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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 luglio 2023
137.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 64

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 12.20.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle Pag. 65politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio.
(COM(2023) 240 final e Allegati).
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi.
(COM(2023) 241 final).
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.
(COM(2023)242 final).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, avverte che la Commissione Bilancio avvia oggi l'esame delle tre proposte legislative per la riforma della governance economica dell'Unione europea, presentate lo scorso 26 aprile 2023 dalla Commissione europea.
  In particolare, ricorda che la prima proposta sostituisce integralmente il regolamento europeo che disciplina il Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea e il cosiddetto «braccio preventivo» del Patto di stabilità e crescita. La seconda proposta modifica, invece, il regolamento sul «braccio correttivo» del Patto di stabilità e crescita, che detta le regole per l'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, mentre la terza modifica la direttiva vigente sui quadri di bilancio degli Stati membri.
  Fa presente che le tre proposte traducono in norme puntuali le opzioni per la revisione delle regole europee in materia di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, su cui già dal 2020 si è avviato un articolato dibattito, al quale la Camera dei deputati e, in particolare, la V Commissione Bilancio, ha partecipato in modo sistematico e puntuale.
  Ricorda, in particolare, che lo scorso 8 marzo, in esito all'esame degli orientamenti con i quali la Commissione europea ha prospettato le varie opzioni di riforma, la V Commissione Bilancio ha adottato un documento finale che definiva puntuali indirizzi per l'azione del Governo italiano a livello europeo. Rammenta, altresì, che analoghi indirizzi sono stati poi formulati anche dalla 5a Commissione del Senato con una risoluzione approvata il successivo 9 marzo.
  Evidenzia che le proposte ora all'esame si collocano in larga parte nel solco di tali orientamenti della Commissione europea ma se ne discostano su alcune questioni significative per tenere conto delle posizioni emerse in seno al Consiglio ECOFIN e, più in generale, nella discussione tra i governi degli Stati membri e gli altri attori interessati. Precisa che nel corso della sua relazione richiamerà, quindi, le principali differenze, evidenziando altresì in che misura le proposte all'esame della Commissione affrontino i temi segnalati nel documento finale approvato lo scorso mese di marzo.
  Confermando l'impostazione già delineata dagli orientamenti a suo tempo formulati dalla Commissione europea, le tre proposte hanno l'obiettivo dichiarato di coniugare sostenibilità del debito e crescita, attraverso riforme e investimenti, differenziando gli Stati membri in considerazione delle loro situazioni particolari e consentendo traiettorie di bilancio specifiche per Paese. Inoltre, esse intendono assicurare un rafforzamento della «titolarità nazionale», la semplificazione e la trasparenza delle regole, unitamente ad una maggiore attenzione alla prospettiva di bilancio a medio termine e a un'applicazione più efficace dei meccanismi sanzionatori.
  Segnala che, come evidenziato nelle relazioni che accompagnano le proposte, esse trovano la propria base giuridica nelle vigenti disposizioni in materia di politica economica contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Non viene, quindi, prospettata alcuna modifica dei Trattati vigenti, che pure sarebbe stata in linea di principio auspicabile al fine di operare Pag. 66una revisione più ampia delle regole della governance. Si è, tuttavia, preso atto della assenza del consenso politico necessario per avviare il lungo processo di revisione, lasciando, pertanto, invariati i parametri di riferimento del 3 per cento per il rapporto tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo e del 60 per cento per il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo.
  Secondo la stessa logica, non sono state accolte le proposte più innovative ed ambiziose, come quella di introdurre una golden rule per non considerare determinati investimenti, in modo particolare quelli per sostenere la transizione verde e quella digitale o per aumentare le capacità di difesa comune, ai fini dell'applicazione delle regole di bilancio dell'Unione europea. Analogamente, le proposte relative alla governance non sono accompagnate da interventi volti a promuovere la creazione di una capacità di bilancio sovranazionale che consenta una maggiore stabilizzazione a fronte di shock economici e il finanziamento di spese relative alla fornitura di beni pubblici europei. Si tratta di elementi rispetto ai quali l'Italia ha sempre espresso il proprio favore, incontrando tuttavia una forte opposizione da parte di altri Stati membri.
  Passando alla illustrazione della prima proposta, che disciplina il nuovo braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, sostituendo integralmente il regolamento (CE) n. 1466/97, come modificato nel 2011 dal cosiddetto Six Pack, segnala che in base alla nuova disciplina tutti gli Stati membri dovrebbero presentare un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine della durata di quattro anni, eventualmente estensibili a sette in presenza di particolari circostanze, con cui stabilire la politica di bilancio, le riforme e gli investimenti, e un percorso di bilancio nazionale definito in termini di spesa netta, che sarà l'unico indicatore operativo anche per la successiva sorveglianza.
  In particolare, rientra entro tale aggregato la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali adottate sul lato delle entrate e di altre variabili al di fuori del controllo del Governo, identificate nella spesa relativa a programmi dell'Unione europea interamente finanziata con fondi unionali e negli elementi ciclici della spesa per indennità di disoccupazione.
  Analogamente a quanto previsto per i PNRR, i piani saranno valutati dalla Commissione europea e successivamente approvati dal Consiglio dell'Unione europea. Il monitoraggio sull'attuazione dei piani nel contesto del Semestre europeo verrà effettuato sulla base di una relazione annuale presentata da ciascuno Stato membro.
  Sottolinea che, accogliendo rilievi che erano stati formulati anche dal Parlamento e dal Governo italiano, la Commissione europea, rivedendo quanto aveva prospettato nei propri orientamenti sulla riforma, non richiama espressamente nell'ambito della proposta la classificazione ex ante dei Paesi in tre gruppi sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico, distinguendo i Paesi con debito «sostanziale», «moderato» o «modesto». La proposta reca, invece, una classificazione per livelli di debito coerente con i Trattati, che suddivide, sempre ex ante, i Paesi in ragione della rispettiva collocazione al di sotto o al di sopra della soglia del 60 per cento del rapporto debito/PIL. Come avrà modo di evidenziare, tuttavia, occorre considerare che la tripartizione degli Stati in base all'analisi di sostenibilità del debito sembra mantenere una propria rilevanza anche nell'ambito del sistema disegnato dalla proposta all'esame della Commissione.
  Infatti, pur non essendo stata espressamente riproposta la classificazione dei Paesi in base al livello di debito, la proposta in esame, ai fini della valutazione di plausibilità che la Commissione deve effettuare per verificare che il rapporto debito/PIL dello Stato membro interessato sia su un percorso di riduzione o rimanga a livelli prudenti, richiama espressamente nell'allegato V della proposta la metodologia del Debt Sustainability Monitor, che classifica l'andamento del debito di ciascun paese, nel breve, medio e lungo periodo, sulla base di tre classi di rischio: low, medium e high.Pag. 67
  In questo contesto, all'inizio del processo di definizione dei piani, per gli Stati con un rapporto debito/PIL superiore al 60 per cento o un disavanzo superiore al 3 per cento del PIL, la Commissione pubblicherà, entro il 1° marzo del primo anno di applicazione della nuova disciplina e, successivamente, almeno una volta ogni quattro anni e, in ogni caso, entro tre settimane dalla richiesta di uno Stato di presentare un nuovo piano, una «traiettoria tecnica» della spesa netta, con un orizzonte temporale di quattro o sette anni, ancorata a un'analisi di sostenibilità del debito volta ad assicurare che siano soddisfatti i sei criteri elencati nell'allegato I della proposta.
  In base ai primi due criteri, la traiettoria decennale del rapporto debito/PIL deve essere avviata o mantenuta su un percorso di riduzione plausibile o rimanere a livelli prudenti e il disavanzo pubblico deve essere portato o mantenuto al di sotto della soglia del 3 per cento del PIL per il medesimo periodo decennale, senza la necessità di ulteriori misure di bilancio.
  Il terzo criterio prevede che, per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il 3 per cento, che non sia vicino a tale valore e che il superamento non sia temporaneo, il percorso correttivo di spesa netta sia coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 per cento del PIL, in linea quindi con le attuali indicazioni del braccio preventivo, a prescindere dall'apertura di una procedura per disavanzo eccessivo.
  Il quarto criterio, al fine di evitare che lo sforzo di aggiustamento sia concentrato negli anni finali del periodo di aggiustamento, richiede che tale sforzo durante il periodo del piano sia almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell'arco dell'intero periodo di aggiustamento.
  In base al quinto criterio, il rapporto debito/PIL al termine dell'orizzonte di programmazione dovrà essere inferiore rispetto a quello registrato nell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica.
  L'ultimo criterio richiede che nel periodo coperto dal piano, la crescita della spesa netta nazionale resti, di norma, mediamente inferiore alla crescita del PIL a medio termine;
  Sottolinea che gli ultimi quattro criteri indicati costituiscono clausole di salvaguardia, non contenute negli orientamenti iniziali, che sono state aggiunte dalla Commissione europea per venire parzialmente incontro alle richieste della Germania e di altri Paesi frugali, particolarmente scettici sui percorsi di aggiustamento specifici per Paese.
  Fa presente, invece, che per gli Stati membri con un disavanzo pubblico inferiore al 3 per cento del PIL e un debito pubblico inferiore al 60 per cento del PIL la Commissione europea fornirà soltanto «informazioni tecniche» volte a garantire che il disavanzo pubblico resti al di sotto del valore di riferimento del 3 per cento del PIL anche nel medio periodo ossia senza alcun ulteriore intervento per un periodo di dieci anni dopo la chiusura del piano.
  Le traiettorie tecniche e le informazioni tecniche guideranno gli Stati membri nella definizione dei loro piani, che dovranno essere presentati entro la fine del mese di aprile del periodo di riferimento, in esito a un dialogo tecnico tra lo Stato membro e la Commissione. Nell'ambito dei piani, che sostituiranno il Programma nazionale di Stabilità e il Programma nazionale di riforma, attualmente al centro anche del ciclo di programmazione economica e finanziaria a livello nazionale, sarà possibile discostarsi dalla traiettoria proposta dalla Commissione, con il vincolo di giustificare traiettorie di spesa più elevate sulla base di argomentazioni economiche solide e verificabili.
  La proposta prevede altresì che, nel caso in cui o Stato membro si impegni a realizzare una serie pertinente di riforme e investimenti, è possibile ottenere un'estensione di un massimo di tre anni del periodo quadriennale di aggiustamento oggetto del piano, stabilendo in via generale che gli impegni relativi a riforme e investimenti siano commisurati al livello dei problemi di debito pubblico e alle sfide da affrontare in materia di crescita a medio termine e richiamando successivamente criteri specifici che riguardano, tra l'altro, il perseguimentoPag. 68 di priorità comuni dell'Unione e l'esigenza di garantire per tutta la durata del piano un livello di investimenti finanziati a livello nazionale superiore al livello a medio termine precedente.
