ALLEGATO 1
Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. C. 2789 Governo, C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini, C. 1507 Stefani, C. 1682 Giorgianni, C. 1690 Ciocchetti e C. 2007 Zanella.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 13.
Nel capo III, dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Modifica all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, concernente i compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)
1. All'articolo 3, comma 5, della legge 3 marzo 2009, n. 18, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione dei caregiver familiari e lo stato di attuazione delle misure previste in loro favore dalla normativa vigente».
8.01. (Nuova formulazione) Gabellone.
13.017. Brambilla, Vietri, Loizzo, Patriarca, Ciancitto, Giagoni, Bagnasco, Gabellone, Matone, Benigni, Lancellotta, Pretto, Cappellacci, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, in materia di controlli sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi. Atto n. 415.
PARERE APPROVATO
La XII Commissione Affari sociali,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, in materia di controlli sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi (Atto n. 415);
rilevato che lo schema di decreto in esame è adottato in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 28 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), relativi all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei citati regolamenti dell'Unione europea che hanno modificato e integrato la disciplina già vigente in materia di controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sulla presenza di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, negli animali destinati alla produzione di alimenti e nei prodotti di origine animale;
considerato che il provvedimento in esame si inserisce in un più ampio quadro strategico delineato dalle Istituzioni europee e identificato, tra l'altro, nell'approccio One Health, che riconosce la stretta interconnessione tra salute umana, salute animale e tutela dell'ambiente;
segnalato, in particolare, che l'articolo 3 dello schema di decreto disciplina sia il Piano nazionale residui (PNR), concernente l'esecuzione dei citati controlli ufficiali, sia le attività di Extrapiano, che costituiscono controlli mirati e aggiuntivi, attivati per specifiche esigenze nazionali o locali, nell'ambito del PNR;
evidenziato inoltre che l'articolo 4 individua il Ministero della salute come l'autorità centrale competente responsabile della predisposizione, dell'organizzazione e del coordinamento del PNR e che per lo svolgimento di tali attività è previsto che il medesimo Ministero si avvalga della collaborazione di un gruppo di lavoro permanente, denominato «Gruppo residui»;
preso atto del parere espresso, sullo schema di decreto in esame, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, trasmesso alla Camera il 28 luglio 2026;
vista la valutazione favorevole sugli aspetti di propria competenza espressa dalla V Commissione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. C. 2789 Governo, C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini, C. 1507 Stefani, C. 1682 Giorgianni, C. 1690 Ciocchetti e C. 2007 Zanella.
PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE
ART. 1.
Al comma 1, dopo le parole: la presente legge aggiungere le seguenti: , in conformità ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.
*1.27. (Nuova formulazione) Zanella.
*1.28. (Nuova formulazione) Furfaro.
*1.100. Il Relatore.
ART. 2.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri nazionali uniformi per il computo del carico di assistenza settimanale e le modalità di attestazione e di rivalutazione periodica, gli indicatori di intensità e di complessità assistenziale dello stesso. Con il medesimo decreto sono individuate la documentazione necessaria ai fini dell'attestazione nei percorsi valutativi di cui alla normativa vigente, nonché le amministrazioni competenti ad indicare il carico assistenziale, che vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e sono altresì stabilite le modalità di verifica del computo dei carichi di assistenza di cui al comma 5, anche prevedendo meccanismi di silenzio assenso.
Conseguentemente, all'articolo 4:
al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, nelle more della integrazione o della rivalutazione di cui alla lettera h), secondo periodo, la durata e la continuità temporale dell'impegno di cura prestato;
al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Nel caso in cui il progetto di vita o gli altri piani di cui alla presente lettera siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge e non contengano l'individuazione del caregiver familiare e del relativo carico assistenziale, prevalente o meno, si procede alla loro integrazione entro un anno dalla suddetta data ovvero, se fissata per un termine anteriore, in occasione della prima rivalutazione prevista da ciascun progetto o piano. Sino all'integrazione di cui al secondo periodo e sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 6-bis, il carico assistenziale è riconosciuto al caregiver in ragione di quanto attestato nell'istanza, ferme restando le verifiche sugli altri requisiti.
