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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 gennaio 2023
45.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
COMUNICATO
Pag. 23

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 gennaio 2023. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice per la VII Commissione, premette che le Commissioni riunite VII (cultura) e IX (trasporti) avviano oggi l'esame delle proposte di legge C. 217 Maccanti recante disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi e C. 648 Mollicone recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
  Precisa che le due proposte di legge si pongono in linea di continuità con i lavori svolti nella scorsa legislatura dalle Commissioni riunite, nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi, riproponendo il contenuto del testo unificato adottato come testo base nella seduta del 10 maggio 2022, con una differenza: la proposta C. 648 riprende il testo base approvato nella seduta suindicata; la proposta C. 217, invece, riprende il testo unificato con gli emendamenti successivamente approvati agli articoli 2, 6 e 7 nella seduta del 29 giugno 2022. L'iter in sede referente era stato avviato nella seduta del 27 maggio 2021 e si era proceduto alla nomina di un comitato ristretto nella successiva seduta del 9 febbraio 2022. Audizioni informali sono state svolte nelle sedute del 14 dicembre 2021, 11 e 20 gennaio 2022. In sede consultiva, la Commissione V Bilancio ha iniziato l'iter per la resa del parere sul testo unificato, senza concluderlo, nella seduta del 13 luglio 2022; la Commissione X Attività produttive ha espresso parere favorevole sul medesimo nella seduta del 7 luglio 2022.Pag. 24
  In occasione dell'avvio dell'esame odierno, ritiene opportuno ricordare l'importanza della tutela del diritto d'autore a fronte della trasformazione dell'utilizzo fraudolento dei contenuti culturali che ha accompagnato lo sviluppo tecnologico e la conseguente possibilità di fruizione dei prodotti culturali e intellettuali sulle piattaforme informatiche. La crescente facilità e rapidità con cui i prodotti intellettuali e artistici – come, per esempio, i pezzi giornalistici, i documentari, i film, i brani musicali e quant'altro – circolano su Internet e sui social media pongono il problema di come tale circolazione possa avvenire in modo da non violare o eludere il diritto d'autore e i diritti connessi. Il problema della tutela di questo tipo di diritti si pone anche per gli eventi sportivi, la cui fruizione dal vivo è limitata a poche decine di migliaia di persone, laddove invece l'accesso televisivo e su Internet è molto più vasto. Si rende pertanto necessaria la predisposizione di un sistema giuridico e amministrativo volto a contrastare la ripetuta e sistemica circolazione del prodotto artistico, culturale e sportivo in violazione dei diritti dei rispettivi titolari. Ricordo, al riguardo, che il diritto d'autore ha due pilastri: il diritto della personalità, in virtù del quale l'autore di un'opera vuole che questa gli sia riconosciuta; e il diritto patrimoniale dell'autore di sfruttarne i proventi economici. I diritti connessi al diritto d'autore spettano a coloro che interpretano l'opera scritta o inventata da altri. In altre parole, il diritto connesso è quello di chi ricompone, rivisita o fa una variazione sul tema. Le proposte di legge in esame – composte da 8 articoli – si propongono di tutelare i suddetti diritti.
  Riferisce che la sua relazione si limita a porre un focus sui contenuti dell'articolo 1 e dell'articolo 4 per la proposta 648 e 5 per la proposta 217 mentre il relatore per la Commissione trasporti illustrerà le disposizioni dei restanti articoli.
  L'articolo 1 di entrambe le proposte è intitolato ai principi, intestando alla Repubblica (e dunque, a tutti i suoi enti costitutivi ex articolo 114 della Costituzione: Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni) una serie di compiti e iniziative:

   a) riconoscere, tutelare e promuovere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali, anche di carattere digitale;

   b) tutelare il diritto d'autore e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e da ogni illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;

   c) assicurare alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;

   d) prevedere opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere maggiormente efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

