ALLEGATO 1
DL 100/2026: Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. C. 3053 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 3053, di conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024;
ricordato che il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo ha impresso una profonda riforma alle politiche dell'Unione in materia di gestione dei flussi migratori e di accoglienza, superando il previgente assetto ordinamentale incentrato sul cosiddetto «regolamento Dublino III», al fine di accelerare le procedure di frontiera, introdurre un meccanismo di solidarietà obbligatoria e definire un quadro organico per la gestione delle situazioni di crisi;
considerato che, per cinque dei dieci atti legislativi che compongono il Patto — la direttiva sull'accoglienza e i regolamenti sulle procedure di asilo, sulla procedura di rimpatrio alla frontiera, sugli accertamenti alle frontiere esterne e sull'Eurodac — il termine per il recepimento o l'attuazione nell'ordinamento nazionale è scaduto il 12 giugno 2026;
ricordato altresì che, nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione, il Governo precisa che il ricorso alla decretazione d'urgenza si è reso necessario allo scopo di adottare, prima della scadenza del predetto termine, le disposizioni idonee ad assicurare una prima attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo e che il provvedimento non esaurisce gli ulteriori interventi normativi necessari alla sua completa attuazione;
tenuto conto che l'articolo 2 del decreto-legge adegua la disciplina nazionale in materia di proprietà industriale e diritto d'autore alle prescrizioni della direttiva 2004/48/CE, recependo i principi di provvisorietà della tutela cautelare sanciti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 23 aprile 2026, resa nella causa C-132/25, e reca disposizioni volte al superamento della procedura di infrazione n. 2021/4037, accelerando i pagamenti delle spese di giustizia per le intercettazioni in conformità alla direttiva 2011/7/UE;
considerato che gli articoli da 10 a 13 recano le disposizioni necessarie al recepimento della direttiva (UE) 2024/1346 e all'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1348, 2024/1356 e 2024/1358, intervenendo sulle procedure di asilo, sulle condizioni di accoglienza, sulle misure di trattenimento e alternative al trattenimento, sugli accertamenti alle frontiere e sul nuovo sistema Eurodac;
tenuto conto che gli articoli da 14 a 17 adeguano l'organizzazione e le competenze degli uffici giudiziari e amministrativi coinvolti, potenziano l'organico delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, istituiscono un ufficio per il processo stralcio presso ciascuna delle sezioni specializzate in materia di immigrazione e dettano la disciplina transitoria necessaria alla prima applicazione del nuovo quadro europeo;
richiamata la Comunicazione della Commissione europea sullo stato di avanzamento nell'attuazione del Patto sulla migrazione e l'asilo, COM(2026) 196 dell'8 maggio 2026, nella quale la Commissione sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi per colmare le lacune ancora esistenti, con particolare attenzione alle procedure e alle Pag. 229infrastrutture indispensabili per il pieno funzionamento del Patto;
rilevato che le disposizioni contenute nel decreto-legge non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si pongono in piena coerenza con gli obiettivi del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
DL 133/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 3045 Governo.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3045, di conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria;
premesso che il provvedimento reca interventi urgenti volti a fronteggiare l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi e ad assicurare la continuità operativa degli impianti siderurgici dell'ex Ilva;
considerato che l'articolo 1 ridetermina, per il periodo dal 30 luglio al 6 agosto 2026, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante nella misura di 532,90 euro per mille litri, con una riduzione di 14 centesimi al litro, e fissa nella medesima misura l'aliquota applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento e al biodiesel conformi alle condizioni di sostenibilità previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014;
considerato altresì che il medesimo articolo proroga al mese di luglio 2026 il credito d'imposta in favore delle imprese operanti nel trasporto di merci e di persone e nel noleggio di autobus con conducente;
valutato che l'articolo 2 autorizza il Ministero delle imprese e del made in Italy a trasferire ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria un finanziamento oneroso fino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici nelle more della procedura di cessione;
rilevato che gli importi complessivamente autorizzati dalle disposizioni nazionali si collocano, sotto il profilo quantitativo, entro il massimale di 390 milioni di euro autorizzato dalla decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026;
ritenuto opportuno assicurare il monitoraggio della permanente capienza del massimale autorizzato e del rispetto del limite temporale su cui la decisione della Commissione si fonda;
rilevato che, alla luce delle considerazioni svolte, il decreto-legge non presenta profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea,
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PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente. C. 2956 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2956, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente;
considerato che la firma dell'Accordo di partenariato economico in esame si inserisce nel quadro delineato dall'Accordo di Cotonou del 2000, volto a sostenere le economie dei Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e la loro partecipazione al commercio internazionale nel rispetto delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio;
tenuto conto che l'intesa, che rientra nella categoria dei cosiddetti accordi misti, costituisce un accordo interinale entrato in applicazione provvisoria nelle more del perfezionamento dell'accordo regionale siglato con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS);
tenuto conto che l'intesa viene applicata in via provvisoria dal 2016 per le parti di competenza esclusiva dell'Unione europea;
rilevato pertanto che l'Accordo non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 4
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile. Atto n. 418.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile (Atto del Governo n. 418);
tenuto conto in particolare che, ai fini della valutazione dello schema di decreto in esame per i profili di compatibilità con la normativa unionale, e in particolare con il regolamento (UE) 2024/1689 (di seguito: «Regolamento IA»), vengono ad evidenza principalmente: l'articolo 8, che disciplina l'identificazione biometrica in tempo reale per finalità di prevenzione di minacce imminenti e di ricerca di persone scomparse; l'articolo 10, che disciplina il riconoscimento facciale a posteriori; l'articolo 13, che disciplina l'identificazione biometrica in tempo reale nell'ambito di un procedimento penale;
considerato, con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto, che:
l'articolo 8 consente, in sintesi, l'utilizzo dell'IA per l'identificazione biometrica in tempo reale per le finalità di prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche o di una minaccia reale e attuale o reale e prevedibile di un attacco terroristico oppure per la ricerca di una persona scomparsa o di persone specifiche, vittime dei reati di sequestro di persona, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale;
detti utilizzi sono coerenti con quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento IA e sono subordinati ad un'autorizzazione del procuratore della Repubblica, concessa per un periodo non superiore a quindici giorni, prorogabile, ove permangano i presupposti, per periodi successivi di quindici giorni;
l'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento IA richiede che l'autorizzazione provenga da un'autorità giudiziaria o da un'autorità amministrativa indipendente: nelle gravi ipotesi previste dalla norma, è possibile che sia pendente un contestuale procedimento penale, e in tali casi la figura del procuratore potrebbe non rivestire carattere di terzietà, come si desume dalla giurisprudenza europea (Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza Prokuratuur del 2 marzo 2021, C-746/18 e, per l'Italia, Corte di cassazione, sentenza n. 13585 del 2025);
il medesimo articolo 8 vieta l'uso di banche dati biometriche alimentate, in tutto o in parte, mediante tecniche di «scraping non mirato» o costituite in violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ciò in coerenza con l'articolo 5 del Regolamento IA che vieta l'uso di sistemi di IA «che creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso»: si evidenzia tuttavia che l'articolo 2 dello schema di Pag. 233decreto definisce lo «scraping non mirato» come l'estrazione e la raccolta automatizzata e indiscriminata, «su larga scala», mediante l'utilizzo di un sistema di IA, di immagini facciali dalla rete internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso, allo scopo di creare o ampliare banche dati di riconoscimento facciale; l'inciso «su larga scala» introduce una specificazione non presente nel Regolamento IA e che parrebbe poter restringere, a livello nazionale, la portata del divieto posto a livello unionale, rendendolo meno cogente;
considerato altresì, con riferimento all'articolo 10 dello schema di decreto, che:
l'articolo 10 consente, a determinate condizioni, il riconoscimento facciale a posteriori, richiamando l'articolo 26, paragrafo 10, del Regolamento IA, che disciplina l'identificazione biometrica remota a posteriori nel quadro di un'indagine per la ricerca mirata di una persona sospettata o condannata per aver commesso un reato;
il Regolamento IA tratta in generale dell'identificazione biometrica, laddove la disciplina di recepimento disciplina il solo riconoscimento facciale: restano dunque prive di una disciplina specifica a livello nazionale le ipotesi riferite ai dati biometrici diversi dal volto, con conseguenti possibili incertezze circa la disciplina applicabile a dette fattispecie;