*2.34. (Nuova formulazione) Loizzo, Vietri, Patriarca, Brambilla, Giagoni, Ciancitto, Bagnasco, Matone, Gabellone, Benigni, Pretto, Lancellotta, Cappellacci, Panizzut, Maccari, Lazzarini, Morgante, Rosso, Schifone, Montaruli.
*2.35. (Nuova formulazione) Furfaro, Girelli, Malavasi, Filippin.
*2.61. (Nuova formulazione) Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.
*2.62. (Nuova formulazione) Montaruli.
*2.63. (Nuova formulazione) Zanella.
*2.64. (Nuova formulazione) Filippin.
*4.29. (Ulteriore nuova formulazione) Furfaro, Girelli, Malavasi, Filippin.
*4.30. (Ulteriore nuova formulazione) Montaruli.
ART. 3.
Al comma 2, sopprimere il settimo periodo.
3.7. (Nuova formulazione) Ciani.
ART. 4.
Al comma 1, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2026 con le seguenti: entro il 2 gennaio 2027;
Conseguentemente:
a) all'articolo 13:
al comma 1 sostituire le parole da: , registrato nella fino alla fine del comma con le seguenti: fino a un massimo di due, registrato nella piattaforma dell'INPS di cui all'articolo 4 dal mese di gennaio dell'anno 2027, che non svolga attività lavorativa ovvero la svolga entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro, un contributo mensile, erogato con cadenza trimestrale posticipata, che non concorre alla formazione del reddito, né al calcolo ai fini della componente reddituale dell'ISEE.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il contributo ai caregiver con valori ISEE sino a 15.000 euro è determinato ogni trimestre in misura indipendente dall'ISEE. Quello ai caregiver con valori ISEE superiori a 15.000 euro e pari o inferiori a 25.000 euro è pari a quello determinato per i valori ISEE sino a 15.000 euro moltiplicato per la differenza tra 25.000 e il valore ISEE e diviso per 10.000. Al fine di consentire la determinazione dell'importo trimestrale di cui ai primi due periodi, l'INPS comunica al citato Dipartimento, entro i primi dieci giorni del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, il numero degli aventi diritto rapportati al numero di giorni per i quali è stato maturato il diritto nel trimestre di riferimento. Il contributo non è dovuto ai soggetti con ISEE di valore superiore a 15.000 euro, quando a seguito della determinazione di cui ai periodi precedenti sia pari o inferiore a 30 euro nel trimestre.
al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo decorre dalla data di presentazione dell'istanza sulla piattaforma di cui all'articolo 4 dal 1° gennaio 2027 ed è erogato dal terzo mese successivo al trimestre di riferimento.
al comma 5, sostituire le parole: 248,05 milioni di euro con le seguenti: 186,04 milioni di euro.
b) all'articolo 14:
al comma 1 premettere il seguente:
01. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 62.010.000 euro nell'anno 2027.
al comma 1, sostituire le parole: oneri derivanti dagli articoli 4, 8, comma 2, e 13 con le seguenti: oneri derivanti dagli articoli 4, 8, comma 2, e 13, nonché dal comma 01,.
*13.5. (Nuova formulazione) Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.
*13.7. (Nuova formulazione) Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin, Ciani.
*13.11. (Nuova formulazione) Cappellacci, Vietri, Loizzo, Brambilla, Bagnasco, Ciancitto, Giagoni, Benigni, Gabellone, Matone, Patriarca, Lancellotta, Pretto, Maccari,Pag. 203 Morgante, Rosso, Schifone, Montaruli.
*13.20. (Nuova formulazione) Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salva la facoltà di questi ultimi di rendere la dichiarazione di accettazione mediante eventuali apposite funzionalità della piattaforma di cui al comma 1.
