ALLEGATO 1
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025. C. 3005 Governo.
RELAZIONE APPROVATA
La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3005, recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025»;
rilevato che:
lo stato di previsione del Ministero della giustizia (tabella n. 5) contenuto nella legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) recava spese correnti per i profili di competenza e di cassa, pari a 10.579 milioni di euro e spese in conto capitale pari a 903,9, mentre le spese finali erano pari a 11.483 milioni di euro;
a seguito della legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, e delle variazioni intervenute per atto amministrativo in corso d'anno, il rendiconto del Ministero della giustizia per il 2025 reca previsioni definitive di competenza per complessivi 12.638,7 milioni di euro, di cui 11.617 milioni di euro per spese correnti e 1.021,5 milioni di euro per spese in conto capitale, con un aumento di 1.155,7 milioni rispetto alle previsioni iniziali, mentre le previsioni definitive di cassa risultano pari a 12.800 milioni di euro;
l'incidenza percentuale delle spese finali per la giustizia sulle spese finali del bilancio dello Stato è stata nel 2025 dell'1,2 per cento, in linea di continuità rispetto al precedente esercizio,
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.
ALLEGATO 2
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. C. 3006 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).
RELAZIONE APPROVATA
La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3006, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026» relativamente alla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 5, alla Tabella n. 8, limitatamente alle parti di competenza, e alla Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza,
rilevato che:
lo stato di previsione del Ministero della giustizia (tabella n. 5) per l'anno finanziario 2026, approvato con la legge di bilancio n. 199 del 202, reca previsioni iniziali di competenza per un totale di 11.404 milioni di euro, di cui 10.790 milioni per spese di parte corrente e 614 milioni per spese in conto capitale;
il disegno di legge di assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, un aumento di 378,6 milioni di euro delle previsioni di competenza e delle autorizzazioni di cassa; pertanto la massa spendibile, dopo l'assestamento, risulta pari a 12.514,9 milioni di euro;
l'incidenza percentuale del bilancio assestato del Ministero della giustizia in relazione al bilancio dello Stato nel 2025 risulta pari all'1,3 per cento, in linea rispetto all'esercizio precedente;
rilevato, inoltre, che:
per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'economia (tabella n. 2):
il programma «coordinamento del sistema della giustizia tributaria», gestito dal Dipartimento delle Finanze, registra in sede di assestamento un decremento di 1,1 milioni di euro, che porta lo stanziamento in competenza per il 2026 a 263,9 milioni di euro;
per il programma «giustizia amministrativa», gestito dal Dipartimento dell'economia, non si registrano variazioni apportate dal provvedimento in esame, mentre, a seguito delle variazioni apportate con provvedimento amministrativo, lo stanziamentoPag. 67 definitivo diventa pari a 207,5 milioni di euro;
per il programma «autogoverno della magistratura» non si registrano variazioni, lasciando inalterato lo stanziamento iniziale pari 49,8 milioni di euro;
per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'Interno (tabella n. 8):
al capitolo 2635 (Spese per la realizzazione e il funzionamento della Banca nazionale del DNA) restano invariate le previsioni in termini di competenza e di cassa (pari a 1,7 milioni di euro), mentre le autorizzazioni di cassa risultano ridotte per effetto di atti amministrativi a 1,4 milioni di euro; i residui si assestano a 1,3 milioni di euro;
al capitolo 2840 (Spese riservate per l'attuazione dello speciale programma di protezione per coloro che collaborano, ed altro) le previsioni passano da 68,5 a 62,6 milioni di euro (con un decremento di 5,85 milioni di euro in dipendenza di atti amministrativi);
al capitolo 2982 (Fondo di rotazione per le solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, ecc.) – che prevedeva nella legge di bilancio 2026 stanziamenti di competenza per 31 milioni di euro – con atti amministrativi lo stanziamento è stato aumentato di 67,4 milioni, portando le previsioni assestate a 98,5 milioni di euro;
per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (tabella n. 10) l'unico capitolo di interesse per la Commissione giustizia è il 7471, (Somme destinate alle infrastrutture carcerarie) e lo stanziamento assestato è di 55,8 milioni di euro, sostanzialmente analogo a quello iniziale,
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.
ALLEGATO 3
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. C. 2628 Governo e C. 233 Pittalis.
SUBEMENDAMENTO GIANASSI 0.2.50.1 ALL'EMENDAMENTO 2.50 DEI RELATORI
ART. 2.
Sostituire le lettere d) e d-bis) con la seguente:
d) fermo restando quanto disposto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49, prevedere che:
1) la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera, purché il compenso sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto specifico e alle caratteristiche delle prestazioni professionali, tenendo conto della natura dell'incarico, del grado di responsabilità professionale e dell'idoneità del professionista a rispondere concretamente alle richieste di risarcimento dei danni;
2) sia garantito in ogni caso il rispetto del principio dell'equo compenso, contemplando la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera;
3) siano aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della giustizia, da adottare su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, specifici parametri per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria, al fine di assicurarne l'adeguamento all'evoluzione del contesto economico e renderli completi, esaustivi e coerenti con le competenze tecniche richieste;
4) sia predisposto un adeguato sistema di controlli volto a garantire l'effettiva, completa e generale applicazione delle misure attuative della presente lettera.
0.2.50.1. Gianassi, Gribaudo, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
ALLEGATO 4
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. C. 2628 Governo e C. 233 Pittalis.
EMENDAMENTO APPROVATO
ART. 2.
Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:
d) fermo restando quanto disposto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49, prevedere che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera, ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità nonché al contenuto specifico e alle caratteristiche delle prestazioni professionali;
d-bis) prevedere che siano aggiornati, con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria, nei casi in cui i parametri stessi siano previsti dalla legge.
2.50. I Relatori.
ALLEGATO 5
Schema di decreto legislativo recante completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali. Atto n. 411.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (Atto n. 411);
preso atto che il provvedimento in esame costituisce un terzo passaggio di attuazione e recepimento del cosiddetto e-evidence package dell'Unione europea, costituito dal citato regolamento e dalla direttiva (UE) n. 1544 del 2023, quest'ultima recepita con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 216, il cui schema è stato oggetto di esame presso questa Commissione (atto n. 330);
ricordato che anche il regolamento (UE) 2023/1543 è stato a sua volta attuato – ma solo parzialmente – con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, il cui schema è stato anch'esso oggetto di esame presso questa Commissione (atto n. 303);
evidenziato quindi che lo schema in esame completa quindi l'attuazione della delega conferita della legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91), avente ad oggetto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento, secondo i principi e criteri direttivi specifici dettati all'articolo 19 della citata legge;
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame ne definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione;
l'articolo 2, disciplina l'informazione nei confronti della persona i cui dati sono richiesti sulla base di un ordine europeo di produzione;
l'articolo 3 disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie connesse alle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento;
l'articolo 4 disciplina i mezzi di ricorso giurisdizionale a tutela della persona i cui dati personali siano stati acquisiti tramite un ordine europeo di produzione;
l'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione del capo V del regolamento, completate dalla clausola di invarianza finanziaria dell'articolo 6,
rilevato che:
le autorità di esecuzione nazionali, cui l'articolo 3 attribuisce il potere di irrogare sanzioni che sono espressamente qualificate di carattere amministrativo, sono quelle di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, ovvero il procuratore della Repubblica e il giudice per le indagini preliminari, quando nell'ordinamento nazionale il potere sanzionatorio amministrativo è, di norma, prerogativa della Pubblica Amministrazione e delle Autorità Indipendenti;
il medesimo articolo 3 prevede l'applicazione, in quanto compatibile, della legge Pag. 71n. 689 del 1981, che costituisce la cornice normativa di riferimento per l'applicazione di sanzioni amministrative;
il regime sanzionatorio di cui all'articolo 3 appare estremamente elevato e sproporzionato rispetto a quanto prevede la legge n. 689 del 1981 che, come limiti generali della sanzione amministrativa pecuniaria, individua un minimo di 10 euro e un massimo di 15.000 euro;