l'articolo 10 non individua l'autorità che deve autorizzare l'uso dei sistemi di IA per il riconoscimento facciale a posteriori, mentre l'articolo 26, paragrafo 10, del Regolamento IA esige una preventiva autorizzazione da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa la cui decisione è vincolante e soggetta a controllo giurisdizionale, escludendone la necessità solo quando il sistema di IA è utilizzato per l'identificazione iniziale di un potenziale sospetto sulla base di fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi al reato;
l'articolo 10, al comma 2, con previsione che non trova un riscontro puntuale nel Regolamento IA, consente, al sussistere dei presupposti, un'attività di «identificazione in modo dinamico, compresa la localizzazione»: tale espressione andrebbe chiarita nel suo esatto significato, per evitare che la sua latitudine lessicale possa prestarsi ad essere interpretata ed applicata in sensi non conformi alla pertinente disciplina unionale;
l'articolo 10, al comma 3, consente l'utilizzo di sistemi di IA per il riconoscimento facciale a posteriori in caso di accesso a luoghi o ad eventi rispetto ai quali sussistono esigenze di ordine e sicurezza pubblica: tale previsione non trova un riscontro puntuale nel Regolamento IA, ed è scollegata sia dalle ipotesi di minaccia imminente o di ricerca di persone scomparse (di cui all'articolo 8) sia dalle ipotesi di procedimento penale (di cui all'articolo 13): il citato comma 3 comporta il trattamento automatizzato dei dati biometrici estratti dalle immagini del volto di tutte le persone che accedono ai luoghi o agli eventi considerati, con memorizzazione in una base di dati di riferimento, trattamento che prescinde da qualunque collegamento individuale con un reato e investe una platea indeterminata di soggetti estranei: la sua compatibilità con il principio di minimizzazione del trattamento dei dati e con la giurisprudenza europea in materia di raccolta e conservazione generalizzate di dati richiederebbe un'autonoma verifica;
il medesimo comma 3, avendo la finalità di creare una temporanea banca dati biometrica delle persone presenti in un dato luogo o a un dato evento, appare difficilmente conciliabile con l'articolo 5 del Regolamento IA, che, come sopra visto, vieta l'uso di sistemi di IA «che creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso»;
l'articolo 10, al comma 5, richiede al titolare, ossia al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, una preventiva valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, laddove l'articolo 27 del Regolamento IA richiede una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali: benché tale obbligo sia direttamente vincolante in quanto recato dal Regolamento, appare opportunoPag. 234 esplicitarlo nella normativa nazionale, in quanto il richiamo alla sola valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (anche essa prevista da fonte unionale) potrebbe risultare equivoco in fase applicativa;
rilevato che il provvedimento, al di là delle questioni sopra descritte in premessa, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera l), si valuti l'opportunità di espungere, dalla definizione di «scraping non mirato», la specificazione «su larga scala», non presente nel Regolamento IA;
b) con riferimento all'articolo 8, si valuti l'opportunità di attribuire il potere autorizzativo a un magistrato, in linea con la giurisprudenza europea in materia di trattamento dei dati personali;
c) con riferimento all'articolo 10, si valuti l'opportunità di:
disciplinare il riconoscimento mediante tutti i dati biometrici, in coerenza con la disciplina dell'articolo 26, paragrafo 10, del Regolamento IA, e non solamente mediante il riconoscimento facciale, ciò al fine di dare un'attuazione più completa del Regolamento IA;
individuare l'autorità preposta ad autorizzare l'uso dei sistemi di IA, in coerenza con l'articolo 26, paragrafo 10, del Regolamento IA;
richiamare esplicitamente l'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA) ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento IA, per prevenire, in fase applicativa, potenziali ambiguità derivanti dal richiamo alla sola valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
chiarire, al comma 2, l'esatto significato dell'espressione «identificazione in modo dinamico, compresa la localizzazione», previsione che non trova un riscontro puntuale nel Regolamento IA, e la cui latitudine lessicale potrebbe prestarsi a letture non conformi alla pertinente disciplina unionale;
intervenire sul comma 3, volto a creare una temporanea banca dati biometrica delle persone presenti in un dato luogo o a un dato evento, al fine di ricondurlo a una maggiore aderenza sia all'articolo 5 del Regolamento IA, che vieta l'uso di sistemi di IA «che creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso», sia al principio di minimizzazione del trattamento dei dati e alla giurisprudenza europea in materia di raccolta e conservazione generalizzate di dati.