  Con riferimento alla possibilità di revisione del piano prima della fine del periodo di aggiustamento, la proposta consente un intervento di revisione in presenza di circostanze oggettive che impediscano l'attuazione del piano originario o in caso di richiesta di revisione formulata da un nuovo governo, con un'indicazione che riprende una delle indicazioni contenute nel documento finale approvato dalla Commissione bilancio lo scorso 8 marzo. In ogni caso, la presentazione di un piano rivisto non deve determinare uno slittamento dell'aggiustamento di bilancio da realizzare né una sua riduzione.
  Per quanto riguarda la fase di valutazione e approvazione dei piani, la Commissione si pronuncia con una raccomandazione entro il termine di due mesi dalla loro presentazione, salva la possibilità per la Commissione e lo Stato interessato di concordare una proroga di durata ragionevole, e sulla base di tale raccomandazione il Consiglio, di norma entro le successive quattro settimane, adotta una raccomandazione rivolta allo Stato che definisce il percorso della spesa netta e, se dal caso, approva gli impegni di riforma e di investimento che consentono la proroga a sette anni della durata del piano e di quelli necessari alla correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi. Qualora il piano non soddisfi i requisiti richiesti, il Consiglio, sempre su raccomandazione della Commissione, raccomanda allo Stato membro di presentare un piano strutturale riveduto.
  Con riferimento all'attuazione dei piani, entro il 15 aprile di ogni anno ciascuno Stato membro dovrà presentare una relazione annuale sui progressi compiuti con riferimento al percorso della spesa netta e agli impegni relativi alle riforme e agli investimenti. Gli enti di bilancio indipendenti, come l'Ufficio parlamentare di bilancio, saranno chiamati a fornire una valutazione della conformità dei dati relativi al bilancio contenuti nella relazione rispetto al percorso della spesa netta, analizzando anche i fattori alla base dell'eventuale deviazione. Nell'ambito del monitoraggio svolto dalla Commissione, si prevede la costituzione di un «conto di controllo» che registri in positivo e in negativo eventuali deviazioni rispetto al percorso della spesa netta tratteggiato dal piano.
  Analogamente a quanto previsto nella riforma del cosiddetto «braccio correttivo», deviazioni dal percorso di consolidamento saranno consentite in caso di grave contrazione dell'attività economica nell'Eurozona o nell'Unione nel suo complesso o per il sopraggiungere di circostanze eccezionali che sfuggono al controllo dello Stato membro, che abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche, a condizione che non sia compromessa la sostenibilità di bilancio a medio-termine. Rispetto alla clausola di salvaguardia prevista dalla vigente formulazione del regolamento n. 1466 del 1997, il riferimento alle «circostanze eccezionali» costituisce un superamento della formula che richiedeva il manifestarsi di un «evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro».
  Precisa che la seconda proposta legislativa oggi all'esame della Commissione Bilancio modifica, invece, la disciplina del «braccio correttivo» del Patto di stabilità e crescita, recando novelle al regolamento (CE) n. 1467 del 1997, anch'esso modificato nel 2011 dal cosiddetto Six Pack. Al riguardo, in via preliminare rileva che, secondo la logica seguita dalla Commissione europea, il maggiore controllo conferito agli Stati membri sull'elaborazione dei propri piani a medio termine è controbilanciato dall'introduzione di un regime di applicazione più rigoroso, volto a garantire che gli Stati membri rispettino gli impegni assunti.
  Pertanto, in linea con quanto prospettato negli orientamenti iniziali della Commissione europea già esaminati, la procedura per i disavanzi eccessivi basata sulla violazione del criterio del disavanzo rimane in larga parte invariata. La proceduraPag. 69 basata sulla violazione del criterio del debito viene, invece, rafforzata, nel senso che per i Paesi con un debito elevato, in base all'analisi di sostenibilità del debito, il mancato rispetto del percorso di bilancio concordato comporterà l'apertura della procedura in modo sostanzialmente automatico, dal momento che la presenza di gravi problemi di debito pubblico, rilevati sulla base del più recente Debt sustainability monitor, viene considerata dalla proposta come «un fattore fondamentale per l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi».
  Anche in questo caso, quindi, pur in mancanza, nel testo della proposta di un richiamo alla classificazione dei Paesi per classi di rischio, a differenza di quanto riportato negli orientamenti del novembre scorso 2022, dal tenore delle proposte si evince un'elevata probabilità per i Paesi collocati nelle classi di rischio più elevate rispetto all'analisi di sostenibilità del debito, di avvio della procedura di disavanzo nell'ipotesi di mancato rispetto del percorso di crescita individuato nell'ambito del braccio preventivo del Patto.
  Sottolinea, poi, come la proposta introduca due importanti novità con riferimento ai due criteri per attivare la procedura.
  Con riferimento al disavanzo, la modifica principale riguarda le condizioni che permettono di superare la soglia del 3 per cento del rapporto deficit/PIL senza rischiare di incorrere in una procedura per disavanzi eccessivi: il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale se il Consiglio accerta l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'Unione nel suo insieme o di circostanze eccezionali, e non più di un evento inconsueto, al di fuori del controllo del governo con un impatto rilevante sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato. Allo stesso modo, il superamento è considerato temporaneo se le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione indicano che il disavanzo diminuirà al di sotto del valore di riferimento dopo la fine della grave recessione economica o delle circostanze eccezionali. Inoltre, la Commissione e il Consiglio, nel valutare e decidere sull'esistenza di un disavanzo eccessivo, possono considerare eccezionale un superamento del valore di riferimento determinato da una grave recessione economica «qualora il Consiglio stabilisca l'esistenza di circostanze eccezionali ai sensi del nuovo regolamento sul braccio preventivo» e non più, come nel testo vigente, «se tale superamento è dovuto a un tasso di crescita negativo del volume annuo del PIL o a una diminuzione cumulata della produzione durante un periodo prolungato di crescita molto bassa del volume annuo del PIL rispetto alla crescita potenziale».
  Per quanto attiene invece al debito, viene abbandonata la cosiddetta «regola dell'1/20», ritenuta da molti Paesi, tra cui anche l'Italia, eccessivamente onerosa, stanti gli attuali livelli di debito. Se il debito supera il valore di riferimento, sarà considerato in diminuzione sufficiente e in avvicinamento al valore di riferimento a un ritmo soddisfacente se lo Stato membro interessato rispetterà il percorso della spesa netta fissato dal Consiglio ai sensi del nuovo braccio preventivo del Patto.
  Sono inoltre introdotte alcune modifiche importanti anche con riferimento all'elenco dei fattori significativi di cui la Commissione deve tenere conto nel preparare la relazione con cui avvia la procedura nei confronti dello Stato che non rispetta tali criteri. In tale ambito, oltre a quanto già segnalato con riferimento alla presenza di gravi problemi di debito pubblico, richiama anche la valutazione da parte della Commissione dello stato di attuazione delle riforme e degli investimenti oggetto del piano, con particolare riferimento a quelli connessi alla prevenzione e alla correzione di squilibri macroeconomici eccessivi, al perseguimento degli obiettivi della strategia comune per la crescita e l'occupazione, compreso NextGenerationEU, e alla qualità complessiva delle finanze pubbliche, con riguardo soprattutto all'efficacia dei quadri di bilancio.
  Segnala, altresì, che è stata prevista una riduzione delle sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato inadempiente: si sopprime l'importo minimo delle ammende Pag. 70previsto dalle disposizioni vigenti, pari allo 0,2 per cento del prodotto interno lordo, stabilendosi che gli Stati membri dovranno versare multe semestrali del valore dello 0,05 per cento del PIL, cumulabili fino allo 0,5 per cento del PIL.
  Per quanto riguarda infine la terza proposta, ricorda che essa reca modifiche alla direttiva 2011/85/UE, adottata nell'ambito del Six Pack, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. L'obiettivo dichiarato della riforma, nel quadro della promozione di un orientamento a medio termine della programmazione di bilancio, è ancora una volta quello di rafforzare la titolarità nazionale delle politiche, con il riconoscimento di un ruolo più importante e nuovi compiti per gli enti di bilancio indipendenti, rappresentanti in Italia dall'Ufficio parlamentare di bilancio.
  La Commissione non propone invece modifiche legislative alla procedura per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici ma evidenzia che intende perseguire una sua migliore applicazione nell'ambito del quadro giuridico esistente.
  In particolare, il Consiglio potrà adottare una raccomandazione che stabilisca l'esistenza di uno squilibrio eccessivo qualora lo Stato non rispetti gli impegni di riforma e di investimento assunti, inclusi nel piano strutturale di bilancio a medio termine, volti a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti nel quadro della procedura per gli squilibri macroeconomici. Inoltre, a norma del quadro proposto, se uno Stato è oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi, dovrà presentare un piano strutturale di bilancio a medio termine riveduto che fungerà da piano d'azione correttivo. Questa soluzione non sembra dare adeguatamente seguito alla richiesta, avanzata da più Paesi, compresa l'Italia, che avevano sollecitato un approccio maggiormente simmetrico agli squilibri macroeconomici, che, ad esempio, imponga misure correttive anche ai Paesi che presentano elevati surplus di partite correnti. Allo stesso modo, la Commissione propone un nuovo approccio alla sorveglianza post-programma che non richiede alcuna modifica legislativa.
  Per quanto riguarda il negoziato sulle proposte – le cui prospettive sono essenziali anche nella definizione dei tempi del nostro esame – osserva preliminarmente che, per effetto delle differenti basi giuridiche su cui le proposte si fondano, quella relativa al braccio preventivo segue la procedura legislativa ordinaria, con approvazione in Consiglio a maggioranza qualificata, mentre le altre due proposte seguono una procedura legislativa speciale, che assegna al Parlamento europeo un ruolo soltanto consultivo. Peraltro, la proposta relativa al braccio correttivo deve essere approvata all'unanimità, mentre quella che modifica la direttiva sui quadri nazionali di bilancio a maggioranza qualificata.
  L'obiettivo dichiarato dalle Istituzioni dell'Unione europea sarebbe quello di chiudere il negoziato entro la fine del 2023, per evitare che torni ad applicarsi la normativa attuale, una volta disattivata, al termine dell'anno in corso, la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita. È verosimile, tuttavia, che il poco tempo a disposizione e la complessità del negoziato rendano complicato terminare l'iter legislativo delle proposte in esame entro il 2023, mentre appare più probabile che i lavori possano concludersi all'inizio del prossimo anno, prima della fine della legislatura europea.
  Ricorda, tuttavia, che, nel contesto del Semestre europeo, la Commissione europea, anticipando alcuni elementi della riforma, ha presentato raccomandazioni specifiche per Paese in materia di bilancio già quantificate e differenziate in base ai problemi specifici di debito pubblico degli Stati membri e già formulate sulla base della spesa primaria netta.
  Per quanto riguarda l'Italia, la Commissione europea ha tra l'altro raccomandato di assicurare una politica di bilancio prudente, in particolare limitando a non più dell'1,3 per cento l'aumento nominale della spesa primaria netta finanziata a livello nazionale nel 2024.
