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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 luglio 2023
139.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 9

SEDE REFERENTE

  Giovedì 6 luglio 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

  La seduta comincia alle 14.05.

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Nuovo testo C. 418 Lupi.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno 2023.

  Giorgia LATINI, presidente e relatrice, avverte che il gruppo di Fratelli d'Italia ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che la Commissione ha concluso, nella seduta di martedì 20 giugno scorso, l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.Pag. 10
  Avverte, inoltre, che sul testo, come risultante dagli emendamenti approvati, sono pervenuti i pareri favorevoli della I Commissione Affari costituzionali, della XI Commissione Lavoro pubblico e privato e della XII Commissione Affari sociali, che sono in distribuzione. La V Commissione Bilancio esprimerà invece il prescritto parere direttamente in Assemblea.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'insegnamento di scienze giuridiche, economiche e del lavoro nel primo biennio dei corsi delle scuole secondarie di secondo grado e l'attribuzione del coordinamento dell'insegnamento dell'educazione civica ai docenti di discipline giuridiche ed economiche.
C. 957 Cangiano.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia LATINI, presidente, invita il relatore, on. Amorese, a svolgere la relazione introduttiva.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, riferisce che la proposta di legge di cui oggi la Commissione avvia l'esame in sede referente interviene sull'insegnamento dell'educazione civica, disciplinato dalla legge n. 92 del 2019, al fine dichiarato – come si evidenzia nella relazione illustrativa – di potenziarlo alla luce di alcuni elementi emersi nell'esperienza applicativa e nel contesto venutosi a delineare, fra l'altro, con la pandemia da COVID-19, il PNRR e il conflitto russo-ucraino. In questa prospettiva, segnala che il testo in esame opera su due distinti versanti:

   1) introduce, in aggiunta all'insegnamento trasversale dell'educazione civica già prevista nel primo e nel secondo ciclo, e con riferimento esclusivo al primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado di ogni indirizzo, l'insegnamento di scienze giuridiche, economiche e del lavoro con un orario non inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Tale insegnamento è affidato in via esclusiva ai docenti di discipline giuridiche ed economiche di cui alla classe di concorso A046. Per i docenti in questione, in aggiunta, si prevede al fine di istruire gli studenti nell'utilizzo del defibrillatore l'obbligo di tenere un corso di formazione BLS-D per l'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, svolto da personale sanitario qualificato;

   2) rimodula la figura del coordinatore dell'insegnamento di educazione civica, stabilendone in modo più puntuale le modalità d'individuazione e privilegiando l'affidamento dell'incarico ai docenti delle discipline giuridiche ed economiche: i) nelle scuole secondarie di secondo grado il coordinamento dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato ai docenti di scienze giuridiche ed economiche di cui al comma 4-bis; ii) nelle scuole del primo ciclo è introdotta la figura del coordinatore unico delle attività di educazione civica. Il docente coordinatore può essere scelto tra i docenti di discipline giuridiche ed economiche di cui alla classe di concorso A046; iii) negli istituti comprensivi sono istituiti un coordinatore unico per le classi della scuola primaria e, ove esistente, della scuola dell'infanzia e un coordinatore unico per le classi della scuola secondaria di primo grado.

  Passando all'illustrazione dell'articolato evidenzia che l'unico articolo di cui consta la proposta di legge in esame reca alcune novelle all'articolo 2 della citata legge n. 92 del 2019 che ha disciplinato l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.Pag. 11
  In primo luogo, si introducono due nuovi commi dopo l'attuale comma 4.
  In particolare osserva che il nuovo comma 4-bis, al fine di rafforzare l'insegnamento dell'educazione civica, nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado di ogni indirizzo, introduce l'insegnamento di scienze giuridiche, economiche e del lavoro con un orario non inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. L'insegnamento è affidato in via esclusiva ai docenti di discipline giuridiche ed economiche di cui alla classe di concorso A046.
  Il nuovo comma 4-ter aggiunge che i docenti di cui al nuovo comma 4-bis, titolari dell'insegnamento di educazione civica (di cui al nuovo comma 4-bis) al fine di istruire gli studenti nell'utilizzo del defibrillatore sono tenuti a seguire un corso di formazione BLS-D per l'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, svolto da personale sanitario qualificato.
  La seconda novella sostituisce il comma 5, ridefinendo la disciplina del coordinamento dell'insegnamento di educazione civica. In particolare, viene ora stabilito che per ciascuna classe di tutte le scuole secondarie di secondo grado il coordinamento dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato ai docenti di scienze giuridiche ed economiche di cui al comma 4-bis. Nelle scuole del primo ciclo è invece introdotta la figura del coordinatore unico delle attività di educazione civica. Il docente coordinatore può essere scelto tra i docenti di discipline giuridiche ed economiche di cui alla classe di concorso A046. Negli istituti comprensivi sono istituiti un coordinatore unico per le classi della scuola primaria e, ove esistente, della scuola dell'infanzia e un coordinatore unico per le classi della scuola secondaria di primo grado.
  Infine, viene soppresso il comma 8. Tale comma prevede che dall'attuazione dell'articolo 2, e dunque dall'insegnamento dell'educazione civica: a) non devono derivare, da un lato, incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, dall'altro lato ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti; b) stabilisce, inoltre, che per lo svolgimento dei compiti di coordinamento non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