ALLEGATO 5
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, in materia di controlli sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi. Atto n. 415.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, in materia di controlli sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi (Atto del Governo n. 415);
considerato che il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 28 della legge di delegazione europea per il 2024, si inserisce nel più ampio sistema dei controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare delineato dal regolamento (UE) 2017/625, perseguendo l'obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela della salute pubblica, della salute animale e della sicurezza alimentare;
rilevato che l'atto risulta coerente con gli indirizzi perseguiti dall'Unione europea nell'ambito della Strategia Farm to Fork e risponde pienamente all'approccio One Health, riconoscendo la stretta interconnessione tra salute umana, animale e tutela dell'ambiente, anche ai fini del contrasto al fenomeno dell'antimicrobico-resistenza;
considerato che le disposizioni concernenti i controlli sugli animali e sui prodotti provenienti da Paesi terzi assumono particolare rilievo alla luce del principio di reciprocità e della salvaguardia del cosiddetto Level Playing Field (parità delle condizioni concorrenziali), garantendo che le produzioni importate rispettino standard sanitari equivalenti a quelli richiesti agli operatori dell'Unione;
tenuto conto che il testo provvede a una chiara e uniforme definizione del quadro terminologico di settore e disciplina puntualmente le competenze del Ministero della salute quale autorità centrale, le procedure di campionamento, nonché le modalità di gestione delle non conformità e l'utilizzo del sistema informatico integrato NSIS/RaDISAN;
rilevato che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 6
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. Atto n. 430.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione (Atto del Governo n. 430);
considerato che il provvedimento mira a introdurre correttivi strategici e misure di semplificazione all'assetto tributario nazionale, con l'obiettivo di armonizzare l'efficacia dei controlli, incrementare la certezza giuridica e favorire l'allineamento contabile e transfrontaliero delle imprese;
rilevato che le modifiche proposte intendono rispondere alle necessità di razionalizzazione del sistema fiscale, migliorando il dialogo preventivo con il contribuente attraverso la ridefinizione delle procedure di rettifica da parte del contribuente e il coordinamento delle discipline sull'accertamento;
avuto riguardo alle modifiche relative ad alcuni ambiti di rilievo europeo e internazionale, in particolare la fiscalità transfrontaliera della previdenza complementare (articolo 22), l'inasprimento antielusivo per le partecipazioni in territori a regime privilegiato (articolo 23) e la razionalizzazione del testo unico delle accise nei settori dell'energia e del gas (articolo 26);
preso atto che lo schema di decreto legislativo integra e perfeziona la disciplina dell'imposizione minima globale (Global Minimum Tax), allineando l'ordinamento nazionale ai più recenti standard e regimi semplificati decisi in sede OCSE/G20 (articolo 11), in linea con gli impegni internazionali dello Stato;
rilevato che le modifiche apportate in tema di fiscalità internazionale, in particolare la possibilità di portare in diminuzione le perdite fiscali della società dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) incorporate da una società italiana (articolo 10), rispondono alle esigenze di rimozione degli ostacoli alle operazioni transfrontaliere all'interno del mercato unico;
considerato che, in relazione all'efficienza operativa e digitale, lo schema prevede una maggiore fluidità nella circolazione dei flussi informativi fiscali, consentendo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di utilizzare i file delle fatture elettroniche acquisiti dall'Agenzia delle entrate per analisi dei rischi e controlli doganali (articolo 25), favorendo la cooperazione amministrativa e il contrasto alle frodi;
considerato altresì l'intervento relativo ai termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA e per la registrazione delle fatture passive (articolo 12), che estende tali facoltà a favore del contribuente, migliorando la gestione degli adempimenti in conformità con i principi di proporzionalità e neutralità dell'imposta;
valutato che il provvedimento aggiorna in modo coerente i confini del reddito d'impresa e del settore agricolo (articolo 4), introducendo al contempo norme di salvaguardia per i conferimenti e freni Pag. 237alle operazioni elusive sul riporto delle perdite e delle eccedenze ACE (articoli 7, 8 e 9), garantendo una maggiore trasparenza e concorrenza leale;
sottolineato che tutte le modifiche proposte nel decreto legislativo mirano a risolvere le problematiche interpretative emerse nella fase applicativa delle riforme e a garantire il pieno rispetto dei princìpi di buona amministrazione e uniformità di giudizio fiscale;
valutato che il presente provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 7
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni. Atto n. 431.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (Atto del Governo n. 431);
rilevato che le modifiche introdotte dal presente schema di decreto sono volte esclusivamente a colmare i residui ambiti non ancora disciplinati dalla normativa vigente, adeguando l'ordinamento interno alle prescrizioni della direttiva e introducendo, ove necessario, disposizioni di coordinamento e armonizzazione;
preso atto che non è stato ritenuto necessario introdurre modifiche in attuazione dell'articolo 15 della direttiva, il quale prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per consentire la confisca anche nei casi in cui un procedimento penale sia stato avviato ma non abbia potuto proseguire per specifiche ragioni, quali la malattia dell'indagato o dell'imputato, la fuga, il decesso ovvero la maturazione di un termine di prescrizione inferiore a quindici anni successivamente all'avvio del procedimento, in quanto l'ordinamento italiano consente in ogni caso la prosecuzione del procedimento in ipotesi di fuga dell'indagato o dell'imputato, per cui non si configura l'ipotesi considerata nella direttiva;
tenuto conto che, rispetto a quanto previsto dal considerando n. 45 della direttiva, non è stato ritenuto necessario introdurre ulteriori disposizioni di coordinamento con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di presunzione di innocenza, in quanto la giurisprudenza nazionale già richiede che il giudice accerti gli elementi costitutivi del reato anche in assenza di condanna;
rilevato che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo operano un corretto adeguamento alla direttiva (UE) 2024/1260 e non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.