ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»). Atto n. 424.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»);
preso atto delle finalità della direttiva oggetto di recepimento – denominata direttiva anti SLAPP (strategic lawsuits against public participation) –, che mira a limitare quelle azioni giudiziarie che vengono proposte allo scopo di intimidire giornalisti, attivisti, difensori dei diritti umani e altri soggetti attivi nella partecipazione pubblica e quindi paralizzare l'esercizio della libertà di espressione e di altri diritti tutelati dagli articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
ricordato che la delega per il recepimento della citata direttiva è stata conferita dall'articolo 6 della legge di delegazione europea (legge n. 36 del 2026), che detta anche principi e criteri direttivi specifici per il suo esercizio;
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame ne definisce l'oggetto;
l'articolo 2 riproduce le definizioni già contenute nella citata direttiva oggetto di recepimento;
l'articolo 3 ne delimita l'ambito di applicazione;
l'articolo 4 sancisce il principio della conservazione del diritto ad agire per il rimborso delle spese e per il risarcimento del danno da parte del convenuto;
l'articolo 5 disciplina l'intervento ad adiuvandum nel procedimento da parte di associazioni, sindacati e altri enti collettivi;
l'articolo 6 attribuisce al convenuto la facoltà di proporre istanza di rigetto anticipato delle domande;
l'articolo 7 fissa i termini per la trattazione dell'istanza;
l'articolo 8 regolamenta il procedimento da seguire nell'udienza di discussione sull'istanza di rigetto anticipato;
l'articolo 9 disciplina il procedimento cautelare;
l'articolo 10 disciplina il potere del giudice di imporre una cauzione a carico della parte attrice quale misura cautelativa;
l'articolo 11 disciplina la sospensione del procedimento principale in caso di impugnazione della sentenza pronunciata sull'istanza di rigetto anticipato;
l'articolo 12 stabilisce che le sentenze pronunciate ai sensi del Capo II sono impugnabili nei modi ordinari e rinvia alla disciplina del codice di rito dell'appello e del ricorso per cassazione;
l'articolo 13 disciplina l'ipotesi della condanna alle spese e della pubblicazione della sentenza;
l'articolo 14 disciplina la facoltà di esperire un'azione risarcitoria in favore dei Pag. 10residenti, domiciliati o aventi sede nel territorio dello Stato che siano stati destinatari di un procedimento incardinato dinanzi all'autorità di un Paese terzo da un soggetto domiciliato al di fuori dell'Unione europea;
l'articolo 15 contiene una clausola di salvaguardia di convenzioni e accordi in materia di procedimenti giudiziari avviati;
l'articolo 16 dispone che il Ministero della giustizia pubblichi, con cadenza biennale, le sentenze definitive relative ai procedimenti disciplinati dallo schema in esame, trasmettendo annualmente i relativi dati alla Commissione europea;
l'articolo 17 limita l'applicazione del decreto ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore;
l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria,
rilevato che:
a) il citato articolo 2 reca, al comma 1, lettera a), la definizione di «partecipazione pubblica» e, al comma 2, l'indicazione degli indici di «abusività» dei procedimenti giudiziari di cui al comma 1, lettera c) del medesimo articolo; al riguardo appare importante specificare meglio gli indici di definizione della «partecipazione pubblica», al fine di evitare incertezza applicativa ed eccessiva discrezionalità sull'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari della normativa; ciò è particolarmente vero in relazione all'articolo 6 dello schema, che disciplina l'istanza di rigetto anticipato, introducendo quindi un potere processuale di interruzione dell'azione risarcitoria avversaria; analogamente, anche gli indici di «abusività» meriterebbero maggiore tassatività;
b) l'articolo 13, comma 3, consente al giudice di condannare al pagamento delle spese oltre i limiti del tariffario forense, ove sussistano comprovate ragioni; tale disposizione appare tuttavia non coerente con la sistematica ordinamentale secondo cui il giudice deve rispettare i parametri di legge, apparendo altresì opportuno che la condanna alle spese legali non superi i massimi tariffari,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità – per le ragioni espresse in premessa – di specificare ulteriormente gli indici di definizione della «partecipazione pubblica» di cui al comma 1, lettera a) e gli indici di «abusività» previsti al comma 2 con riguardo ai procedimenti giudiziari di cui al comma 1, lettera c);
b) all'articolo 13, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità – per le ragioni espresse in premessa – di espungere la previsione per cui il giudice può condannare al pagamento delle spese oltre i limiti del tariffario forense, ove sussistano comprovate ragioni.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»). Atto n. 424.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
La II Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica (Atto del Governo n. 424),
premesso che:
lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 6 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069, volta a contrastare le cosiddette Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP) o Azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica;
l'Italia risulta essere tra i Paesi europei con il numero più elevato di azioni giudiziarie intimidatorie, in particolare nei confronti dei giornalisti, con una tendenza definita «preoccupante» nelle rilevazioni internazionali relative agli anni 2024 e 2025 ed è ancora classificata dal recente rapporto Media pluralism monitor 2026 come Paese a rischio alto per scarsa indipendenza editoriale, minacce legali e disinformazione;
tali preoccupazioni trovano conferma anche nel rapporto della Commissione europea sullo Stato di diritto 2026 di recente pubblicazione che in parte mette in evidenza le serie criticità che riguardano la libertà di informazione in Italia, ricordando come i dati del Centro di coordinamento del ministero dell'Interno mostrano un «aumento del 76 per cento dei casi di intimidazioni nei confronti dei giornalisti nei primi sei mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024»;
in data 15 luglio 2026, la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2026/0410 proprio per il mancato integrale recepimento della suddetta direttiva entro i termini prescritti;
considerato che:
lo schema di decreto in esame si limita a un «adattamento minimo» alla normativa eurounitaria, circoscrivendo l'applicazione delle garanzie processuali alle sole controversie in materia civile e commerciale con implicazioni transfrontaliere, secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 3 del provvedimento;
come a più riprese denunciato dal gruppo parlamentare Movimento Cinque Stelle, tale impostazione risulta del tutto residuale e insufficiente a fronte della realtà del fenomeno in Italia, dove le rilevazioni statistiche dimostrano che i casi transfrontalieri costituiscono solo il 9,4 per cento del totale, lasciando privo di protezione oltre il 90 per cento dei destinatari di azioni abusive che hanno carattere meramente interno;
l'articolo 3, comma 3, dello schema adotta una definizione di «questione transfrontaliera» basata esclusivamente sul domicilio delle parti, omettendo il riferimento Pag. 12agli «altri elementi pertinenti alla situazione» previsti invece dall'articolo 5 della direttiva, restringendo ulteriormente il perimetro di tutela;
il provvedimento esclude integralmente la materia penale e, in particolare, l'azione civile proposta nel processo penale (articolo 3, comma 2), nonostante le querele per diffamazione rappresentino in Italia lo strumento principale di intimidazione legale, con l'80 per cento dei procedimenti che si concludono con archiviazioni o assoluzioni;
inoltre, lo schema di decreto ignora la necessità di un coordinamento sistemico con la geografia giudiziaria e la distribuzione territoriale degli uffici, trascurando che l'efficacia delle garanzie processuali è intrinsecamente legata al valore della «giustizia di prossimità»;
la scelta di non estendere le tutele ai casi nazionali appare particolarmente critica alla luce del progressivo allontanamento della giustizia dai cittadini causato dalla soppressione di presidi di legalità territoriali, che espone i soggetti più vulnerabili e le comunità locali a maggiori costi di difesa e a un isolamento istituzionale che favorisce l'abuso dello strumento giudiziario;
tale scelta contravviene altresì alle esplicite indicazioni della Raccomandazione (UE) 2022/758 e della Raccomandazione CM/Rec(2024)2 del Consiglio d'Europa, che esortano gli Stati membri a prevedere garanzie analoghe per i casi domestici al fine di evitare disparità di trattamento e fenomeni di elusione;
inoltre, si porrebbe in antitesi con l'articolo 3 della Direttiva che sostiene che «gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli per proteggere le persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi»;
rilevato altresì che:
l'articolo 2 del provvedimento introduce definizioni restrittive rispetto al testo unionale, in particolare riguardo alla nozione di «questione di interesse pubblico», limitata a quelle riguardanti «figure di rilievo pubblico» (articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), rischiando di escludere vertenze locali o riguardanti soggetti meno noti ma attivi su temi di interesse collettivo;
lo schema di decreto introduce un termine decadenziale per l'istanza di rigetto anticipato palesemente difforme e incompatibile con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2024/1069; laddove il testo unionale stabilisce che il convenuto possa proporre tale istanza «il prima possibile nel corso del procedimento», l'articolo 6 del provvedimento in esame ne limita rigidamente la proponibilità al solo momento della costituzione in giudizio, con la conseguenza di privare di protezione tutti i casi in cui la natura intimidatoria o temeraria della lite divenga riconoscibile solo in un momento successivo e traducendosi, di fatto, in un recepimento che tradisce la lettera e la stessa finalità della normativa unionale volta a garantire rimedi rapidi ed efficaci;
l'articolo 13, commi 2 e 3, àncora il rimborso delle spese di rappresentanza legale ai limiti del tariffario forense, ammettendone il superamento solo per «comprovate ragioni», laddove l'articolo 14 della direttiva prescrive il rimborso integrale delle spese sostenute, con il solo limite dell'eccessività;
le misure di «trattamento accelerato» delle istanze di rigetto appaiono meramente formali e destinate a rimanere inattuate a causa della cronica carenza di personale amministrativo e di magistratura, nonché dell'assenza di investimenti straordinari nel capitale umano necessari per sostenere i carichi di lavoro degli uffici giudiziari;
la norma transitoria di cui all'articolo 17 esclude poi l'applicabilità delle nuove garanzie ai procedimenti già pendenti, impedendo l'immediata operatività di rimedi processuali volti a neutralizzare effetti intimidatori (chilling effect) ancora in corso;
Pag. 13l'impostazione «a costo zero» del provvedimento (articolo 18) impedisce la creazione di quel sistema di sostegno integrato (assistenza legale, psicologica e punti di contatto nazionali) auspicato dalle raccomandazioni europee, rischiando di configurare una «giustizia a due velocità» basata sulla capacità economica delle parti;
inoltre, il testo non recepisce espressamente l'articolo 16 della direttiva relativo al diniego di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze emesse in Paesi terzi all'esito di procedimenti manifestamente infondati o abusivi, affidando la tutela ai criteri generali del diritto internazionale privato che non garantiscono il medesimo livello di protezione specifico;
ritenuto che:
l'impianto complessivo dello schema di decreto legislativo configura un «sistema a doppio binario» che garantisce protezione solo a una minoranza di soggetti, lasciando la maggior parte dei giornalisti e attivisti italiani esposti a costi e rischi derivanti da azioni vessatorie nazionali;
in conclusione, la mancata previsione di un quadro organico di contrasto alle SLAPP, che includa le cause domestiche e le querele temerarie e l'assenza di clausole di salvaguardia per l'integrità territoriale degli assetti giudiziari rendono il recepimento meramente formale e incapace di produrre effetti concreti sulla tutela della libertà di espressione e della partecipazione democratica garantite dall'articolo 21 della Costituzione, oltre ad esporre l'Italia alla perduranza della procedura di infrazione già avviata a carico del nostro Paese in ragione del mancato integrale recepimento della normativa eurounitaria di cui in premessa,
esprime
PARERE CONTRARIO.
Cafiero De Raho, Ascari,
D'Orso, Giuliano.
