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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 luglio 2026
720.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 86

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di cinema. Testo unificato C. 2360 e abb.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2360 e abb., recante disposizioni in materia di cinema;

   considerato che il provvedimento è volto a disciplinare il settore del cinema e dell'audiovisivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale nazionale, istituendo l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo al fine di rafforzare ed estendere le arti e l'industria del settore, nonché di ampliare la fruizione e la domanda dei relativi prodotti;

   tenuto conto che l'articolo 1, comma 2, sancisce espressamente che le politiche pubbliche nel settore sono adottate nel rispetto della diversità culturale europea, mentre il comma 3 garantisce l'equilibrio strutturale tra la tutela del mercato interno e l'apertura al mercato internazionale, operando nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, concorrenza e mercati digitali;

   rilevato che l'articolo 2, comma 3, lettera d), nell'istituire il Forum del cinema e dell'audiovisivo, attribuisce allo stesso la funzione di contribuire alla definizione della posizione nazionale nell'ambito dell'Unione europea e internazionale;

   tenuto conto che l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per la delega al Governo per il riordino del settore, prevedendo, alla lettera ff) del comma 2, l'esigenza di favorire il coordinamento e l'integrazione tra le politiche nazionali, regionali, europee e internazionali;

   rilevato che il medesimo articolo 3, alla lettera oo) del comma 2, stabilisce il potenziamento dello strumento del credito d'imposta per il settore videoludico al fine di attrarre investimenti esteri, prevedendone l'armonizzazione con i parametri e le pratiche applicate negli altri Stati membri dell'Unione europea;

   rilevato che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 87

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. C. 2628 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 2628 e abb., recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;

   considerato che l'intervento normativo in esame reca, all'articolo 1, l'oggetto e il procedimento della delega, fissando la finalità di rendere la disciplina conforme ai principi del diritto dell'Unione europea, nonché a quelli espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori nazionali e sovranazionali;

   rilevato che, come evidenziato nell'analisi di impatto della regolazione (AIR) allegata al provvedimento, la proposta si pone in linea con i principi europei in materia di regolamentazione delle professioni dettati dalla direttiva (UE) 2018/958, con particolare riguardo alla verifica preventiva della proporzionalità delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività professionali, alla trasparenza, alla non discriminazione nelle procedure elettive e alla tutela dei consumatori tramite adeguate coperture assicurative;

   considerato che l'articolo 2, comma 1, lettere da a) a h), detta principi e criteri direttivi volti all'individuazione delle attività riservate e alla delimitazione degli ambiti di competenza rispetto ad altre professionalità operanti nel medesimo settore;

   rilevato che tale impianto normativo appare coerente con il quadro costituzionale e sovranazionale, in linea con quanto da ultimo statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 144 del 2024, la quale non ha rilevato ostacoli alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea e ha giudicato non irragionevole la scelta del legislatore di affidare determinate funzioni ai soli iscritti agli albi professionali, in virtù del superamento di un esame di Stato e della sottoposizione alla vigilanza ordinistica, a garanzia di particolari requisiti attitudinali e di affidabilità;

   considerato altresì che le successive lettere da i) a s) del medesimo articolo 2 introducono puntuali criteri di delega volti al riordino complessivo della disciplina in materia di incompatibilità, funzionamento e composizione del Consiglio nazionale e degli ordini territoriali, procedimenti disciplinari, specializzazioni, tirocinio e forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile;

   rilevato pertanto che il disegno di legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 88

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile. Atto n. 418.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile (Atto del Governo n. 418);

   tenuto conto in particolare che, ai fini della valutazione dello schema di decreto in esame per i profili di compatibilità con la normativa unionale, e in particolare con il regolamento (UE) 2024/1689 (di seguito: «Regolamento IA»), vengono ad evidenza principalmente: l'articolo 8, che disciplina l'identificazione biometrica in tempo reale per finalità di prevenzione di minacce imminenti e di ricerca di persone scomparse; l'articolo 10, che disciplina il riconoscimento facciale a posteriori; l'articolo 13, che disciplina l'identificazione biometrica in tempo reale nell'ambito di un procedimento penale;

   considerato, con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto, che:

    l'articolo 8 consente, in sintesi, l'utilizzo dell'IA per l'identificazione biometrica in tempo reale per le finalità di prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche o di una minaccia reale e attuale o reale e prevedibile di un attacco terroristico oppure per la ricerca di una persona scomparsa o di persone specifiche, vittime dei reati di sequestro di persona, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale;

    detti utilizzi sono coerenti con quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento IA e sono subordinati ad un'autorizzazione del procuratore della Repubblica, concessa per un periodo non superiore a quindici giorni, prorogabile, ove permangano i presupposti, per periodi successivi di quindici giorni;

    l'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento IA richiede che l'autorizzazione provenga da un'autorità giudiziaria o da un'autorità amministrativa indipendente: nelle gravi ipotesi previste dalla norma, è possibile che sia pendente un contestuale procedimento penale, e in tali casi la figura del procuratore potrebbe non rivestire carattere di terzietà, come si desume dalla giurisprudenza europea (Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza Prokuratuur del 2 marzo 2021, C-746/18 e, per l'Italia, Corte di cassazione, sentenza n. 13585 del 2025);