il regime sanzionatorio risulta altresì in contrasto con l'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, che prevede, per le sanzioni amministrative da inserire nei decreti di recepimento degli atti legislativi dell'Unione europea, una cornice pecuniaria compresa tra 150 e 150.000 euro;
il Regolamento n. 2023/1543/UE, trasposto nell'ordinamento nazionale ad opera dello schema di decreto in esame, all'articolo 15 si limita a prevedere che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e che possano giungere fino al 2 per cento del fatturato mondiale totale annuo del prestatore di servizi nell'esercizio precedente, non prevedendo l'applicazione di tale limite in maniera indifferenziata con riferimento al complesso delle condotte illecite sanzionate;
sarebbe opportuno definire in modo più tassativo le condotte illecite sanzionate, anche alla luce del disposto di cui all'articolo 16, comma 10, del Regolamento,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo se confermare l'assegnazione della competenza ad applicare le sanzioni amministrative in capo all'Autorità giudiziaria e, quindi, se non sia opportuno adeguare il procedimento a quello proprio delle sanzioni amministrative;
b) valuti il Governo se il regime sanzionatorio prescelto sia coerente con la legge delega, in relazione al tenore dell'articolo 15 del Regolamento n. 2023/1543 e dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, anche con riferimento alla corretta individuazione degli illeciti.
ALLEGATO 6
Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024. C. 2900 Governo.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2900, recante «Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024»,
premesso che:
con il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, l'azione dei pubblici poteri volta al contrasto della criminalità; con riferimento a tale Trattato:
l'articolo 1 di tale Trattato impegna i due Stati contraenti a consegnare, su richiesta, le persone ricercate che si trovino nel proprio territorio, sia al fine di eseguire una misura privativa della libertà personale disposta nell'ambito di un procedimento penale (estradizione processuale), sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva a pena detentiva o ad altra misura restrittiva della libertà personale (estradizione esecutiva);
l'articolo 2 riguarda i reati che danno luogo all'estradizione, dettando innanzitutto il principio della «doppia incriminazione», secondo cui essa viene concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia previsto come reato anche nella legislazione dello Stato richiesto;
l'articolo 3 prevede le ipotesi di rifiuto obbligatorio, che deve essere opposto per gli stessi motivi previsti nelle convenzioni multilaterali in materia e ivi elencati, mentre l'articolo 4 prevede le ipotesi di rifiuto facoltativo;
l'articolo 5 prevede che lo Stato richiesto possa rifiutare l'estradizione del proprio cittadino e che, in caso di rifiuto e su richiesta dell'altra parte, lo Stato richiesto deve sottoporre il caso alle proprie autorità competenti al fine di riconoscere ed eseguire la pena inflitta o avviare un procedimento penale;
l'articolo 6 individua nel Ministero della giustizia della Repubblica italiana e nella Procura generale della Repubblica del Kirghizistan le autorità centrali;
l'articolo 7 riguarda la forma della richiesta di estradizione e i documenti richiesti;
l'articolo 8 richiede che la richiesta di estradizione e tutti i documenti presentati dalla Parte richiedente devono essere accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato richiesto o in lingua inglese;
l'articolo 9 prevede la possibilità per i due Stati di richiedere informazioni aggiuntive all'altro Stato allo scopo di prendere una decisione ai sensi del Trattato e che la mancata trasmissione delle informazioni richieste entro il termine di quarantacinque giorni equivale a rinuncia alla domanda di estradizione;
l'articolo 10 disciplina il caso dell'arresto provvisorio dell'estradando;
l'articolo 11 disciplina il caso in cui la domanda di estradizione dello Stato richiedente concorre con analoga domanda presentata da uno o più Stati terzi per lo stesso o per altri reati;
Pag. 73l'articolo 12 prevede che la Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione conformemente alla propria legislazione nazionale ed informa tempestivamente la Parte richiedente della sua decisione;
gli articoli 13 e 14 dettano regole in merito alla consegna della persona estradata, mentre l'articolo 15 prevede il principio di specialità, secondo cui l'estradato, salvo eccezioni puntualmente dettagliate, non può essere sottoposto a un procedimento penale o a una qualsiasi misura restrittiva della libertà personale né all'esecuzione di una pena in relazione a fatti diversi e anteriori a quelli per i quali è stato consegnato;
