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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 agosto 2026
722.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e XII)
ALLEGATO
Pag. 22

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio. Atto n. 423.

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite VIII e XII,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio (Atto n. 423);

   premesso che lo schema di decreto è adottato in attuazione della delega di cui alla legge n. 36 del 2026 (legge di delegazione europea 2025), recante, nell'Allegato A, la citata direttiva (UE) 2024/2839;

   preso atto che l'articolo 1 dello schema dispone, in attuazione dell'articolo 1 della richiamata direttiva (UE) 2024/2839, l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 94 del 2001, il quale prevede l'obbligo in capo al Ministero della salute di comunicare alla Commissione europea i metodi utilizzati per la rilevazione del trattamento con radiazioni ionizzanti degli alimenti e dei loro ingredienti, nonché i risultati dei controlli effettuati negli impianti di irradiazione nella fase di commercializzazione del prodotto;

   precisato che resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 94 del 2001, ai sensi del quale il Ministero della salute comunica alla Commissione europea il nome, l'indirizzo, il numero di riferimento dell'impianto e invia copia dell'autorizzazione, nonché di tutti i provvedimenti di sospensione, di revoca o di modifica dell'autorizzazione stessa, restando altresì fermo il sistema dei controlli sulla sicurezza e sul settore agroalimentare di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;

   considerato che l'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema abroga l'articolo 13 del decreto legislativo n. 262 del 2002, recante l'attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, tenuto conto della soppressione dell'articolo 16 di tale direttiva che prevedeva che i fabbricanti o i loro mandatari trasmettessero alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione europea una copia della dichiarazione di conformità CE per le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva;

   valutato che l'abrogazione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 262 del 2002 determina una riduzione degli oneri amministrativi;

   evidenziato che l'articolo 2, comma 1, lettera b), dello schema abroga conseguentemente il comma 9 dell'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 262 del 2002, che sanziona in via amministrativa la violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dal predetto articolo 13,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE.