Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 luglio 2026
713.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 96

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025. C. 3005 Governo.

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3005, recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

Pag. 97

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. C. 3006 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno finanziario 2026.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2026.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2026.

  La VII Commissione,

   esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3006, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026, e le annesse tabelle,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

Pag. 98

ALLEGATO 3

DL 108/2026: Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. C. 2988 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «In ogni caso, sono tassativamente escluse dalla facoltà di deroga mediante ordinanza le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e di accesso agli atti, nonché le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di tutela della legalità e di prevenzione della corruzione».
1.6. (Nuova formulazione) Amato, Caso, Orrico.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al nono periodo, dopo le parole: «della società Sport e salute S.p.A.» sono inserite le seguenti: «e dell'attività di vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
1.7. (Nuova formulazione) Zaratti, Piccolotti, Berruto.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza gestionale e le competenze tecniche maturate nell'ambito dell'organizzazione del campionato europeo di calcio “UEFA EURO 2032”, nonché di evitare la dispersione delle competenze acquisite, la struttura commissariale, entro sei mesi dal completamento delle opere, redige una relazione concernente le buone pratiche e le procedure amministrative adottate durante la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del citato campionato europeo di calcio. Ai fini della predisposizione di linee di indirizzo per la futura pianificazione e realizzazione di grandi impianti e infrastrutture sportive sul territorio nazionale, la relazione individua inoltre i modelli procedurali ed organizzativi di maggiore efficacia. La predetta relazione è trasmessa al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e all'Autorità nazionale anticorruzione».
1.14. Orrico, Amato, Caso.

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Personale militare impiegato a supporto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026)

  1. Limitatamente ai periodi di effettivo impiego nell'ambito del dispositivo di supporto logistico e operativo delle Forze armate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», al personale militare di cui all'articolo 696-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 Pag. 99marzo 2010, n. 66, si applicano, in deroga all'articolo 1792, comma 1, del medesimo codice, le disposizioni dei commi 2 e 3 del citato articolo 1792.
  2. All'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71.
2.01. (Nuova formulazione) Mollicone, Amorese.

ART. 5.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 4, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

   «i-bis) segnala, con propria deliberazione, le accertate situazioni distorsive dei princìpi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'Autorità politica delegata in materia di sport, nonché alla federazione sportiva interessata.»;

   0b) al comma 8:

    1) il quindicesimo periodo è sostituito dai seguenti: «In sede di prima applicazione, le due unità di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma possono essere nominate dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se dipendenti delle federazioni di cui al comma 11, lettera a), del presente articolo, per la durata dell'incarico di cui al tredicesimo periodo gli interessati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita o altro analogo istituto secondo l'ordinamento di appartenenza e senza oneri a carico del datore di lavoro».

    2) al sedicesimo periodo, le parole: «di tale incarico» sono sostituite dalle seguenti: «degli incarichi di cui al quindicesimo periodo»;

    3) dopo il sedicesimo periodo è inserito il seguente: «La Commissione può altresì avvalersi, previo accordo con le società concedenti, di dipendenti di società controllate dallo Stato, anche indirettamente, in distacco di durata annuale rinnovabile e con i relativi oneri a carico di queste ultime, compresi quelli relativi al trattamento accessorio, ai rimborsi spese e ai buoni pasto».
5.8. (Nuova formulazione) Mollicone, Amorese.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 6, dopo l'undicesimo periodo è inserito il seguente: «I magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La disposizione della lettera 0a) si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione, di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
5.4. (Nuova formulazione) Bicchielli, Tassinari.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: alla Federazione italiana giuoco calcio fino alla fine della lettera con le seguenti: nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio sono sostituitePag. 100 dalle seguenti: nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile e nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle società associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualità dei formatori dei giovani atleti ed atlete selezionabili per le nazionali federali.
6.8. Caiata, Berruto, Iacono, Manzi, Orfini, Mollicone, Amorese, Colombo, Di Maggio, Matteoni, Perissa, Roscani, Miele, Latini, Loizzo, Maffioli, Cavandoli, Amato, Caso, Orrico.

ART. 8.

  Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: con l'Autorità politica delegata in materia di sport aggiungere le seguenti: , previa intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano, limitatamente alla parte concernente l'ordinamento sportivo e il funzionamento dell'istituzione sportiva.
*8.9. Mollicone, Mulè, Miele, Amorese, Tassinari.
*8.10. Bruzzone, Cavandoli, Cattoi, Frassini, Maffioli, Latini.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), sostituire le parole: delle attività addestrative e certificative previste dalla legge con le seguenti: delle sole attività ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA), riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale.

