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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 dicembre 2022
25.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 9

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 dicembre 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.40.

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
C. 664 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di prorogaPag. 10 della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia.
  Evidenzia che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, che prevede un differimento di termini per l'esercizio di deleghe legislative, non formula osservazioni, considerato che alle norme oggetto di novella da parte della disposizione in esame non sono associati effetti finanziari scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica e che le stesse sono altresì assistite da vincolo di neutralità finanziaria.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 1, che prevede una proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO VJTF, non formula osservazioni alla luce dei dati e degli elementi risultanti dalla relazione tecnica e delle valutazioni integrative, fornite durante l'esame al Senato, riguardo alla neutralità finanziaria della disposizione. In particolare, evidenzia che la proroga della missione NATO VJTF dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che gli oneri ad essa collegati, la cui copertura è assicurata dall'autorizzazione di spesa di euro 86.129.645 per il 2022 disposta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2022, risultano assorbiti dalle minori esigenze finanziarie generate a seguito della rimodulazione temporale delle unità di personale da impiegare in teatro operativo per l'intero periodo (1° aprile 2022–31 dicembre 2022).
  Segnala che dal raffronto delle Tabelle fornite dalla relazione tecnica con gli analoghi prospetti relativi al decreto-legge n. 14 del 2022 emerge che, rispetto al contingente inizialmente stimato di 1.063 unità di personale dell'Esercito, al netto degli assetti navali e del relativo personale della Marina, pari a 215 unità, soltanto 645 unità sono state e continueranno ad essere impiegate per l'intero periodo, mentre le restanti 418 unità sono state impiegate solo per 41 giorni con corrispondenti risparmi nella spesa inizialmente stimata. Prende atto, altresì, di quanto riferito al Senato in merito al fatto che gli assetti navali non sono stati coinvolti nella proroga al 31 dicembre. Tanto premesso, prende atto del fatto che, in base ai dati di quantificazione riportati dalla relazione tecnica, la prosecuzione di impiego delle 645 unità in ragione della proroga disposta dal 1° ottobre al 31 dicembre risulterebbe realizzabile nell'ambito dello stanziamento originariamente disposto. Su tale presupposto non formula osservazioni.
  Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 1-bis, che prevede l'integrazione dei settori di spesa nei contratti relativi alle missioni internazionali, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1-ter, in materia di acquisizioni di beni e cessioni a titolo gratuito nell'ambito delle attività di politica militare, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, che autorizza una procedura operante nei limiti delle risorse assegnate.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 1-quater, che reca norme relative ai maestri direttori delle bande musicali della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare la neutralità finanziaria delle norme, con specifico riguardo alla compensatività degli oneri recati dalle stesse, che estendono l'attività in servizio dei direttori delle bande musicali della Polizia di Stato e della Guardia di finanza oltre i limiti d'età previsti dalla vigente normativa, a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali dei rispetti Corpi disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che i commi 2 e 5 dell'articoloPag. 11 1-quater, provvedono agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni in materia di trattenimento in servizio – rispettivamente – dei maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali delle due predette amministrazioni disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, rileva che la disposizione, da un punto di vista meramente formale, come già segnalato in precedenti occasioni in relazione a norme di analogo tenore, non appare formulata in modo pienamente appropriato, giacché contiene il riferimento agli «oneri finanziari», in relazione all'attuazione di disposizioni cui si provvede a valere su risorse disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2, che reca una proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, non formula osservazioni, considerato che la quantificazione dell'onere recata dalle norme è per il 2022 in linea con la stima che è possibile ricavare utilizzando i dati della relazione tecnica, mentre quella del 2023 prevede una spesa addirittura superiore a quella che si determina utilizzando i medesimi dati. Non ha osservazioni da formulare per quanto concerne la copertura disposta dalle norme in misura dell'onere quantificato in quanto tale riduzione dell'onere si giustifica a causa degli importi che si prevede di incassare a titolo di imposte e contributi sulle retribuzioni erogate (cosiddetti effetti riflessi o indotti). Parimenti non ha osservazioni da formulare con riferimento alle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato che appaiono avere carattere ordinamentale.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dalla proroga di sei mesi dei contratti di lavoro flessibile di cui si avvale l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), quantificati nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 per l'anno 2023, mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione della medesima Agenzia, come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale.
  Segnala invece che il secondo periodo del citato comma 2 dell'articolo 2 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle predette disposizioni di proroga – pari a euro 132.200 per l'anno 2022 e a euro 297.500 per l'anno 2023 – mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, relativo al bilancio triennale 2022-2024, di competenza del Ministero della salute.
  Al riguardo, per quanto riguarda l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, prende atto di quanto chiarito dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato in ordine al fatto che il predetto utilizzo – limitatamente alla quota parte impiegata a copertura degli oneri derivanti dalla citata proroga semestrale – non pregiudica in alcun modo le altre iniziative programmate dall'Agenzia.
  Per quanto riguarda invece la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, che reca una proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, con riferimento alle norme recate dalla formulazione originaria dell'articolo non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni.
  Con riferimento alle norme introdotte dal Senato e che prevedono la soppressione della Commissione consultiva tecnico-scientifica – composta da 10 membri – e del Comitato prezzi e rimborso – composta da 8 membri – nonché l'istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco, prende atto dell'inserimento della clausola di invarianza recata dal comma 1-quinquies e che il numero dei componenti degli organismi soppressi è superiore a quello della Commissione di futura istituzione.Pag. 12 Non formula quindi osservazioni, nel presupposto, sul quale ritiene comunque necessaria una conferma, della compensatività fra gli oneri associati alle soppressioni e quelli associabili all'istituzione degli organi.