l'articolo 16 disciplina il caso di ri-estradizione in un terzo Stato per fatti anteriori alla consegna;
gli articoli da 17 a 20 regolano la consegna delle cose e delle somme sequestrate all'estradato, il transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo, le spese della procedura di estradizione, nonché le informazioni riguardanti l'esito del procedimento penale, l'esecuzione della pena inflitta ovvero la ri-estradizione in uno Stato terzo;
ai sensi dell'articolo 21, il Trattato non esclude la cooperazione in materia di estradizione sulla base di altri trattati di cui siano parte entrambi gli Stati contraenti, mentre, ai sensi dell'articolo 22, le Parti convengono di tenere riservati i documenti e le informazioni utilizzati nella procedura di estradizione nonché ogni altra informazione relativa all'estradizione acquisita dopo la consegna della persona estradata;
l'articolo 23 reca disposizioni in materia di dati personali, mentre l'articolo 24 specifica che ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione del Trattato è risolta mediante consultazione tra le Parti, salve eventuali controversie, le quali saranno risolte per via diplomatica;
l'articolo 25 reca disposizioni in ordine all'entrata in vigore e alle eventuali modifica cessazione del Trattato;
il Trattato sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa si giustifica nella mancanza di uno strumento internazionale applicabile in materia, non avendo il Kirghizistan aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983, la quale costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale di soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive; con riferimento a tale Trattato:
l'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti, mentre l'articolo 2 reca l'autorizzazione al trasferimento, che, come specificato nel preambolo, ha la finalità di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui abbia saldi legami familiari, sociali e lavorativi;
l'articolo 3 riguarda le autorità centrali designate dalle Parti contraenti, che sono per la Parte Italiana il Ministero della giustizia e per la Parte kirghisa le procura generale della Repubblica;
l'articolo 4 detta precise condizioni necessarie per il trasferimento della persona detenuta;
gli articoli 5 e 6 recano disposizioni sulle informazioni obbligatorie alla persona condannata e sulla forma della richiesta di trasferimento;
l'articolo 7 concerne lo scambio di informazioni e la documentazione a sostegno ed elenca le informazioni e i documenti trasmessi da ciascuna parte all'altra;
l'articolo 8 detta regole in merito alla lingua utilizzata e, in una prospettiva di semplificazione, prevede che tutti gli atti e i documenti trasmessi sulla base del Trattato siano esenti da qualunque forma di legalizzazione o autenticazione così come da ogni altro requisito formale;
l'articolo 9 reca disposizioni sulla manifestazione del necessario consenso al trasferimento e sulla verifica della sua sussistenza;
Pag. 74l'articolo 10 riguarda la decisione e prevede che prima di decidere in merito al trasferimento di una persona condannata in conformità agli scopi del Trattato, le autorità di entrambe le Parti valutano una serie di fattori ivi elencati;
l'articolo 11 detta disposizioni sulla consegna della persona, nonché sulla sua custodia e trasporto da uno Stato all'altro;
l'articolo 12 concerne l'esecuzione della pena, che deve continuare, per quanto possibile, nella natura e nella durata stabilite dallo Stato di condanna;
l'articolo 16 disciplina informazioni obbligatorie tra i due Stati al ricorrere di specifici casi;
gli articoli 17 e 18 disciplinano i casi di trasferimento della persona condannata senza il consenso di quest'ultima, che avviene quando nei suoi confronti sia stata disposta l'espulsione o altra misura per effetto della quale la stessa persona, una volta espiata la pena, non potrà più soggiornare nello Stato di condanna oppure in caso di fuga della persona condannata dallo Stato di condanna verso lo Stato di esecuzione;
l'articolo 19 prevede la garanzia del principio di specialità;
l'articolo 20 disciplina il transito della persona da trasferire, mentre l'articolo 21 detta disposizioni in ordine alle spese;
il Trattato contiene infine disposizioni relative alla protezione della riservatezza dei dati personali (articoli 22 e 23), ai rapporti con altri accordi internazionali (articolo 24), compresa la clausola di salvaguardia europea, all'applicazione temporale nonché all'entrata in vigore, alla modifica e alla cessazione del Trattato (articolo 26) e alla risoluzione delle controversie (articolo 25);
il disegno di legge di ratifica reca il consueto contenuto di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, copertura finanziaria e disposizioni concernenti l'entrata in vigore,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 7