  L'esercizio di tali funzioni è svolto in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei princìpi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico dell'Unione europea.
  L'articolo 4 della proposta 648 e l'articolo 5 della proposta 217 sono dedicati alle campagne di comunicazione e sensibilizzazione. A tal fine, in entrambi gli articoli si novella l'articolo 27, comma 1, lett. h) della legge n. 220 del 2016 («Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»), il quale attualmente prevede che il Ministero della cultura, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivoPag. 25 sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, con il Ministero dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero delle imprese e del made in Italy, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure adottate, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo.
  In particolare, la novella riguarda due profili: a) si ricomprendono anche la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) fra le istituzioni in accordo e in collaborazione con le quali possono essere assunte le iniziative in questione; b) si aggiunge che, nell'ambito delle predette iniziative, sono organizzate altresì campagne di comunicazione e di sensibilizzazione del pubblico, anche quale parte dei programmi scolastici e delle attività di educazione alla cittadinanza digitale (prevista dall'articolo 5 della legge n. 92 del 2019), sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

  Andrea DARA (LEGA), relatore per la IX Commissione, riferisce, a sua volta, per le parti di competenza della Commissione trasporti sui contenuti delle abbinate proposte di legge 217 e 648, anche lui ricordando che esse riprendono in larga misura il lavoro sulle proposte Capitanio, Butti e altre della scorsa legislatura.
  Passa quindi all'articolo 2, che in analoga formulazione in entrambe le proposte, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d'urgenza.
  Più nel dettaglio, l'AGCOM può ordinare ai prestatori di servizi, ivi inclusi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi illecitamente, mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP.
  In sede di adozione di tale provvedimento, l'AGCOM ordina altresì il blocco futuro di ogni nome di dominio, sotto dominio o indirizzo IP che, attraverso modifiche del nome, della declinazione o dell'estensione, tenti di aggirare il divieto, consentendo ugualmente l'accesso ai medesimi contenuti, o comunque a contenuti della stessa natura (commi 1 e 2).
  Nei casi di gravità e urgenza, in cui la violazione abbia ad oggetto contenuti trasmessi in diretta o ad essi assimilabili, l'AGCOM ordina ai prestatori di servizi il blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP, adottando a tal fine un provvedimento di natura cautelare, senza contraddittorio, su richiesta del titolare dei diritti violati o dei suoi aventi causa.
  Nell'ipotesi di contenuti trasmessi in diretta, il suddetto provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima della diretta o, al più tardi, nel corso della diretta stessa; per i contenuti non trasmessi in diretta ma comunque ad essi assimilabili, il riferimento è alla loro prima trasmissione.
  È l'AGCOM stessa, inoltre, in sede di disciplina del relativo procedimento cautelare abbreviato, a definire gli strumenti di reclamo a cui il soggetto destinatario del provvedimento può far ricorso (comma 3).
  Come anticipato, i soggetti legittimati ad avanzare la richiesta di blocco all'AGCOM sono il titolare dei diritti o i suoi aventi causa (comma 4). A tal fine, essi devono altresì allegare la documentazione relativa, che può consistere in una lista di nomi di dominio e di indirizzi IP attraverso i quali i contenuti diffusi abusivamente vengono resi disponibili. La lista può essere periodicamente aggiornata.
  I provvedimenti inibitori assunti dall'AGCOM (comma 5) si eseguono mediante Pag. 26notifica a: i richiedenti il provvedimento medesimo; i motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al servizio illegale; la coalizione per la lotta ai reati contro la proprietà intellettuale dell'Europol.
  Ricevuta la notifica, il prestatore di servizi di accesso alla rete, il motore di ricerca o il fornitore di servizi della società dell'informazione devono provvedere senza indugio a disabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP, anche congiuntamente indicati nella predetta lista, di cui al comma 4.
  I provvedimenti inibitori sono altresì trasmessi alla Procura della Repubblica, che deve ricevere anche il riscontro delle attività eseguite da parte dei destinatari (commi 5 e 6).
  L'articolo 3, in entrambe le proposte, novella l'art. 171-ter, comma 1, della legge n. 633 del 1941, aggiungendo la lettera h-bis), disponendo che chiunque, a fini di lucro, esegua abusivamente la fissazione, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica o audiovisiva con le modalità previste dall'art. 85-bis, comma 1, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931), ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da 2.582 euro a 15.493 euro.
  L'articolo 4 della proposta A.C. 217, dal contenuto corrispondente all'articolo 5 della proposta A.C. 648, prevede un'ulteriore novella alla legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, volta a consentire all'autorità giudiziaria il sequestro preventivo e la successiva confisca dei proventi realizzati con le condotte illecite sopra descritte, a tal fine abilitando la medesima autorità giudiziaria all'indagine presso banche e fornitori di servizi di pagamento e di carte di credito, anche all'estero.
  L'articolo 6, in entrambe le proposte, inerisce alle sanzioni.
  Tuttavia, mentre la proposta A.C. 217 punisce l'inottemperanza degli obblighi di esecuzione dei provvedimenti dell'AGCOM con le sanzioni amministrative di competenza della medesima Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 31 della legge n. 249 del 1997, viceversa, la proposta A.C. 648 prevede la sanzione penale della reclusione da tre mesi ad un anno, nonché per gli enti, le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001.
  In proposito, ricorda che il richiamato comma 31 dispone che i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dall'Autorità.
  Venendo all'articolo 7, in entrambe le proposte, esso inerisce all'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, di una modifica al regolamento sul diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge stessa.
  Tuttavia, mentre la proposta A.C. 648 si limita a specificare che la modifica regolamentare dovrà essere adottata nel rispetto della legge n. 241 del 1990, la proposta A.C. 217 prevede anche l'istituzione di un tavolo tecnico dell'AGCOM, in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e con gli operatori, con il compitoPag. 27 di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari per le disabilitazioni previste nell'articolo 2. In tale contesto dovrà essere predisposta una piattaforma tecnologica unica che permetta il funzionamento automatizzato per eseguire i provvedimenti di disabilitazione. I costi per l'istituzione di tale piattaforma sono ripartiti tra gli operatori che partecipano al tavolo tecnico.
  Rammenta che in realtà il testo del regolamento sul diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, è stato oggetto di successive modifiche. Il testo vigente è pubblicato, da ultimo, in allegato Delibera n. 233/21/CONS.
  Infine, l'articolo 8 in entrambe le proposte, per far fronte ai costi amministrativi e finanziari aggiuntivi dell'AGCOM, prevede l'aumento di 1 milione di euro del contributo a carico degli operatori, di cui all'art. 1, comma 66 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).
  Per completezza ricorda che l'articolo 1, comma 66, richiamato ha definito l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, fissandola per il 2006 in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore e per gli anni successivi prevedendo che eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione potessero essere adottate dall'AGCOM, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera.
  Ricorda altresì che il finanziamento dell'attività dell'AGCOM avviene attraverso contributi a carico dei soggetti attivi nei settori in cui l'AGCOM esercita la propria competenza istituzionale: comunicazioni elettroniche, servizi media e servizi postali.