ALLEGATO 3
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»). Atto n. 424.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO
La II Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»), trasmesso alla Presidenza delle Camere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 marzo 2026, n. 36 (A.G. 424),
premesso che:
il provvedimento dà attuazione alla legge 17 marzo 2026, n. 36, legge di delegazione europea 2025, recependo la direttiva (UE) 2024/1069 in materia di protezione delle persone coinvolte nella partecipazione pubblica dalle azioni legali strategiche tese a bloccarla (SLAPP);
lo scorso 15 luglio 2026 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2026/0410 per il mancato recepimento della direttiva entro il termine del 7 maggio 2026;
la Relazione sullo Stato di diritto 2026 della Commissione europea evidenzia la particolare incidenza del fenomeno delle SLAPP in Italia e sollecita l'adozione di un quadro normativo efficace e privo di lacune applicative;
il monitoraggio sulle SLAPP, nell'Unione Europea, viene condotto dalla CASE, Coalition Against Slapps in Europe. Secondo il rapporto di CASE l'Italia figura tra i paesi Europei con il più alto numerosi di segnalazioni SLAPP indirizzate contro i giornalisti. Al riguardo, si evidenzia come secondo uno studio dell'Osservatorio Ossigeno per l'Informazione eseguito su dati del Ministero della Giustizia, l'80 per cento delle querele per diffamazione contro i giornalisti e delle richieste di risarcimento danni in sede civile per «danno di immagine o reputazionale» si concluda con una archiviazione in fase preliminare oppure con assoluzione;
le azioni SLAPP costituiscono un utilizzo abusivo del processo volto a comprimere l'esercizio della libertà di espressione, della partecipazione pubblica e del diritto di difesa, garantiti dagli articoli 21 e 24 della Costituzione,
rilevato che:
gli articoli 1 e 3 limitano l'applicazione delle garanzie previste dal decreto alle controversie civili e commerciali con implicazioni transfrontaliere, determinando una tutela differenziata rispetto alle controversie esclusivamente interne, pur rappresentando queste ultime la quasi totalità delle azioni SLAPP nel contesto nazionale;
l'articolo 3, comma 3, definisce le controversie prive di implicazioni transfrontaliere in termini più restrittivi rispetto all'articolo 5 della direttiva, con il rischio di escludere dall'ambito di applicazione fattispecie che presentano rilevanti elementi di internazionalità;
l'articolo 2 restringe il perimetro delle persone e delle questioni di interesse Pag. 15pubblico protette dalla direttiva, omettendo altresì il riferimento ai processi democratici, al contrasto della disinformazione e ai valori dello Stato di diritto richiamati dal diritto dell'Unione;
alcune definizioni contenute nell'articolo 2 non riproducono fedelmente la terminologia della direttiva, con possibili effetti restrittivi nell'individuazione delle azioni abusive;
l'articolo 7 non recepisce espressamente la disciplina dell'onere della prova prevista dall'articolo 12 della direttiva nell'ambito del procedimento di rigetto anticipato;
gli articoli 10 e 13 disciplinano la cauzione, il rimborso delle spese e le misure sanzionatorie in modo non pienamente conforme alla direttiva, limitando l'effettività delle garanzie riconosciute alla parte convenuta;
in materia di procedimenti provenienti da Paesi terzi, lo schema di decreto non recepisce l'obbligo previsto dall'articolo 16 della direttiva di negare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni manifestamente abusive;
la disciplina transitoria esclude l'applicazione delle nuove garanzie ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto;