    il medesimo articolo 8 vieta l'uso di banche dati biometriche alimentate, in tutto o in parte, mediante tecniche di «scraping non mirato» o costituite in violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ciò in coerenza con l'articolo 5 del Regolamento IA che vieta l'uso di sistemi di IA «che creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso»: si evidenzia tuttavia che l'articolo 2 dello schema di Pag. 89decreto definisce lo «scraping non mirato» come l'estrazione e la raccolta automatizzata e indiscriminata, «su larga scala», mediante l'utilizzo di un sistema di IA, di immagini facciali dalla rete internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso, allo scopo di creare o ampliare banche dati di riconoscimento facciale; l'inciso «su larga scala» introduce una specificazione non presente nel Regolamento IA e che parrebbe poter restringere, a livello nazionale, la portata del divieto posto a livello unionale, rendendolo meno cogente;

   considerato altresì, con riferimento all'articolo 10 dello schema di decreto, che:

    l'articolo 10 consente, a determinate condizioni, il riconoscimento facciale a posteriori, richiamando l'articolo 26, paragrafo 10, del Regolamento IA, che disciplina l'identificazione biometrica remota a posteriori nel quadro di un'indagine per la ricerca mirata di una persona sospettata o condannata per aver commesso un reato;

    il Regolamento IA tratta in generale dell'identificazione biometrica, laddove la disciplina di recepimento disciplina il solo riconoscimento facciale: restano dunque prive di una disciplina specifica a livello nazionale le ipotesi riferite ai dati biometrici diversi dal volto, con conseguenti possibili incertezze circa la disciplina applicabile a dette fattispecie;

    l'articolo 10 non individua l'autorità che deve autorizzare l'uso dei sistemi di IA per il riconoscimento facciale a posteriori, mentre l'articolo 26, paragrafo 10, del Regolamento IA esige una preventiva autorizzazione da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa la cui decisione è vincolante e soggetta a controllo giurisdizionale, escludendone la necessità solo quando il sistema di IA è utilizzato per l'identificazione iniziale di un potenziale sospetto sulla base di fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi al reato;

    l'articolo 10, al comma 2, con previsione che non trova un riscontro puntuale nel Regolamento IA, consente, al sussistere dei presupposti, un'attività di «identificazione in modo dinamico, compresa la localizzazione»: tale espressione andrebbe chiarita nel suo esatto significato, per evitare che la sua latitudine lessicale possa prestarsi ad essere interpretata ed applicata in sensi non conformi alla pertinente disciplina unionale;

    l'articolo 10, al comma 3, consente l'utilizzo di sistemi di IA per il riconoscimento facciale a posteriori in caso di accesso a luoghi o ad eventi rispetto ai quali sussistono esigenze di ordine e sicurezza pubblica: tale previsione non trova un riscontro puntuale nel Regolamento IA, ed è scollegata sia dalle ipotesi di minaccia imminente o di ricerca di persone scomparse (di cui all'articolo 8) sia dalle ipotesi di procedimento penale (di cui all'articolo 13): il citato comma 3 comporta il trattamento automatizzato dei dati biometrici estratti dalle immagini del volto di tutte le persone che accedono ai luoghi o agli eventi considerati, con memorizzazione in una base di dati di riferimento, trattamento che prescinde da qualunque collegamento individuale con un reato e investe una platea indeterminata di soggetti estranei: la sua compatibilità con il principio di minimizzazione del trattamento dei dati e con la giurisprudenza europea in materia di raccolta e conservazione generalizzate di dati richiederebbe un'autonoma verifica;

    il medesimo comma 3, avendo la finalità di creare una temporanea banca dati biometrica delle persone presenti in un dato luogo o a un dato evento, appare difficilmente conciliabile con l'articolo 5 del Regolamento IA, che, come sopra visto, vieta l'uso di sistemi di IA «che creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso»;

    l'articolo 10, al comma 5, richiede al titolare, ossia al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, una preventiva valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, laddove l'articolo 27 del Regolamento IA richiede una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali: benché tale obbligo sia direttamente vincolante in quanto recato dal regolamento, appare opportunoPag. 90 esplicitarlo nella normativa nazionale, in quanto il richiamo alla sola valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (anche essa prevista da fonte unionale) potrebbe risultare equivoco in fase applicativa;

   rilevato che il provvedimento, al di là delle questioni sopra descritte in premessa, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera l), si valuti l'opportunità di espungere, dalla definizione di «scraping non mirato», la specificazione «su larga scala», non presente nel Regolamento IA;

   b) con riferimento all'articolo 8, si valuti l'opportunità di attribuire il potere autorizzativo a un giudice, il giudice per le indagini preliminari, avente caratteristiche di maggiore terzietà rispetto al pubblico ministero, in linea con la giurisprudenza europea in materia di trattamento dei dati personali;

   c) con riferimento all'articolo 10, si valuti l'opportunità di:

    disciplinare il riconoscimento mediante tutti i dati biometrici, in coerenza con la disciplina dell'articolo 26, paragrafo 10, del Regolamento IA, e non solamente mediante il riconoscimento facciale, ciò al fine di dare un'attuazione più completa del Regolamento IA;

    individuare l'autorità preposta ad autorizzare l'uso dei sistemi di IA, in coerenza con l'articolo 26, paragrafo 10, del Regolamento IA;

    richiamare esplicitamente l'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA) ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento IA, per prevenire, in fase applicativa, potenziali ambiguità derivanti dal richiamo alla sola valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);

    chiarire, al comma 2, l'esatto significato dell'espressione di «identificazione in modo dinamico, compresa la localizzazione», previsione che non trova un riscontro puntuale nel Regolamento IA, e la cui latitudine lessicale potrebbe prestarsi a letture non conformi alla pertinente disciplina unionale;

    intervenire sul comma 3, volto a creare una temporanea banca dati biometrica delle persone presenti in un dato luogo o a un dato evento, al fine di ricondurlo a una maggiore aderenza sia all'articolo 5 del Regolamento IA che vieta l'uso di sistemi di IA «che creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso» sia al principio di minimizzazione del trattamento dei dati e alla giurisprudenza europea in materia di raccolta e conservazione generalizzate di dati.