  Giorgia LATINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare.
C. 68 Brambilla, C. 1003 Minardo e C. 1055 Marchetto Aliprandi.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

  Giorgia LATINI, presidente, invita il relatore, on. Roscano a svolgere la relazione introduttiva.

  Fabio ROSCANI (FDI), relatore, riferisce che le proposte di legge, di cui la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, incidono prevalentemente sul medesimo oggetto (l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole), risultano differenziate nella struttura e, in parte, nei contenuti. Alla luce delle differenze tra le proposte di legge in esame, si accinge quindi ad illustrare il loro contenuto separatamente.
  La proposta di legge Brambilla C 68, recante «Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di svolgimento di iniziative di educazione alimentare e di diffusione della cultura vegetariana e vegana nell'ambito dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica» è composta di un solo articolo ed è volta ad inserire nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, anche l'insegnamento dell'educazione alimentare, «con particolare attenzione alla diffusione della cultura Pag. 12alimentare vegetariana e vegana»; la proposta di legge Minardo C. 1003, recante «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani nelle scuole, nelle università e negli enti di istruzione e formazione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», composta di 5 articoli, come si evince dal titolo, estende all'ambito universitario e agli enti di istruzione e formazione delle Forze armate e del comparto sicurezza l'insegnamento dell'educazione alimentare; infine la proposta di legge Marchetto Aliprandi C. 1055, composta di 9 articoli, reca l'«Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione».
  Passando all'illustrazione dell'articolato la proposta di legge Brambilla – come anticipato – segnala che essa è composta di un solo articolo. In particolare al comma 1, si interviene sull'articolo 3 della legge n. 92 del 2019, recante l'«Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica», introducendo il comma 2-bis a tale articolo, riferito all'educazione alimentare, con particolare attenzione alla cultura alimentare vegetariana e vegana.
  Al riguardo, ricorda che l'articolo 3 della citata legge n. 92 del 2019, disciplina lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento nell'ambito dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. Segnala quindi che la disposizione in commento, aggiunge, il nuovo comma 2-bis al citato articolo 3 prevedendo che, nell'ambito delle azioni di cui al suddetto comma 1, lettera e) – che fa riferimento a «educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari» – sono attivate iniziative finalizzate alla promozione dell'educazione alimentare, con particolare attenzione alla diffusione della cultura alimentare vegetariana e vegana.
  La relazione illustrativa della proposta di legge rileva, in particolare che, scegliere «l'alimentazione vegetariana o vegana rappresenta un importante passo per bandire dalla nostra vita la violenza verso miliardi di animali e verso l'ecosistema (...). In sintesi – prosegue la relazione illustrativa, sono tre le ragioni che inducono all'opzione: si tratta di motivazioni di ordine etico; della tutela della propria salute e di ragioni socio-ambientali. L'iniziativa legislativa in esame mira a inserire nell'ambito della materia “educazione civica”, prevista nei programmi scolastici delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, l'educazione alimentare al fine di incentivare anche la diffusione della cultura alimentare vegetariana e vegana».
  La proposta di legge Minardo C. 1003 – come anticipato – è composta di 5 articoli.
  L'articolo 1 reca l'oggetto del provvedimento. Esso prevede, al comma 1, che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, è introdotto nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado e nelle università l'insegnamento della materia di «educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani».
  Ai sensi del comma 2, alla materia di insegnamento di cui al comma 1 sono destinate 120 ore nel corso dell'anno scolastico o accademico, con una frequenza minima di tre ore settimanali. L'insegnamento della materia di «educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani» è introdotta nelle scuole e nelle accademie militari delle Forze armate, nonché nelle scuole e negli enti di istruzione e formazione del comparto sicurezza (comma 3). La relazione illustrativa della proposta di legge in esame rileva, tra l'altro, che «tale insegnamento non può che trovare aderenza anche nelle scuole e accademie militari delle quattro Forze armate, oltre che in tutti gli istituti di formazione del cosiddetto comparto sicurezza (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo della Guardia di finanza, Corpo della capitaneria di porto e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)».
  L'articolo 2 reca le finalità dell'insegnamento. Ai sensi del comma 1, l'insegnamento della materia di «educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani» è organizzato attraverso un programma Pag. 13multidisciplinare teso a perseguire i seguenti obiettivi prioritari:

   a) promuovere la salute e gli stili di vita salutari, diffondendo la conoscenza dei fattori determinanti della salute e dei comportamenti richiesti per mantenere e migliorare la salute e il benessere fisico e mentale;

   b) promuovere la consapevolezza dell'importanza dell'attività fisica per la salute e incoraggiare gli studenti a praticare regolarmente esercizio fisico come parte di uno stile di vita sano;

   c) insegnare l'importanza dell'alimentazione per la salute e l'impatto positivo di una dieta equilibrata sulla salute cardiovascolare, la riduzione del rischio di obesità, diabete e altre malattie croniche;

   d) insegnare le basi della nutrizione, inclusi i macro e i micro nutrienti nonché le fonti dei nutrienti nei vari alimenti che formano i pasti nella dieta di uso comune;

   e) promuovere la conoscenza di scelte alimentari salutari, quali integrare frutta e verdura nella dieta, scegliere alimenti ad alto contenuto di fibre, proteine magre e grassi sani, scegliere e preparare alimenti nutrienti e a basso contenuto calorico;

   f) insegnare a interpretare correttamente le etichette alimentari, a valutare il contenuto e il profilo nutrizionale degli alimenti, a riconoscere i prodotti di qualità certificata (biologici, DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, STG), a identificare l'origine e la provenienza dei prodotti, a riconoscere gli ingredienti cui bisogna prestare particolare attenzione in caso di uso eccessivo (eccesso di sale, zucchero e grassi saturi, conservanti, coloranti), a prevenire le frodi alimentari e a diffondere la cultura della legalità;

   g) insegnare a identificare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA) nel rispetto della normativa europea e nazionale;

   h) promuovere la consapevolezza dei cibi che comportano effetti negativi sulla salute aiutando a esercitare il pensiero critico di fronte alle tendenze e alla pressione pubblicitaria dei media;

   i) promuovere la conoscenza del patrimonio enogastronomico e culinario, delle tradizioni alimentari e delle basi della dieta mediterranea, dei prodotti tradizionali e di qualità, sottolineando l'importanza di preservare gli aspetti positivi delle diverse culture e adottare scelte alimentari sane, equilibrate e di gusto;

   l) promuovere la consapevolezza della sostenibilità alimentare e l'importanza della scelta di alimenti prodotti in modo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e degli animali e con il minor spreco possibile di risorse, quali terra, acqua, energia, concimi o medicinali;

   m) sensibilizzare al buon uso dei prodotti alimentari e ai sistemi ottimali di conservazione e d'imballaggio al fine di ridurre lo spreco alimentare e l'inquinamento;

   n) promuovere il consumo di alimenti prodotti localmente e di stagione, privilegiando prodotti autoctoni a tutela della biodiversità, le filiere di produzione corte o acquistando direttamente dal produttore, al fine di sostenere il reddito dell'agricoltore custode, di ridurre l'emissione di CO2, di ridurre l'insorgenza di patologie cronico-degenerative, di avere cittadini sempre più sani e felici diffondendo la cultura della prevenzione;

   o) sensibilizzare sulle tematiche dei rifiuti solidi urbani, sulla riduzione delle emissioni di CO2, sulla green economy, sull'economia circolare, sulla sostenibilità ambientale e sul risparmio energetico.

  L'articolo 3 reca le disposizioni programmatiche prevedendo che il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il MinistroPag. 14 della difesa, il Ministro degli interni, il Ministro della giustizia e il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge stabilisca:

   a) il contenuto dei programmi di insegnamento della materia di «educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani» e le linee guida didattiche e pedagogiche e i documenti di orientamento o di base per i vari temi di insegnamento con riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 2;

   b) le modalità pratiche per l'organizzazione e lo svolgimento dei programmi di insegnamento delle scuole pubbliche, attuando strategie che favoriscano la partecipazione attiva degli studenti e facendo in modo che il lavoro in classe sia integrato con attività di laboratorio e con attività esterne che possono essere organizzate in collaborazione con enti locali e associazioni, con altre scuole e istituti universitari;

   c) identifica le classi dei docenti o esperti di altri enti pubblici aventi le competenze tecniche e scientifiche atte a garantire l'insegnamento e il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2;

   d) si avvale del qualificato apporto dell'Arma dei carabinieri e delle sue articolazioni per perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.