  Venendo al merito del confronto negoziale tra gli Stati membri, ribadisce che, pur avendo accolto le proposte della Commissione le richieste della Germania e di Pag. 71alcuni Stati «frugali», finalizzate a fissare puntuali criteri per la valutazione della sostenibilità del percorso di riduzione del debito, la Germania stessa ha chiesto e continua a chiedere anche l'inserimento di una regola automatica per la riduzione annua del debito pubblico pari ad almeno l'1 per cento del prodotto interno lordo per i Paesi fortemente indebitati.
  Questa richiesta è stata ribadita dal Ministro dell'economia tedesco Lindner in occasione della riunione del Consiglio ECOFIN del 16 giugno 2023, sulla scia di una maggiore enfasi su regole puntuali, secondo quanto proposto qualche giorno prima in un intervento sui giornali dell'alleanza paneuropea Lena con altri dieci paesi: Repubblica Ceca, Austria, Bulgaria, Danimarca, Croazia, Slovenia, Lituania, Lettonia, Estonia e Lussemburgo. A quanto risulta, tale posizione sarebbe fondamentalmente condivisa anche dai Paesi Bassi.
  Al contrario, la Francia ha espresso la sua contrarietà all'introduzione di regole automatiche ed uniformi per la riduzione del deficit e del debito ed ha, in sostanza, ribadito l'importanza del principio della «differenziazione», secondo il quale le nuove regole devono tenere conto delle diverse situazioni fiscali nazionali, in particolare in termini di debito.
  Per quanto riguarda la posizione dell'Italia, il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze adottato a margine della citata riunione del Consiglio ECOFIN afferma che «l'Italia e il Governo italiano accolgono con favore il lavoro fatto dalla Commissione europea sulla riforma del Patto di stabilità e crescita» ma «che ci sono ancora degli aspetti da migliorare». Il Governo italiano sostiene altresì di essere aperto alla discussione con la Commissione e con tutti gli Stati membri, «tenendo in considerazione che ognuno ha le sue specificità» e che «l'Italia condivide chiaramente che la progressiva riduzione del debito sia condizione essenziale per la stabilità, la sostenibilità e la crescita». Come sottolineato dal Ministro Giorgetti anche in occasione della riunione del Consiglio ECOFIN, il Governo italiano chiede in particolare che la sovranità nazionale sia coniugata e concertata a livello europeo sin dall'inizio, anche negli aspetti metodologici e tecnici, che non devono prevalere rispetto alle considerazioni politiche.
  In sostanza, in linea con le indicazioni già contenute nel documento finale approvato dalla Commissione bilancio con riferimento agli orientamenti della Commissione, l'Italia continua ad esprimere preoccupazione sul tema dell'analisi di sostenibilità del debito e del suo impiego per definire i percorsi di aggiustamento del debito degli Stati. Ribadisce inoltre la presenza di un problema di trasparenza sui dati di fondo per l'analisi della sostenibilità del debito e chiede che l'analisi, così come la traiettoria tecnica che sarebbe definita in base ad essa, non depotenzino la titolarità dei singoli Paesi sulla propria politica economica.
  Il nostro Governo, inoltre, ha ribadito la richiesta di dedicare una «considerazione e un trattamento particolari» agli «investimenti, in particolare a quelli considerati prioritari dal Next Generation EU per la transizione ambientale ed energetica e la digitalizzazione», che sono investimenti «di durata limitata e di quantificazione già accertata». Altri Paesi hanno chiesto un trattamento speciale per le spese per la difesa, in considerazione dello scenario geopolitico attuale, tra cui Estonia, Polonia, Lettonia e Grecia;
  Ritiene superfluo ribadire l'importanza che la riforma oggi all'esame della Commissione Bilancio presenta per il futuro del nostro Paese e per l'evoluzione stessa del processo di integrazione europea. In questa fase dell'esame, nel quale la Commissione medesima è chiamata a esaminare un articolato normativo, sarà particolarmente utile approfondire, a partire dall'ampia e articolata documentazione predisposta dagli Uffici della Camera, anche i profili maggiormente tecnici delle proposte in discussione. Nel rinviare alla citata documentazione per un'analisi più puntuale, si limita in questa sede a segnalare alcuni aspetti meritevoli di ulteriore approfondimento.
  Con riferimento alla disciplina del «braccio preventivo», osserva in primo luogo che la proposta di modifica all'esame della CommissionePag. 72 non indica espressamente i criteri ed i parametri quantitativi in base a quali andrà determinata l'entità della riduzione del debito richiesta nel decennio successivo alla conclusione del periodo di aggiustamento e, quindi, il connesso valore del saldo primario strutturale da conseguire al termine del periodo di aggiustamento.
  Ritiene quindi opportuno acquisire indicazioni circa i parametri oggettivi che presiederanno all'individuazione dell'obiettivo di riduzione del debito e della conseguente traiettoria di aggiustamento per ciascun Paese, chiarendo altresì in quale misura e secondo quali modalità gli stessi parametri potranno riflettere i risultati dell'analisi di sostenibilità contenuta nel Debt Sustainability Monitor.
  Con riferimento ai margini di negoziabilità rispetto alla traiettoria tecnica indicata dalla Commissione, evidenzia che i Paesi possono discostarsene motivandone in modo economicamente fondato le ragioni dello scostamento, con particolare riferimento alle ipotesi sulla crescita e sui tassi di interesse. Tali ultimi elementi sono determinanti per individuare l'obiettivo di avanzo primario strutturale, da conseguire al termine del percorso di aggiustamento, per garantire il sentiero di riduzione decennale del debito previsto al termine del periodo di vigenza del piano.
  Con riferimento alla definizione delle grandezze rilevanti ai fini dell'applicazione delle nuove regole, sembrano permanere le problematiche di carattere metodologico, emerse in relazione al calcolo di variabili, come il PIL potenziale, l'output gap o il saldo primario strutturale, già oggetto di rilievi per il carattere non osservabile delle stesse e per i margini di incertezza insiti nella relativa metodologia di calcolo, che rimangono essenziali anche ai fini dell'applicazione delle nuove regole.
  Per quanto attiene all'adozione di un orizzonte compreso tra quattro e sette anni, si rende necessario considerare se i parametri di riferimento adottati ai fini della definizione del piano, a partire da quello riferito alla crescita di medio termine, al di sotto della quale dovrebbe essere contenuta la crescita dell'aggregato di spesa, possano essere oggetto di revisione nel corso del periodo di vigenza dei piani, con variazioni che si rifletterebbero sui livelli nominali della spesa che è consentito effettuare. La proposta in esame al momento non fa riferimento espressamente a tale possibilità di aggiornamento prima della scadenza del piano, ferma restando la revisione delle traiettorie e gli orientamenti quantitativi da parte della Commissione almeno una volta ogni quattro anni. Tale possibilità di revisione sembrerebbe peraltro utile ad evitare un'eccessiva rigidità nell'attuazione dei piani di medio termine in fasi caratterizzate da dinamiche impreviste afferenti a talune variabili macroeconomiche, salva la possibilità di fare riferimento in questi casi alla clausola di salvaguardia riferita alle «circostanze eccezionali». Allo stesso modo, andrebbe valutato se incrementi della previsione di crescita di medio termine siano suscettibili di incrementare in via automatica il livello di spesa nominale.
  Con riferimento all'assunzione come parametro di riferimento dell'aggregato di spesa primaria netta occorre considerare che tale aggregato non prevede una adeguata distinzione tra spese correnti e spese di investimento, potendosi determinare il rischio che queste ultime, in caso di interventi di correzione fiscale, siano le prime ad essere ridotte, in ragione della loro più facile comprimibilità, in contrasto con l'obiettivo, più volte prospettato nelle raccomandazioni specifiche per Paese rivolte all'Italia, di concentrare gli sforzi di correzione sulla spesa corrente primaria.
  Come già segnalato, in mancanza di strumenti di finanziamento delle spese riferite al conseguimento di beni pubblici e obiettivi comuni europei, non può che ribadirsi l'esigenza di individuare modalità per assicurare un trattamento privilegiato alle spese per investimenti strategici connessi alle transizioni verde e digitale, alla sicurezza energetica, alla resilienza economica e sociale, nonché alle spese per investimenti nazionali legati a programmi europei e alle esigenze di difesa.
  Per altro verso, la proposta considera solo in parte, per i Paesi con parametri di deficit o debito non in linea con le soglie del Pag. 733 e del 60 per cento, l'esigenza di assicurare la funzione di stabilizzazione del ciclo economico. Infatti, le nuove regole di costruzione dell'aggregato di spesa netta soggetto a sorveglianza consentono unicamente l'operatività degli stabilizzatori automatici, sia sul lato delle spese, essendo esclusa dal computo dell'aggregato rilevante la componente ciclica dei sussidi di disoccupazione, sia sul lato delle entrate, dal momento che l'aggregato di spesa è valutato al netto delle variazioni discrezionali delle entrate, ma non delle variazioni di gettito dovute al ciclo economico.
  Sebbene, come con le attuali regole, non sia prevista la possibilità di adottare di norma misure discrezionali di stabilizzazione del ciclo economico, viene tuttavia introdotta una clausola di salvaguardia nazionale che, a fronte di shock idiosincratici, permette di giustificare scostamenti dal percorso di spesa precedentemente programmato.
  Come già segnalato in occasione dell'esame della Comunicazione della Commissione europea recante gli orientamenti per la riforma ora in discussione, le misure discrezionali di entrata assumono un ruolo essenziale nelle future regole di governance, basate su un indicatore unico della spesa. Sarà, pertanto, necessaria, nell'interlocuzione tra Governo e Parlamento, una dettagliata indicazione delle voci che compongono l'aggregato delle misure discrezionali di entrata e dei fattori riscontrati alla base di eventuali scostamenti tra le relative previsioni ex ante e i corrispondenti risultati registrati a consuntivo, verificando altresì se risulti possibile utilizzare per finalità di copertura le maggiori entrate derivanti da un miglioramento della compliance fiscale.
  Osserva che, dal punto di vista tecnico, la scelta di basare le nuove regole di governance su una singola variabile operativa basata sulla spesa netta, potrebbe presentare aspetti problematici considerando il carattere solo indiretto del legame tra l'aggregato oggetto di controllo, basato sulla spesa, e il debito. In astratto, anche in caso di rispetto del percorso di aggiustamento dell'indicatore unico di spesa, potrebbero non essere rispettati gli obiettivi previsti in relazione al controllo della dinamica del debito pubblico. Inoltre, i nuovi criteri di sorveglianza e di programmazione della spesa pongono la necessità di valutare le conseguenze di tale impianto nei rapporti tra i bilanci nazionali e i bilanci degli enti dotati di autonomia finanziaria. Si porrà, quindi, la necessità di coordinare il nuovo quadro delle regole europee con i profili di governo della finanza locale.
  Sembra inoltre opportuno verificare quale ruolo possano avere, nell'ambito dell'attivazione del braccio correttivo, le valutazioni inerenti l'entità degli scostamenti annui dal percorso di spesa primaria netta contenuta nel piano e la possibilità di recuperarli nell'orizzonte di vigenza del piano stesso, tenendo anche conto dell'orientamento delle nuove regole in favore di uno sforzo di aggiustamento da realizzare in un'ottica pluriennale. In questo quadro, dovrebbe in particolare essere approfondito il ruolo attribuito alla registrazione degli scostamenti annui in uno specifico conto di controllo.
  Più in generale, andrebbe verificato se il sincronismo nella realizzazione dei programmi di contenimento della spesa da parte di un numero non esiguo di Stati europei possa determinare effetti di pro-ciclicità in una prospettiva riferita all'intera area europea, considerata in una dimensione aggregata, specialmente in assenza di meccanismi permanenti di stabilizzazione a livello dell'Unione europea.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.35.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

  Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 12.35.

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Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023.
Doc. XIII, n. 1.
(Esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della relazione.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, ricorda che, in data 8 giugno 2023, il Governo ha trasmesso al Parlamento la terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR. Rammenta che la trasmissione di una relazione periodica sullo stato di attuazione del Piano costituisce l'adempimento di un obbligo espressamente sancito dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, nell'ambito della disciplina della governance e dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Ricorda, altresì, che la Relazione trasmessa dal Governo fa seguito alle prime due, presentate al Parlamento, rispettivamente, in data 23 dicembre 2021 e 6 ottobre 2022.
  Evidenzia che la presente Relazione, di cui la V Commissione Bilancio avvia l'esame in data odierna, è stata sottoposta alla Cabina di regia PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 31 maggio 2023 ed è stata oggetto di una apposita informativa del Ministro Fitto in Consiglio dei ministri, prima della sua trasmissione ufficiale alle Camere.
  Rileva che, conformemente a quanto prescritto dalle disposizioni legislative che individuano i contenuti che tali relazioni devono contenere, la terza Relazione reca non soltanto i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti, nonché le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti, ma contiene anche una parte specificamente dedicata alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento.
  Osserva che, seguendo l'impostazione della seconda Relazione sullo stato di attuazione del Piano, la presente Relazione si articola in due sezioni, di cui dà di seguito sinteticamente conto.
  La Sezione I, dopo una ricostruzione della struttura del PNRR italiano, sia dal punto di vista delle riforme, investimenti e priorità trasversali, sia dal punto di vista finanziario – anche in confronto con i Piani di ripresa e resilienza degli altri Stati membri dell'Unione europea – reca, anzitutto, un consuntivo dei risultati conseguiti per il secondo semestre 2022, che prevedeva il raggiungimento di 55 traguardi e obiettivi ai fini dell'erogazione della terza rata dei finanziamenti europei, pari a 19 miliardi di euro, di cui 10 miliardi di sovvenzioni e 9 miliardi di prestiti. Si è trattato di un semestre caratterizzato – come rilevato anche dalla seconda Relazione al Parlamento, trasmessa alle Camere nell'ottobre 2022 – da un notevole aumento dei target (obiettivi) e da alcune riforme particolarmente articolate, tra cui quelle in materia di giustizia e di concorrenza.
  Come evidenziato dalla terza Relazione, il conseguimento, entro il 31 dicembre 2022, dei traguardi e obiettivi della terza rata è stato operato attraverso un dialogo serrato del Governo con la Commissione europea, da un lato, e con tutte le amministrazioni titolari degli interventi, dall'altro, ciò al fine di fare emergere ostacoli e problematiche nella fase di attuazione, che hanno richiesto un'azione mirata per consentirne il superamento.
  Anche in questa ottica si inscrive la scelta, compiuta dal Governo, non solo di attribuire a un unico Ministro le deleghe relative al PNRR, agli affari europei e alle politiche di coesione, ma anche di procedere ad una riforma complessiva della governance istituzionale del Piano, che ha visto un rafforzamento della centralità della Cabina di regia, organo di coordinamento e impulso delle azioni volte alla realizzazione delle misure del Piano, anche attraverso il dialogo costante con le regioni, gli enti locali e i numerosi soggetti attuatori. La Sezione I della Relazione riepiloga i principali atti normativi recentemente adottati Pag. 75dal Governo per l'attuazione del PNRR e del PNC, in particolare il decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023 e il decreto-legge n. 44 del 2023 sul rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
  Con il primo decreto, in particolare, è stata ridisegnata la governance del Piano, chiarendo meglio le rispettive competenze e funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il provvedimento ha, inoltre, previsto l'istituzione di una struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, che sostituisce la Segreteria tecnica costituita dal decreto-legge n. 77 del 2021, e reca norme in materia di stabilizzazione del personale non dirigenziale delle unità PNRR delle amministrazioni centrali, di rafforzamento del coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nelle fasi di messa a punto e attuazione del Piano, nonché di coordinamento della governance del PNRR con quella delle politiche di coesione. La Relazione riassume, inoltre, le ulteriori misure introdotte dal decreto-legge in materia di rafforzamento della capacità amministrativa, poi completate e arricchite dal decreto-legge n. 44 del 2023, nonché gli interventi verticali e orizzontali in materia di semplificazioni amministrative.
  Come noto, la terza rata dei finanziamenti europei non è ancora stata erogata, giacché è in via di completamento la fase di valutazione, da parte della Commissione europea, dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi e traguardi per il secondo semestre 2022. Il processo di valutazione ha richiesto tempi più lunghi, d'intesa tra il Governo e i servizi della Commissione europea, in ragione della complessità degli obiettivi da raggiungere e per gli approfondimenti resisi necessari con riguardo ad alcune scadenze, oltre che in virtù del processo tecnico di verifica a campione che la Commissione stessa ha effettuato su alcune porzioni degli interventi realizzati.
  La Sezione I della Relazione dà specifico conto, a questo proposito, degli interventi realizzati con riguardo alle scadenze previste per il secondo semestre 2022 nel settore della giustizia. Sono sintetizzate le misure adottate per il conseguimento delle scadenze relative alle riforme in materia di concorrenza. Si dà conto, inoltre, dell'avanzamento degli interventi infrastrutturali del Piano, sui fronti dei collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci, del sistema portale, dei progetti di rigenerazione urbana. Con specifico riferimento a questi ultimi, in particolare, la Relazione ripercorre le interlocuzioni intercorse tra il Governo e la Commissione europea, descrivendo le tipologie di approfondimenti richiesti da quest'ultima e i chiarimenti forniti dal Governo.
  Sono poi descritti gli interventi realizzati, sempre con riferimento agli obiettivi del secondo semestre 2022, in materia di energia e ambiente, di istruzione, università e ricerca, in materia di mercato del lavoro e di misure per le imprese, di riforma della pubblica amministrazione e di revisione della spesa pubblica, di transizione digitale e di misure per l'inclusione sociale.
  Oltre a dare conto degli interventi effettuati per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi riferiti al secondo semestre 2022, la Sezione I della Relazione analizza i target e le milestone del primo semestre 2023, appena concluso. Si tratta, in particolare, di 20 traguardi e 7 obiettivi, funzionali all'erogazione della quarta rata, di importo pari a 16 miliardi di euro, dei quali 14 miliardi di prestiti e 2 miliardi di sovvenzioni.
  La Relazione evidenzia che la fase di realizzazione di tali interventi è stata interessata da un peggioramento complessivo del quadro economico, in ragione della forte accelerazione della dinamica dei prezzi e delle strozzature registratesi dal lato dell'offerta. Tali criticità sollecitano, ad avviso del Governo, un percorso di revisione mirata di alcune misure, in accordo con le Istituzioni europee e in coerenza con il regolamento europeo sul dispositivo di ripresa e resilienza.
  Con riguardo a questo semestre, la Relazione dà conto degli interventi operati in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, riformaPag. 76 del pubblico impiego, riforma del codice dei contratti pubblici, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché nei settori della giustizia, dell'energia e dell'ambiente, in materia di lavoro e imprese, di transizione digitale e innovazione e di misure per l'inclusione sociale e il contrasto alla povertà.
  Con riferimento, in particolare, ai settori energetico e ambientale, la Relazione segnala ed esamina lo stato di avanzamento di alcuni obiettivi e traguardi del semestre appena concluso, rispetto ai quali sono state registrate criticità e difficoltà attuative, legate all'evoluzione della dinamica di mercato e all'aumento dei prezzi.
  La Sezione I della terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR contiene quindi un aggiornamento sull'avanzamento finanziario e i meccanismi di rendicontazione del PNRR.
  Considerando il prefinanziamento di 24,9 miliardi di euro, riconosciuto nel mese di agosto 2021, e le prime due rate di 21 miliardi di euro ciascuna, erogate rispettivamente il 13 aprile e il 9 novembre 2022, finora la Commissione europea ha erogato all'Italia 66,9 miliardi di euro, di cui 28,95 miliardi di sovvenzioni e 37,94 miliardi di prestiti. Ulteriori 19 miliardi di euro potranno essere erogati al termine delle verifiche in corso sugli interventi compresi nella terza rata.
  Il profilo programmatico dell'utilizzo delle risorse del PNRR è stato rivisto dal Governo nei documenti di programmazione che si sono succeduti. Come evidenziato anche dalla Corte dei conti nella Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, pubblicata a marzo 2023, rispetto alla programmazione iniziale è stata prevista una traslazione in avanti delle spese originariamente assegnate al triennio 2020-2022, per oltre 20 miliardi di euro complessivi.
  Nella Relazione, il Governo informa che al 31 dicembre 2022 le spese sostenute sono state pari a circa 24,48 miliardi di euro, mentre al 28 febbraio 2023 le spese si attestano a circa 25,74 miliardi di euro. Il dato della spesa tiene conto della nuova modalità di contabilizzazione nei conti pubblici delle spese relativa alla misura ecobonus, in conformità a quanto stabilito dall'Eurostat.
  Come già rilevato nella seconda Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, le spese rilevate nel corso del 2021-2022 si riferiscono principalmente ai progetti in essere inseriti nel PNRR – già finanziati a valere su altre fonti nazionali e successivamente assorbiti all'interno del Piano e dei suoi obiettivi – e hanno riguardato, soprattutto, gli investimenti legati all'ecobonus e al sismabonus, gli investimenti per la trasformazione digitale delle imprese e quelli relativi alla realizzazione di infrastrutture.
  Nel segnalare che i dati attualmente contenuti nel sistema informativo ReGiS non consentono ancora di avere una visione completa dell'effettivo avanzamento finanziario del Piano, la Relazione evidenzia che l'avanzamento finanziario delle spese afferenti ai nuovi progetti potrà essere registrato, invece, a partire dal secondo semestre 2023, in cui si concluderanno le fasi di progettazione degli interventi e si avvieranno i cantieri, con conseguente incremento della spesa.
  Analizzando la performance di spesa delle singole amministrazioni titolari, la Relazione evidenzia come le prime tre amministrazioni in termini di risorse assegnate – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero delle imprese e del made in Italy – abbiano fatto registrare una spesa sostenuta pari, rispettivamente, al 12 per cento, al 25 per cento e al 33 per cento dello stanziamento complessivo da destinare alla realizzazione degli interventi. Nel complesso, la Relazione evidenzia come la maggior parte delle amministrazioni titolari abbia conseguito un livello di spesa inferiore alle previsioni, e come ciò, oltre a segnalare un ritardo nella definizione e avvio delle misure, potrebbe incidere sul pieno raggiungimento degli obiettivi finali. In questo contesto, le misure che hanno registrato un maggior livello di spesa sono quelle attuate mediante il riconoscimento di incentivi automatici o contributi, mentre il livello delle spese relative alla realizzazione di lavori pubblici Pag. 77richiede una attenta valutazione considerando la numerosità e l'eterogeneità degli interventi previsti, oltre alle difficoltà esogene che hanno interessato il settore.
  Per quanto riguarda la quota di risorse assegnate al Mezzogiorno, la Relazione dà conto delle verifiche effettuate dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri sul rispetto del vincolo del 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente. All'esito della verifica emerge, al 31 dicembre 2022, una quantificazione delle risorse PNRR destinate al Mezzogiorno pari a 75,1 miliardi di euro, che corrispondono al 41 per cento delle risorse del PNRR con una destinazione territoriale, che aumenta a 86,9 miliardi considerando anche le risorse per il Mezzogiorno del Piano nazionale complementare. Malgrado il vincolo di destinazione territoriale risulti al momento soddisfatto, la Relazione pone l'accento sulla necessità di un'attenta e costante verifica, volta ad assicurare l'effettiva attuazione degli interventi, in quanto eventuali difficoltà in sede attuativa potrebbero non garantire l'effettiva riduzione dei divari territoriali.
  A questo proposito, la Relazione richiama i dati dell'ultima relazione sull'attuazione delle politiche di coesione, che è stata oggetto di una specifica audizione del Ministro Fitto presso le Commissioni competenti in materia di bilancio e di politiche dell'Unione europea delle due Camere e che ha evidenziato una percentuale di avanzamento finanziario della programmazione 2014-2020 pari al 34 per cento. Tale risultato ha richiamato l'attenzione sulla necessità di superare le criticità registrate nelle politiche di coesione in sede di impiego delle risorse assegnate dal PNRR. A questo fine, il Governo ha proposto alle regioni un approccio unitario e integrale di coordinamento delle misure e degli investimenti del PNRR con quelli previsti dalla nuova programmazione per la coesione 2021-2027.
  Una parte consistente della Sezione I della terza Relazione è dedicata all'analisi delle principali criticità segnalate dalle amministrazioni titolari delle riforme e degli investimenti del PNRR, a seguito dell'attività di monitoraggio svolta in questi mesi sullo stato di attuazione delle misure del Piano e sull'avanzamento della relativa spesa.
  In dettaglio, i profili di debolezza e criticità sono stati classificati, all'interno della relazione, in quattro categorie: – eventi e circostanze oggettive, legati all'aumento dei costi e/o alla scarsità di materiali, all'interruzione o alla strozzatura delle catene di approvvigionamento; – eventi e circostanze oggettive, legati agli squilibri registratisi tra offerta e domanda, alla carenza di manodopera, al ritardo nello sviluppo di alcuni comparti e attività produttive, a investimenti rivelatisi non attrattivi; – difficoltà normative, amministrative e gestionali, consistenti, ad esempio, nella inefficiente gestione delle risorse e dei processi da parte delle Amministrazioni titolari, nella complessità delle pratiche per l'accesso ai fondi PNRR, nei ritardi cumulati per pareri e autorizzazioni, nel mancato coordinamento tra i soggetti attuatori o nell'inadeguatezza dei sistemi di monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere; – difficoltà attuative derivanti da refusi ed errori di traduzione della Council Implementing Decision (CID) e degli Operational Arrangements (OA) – che andranno conseguentemente chiariti e ridefiniti – nonché da problematiche nei criteri di rendicontazione e verifica delle misure.
  La Relazione segnala come le riforme e gli investimenti per i quali sia stata riscontrata almeno una delle quattro tipologie di elementi di debolezza e criticità in sede di monitoraggio ammontino a 118 su un totale di 285 interventi. Di questi, sono 59 le riforme e gli investimenti affetti da almeno una delle due categorie riconducibili a eventi e circostanze oggettive, mentre ammontano a 101 le riforme e gli investimenti interessati da difficoltà normative, amministrative e gestionali o dalla necessità di ridefinire il CID o gli OA.
  Con riguardo a due investimenti, la Relazione segnala come siano state riscontrate tutte e quattro le criticità, mentre per undici investimenti sono state segnalate tre delle criticità. Inoltre, 36 investimenti e 2 riforme risultano affetti da due criticità, Pag. 78mentre 14 investimenti sono affetti da una criticità, tra le due tipologie qualificate dalla Relazione come «eventi e circostanze oggettive».
  La Relazione riporta una tabella in cui sono specificate, per 63 investimenti e 2 riforme, le tipologie di criticità rilevate tra le quattro menzionate categorie. Non sono inclusi, invece, i rimanenti 53 tra investimenti e riforme in relazione ai quali le amministrazioni titolari hanno segnalato un solo elemento di debolezza, consistente non in eventi o circostanze oggettive, bensì in difficoltà normative, amministrative e gestionali o dalla necessità di ridefinire il CID o gli OA.
  Sempre sul piano quantitativo, dall'esposizione delle riforme e degli investimenti interessati da elementi di criticità e debolezza emerge come, tra le sei Missioni che compongono il Piano, quella maggiormente coinvolta sia la Missione 2, «Rivoluzione verde e transizione ecologica».
  Riguardo alle amministrazioni titolari, con riferimento ai 65 investimenti e riforme per i quali la Relazione specifica le tipologie di elementi di debolezza riscontrati in sede di monitoraggio, emerge come quasi la metà di tal interventi siano nella titolarità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  La Relazione, ricostruendo le interlocuzioni intercorse dall'inizio dell'anno 2023 tra le strutture governative e i servizi tecnici della Commissione europea, specifica come nella seconda metà del mese di giugno si intendesse verificare, d'intesa con la Commissione, l'ammissibilità delle richieste di modifica o di riprogrammazione degli interventi affetti da criticità e debolezze, avanzate dalle amministrazioni titolari.
  La Relazione precisa, al riguardo, che a seguito di queste interlocuzioni il Governo presenterà al Parlamento il quadro aggiornato delle proposte di revisione, prima della trasmissione ufficiale alla Commissione europea, entro il 31 agosto 2023.
  Sul piano finanziario, il Governo specifica nella Relazione la propria intenzione di mantenere immutato l'ammontare di risorse di provenienza europea assegnate all'Italia, tanto in termini di sovvenzioni a fondo perduto quanto in termini di prestiti.
  Alla luce delle verifiche emerse dal confronto con le amministrazioni titolari, per gli interventi hanno registrato ritardi nella fase di avvio si dovrebbe procedere allo slittamento di alcune milestone intermedie, senza modificare il target finale. Per quegli interventi che abbiano maggiormente risentito degli incrementi dei costi delle materie prime, invece, si procederà con una rimodulazione sia degli obiettivi intermedi sia di quelli finali, nonché dei quadri economici dei progetti, con possibile liberazione di risorse che si renderebbero disponibili. Viceversa, per gli interventi caratterizzati da una pluralità di soggetti attuatori, per i quali siano emerse difficoltà attuative, il Governo afferma nella Relazione di voler avviare un monitoraggio rafforzato, al fine di distinguere gli interventi ritenuti strategici e di interesse nazionale, cui lo Stato assicurerà un supporto rafforzato, da quelli le cui risorse saranno riprogrammate per essere destinate verso obiettivi più efficienti.
  Dalla Relazione emerge, inoltre, l'intenzione del Governo di riprogrammare tutti quegli interventi che non consentano il rispetto dei tempi e delle condizionalità previsti dal PNRR, d'intesa con le singole amministrazioni responsabili, traslandone il relativo finanziamento verso altre fonti nazionali disponibili a legislazione vigente, quali il Piano nazionale complementare, i Fondi strutturali europei 2021-2027 e il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.
  La parte conclusiva della Sezione I reca una indicazione preliminare dei contenuti del capitolo italiano del REPowerEU, che dovrà essere trasmesso alla Commissione europea, unitamente alle proposte di modifica, entro il prossimo 31 agosto.
  Al riguardo, la Relazione ricorda come tale iniziativa sia finalizzata a individuare, a livello europeo, un percorso per la modifica dei Piani nazionali, nella direzione del rafforzamento degli investimenti e delle riforme chiave in materia energetica, soprattutto nell'ottica della riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e della Pag. 79diversificazione delle fonti di approvvigionamento.
  Nel quadro normativo e finanziario del REPowerEU, le risorse europee stanziate per l'Italia ammontano a 2,76 miliardi di euro di sovvenzioni non rimborsabili, cui si aggiunge la possibilità di chiedere che una percentuale delle risorse iniziali dei Fondi strutturali europei per la politica di coesione 2021-2027 sia destinata a sostenere gli obiettivi di REPowerEU. Si tratta, a tale proposito, di circa 3 miliardi di euro.
  Nella Relazione il Governo specifica, altresì, che il capitolo italiano del REPowerEU potrà essere finanziato, in aggiunta, sia attraverso la richiesta di ulteriori prestiti a valere sui prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza non utilizzati dagli altri Paesi, sia con le risorse che si renderanno eventualmente disponibili a seguito della conclusione del processo di revisione dell'intero PNRR attualmente in corso.
  Per quanto riguarda, invece, i contenuti del nuovo capitolo italiano del REPowerEU, la Relazione specifica che un primo gruppo di proposte riguarderà le reti di trasmissione e distribuzione di energia, anche riferite al gas, nella prospettiva della riconversione degli impianti al trasporto di idrogeno. Un secondo gruppo di proposte riguarderà la produzione di energie rinnovabili e la riduzione della domanda di energia o la sua riqualificazione verso fonti rinnovabili. Un terzo gruppo di misure, infine, atterrà alle misure di sostegno alle catene del valore, con particolare riguardo alla promozione delle filiere dell'energia rinnovabile, nella prospettiva dell'economia circolare e del recupero dei materiali rari.
  Fa presente, infine, che la Sezione II della Relazione, riprendendo una struttura già collaudata nella seconda Relazione presentata lo scorso ottobre dal Governo Draghi, riporta schede, curate dalle singole amministrazioni, contenenti dati sull'attuazione normativa e amministrativa delle singole riforme e dei singoli investimenti del Piano, ripartiti per amministrazioni titolari.
  Per ulteriori approfondimenti relativi ai contenuti della Relazione, anche con riferimento ai profili di finanza pubblica, rinvia in ogni caso alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.
C. 115 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che, rispetto al fascicolo n. 2, sul quale la Commissione Bilancio si è già pronunciata nella seduta dello scorso 20 giugno, contiene le ulteriori proposte emendative Zaratti 0.1.200.19 e Magi 0.1.200.20, nonché il subemendamento 0.1.200.16 della Commissione.
  Per quanto concerne il subemendamento Zaratti 0.1.200.19, segnala che esso, nel modificare i criteri e principi direttivi definiti dall'emendamento 1.200 della Commissione, introduce il meccanismo del voto anticipato presidiato, ossia la possibilità di votare in giorni diversi da quelli previsti Pag. 80per la votazione, sia in occasione delle consultazioni referendarie sia con riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo. Segnala che, nel primo caso, la proposta emendativa consente agli elettori che, per motivi di studio, lavoro o cura, si trovino, per un periodo di almeno tre mesi, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, l'esercizio del diritto di voto nel comune di temporaneo domicilio o nella stessa provincia e prevede la trasmissione di tale voto alla sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Per le elezioni europee, invece, la proposta emendativa prevede che i predetti elettori esercitino il voto anticipato presidiato, su liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza, presso le sezioni speciali istituite in ogni capoluogo di regione, secondo quanto dispone il comma 1-bis, lettera b), del citato emendamento 1.200 della Commissione.
  Fa presente, altresì, che il subemendamento Magi 0.1.200.20 reca un contenuto analogo alla precedente proposta subemendativa, prevedendo altresì l'inoltro della domanda di voto anticipato presidiato tramite SPID.
  Ciò premesso, ricorda che nella seduta del 7 giugno 2023 la Commissione Bilancio ha già espresso parere contrario sugli emendamenti Madia 1.105, Magi 1.106 e Zaratti 1.120, che prevedono il ricorso al meccanismo del voto anticipato presidiato.
  Segnala, altresì, che il parere approvato dalla Commissione Bilancio sull'emendamento 1.200 della Commissione, nella medesima seduta del 7 giugno 2023, ha recepito la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), riferita alle sole elezioni europee, in misura pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dal 2024, effettuata dal Governo nella relazione tecnica allegata all'emendamento medesimo.
  Per tali ragioni propone, pertanto, di esprimere parere contrario su entrambe le proposte subemendative sopra citate, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di cui non viene tuttavia prevista la quantificazione né la relativa copertura finanziaria.
  Con riferimento, infine, al subemendamento 0.1.200.16 della Commissione, propone di esprimere nulla osta, posto che lo stesso recepisce la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, approvata dalla V Commissione Bilancio nel richiamato parere sull'emendamento 1.200 della Commissione.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con le considerazioni del presidente.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminate le proposte emendative riferite alla proposta di legge C. 115 e abb.-A, recante delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, contenute nel fascicolo n. 3 e non comprese nel fascicolo n. 2,