Pag. 91

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile. Atto n. 418.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale (Atto del Governo n. 418);

   premesso che:

    il provvedimento in esame è adottato ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2, lettera h), 3 e 5, della legge n. 132 del 2025, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alla recente evoluzione del quadro normativo dell'Unione europea in materia apportata dal regolamento (UE) 2024/1689 (cosiddetto «AI Act» o «Regolamento IA») che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale;

    il 29 giugno 2026 il Consiglio dell'Unione europea ha definitivamente adottato la proposta di regolamento volta a razionalizzare e semplificare alcune norme in materia di IA, parte del cosiddetto pacchetto Digital Omnibus (Omnibus VII), introducendo alcune modifiche rilevanti ai fini dell'attuazione dell'AI Act. In particolare, sono differiti al 2027 i termini per l'applicazione degli obblighi previsti per determinate categorie di sistemi di IA ad alto rischio in settori particolarmente sensibili (biometria, migrazione, asilo e gestione delle frontiere, e i termini per istituire gli spazi di sperimentazione normativa (AI regulatory sandboxes). Inoltre, si prevede una forma di coordinamento tra la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali richiesta dall'articolo 27 dell'AI Act per i sistemi di IA ad alto rischio e gli adempimenti già previsti dalla normativa europea vigente;

    il quadro normativo europeo presta specifica attenzione all'esigenza di coniugare efficacia dell'azione pubblica, sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, ed è composto anche dalla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, rappresentata dal regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla direttiva (UE) 2016/680 relativa ai trattamenti effettuati a fini di prevenzione, accertamento e repressione dei reati;

   considerato che:

    il provvedimento costituisce un importante strumento di adeguamento dell'ordinamento nazionale all'AI Act, perseguendo l'obiettivo di coniugare innovazione tecnologica, sicurezza pubblica e tutela dei diritti fondamentali;

    il provvedimento, individuando all'articolo 3 i criteri generali per l'utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale nelle attività di polizia, ammette il trattamento di categorie particolari di dati (biometrici, genetici), dati operativi sensibili e dati relativi a condanne penali e reati, Pag. 92anche sulla base di atti amministrativi generali, che tuttavia non risultano idonei ad assicurare che le limitazioni ai diritti fondamentali e il trattamento di dati sensibili siano previsti da norme trasparenti e vincolanti integrate da adeguate garanzie, come richiesto dalla direttiva (UE) 2016/680;

    dalle audizioni è emersa una forte richiesta di rafforzare talune garanzie, di assicurare un più stretto coordinamento con il regolamento (UE) 2024/1689, che è direttamente applicabile e prevale sulla normativa interna, e di incrementare la certezza del diritto;

    i sistemi di identificazione biometrica remota costituiscono strumenti altamente invasivi, idonei ad incidere non soltanto sul diritto alla protezione dei dati personali, ma anche sulle libertà di riunione, associazione e manifestazione del pensiero, potendo determinare un effetto dissuasivo nell'esercizio delle libertà fondamentali, sicché il loro impiego richiede una disciplina improntata ai principi di stretta necessità, proporzionalità e adeguatezza delle garanzie; particolare attenzione meritano gli articoli 8 e 10 dello schema di decreto, che disciplinano rispettivamente l'identificazione biometrica remota in tempo reale e il riconoscimento facciale a posteriori;

    con riferimento all'articolo 8, appare necessario assicurare il pieno allineamento con l'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1689, che richiede che l'autorizzazione all'utilizzo dei sistemi di identificazione biometrica remota provenga da un'autorità giudiziaria ovvero da un'autorità amministrativa indipendente, la cui decisione sia vincolante; la previsione che individua nel procuratore della Repubblica l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e che, nei casi di urgenza, consente l'attivazione del sistema previa semplice comunicazione al pubblico ministero non appare pienamente coerente con tali prescrizioni, rendendosi pertanto opportuno attribuire il potere autorizzatorio al giudice per le indagini preliminari, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e al sistema di garanzie previsto dal nostro ordinamento per strumenti investigativi analoghi;

    la direttiva (UE) 2016/680, recepita con il decreto legislativo n. 51 del 2018, indica le condizioni per la limitazione del diritto alla protezione dei dati personali per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati e la CGUE (causa C-548/21 Bezirkshauptmannschaft Landeck), ha sancito che tali limitazioni devono rispettare il principio di proporzionalità, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale impone, in caso di rischio di un'ingerenza grave nei diritti fondamentali dell'interessato, che è essenziale che tale accesso sia subordinato a un controllo preventivo effettuato da un giudice o da un organo amministrativo indipendente, poiché un controllo successivo non consentirebbe di impedire che sia autorizzato un accesso ai dati di cui trattasi che ecceda i limiti dello stretto necessario;

    analoghe criticità emergono con riferimento all'articolo 10, che amplia significativamente le ipotesi di utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale a posteriori: in particolare, la disciplina proposta rischia di consentire forme di raccolta preventiva e generalizzata di dati biometrici, fondate su generiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica, introducendo un modello di sorveglianza suscettibile di porsi in contrasto con i principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati sanciti dal diritto dell'Unione europea, e segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (articoli 7 e 8) e dalla direttiva (UE) 2016/680;