  L'articolo 4 reca disposizioni relative alle Accademie militari e alle scuole delle Forze armate e di polizia. Nello specifico, il comma 1 prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia, il Ministro degli interni e il Ministro dell'economia e delle finanze, definisca il programma di insegnamento della materia di «educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani» organizzato nelle Accademie militari, nelle scuole delle Forze armate e di polizia, tenendo conto delle particolari esigenze del personale addetto alla difesa e alla pubblica sicurezza.
  Ai sensi del comma 2, l'Arma dei carabinieri, se richiesto, può fornire il proprio qualificato apporto formativo in linea con quanto stabilito negli articoli 1 e 2. La relazione illustrativa, rileva, tra l'altro, che la sanità pubblica e quella militare devono investire in prevenzione e formare medici, veterinari, biologi e altri professionisti sanitari specializzati nella prevenzione limitando l'intervento con la terapia farmacologica solo quando è strettamente necessario in presenza di patologie specifiche gravi.
  L'articolo 5, infine, reca le disposizioni finanziarie. Ai sensi del comma 1, l'introduzione del programma di insegnamento della materia di «educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani» non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell'introduzione del programma di insegnamento, fermo restando il limite stabilito a legislazione vigente, il monte ore complessivo dei percorsi formativi e didattici è conseguentemente rimodulato.
  Ai sensi del comma 2, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente proposta di legge (che non vengono quantificati) si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: si tratta del finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche, ai quali si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis della legge n. 123 del 2007 (pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2008).
  Il comma 3, infine, prevede che le amministrazioni competenti destinano un importo non inferiore a 10 milioni di euro all'anno delle risorse a loro disposizione ad attività extrascolastiche e lavorative di promozionePag. 15 e divulgazione dei temi dell'educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani, a convenzioni con strutture sportive e ricettive fornite di centri benessere e a strutture sanitarie, anche private, con l'obiettivo di contribuire alla prevenzione di patologie cronico-degenerative.
  Passando ad illustrare i contenuti della proposta di legge Marchetto Aliprandi C. 1055 – come anticipato – segnala che essa si compone di 9 articoli. Al riguardo, la relazione illustrativa rileva, in particolare, che le ultime rilevazioni di ambito sanitario effettuate in questi anni indicano come siano rilevanti nella popolazione giovanile i problemi legati a cattive abitudini alimentari e alla pratica di stili di vita poco sani. In particolare, negli ultimi decenni si è verificato un allarmante aumento del numero di giovani in sovrappeso o con problemi di obesità, fenomeno che può essere contenuto solo mediante un'efficace azione preventiva, con un'adeguata educazione alimentare e con corretti stili di vita.
  Nel dettaglio, l'articolo 1 reca i princìpi della proposta di legge. In particolare, il comma unico prevede che l'educazione alimentare contribuisce all'insegnamento e alla diffusione di conoscenze e di competenze concernenti l'agricoltura sostenibile, la produzione e la sovranità alimentare, il consumo responsabile di prodotti sani, la distribuzione equa degli alimenti e il consumo consapevole, fornendo le conoscenze necessarie per comprendere le modalità di preparazione, trasformazione, distribuzione e consumo degli alimenti.
  L'articolo 2 prevede l'Istituzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare. Nello specifico, ai sensi del comma 1, ai fini e sulla base dei princìpi di cui all'articolo 1, a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione alimentare. Il comma 2, primo periodo, prevede che le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento di cui al precedente comma 1. A tale fine, il medesimo comma 2, al secondo periodo, integra l'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con un riferimento alla conoscenza della cultura dell'alimentazione. Si ricorda, a questo proposito, che l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 226 del 2005 è relativo ai livelli essenziali dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di competenza regionale.
  Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 2, le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione alimentare, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a trentatré ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia a loro disposizione per integrare l'offerta formativa.
  L'insegnamento dell'educazione alimentare è affidato, in contitolarità, per il primo ciclo di istruzione ai docenti di educazione fisica e scienze e per il secondo ciclo di istruzione ai docenti di educazione fisica e, dove presenti, di biologia (comma 4). Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti cui è affidato l'insegnamento dell'educazione alimentare, un docente con compiti di coordinamento (comma 5). Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza dell'insegnamento dell'educazione alimentare con l'offerta formativa (comma 6). Ai sensi del comma 7, dall'attuazione del medesimo articolo 2, non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico. Il comma 8, infine, prevede che per l'insegnamento dell'educazione alimentare e per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 6, non sono dovuti compensi, rimborsi di spese, indennità o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (disciplinato, in particolare, dall'articolo 40 del CCNL relativo al comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018 e rifinanziato dall'articolo 1, Pag. 16comma 606, della legge n. 234 del 2021 – legge di bilancio 2022).
  L'articolo 3 disciplina lo sviluppo delle competenze. Ai sensi del comma 1, il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il Ministro della salute e con il Ministro per lo sport e i giovani, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisce le linee guida per l'insegnamento dell'educazione alimentare che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:

   a) promozione della dieta mediterranea; b) sensibilizzazione ai rischi per la salute e la psiche derivanti da diete scorrette, come il sovrappeso, l'obesità, la bulimia, l'anoressia, il disturbo da alimentazione incontrollata, le malattie cardiovascolari e il diabete; c) origine e qualità degli alimenti con riferimento ai prodotti locali e di stagione; d) riduzione e contrasto dello spreco alimentare; e) educazione alle pratiche alimentari sociali e culturali legate alla gastronomia italiana; f) gestione del peso corporeo; g) prevenzione di allergie alimentari; h) promozione del ruolo dell'attività fisica nel mantenimento di una dieta sana ed equilibrata; i) promozione dell'igiene e di comportamenti alimentari responsabili; l) educazione alla conoscenza delle etichette alimentari; m) sensibilizzazione alla tracciabilità degli alimenti; n) conoscenza dei danni derivanti da cibi sintetici e ultraprocessati; o) sensibilizzazione al valore degli alimenti di origine e tradizione italiane; p) educazione all'individuazione dei prodotti italiani di qualità all'estero e alla prevenzione delle contraffazioni.

  A sensi del comma 2, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione alimentare è altresì promossa l'educazione alla salute. L'insegnamento dell'educazione alimentare è integrato con esperienze extrascolastiche, compresa la costituzione di reti, anche di durata pluriennale, con altri soggetti istituzionali e con le organizzazioni del Terzo settore, coinvolgendo in particolare i soggetti impegnati nella promozione della cittadinanza attiva. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, sono definite le modalità attuative del medesimo comma 2 e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra cui la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui al comma 1, per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare.
  L'articolo 4 regola la formazione dei docenti. Ai sensi del comma 1, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015 (pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, destinati all'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative), una quota parte pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno di entrata in vigore della proposta di legge in esame è destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione alimentare.
  Ai sensi del comma 2, inoltre, il Piano nazionale di formazione dei docenti di cui all'articolo 1, comma 124, della citata legge n. 107 del 2015 è integrato al fine di comprendervi le attività di cui al comma 1.
  Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete nonché, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale (comma 3).
  L'articolo 5 riguarda il rapporto scuola e famiglia. In particolare si prevede che, al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione alimentare e di sensibilizzare gli studenti all'alimentazione responsabile, la scuola rafforzi la collaborazionePag. 17 con le famiglie eventualmente integrando il Patto educativo di corresponsabilità previsto dall'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, che reca lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Ricorda, in proposito, che il citato articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998 prevede che contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui sopra. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.
  L'articolo 6 prevede la valorizzazione delle buone pratiche. Ai sensi del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito istituisce un registro delle buone pratiche di educazione alimentare. Nel registro sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche, nonché gli accordi e i protocolli sottoscritti dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'attuazione delle tematiche relative all'educazione alimentare, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza (comma 2).
  L'articolo 7 prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro della salute e il Ministro per lo sport e i giovani presenti, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione della legge.
  L'articolo 8 prevede la clausola di salvaguardia prevedendo che le disposizioni della presente proposta di legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  L'articolo 9, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. Ai sensi del suo unico comma, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente proposta di legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.

  Giorgia LATINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 6 luglio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 6 luglio 2023.

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 373 Barzotti e C. 630 Rizzetto recanti Introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro e della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie, di Zoello Forni, presidente dell'Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), Ezio Sina, presidente dell'Associazione professionale insegnanti delle discipline giuridiche ed economiche (APIDGE), in videoconferenza, e Stefano Bellomo, docente di diritto del lavoro presso l'Università La Sapienza di Roma.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 16.10.