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente. C. 2956 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2956, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente»,
premesso che:
l'Accordo è il frutto di un lungo iter negoziale e intende supportare le basi di uno sviluppo sostenibile del Paese africano attraverso la progressiva rimozione delle barriere commerciali e il rafforzamento della cooperazione economica con l'Unione europea, ponendo le premesse per la negoziazione di un Accordo di partenariato economico ancora più esteso. L'obiettivo è di garantire alla Costa D'Avorio un accesso privilegiato al mercato europeo, anche in vista di un consolidamento della relazione economica e commerciale complessiva dell'UE con l'intera regione dell'Africa occidentale;
esso si inserisce nel quadro delineato dall'Accordo di Cotonou, che rappresenta uno dei quadri di cooperazione più solidi e completi negoziati da Bruxelles con Paesi terzi;
i suoi obiettivi sono quelli di permettere alla Costa D'Avorio di beneficiare di un miglior accesso al mercato dell'Unione europea, rafforzare le relazioni esistenti fra le Parti su basi di solidarietà e reciproco interesse, nonché promuovere una graduale integrazione del Paese africano nell'economia mondiale:
il disegno di legge di ratifica reca il consueto contenuto di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, copertura finanziaria e disposizioni concernenti l'entrata in vigore,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 8
Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023. C. 2958 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2958, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023»,
premesso che:
il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam è finalizzato a rafforzare e rendere più efficace la cooperazione giudiziaria in materia penale tra i due Paesi, con l'assunzione dell'impegno a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni nello stesso determinate, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono ricercate dalle autorità giudiziarie dell'altro, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione di una condanna definitiva; con riferimento a tale Trattato:
si prevede l'estradizione sia concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto, secondo il cosiddetto principio della «doppia incriminazione», anche in caso di eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto (articolo 2);
per l'estradizione processuale si prevede un limite di pena non inferiore a un anno di detenzione nel massimo edittale; mentre per quella esecutiva il limite di pena è pari a sei mesi, quale minimo residuo da scontare;
il testo contempla ipotesi di diniego dell'estradizione nei casi previsti dal diritto internazionale, nonché quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena (articolo 3), e disciplina i motivi di rifiuto facoltativi (articolo 4), disciplinando altresì, in relazione all'estradizione del cittadino, un particolare motivo di rifiuto facoltativo (articolo 5);
ulteriori disposizioni riguardano le modalità per la formulazione delle domande di estradizione (articoli 7-8), per l'applicazione del «principio di specialità» in favore della persona estradata, secondo cui essa non potrà essere in nessun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente, né estradata ad una parte terza, per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione (articolo 10), per la consegna della persona richiesta (articolo 14) e per l'estradizione semplificata (articolo 16);
il Trattato sul trasferimento delle persone condannate, che ha la finalità di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari, si giustifica per la mancanza di uno strumento internazionale applicabile in materia, non avendo il Vietnam aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983, la quale costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale di soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive; con riferimento a tale Trattato:
il testo prevede che il trasferimento possa avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte Pag. 77della condanna ancora da espiare sia pari almeno a un anno, il fatto che abbia dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e, infine, lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento (articolo 4);
perché si possa provvedere al trasferimento occorre, altresì, che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, che dovranno a tal fine essere comunicate alla persona interessata dalle Parti (articolo 5);
ulteriori articoli disciplinano, fra l'altro, i documenti richiesti per dare luogo al trasferimento (articolo 7), le modalità di consegna della persona trasferita (articolo 11) e le modalità di esecuzione della condanna nel Paese che riceve la persona (articolo 12), la revisione della sentenza di condanna (articolo 13), il potere di amnistia, indulto e grazia (articolo 14) nonché l'eventuale cessazione dell'esecuzione della condanna (articolo 15);
