SEDE REFERENTE
Mercoledì 15 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 14.15.
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 103 Serracchiani.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2023.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che la Conferenza dei presidenti di Gruppo, facendo seguito alla deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 107, comma 1, Regolamento, ha disposto l'iscrizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea di questo provvedimento a partire da lunedì 27 febbraio.
Rammenta inoltre che nello scorso ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, era stato fissato il termine per gli emendamenti a giovedì 10 febbraio, poi prorogato a martedì 14 febbraio alle ore 12, in base alle intese intervenute tra i gruppi per le vie brevi, ivi compreso il gruppo del PD, il cui rappresentante ha comunque rimarcato la necessità di una tempestiva conclusione dell'esame in sede referente.
Avverte quindi che sono state presentate 13 proposte emendative (vedi allegato).
Maria Carolina VARCHI (FDI) sottolinea la delicatezza del provvedimento, il cui esame era stato già avviato nella scorsa legislatura, e la volontà condivisa di concedere allo stesso la natura di provvedimento urgente. Manifesta quindi l'intenzione del suo gruppo di lavorare al fine di giungere ad una posizione unanime, a differenza di quanto accadde nella XVIII legislatura. Perché ciò avvenga, reputa tuttavia necessario una più ampia riflessione sulle proposte emendative presentate, anchePag. 18 tra le forze di maggioranza, e chiede pertanto che l'esame degli emendamenti sia rinviato ad altra seduta.
Ciro MASCHIO, presidente, ritiene che sia possibile accedere a tale richiesta, in quanto compatibile con i tempi a disposizione della Commissione.
Alice BUONGUERRIERI (FDI), relatrice, conviene sull'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.
Alessandro ZAN (PD-IDP), relatore, non manifesta obiezioni sulla richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento ad altra seduta, confidando che possa essere funzionale all'elaborazione di un testo condiviso. Rammenta tuttavia che i tempi a disposizione della Commissione sono abbastanza compressi, essendo verosimile che nella prossima settimana l'Assemblea sarà impegnata nell'esame di due provvedimenti sui quali potrebbe essere posta la questione di fiducia. Invita quindi a prevedere una organizzazione dei lavori della Commissione tale da non compromettere la sollecita conclusione dell'esame in sede referente.
Ciro MASCHIO, presidente, ribadisce che, qualora avesse ravvisato il rischio che da un rinvio della seduta odierna si fosse potuto compromettere l'assolvimento dell'obbligo di riferire tempestivamente in Aula, non avrebbe ritenuto la richiesta condivisibile. Conferma che la Commissione utilizzerà proficuamente gli spazi disponibili della prossima settimana per lo svolgimento dei propri lavori.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.
C. 831 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Maria Carolina VARCHI (FDI), relatrice, rammenta che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge C. 831, Governo recante «Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza».
In proposito, ricorda che la Conferenza dei presidenti di Gruppo del 31 gennaio ne ha deliberato l'urgenza e l'ha inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di marzo.
Il provvedimento, composto di 4 articoli, origina dalla considerazione che la «Riforma Cartabia» (decreto legislativo n. 150 del 2022) ha aumentato i casi di reati per i quali la procedibilità è subordinata alla proposizione di querela da parte della persona offesa. Come si legge nella relazione illustrativa «a fronte di questo intervento – che si ritiene di confermare (...) – sono però emersi alcuni problemi con riferimento a due diversi profili».
Sottolinea che i profili cui si fa riferimento riguardano gli effetti di questa riforma, da un lato, quando la persona offesa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte e, dall'altro lato, per i reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ma che possono essere connotati dalla difficoltà di reperire prontamente la persona offesa. Su questi aspetti, il Governo – nel precisare come si tratti peraltro di criticità preesistenti alla cd. «riforma Cartabia» – ha ritenuto di intervenire con questa proposta normativa, dichiarando di non poter esercitare la potestà legislativa delegata su tale materia, estranea alla delega medesima.
Rileva che l'articolo 1 è volto a rendere procedibili d'ufficio tutti i reati procedibili a querela ove ricorra l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis.1, primo comma, del codice penale (comma 1) o l'aggravante derivante dall'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale (comma 2).
Osserva che, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, l'intervento normativoPag. 19 considera le ipotesi in cui la persona offesa si muova in contesti caratterizzati dalla presenza di una forte criminalità organizzata o in relazione a reati particolarmente gravi in quanto connotati da finalità terroristiche.
L'articolo 2 è volto a includere il delitto di lesione personale previsto dall'articolo 582 del codice penale fra i delitti per i quali l'articolo 71 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) prevede la procedibilità d'ufficio qualora essi siano aggravati dall'essere stati commessi da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
La relazione illustrativa precisa come si sia ritenuta del tutto irragionevole l'esclusione dall'elenco di cui al citato articolo 71 del delitto di lesione personale, anche in considerazione del fatto che sono invece inclusi nell'elenco i delitti di violenza privata e minaccia.
