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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2026
719.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 120

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. C. 2628 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2628 e abb., recante delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 121

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di cinema. Testo unificato C. 2360 Schlein e abb.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 2360 Schlein e abb., recante disposizioni in materia di cinema, adottato come testo base,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 122

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo. Atto n. 425.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (Atto n. 425);

   rilevata l'opportunità di circoscrivere meglio i flussi informativi da trasmettere agli organismi di raccolta (collection bodies);

   evidenziata l'opportunità di introdurre, tra le informazioni da rendere accessibili tramite ESAP (European single access point), anche quelle in tema di provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni, di cui all'articolo 66-ter del TUF, nonché le informazioni in tema di provvedimenti di sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni su iniziativa della Consob, di cui al successivo articolo 66-quater del TUF;

   considerata altresì la necessità di garantire la puntuale attuazione della direttiva (UE) 2023/2864 e, più in generale, l'operatività del pacchetto legislativo unionale ESAP, la cui piattaforma è destinata a entrare in funzione a partire dalla metà del 2027, allo scopo di fornire un accesso a livello UE per le informazioni finanziarie e non finanziarie, principalmente concernenti le attività economiche e i prodotti di enti quali, tra l'altro, le società quotate, i fondi e gestori di fondi, le compagnie di assicurazione, le imprese di investimento e gli istituti di credito;

   preso atto, in particolare, che – allo scopo di garantire tale puntuale attuazione e consentire l'operatività a livello nazionale dello scambio di informazioni previsto dalla normativa europea – appare necessario avvalersi della professionalità e competenza maturata dai membri attualmente in carica del Comitato di vigilanza dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 2, lettera b), capoverso articolo 4-septies.3, comma 2, dello schema di decreto in esame, precisando che le informazioni rese accessibili tramite ESAP dal 10 gennaio 2030 sono quelle di cui all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

   b) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 2, lettera b), capoverso articolo 4-septies.3, comma 6, specificando che le informazioni da rendere pubbliche – a decorrere dal 10 gennaioPag. 123 2028 – ai sensi dell'articolo 98-ter del TUF sono quelle di cui al relativo comma 1; analogamente, valuti il Governo l'opportunità di specificare che le informazioni rese pubbliche ai sensi del successivo articolo 98-ter.1 del TUF sono quelle del relativo comma 2;

   c) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 2, lettera b), capoverso art. 4-septies.3, comma 15, allo scopo di inserire tra le informazioni rese accessibili tramite ESAP anche quelle di cui agli articoli 66-ter, commi 1, 2 e 3, e 66-quater, commi 2, 3, 4 e 5, del TUF medesimo;

   d) valuti il Governo l'opportunità di introdurre nello schema di decreto in esame una disposizione transitoria che – in deroga all'articolo 31, comma 4, del TUF, nonché in deroga all'articolo 15 dello Statuto dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF), approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 24 maggio 2018, e successivamente modificato il 22 luglio 2022 – consenta la permanenza in carica, per ulteriori due anni rispetto a quanto previsto dallo Statuto, degli attuali membri del Comitato di vigilanza dell'OCF.

Pag. 124

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali. Atto n. 427.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (Atto n. 427),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 125

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. Atto n. 430.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione (Atto n. 430);

   preso atto che lo schema di decreto è emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 111 del 2023, di delega per la riforma fiscale, che conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative, entro il 29 agosto 2028, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla legge;

   premesso che l'articolo 10 dello schema di decreto legislativo introduce, all'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), un nuovo comma 1-bis, volto a disciplinare la possibilità, per una società fiscalmente residente in Italia, di utilizzare – secondo i princìpi espressi dalla giurisprudenza eurounitaria (ex multis, sentenza Marks & Spencer) – a seguito di fusione, le perdite fiscali «finali» di società residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni appartenenti allo stesso gruppo, rideterminate in applicazione della legislazione tributaria italiana;

   considerato che l'articolo 16 dello schema di provvedimento detta modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

   rilevato che l'articolo 23 dello schema di decreto legislativo prevede la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul valore rideterminato delle partecipazioni detenute in società ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

   tenuto conto che l'articolo 26 dello schema di provvedimento detta modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise, intervenendo sul decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

   rilevato altresì che il 3 luglio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante il nuovo testo unico delle imposte sui redditi, e che il predetto testo unico troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027, in sostituzione del vecchio testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché delle altre disposizioni in materia contenute in diverse leggi speciali, che vengono abrogate;

   valutato che nel corpo del testo dello schema di decreto in esame, agli articoli 1, 2 (commi 1, 2 e 3), 3 (commi 1 e 2), 4 (comma 1), 5 (comma 1), 7, 8, 9, 10, 11 (comma 1), 18, 20, 23 (comma 1, lettera b)) e 24, vengono apportate modifiche e integrazioni a disposizioni già inserite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 917 Pag. 126del 1986 e ricondotte nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;