l'articolo 14 della direttiva prescrive, in primo luogo, la condanna dell'attore che ha avviato un procedimento giudiziario abusivo al pagamento di tutte le spese di giudizio previste dall'ordinamento nazionale e l'articolo 15 prevede che gli Stati membri siano tenuti a stabilire sanzioni effettive, proporzionate e nei confronti di colui che ha avviato il procedimento,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) si eserciti la facoltà prevista dall'articolo 3 della Direttiva (UE) 2024/1069 – in coerenza con la Raccomandazione (UE) 2022/758 e la Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2024)2 – estendendo formalmente le garanzie e i rimedi procedurali previsti dal presente decreto a tutte le controversie civili nazionali aventi ad oggetto atti di partecipazione pubblica, per evitare discriminazioni e ingiustificate disparità di trattamento;
2) si modifichi l'articolo 3, comma 3 dello schema in esame inserendo la condizione negativa cumulativa completa prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2024/1069, precisando che una controversia è priva di implicazioni transfrontaliere unicamente qualora, oltre al domicilio in Italia di entrambe le parti, tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano situati unicamente in Italia;
3) si sostituisca all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), l'espressione «figura di rilievo pubblico» con «figura pubblica nel settore pubblico o privato» e si integri il catalogo dell'interesse pubblico includendovi espressamente la tutela dei processi democratici e il contrasto alla disinformazione; si svincoli la protezione delle denunce di corruzione o frode dal presupposto della pendenza di un procedimento istituzionale;
4) si integri l'articolo 2 con l'espresso richiamo ai valori dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea (TUE);
5) all'articolo 2, comma 2, si riformulino le lettere a) e c) ripristinando la dizione comunitaria, facendo riferimento alla «natura» sproporzionata della domanda, o di una sua parte, anziché alla sola «misura», e sostituendo l'espressione «casi connessi» con «casi simili o paralleli»;
6) all'articolo 7, e correlato articolo 8, si inserisca un'esplicita disposizione che attribuisca espressamente in capo all'attore/ricorrente l'onere di provare la fondatezza e la non manifesta infondatezza della propria domanda e la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della pretesa a seguito della proposizione dell'istanza di rigetto anticipato; si definiscano, Pag. 16inoltre, sanzioni efficaci e proporzionate per scoraggiare gli autori seriali di azioni temerarie;
7) si riformuli l'articolo 10 svincolando la richiesta di cauzione a garanzia delle spese di giudizio dalla previa o contestuale proposizione dell'istanza di rigetto anticipato, garantendone la natura di strumento cautelare e procedurale autonomo;
8) si riformuli l'articolo 13 introducendo una netta demarcazione tra spese e sanzioni, ad esempio sancendo il diritto della parte convenuta al rimborso integrale delle spese legali ed effettivamente sostenute, superando il vincolo dei parametri tariffari e riservando al giudice il solo potere di ridurre o escludere le spese manifestamente eccessive;
9) si prevedano misure sanzionatorie o risarcitorie autonome, effettive e dissuasive a carico dell'attore in mala fede (ai sensi dell'art. 15 della Direttiva), distinte dal rimborso delle spese processuali, affiancandovi la pubblicazione della sentenza a tutela dell'immagine del convenuto;
10) in attuazione dell'obbligo vincolante stabilito dall'articolo 16 della Direttiva, si introduca una specifica norma di adeguamento che sancisca espressamente il diniego di riconoscimento e di esecuzione nell'ordinamento italiano delle decisioni giurisdizionali pronunciate in Paesi terzi (extra-UE) nell'ambito di procedimenti manifestamente infondati o abusivi contro la partecipazione pubblica, riallineando il contenuto precettivo del Capo dedicato ai Paesi terzi con la sua intitolazione;
11) si modifichi la norma transitoria di cui all'articolo 17 stabilendo l'applicabilità delle nuove garanzie processuali anche ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, limitatamente agli atti e alle fasi processuali da compiersi successivamente a tale data.
Gianassi, Serracchiani, Di Biase,
Lacarra, Scarpa.