   esprime

PARERE CONTRARIO

   sui subemendamenti 0.1.200.19 e 0.1.200.20, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

   sul subemendamento 0.1.200.16».

  Marco GRIMALDI (AVS), nel premettere che il provvedimento in esame, a seguito delle modifiche apportate durante l'esame in sede referente, risulta oramai deprivato delle sue finalità originarie, configurandosi piuttosto come una delega al Governo priva di precisi criteri direttivi, chiede alla rappresentante del Governo se Pag. 81sia possibile acquisire un'indicazione di massima circa il maggior onere che deriverebbe a carico della finanza pubblica dal subemendamento Zaratti 0.1.200.19, relativo al cosiddetto voto anticipato presidiato.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che non è stata elaborata una precisa quantificazione dei maggiori oneri derivanti dal subemendamento Zaratti 0.1.200.19.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente, in sostituzione della relatrice.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
C. 1134 Governo, approvato dal Senato e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, fa presente che ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari derivanti dall'articolo aggiuntivo Appendino 4.02, che prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy segnali mediante notifica al consorzio di tutela interessato, se costituito, unitamente alla parte potenzialmente lesa, i casi di pirateria relativi alla contraffazione o all'alterazione di marchi e di prodotti agricoli o di prodotti alimentari e alle pratiche di Italian Sounding. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria generale contenuta nell'articolo 32 del provvedimento in esame.
  Parimenti, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo rispetto all'articolo aggiuntivo Evi 4.06, che prevede che nei casi di dichiarazione di stato di emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza, in presenza di comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici prodotti, possano essere concesse licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di brevetti legati alla produzione di determinati prodotti per un periodo che non può comunque eccedere i dodici mesi dalla cessazione dell'emergenza o dell'urgenza. Al riguardo, posto che, diversamente da quanto previsto dalla disciplina di cui al vigente articolo 70-bis del Codice della proprietà industriale riferito alle emergenze sanitarie nazionali nel settore sanitario, non è prevista alcuna forma di remunerazione per il titolare dei diritti di proprietà intellettuale, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento all'eventualità che lo Stato debba riconoscere indennizzi per il rilascio delle licenze obbligatorie.
  Da ultimo, segnala la necessità di acquisire l'avviso del Governo sull'articolo aggiuntivo Evi 12.01, che prevede l'avvio, dal 1° aprile 2023, di un programma di digitalizzazione degli atti e dei documenti conservati in forma cartacea presso le Camere di commercio e presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, provvedendo ai relativi oneri, nel limite di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dal programma di digitalizzazione nonché in merito alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria per gli esercizi successivi all'anno 2023.
  Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Pag. 82

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, in relazione alle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Appendino 4.02 ed Evi 4.06, in considerazione del fatto che, sulla base degli elementi istruttori allo stato disponibili, non è possibile escludere che la loro attuazione richieda la previsione di stanziamenti aggiuntivi di bilancio. Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Evi 12.04, in mancanza di apposita relazione tecnica volta a verificare la congruità della quantificazione degli oneri da esso indicati.
  Non rileva, infine, profili problematici con riferimento alle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE) considera paradossale che il Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò istituzionalmente deputato, non sia in grado di compiere una valutazione compiuta circa l'impatto finanziario derivante dalle proposte emendative su cui la rappresentante del Governo ha testé formulato un parere contrario.

  Marco GRIMALDI (AVS) chiede ulteriori delucidazioni in merito al parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo Evi 4.06, dal momento che quest'ultimo, nel sostituire integralmente il vigente articolo 70-bis del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, intenzionalmente non prevede alcuna forma di remunerazione in favore del titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Ciò considerato, ferma restando la legittimità di un'eventuale contrarietà del Governo rispetto al merito della proposta emendativa in discussione, invita a svolgere un maggiore approfondimento dei contenuti recati dall'articolo aggiuntivo Evi 4.06, che a suo avviso non appare comunque suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) evidenzia preliminarmente che l'articolo aggiuntivo Appendino 4.02 si limita a prevedere che il Ministero delle imprese e del made in Italy, qualora ne abbia notizia, segnali, tramite notifica, al consorzio di tutela interessato, se costituito, i casi di pirateria relativi alla contraffazione o alterazione di marchi di prodotti agricoli o di prodotti alimentari e alle pratiche di Italian Sounding. Nel ritenere che il predetto Ministero possa senz'altro provvedere a tali adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sia pure in assenza di un'apposita clausola di neutralità finanziaria, di cui si potrebbe tuttavia, qualora ritenuto necessario ai fini di un positivo vaglio, prevedere l'introduzione, auspica che in questa sede la Commissione Bilancio si attenga esclusivamente alla verifica dei profili finanziari delle proposte emendative al suo esame, astenendosi conseguentemente da valutazioni di merito, che implicano inevitabilmente un giudizio di natura politica.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, a seguito di un ulteriore approfondimento svolto per le vie brevi, ritiene che sia possibile esprimere nulla osta sull'articolo aggiuntivo Appendino 4.02 tenendo conto della circostanza che l'articolo 32 del provvedimento in esame reca una clausola di invarianza finanziaria generale riferita alla complessiva attuazione del provvedimento.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario sull'articolo aggiuntivo Evi 4.06, dal momento che l'articolo 70-bis del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, di cui viene ora proposta l'integrale sostituzione, nel prevedere la remunerazione in favore del titolare dei diritti di proprietà intellettuale si riferisce comunque ad una fattispecie ben determinata e non può dunque assumere la veste di un principio di carattere generale, applicabile a qualsiasi situazione emergenziale. In tale quadro, poiché l'articolo aggiuntivo Evi 4.06 deliberatamente non prevede invece alcuna forma di remunerazione per i soggetti interessati, ritiene che lo stesso non possa presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e invita pertanto a svolgere su di esso un supplemento di istruttoria.

