L'INPS partecipa alla procedura di negoziazione assistita anche con propri funzionari appositamente delegati.
*4.58. (Nuova formulazione) Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.
*4.59. (Nuova formulazione) Boscaini.
*4.71. (Nuova formulazione) Boscaini.

Pag. 308

ALLEGATO 5

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. C. 2789 Governo, C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini, C. 1507 Stefani, C. 1682 Giorgianni, C. 1690 Ciocchetti e C. 2007 Zanella.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza per il riconoscimento del caregiver familiare di cui al comma 2, l'interessato può presentare istanza di riesame all'INPS entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego.
  L'istanza si intende respinta quando siano decorsi novanta giorni dalla sua presentazione senza che l'Istituto si sia pronunciato e costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale.
  La domanda giudiziale non può essere proposta se non sono decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Per assolvere alla condizione di proponibilità l'interessato, al fine di favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative al riconoscimento del caregiver familiare, può, in alternativa all'istanza di cui al primo periodo, esperire la procedura di negoziazione assistita nelle forme previste dal capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
  L'INPS partecipa alla procedura di negoziazione assistita anche con propri funzionari appositamente delegati.
4.59. (Nuova formulazione) Boscaini.

  Al comma 7, dopo le parole: di accettazione aggiungere le seguenti: o di rinuncia.
*4.69. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli.
*4.70. (Nuova formulazione) Zanella.