ALLEGATO 4
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni. Atto n. 431.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (Atto n. 431);
ricordato che la direttiva oggetto di recepimento è contenuta nell'Allegato A della legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91), dunque tra le direttive per le quali l'articolo 1, comma 1, della citata legge conferisce una delega al Governo per il suo recepimento senza dettare specifici principi e criteri direttivi;
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame ne definisce l'oggetto;
l'articolo 2 novella l'articolo 240-bis del codice penale (Confisca in casi particolari), introduce due nuovi articoli del codice penale – recanti due tipologie di confisca, rispettivamente la confisca per equivalente dei beni strumentali in casi particolari (nuovo articolo 240-ter del codice penale) e la confisca dei beni nei confronti dei terzi in casi particolari (nuovo articolo 240-quater del codice penale) – e, infine, integra gli articoli 416 e 416-bis, in materia di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso anche straniere e gli articoli 600-septies e 648-quater riguardanti la confisca legata a determinate tipologie di reati;
l'articolo 3 novella gli articoli 371-bis, comma 1, e 430 del codice di procedura penale, riguardanti l'attività del procuratore nazionale antimafia e del pubblico ministero nelle attività di ricerca dei beni da confiscare e inserisce il nuovo articolo 536-bis nel medesimo codice di rito, in materia di confisca per equivalente;
l'articolo 4 effettua un mero coordinamento normativo;
l'articolo 5 inserisce nel codice civile il nuovo articolo 2635-quater, rubricato «Disposizioni patrimoniali»;
l'articolo 6 modifica l'articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti, estendendo la confisca obbligatoria alle «altre cose» strumentali impiegate per la commissione di taluni delitti previsti dal medesimo testo unico;
l'articolo 8 modifica il Testo unico ambientale, con l'obiettivo di potenziare gli strumenti di aggressione patrimoniale per i reati in materia di rifiuti caratterizzati da maggiore gravità e disvalore sociale;
l'articolo 9 interviene sul Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, introducendo il nuovo articolo 24-bis, rubricato «Correlazione temporale della confisca»;
l'articolo 10 introduce, nel Testo unico delle spese di giustizia, il nuovo articolo 151-bis, rubricato «Vendita prima della confisca», che può essere disposta dal giudice qualora i beni non possano essere custoditi senza pericolo di deterioramento ovvero qualora la loro conservazione determini rilevanti diseconomie;
l'articolo 11 introduce anche nel citato codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione l'omologo istituto della vendita pre-confisca nell'ambito del procedimento di prevenzione patrimoniale;
l'articolo 12 reca modifiche all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamentoPag. 18 e transitorie del codice di procedura civile, con riguardo al sequestro preventivo avente ad oggetto strumenti finanziari digitali;
l'articolo 13 inserisce le cripto-attività nel catalogo dei beni suscettibili di confluire nel Fondo Unico Giustizia ai fini dell'esecuzione del sequestro;
l'articolo 14, comma 1, istituisce presso il Fondo unico giustizia un servizio per la gestione del portafoglio delle cripto-attività sottoposte a sequestro, mentre il comma 2 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio, di natura non regolamentare, la definizione delle specifiche disposizioni tecniche, opportunamente prevedendo il coinvolgimento dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, in ragione delle specifiche competenze tecniche;
l'articolo 15 pone a carico del Ministero della giustizia l'obbligo di trasmettere ogni anno alla Commissione europea i dati statistici in materia di sequestri e confische, in attuazione dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2024/1260
l'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 5
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni. Atto n. 431.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO
La II Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni, A.G 431;
premesso che:
lo schema di decreto legislativo tende a dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2024/1260 che si colloca nel più ampio quadro dell'azione dell'Unione europea «volta ad affrontare le gravi minacce poste dalla criminalità organizzata e da reati gravi, mediante il rafforzamento degli strumenti di aggressione patrimoniale che consentano di reperire, identificare, congelare, confiscare e gestire in modo efficace i beni strumentali e i proventi di reati o i beni derivanti da attività criminali, in modo da dissuadere i consociati dal commettere reati, nella logica che “il crimine non paghi”». Il testo all'esame della Commissione inquadra le confische in un «procedimento in materia penale» che assume un rilievo fondamentale ai fini della operatività del Regolamento (UE) 2018/1805 del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca;