Pag. 83

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli articoli aggiuntivi Evi 4.06 e 12.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur comprendendo le difficoltà della rappresentante del Governo nell'acquisizione di risposte puntuali alle richieste di ulteriori delucidazioni formulate nel corso del dibattito, rivendica tuttavia l'esigenza per i componenti della Commissione Bilancio di acquisire nella presente sede chiarimenti tecnicamente motivati, al fine di riscontrare il parere reso dal Governo stesso sulle singole proposte emendative, tanto più quando, come nel caso dell'articolo aggiuntivo Evi 4.06, la proposta emendativa in esame non sembra presentare alcun profilo problematico dal punto di vista finanziario.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, si limita a ricordare che nella passata legislatura assai di frequente in occasione delle sessioni di bilancio le richieste di chiarimento a vario titolo formulate all'indirizzo dei rappresentanti del Governo dal suo gruppo, che a quel tempo era all'opposizione, non ricevevano alcuna risposta. Nel caso di specie, ritiene peraltro che un comportamento di tale genere da parte della rappresentante del Governo possa semplicemente essere interpretato come una conferma dei pareri contrari in precedenza espressi.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), ferma restando la libertà del Governo di non rispondere qualora richiesto alle sollecitazioni rivolte con riferimento ai pareri espressi nell'ambito dell'esame di merito dei singoli provvedimenti, ribadisce tuttavia la necessità che, nella sede specifica in cui la Commissione Bilancio è tenuta a verificare le implicazioni finanziarie dei provvedimenti e delle proposte emendative, siano sempre fornite valutazioni di ordine tecnico, come tali in qualche misura riscontrabili.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel ribadire che l'articolo aggiuntivo Evi 4.06 non prevede alcuna forma di remunerazione per il titolare dei diritti di proprietà intellettuale, ritiene che il Governo possa legittimamente maturare su di esso una contrarietà nel merito dei suoi contenuti ma non appellarsi, nella presente sede, a una mancata quantificazione di presunti oneri da esso derivanti, che a suo giudizio, invece, non sussistono.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
C. 107 e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno 2023.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione attendeva dal Governo le risposte alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione una nota tecnica contenente le risposte alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice in ordine alla quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento (vedi allegato).Pag. 84
  Nel richiamarne il contenuto, evidenzia in primo luogo che, in considerazione dei tempi necessari all'entrata in vigore del provvedimento, le disposizioni di carattere fiscale di cui agli articoli 2 e 3 devono trovare applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso.
  Con riferimento alle disposizioni di incentivazione fiscale per gli investimenti in start-up e in PMI innovative, di cui all'articolo 2, fa presente che si stima che, a fronte di un ammontare di investimenti annui pari a 246,4 milioni di euro, il 3 per cento delle detrazioni spettanti sia incapiente per una quota pari al 50 per cento, determinando un onere annuo valutato in 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno successivo al primo periodo di imposta nel quale si applica la nuova disciplina.
  Segnala, al riguardo, che gli effetti finanziari derivanti dall'articolo 2 sono ascritti prudenzialmente in maniera integrale già dal primo anno di applicazione della nuova disciplina e, pertanto, gli effetti in termini di indebitamento netto risultano iscritti per intero nell'esercizio nel quale il credito d'imposta è maturato.
  Sottolinea, poi, che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), in materia di incentivi fiscali per la partecipazione a organismi di investimento collettivo che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più PMI innovative, si applicheranno a un ammontare di investimenti pari a circa 12,5 milioni di euro, con una conseguente perdita di gettito su base annua di 2,6 milioni di euro, che si determinerà negli esercizi 2027 e 2028, in quanto i redditi derivanti dalla partecipazione ai medesimi organismi di investimento collettivo sono percepiti solo al momento della cessione delle quote o delle azioni.
  Precisa, inoltre, che ai fini della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), è stato considerato che i contribuenti effettueranno investimenti nel 2024, anno di avvio dell'applicazione della nuova disciplina, e nel 2025, termine ultimo per l'acquisizione delle quote o delle azioni ai sensi della disposizione in esame, ed è stato ipotizzato che i redditi da capitale siano percepiti al termine del periodo minimo di tre anni richiesto per la detenzione delle medesime quote o azioni.
  Rileva, infine, che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), ai sensi delle quali l'esenzione dall'imposizione delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in società reinvestite nel capitale sociale di start-up o PMI innovative non è cumulabile con l'esenzione dall'imposizione delle plusvalenze disciplinata dai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, determinano maggiori entrate valutate in 1,5 milioni di euro nell'anno 2025 e in 2,8 milioni di euro annui per gli anni tra il 2026 e il 2029.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminati il testo della proposta di legge C. 107 e abb., recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    in considerazione dei tempi necessari all'entrata in vigore del provvedimento, le disposizioni di carattere fiscale di cui agli articoli 2 e 3 devono trovare applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso;

    con riferimento alle disposizioni di incentivazione fiscale per gli investimenti in start-up e in PMI innovative, di cui all'articolo 2, si stima che, a fronte di un ammontare di investimenti annui pari a 246,4 milioni di euro, il 3 per cento delle detrazioni spettanti sia incapiente per una quota pari al 50 per cento, determinando un onere annuo valutato in 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno successivo al Pag. 85primo periodo di imposta nel quale si applica la nuova disciplina;

    gli effetti finanziari derivanti dall'articolo 2 sono ascritti prudenzialmente in maniera integrale già dal primo anno di applicazione della nuova disciplina e, pertanto, gli effetti in termini di indebitamento netto risultano iscritti per intero nell'esercizio nel quale il credito d'imposta è maturato;

    le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), in materia di incentivi fiscali per la partecipazione a organismi di investimento collettivo che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più PMI innovative, si applicheranno a un ammontare di investimenti pari a circa 12,5 milioni di euro, con una conseguente perdita di gettito su base annua di 2,6 milioni di euro, che si determinerà negli esercizi 2027 e 2028, in quanto i redditi derivanti dalla partecipazione ai medesimi organismi di investimento collettivo sono percepiti solo al momento della cessione delle quote o delle azioni;

    ai fini della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), è stato considerato che i contribuenti effettueranno investimenti nel 2024, anno di avvio dell'applicazione della nuova disciplina, e nel 2025, termine ultimo per l'acquisizione delle quote o delle azioni ai sensi della disposizione in esame, ed è stato ipotizzato che i redditi da capitale siano percepiti al termine del periodo minimo di tre anni richiesto per la detenzione delle medesime quote o azioni;

    le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), ai sensi delle quali l'esenzione dall'imposizione delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in società reinvestite nel capitale sociale di start-up o PMI innovative non è cumulabile con l'esenzione dall'imposizione delle plusvalenze disciplinata dai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, determinano maggiori entrate valutate in 1,5 milioni di euro nell'anno 2025 e in 2,8 milioni di euro annui per gli anni tra il 2026 e il 2029,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: in corso alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dall'anno 2023 con le seguenti: dall'anno 2025.

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;

   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029.
  2-ter. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), valutate in 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera d)

Pag. 86

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita al testo del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, con riferimento alle proposte emendative presentate, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Fenu 1.02, che estende, alla lettera a), la detrazione dall'IRPEF, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, agli investimenti in società che investano prevalentemente in start-up innovative direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio, e, alla lettera b), la deduzione dalla base imponibile dei soggetti IRES, di cui al comma 4 del medesimo articolo 29, agli investimenti in società che investono prevalentemente in start-up innovative tramite organismi di investimento collettivo del risparmio, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

   Fenu 1.03, che prevede specifiche ipotesi di esclusione della decadenza dagli incentivi previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 in caso di cessione dell'investimento agevolato in start-up innovative prima del decorso di tre anni, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che derivano da tali esclusioni né la relativa copertura finanziaria;

   Fenu 1.01 che, nel modificare il comma 7-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, eleva dal 30 al 70 per cento le percentuali di detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e di deduzione dalla formazione del reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) degli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano né la relativa copertura finanziaria;

   Fenu 1.06, che, tra l'altro, eleva dal 19 al 50 per cento la detrazione dall'IRPEF, di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, riferita alle somme investite in start-up innovative, innalza il limite massimo detraibile da 100.000 a 300.000 euro e consente l'applicazione dell'agevolazione vigente, in base al medesimo articolo 29, alla quota che eccede tale limite massimo, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano né la relativa copertura finanziaria;

   Stefanazzi 1.07 e 1.08, che, tra l'altro, istituiscono nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo con una dotazione, rispettivamente, di 225 milioni e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che, perlomeno con riferimento all'esercizio finanziario in corso, non reca le necessarie disponibilità;

   Stefanazzi 1.09, che istituisce un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, volto a sostenere le start-up e le PMI innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e nell'acquisizione di società innovative costituite all'estero, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che, perlomeno con riferimento all'esercizio finanziario in corso, non reca le necessarie disponibilità;

   Fenu 2.4, che prevede che le detrazioni spettanti, ai sensi degli articoli 29 e Pag. 8729-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012 e dell'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge n. 32 del 2015, per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative possono essere trasformate, per il corrispondente importo, in crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione, senza applicazione della preclusione all'autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi, del limite annuale di 2 milioni di euro di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e del limite annuale di 250.000 euro di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

   Fenu 2.5, che riconosce il credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 1, del provvedimento anche in relazione agli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative, per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 e dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

   Fenu 2.6, che prevede che al credito d'imposta introdotto dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento non siano applicati i limiti della preclusione all'autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, il limite annuale di 2 milioni di euro di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e il limite annuale di 250.000 euro di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

   Stefanazzi 2.7, che prevede che non concorrano a formare il reddito imponibile un insieme di poste riferite al patrimonio delle imprese, peraltro non precisamente individuate, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

   Stefanazzi 2.01, che prevede che non concorra a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una start-up o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il Venture Capital, fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e piccole e medie imprese innovative, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

   Stefanazzi 2.02 e Fenu 2.03, che, nell'introdurre per gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e per i fondi di previdenza complementare rispettivamente la possibilità e l'obbligo di destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di Venture Capital, in fondi promossi da investitori Business Angel o incubatori certificati italiani, prevedono un insieme di agevolazioni fiscali per i medesimi investimenti, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

   Stefanazzi 2.04, che prevede che per le società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano start-up o PMI innovative o nel caso di operazioni di conferimento delle medesime imprese, effettuate dal 1° gennaio 2023, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne Pag. 88derivano, né la relativa copertura finanziaria;

   Alifano 2.09 e Stefanazzi 3.02, che riconoscono un esonero contributivo in favore di start-up innovative e PMI innovative, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o Business Angel, che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

   Stefanazzi 2.06, che è volto a prevedere una deduzione dell'85 per cento del valore dell'investimento per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital o che costituiscono Corporate Venture Capital per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative. La proposta prevede altresì che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, si applichi una maggiorazione del costo di acquisizione del 70 per cento con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativamente agli investimenti effettuati in beni acquisiti da start-up o PMI innovative, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

   Fenu 3.2 che, nel modificare la lettera c) dell'articolo 3, comma 1, prevede che l'esenzione dall'imposizione dei redditi di capitale percepiti da persone fisiche e derivanti da quote o azioni, possedute per un periodo di almeno 3 anni, in organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative, sia estesa anche agli investimenti che fruiscono degli incentivi in regime de minimis, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

   Stefanazzi 3.01 e 3.03, che nell'istituire, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2023, provvedono ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che, perlomeno con riferimento all'esercizio finanziario in corso, non reca le necessarie disponibilità;

   Stefanazzi 3.04, che è volta a riconoscere un credito d'imposta per la costituzione delle start-up innovative, in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute per la redazione dell'atto costitutivo e per le relative attività di consulenza, provvedendo ai relativi oneri, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che, perlomeno con riferimento all'esercizio finanziario in corso, non reca le necessarie disponibilità;

   Fenu 3.08, che è volta ad estendere le detrazioni e le deduzioni fiscali di cui agli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 agli investimenti nel capitale sociale di una o più start-up innovative effettuati direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

   Fenu 3.011, che interviene sulla disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 2019, prevedendo che, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, le spese sostenute in relazione a contratti di ricerca extra muros stipulati con start-up innovative concorrono a formare la base di calcolo ai fini del predetto credito d'imposta per un importo pari al 250 per cento del loro ammontare, anziché al 150 per cento previsto a legislazione vigente, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria.