sono recate disposizioni circa le informazioni obbligatorie tra i due Stati al ricorrere di specifici casi relativi all'esecuzione della condanna (articolo 16), nonché prescrizioni in ordine alla riservatezza e alla protezione dati personali (articoli 19 e 20);
il Trattato sull'assistenza giudiziaria è volto a migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e a rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, disciplinando il settore dell'assistenza giudiziaria penale e adeguandolo all'evoluzione dell'attuale realtà sociale; con riferimento a tale Trattato:
si prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali – tra l'altro – l'acquisizione e la trasmissione di atti; l'assunzione di dichiarazioni; il trasferimento di persone condannate e detenute per attività di indagine, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni riguardanti rapporti bancari e finanziari, e, in generale, ogni altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della Parte Richiesta (articolo 1);
si individuano nel Ministero della giustizia italiano e nella Procura suprema del popolo del Vietnam le Autorità centrali designate (articolo 2);
si stabiliscono forma e contenuto della richiesta di assistenza (articolo 3), le modalità per opporvi un rifiuto o un differimento (articolo 4) e le modalità di esecuzione delle richieste (articolo 5);
il disegno di legge di ratifica reca il consueto contenuto di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, copertura finanziaria e disposizioni concernenti l'entrata in vigore,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 9
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023. C. 2959 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2959, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023»,
premesso che:
il Trattato, che ha la finalità di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari, si giustifica per la mancanza di uno strumento internazionale applicabile in materia, non avendo il Paraguay aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983, la quale costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale di soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive; tale Trattato:
dopo aver individuato nei dicasteri della giustizia dei due Paesi le autorità centrali competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento (articolo 3), disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento (articolo 4), prevedendo, in particolare, che il detenuto presti il proprio consenso al trasferimento, consapevole delle conseguenze giuridiche che ne derivano, salvo il caso che nei suoi confronti sia stato emanato un provvedimento di espulsione;
reca disposizioni in ordine alle modalità per richiedere il trasferimento (articoli da 5 a 9), inclusi gli obblighi informativi e lo scambio di documentazione, e per adottare la decisione (articolo 10);
reca disposizioni circa la consegna della persona condannata (articolo 11), le modalità di esecuzione della condanna (articolo 12), la possibilità di revisione della sentenza (articolo 13), le modalità di cessazione dell'esecuzione (articolo 14) e il divieto di doppia incriminazione della persona trasferita (articolo 15);
disciplina altresì gli obblighi di informazione gravanti sullo Stato di esecuzione della condanna (articolo 16), i casi di fuga della persona condannata dallo Stato di condanna (articolo 17), le condizioni per il trasferimento di una persona condannata destinataria di un provvedimento di espulsione (articolo 18), le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti (articolo 19) e le modalità per la suddivisione delle spese (articolo 20);
reca disposizioni relative alla protezione della riservatezza e dei limiti d'uso di ogni informazione utilizzata nella procedura di trasferimento (articolo 21), al trattamento dei dati personali (articolo 22), ai rapporti con altri Accordi internazionali (articolo 23), all'applicazione nel tempo (articolo 24), alla composizione di eventuali controversie applicative o interpretative fra le Parti (articolo 25), nonché all'entrata in vigore, alla durata e alle eventuali modifica e denuncia del Trattato (articolo 26);
il disegno di legge di ratifica reca il consueto contenuto di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, copertura finanziaria e disposizioni concernenti l'entrata in vigore,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 10
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. Nuovo testo C. 362.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 362 Molinari, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici», come modificato dalle proposte emendative approvate;
