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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2026
719.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 65

ALLEGATO 1

Istituzione della Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile, al fine di promuovere l'inclusione sociale, formativa e lavorativa dei giovani che non frequentano la scuola né svolgono attività lavorative, di tirocinio o di apprendistato. C. 2508.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 2508, recante «Istituzione della Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile, al fine di promuovere l'inclusione sociale, formativa e lavorativa dei giovani che non frequentano la scuola né svolgono attività lavorative, di tirocinio o di apprendistato», nel testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

   rilevato che:

    la proposta di legge, composta da 6 articoli, dispone, all'articolo 1, l'istituzione della Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile – che non rileva come festività pubblica ai sensi della legge n. 260 del 1949 – individuandola nel 9 luglio di ogni anno, prevedendo che in occasione di tale giornata possano essere promosse attività di informazione, orientamento, formazione e coinvolgimento attivo dei giovani appartenenti alle fasce più vulnerabili della popolazione e a rischio di esclusione sociale, nonché di coloro che non studiano, né svolgono attività lavorativa, di tirocinio o di apprendistato;

    l'articolo 2 stabilisce che a livello ministeriale siano promossi specifici progetti sociali e campagne di comunicazione indirizzati ai giovani (articolo 2), mentre l'articolo 2-bis, introdotto in sede referente, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, promuova l'integrazione dei sistemi informativi esistenti, al fine di ridurre la frammentazione informativa, favorire la piena conoscenza da parte dei giovani delle opportunità di formazione, lavoro e autoimpiego e di rafforzare la responsabilizzazione individuale dei giovani nei percorsi di crescita personale e professionale;

    l'articolo 3 individua le tipologie di attività di orientamento e formazione da promuovere in occasione della suddetta giornata nazionale, mentre l'articolo 3-bis, introdotto in sede referente, attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di presentare alle Camere una relazione annuale sull'efficacia delle misure a favore dei giovani, con particolare riferimento ai giovani che non studiano, non lavorano e non si formano, e l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento;

   ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

    il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato;

    con riguardo alle molteplici iniziative di informazione, orientamento, formazione e coinvolgimento attivo dei giovani, assume rilievo la materia «valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

    in merito alla facoltà, per le istituzioni scolastiche, di promuovere le predette attività di informazione, orientamento, formazionePag. 66 e coinvolgimento attivo, assume rilievo, altresì, la materia «istruzione», anch'essa afferente alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, relative alla promozione, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, dell'integrazione dei sistemi informativi esistenti, al fine, in particolare, di favorire la piena conoscenza da parte dei giovani delle opportunità di formazione, lavoro e autoimpiego, vengono in rilievo le materie «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e «formazione professionale», di competenza residuale regionale ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117 della Costituzione;

    stante il concorso tra una materia di competenza esclusiva statale e una materia di competenza residuale regionale, potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere, all'articolo 2-bis, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nell'ambito dell'attività di promozione dell'integrazione dei sistemi informativi esistenti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 2-bis, comma 1, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nell'attività di promozione, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, dell'integrazione dei sistemi informativi esistenti per le finalità indicate in premessa.

Pag. 67

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. C. 2628 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2628 e abb., recante «Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile», come modificato nel corso dell'esame in sede referente;

   rilevato che:

    il disegno di legge, come modificato in sede referente, è composto di tre articoli;

    l'articolo 1 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, disciplinando la procedura di adozione del decreto legislativo e delle eventuali disposizioni integrative e correttive, mentre l'articolo 2 reca i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi in sede di esercizio della delega e demanda al decreto legislativo delegato l'abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di riordino e di quelle con esso incompatibili, stabilendo le necessarie disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, e l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione della delega;

   ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

    il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia «professioni», attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

    con riferimento a tale materia, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che, per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale, si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale;

    il provvedimento appare, altresì, riconducibile, con riferimento a taluni specifici principi e criteri direttivi, alle materie «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile», ascritte alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) e l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 68

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026. C. 2957 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2957, recante «ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026», approvato dal Senato;

   rilevato, quanto all'Accordo oggetto di ratifica, che:

    esso, composto da un preambolo e da 14 articoli, ha lo scopo di fornire un quadro giuridico di riferimento per una cooperazione bilaterale strutturata tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca circa le questioni della sicurezza;

    l'intesa reca una serie di definizioni, enuncia i suoi scopi e indica i principi che informano la cooperazione militare tra le due Parti, individuando nei rispettivi Ministeri della difesa le Autorità competenti per la sua attuazione (articoli da 1 a 3); definisce le aree e le modalità della cooperazione bilaterale, con riguardo allo scambio di competenze, alla partecipazione reciproca a corsi di formazione e ad esercitazioni in qualità di osservatori, alla fornitura di assistenza, allo scambio di informazioni tecniche sugli equipaggiamenti, all'impegno a fornire garanzie in relazione ai contratti conclusi in attuazione dell'Accordo (articolo 4); regola lo scambio di armamenti (articolo 5), gli aspetti concernenti la sicurezza delle informazioni classificate (articolo 6), la gestione di situazioni straordinarie (articolo 7), i profili finanziari dell'Accordo medesimo (articolo 8) e le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante (articolo 9); disciplina inoltre le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 10); dispone che la sua attuazione avvenga in conformità con le norme di diritto internazionale (articolo 11); reca norme per la tutela della proprietà intellettuale e la protezione dei dati personali (articolo 12); contempla la possibilità di stipulare ulteriori intese attuative (articolo 13) e reca le disposizioni finali in materia di entrata in vigore, modifica e durata dell'Accordo (articolo 14);

   considerato che:

    il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli, recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, le disposizioni finanziarie relative all'attuazione dell'Accordo e l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

   ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

    il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 69

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di cinema. Testo unificato C. 2360 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2360 e abb., recante disposizioni in materia di cinema;

   rilevato che:

    il provvedimento si compone di 12 articoli, suddivisi in due Capi;

    gli articoli da 1 a 7 – contenuti nel Capo I («Princìpi generali, governance e riforma») – prevedono, rispettivamente: la definizione dell'oggetto e delle finalità del provvedimento (articolo 1); l'istituzione e la disciplina delle funzioni e della composizione del Forum del cinema e dell'audiovisivo, prevedendo che due membri dello stesso siano designati dalla Conferenza unificata (articolo 2), nonché dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, stabilendo che il direttore sia nominato previo parere della Conferenza unificata e che un membro del consiglio di amministrazione sia designato dalla Conferenza Stato-regioni (articolo 3); una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la riforma organica e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo (articolo 4); modifiche alla disciplina degli incentivi all'esercizio cinematografico (articolo 5) e in materia di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva indipendente (articolo 6); una delega al Governo per l'istituzione di strumenti di accesso al credito e per la disciplina della cartolarizzazione dei crediti nel settore cinematografico e audiovisivo (articolo 7);

    gli articoli da 8 a 12 – contenuti nel Capo II («Tutele del lavoro e ammortizzatori sociali nel settore dello spettacolo») – prevedono, rispettivamente, l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) dei lavoratori subordinati e autonomi operanti nel settore (articolo 8); una delega al Governo per la revisione della disciplina istitutiva e della gestione dell'indennità di discontinuità, per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità del settore dello spettacolo e per l'armonizzazione e la razionalizzazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, dei committenti e dei lavoratori (articolo 9); l'istituzione di un fondo di solidarietà nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali volto a sostenere la comunità artistica e le maestranze del settore dello spettacolo in condizioni di fragilità socio-economica (articolo 10); l'istituzione e la disciplina della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi, presso la neoistituita Agenzia per il cinema e l'audiovisivo (articolo 11); l'inapplicabilità ai beneficiari di contributi destinati al settore cinematografico e audiovisivo delle disposizioni in materia di verifica dell'inadempimento degli obblighi tributari e la previsione di un apposito regime transitorio per i procedimenti e i giudizi già avviati alla data di entrata in vigore della proposta di legge e a tale data non ancora definiti (articolo 12);

   ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

    il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni;

    il provvedimento è, altresì, riconducibile, con riferimento a talune specifiche Pag. 70disposizioni, alle materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea», «tutela della concorrenza» e «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali», «ordinamento civile», «previdenza sociale», «opere dell'ingegno» e «tutela dei beni culturali», ascritte alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), e), g), l), o), r), s), della Costituzione;

    vengono in rilievo anche le materie «istruzione» e «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi», attribuite alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché la materia del «turismo», demandata alla potestà legislativa residuale delle regioni ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117;

    a fronte di tale intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

     l'articolo 2, comma 4, lettera a), prevede la designazione, da parte della Conferenza unificata, di due degli otto esperti del settore cinematografico e audiovisivo che compongono il Forum del cinema e dell'audiovisivo;

     l'articolo 3, comma 6, prescrive il previo parere della Conferenza unificata per la nomina del direttore dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo;

     l'articolo 3, comma 7, prevede la designazione, da parte della Conferenza Stato-regioni, di uno dei cinque componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, sentite le Film Commission regionali;

     l'articolo 4, comma 4, richiede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo;

    potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso comma 1-quinquies, che demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei requisiti di accesso, dei parametri per il calcolo dell'entità dei contributi diretti alle imprese di esercizio cinematografico – da assegnare prioritariamente per interventi localizzati in province e città metropolitane connotate da bassa densità di schermi cinematografici – nonché le modalità, i termini e le procedure per la presentazione delle domande, per l'erogazione delle risorse e per la verifica del mantenimento della destinazione d'uso e della funzione principale della sala cinematografica, in ragione della riconducibilità della disposizione alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso comma 1-quinquies, che demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei requisiti di accesso, dei parametri per il calcolo dell'entità dei contributi diretti alle imprese di esercizio cinematografico, nonché le modalità, i termini e le procedure per la presentazione delle domande, per l'erogazione delle risorse e per la verifica del mantenimento della destinazione d'uso e della funzione principale della sala cinematografica, valutando, in particolare, la possibilità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del predetto decreto.