Conseguentemente:
al comma 7, sostituire le parole: sentito l'INPS con le seguenti: sentiti l'INPS e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
al comma 8, sostituire le parole: un contingente di 110 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari amministrativi del Comparto Funzioni centrali con le seguenti: un contingente di 100 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari amministrativi del Comparto Funzioni centrali e di due unità di personale dirigenziale non generale da inquadrare nell'area dirigenziale del medesimo Comparto;
al comma 9, sostituire le parole: 6,40 milioni con le seguenti: 6,36 milioni;
all'articolo 13, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: pari a 248,05 milioni di euro per l'anno 2027, 251,37 milioni di euro per l'anno 2028, 251,17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 250,97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035 con le seguenti: pari a 248,09 milioni di euro per l'anno 2027, 251,41 milioni di euro per l'anno 2028, 251,21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 251,01 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.
4.51. (Nuova formulazione) Il Relatore.
ART. 12.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di rendicontazione al giudice tutelare per il caregiver familiare convivente)
1. Qualora il caregiver familiare convivente sia il tutore o l'amministratore di sostegno della persona assistita, il giudice tutelare, tenuto conto delle esigenze di tutela del patrimonio dell'assistito e della sua condizione personale, può disporre che la contabilità di cui all'articolo 380 del codice civile sia presentata in forma semplificata con l'indicazione delle entrate del beneficiario e delle spese sostenute nel suo interesse, articolate per categorie. Il giudice può chiedere chiarimenti e revocare o modificare il provvedimento adottato ai sensi del primo periodo.
2. In ogni caso, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, il caregiver familiare convivente non è tenuto a depositare i giustificativi di spesa quando dalla contabilità di cui all'articolo 380 del codice civile risulta che le spese sostenute non superano, per ciascun mese, un importo pari a quello dell'assegno sociale previsto dalla legge, riferito alla medesima mensilità. Il giudice tutelare può chiedere chiarimenti.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
12.01. (Nuova formulazione) Panizzut, Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.
ART. 15.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella materia e la possibilità Pag. 204per le medesime, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, di adottare specifiche disposizioni in materia purché compatibili con la normativa statale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
*7.51. (Nuova formulazione) Furfaro
*13.33. (Nuova formulazione) Zanella.
*13.34. (Nuova formulazione) Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.
*15.1. (Nuova formulazione) Il Relatore.
*15.2. (Nuova formulazione) Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.
*15.3. (Nuova formulazione) Gebhard, Schullian, Steger.
*15.4. (Nuova formulazione) Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.
*15.5. (Nuova formulazione) Girelli, Filippin, Malavasi, Furfaro.
*15.6. (Nuova formulazione) Boscaini.
ALLEGATO 4
Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. C. 2789 Governo, C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini, C. 1507 Stefani, C. 1682 Giorgianni, C. 1690 Ciocchetti e C. 2007 Zanella.
RIFORMULAZIONI DEGLI EMENDAMENTI 4.51 E 15.1 DEL RELATORE
ART. 4.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salva la facoltà di questi ultimi di rendere la dichiarazione di accettazione mediante eventuali apposite funzionalità della piattaforma di cui al comma 1.
Conseguentemente:
al comma 7, sostituire le parole: sentito l'INPS con le seguenti: sentiti l'INPS e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
al comma 8, sostituire le parole: un contingente di 110 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari amministrativi del Comparto Funzioni centrali con le seguenti: un contingente di 100 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari amministrativi del Comparto Funzioni centrali e di due unità di personale dirigenziale non generale da inquadrare nell'area dirigenziale del medesimo Comparto;
al comma 9, sostituire le parole: 6,40 milioni con le seguenti: 6,36 milioni;
all'articolo 13, comma 5, sostituire le parole: pari a 248,05 milioni di euro per l'anno 2027, 251,37 milioni di euro per l'anno 2028, 251,17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 250,97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035 con le seguenti: pari a 248,09 milioni di euro per l'anno 2027, 251,41 milioni di euro per l'anno 2028, 251,21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 251,01 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.
4.51. (Nuova formulazione) Il Relatore.
ART. 15.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella materia e la possibilità per le medesime, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, di adottare specifiche disposizioni in materia purché compatibili con la normativa statale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
15.1. (Nuova formulazione) Il Relatore.