    la disciplina dell'articolo 10 appare inoltre non pienamente conforme all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1689, sia perché non prevede un'effettiva autorizzazione preventiva da parte di un'autorità terza e indipendente nei casi di identificazione biometrica a posteriori, sia perché introduce una deroga all'obbligo di autorizzazione in ipotesi più ampie di quelle consentite dal regolamento europeo, arrivandoPag. 93 a consentire la raccolta e la conservazione preventiva dei dati biometrici di una pluralità indifferenziata di soggetti, anche in assenza di uno specifico reato o di un concreto sospetto, con il rischio di determinare una forma di sorveglianza generalizzata incompatibile con l'impianto dell'AI Act e con la disciplina europea in materia di protezione dei dati personali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «sorveglianza umana» aggiungere le seguenti: «effettiva, sostanziale e documentata, esercitata da personale adeguatamente formato e dotato del potere di comprendere, verificare criticamente, modificare, interrompere o disattendere l'output del sistema, dandone adeguata motivazione»;

   2) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è consentito esclusivamente al personale che abbia completato specifici percorsi di formazione iniziale e di aggiornamento periodico, comprensivi della valutazione dei rischi, dei limiti dei sistemi, dei bias algoritmici e delle modalità di esercizio della supervisione umana previste dal regolamento (UE) 2024/1689.»;

   3) all'articolo 8, comma 4, sostituire le parole: «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari competente»;

   conseguentemente, all'articolo 8, comma 6, sopprimere la previsione che consente l'attivazione del sistema previa mera comunicazione, anche orale, al pubblico ministero, prevedendo, anche nei casi di urgenza, una procedura autorizzatoria conforme all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689, che assicuri l'intervento di un'autorità indipendente;

   4) all'articolo 8, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  «7-bis. I risultati prodotti dai sistemi di identificazione biometrica costituiscono esclusivamente elementi di supporto all'attività investigativa e non possono costituire, da soli, il fondamento esclusivo di provvedimenti limitativi dei diritti della persona, dovendo essere verificati mediante ulteriori elementi probatori.»;

   5) all'articolo 10, comma 2, prevedere che l'utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale a posteriori sia subordinato alla preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria ovvero, nei casi di urgenza, alla convalida entro quarantotto ore, conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1689, limitando la deroga ai soli casi di identificazione iniziale di un potenziale sospetto sulla base di fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi allo specifico reato;

   6) all'articolo 10, comma 3, sopprimere la disciplina che consente la raccolta preventiva e generalizzata dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, prevedendo che il riconoscimento biometrico a posteriori possa operare esclusivamente nell'ambito di specifiche attività investigative relative a determinati fatti di reato e nei confronti di soggetti già individuati quali potenziali autori;

   7) all'articolo 10, prevedere che nessun provvedimento incidente sui diritti della persona possa essere adottato esclusivamente sulla base dell'esito del sistema di identificazione biometrica, disponendo che il risultato prodotto dal sistema sia obbligatoriamente verificato e confermato da almeno due operatori umani distinti, con registrazione della relativa attività di controllo, in conformità a quanto stabilito al n. 73 del regolamento (UE) 2024/1689;

   8) agli articoli da 11 a 15, riformulare le disposizioni concernenti le nuove fattispecie penali al fine di assicurarne la piena determinatezza, tassatività e proporzionalità, nonché il coordinamento con il sistemaPag. 94 delineato dal regolamento (UE) 2024/1689, evitando duplicazioni del regime sanzionatorio europeo e garantendo adeguata certezza del diritto agli operatori: in particolare all'articolo 13, che inserisce nel codice di rito penale l'articolo 359-ter una grave criticità riguarda la disciplina d'urgenza contemplata dal comma 7, ove si affida la competenza al PM e, «se non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero, all'attivazione del sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale provvedono gli ufficiali di polizia giudiziaria»: la disciplina sulle intercettazioni non prevede (e non potrebbe prevedere, data la riserva di giurisdizione di cui all'articolo 15 della Costituzione), neppure per i casi di urgenza, poteri autonomi della polizia giudiziaria; visto che l'intrusività dello strumento è quanto meno equiparabile, sembra che lo stesso divieto debba imporsi nel caso di specie;

   9) all'articolo 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. L'autorità giudiziaria assicura alle parti l'accesso alla documentazione tecnica, ai registri delle operazioni, ai log di funzionamento e agli ulteriori elementi necessari alla verifica del corretto funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale, adottando le misure necessarie alla tutela delle informazioni riservate e dei segreti commerciali.»;

   10) dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

  «Art. 21-bis. – (Monitoraggio dell'attuazione) – 1. Il Ministero dell'interno trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto, contenente dati aggregati relativi all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, alle autorizzazioni rilasciate, agli impieghi effettuati, agli incidenti verificatisi, ai casi di disattivazione degli output algoritmici da parte dell'operatore umano e alle misure adottate per garantire il rispetto dei diritti fondamentali».

  e con la seguente osservazione:

   sia ricondotta la disciplina processuale dei sistemi di identificazione biometrica remota nell'ambito del codice di procedura penale, configurandoli come autonomi mezzi di ricerca della prova e prevedendo una disciplina organica che assicuri un coerente coordinamento con gli istituti processuali già vigenti, in considerazione della natura particolarmente invasiva di tali strumenti e delle garanzie richieste dal diritto dell'Unione europea.

De Luca, Prestipino, Madia

Pag. 95

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, nonché disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, relativo alla riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali e di società di capitali. Atto n. 416.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, nonché disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, relativo alla riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali e di società di capitali (Atto del Governo n. 416);

   considerato che il provvedimento, adottato in attuazione dei principi e dei criteri di delega specifici stabiliti dall'articolo 10 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), interviene altresì sul testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998) e su talune disposizioni del codice civile per apportarvi necessarie modifiche di coordinamento e di correzione;

   rilevato che il regolamento (UE) n. 2024/3005 risponde agli obiettivi prioritari dell'Unione europea volti a garantire integrità, trasparenza, comparabilità e indipendenza delle attività di rating ESG, assicurando l'affidabilità delle informazioni ESG utilizzate nei mercati finanziari, prevenendo fenomeni di greenwashing e social washing e rafforzando la tutela di investitori e consumatori nel mercato interno;

   considerato che i rating ESG incidono sulle scelte degli investitori e, per questa via, sull'accesso delle imprese ai capitali, e che tale rilevanza rende necessarie regole di trasparenza, indipendenza e comparabilità in capo ai fornitori di tali valutazioni;

   tenuto conto che lo schema di decreto provvede al corretto adeguamento normativo introducendo nel TUF il nuovo articolo 4-bis.1, con cui si designa, ai sensi dell'articolo 30 del richiamato regolamento europeo, la Consob quale autorità nazionale competente per l'esercizio delle funzioni e dei poteri in materia di trasparenza e integrità delle attività di rating ESG;

   rilevato, da ultimo, che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo appaiono pienamente coerenti con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di finanza sostenibile e non presentano profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 96

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione. Atto n. 421.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione (Atto del Governo n. 421);

   considerato che il provvedimento si inserisce in un quadro normativo europeo in piena evoluzione, segnato dall'AI Act (regolamento UE 2024/1689) e dall'adozione del nuovo regolamento denominato Omnibus digitale sull'IA;

   rilevato che lo schema di decreto individua nell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) l'autorità nazionale di notifica per promuovere l'innovazione digitale nel Paese, mentre l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS sono designate quali autorità nazionali di vigilanza del mercato, fatte salve le competenze dell'Ufficio europeo per l'IA in tema di governance centralizzata dell'IA; individua, inoltre, nell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale – ACN il punto di contatto unico con le istituzioni UE e istituisce presso la Presidenza del Consiglio un comitato di coordinamento;

   considerato che l'articolo 26 istituisce lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, con lo scopo di favorire l'innovazione, la certezza del diritto e l'accesso al mercato, prioritariamente per PMI e start-up, da rendere operativo – secondo l'AI Act europeo – entro il 2 agosto 2026;

   rilevato che vengono rafforzate le norme sulla protezione dei dati personali e sulla riservatezza dell'attività di IA;

   considerato che l'articolo 40, in coerenza con la normativa europea, regolamenta processi decisionali assistiti da sistemi di IA, a tutela dei lavoratori, con precisi obblighi per il datore di lavoro e classificando, tra i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, quelli concernenti l'occupazione e la gestione dei lavoratori;

   tenuto presente che, oltre alla formazione ed aggiornamento del personale dell'Amministrazione pubblica sui temi dell'IA, il provvedimento introduce percorsi obbligatori di alfabetizzazione e formazione sull'intelligenza artificiale per i professionisti, in ossequio all'articolo 4 della norma dell'AI Act;

   rilevato che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 97

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti. Atto n. 422.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti (Atto del Governo n. 422);

   rilevato che l'atto si inserisce nel contesto degli sforzi promossi dall'Unione europea per rafforzare la resilienza digitale, proteggere le catene di approvvigionamento e consolidare l'autonomia strategica dell'Unione, risultando coerente con il quadro normativo europeo di settore e con le linee di revisione attualmente all'esame delle istituzioni dell'Unione europea;

   considerato che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea per il 2025, interviene sul decreto legislativo n. 123 del 2022 al fine di estendere ai servizi di sicurezza gestiti il quadro europeo di certificazione della cibersicurezza, garantendo un tempestivo e completo adeguamento dell'ordinamento interno alla disciplina dell'Unione;

   tenuto conto che lo schema di decreto reca rilevanti modifiche di coordinamento al Codice dell'amministrazione digitale (CAD) in materia di dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata, nonché al decreto legislativo n. 82 del 2021 relativamente alle funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN);

   rilevato che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 98

ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio. Atto n. 423.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio (Atto del Governo n. 423);

   rilevato che l'articolo 1 adegua la disciplina nazionale in materia di alimenti trattati con radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo n. 94 del 2001, sopprimendo l'obbligo del Ministero della salute di trasmettere alla Commissione europea i dati relativi alle metodologie di rilevazione e ai controlli annuali effettuati;

   tenuto conto che l'articolo 2 interviene sul decreto legislativo n. 262 del 2002 in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, abrogando gli obblighi di comunicazione dei dati a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e della Commissione europea, unitamente alle relative sanzioni, con conseguente ed effettiva riduzione dei carichi burocratici;

   rilevato che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 99

ALLEGATO 9

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»). Atto n. 424.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») (Atto del Governo n. 424);

   considerato che il provvedimento attua la direttiva UE 2024/1069 contro le cosiddette strategic lawsuits against public participation (SLAPP), ossia le domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»), in attuazione della legge di delegazione europea 2025, e introduce tutele concrete a salvaguardia di persone ed enti che subiscono iniziative giudiziarie abusive in ragione della loro partecipazione pubblica;

   tenuto conto che l'atto introduce rilevanti novità processuali, tra cui un iter accelerato per le istanze, il diritto all'impugnazione, il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate, l'obbligo di cauzione per il promotore e il rimborso delle spese per la vittima;

   rilevato che lo schema di decreto estende opportunamente la protezione oltre i confini nazionali sul piano internazionale, offrendo tutele specifiche contro procedimenti e decisioni arbitrarie emesse da Paesi terzi, e adotta una definizione molto ampia di questione transfrontaliera;