in merito allo schema di decreto legislativo diversi sono i punti condivisibili, tra i quali si evidenzia:
l'espresso riconoscimento della previsione da parte dell'ordinamento italiano di forme di confisca in gran parte in linea (e anticipatorie) della direttiva, tutte di natura recuperatoria ad eccezione della confisca per equivalente, dovendo colmarsi solo alcuni spazi residui. È noto che il sistema italiano delle confische viene avviato con la legge n. 646/1982, approvata dopo le uccisioni da parte della mafia dell'Onorevole Pio La Torre e del Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, proseguito con la confisca allargata o estesa con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni apportate a seguito delle uccisioni dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è stato poi perfezionato con l'introduzione della confisca per equivalente (dal 1996) e con la confisca senza condanna;
il riferimento all'attuazione della direttiva «alla luce della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo»;
la modifica all'articolo 240-bis, con inserimento di un terzo comma per cui «Il giudice dispone la confisca quando accerta la correlazione temporale tra l'epoca di acquisizione dei beni e quella di svolgimento di attività delittuosa.». Trattasi di mero recepimento della giurisprudenza della Corte di cassazione che, come esposto nella Relazione illustrativa, da anni fa riferimento alla «ragionevolezza temporale»: «Con l'introduzione del nuovo comma dell'articolo 240-bis del codice penale, si eleva a regola legislativa espressa l'elaborazione giurisprudenziale consolidata che, da tempo, ha affermato la necessità che il patrimonio confiscato sia riconducibile al periodo di manifestazione della capacità criminale del soggetto, escludendo la possibilità di ablazioni indiscriminate riferite a beni acquisiti Pag. 20in epoca significativamente anteriore ai reati presupposto» (sentenza n. 33 della Corte costituzionale e di plurime sentenze della Corte di cassazione (SU 27421/2021, Sez. II 5936/2026, Sez. I n. 17039/2026);
l'intervento limitato in materia di confisca di prevenzione, con l'inserimento dell'articolo 24-bis («Correlazione temporale della confisca») al decreto legislativo 6 settembre 2012, n. 159, cosiddetto Codice Antimafia che recepisce una giurisprudenza ormai risalente;
nella Relazione si leggono, con numerosi rinvii alla giurisprudenza consolidata, le ragioni per cui non si è ritenuto di intervenire sulle categorie di pericolosità, sull'onere della prova e su altri temi legati alla confisca di prevenzione riconducibile al dettato dell'articolo 16 della direttiva;
tuttavia, andrebbero comunque apportati alcuni interventi mirati, in buona parte imposti dalla direttiva,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) si riveda la nuova forme di confisca, opportunamente introdotte all'articolo. 240-ter del codice penale con una disciplina di più agevole applicazione. Va normata, in linea generale, la «confisca per equivalente dei beni strumentali», evitando l'elencazione di alcuni (gravi reati), individuando il presupposto con un richiamo ai «delitti punibili con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a quattro anni». Tale ampio riferimento è richiamato più volte dalla direttiva a diversi fini ed è esplicitato nel Considerando 32 che individua «reati che raggiungono una certa soglia di gravità». Come noto la direttiva impone l'adozione di «norma minime» e val la pena, dunque, dare coerenza in tal senso all'ordinamento interno;
2) si inserisca all'articolo 240-ter del codice di procedura penale non la sola confisca per equivalente degli strumenti del reato (come previsto attualmente e solo per alcuni reati), ma anche dei proventi del reato (ovvero del prezzo, profitto o prodotto), come imposto dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva. Come noto, infatti, la direttiva 2024/1260 all'articolo 1, n. 1 prevede una nozione di «provento» ampia, che corrisponde a quella di prezzo, profitto o prodotto dell'ordinamento nazionale prevedendo che: «Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni seguenti: 1) “provento”: ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile»;