  Conseguentemente:

    1) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: ai fini dell'esercizio dell'attività di addestramento all'uso delle armi e del rilascio delle certificazioni per gli usi di legge con le seguenti: ai fini del solo esercizio delle attività ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del DIMA e di ogni altra certificazione per gli usi di legge riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale;

    2) al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: e, ove non siano fino alla fine del periodo, con le seguenti: e non possono in alcun caso svolgere le attività certificative riservate dalla legge alle sezioni di tiro a segno nazionale, compreso il rilascio del DIMA;

    3) al comma 17, lettera c), numero 2), capoverso 2-bis), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre;

    4) al comma 18, lettera b), dopo le parole: di appositi regolamenti. aggiungere il seguente periodo: Il rilascio del DIMA è riservato in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, con esclusione di ogni altro ente o organismo, ancorché federato o affiliato all'Unione italiana tiro a segno.

    5) al comma 18, sopprimere le lettere c) e d).
**8.17. Mollicone, Mulè, Miele, Amorese, Tassinari, Cavandoli, Maffioli.
**8.60. (Nuova formulazione) Cattoi, Cavandoli, Bruzzone, Frassini, Maffioli, Latini.
**8.72. (Nuova formulazione) Frassini, Cavandoli, Bruzzone, Cattoi, Maffioli, Latini.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3), con il seguente:

    3) un rappresentante delle sezioni di tiro a segno nazionale designato tra i legali rappresentanti delle sezioni medesime, con le procedure previste dallo statuto;

  Conseguentemente:

    1) al medesimo comma 1, sopprimere la lettera l);

    2) sopprimere il comma 5;

Pag. 101

    3) al comma 12, lettera a), numero 3), sostituire le parole: e degli Ispettori UITS con le seguenti: e degli istruttori UITS;

    4) al comma 18, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando quanto previsto con riferimento alla loro competenza al rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi;

    5) al medesimo comma 18, sopprimere la lettera e).
*8.19. Mollicone, Mulè, Miele, Amorese, Tassinari, Cavandoli, Maffioli.
*8.20. (Nuova formulazione) Bruzzone, Cavandoli, Cattoi, Frassini, Maffioli, Latini.
*8.73. (Nuova formulazione) Cavandoli, Bruzzone, Cattoi, Frassini, Maffioli, Latini.

  Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8-bis.
(Riordino dell'organizzazione sportiva della Difesa)

  1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'indirizzo strategico, il coordinamento delle attività sportive di interesse della Difesa, il potenziamento dello sport militare e l'unicità della rappresentanza militare nei rapporti con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.
(Organizzazione sportiva della Difesa)

   1. Presso lo Stato maggiore della difesa è istituito il Gruppo sportivo della Difesa che svolge, sulla base dell'indirizzo politico definito dal Ministro della difesa, le seguenti funzioni:

   a) definisce gli obiettivi strategici della Difesa con riferimento allo sport olimpico, paralimpico e di alto livello e individua gli indirizzi strategici della programmazione delle attività sportive della Difesa nonché le discipline sportive di interesse valorizzando quelle già consolidate e favorendone la più ampia diffusione;

   b) assicura il raccordo istituzionale con il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico, la società Sport e Salute S.p.A., le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli organismi sportivi nazionali e internazionali ed esercita la rappresentanza esterna delle attività sportive della Difesa nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;

   c) coordina la programmazione dei reclutamenti e dell'impiego sportivo dei militari atleti nel rispetto delle competenze attribuite alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri dalla normativa vigente;

   d) definisce gli indirizzi della programmazione e dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle attività sportive;

   e) coordina la partecipazione della Difesa ai grandi eventi sportivi e alle attività del Consiglio internazionale dello sport militare;

   f) promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura dello sport, della difesa e della legalità, nonché attività sportive giovanili e iniziative di promozione istituzionale;

   g) coordina le attività di comunicazione istituzionale della Difesa connesse allo sport.

   2. Con decreto del Ministro della difesa sono definiti l'organizzazione interna, l'articolazione ordinativa e le modalità di funzionamento del Gruppo sportivo della Difesa, nonché i suoi rapporti con i centri sportivi delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e con il Centro sportivo paralimpico della Difesa».

  2. I centri sportivi delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e il Centro sportivo paralimpico della Difesa assicurano l'utilizzo, l'amministrazione e la gestione del personale e delle infrastrutture di rispettivaPag. 102 competenza e operano, con riferimento alle attività sportive, secondo gli indirizzi e il coordinamento tecnico-funzionale del Gruppo sportivo della Difesa, che svolge la sua attività con personale in servizio.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8.01. (Nuova formulazione) Amorese, Mollicone, Miele, Latini, Loizzo, Maffioli, Cavandoli, Bicchielli, Dalla Chiesa, Mulè, Tassinari.

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Promozione dell'attività sportiva dilettantistica e valorizzazione delle infrastrutture sportive della Difesa)

  1. Al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva dilettantistica, di promuovere i valori dello sport, di agevolare l'inclusione sociale e l'aggregazione delle comunità locali, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai territori caratterizzati da una limitata disponibilità di impianti sportivi, nonché di valorizzare le infrastrutture sportive dell'amministrazione della Difesa nel rispetto delle esigenze istituzionali, dopo l'articolo 547 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

«Art. 547-bis.
(Attività sportiva dilettantistica)

   1. Le Forze armate promuovono i valori della sana attività sportiva favorendo lo svolgimento di attività comuni con associazioni sportive dilettantistiche, anche consentendo l'accesso, senza oneri a carico dell'amministrazione, alle palestre, agli impianti sportivi e ad altri spazi interni delle caserme, l'utilizzo delle relative attrezzature e con il supporto dei propri tecnici, eventualmente mediante l'intermediazione delle associazioni di cui all'articolo 941 del regolamento e ricorrendo all'istituto della permuta di cui all'articolo 545 del presente codice.
   2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
8.02. (Nuova formulazione) Mollicone, Amorese, Miele, Latini, Loizzo, Maffioli, Cavandoli, Bicchielli, Dalla Chiesa, Mulè, Tassinari.

Pag. 103

ALLEGATO 4

DL 108/2026: Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. C. 2988 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    alla lettera a):

     al numero 1), le parole: «è aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito»;

     al numero 3), dopo le parole: «diciassettesimo periodo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al numero 4):

      al terzo periodo, la parola: «omnicomprensività» è sostituita dalle seguenti: «onnicomprensività del trattamento economico» e le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,»;

      al quarto periodo, le parole: «quest'ultime» sono sostituite dalle seguenti: «queste ultime» e la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

    alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo periodo, le parole: “Ai relativi oneri” sono sostituite dalle seguenti: “Agli oneri di cui al primo periodo”»;

   al comma 2, le parole: «all'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «di quell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo».

  All'articolo 2:

   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» e dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

  All'articolo 3:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,» e la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «, in fine,»;

    al capoverso 6-ter, primo periodo, le parole: «, sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «sono rilasciati»;

    al capoverso 6-quater:

     al primo periodo, dopo le parole: «della manifestazione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al quarto periodo, dopo le parole: «bilancio triennale 2026-2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 2:

    alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «le parole» è inserito il seguente segno di interpunzione: «:»;

   al comma 3, le parole: «Fondo per le esigenze indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili,».

  All'articolo 4:

   al comma 1, dopo le parole: «dell'evento» sono inserite le seguenti: «“America's Cup – Napoli 2027”»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 19» sono sostituite Pag. 104dalle seguenti: «ai fini di cui all'articolo 19» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «di cui all'articolo 26» sono inserite le seguenti: «, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2021»;

   al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   al comma 7:

    al primo periodo, dopo le parole: «13 dicembre 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    al secondo periodo, le parole: «sono individuati» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuate»;

   al comma 9, dopo le parole: «modalità di fruizione» sono inserite le seguenti: «dell'esonero contributivo»;

   al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «comma 7, nonché» e dopo le parole: «a 300.000 euro per l'anno 2029» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 5:

   al comma 1:

    alla lettera a):

     al primo periodo, le parole: «indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche» sono soppresse e dopo le parole: «2025, n. 69» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al terzo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma» e dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «ai relativi adempimenti»;

    alla lettera c), le parole: «aggiunto in fine» sono sostituite dalle seguenti: «aggiunto, in fine,», le parole: «indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche» sono soppresse, la parola: «stato», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Stato» e la parola: «avvocatura» è sostituita dalla seguente: «Avvocatura».

  All'articolo 6:

   al comma 1, lettera a), le parole: «calcio”, sono» sono sostituite dalle seguenti: «calcio” sono».