   considerato che l'articolato definisce con chiarezza l'ambito oggettivo e territoriale della disciplina, regolamenta il diritto al risarcimento del danno e consente l'intervento in giudizio a supporto del convenuto da parte di associazioni ed enti impegnati nella tutela dei diritti civili;

   rilevato che gli articoli da 6 a 13 disciplinano i termini e lo svolgimento dell'incidente di rigetto anticipato secondo un principio di «trattamento accelerato», regolando le relative impugnazioni, la cauzione in denaro e il sistema delle sanzioni e delle misure riparatorie;

   tenuto presente che l'articolo 14 assicura tutele specifiche in favore di soggetti residenti in Italia colpiti da procedimenti giudiziari abusivi volti a inibire la partecipazione pubblica, qualora promossi dinanzi ad autorità di un Paese terzo da soggetti non residenti nell'Unione europea;

   considerato che il 15 luglio scorso la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2026/0410 per il mancato recepimento della direttiva direttiva (UE) 2024/1069;

   rilevato che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non solo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, ma anzi sono volte a prevenire la prosecuzione dell'iter di una procedura di infrazione avviata per mancato recepimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 100

ALLEGATO 10

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»). Atto n. 424.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»), trasmesso alla Presidenza delle Camere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025);

   considerato che:

    il provvedimento dà attuazione alla legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), recependo la direttiva (UE) 2024/1069 in materia di protezione delle persone coinvolte nella partecipazione pubblica dalle azioni legali strategiche tese a bloccarla (SLAPP);

    il 15 luglio 2026 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2026/0410 per il mancato recepimento della direttiva entro il termine del 7 maggio 2026;

    la Relazione sullo Stato di diritto 2026 della Commissione europea evidenzia la particolare incidenza del fenomeno delle SLAPP in Italia e sollecita l'adozione di un quadro normativo efficace e privo di lacune applicative;

    le azioni SLAPP costituiscono un utilizzo abusivo del processo volto a comprimere l'esercizio della libertà di espressione, della partecipazione pubblica e del diritto di difesa, garantiti dagli articoli 21 e 24 della Costituzione;

   rilevato che:

    gli articoli 1 e 3 limitano l'applicazione delle garanzie previste dal decreto alle controversie civili e commerciali con implicazioni transfrontaliere, determinando una tutela differenziata rispetto alle controversie esclusivamente interne, pur rappresentando queste ultime la quasi totalità delle azioni SLAPP nel contesto nazionale;

    l'articolo 3, comma 3, definisce le controversie prive di implicazioni transfrontaliere in termini più restrittivi rispetto all'articolo 5 della direttiva, con il rischio di escludere dall'ambito di applicazione fattispecie che presentano rilevanti elementi di internazionalità;

    l'articolo 2 restringe il perimetro delle persone e delle questioni di interesse pubblico protette dalla direttiva, omettendo altresì il riferimento ai processi democratici, al contrasto della disinformazione e ai valori dello Stato di diritto richiamati dal diritto dell'Unione;

    alcune definizioni contenute nell'articolo 2 non riproducono fedelmente la terminologia della direttiva, con possibili effetti restrittivi nell'individuazione delle azioni abusive;

    l'articolo 7 non recepisce espressamente la disciplina dell'onere della prova prevista dall'articolo 12 della direttiva nell'ambitoPag. 101 del procedimento di rigetto anticipato;

    gli articoli 10 e 13 disciplinano la cauzione, il rimborso delle spese e le misure sanzionatorie in modo non pienamente conforme alla direttiva, limitando l'effettività delle garanzie riconosciute alla parte convenuta;

    il Capo dedicato ai procedimenti provenienti da Paesi terzi non recepisce l'obbligo previsto dall'articolo 16 della direttiva di negare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni manifestamente abusive;

    la disciplina transitoria esclude l'applicazione delle nuove garanzie ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1. si eserciti la facoltà prevista dall'articolo 3 della Direttiva (UE) 2024/1069 – in coerenza con la Raccomandazione (UE) 2022/758 e la Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2024)2 – estendendo formalmente le garanzie e i rimedi procedurali previsti dal presente decreto a tutte le controversie civili nazionali aventi ad oggetto atti di partecipazione pubblica, per evitare discriminazioni e ingiustificate disparità di trattamento;

   2. si modifichi l'articolo 3, comma 3 dello schema inserendo la condizione negativa cumulativa completa prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2024/1069, precisando che una controversia è priva di implicazioni transfrontaliere unicamente qualora, oltre al domicilio in Italia di entrambe le parti, tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano situati unicamente in Italia;

   3. all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), si sostituisca l'espressione «figura di rilievo pubblico» con «figura pubblica nel settore pubblico o privato»; si integri il catalogo dell'interesse pubblico includendovi espressamente la tutela dei processi democratici e il contrasto alla disinformazione; si svincoli la protezione delle denunce di corruzione o frode dal presupposto della pendenza di un procedimento istituzionale; si integri l'articolo 2 con l'espresso richiamo ai valori dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE);

   4. all'articolo 2, comma 2, si riformulino le lettere a) e c) ripristinando la dizione europea, facendo riferimento alla «natura» sproporzionata della domanda (o di una sua parte) anziché alla sola «misura», e sostituendo l'espressione «casi connessi» con «casi simili o paralleli»;

   5. all'articolo 7 (e correlato articolo 8), si inserisca un'esplicita disposizione che attribuisca espressamente in capo all'attore/ricorrente l'onere di provare la fondatezza e la non manifesta infondatezza della propria domanda e la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della pretesa a seguito della proposizione dell'istanza di rigetto anticipato;