3) si preveda, anziché l'elencazione di alcuni reati, il richiamo ai «delitti punibili con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a quattro anni»;
4) si modifichi l'articolo 240-quater del codice penale nella formulazione proposta dallo schema di decreto al fine di non limitare l'operatività dell'articolo 13 della direttiva, secondo cui occorre accertare che i terzi interessati «sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione aveva lo scopo di evitare la confisca.», laddove la disposizione proposta richiede, invece, l'accertamento che il terzo «al momento del trasferimento, conosceva le finalità perseguite dall'imputato.». L'attuale riferimento alla «consapevolezza» e, dunque, alla mala fede del terzo, rischia di creare problemi di coordinamento e di disparità di trattamento con la giurisprudenza nazionale che, in tema di confisca – diretta, allargata e per equivalente, oltre che di prevenzione – ravvisa «la disponibilità indiretta dell'indagato/imputato» sulla base di più ampi presupposti;
5) alla luce della previsione della confisca in assenza di condanna dall'articolo 578-bis del codice di procedura penale, con un ambito più ristretto rispetto all'articolo 15 della direttiva – e che peraltro, in caso di improcedibilità dell'azione penale, l'articolo 578-ter del codice di procedura penalePag. 21 esclude che il processo penale prosegua ai fini della confisca, demandando una possibile valutazione della confisca di prevenzione, perciò al di fuori del procedimento penale in distonia con l'articolo 15 della direttiva – si provveda a recepire anche l'articolo 15 della direttiva «Confisca non basata sulla condanna». Il legislatore dell'Unione europea prevede, come norma minima, una confisca penale che prescinda dalla condanna, disposta nell'ambito del procedimento penale «nei casi in cui un procedimento penale sia stato avviato ma non sia stato possibile farlo proseguire a causa di una o più delle circostanze seguenti:
a) malattia dell'indagato o imputato;
b) fuga dell'indagato o imputato;
c) decesso dell'indagato o imputato;
d) i termini di prescrizione per il reato in questione stabiliti dal diritto nazionale sono inferiori a 15 anni e sono scaduti dopo l'avvio del procedimento penale».
Gianassi, Serracchiani, Di Biase,
Lacarra, Scarpa.
ALLEGATO 6
DL 127/2026: Misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. C. 3043 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. In considerazione delle straordinarie esigenze organizzative connesse all'evento di cui al presente decreto, l'efficacia del divieto di permanenza oltre il termine massimo nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa, relativamente ai magistrati in servizio presso il Tribunale di Bolzano e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, fino al 31 dicembre 2027.
1.1. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per garantire la continuità dei servizi giudiziari presso gli uffici giudiziari di Bolzano)
1. Al fine di assicurare la continuità dell'esercizio della funzione giurisdizionale e dello svolgimento dei servizi amministrativi presso gli uffici giudiziari di Bolzano a seguito del crollo parziale dell'immobile in cui hanno sede i medesimi uffici nonché la piena ripresa dell'attività giudiziaria alla scadenza del periodo di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2026 per il ripristino delle infrastrutture di rete e di sicurezza informatica, l'acquisizione di postazioni di lavoro fisiche e virtuali, l'installazione di sistemi di multivideoconferenza, i servizi professionali specialistici e l'allestimento tecnologico delle sedi temporanee.
2. In ragione della situazione di eccezionale urgenza, il Ministero della giustizia può procedere all'acquisizione dei beni e dei servizi occorrenti per le finalità di cui al comma 1 mediante le procedure in caso di somma urgenza previste dall'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche in relazione agli interventi avviati a decorrere dal 16 luglio 2026.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.01. Il Relatore.
ALLEGATO 7
DL 127/2026: Misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. C. 3043 Governo.
CORREZIONI DI FORMA APPROVATE
All'articolo 1:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «e dei procedimenti esecutivi,» sono inserite le seguenti: «i termini»;
al comma 3:
alla lettera a), dopo le parole: «con decreto non impugnabile» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera b), le parole: «nei procedimenti» sono sostituite dalla seguente: «procedimenti»;
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «del comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».