  All'articolo 7:

   al comma 1, capoverso 270, le parole: «anno 2025, e di 2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2025 e di 2 milioni».

  All'articolo 8:

   al comma 1:

    all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: «n. 419» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «princìpi e criteri direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «princìpi e criteri»;

    alla lettera d), numero 3), dopo le parole: «Ispettori UITS» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5»;

    alla lettera e), numero 1), le parole: «supplente, designati» sono sostituite dalle seguenti: «supplente designati»;

    alla lettera f):

     al numero 1), dopo le parole: «di verifica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «dalla legge delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge, di infrastrutture» e le parole: «agibilità, composta» sono sostituite dalle seguenti: «agibilità; la sezione di cui al presente numero è composta»;

     al numero 2), alinea, le parole: «patrimoniale, composta» sono sostituite dalle seguenti: «patrimoniale; la sezione di cui al presente numero è composta»;

    alla lettera g), dopo le parole: «articolo 6» sono inserite le seguenti: «, comma 4, lettera b), le parole: «e che ogni quadriennio olimpico elegge» sono sostituite dalle seguenti: «che ogni quadriennio olimpicoPag. 105 elegge» e dopo le parole: «consiglio sportivo» sono inserite le seguenti: «di cui alla lettera h)»;

    alla lettera h), numero 4), le parole: «la parità di genere» sono sostituite dalle seguenti: «le pari opportunità»;

    alla lettera r), le parole: «definizione delle» sono sostituite dalle seguenti: «definizione di»;

    alla lettera t), sono premesse le seguenti parole: «definizione delle»;

   al comma 2, secondo periodo, le parole: «anni, rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «anni; l'incarico è rinnovabile»;

   al comma 5:

    al primo periodo, le parole: «dalle medesime» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima sezione»;

    il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La mancata nomina dell'Ispettore UITS ai sensi del primo periodo e la violazione del divieto di cui al secondo periodo comportano la sospensione dell'autorizzazione dell'Unione italiana tiro a segno all'esercizio delle attività»;

    al quarto periodo, le parole: «dalla UITS» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Unione italiana tiro a segno»;

    al quinto periodo, dopo le parole: «L'Ispettore» è inserita la seguente: «UITS» e le parole: «dalla UITS» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Unione italiana tiro a segno»;

    al settimo periodo, le parole: «comma, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «comma si provvede»;

   al comma 7, alinea, le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39»;

   al comma 12, alinea, secondo periodo, le parole: «rispettivamente, riferiti» sono sostituite dalle seguenti: «riferiti rispettivamente»;

   al comma 14, terzo periodo, le parole: «sono svolte a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «sono a titolo gratuito»;

   al comma 17:

    alla lettera a), dopo le parole: «lettera e)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera c):

     al numero 1), la parola: «forze» è sostituita dalla seguente: «Forze»;

     al numero 2), alinea, le parole: «comma 2, è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 è inserito»;

   al comma 18:

    alla lettera a), dopo le parole: «dalle seguenti: “» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e le parole: «ordinamento militare e nella» sono sostituite dalle seguenti: «ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e nella»;

    alla lettera c), dopo le parole: «terzo comma,» è inserita la seguente: «alinea,» e le parole: «i presidenti» sono sostituite dalle seguenti: «I presidenti»;

   al comma 19, dopo le parole: «articolo 73» sono inserite le seguenti: «, primo comma,», le parole: «al primo comma,» sono soppresse e le parole: «di cui al del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

   al comma 26, dopo la parola: «Fermo» è inserita la seguente: «restando».

  All'articolo 10:

   al comma 3:

    al primo periodo, dopo le parole: «Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «Servizio nazionale della protezione civile» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

Pag. 106

    al terzo periodo, dopo le parole: «istituito ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 2»;

   al comma 4:

    al primo periodo, dopo le parole: «Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

    al secondo periodo, le parole: «articolo 140, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 140 del codice»;

    al terzo periodo, dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   al comma 6:

    all'alinea, la parola: «introdotto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;

    al capoverso Art. 4-bis, le parole: «di presidio e prevenzione del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività di presidio del territorio e di prevenzione» e le parole: «sul contrasto all'abusivismo in ragione dei flussi» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto dell'abusivismo in relazione ai flussi»;

  All'articolo 11:

   al comma 7, le parole: «finanziarie, disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «finanziarie disponibili».