   6. si riformuli l'articolo 10 svincolando la richiesta di cauzione a garanzia delle spese di giudizio dalla previa o contestuale proposizione dell'istanza di rigetto anticipato, garantendone la natura di strumento cautelare e procedurale autonomo;

   7. si riformuli l'articolo 13 introducendo una netta demarcazione tra spese e sanzioni come ad esempio sancendo il diritto della parte convenuta al rimborso integrale delle spese legali ed effettivamente sostenute, superando il vincolo dei parametri tariffari e riservando al giudice il solo potere di ridurre o escludere le spese manifestamente eccessive;

   8. si prevedano misure sanzionatorie o risarcitorie autonome, effettive e dissuasive a carico dell'attore in mala fede (ai sensi dell'articolo 15 della direttiva), distinte dal rimborso delle spese processuali, affiancandovi la pubblicazione della sentenza a tutela dell'immagine del convenuto;

   9. in attuazione dell'obbligo vincolante stabilito dall'articolo 16 della direttiva,Pag. 102 si introduca una specifica norma di adeguamento che sancisca espressamente il diniego di riconoscimento e di esecuzione nell'ordinamento italiano delle decisioni giurisdizionali pronunciate in Paesi terzi (extra-UE) nell'ambito di procedimenti manifestamente infondati o abusivi contro la partecipazione pubblica, riallineando il contenuto precettivo del Capo dedicato ai Paesi terzi con la sua intitolazione;

   10. si modifichi la norma transitoria di cui all'articolo 17 stabilendo l'applicabilità delle nuove garanzie processuali anche ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, limitatamente agli atti e alle fasi processuali da compiersi successivamente a tale data.

De Luca, Prestipino

Pag. 103

ALLEGATO 11

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»). Atto n. 424.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica (Atto del Governo n. 424);

   premesso che:

    lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 6 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069, volta a contrastare le cosiddette Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP);

    l'Italia risulta essere tra i Paesi europei con il numero più elevato di azioni giudiziarie intimidatorie, in particolare nei confronti dei giornalisti, con una tendenza definita «preoccupante» nelle rilevazioni internazionali relative agli anni 2024 e 2025 ed è ancora classificata dal recente rapporto «Media pluralism monitor 2026» come Paese a rischio alto per scarsa indipendenza editoriale, minacce legali e disinformazione;

    tali preoccupazioni trovano conferma anche nel rapporto della Commissione europea sullo Stato di diritto 2026 di recente pubblicazione che in parte mette in evidenza le serie criticità che riguardano la libertà di informazione in Italia;

   in data 15 luglio 2026, la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2026/0410 proprio per il mancato integrale recepimento della suddetta direttiva entro i termini prescritti;

   considerato che:

    lo schema di decreto si limita a un «adattamento minimo», circoscrivendo l'applicazione delle garanzie processuali alle sole controversie in materia civile e commerciale con implicazioni transfrontaliere, secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 3 del provvedimento;

    come a più riprese denunciato dal gruppo parlamentare Movimento Cinque Stelle, tale impostazione risulta del tutto residuale e insufficiente a fronte della realtà del fenomeno in Italia, dove le rilevazioni statistiche dimostrano che i casi transfrontalieri costituiscono solo il 9,4 per cento del totale, lasciando privo di protezione oltre il 90 per cento dei destinatari di azioni abusive che hanno carattere meramente interno;

    in particolare, l'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto in esame adotta una definizione di «questione transfrontaliera» basata esclusivamente sul domicilio delle parti, omettendo il riferimento agli «altri elementi pertinenti alla situazione» previsti invece dall'articolo 5 della direttiva, restringendo ulteriormente il perimetro di tutela;

    il provvedimento esclude integralmente la materia penale e, in particolare, l'azione civile proposta nel processo penale (articolo 3, comma 2), nonostante le querelePag. 104 per diffamazione rappresentino in Italia lo strumento principale di intimidazione legale, con l'80 per cento dei procedimenti che si concludono con archiviazioni o assoluzioni;

    la scelta di non estendere le tutele ai procedimenti interni e penali contravviene alle esplicite indicazioni della Raccomandazione (UE) 2022/758 e della Raccomandazione CM/Rec(2024)2 del Consiglio d'Europa, che esortano gli Stati membri a prevedere garanzie analoghe per i casi domestici al fine di evitare disparità di trattamento e fenomeni di elusione;

    inoltre, tale orientamento si porrebbe in antitesi con l'articolo 3 della direttiva che sostiene che «gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli per proteggere le persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi»;

   rilevato altresì che:

    l'articolo 2 del provvedimento introduce definizioni restrittive rispetto al testo unionale, in particolare riguardo alla nozione di «questione di interesse pubblico», limitata a quelle riguardanti «figure di rilievo pubblico» (articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2), rischiando di escludere vertenze locali o riguardanti soggetti meno noti ma attivi su temi di interesse collettivo;

    l'articolo 13, commi 2 e 3, ancora il rimborso delle spese di rappresentanza legale ai limiti del tariffario forense, ammettendone il superamento solo per «comprovate ragioni», laddove l'articolo 14 della direttiva prescrive il rimborso integrale delle spese sostenute, con il solo limite dell'eccessività;

    la norma transitoria di cui all'articolo 17 esclude l'applicabilità delle nuove garanzie ai procedimenti già pendenti, impedendo l'immediata operatività di rimedi processuali volti a neutralizzare effetti intimidatori (chilling effect) ancora in corso;