   tenuto conto che agli articoli 14 e 16 vengono apportate modifiche e integrazioni a disposizioni confluite, in attuazione dell'articolo 21 della legge n. 111 del 2023, nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, approvato, in via definitiva, in data 23 luglio 2026, dal Consiglio dei Ministri e tuttora in via di perfezionamento e pubblicazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2 del provvedimento, in tema di tassazione dei redditi di lavoro dipendente nel caso di concessione di veicoli in uso promiscuo ai dipendenti, allo scopo di eliminare l'aumento del 50 per cento della misura di tassazione per i veicoli immatricolati da più di cinque anni;

   b) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 10, estendendo il principio ivi previsto anche ai casi in cui le perdite «finali» estere siano state conseguite da soggetti sui quali non è esercitabile il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in quanto privi di assemblea ordinaria dei soci;

   c) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 16, differendo dal 30 settembre al 31 dicembre 2026 il termine previsto per la presentazione – da parte dei soggetti che hanno presentato domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo nel 2024 e nel 2025 – della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cosiddetto Tax Control Framework) di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

   d) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 21, rendendo coordinati e coerenti, in particolare dal punto di vista temporale e della effettività, gli atti di indirizzo con le circolari dell'Agenzia delle entrate;

   e) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 23, innalzando al 36 per cento l'aliquota dell'affrancamento delle partecipazioni in società residenti in Paesi black list;

   f) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 26 secondo le seguenti indicazioni:

    1) al decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico accise – TUA):

     1.1. ampliare da 5 a 45 giorni il termine entro cui il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, in possesso della qualifica di soggetto obbligato accreditato – SOAC, deve fornire i documenti e le informazioni eventualmente richiesti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione dei tempi tecnici necessari per acquisire i predetti elementi;

     1.2. precisare che i prodotti soggetti ad accisa detenuti dalle amministrazioni statali e dall'organismo centrale di stoccaggio italiano presso depositi fiscali di soggetti terzi non devono essere considerati ai fini del calcolo della cauzione prevista a garanzia del pagamento dell'accisa;

     1.3. specificare il momento in cui i prodotti lubrificanti di cui all'articolo 62 del TUA, provenienti da altri Paesi e destinati a subire lavorazioni nel territorio nazionale, devono considerarsi immessi in consumo al fine del pagamento dell'imposta di consumo;

    2) all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 43 del 2025, ampliare da 60 a 120 giorni il termine previsto per la decadenza dei provvedimenti di esonero cauzionale adottati nei confronti dei soggetti riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità che risultassero validi alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 9-octies, comma 1 del TUA;

   g) valuti il Governo l'opportunità di razionalizzare la disciplina del concordato Pag. 127preventivo biennale, anche attraverso modifiche al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, prevedendo in particolare:

    1) in caso di rinnovo:

     1.1. il rafforzamento dei benefici premiali, anche mediante l'innalzamento delle soglie di esonero dal visto di conformità e dalla prestazione della garanzia e l'anticipazione dei termini di decadenza dell'attività di accertamento;

     1.2. al fine di consentire l'ampliamento della compagine sociale, senza che ciò rappresenti causa di esclusione o di cessazione dal concordato, la possibilità che i nuovi soci o associati abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito non superiore a 35.000 euro;

     1.3. la disapplicazione delle maggiorazioni degli acconti, determinati con il cosiddetto metodo storico, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;

     1.4. la possibilità di ricorrere ai pagamenti rateali per il versamento delle somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte senza il pagamento degli interessi;

    2) in caso di nuove adesioni:

     2.1. l'inefficacia dell'adesione effettuata in assenza dei requisiti prescritti ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;

     2.2. la possibilità di correggere errori od omissioni mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, con conseguente rideterminazione dei valori concordati;

     2.3. una più chiara e proporzionata disciplina delle cause di decadenza, valorizzando la regolarizzazione spontanea della posizione del contribuente;

   h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, per i soggetti che rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2026 e 2027, che l'istituto del ravvedimento speciale di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sia esteso anche al periodo d'imposta 2023;

   i) valuti il Governo l'opportunità di adottare iniziative normative volte a rendere maggiormente proporzionato il regime sanzionatorio relativo alle violazioni degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici e di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici, prevedendo una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie attualmente vigenti e il superamento delle relative sanzioni accessorie di sospensione dell'attività, nel rispetto degli obiettivi di tracciabilità dei pagamenti e di contrasto all'evasione fiscale;

   l) valuti il Governo l'opportunità di integrare il Titolo V dello schema di decreto legislativo in esame, in materia di imposta sul valore aggiunto, introducendovi disposizioni di modifica dell'articolo 82 (Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi) del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, nel senso di prevedere che qualsiasi sistema tecnologico che realizzi direttamente o indirettamente funzioni di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi debba essere assoggettato ai medesimi requisiti di verifica, controllo, certificazione e approvazione previsti per i registratori telematici, escludendo forme di intermediazione, automazione o intervento diretto o indiretto che alterino il rapporto tra esercente e Agenzia delle entrate nell'ambito della predetta procedura telematica, nonché esplicitando nel testo della disposizione il divieto di ricorrere a procedure alternative non espressamente previste dalla normativa per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici;

   m) valuti il Governo l'opportunità di adottare, in materia di accertamento, iniziative normative volte a prevedere:

    1) con riguardo alle società a ristretta base partecipativa, la revisione della disciplina in materia di presunzione di distribuzione degli utili e di tassazione in capo ai soci;

Pag. 128

    2) relativamente ai componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale, che per il computo dei termini entro i quali esercitare il potere di accertamento assuma rilievo la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui per la prima volta una quota di tali componenti è stata dedotta;

    3) che la difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato possa costituire un indice sintomatico dell'esistenza di un maggior componente positivo, o della carenza di inerenza di un componente negativo, soltanto quando, valutata unitamente ad altri elementi indiziari, concorra a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti, ovvero quando la difformità stessa sia manifesta e rilevante;

   n) valuti il Governo l'opportunità di verificare il coordinamento delle modifiche dettate con riferimento alle disposizioni confluite nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, e nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 23 luglio 2026, disponendo il conseguente allineamento di questi ultimi e assicurando, in ogni caso, la coerenza della sistematizzazione complessiva della normativa tributaria vigente, operata mediante i testi unici approvati in attuazione dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 111 del 2023.

Pag. 129

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. Atto n. 430.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

  La VI Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise, nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione (Atto n. 430);

   premesso che:

    lo schema di decreto legislativo, composto da 28 articoli ripartiti in dieci titoli, interviene su una pluralità estremamente ampia ed eterogenea di materie, comprendendo il trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, la determinazione del reddito d'impresa, la fiscalità internazionale, l'imposizione minima globale, l'IVA, l'accertamento, la tassazione dei redditi finanziari, l'IRAP applicabile agli enti del Terzo settore, i poteri di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la disciplina delle accise;

    pur presentandosi formalmente come un intervento integrativo e correttivo della riforma fiscale, il provvedimento non si limita a correggere errori materiali, risolvere dubbi interpretativi o coordinare disposizioni già vigenti, ma reca scelte sostanziali di politica tributaria, con rilevanti effetti distributivi e finanziari;

    alcune disposizioni rispondono a esigenze condivisibili, quali il superamento delle incertezze relative al welfare aziendale per i familiari dei lavoratori, l'ampliamento dei termini per l'esercizio della detrazione IVA, il rafforzamento degli strumenti di contrasto alle frodi fiscali e doganali e il mantenimento dell'aliquota agevolata sul gas impiegato dalle strutture che assistono persone con disabilità, anziani, orfani e indigenti;

    tali interventi positivi non risultano tuttavia sufficienti a compensare le criticità complessive del provvedimento e le scelte in materia di equità, progressività e ripartizione del carico fiscale;

    il provvedimento presenta, anzitutto, un grave difetto di coordinamento normativo. Il nuovo testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, è destinato a sostituire, dal 1° gennaio 2027, il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Ciononostante, numerose disposizioni dello schema modificano esclusivamente il precedente TUIR, senza intervenire sulle corrispondenti disposizioni del nuovo testo unico. Tale omissione, segnalata anche dagli uffici parlamentari con riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 18, 23 e 24, rischia di produrre disallineamenti, vuoti normativi e rilevanti incertezze applicative già a pochi mesi dall'entrata in vigore del decreto;

    l'articolo 2 introduce, per le autovetture aziendali con più di cinque anni di anzianità, un incremento del 50 per cento del valore fiscalmente imponibile del beneficio, applicabile anche a veicoli precedentemente concessi in uso e riassegnati ad altri dipendenti. La misura determina un aggravio improvviso a carico dei lavoratori sulla base della sola anzianità del mezzo, Pag. 130senza considerare il suo valore effettivo, le emissioni concretamente prodotte, lo stato di manutenzione o le condizioni economiche del dipendente. Anche la maggiorazione forfetaria del 5 per cento per gli accessori non valorizzati nelle tabelle ACI appare priva di un adeguato collegamento con il valore reale degli allestimenti;