  Giulia PASTORELLA (A-IV-RE), dopo aver sottolineato l'importanza della materia, peraltro nota a tutti, esprime alcune riflessioni sul provvedimento in oggetto. In primo luogo, reputa la scelta delle sanzioni amministrative più proporzionale rispetto a quella delle sanzioni penali. In secondo luogo, l'articolo 2, comma 3, delle due proposte esprime una volontà di proporzionalità nella rapidità degli interventi: afferma di credere che si possa esplicitare in modo più chiaro quando il tempo degli interventi, in base alla tipologia dei contenuti, debba essere reale o semplicemente congruo. In terzo luogo, quanto agli indirizzi IP e DSN, condivide la necessità di bloccare quelli da cui provengono contenuti illeciti, evitando però di bloccare nel contempo per errore altri indirizzi che veicolino contenuti legittimi.
  Venendo invece agli aspetti positivi, per quanto riguarda le interazioni con i soggetti che eserciteranno le attività di takedown, ritiene apprezzabile che una delle due proposte preveda l'istituzione una piattaforma tecnologica automatizzata da definire nell'ambito di un tavolo tecnico, che potrà rendere più standardizzato il processo di takedown e consentire agli operatori di condividere i costi. A proposito appunto dei costi, chiede poi come immaginare un sistema di costi proporzionale fra i vari soggetti: la protezione del diritto d'autore deve essere certo assicurata, ma bisogna ricordare la presenza di molti attori oltre allo Stato, che dovranno affrontare spese non trascurabili.
  Manifesta infine la massima disponibilità per entrare ulteriormente nel dettaglio delle due proposte, trovando la sintesi migliore, fermo restando il completo supporto della sua forza politica al loro obiettivo ultimo.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 17 gennaio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.