  Il sottosegretario di Stato Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che, con riferimento all'articolo 1-quater, che dispone l'estensione della permanenza in servizio dei direttori delle bande musicali della Polizia di Stato e della Guardia di finanza oltre i limiti d'età previsti dalla vigente normativa, ai relativi oneri si provvederà a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali ordinarie delle Amministrazioni interessate e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riguardo alle disposizioni dell'articolo 3, inserite nel corso dell'esame presso il Senato, che prevedono la soppressione della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso e l'attribuzione delle relative funzioni alla Commissione scientifica ed economica del farmaco, istituita ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 3, fa presente che tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che il numero dei componenti degli organismi soppressi è superiore a quello della Commissione di futura istituzione.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato il disegno di legge C. 664 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2022, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, nonché dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità n. 196 del 2009, da cui si evince che:

    con riferimento all'articolo 1-quater, che dispone l'estensione della permanenza in servizio dei direttori delle bande musicali della Polizia di Stato e della Guardia di finanza oltre i limiti d'età previsti dalla vigente normativa, ai relativi oneri si provvederà a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali ordinarie delle Amministrazioni interessate e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    le disposizioni dell'articolo 3, inserite nel corso dell'esame presso il Senato, che prevedono la soppressione della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso e l'attribuzione delle relative funzioni alla Commissione scientifica ed economica del farmaco, istituita ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 3, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che il numero dei componenti degli organismi soppressi è superiore a quello della Commissione di futura istituzione,

   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario di Stato Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Daniela TORTO (M5S) dichiara che il gruppo del MoVimento 5 Stelle si asterrà nella votazione della proposta di parere del relatore.

Pag. 13

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Furfaro 3.6, che prevede che la neo costituenda Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) sia composta da 16 componenti, anziché da 10 componenti, come indicato nel testo trasmesso dal Senato, stabilendo altresì che, con decreto del Ministro della salute, siano disciplinate le funzioni del direttore generale dell'AIFA, figura di cui invece il testo licenziato dal Senato prevede la soppressione. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento. Infatti, per quanto il numero dei componenti della Commissione di futura istituzione sarebbe complessivamente inferiore a quello dei due attuali organismi di cui si propone la soppressione ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, pari a 20 unità, non risulta tuttavia stabilito il compenso spettante ai componenti del nuovo organismo. Per quanto concerne, invece, la figura del direttore generale dell'AIFA, si rammenta che essa è già prevista a legislazione vigente. Si osserva, infine, che il successivo comma 1-quinquies reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dello stesso articolo 3;

   Furfaro 3.7, che prevede che la neo costituenda Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) sia composta da 16 componenti, anziché da 10 componenti, come indicato nel testo trasmesso dal Senato. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento. Infatti, per quanto il numero dei componenti della Commissione di futura istituzione sarebbe complessivamente inferiore a quello dei due attuali organismi di cui si propone la soppressione ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, pari a 20 unità, non risulta tuttavia stabilito il compenso spettante ai componenti del nuovo organismo. In tale quadro, si rammenta che il successivo comma 1-quinquies reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dello stesso articolo 3;

   Di Lauro 3.03, che è volta, tra l'altro, ad attribuire all'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, la funzione di individuare i criteri per la formazione e l'aggiornamento almeno annuale dell'elenco recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Sportiello 3.05, che è volta a prevedere che gli importi delle sanzioni irrogate per la violazione di alcune disposizioni concernenti il commercio dei medicinali per uso umano siano acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame.

  Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario di Stato Federico FRENI, nell'evidenziare che, in mancanza Pag. 14di una relazione tecnica del Ministero della salute che illustri le conseguenze finanziarie delle proposte emendative esaminate, non è possibile escludere l'insorgenza di nuovi oneri per la finanza pubblica, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.6 e 3.7 e sugli articoli aggiuntivi 3.03 e 3.05, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il sottosegretario di Stato Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 13 dicembre 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Atto n. 3.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 novembre 2022.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, fa presente che l'esame del provvedimento era stato rinviato poiché non risultavano ancora pervenuti l'intesa in sede di Conferenza unificata e il parere dell'ARERA.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto n. 3);

   rilevato che il provvedimento prevede una complessiva revisione della normativa che regola l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica da parte degli enti territoriali, con disposizioni di carattere ordinamentale e procedimentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel rilevare che nello schema di decreto legislativo sono presenti due incongruenze rispetto ai principi e criteri direttivi delega, evidenzia che l'articolo 17, comma 2, prevede che gli enti locali adottino la deliberazione del servizio di affidamento in house sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, sulla base del presupposto che quest'ultima modalità di gestione dei servizi di interesse economicoPag. 15 generale sia quella preferibile in via ordinaria.
  Al riguardo chiede che il parere sia modificato in modo da rispettare i principi delineati dall'articolo 8, comma 2, lettera g), della legge 5 agosto 2022, n. 118, la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, ai sensi del quale, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, è necessaria una motivazione qualificata da parte dell'ente locale per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione.
  In secondo luogo chiede che sia soppresso il comma 3 dell'articolo 17, nel quale è previsto che il contratto di servizio sia stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali, laddove la legge delega prevede che i due atti siano contestuali.
  Sulla base delle considerazioni svolte, quindi, a nome del gruppo del Partito Democratico, presenta un parere alternativo a quello del relatore (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Federico FRENI, pur rilevando la rilevanza delle considerazioni esposte dall'onorevole Guerra, esprime parere contrario sulla proposta da quest'ultima formulata per ragioni di metodo, dal momento che l'esame della Commissione Bilancio ai fini dell'espressione del parere riguarda i profili finanziari e non anche il merito del provvedimento.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) osserva che, se i profili di incostituzionalità per eccesso di delega rilevati dall'onorevole Guerra fossero fondati, ne potrebbero derivare costi per affrontare eventuali impugnazioni del decreto legislativo.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) sottolinea che le criticità evidenziate dalla deputata Guerra rappresentano osservazioni di merito sul contenuto dello schema di decreto che non possono essere esaminate in questa sede, ma sono di competenza della Commissione Affari costituzionali.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nell'associarsi alle considerazioni della collega Guerra, fa notare che le osservazioni da quest'ultima ribadite non sono meramente formali, giacché un eventuale eccesso di delega potrebbe determinare potenzialmente conseguenze finanziarie.

  Marco GRIMALDI (AVS) chiede chiarimenti sulla procedura da seguire per l'approvazione dei pareri in Commissione, ossia se sia possibile votare modifiche alla proposta di parere del relatore, che contengano osservazioni o rilievi, oppure se, una volta approvato il parere del relatore, siano automaticamente rigettate le proposte di modifica.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in risposta al deputato Grimaldi, afferma che è sempre in facoltà dei membri della Commissione presentare proposte di parere alternativo, tuttavia ribadisce altresì che, una volta approvato il parere del relatore, le proposte alternative di parere sono da intendersi precluse.

  Marco GRIMALDI (AVS), a nome del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, presenta una proposta di parere contrario, alternativa a quella del relatore (vedi allegato 2).

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE), nel condividere la posizione del rappresentante del Governo che ha eccepito il fatto che i rilievi sollevati dall'onorevole Guerra esulano dagli aspetti di competenza della Commissione, riguardo all'articolo 17, comma 2, pur essendo favorevole al testo dello schema di decreto, ricorda tuttavia che Italia Viva fu l'unico partito a votare contro il testo della legge delega che impone una motivazione qualificata da parte dell'ente locale Pag. 16per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio. Fa notare, quindi, che i gruppi di maggioranza, con l'approvazione dello schema di decreto in esame, optano per la diversa formulazione già proposta dal suo gruppo al momento dell'approvazione della legge di delega.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ricorda che la Commissione Bilancio esprime il parere sui profili finanziari, ossia sulla copertura finanziaria degli eventuali oneri previsti negli atti normativi. Aggiunge che il relatore ha presentato un parere favorevole, senza evidenziare particolare questioni problematiche e che soltanto qualora tale proposta fosse respinta sarebbe possibile mettere in votazione il parere dell'onorevole Guerra.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ricordare la precedente esperienza svolta nel gruppo di opposizione, fa presente che, nella ordinaria dialettica tra le parti politiche, le proposte presentate dall'opposizione possono essere accolte oppure rigettate.

  Daniela TORTO (M5S), a nome del gruppo del MoVimento 5 Stelle, nel ritenere fondati i dubbi sollevati dalla collega Guerra sul mancato rispetto della legge delega da parte dello schema di decreto in esame, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che, per effetto dell'approvazione della proposta di parere del relatore, le proposte alternative di parere presentate dal gruppo del Partito democratico e dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra devono intendersi precluse.

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
Atto n. 4.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 novembre 2022.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta, fa presente quanto segue.
  Con riferimento all'articolo 4, la promozione e lo sviluppo da parte degli IRCCS di imprese start up e spin-off avrà luogo nell'ambito delle risorse di ciascun Istituto, attraverso l'attività di ricerca svolta per adempiere ai propri compiti istituzionali senza ricorso ad attività aggiuntive. La garanzia della neutralità finanziaria dello svolgimento delle predette attività sarà peraltro oggetto di espressa disciplina nel regolamento interno che sarà adottato da ciascun Istituto sulla base di linee guida e del relativo schema di regolamento.
  Le attività di predisposizione, aggiornamento, funzionamento e tenuta dell'Albo dei partner industriali non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalle attività istituzionali proprie dell'IRCCS, giacché il predetto Albo consiste in un mero elenco che riporta le imprese start up o spin-off che hanno presentato la loro candidatura a seguito della richiesta di manifestazione di interesse pubblicata dall'IRCCS, ossia quelle imprese che svolgono attività di ricerca cui gli Istituti possono rivolgersi per stipulare accordi di collaborazione finalizzati a fronteggiare nuove esigenze tipiche del campo della ricerca.
  L'articolo 7, che prevede il vincolo di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'attività di ricerca degli IRCCS, è diretto a responsabilizzare maggiormente le regioni circa la proposizione al Ministero della salute del riconoscimento di nuovi IRCCS.Pag. 17
  Con riferimento all'articolo 8, il passaggio da due anni a quattro anni del periodo occorrente per la valutazione complessiva degli IRCCS, ai fini dell'esame per la permanenza della qualifica di IRCCS, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché, da un lato, l'attività di ricerca e assistenza degli IRCCS continua ad essere soggetta ad una valutazione annuale ai fini dell'erogazione dei contributi ministeriali per l'attività di ricerca corrente, dall'altro lato, gli articoli 6, comma 1, capoverso comma 2-quinquies, e 9, comma 1, capoverso comma 2, dello schema di decreto in oggetto, prevedono che il Ministero della salute può verificare in ogni momento il mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento scientifico e, come previsto dalla legislazione vigente all'articolo 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, in caso di sopravvenuta carenza delle condizioni per il riconoscimento, il Ministero medesimo informa la regione competente, assegnando all'ente un termine non superiore a sei mesi entro cui reintegrare il possesso dei prescritti requisiti.
  Con riferimento all'articolo 9, le attività di vigilanza assegnate al Ministero della salute non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto esse rientrano tra quelle già svolte dal medesimo Ministero.
  Con riferimento all'articolo 10, il rapporto di lavoro del personale di ricerca, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, come previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 205 del 2017, è regolato dall'apposita sezione contrattuale dedicata al personale appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, istituita nell'ambito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto sanità relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018. Poiché la predetta sezione contrattuale, tenuto conto delle specificità di tale tipologia di personale rispetto al restante personale del comparto sanità, non prevede progressioni di carriera correlate all'anzianità di servizio, non vi è il rischio che la definizione da parte degli IRCCS, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, di quote riservate da destinare al personale della ricerca sanitaria assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato possa determinare, all'atto della immissione in ruolo, oneri aggiuntivi per effetto del riconoscimento dell'anzianità già maturata nel periodo di lavoro svolto a tempo determinato. Il fatto che gli Istituti che dovranno predeterminare negli atti di organizzazione la quota di personale di ricerca assunto a tempo determinato e successivamente con separati atti il numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria rientra nella necessaria attività di programmazione interna.
  Con riferimento all'articolo 11, l'acquisto delle prestazioni sanitarie di alta specialità erogate dagli IRCCS in favore dei pazienti non residenti nella regione, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dovrà aver luogo in coerenza con la programmazione regionale e nazionale. Il conseguente incremento della potenzialità di spesa sarà finanziato nell'ambito del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, mentre le risorse iscritte nel fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, pari a 40 milioni di euro, rappresentano un potenziale di spesa per l'acquisto di tali prestazioni che potrà essere tradotto in concreto attraverso l'assegnazione di tetti di spesa agli istituti fino a concorrenza degli importi assegnati ad ogni regione, verificando a consuntivo l'esaurimento o meno del budget. La regolazione degli importi avverrà nell'ambito della matrice di mobilità e quindi con impatto sulle complessive risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le predette risorse, quantificate tenendo conto dei tassi medi di occupazione dei posti letto degli stessi Istituti corrispondenti all'82 per cento circa – ponderati rispetto al valore di produzione di alta complessità – potranno essere rivalutate solo previa verifica dell'intera produzione Pag. 18degli IRCCS registrata a consuntivo e non solo di quella corrispondente al finanziamento dei 40 milioni di euro.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Atto n. 4);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento all'articolo 4, la promozione e lo sviluppo da parte degli IRCCS di imprese start up e spin-off avrà luogo nell'ambito delle risorse di ciascun Istituto, attraverso l'attività di ricerca svolta per adempiere ai propri compiti istituzionali senza ricorso ad attività aggiuntive;

    la garanzia della neutralità finanziaria dello svolgimento delle predette attività sarà peraltro oggetto di espressa disciplina nel regolamento interno che sarà adottato da ciascun Istituto sulla base di linee guida e del relativo schema di regolamento;

    le attività di predisposizione, aggiornamento, funzionamento e tenuta dell'Albo dei partner industriali non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalle attività istituzionali proprie dell'IRCCS, giacché il predetto Albo consiste in un mero elenco che riporta le imprese start up o spin-off che hanno presentato la loro candidatura a seguito della richiesta di manifestazione di interesse pubblicata dall'IRCCS, ossia quelle imprese che svolgono attività di ricerca cui gli Istituti possono rivolgersi per stipulare accordi di collaborazione finalizzati a fronteggiare nuove esigenze tipiche del campo della ricerca;

    l'articolo 7, che prevede il vincolo di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'attività di ricerca degli IRCCS, è diretto a responsabilizzare maggiormente le regioni circa la proposizione al Ministero della salute del riconoscimento di nuovi IRCCS;

    con riferimento all'articolo 8, il passaggio da due anni a quattro anni del periodo occorrente per la valutazione complessiva degli IRCCS, ai fini dell'esame per la permanenza della qualifica di IRCCS, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché, da un lato, l'attività di ricerca e assistenza degli IRCCS continua ad essere soggetta ad una valutazione annuale ai fini dell'erogazione dei contributi ministeriali per l'attività di ricerca corrente, dall'altro lato, gli articoli 6, comma 1, capoverso comma 2-quinquies, e 9, comma 1, capoverso comma 2, dello schema di decreto in oggetto, prevedono che il Ministero della salute può verificare in ogni momento il mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento scientifico e, come previsto dalla legislazione vigente all'articolo 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, in caso di sopravvenuta carenza delle condizioni per il riconoscimento, il Ministero medesimo informa la regione competente, assegnando all'ente un termine non superiore a sei mesi entro cui reintegrare il possesso dei prescritti requisiti;

    con riferimento all'articolo 9, le attività di vigilanza assegnate al Ministero della salute non determinano nuove o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto esse rientrano tra quelle già svolte dal medesimo Ministero;