    l'articolo 3 assoggetta a un'imposta sostitutiva del 26 per cento i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta acquistati, compresi quelli relativi ai bonus edilizi. La disposizione introduce un ulteriore regime cedolare in un settore connesso all'esercizio dell'attività professionale, sottraendo tali proventi alla progressività dell'IRPEF e riservando un trattamento proporzionale alle operazioni di acquisto e negoziazione dei crediti fiscali. L'opzione per l'applicazione del regime anche ai crediti acquistati a partire dal periodo d'imposta 2024, accompagnata dall'esclusione del rimborso delle maggiori imposte già versate, accresce inoltre l'asimmetria e la complessità del sistema;

    l'articolo 16 consente ai contribuenti ammessi all'adempimento collaborativo, nonché a quelli che adottano il sistema opzionale di controllo del rischio fiscale, di comunicare violazioni e rischi relativi a periodi d'imposta precedenti all'ingresso nel regime, purché prima della formale conoscenza dell'avvio di controlli o indagini. A tali comunicazioni vengono estesi benefici particolarmente incisivi, tra cui la non applicazione delle sanzioni amministrative e, nei casi previsti, l'esclusione delle conseguenze penali e della notizia di reato, oltre alla possibilità di versare quanto dovuto in un massimo di venti rate trimestrali. La misura configura un canale di regolarizzazione particolarmente favorevole, di fatto più facilmente accessibile ai contribuenti strutturati in grado di sostenere i costi di un sistema certificato di controllo del rischio fiscale, senza garantire un equilibrio adeguato rispetto al trattamento riservato alla generalità dei contribuenti;

    l'articolo 22 aumenta dall'11 al 20 per cento la ritenuta sui dividendi corrisposti ai fondi pensione europei e ai prodotti pensionistici paneuropei. Il criterio direttivo richiamato dalla relazione illustrativa a sostegno dell'intervento sembra non trovare un chiaro riscontro né nell'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge delega n. 111 del 2023, né nelle altre disposizioni della medesima legge. La norma pone pertanto un serio dubbio di riconducibilità alla delega e aumenta il prelievo su risorse destinate alla previdenza complementare;

    l'articolo 23 mantiene la possibilità di affrancare, mediante un'imposta sostitutiva, il valore delle partecipazioni detenute in società localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. L'incremento dell'aliquota al 31 per cento non elimina la natura agevolativa dell'operazione, che consente di rivalutare fiscalmente partecipazioni riferibili a ordinamenti a fiscalità privilegiata e di ridurre le future plusvalenze imponibili. La scelta appare incoerente con l'esigenza di contrastare la localizzazione dei redditi nei paradisi fiscali;

    l'articolo 24 introduce un correttivo apprezzabile, volto a evitare che l'entrata in vigore del nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore determini un ingiustificato incremento della base imponibile IRAP per talune categorie di enti, comprese scuole paritarie, scuole dell'infanzia ed enti di formazione;

    la disposizione interviene tuttavia soltanto sugli enti le cui attività, precedentemente qualificate come commerciali, diverranno non commerciali in applicazione del Codice del Terzo settore, senza affrontare il problema strutturale della disciplina IRAP delle attività non commerciali;

    permane infatti una significativa disparità tra le imprese e gli enti che esercitano attività commerciali, ai quali è riconosciuta la deduzione integrale del costo del personale dipendente assunto a tempo indeterminato, e gli enti non commerciali che determinano la base imponibile IRAP secondo il metodo retributivo previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Pag. 131

    per questi ultimi continuano a concorrere alla base imponibile l'intero ammontare delle retribuzioni del personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative e dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, con la conseguenza paradossale di assoggettare a un prelievo più gravoso soggetti privi di finalità lucrative che svolgono attività di interesse generale;

    le richieste provenienti dal mondo del Terzo settore di escludere dalla base imponibile IRAP delle attività non commerciali le retribuzioni corrisposte al personale assunto con contratto a tempo indeterminato non trovano alcuna risposta nel provvedimento;

    non viene inoltre chiarito se gli enti che, anteriormente al 1° gennaio 2026, determinavano la qualificazione fiscale delle attività sulla base di discipline speciali diverse dal TUIR, quali le ONLUS, possano procedere alla rideterminazione secondo i criteri del TUIR ai fini dell'applicazione del nuovo articolo 82-bis del Codice del Terzo settore, con il rischio di determinare incertezze e disparità nella fase transitoria;

    il provvedimento accentuerebbe la frammentazione del sistema tributario attraverso nuove imposte sostitutive e regimi opzionali, indebolendo il principio di progressività, e attribuisce benefici e strumenti di regolarizzazione particolarmente favorevoli ai contribuenti maggiormente strutturati trasferendo parte del carico fiscale sui lavoratori, sui piccoli contribuenti, sul risparmio previdenziale e sugli enti non commerciali;

    le criticità evidenziate richiederebbero una revisione sostanziale dell'impianto, delle priorità distributive e delle coperture finanziarie dello schema,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

Merola, D'Alfonso,
Ricciardi Toni, Stefanazzi.