L'articolo 3, comma 1, novella l'articolo 380 del codice di procedura penale al fine di prevedere l'arresto in flagranza obbligatorio, anche in mancanza di querela nel caso in cui la persona offesa non risulti prontamente reperibile.
L'articolo 380 del codice di procedura penale, nella sua formulazione vigente, prevede che in caso di delitto perseguibile a querela di parte si procede all'arresto in flagranza soltanto qualora la querela sia proposta, anche con dichiarazione orale resa all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente sul luogo. La remissione della querela impone l'immediata liberazione dell'arrestato.
In base alla nuova disposizione, invece la querela può anche intervenire successivamente, ma deve comunque essere presentata entro il termine di quarantotto ore dall'arresto. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto sono tenuti, comunque, ad effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. L'arrestato è quindi immediatamente liberato se la querela non è proposta nel termine oppure se la persona offesa dichiara di rinunciarvi o – come nel testo vigente – se rimette la querela proposta.
Ritiene opportuno richiamare i relativi passaggi della relazione illustrativa: «per contenere la nuova previsione, per prima cosa la si è limitata solo ai reati ritenuti di particolare allarme sociale dal legislatore, ammettendo l'arresto senza querela solo quando esso è obbligatorio. Inoltre, si è specificato che gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria non possono procedere all'arresto se la persona offesa è presente o prontamente rintracciabile. Proprio a tal fine la norma trova applicazione solo nelle situazioni (...) di impossibilità oggettiva di acquisire le determinazioni della persona offesa. In secondo luogo, si precisa che in presenza della persona offesa dev'essere quest'ultima a manifestare la volontà che si proceda, con la conseguenza che, ove non lo faccia, l'arresto non è possibile. Allo stesso fine di contenere l'ambito applicativo della nuova previsione, si è precisato che la querela deve ancora poter sopravvenire (...) in quanto se fosse già manifestata una volontà di rinunciare alla querela non ci si troverebbe nel caso disciplinato dalla norma. Ed ancora, al fine di contenere gli effetti limitativi della libertà impliciti in questa scelta, si è, in aggiunta, previsto che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto debbano effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa e che, se la querela non sopravviene nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato deve essere posto immediatamente in libertà».
Precisa che nel caso in cui la persona offesa è presente o rintracciata, la querela può essere proposta anche – in forma semplificata – con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis.
In proposito ricorda che la riforma Cartabia (decreto legislativo n. 150 del 2022) è intervenuta sull'articolo 90-bis del codice Pag. 20di procedura penale. (Informazioni alla persona offesa), ampliando il catalogo di informazioni dovute alla persona offesa, al fine assicurare alla stessa di partecipare in modo più informato, consapevole e attivo al procedimento. Si tratta di modifiche volte ad assicurare la coerenza con le garanzie informative derivanti dal recepimento della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (cosiddetta Direttiva vittime). In particolare, fra le altre è stato previsto che la persona offesa sia informata sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa in una lingua chiara e comprensibile (lettera p-bis) e che l'ammissione a programmi di giustizia riparativa con esito positivo per l'imputato, comporta la remissione tacita di querela (lettera p-ter).
Segnala che l'articolo 3, comma 2 interviene sul comma 3 dell'articolo 381, del codice di procedura penale, il quale prevede, nella sua formulazione vigente che, nel caso in cui si tratti di delitto perseguibile a querela, l'arresto (facoltativo) in flagranza possa essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo.
Similmente a quanto previsto con riguardo all'articolo 380 del codice di procedura penale, il testo in esame dispone che anche nel caso di proposizione della querela in forma semplificata, resta la necessità di rendere alla persona offesa le informazioni di cui all'articolo 90-bis del codice di procedura penale.
Con riguardo a tale modifica e alla analoga apportata all'articolo 380 del codice di procedura penale, la relazione illustrativa sottolinea come si tratti di un intervento correttivo «finalizzato a porre rimedio ad un difetto di coordinamento che si poteva verificare tra questa forma flessibile di raccolta della querela e gli ampi obblighi informativi in favore della persona offesa, previsti dall'art. 90-bis c.p.p.».
L'articolo 4 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria.
Il viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.
Valentina D'ORSO (M5S) preannuncia che avanzerà, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista al termine della presente seduta, la richiesta di abbinamento della proposta di legge a prima firma Cafiero de Raho C. 834, recante «Modifiche al codice penale, in materia di procedibilità, e all'articolo 599-bis del codice di procedura penale, in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello», in quanto ritiene che tale proposta, composta di soli due articoli, tratti all'articolo 1 una materia assolutamente identica e all'articolo 2 un tema comunque presente nel codice di procedura penale.
Ciro MASCHIO, presidente, rinvia alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista al termine della seduta, ogni riflessione in ordine a tale richiesta.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 15 febbraio 2023.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.