ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di cinema. Testo unificato C. 2360 Schlein, C. 2578 Mollicone, C. 2731 Amato, C. 2794 Grippo e C. 2969 Latini.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 2.
Sostituire il comma 10, con il seguente:
10. A decorrere dalla data del primo insediamento del Forum l'articolo 11 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è abrogato.
2.1. Il Relatore.
ART. 3.
Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: Ciascuna proposta di nomina aggiungere le seguenti: , a eccezione di quella del componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.
3.1. Il Relatore.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.
3.2. Il Relatore.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I membri del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.
3.3. Il Relatore.
ART. 4.
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: con decreti aggiungere le seguenti: del Ministro della cultura.
4.1. Il Relatore.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: mezzi di copertura, sono aggiungere la seguente: successivamente.
4.2. Il Relatore.
ART. 7.
Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo, corredati di relazione tecnica, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 1, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine Pag. 57di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
2-ter. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
7.1. Il Relatore.
ALLEGATO 2
7-00359 Amato: Iniziative per l'esclusione dalla verifica dell'adempimento fiscale ai fini del pagamento dei contributi erogati dal Ministero della Cultura e per la relativa impignorabilità.
RISOLUZIONE APPROVATA
La VII Commissione,
premesso che:
l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro, sono tenute a verificare eventuali inadempienze del beneficiario verso l'erario, procedendo — in caso positivo — alla sospensione del pagamento e alla segnalazione all'Agenzia delle entrate-riscossione ai fini dell'eventuale pignoramento;
l'inapplicabilità del blocco dei pagamenti ai fondi culturali era storicamente garantita dalla prassi amministrativa stabilita dalla nota della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 140985 del 12 dicembre 2008, in virtù del principio dell'«eccezione culturale». Tuttavia, un recente cambio di orientamento ha interrotto tale prassi;
la giurisprudenza ha ribadito che i finanziamenti vincolati a progetti culturali e soggetti a rendicontazione non possono essere oggetto di pignoramento da parte dei terzi creditori, poiché il vincolo di destinazione pubblica sancito dall'articolo 9 della Costituzione prevale sul diritto di credito esattoriale, confermando l'inapplicabilità dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1973, n. 602 a tali erogazioni;
l'articolo 9 della Costituzione afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, riconoscendo alla cultura un ruolo costituzionalmente protetto;
l'articolo 97 della Costituzione prescrive che le pubbliche amministrazioni devono agire nel rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità;
l'articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza sostanziale, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di competenza, ogni opportuna iniziativa, concordata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della cultura, finalizzate a chiarire l'inapplicabilità dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ai contributi pubblici vincolati per finalità culturali;
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a introdurre una norma interpretativa o innovativa, che assicuri l'inapplicabilità dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ai contributi pubblici vincolati per finalità culturali, in modo da garantire l'equilibrio tra equità fiscale e tutela costituzionale della cultura.
(8-00105) «Amato, Caso, Giachetti, Orfini, Orrico, Piccolotti».
ALLEGATO 3
7-00404 Mollicone: Iniziative per l'esclusione dalla verifica dell'adempimento fiscale ai fini del pagamento dei contributi erogati dal Ministero della Cultura e per la relativa impignorabilità.
RISOLUZIONE APPROVATA
La VII Commissione,
premesso che:
l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, impone alle pubbliche amministrazioni di verificare la presenza di eventuali debiti a ruolo con l'Agenzia delle entrate-riscossione prima di disporre pagamenti superiori a 5.000 euro, disponendo il blocco cautelare delle somme fino a concorrenza del credito;
l'inapplicabilità del blocco dei pagamenti ai fondi culturali era storicamente garantita dalla prassi amministrativa stabilita dalla nota della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 140985 del 12 dicembre 2008, in virtù del principio dell'«eccezione culturale». Tuttavia, un recente cambio di orientamento ha interrotto tale prassi;
la giurisprudenza ha ribadito che i finanziamenti vincolati a progetti culturali e soggetti a rendicontazione non possono essere oggetto di pignoramento da parte dei terzi creditori, poiché il vincolo di destinazione pubblica sancito dall'articolo 9 della Costituzione prevale sul diritto di credito esattoriale, confermando l'inapplicabilità dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1973, n. 602 a tali erogazioni,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di competenza, ogni opportuna iniziativa, concordata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della cultura, finalizzate a chiarire l'inapplicabilità dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ai contributi pubblici vincolati per finalità culturali;
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a introdurre una norma interpretativa o innovativa, che assicuri l'inapplicabilità dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ai contributi pubblici vincolati per finalità culturali, in modo da garantire l'equilibrio tra equità fiscale e tutela costituzionale della cultura;
a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a disciplinare l'eventuale regime transitorio, al fine di assicurare la tempestività dei flussi finanziari essenziali per gli enti e gli operatori culturali del territorio.
(8-00106) «Mollicone, Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio, Matteoni, Perissa, Roscani».