Pag. 89

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Fenu 1.04, che prevede che il periodo di imposta per il riconoscimento delle agevolazioni, di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, sugli investimenti mediante strumenti finanziari partecipativi o prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale, è individuato con riferimento alla data del versamento nello stato patrimoniale in conto aumento di capitale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, considerando i suoi possibili effetti sulla valutazione di poste patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale;

   Fenu 3.05, che è volta ad escludere le start-up innovative dall'ambito di applicazione della disciplina sugli indici sintetici di affidabilità fiscale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari in termini di minor gettito derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

   Fenu 3.07, che prevede l'esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dell'imposta di bollo per i libri e i registri sociali in favore delle start-up innovative, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri, aventi carattere permanente, e della relativa copertura finanziaria;

   Fenu 3.09 che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 al fine di promuovere servizi di consulenza in favore delle start-up innovative, provvedendo ai relativi oneri tramite la riassegnazione alla spesa, per i predetti importi, di una quota delle entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa in esame;

   Fenu 3.010, che prevede che le start-up e le PMI innovative possano optare per la cessione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 2019, in favore di banche e altri istituti di intermediazione finanziaria ivi richiamati, in alternativa alla fruizione diretta mediante compensazione del medesimo credito d'imposta. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

   Stefanazzi 4.01, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione, da un lato, di una banca dati contenente le informazioni relative ai bandi rivolti alle imprese indetti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti ivi puntualmente richiamati, dall'altro, di un portale web unico mediante cui i soggetti interessati possono trasmettere le domande di partecipazione ai predetti bandi, prevedendo che, nel caso di bandi indetti da istituzioni dell'Unione europea o da istituzioni pubbliche di suoi Stati membri, gli stessi siano corredati di apposita traduzione in lingua italiana. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 2 dell'articolo aggiuntivo in commento.

  Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

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  La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, nonché nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel sottolineare che l'articolo aggiuntivo Fenu 3.05 esclude l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale alle start-up innovative, sostiene che tale proposta emendativa non dovrebbe produrre oneri a carico della finanza pubblica, come invece affermato dalla relatrice.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, in replica al deputato Dell'Olio, riferisce che la Ragioneria generale dello Stato fa presente che non sussistono elementi che consentono di quantificare gli oneri derivanti dall'articolo aggiuntivo Fenu 3.05.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) sottolinea che proprio il Ministero dell'economia e delle finanze è l'istituzione competente ad elaborare i dati necessari per quantificare gli effetti finanziari delle proposte emendative.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, precisa che la sottosegretaria Savino intendeva probabilmente affermare che il Governo non ha a disposizione elementi di informazione che consentano di escludere l'insorgenza di oneri derivanti dall'articolo aggiuntivo Fenu 3.05.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ricordare che molto frequentemente le proposte emendative presentate determinano effetti finanziari, afferma che, in ogni caso, il Governo non è tenuto a individuare una precisa quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte emendative che presentano profili problematici di carattere finanziario.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ricordare che, a differenza di quanto affermato dalla deputata Lucaselli, molte proposte emendative non comportano oneri finanziari perché sono di carattere ordinamentale, rileva l'importanza di comprendere le motivazioni tecniche che supportano le valutazioni del Governo circa l'eventuale onerosità delle proposte emendative esaminate.
  Con riferimento all'articolo aggiuntivo Fenu 3.05, sottolinea che esso non incide su alcuna disposizione vigente, diversamente dall'articolo aggiuntivo Evi 4.06 riferito al disegno di legge C. 1134, precedentemente esaminato dalla Commissione il quale, come è stato in precedenza rilevato, non prevede alcuna forma di ristoro per il proprietario in caso di rilascio di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo dei brevetti, innovando rispetto al contesto normativo vigente.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede al presidente di sollecitare un intervento del Ministro per i rapporti con il Parlamento al fine di assicurare che siano forniti alla Commissione bilancio elementi adeguati a valutare la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni normative al suo esame, in modo da non vanificare l'istruttoria svolta sui profili finanziari dei provvedimenti e delle relative proposte emendative.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.09, 3.2, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.07, 3.08, 3.09, 3.010, 3.011 e 4.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Nuovo testo C. 418.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, segnala preliminarmente che il nuovo testo della proposta di legge all'esame della Commissione, che prevede l'introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, è molto simile al testo di un progetto di legge sulla medesima materia di iniziativa parlamentare, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati nel corso della XVIII legislatura (C. 2372), il cui iter legislativo non fu poi concluso al Senato (S. 2493). In particolare, ricorda che, alla Camera, nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento presso la Commissione Bilancio, il Governo su richiesta della medesima Commissione, aveva predisposto una relazione tecnica riferita al testo all'esame dell'Assemblea (C. 2372-A), depositata nella seduta della medesima Commissione del 21 dicembre 2021.
  Rammenta altresì che il testo successivamente approvato dalla Camera era corredato da una clausola di invarianza finanziaria la quale stabiliva che dall'attuazione delle norme in esso contenute non dovessero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate dovessero provvedere agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La necessità dell'inserimento della clausola di invarianza finanziaria era stata evidenziata, unitamente ad altri rilievi, nella predetta relazione tecnica e, sulla base di ciò, la V Commissione, nel corso della seduta dell'11 gennaio 2022, aveva espresso un parere favorevole all'Assemblea, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, tra cui quella che prevedeva l'inserimento di tale clausola nel testo del provvedimento.
  Ciò premesso, rileva che il testo ora all'esame si compone di 5 articoli e non è corredato di relazione tecnica; pertanto, in sede di illustrazione delle norme in esso contenute, farà riferimento alla relazione tecnica riferita al testo esaminato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nel corso della XVIII legislatura, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea (C. 2372-A), per le parti in cui risulti ancora utilizzabile.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'articolo in esame si limita a stabilire la finalità del provvedimento, ossia favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche, la cui concreta realizzazione è definita negli articoli successivi, ai cui contenuti rinvia.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1-bis, rileva che la norma prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito attivi una mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti alla lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa, corredata da un'analisi dell'impatto dei progetti e dei risultati prodotti. A tal proposito ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le attività in questione possano essere svolte dal Ministero competente utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 2, evidenzia che le norme prevedono che il Ministero dell'istruzione e del merito predisponga un Piano straordinario di azioni formative da organizzare con la collaborazione dell'INDIRE, delle istituzioni scolastiche, nonché di università ed enti accreditati per la formazione.
  Rammenta che, in relazione a norme di analogo tenore approvate dalla Camera dei Pag. 92deputati nel corso della XVIII legislatura, la relazione tecnica riferita al testo a suo tempo esaminato dalla Commissione bilancio aveva rilevato che la loro attuazione fosse possibile nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, a condizione che la durata del Piano fosse limitata ad un triennio. Per altro rileva che, per quanto riguarda gli stanziamenti di bilancio utilizzabili, mentre il testo esaminato nella XVIII legislatura, faceva espressa menzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, finalizzate all'attuazione del Piano nazionale di formazione e alla realizzazione di attività formative, tale richiamo non risulta invece contenuto nel testo in esame. Sulla base di tali considerazioni, ritiene necessario, in primo luogo, che il Governo chiarisca se alle attività previste dalla disposizione in esame possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e se, in questo quadro, sia necessario fare un espresso richiamo all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015. In secondo luogo, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di limitare la durata del Piano straordinario di azioni formative ad un triennio, conformemente alla durata della sperimentazione prevista dal successivo articolo 3 e alla condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nella scorsa legislatura, in occasione dell'esame dell'analogo provvedimento C. 2372-A.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, rileva che le norme prevedono una sperimentazione nazionale triennale, finalizzata all'introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, a cui le scuole sono autorizzate a partecipare a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati utilizzando le risorse dell'organico dell'autonomia. Tanto premesso non ha osservazioni da formulare considerato che la partecipazione alla sperimentazione non è obbligatoria e che quindi sarà cura delle istituzioni scolastiche presentare richiesta di partecipazione solo qualora questa sia realizzabile utilizzando le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
  Inoltre, in relazione alle norme che prevedono la costituzione del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione, ritiene necessario che il Governo confermi quanto affermato nella relazione tecnica riferita all'analogo provvedimento esaminato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nella scorsa legislatura (C. 2372-A), ossia che il Comitato possa operare con le risorse finanziarie, umane e strumentali del Ministero dell'istruzione e del merito. Inoltre, da un punto di vista formale, in conformità con la condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, in occasione dell'espressione del parere favorevole reso all'Assemblea nella scorsa legislatura sul provvedimento di cui si è detto in precedenza, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di sostituire il comma 6, concernente il trattamento dei componenti del citato Comitato, con il seguente: «Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 4, rileva preliminarmente che la disposizione in esame prevede che con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 3, comma 1, siano stabiliti anche i criteri generali per lo svolgimento di una sperimentazione, avente le medesime finalità di quella di cui al medesimo articolo 3, nell'ambito dei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e che, con un ulteriore decreto dello stesso Ministro, siano stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione anche nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).
  Ciò posto, ritiene necessario che il Governo assicuri che la citata sperimentazione possa essere svolta da parte degli enti interessati, nell'ambito delle risorse disponibiliPag. 93 a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Infine, considerato che il provvedimento reca numerose disposizioni, come quella dianzi commentata, che dovrebbero essere attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di inserire nel testo la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, quale risultante dall'analogo provvedimento approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura (C. 2372-A).

  La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.