premesso che la proposta di legge in esame reca disposizioni volte a salvaguardare i caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio di degrado e di incuria, valorizzando la qualità e le tradizioni degli esercizi commerciali di vicinato e dell'artigianato;
preso atto che l'unica disposizione contenente sanzioni – originariamente presente nella proposta di legge e di competenza di questa Commissione – non è più presente nel nuovo testo adottato dalla Commissione di merito,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 11
Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici. C. 2577 Governo.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2577, recante «Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici», quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge C. 1778 Gusmeroli,
premesso che:
il disegno di legge è costituito da due capi, recanti, rispettivamente, la delega per la riforma della disciplina in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e la delega per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici;
l'articolo 1, comma 1, precisa che la prima delega è conferita per il rinnovo organico della disciplina dell'amministrazione straordinaria di imprese aventi determinati requisiti dimensionali ovvero operanti in settori di rilevanza strategica;
l'articolo 1, comma, 2, delega il Governo a stabilire le disposizioni di natura penale necessarie in conformità a quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (decreto legislativo n. 270 del 1999);
l'articolo 2 stabilisce i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa relativa alla composizione negoziata della crisi, applicabile alle imprese di grandi dimensioni o a quelle operanti in settori di rilevanza strategica che versino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, quando sia ragionevolmente perseguibile il risanamento;
l'articolo 3, comma 1, reca un elenco di princìpi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa per la riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese che versino in stato di insolvenza, nel cui ambito:
la lettera b) prevede che alle fasi giurisdizionali si applichino le disposizioni del capo IV del titolo III della parte prima del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
la lettera z) prevede siano disciplinate, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, le azioni revocatorie e le azioni di responsabilità;
l'articolo 4, comma 2, reca princìpi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa per la riforma della disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici, nel cui ambito:
la lettera f) prevede l'introduzione di una disciplina del procedimento sanzionatorio a carico del revisore cooperativo, che sia rispettosa del principio del contraddittorio e che preveda, in base alla gravità del comportamento, la sospensione o la revoca degli effetti dell'iscrizione all'albo;
la lettera h) prevede di razionalizzare, secondo criteri di proporzionalità e di gradualità, i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002, sopprimendo la maggiorazione di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 12, nonché introducendo la Pag. 81possibilità, per l'autorità di vigilanza, di nominare uno o più esperti da affiancare all'organo di amministrazione su proposta del revisore cooperativo o su richiesta dell'ente stesso, acquisito il parere dell'associazione nel caso di enti aderenti;
la lettera i) prevede l'istituzione di un albo unico nazionale dei revisori cooperativi abilitati in cui confluiscono gli attuali revisori abilitati, con previsione di un'apposita sezione per l'iscrizione di professionisti appartenenti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti del lavoro;
le lettere m) e n) prevedono che il legislatore delegato modifichi alcune disposizioni del codice civile in materia di nomina dell'organo di controllo interno o del revisore legale dei conti (articolo 2543), obblighi informativi nella relazione dei sindaci (articolo 2429), nonché contenuto minimo obbligatorio della relazione sulla gestione (articolo 2428),
considerato che:
il citato articolo 1, comma, 2 non indica puntualmente le singole disposizioni penali a cui la norma fa riferimento, non esplicando quindi i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega riferita a questo specifico oggetto; al riguardo, la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che «il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti; infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei princìpi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 1, comma 2, che estende l'oggetto della delega anche alle disposizioni di natura penale dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare, per le ragioni esposte in premessa, se la formulazione della norma sia adeguata a orientare il legislatore delegato nella individuazione dei relativi principi e criteri direttivi, secondo quanto esplicitato dalla citata giurisprudenza della Corte costituzionale.