    con riferimento all'articolo 10, il rapporto di lavoro del personale di ricerca, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, come previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 205 del 2017, è regolato dall'appositaPag. 19 sezione contrattuale dedicata al personale appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, istituita nell'ambito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto sanità relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;

    poiché la predetta sezione contrattuale, tenuto conto delle specificità di tale tipologia di personale rispetto al restante personale del comparto sanità, non prevede progressioni di carriera correlate all'anzianità di servizio non vi è il rischio che la definizione da parte degli IRCCS, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, di quote riservate da destinare al personale della ricerca sanitaria assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato possa determinare, all'atto della immissione in ruolo, oneri aggiuntivi per effetto del riconoscimento dell'anzianità già maturata nel periodo di lavoro svolto a tempo determinato;

    il fatto che gli Istituti che dovranno predeterminare negli atti di organizzazione la quota di personale di ricerca assunto a tempo determinato e successivamente con separati atti il numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria rientra nella necessaria attività di programmazione interna;

    con riferimento all'articolo 11, l'acquisto delle prestazioni sanitarie di alta specialità erogate dagli IRCCS in favore dei pazienti non residenti nella regione, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dovrà aver luogo in coerenza con la programmazione regionale e nazionale;

    il conseguente incremento della potenzialità di spesa sarà finanziato nell'ambito del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, mentre le risorse iscritte nel fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, pari a 40 milioni di euro, rappresentano un potenziale di spesa per l'acquisto di tali prestazioni che potrà essere tradotto in concreto attraverso l'assegnazione di tetti di spesa agli istituti fino a concorrenza degli importi assegnati ad ogni regione, verificando a consuntivo l'esaurimento o meno del budget;

    la regolazione degli importi avverrà nell'ambito della matrice di mobilità e quindi con impatto sulle complessive risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard; – le predette risorse, quantificate tenendo conto dei tassi medi di occupazione dei posti letto degli stessi Istituti corrispondenti all'82 per cento circa (ponderati rispetto al valore di produzione di alta complessità) potranno essere rivalutate solo previa verifica dell'intera produzione degli IRCCS registrata a consuntivo e non solo di quella corrispondente al finanziamento dei 40 milioni di euro;

   rilevata l'opportunità di prevedere, ove possibile, una procedura alternativa a quella disciplinata dall'articolo 11 per l'erogazione delle prestazioni in favore di pazienti non residenti nella regione, al fine di escludere rigidità nell'erogazione delle prestazioni medesime, fermo restando comunque il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente osservazione:

  Si valuti la possibilità di prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, una procedura alternativa a quella prevista dall'articolo 11 per l'erogazione delle prestazioni in favore di pazienti non residenti nella regione, al fine di escludere rigidità nell'erogazione delle prestazioni medesime.».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Pag. 20

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 13 dicembre 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Atto n. 1.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2022.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso della precedente seduta, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 1);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento agli articoli 4 e 5, la trasmissione delle comunicazioni relative alle autorizzazioni uniche per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), anziché al catasto telematico, non determina un aggravio di compiti rispetto a quanto previsto a legislazione vigente con conseguenti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto il sistema informativo RECER è già strutturato per ricevere le informazioni contenute nelle predette autorizzazioni;

    l'ampliamento delle attività richiesto dall'articolo 6 ai sistemi autonomi di recupero, ai consorzi e al CONAI non determina un incremento delle attività di vigilanza e di controllo svolte dalle amministrazioni pubbliche competenti, posto che queste ultime già le esercitano con riferimento ai sistemi di responsabilità estesa del produttore e potranno pertanto provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

    le disposizioni dell'articolo 7, che prevedono l'ampliamento dei contenuti della documentazione da presentare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tali istituzioni, a legislazione vigente, sono già coinvolte nella valutazione di analoghi documenti nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo svolte ai sensi dell'articolo 206-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, che, mediante l'introduzione del comma 5.2 all'articolo 216 del decreto Pag. 21legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedono l'entrata in vigore al 1° gennaio 2023 degli obblighi di etichettatura degli imballaggi, non determinano effetti finanziari di carattere indiretto connessi ad eventuali procedure di infrazione, in quanto non comportano in realtà un rinvio dell'entrata in vigore di tali obblighi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente dall'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.10.