    il testo non recepisce espressamente l'articolo 16 della direttiva relativo al diniego di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze emesse in Paesi terzi all'esito di procedimenti manifestamente infondati o abusivi, affidando la tutela ai criteri generali del diritto internazionale privato che non garantiscono il medesimo livello di protezione specifico;

   ritenuto che:

    l'impianto complessivo dello schema di decreto legislativo configura un «sistema a doppio binario» che garantisce protezione solo a una minoranza di soggetti, lasciando la maggior parte dei giornalisti e attivisti italiani esposti a costi e rischi derivanti da azioni vessatorie nazionali;

    la mancata previsione di un quadro organico di contrasto alle SLAPP, che includa le cause domestiche e le querele temerarie, rende il recepimento meramente formale e incapace di produrre effetti concreti sulla tutela della libertà di espressione e della partecipazione democratica garantite dall'articolo 21 della Costituzione, oltre ad esporre l'Italia alla perduranza della procedura di infrazione già avviata a carico del nostro Paese in ragione del mancato integrale recepimento della normativa eurounitaria;

   tutto ciò premesso e considerato,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

Scerra, Bruno, Cantone

Pag. 105

ALLEGATO 12

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo. Atto n. 425.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (Atto del Governo n. 425);

   considerato che il provvedimento dà attuazione alla delega di cui all'articolo 22 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) e traspone nell'ordinamento italiano il pacchetto normativo europeo sull'European Single Access Point (ESAP), inserendosi nel quadro strategico dell'Unione dei mercati dei capitali e della transizione digitale;

   tenuto conto che il sistema ESAP non introduce nuovi obblighi sostanziali di comunicazione in capo alle imprese, ma mira a centralizzare in una piattaforma unica europea l'accesso gratuito e digitale a informazioni già pubbliche per legge in materia di servizi finanziari, mercati dei capitali e sostenibilità;

   rilevato che lo schema di decreto si compone di 10 articoli e introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2005 la definizione tecnica di ESAP, estendendo gli obblighi di informativa al pubblico per i servizi finanziari legati a enti creditizi, imprese di assicurazione e imprese di investimento appartenenti a conglomerati finanziari;

   considerato che il provvedimento declina specifici obblighi di trasmissione con decorrenze temporali differenziate, tra cui la rendicontazione societaria di sostenibilità a partire dal 10 gennaio 2028 per le grandi imprese e PMI quotate, nonché i dati su revisione legale, assicurazioni private, fondi pensione e obbligazioni bancarie garantite a decorrere dal 10 gennaio 2030;

   rilevato che lo schema individua e designa i singoli «organismi di raccolta» nazionali incaricati di ricevere i dati e trasmetterli all'infrastruttura europea, nominando specificamente la Banca d'Italia per i soggetti vigilati in ambito creditizio e di risoluzione, e la CONSOB – a decorrere dal 10 luglio 2026 – per le informazioni sulle posizioni corte nette in relazione al capitale azionario;

   tenuto conto che, in linea con l'approccio di standardizzazione europeo, l'articolo 9 impone a ogni persona giuridica soggetta agli obblighi di trasmissione verso l'ESAP l'obbligo di dotarsi preventivamente del codice identificativo LEI (Legal Entity Identifier) per garantire l'uniformità dei dati;

   rilevato che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 106

ALLEGATO 13

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828. Atto n. 426.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017 /2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (Atto del Governo n. 426);

   considerato che il provvedimento introduce nel codice del consumo il nuovo Titolo II-bis e modifica la disciplina della garanzia legale di conformità, garantendo una maggiore tutela dei consumatori e promuovendo l'economia circolare attraverso l'incentivazione della riparazione dei beni;

   tenuto conto che l'atto disciplina il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, stabilisce gli obblighi di riparazione a carico dei fabbricanti per i beni soggetti a specifiche di riparabilità europee e prevede l'istituzione della sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione, nonché dell'Osservatorio nazionale sulla riparazione presso il MIMIT;

   rilevato che lo schema di decreto configura un efficace sistema sanzionatorio affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, attribuendo alla medesima anche la competenza per l'accertamento delle violazioni in materia di garanzie al fine di assicurare un'applicazione uniforme e coerente della disciplina;

   tenuto conto della rilevanza delle misure introdotte in materia di estensione della garanzia legale in caso di riparazione e delle garanzie di trasparenza a favore dell'utente;

   rilevato che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo operano una corretta trasposizione della direttiva (UE) 2024/1799 e non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 107

ALLEGATO 14

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali. Atto n. 427.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (Atto del Governo n. 427);

   considerato che il provvedimento si inserisce nel contesto del pacchetto di norme europee sulle quotazioni noto come «Listing Act», volto a rendere i mercati dei capitali pubblici dell'Unione europea più attraenti per le aziende e a facilitare l'accesso ai capitali, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI);

   tenuto conto che l'atto dà attuazione ai criteri e ai principi di delega contenuti nell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91);

   rilevato che l'articolo 1 introduce specifiche regole di trasparenza sulle strutture con azioni a voto plurimo per le PMI che chiedono l'ammissione alla negoziazione o le cui azioni sono già negoziate in un mercato di crescita, conferendo alla CONSOB il potere di emanare le necessarie disposizioni attuative in materia di informazioni dovute agli investitori;

   rilevato che l'articolo 2 reca le disposizioni di adeguamento al regolamento (UE) 2024/2809 (Market Abuse Regulation – MAR), intervenendo principalmente in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni sugli abusi di mercato e coordinandosi sistematicamente con il decreto legislativo 29 aprile 2026, n. 86, e con il recepimento della direttiva (UE) 2024/2811;

   rilevato che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.