ALLEGATO 12
Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2700, recante «Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», nel testo risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito,
premesso che:
l'articolo 2, comma 1, lettera c), prevede, tra i principi e criteri direttivi di delega, la revisione e l'adeguamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo e disciplinare vigente;
l'articolo 3, comma 1, lettera e) prevede, quale principio e criterio direttivo di delega per la definizione di misure relative al personale delle professioni sanitarie appartenente agli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, quello di garantire la sicurezza dei professionisti sanitari nello svolgimento dell'attività lavorativa;
l'articolo 7 modifica il regime speciale della responsabilità penale relativa agli eventi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi nell'esercizio dell'attività sanitaria;
l'articolo 7-bis consente, in presenza di specifiche condizioni, di richiedere la reiscrizione all'Albo ai sanitari che sono stati radiati per fatti non dolosi commessi nel periodo della pandemia;
l'articolo 8 modifica il regime di responsabilità professionale dell'esercente una professione sanitaria, con particolare riferimento alla responsabilità civile;
considerato che:
la citata lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, affida al legislatore delegato la revisione e l'adeguamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo e disciplinare vigente, richiamando i parametri della efficacia, dissuasività e proporzionalità; al riguardo, la sentenza n. 49 del 1999 della Corte costituzionale precisa che «anche per le sanzioni amministrative, che, pur essendo afflittive in minor grado [rispetto alle sanzioni penali], rispondono anch'esse al principio di legalità, i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati»;
il citato articolo 7 introduce due nuove disposizioni nel codice penale che usano la locuzione «attività sanitaria» nelle rispettive rubriche, mentre il secondo comma del novellato 590-sexies usa la locuzione «esercente la professione sanitaria», riproducendo l'attuale formulazione del medesimo articolo 590-sexies nonché quanto recato dalla rubrica del capo II del disegno di legge in esame;
il medesimo articolo 7 novella l'articolo 590-sexies, che reca una limitazione della responsabilità, per i soli delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nell'esercizio dell'attività sanitaria, mentre l'articolo 590-septies fissa criteri di accertamento della colpa e valutazione del suo grado che riguardano l'esercente la professione sanitaria ma che non sono esplicitamente riferiti ai soli delitti di cui all'articolo precedente;
l'articolo 8, comma 1, lettera b), numero 2, sopprime il riferimento alle norme che richiamano le summenzionate linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali come criteri di riferimento per il giudice in sede di determinazione del danno a carico del professionista sanitario; tale soppressione tuttavia fa venir meno ogni Pag. 83riferimento esplicito alle linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali per la valutazione delle possibili forme di colpa alla base della responsabilità civile del professionista sanitario, dal momento che il numero 3 della medesima lettera riguarda invece il diverso aspetto dell'accertamento della colpa o del suo grado,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), che indica i criteri e principi direttivi della delega con riguardo al sistema sanzionatorio, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare, per le ragioni esposte in premessa, se la formulazione della norma sia adeguata a orientare il legislatore delegato, secondo quanto esplicitato dalla citata giurisprudenza della Corte costituzionale;
b) all'articolo 7, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se le locuzioni ivi adottate vadano uniformate;
c) al medesimo articolo 7, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se l'articolo 590-septies, che fissa criteri di accertamento della colpa e valutazione del suo grado che riguardano l'esercente la professione sanitaria, si riferisca ai soli delitti di cui all'articolo che lo precede nel codice penale (omicidio colposo e di lesioni personali colpose) ovvero abbia valenza più ampia;
d) all'articolo 8, comma 1, lettera b), dovrebbe valutarsi, per le ragioni espresse in premessa, di precisare che le linee guida restano il parametro di giudizio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, che le mantiene al primo posto pur menzionando anche le c.d. buone prassi e le specificità del caso concreto.